Capo II - Degli illeciti penali
Sezione I - Disposizioni generali in tema di reati e relative sanzioni
Articolo 220 - Accertamento e cognizione dei reati previsti dal presente codice.
(Articolo così
modificato dall'art. 119 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360)
1. Per le violazioni che costituiscono reato,
l'agente od organo accertatore è tenuto, senza ritardo, a dare notizia del
reato al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura
penale.
2. La sentenza o il decreto definitivi sono
comunicati dal cancelliere al prefetto del luogo di residenza. La sentenza o il
decreto definitivi di condanna sono annotati a cura della prefettura sulla
patente del trasgressore.
3. Quando da una violazione prevista dal presente
codice derivi un reato contro la persona, l'agente od organo accertatore deve
dare notizia al pubblico ministero, ai sensi del comma 1.
4. L'autorità giudiziaria, in tutte le ipotesi in cui ravvisa solo una violazione amministrativa, rimette gli atti all'ufficio o comando che ha comunicato la notizia di reato, perché si proceda contro il trasgressore ai sensi delle disposizioni del capo I del presente titolo. In tali casi i termini ivi previsti decorrono dalla data della ricezione degli atti da parte dell'ufficio o comando suddetti.
Articolo 221 - Connessione obiettiva con un reato.
1. Qualora l'esistenza di un reato dipenda
dall'accertamento di una violazione non costituente reato e per questa non sia
stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a
conoscere del reato è anche competente a decidere sulla predetta violazione e
ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per
la violazione stessa.
2. La competenza del giudice penale in ordine alla
violazione amministrativa cessa se il procedimento penale si chiude per
estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità. Si
applica la disposizione di cui al comma 4 dell'art. 220.