TITOLO VII - DISPOSIZIONI
FINALI E TRANSITORIE
Capo I - Disposizioni finali
Articolo
225 - Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali.
1. Ai fini della sicurezza stradale e per
rendere possibile l'acquisizione dei dati inerenti allo stato delle strade, dei
veicoli e degli utenti e dei relativi mutamenti, sono istituiti:
a) presso il Ministero dei lavori pubblici un
archivio nazionale delle strade;
b) presso la Direzione generale della M.C.T.C.
un archivio nazionale dei veicoli;
c) presso la Direzione generale della
M.C.T.C. una anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che include anche
incidenti e violazioni.
Articolo 226 - Organizzazione degli
archivi e dell'anagrafe nazionale.
(Articolo
così modificato dall'art. 122 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360)
1. Presso il Ministero dei lavori pubblici è
istituito l'archivio nazionale delle strade, che comprende tutte le strade
distinte per categorie, come indicato nell'art. 2.
2. Nell'archivio nazionale, per ogni strada,
devono essere indicati i dati relativi allo stato tecnico e giuridico della
strada, al traffico veicolare, agli incidenti e allo stato di percorribilità
anche da parte dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'art. 54,
comma 1, lettera n), che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e
nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'art. 10, comma 8.
3. La raccolta dei dati avviene attraverso
gli enti proprietari della strada, che sono tenuti a trasmettere
all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale tutti i
dati relativi allo stato tecnico e giuridico delle singole strade, allo stato
di percorribilità da parte dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi
dell'art. 54, comma 1, lettera n), nonché i dati risultanti dal censimento del
traffico veicolare, e attraverso la Direzione generale della M.C.T.C., che è
tenuta a trasmettere al suindicato Ispettorato tutti i dati relativi agli
incidenti registrati nell'anagrafe di cui al comma 10.
4. In attesa della attivazione dell'archivio
nazionale delle strade, la circolazione dei mezzi d'opera che eccedono i limiti
di massa stabiliti nell'art. 62 potrà avvenire solo sulle strade o tratti di
strade non comprese negli elenchi delle strade non percorribili, che
annualmente sono pubblicati a cura del Ministero dei lavori pubblici nella
Gazzetta Ufficiale sulla base dei dati trasmessi dalle società concessionarie,
per le autostrade in concessione, dall'A.N.A.S., per le autostrade e le strade
statali, dalle regioni, per la rimanente viabilità. Il regolamento determina i
criteri e le modalità per la formazione, la trasmissione, l'aggiornamento e la
pubblicazione degli elenchi.
5. Presso la Direzione generale della M.C.T.C.
è istituito l'archivio nazionale dei veicoli contenente i dati relativi ai
veicoli di cui all'art. 47, comma 1, lettere e), f), g), h), i), l), m) e n).
6. Nell'archivio nazionale per ogni veicolo
devono essere indicati i dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di
identificazione, all'emanazione della carta di circolazione e del certificato
di proprietà, a tutte le successive vicende tecniche e giuridiche del veicolo,
agli incidenti in cui il veicolo sia stato coinvolto. Previa apposita istanza,
gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri rilasciano, a chi ne
abbia qualificato interesse, certificazione relativa ai dati tecnici ed agli
intestatari dei ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici; i
relativi costi sono a totale carico del richiedente e vengono stabiliti con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. (Comma
così modificato dall'art. 16 del D.L.vo 15 gennaio 2002, n. 9).
7. L'archivio è completamente informatizzato;
è popolato ed aggiornato con i dati raccolti dalla Direzione generale della
M.C.T.C., dal P.R.A., dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di
polizia stradale di cui all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono
tenuti a trasmettere i dati, con le modalità e nei tempi di cui al regolamento,
al C.E.D. della Direzione generale della M.C.T.C.
8. Nel regolamento sono specificate le
sezioni componenti l'archivio nazionale dei veicoli.
9. Le modalità di accesso all'archivio sono
stabilite nel regolamento.
10. Presso la Direzione generale della
M.C.T.C. è istituita l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ai fini
della sicurezza stradale.
