Capo II - Disposizioni transitorie
Articolo 232 - Norme regolamentari e decreti ministeriali di esecuzione e di attuazione.
(Articolo così
modificato dall'art. 125 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360)
1. In tutti i casi in cui, ai sensi delle norme del
presente codice, è demandata ai Ministri competenti l'emanazione di norme
regolamentari di esecuzione o di attuazione nei limiti delle proprie competenze,
le relative disposizioni sono emanate nel termine di dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente codice, salvi i diversi termini fissati dal
medesimo.
2. I decreti di cui al comma 1, nonché quelli
previsti dall'art. 3, comma 2, della legge delega 13 giugno 1991, n. 190,
entrano in vigore dopo sei mesi dalla loro pubblicazione.
3. Fino alla scadenza del termine di applicazione,
rimangono in vigore nelle singole materie le disposizioni regolamentari
previgenti, salvo quanto diversamente stabilito dagli articoli da 233 a 239.
Articolo 233 - Norme transitorie relative al titolo I.
1. La regolamentazione dei parcheggi ai sensi
dell'art. 7 deve essere effettuata nel termine di mesi sei dall'entrata in
vigore del presente codice. Fino a quella data si applicano le disposizioni
previgenti.
2. Le disposizioni di cui all'art. 9 si applicano
alle competizioni sportive su strada che avranno luogo dal 1º gennaio 1994.
Fino a quella data si applicano le disposizioni previgenti.
3. Restano ferme le disposizioni contenute
nell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162 (Comma aggiunto dall'art. 126 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360).
Articolo 234 - Norme transitorie relative
al titolo II.
(Articolo così
modificato dall'art. 127 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360)
1. Per gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni
dell'articolo 20 i comuni stabiliranno un periodo transitorio durante il quale
restano consentiti le occupazioni, le installazioni e gli accessi al momento
esistenti (Comma così sostituito
dall'art. 29 della legge 7 dicembre 1999, n. 472).
2. Le norme relative al rilascio di autorizzazioni e
concessioni previste dal titolo II ed alle relative formalità di cui agli
articoli 26 e 27 si applicano dopo sei mesi dall'entrata in vigore del presente
codice. I lavori e le prescrizioni tecniche fissati nelle autorizzazioni e
concessioni rilasciate anteriormente al detto termine devono essere iniziati
entro tre mesi ed ultimati entro un anno dalla data dell'autorizzazione o
concessione, fatti salvi i diversi termini eventualmente stabiliti nei
rispettivi disciplinari di autorizzazione o di concessione.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice devono essere emanate le direttive di cui all'articolo 36, comma 6; entro un anno dall'emanazione di tali direttive devono essere adottati i piani di traffico di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, da attuare nell'anno successivo.
4. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente
codice la segnaletica di pericolo e di prescrizione permanente deve essere
adattata alle norme del presente codice e del regolamento; la restante
segnaletica deve essere adeguata entro tre anni. In caso di sostituzione, i
nuovi segnali devono essere conformi alle norme del presente codice e del
regolamento. Fino a tale data è consentito il permanere della segnaletica
attualmente esistente. Entro lo stesso termine devono essere realizzate le opere
necessarie per l'adeguamento dei passaggi a livello di cui all'articolo 44.
5. Le norme di cui agli articoli 16, 17 e 18 si
applicano successivamente alla delimitazione dei centri abitati prevista
dall'articolo 4 ed alla classificazione delle strade prevista dall'articolo 2,
comma 2. Fino all'attuazione di tali adempimenti si applicano le previgenti
disposizioni in materia.
Articolo 235 - Norme transitorie relative al titolo III.
(Articolo così
modificato dall'art. 128 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360)
1. Le disposizioni concernenti le nuove
classificazioni dei veicoli e la determinazione delle relative caratteristiche
di cui al capo I del titolo III si applicano dal 1º ottobre 1993, salvo che per
l'attuazione sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi
sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla
pubblicazione, restando salva la facoltà di applicazione immediata a richiesta
dei soggetti interessati.
