Sezione II - Sanzioni amministrative
accessorie a sanzioni penali
Articolo 222 - Sanzioni
amministrative accessorie all'accertamento di reati.
1. Qualora da una
violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone,
il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative
pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della
sospensione o della revoca della patente.
2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni (Comma così sostituito dall’art. 1 della legge 21 febbraio 2006, n. 102).
2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale (Comma inserito dall’art. 1 della legge 21 febbraio 2006, n. 102).
3. Il giudice può applicare la sanzione
amministrativa accessoria della revoca della patente nell'ipotesi di recidiva
reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere
dalla data della condanna definitiva per la prima violazione.
Articolo 223 - Ritiro della patente in
conseguenza a ipotesi di reato.
(Articolo
così sostituito dall'art. 120 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360)
1. Nelle ipotesi di reato per le quali sono
previste le sanzioni accessorie di cui all'articolo 222, commi 2 e 3, l'agente
o l'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro trasmette, entro dieci
giorni, copia del rapporto e del verbale della violazione contestata, tramite
il proprio comando o ufficio, al prefetto del luogo della commessa violazione.
Copia dello stesso rapporto è trasmessa, contestualmente, all'ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C.
2. Il prefetto appena ricevuti gli atti,
sentito il competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., che deve
esprimere il parere entro quindici giorni dalla ricezione del rapporto,
dispone, ove sussistano fondati elementi di una evidente responsabilità, la
sospensione provvisoria della validità della patente fino ad un massimo di un
anno ed ordina all'intestatario di consegnare la patente, entro cinque giorni
dalla comunicazione dell'ordinanza, presso il proprio ufficio; il provvedimento
è iscritto sulla patente e comunicato all'ufficio della Direzione generale
della M.C.T.C.
3. Nelle altre ipotesi di reato per le quali è
prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca
della patente di guida, l'agente od organo accertatore della violazione ritira
immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci
giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura del luogo della
commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione
provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di un
anno. Il provvedimento è iscritto sulla patente e comunicato all'ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C. Se il ritiro immediato non è possibile, per
qualsiasi motivo, il verbale di contestazione è trasmesso, senza indugio, al
prefetto che ordina all'autore della violazione di consegnare la patente entro
cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, presso il proprio ufficio.
4. Il cancelliere del giudice che ha
pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi
dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici
giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 3.
5. Avverso il provvedimento di sospensione
della patente, di cui al comma 2, è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti,
nel termine di venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza stessa. Il
Ministro provvede nei quarantacinque giorni successivi. Il provvedimento del
Ministro è comunicato all'interessato ed ai competenti uffici della Direzione
generale della M.C.T.C. Se il ricorso è accolto, la patente è restituita
all'interessato. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui
al comma 3, è ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205.
Articolo 224 - Procedimento di applicazione
delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della
patente (Rubrica così modificata dall'art. 121 del D.L.vo 10 settembre
1993, n. 360)
1. Quando la sentenza penale o il decreto di
accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche a pena
condizionalmente sospesa, il prefetto, se è previsto dal presente codice che da
esso consegua la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente, adotta il relativo provvedimento per la durata stabilita dall'autorità
giudiziaria e ne dà comunicazione al competente ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C.
2. Quando la sanzione amministrativa
accessoria è costituita dalla revoca della patente, il prefetto, entro quindici
giorni dalla comunicazione della sentenza o del decreto di condanna
irrevocabile, adotta il relativo provvedimento di revoca comunicandolo
all'interessato e all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
3. La declaratoria di estinzione del reato
per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa
accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto
procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per
l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi
degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili. L'estinzione della pena
successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sulla
applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
4. Salvo quanto previsto dal comma 3, nel
caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ricevuta la
comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione della patente
all'intestatario. L'ordinanza di estinzione è comunicata all'interessato e
all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Essa è iscritta nella
patente.
Articolo 224-bis - Obblighi del condannato.
(Articolo inserito dall’art. 6 della legge 21 febbraio 2006, n. 102).
1. Nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
2. Il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a un mese né superiore a sei mesi. In caso di recidiva, ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, del codice penale, il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a tre mesi.
3. Le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate dal Ministro della giustizia con proprio decreto d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. L'attività e' svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali.
5. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.
6. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.