11. Nell'anagrafe nazionale devono essere
indicati, per ogni conducente, i dati relativi al procedimento di rilascio
della patente, nonché a tutti i procedimenti successivi, come quelli di
rinnovo, di revisione, di sospensione, di revoca, nonché i dati relativi alle
violazioni previste dal presente codice e dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 che
comportano l'applicazione delle sanzioni accessorie e alle infrazioni commesse
alla guida di un determinato veicolo, che comportano decurtazione del punteggio
di cui all'articolo 126-bis agli incidenti che si siano verificati durante la
circolazione ed alle sanzioni comminate. (Comma
così modificato dall'art. 22 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507, e
successivamente dall'art. 16 del D.L.vo 15 gennaio 2002, n. 9).
12. L'anagrafe nazionale è completamente
informatizzata; è popolata ed aggiornata con i dati raccolti dalla Direzione
generale della M.C.T.C., dalle prefetture, dagli organi addetti
all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12, dalle
compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le
modalità e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. della Direzione generale
della M.C.T.C.
13. Nel regolamento per l'esecuzione delle
presenti norme saranno altresì specificati i contenuti, le modalità di
impianto, di tenuta e di aggiornamento degli archivi e dell'anagrafe di cui al
presente articolo.
Articolo 227 - Servizio e dispositivi di
monitoraggio.
1. Nell'ambito dell'intero sistema viario
devono essere installati dispositivi di monitoraggio per il rilevamento della
circolazione, i cui dati sono destinati alla costituzione e all'aggiornamento
dell'archivio nazionale delle strade di cui all'art. 226, comma 1, e per la
individuazione dei punti di maggiore congestione del traffico (Comma così modificato dall'art. 123 del
D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360).
2. Gli enti proprietari delle strade sono
tenuti ad installare i dispositivi di cui al comma 1 e contestualmente, ove
ritenuto necessario, quelli per il rilevamento dell'inquinamento acustico e
atmosferico, in conformità, per tali ultimi, alle direttive impartite dal
Ministero dell'ambiente, sentito il Ministero dei lavori pubblici.
3. Gli enti proprietari delle strade
inadempienti sono invitati, su segnalazione del prefetto, dal Ministero dei
lavori pubblici a provvedere entro un termine assegnato, trascorso il quale il
Ministero provvede alla installazione d'ufficio dei dispositivi di
monitoraggio.
Articolo 228 - Regolamentazione dei diritti
dovuti dagli interessati per l'attuazione delle prescrizioni contenute nelle
norme del presente codice.
1. Con il regolamento sono adeguati e
aggiornati gli importi previsti nella tabella 3 allegata alla legge 1º dicembre
1986, n. 870, relativi alle tariffe per le applicazioni in materia di
motorizzazione di competenza degli uffici della Direzione generale della
M.C.T.C.
2. La destinazione degli importi prevista
dall'art. 16 della L. 1º dicembre 1986, n. 870, è integrata dalla seguente
lettera: d) fino al 10 per cento, per le spese relative al procedimento
centralizzato di conferma di validità della patente di guida di cui all'art.
126. Rimane identica la destinazione degli importi prevista dall'art. 19 della
medesima legge. Con il regolamento di cui al comma 1 potranno essere, altresì,
aggiornati i limiti di destinazione degli importi medesimi alle singole voci
contemplate nei richiamati articoli 16 e 19 (Comma così sostituito dall'art. 14 del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575).
3. Gli importi relativi ai diritti per le
operazioni tecniche e tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei
lavori pubblici sono destinati alle seguenti spese:
a) per l'acquisto delle attrezzature tecniche
necessarie per i servizi del Ministero dei lavori pubblici, nonché per il
funzionamento e la manutenzione delle attrezzature stesse;
b) per la effettuazione di corsi di
qualificazione e aggiornamento o di specializzazione post-laurea del personale
del suindicato dicastero, in merito all'applicazione del presente codice,
nonché per la partecipazione del personale stesso ai corsi anzidetti;
c) per le diverse operazioni riguardanti gare,
collaudi, omologazioni, sopralluoghi, fornitura e provvista di materiali e
stampati vari, necessari per l'espletamento di tutti i servizi di competenza
del Ministero dei lavori pubblici, magazzinaggio, distribuzione e spedizione
dei materiali e stampati suddetti;
d) per la formazione e l'aggiornamento
periodico dell'archivio nazionale delle strade e dei censimenti di traffico di
cui all'art. 226.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio,
accreditando gli importi versati nei capitoli del Ministero dei lavori
pubblici.