2. Le disposizioni del Capo II del Titolo III
relative ai veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi si applicano a
decorrere dal 1º ottobre 1993, salvo che, per l'attuazione, sia prevista
l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31
marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione. A decorrere
dal 1º aprile 1995 non possono più essere immessi in circolazione veicoli non
rispondenti alle disposizioni stabilite dalle presenti norme.
3. Le disposizioni della sezione I del capo III del
titolo III si applicano a decorrere dal 1º ottobre 1993, salvo che, per
l'attuazione, sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi
sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla
pubblicazione, restando salva la facoltà di applicazione immediata, a richiesta
dei soggetti interessati. A decorrere dal 1º aprile 1995 non possono più
essere immessi in circolazione veicoli non rispondenti alle disposizioni
stabilite dalle presenti norme.
4. Il Ministro per i trasporti può, con propri
decreti, disporre che determinati requisiti o caratteristiche tecniche o
funzionali siano applicati in tempi più brevi di quelli stabiliti nel presente
articolo, in relazione anche all'incidenza di tali requisiti o caratteristiche
sulla sicurezza stradale.
5. Le disposizioni della sezione II del capo III del
titolo III (Destinazione ed uso dei veicoli) si applicano a decorrere dal 1º
ottobre 1993. Fino a tale data la destinazione e l'uso delle varie categorie di
veicoli sono disciplinate dalle norme già in vigore.
6. Le norme del presente codice relative alle carte di circolazione, alle loro caratteristiche ed al loro rilascio, alle formalità relative al trasferimento di proprietà degli autoveicoli e al rilascio della carta provvisoria di circolazione di cui agli articoli 93, 94 e 95, nonché a tutti gli adempimenti conseguenziali di cui agli articoli 96, 97, 98, 99 e 103, si applicano a partire dal 1º ottobre 1993, salvo che per l'attuazione sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994, ed entrano in vigore il giorno della pubblicazione. Le procedure per il rilascio e le annotazioni in corso, secondo le norme già vigenti, continuano e la carta di circolazione rilasciata secondo esse conserva piena validità. Parimenti conservano piena validità le carte di circolazione tuttora esistenti, fino alla prima annotazione che si effettui successivamente alla data di decorrenza dei suddetti decreti; in tale momento la carta deve essere adeguata alle norme del presente codice. Analoga disposizione si applica al certificato di proprietà.
7. Le disposizioni sulle targhe di cui agli articoli
100, 101 e 102 si applicano a partire dal 1º ottobre 1993. Fino a tale data le
targhe, il loro rilascio e la loro disciplina sono regolate dalle norme già in
vigore.
8. Alle macchine agricole e alle macchine operatrici
di cui al capo IV, titolo III (circolazione su strada delle macchine agricole e
delle macchine operatrici), sia in merito alle caratteristiche che alla
costruzione ed omologazione, alla circolazione, alla revisione ed alla
targatura, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente
articolo. Le omologazioni già rilasciate entro la data di entrata in vigore dei
decreti attuativi previsti nel presente articolo conservano, ai fini della
immissione in circolazione delle macchine agricole e delle macchine operatrici,
la validità fino alla scadenza temporale; per le omologazioni prive di scadenza
temporale questa è fissata al compimento del quinto anno dalla data di entrata
in vigore dei predetti decreti attuativi. Fanno eccezione le motoagricole di cui
alle previgenti disposizioni in materia, che possono essere immesse in
circolazione senza necessità dei successivi adeguamenti, con la classificazione
prevista dalle disposizioni citate, fino alla scadenza temporale
dell'omologazione del tipo già concessa, e comunque non oltre il 30 settembre
1997. Per i complessi costituiti da trattrici e attrezzi comunque portati, di
cui all'articolo 104, comma 7, lettera e), immessi in circolazione alla data di
entrata in vigore del presente codice, si applicano le disposizioni per essi
previgenti (Comma così sostituito
dall'art. 8 del D.L. 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611).
Articolo 236 - Norme transitorie relative al titolo IV.
1. Le disposizioni del presente codice sulle patenti
di guida si applicano alle nuove patenti relative a qualsiasi tipo di veicolo
che siano rilasciate successivamente al 30 settembre 1993; le disposizioni
dell'articolo 117 si applicano alle patenti rilasciate a seguito di esame
superato successivamente al 30 settembre 1993. Le procedure in corso a quel
momento sono osservate e le patenti rilasciate secondo le norme già vigenti
conservano la loro validità. Parimenti conservano validità le patenti già
rilasciate alla predetta data. Tale validità dura fino alla prima conferma di
validità o revisione che si effettua, ai sensi dell'art. 126 o 128, dopo la
detta scadenza; in tal caso si procederà, all'atto della conferma o della
revisione, a conformare la patente alle nuove norme. Sono fatti salvi i diritti
acquisiti dai titolari di patenti di categoria B o superiore, rilasciate
anteriormente al 26 aprile 1988, per la guida dei motocicli (Comma
così modificato prima dall'art. 2 del D.L.vo 28 giugno 1993, n. 214, e
successivamente dall'art. 129 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360).
2. Le autoscuole attualmente esistenti dovranno
essere adeguate alle norme del presente codice entro un anno dalla sua entrata
in vigore. Fino a tale data le autoscuole sono regolate dalle disposizioni
previgenti.
Articolo 237 - Norme transitorie relative al titolo V.
(Articolo così
modificato dall'art. 130 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360).
1. Gli utenti della strada sono tenuti ad osservare i
comportamenti imposti dal presente codice dalla data della sua entrata in
vigore. Per i ciclomotori e le macchine agricole l'obbligo di assicurazione
sulla responsabilità civile di cui all'articolo 193 decorre dal 1º ottobre
1993. Dalla stessa data è abrogato l'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969,
n. 990. Il contratto di assicurazione per la responsabilità civile derivante
dalla circolazione delle macchine agricole può essere stipulato, in relazione
alla effettiva circolazione delle macchine sulla strada, anche per periodi
infrannuali, non inferiori ad un bimestre.
2. Per le violazioni commesse prima della data di cui
al comma 1 continuano ad applicarsi le sanzioni amministrative principali ed
accessorie e ad osservarsi le disposizioni concernenti le procedure di
accertamento e di applicazione, rispettivamente previste dalle disposizioni
previgenti.
Articolo 238 - Norme transitorie relative al titolo VI.
1. Le disposizioni del titolo VI, capo I si applicano
dal 1º gennaio 1993.
2. Le sanzioni amministrative accessorie
all'accertamento di reati previsti dal presente codice sono applicate ai reati
commessi dopo la sua entrata in vigore.
3. Sono decise dal pretore, secondo le norme
anteriormente vigenti, le cause pendenti dinanzi a tale organo alla data di
entrata in vigore della legge 21 novembre 1991, n. 374, anche se attribuite dal
presente codice alla competenza del giudice di pace.
Articolo 239 - Norme transitorie relative
al titolo VII.
(Articolo così
modificato dall'art. 1 del D.L.vo 28 giugno 1993, n. 214, e dall'art. 131 del
D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360)
1. Gli archivi e l'anagrafe nazionali previsti dagli articoli 225 e 226 sono impiantati a partire dal 1º ottobre 1993. Da tale data inizierà l'invio dei dati necessari da parte degli enti ed amministrazioni interessati.
L'impianto degli archivi e dell'anagrafe dovrà
essere completato nell'anno successivo.
2. Il servizio ed i dispositivi di monitoraggio di
cui all'art. 227 sono installati a partire dal 1º ottobre 1993 e devono essere
completati nel triennio successivo.
Articolo 240 - Entrata in vigore delle norme del presente codice.
1. Le norme del presente codice entrano in vigore il
1º gennaio 1993.