5. Con il regolamento sono stabilite le
tabelle degli importi relativi ai diritti per le operazioni tecniche e
tecnico-amministrative, nonché per gli oneri di concessione, autorizzazione,
licenze e permessi, dovuti agli enti proprietari delle strade, salvo quanto
stabilito per i concessionari di strade nelle convenzioni di concessione.
6. Gli importi di cui al comma 5 sono
destinati alle seguenti spese:
a) per l'acquisto delle attrezzature tecniche
necessarie per i servizi, nonché per il funzionamento e la manutenzione delle
attrezzature stesse;
b) per la effettuazione di corsi di
qualificazione e aggiornamento del personale o di specializzazione post-laurea,
in merito all'applicazione del presente codice, nonché per la partecipazione
del personale stesso ai corsi anzidetti;
c) per la formazione e l'aggiornamento
periodico dell'archivio nazionale delle strade di propria competenza e dei
censimenti della circolazione.
Articolo 229 - Attuazione di direttive
comunitarie.
1. Salvo i casi di attuazione disposti dalla
legge comunitaria ai sensi dell'art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le
direttive comunitarie, nelle materie disciplinate dal presente codice, sono
recepite con decreti dei Ministri della Repubblica, secondo le competenze loro
attribuite, da emanarsi entro i termini dalle stesse indicati o, comunque, non
oltre dodici mesi dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Comunità europea.
Articolo 230 - Educazione stradale.
1. Allo scopo di promuovere la formazione dei
giovani in materia di comportamento stradale e della sicurezza del traffico e
della circolazione, nonché per promuovere ed incentivare l'uso della bicicletta
come mezzo di trasporto, i Ministri dei lavori pubblici e della pubblica
istruzione, di intesa con i Ministri dell'interno, dei trasporti e della
navigazione e dell'ambiente, avvalendosi dell'Automobile Club d'Italia, delle
associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente ai sensi
dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, di società sportive
ciclistiche nonché di enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore
della prevenzione e della sicurezza stradale e della promozione ciclistica
individuati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, predispongono
appositi programmi, corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere come
attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli
istituti di istruzione artistica e le scuole materne, che concernano la
conoscenza dei princìpi della sicurezza stradale, nonché delle strade, della
relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli, con
particolare riferimento all'uso della bicicletta, e delle regole di
comportamento degli utenti,
con particolare riferimento all'informazione sui rischi conseguenti
all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche (Comma
così sostituito dall'art. 10 della legge 19 ottobre 1998, n. 366 e integrato
dall’art. 6 del D.L. 3 agosto 2007, n.
117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre
2007, n. 160)
------------------
(*)
L’art. 6 del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre
2007, n. 160, dispone:
«2. Tutti i
titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in
qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente
all'attività di vendita e di
somministrazione di bevande alcoliche, devono
interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2
della notte e
assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria
da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre devono
esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che
riproducano:
a) la descrizione dei sintomi correlati
ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
b) le quantità, espresse in centimetri
cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del
tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per
litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.
«3.
L'inosservanza delle disposizioni di cui al com-ma 2 comporta la sanzione di
chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione
dell'autorità competente.
«4. Entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della
salute, con proprio decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al
comma 2.».
2. Il Ministro della pubblica istruzione, con
propria ordinanza, disciplina le modalità di svolgimento dei predetti programmi
nelle scuole, anche con l'ausilio degli appartenenti ai Corpi di polizia municipale,
nonché di personale esperto appartenente alle predette istituzioni pubbliche e
private; l'ordinanza può prevedere l'istituzione di appositi corsi per i
docenti che collaborano all'attuazione dei programmi stessi. Le spese
eventualmente occorrenti sono reperite nell'ambito degli ordinari stanziamenti
di bilancio delle amministrazioni medesime.
2-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti predispone annualmente un programma informativo sulla sicurezza
stradale, sottoponendolo al parere delle Commissioni parlamentari competenti
alle quali riferisce sui risultati ottenuti (Comma aggiunto dall'art. 4 del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214).
Articolo 231 - Abrogazione di norme precedentemente
in vigore.
1. Sono abrogate dalla data di entrata in
vigore del presente codice, salvo quanto diversamente previsto dalle
disposizioni del capo II del presente titolo, le seguenti disposizioni:
- regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740,
nella parte rimasta in vigore ai sensi dell'art. 145 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
- regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n.
2771, modificato dalla legge 24 dicembre 1951, n. 1583, articolo 3 (Capoverso aggiunto dall'art. 124 del D.L.vo
10 settembre 1993, n. 360);
- legge 12 febbraio 1958, n. 126, ad
eccezione dell'art. 14;
- decreto del Presidente della Repubblica 15
giugno 1959, n. 393;
- decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1959, n. 420;
- legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 25,
lettera n);
- legge 24 luglio 1961, n. 729, art. 9, sesto
comma;
- legge 12 dicembre 1962, n. 1702;
- legge 3 febbraio 1963, n. 74;
- legge 11 febbraio 1963, n. 142;
- legge 26 giugno 1964, n. 434;
- legge 15 febbraio 1965, n. 106;
- legge 14 maggio 1965, n. 576;
- legge 4 maggio 1966, n. 263;
- legge 1º giugno 1966, n. 416;
- legge 20 giugno 1966, n. 599;
- legge 13 luglio 1966, n. 615, limitatamente
al Capo VI;
- decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090,
convertito dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14;
- legge 9 luglio 1967, n. 572;
- legge 4 gennaio 1968, n. 14;
- legge 13 agosto 1969, n. 613;
- legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 32,
limitatamente ai veicoli;
- legge 10 luglio 1970, n. 579;
- decreto del Presidente della Repubblica 22
febbraio 1971, n. 323;
- legge 31 marzo 1971, n. 201;
- legge 3 giugno 1971, n. 437;
- legge 22 febbraio 1973, n. 59;
- decreto-legge 23 novembre 1973, n. 741,
convertito dalla legge 22 dicembre 1973, n. 842;
- legge 27 dicembre 1973, n. 942;
- legge 14 febbraio 1974, n. 62;
- legge 15 febbraio 1974, n. 38;
- legge 14 agosto 1974, n. 394;
- decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367,
convertito dalla legge 10 ottobre 1975, n. 486;
- legge 10 ottobre 1975, n. 486;
- legge 25 novembre 1975, n. 707;
- legge 7 aprile 1976, n. 125;
- legge 5 maggio 1976, n. 313;
- legge 8 agosto 1977, n. 631;
- legge 18 ottobre 1978, n. 625, art. 4,
terzo comma;
- legge 24 marzo 1980, n. 85;
- legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 16,
secondo comma, per la parte relativa al testo unico delle norme sulla
circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15
giugno 1959, n. 393;
- legge 10 febbraio 1982, n. 38;
- legge 16 ottobre 1984, n. 719;
- legge 11 gennaio 1986, n. 3;
- decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16,
convertito dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, articoli 8, 9, 14, 15 e 16;
- legge 14 febbraio 1987, n. 37;
- legge 18 marzo 1988, n. 111;
- legge 24 marzo 1988, n. 112;
- legge 24 marzo 1989, n. 122, titolo IV;
- legge 22 aprile 1989, n. 143;
- decreto-legge 24 giugno 1989, n. 238,
convertito dalla legge 4 agosto 1989, n. 284;
- legge 23 marzo 1990, n. 67;
- legge 2 agosto 1990, n. 229;
- legge 15 dicembre 1990, n. 399;
- legge 8 agosto 1991, n. 264, art. 7, comma
3;
- legge 14 ottobre 1991, n. 336;
- legge 8 novembre 1991, n. 376;
- legge 5 febbraio 1992, n. 122, art. 12.
2. Sono inoltre abrogate tutte le
disposizioni comunque contrarie o incompatibili con le norme del presente
codice.
3. In deroga a quanto previsto dal capo I del
titolo II, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro quarto,
titolo I, capo VI, del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale,
di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. Restano, comunque, in vigore le
disposizioni di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 27.