TITOLO VI - DEGLI ILLECITI
PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI
Capo I - Degli illeciti
amministrativi e delle relative sanzioni
Sezione I
- Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative pecuniarie
ed applicazione di queste ultime
Articolo
194 - Disposizioni di carattere generale.
1. In tutte le ipotesi in cui il presente
codice prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione
amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute
nelle Sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salve le
modifiche e le deroghe previste dalle norme del presente capo.
Articolo 195 - Applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie.
(Sanzione
così aggiornata con D.M. 22 dicembre 2004).
1. La sanzione amministrativa pecuniaria
consiste nel pagamento di una somma di danaro tra un limite minimo ed un limite
massimo fissato dalla singola norma, sempre entro il limite minimo generale di
Euro 21,00 ed il limite massimo generale di Euro 9.296,224. Tale limite massimo
generale può essere superato solo quando si tratti di sanzioni proporzionali,
ovvero di più violazioni ai sensi dell'art. 198, ovvero nelle ipotesi di
aggiornamento di cui al comma 3 (Comma
così modificato dall'art. 23 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507).
2. Nella determinazione della sanzione
amministrativa pecuniaria fissata dal presente codice, tra un limite minimo ed
un limite massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera
svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della
violazione, nonché alla personalità del trasgressore e alle sue condizioni
economiche (Comma così modificato
dall'art. 101 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360).
3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 1º dicembre di ogni biennio, il Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, dei lavori pubblici, dei trasporti e per i problemi delle aree urbane, fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1º gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi di cui al comma 1.
3-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2005, la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai sensi del comma 3, è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a detto limite. (Comma aggiunto dall’art. 1, comma 529, della legge 30 dicembre 2004, n. 311).
Articolo 196 - Principio di solidarietà.
1. Per
le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario
del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di
riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è
obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da
questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro
la sua volontà. Nelle ipotesi di cui all'art. 84 risponde solidalmente il
locatario e, per i ciclomotori, l'intestatario del contrassegno di
identificazione (Comma così modificato
dall'art. 102 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360).
2. Se
la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere, ma
soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita
dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata, in
solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi
dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
3. Se
la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona
giuridica o di un ente o associazione privi di personalità giuridica o comunque
da un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la
persona giuridica o l'ente o associazione o l'imprenditore è obbligato, in
solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi
dovuta.
4. Nei
casi di cui ai commi 1, 2 e 3, chi ha versato la somma stabilita per la
violazione ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della
violazione stessa.
Articolo 197 - Concorso di persone nella
violazione.
1.
Quando più persone concorrono in una violazione, per la quale è stabilita una
sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuna soggiace alla sanzione per la
violazione prevista, salvo che la legge disponga diversamente.
Articolo 198 - Più violazioni di norme
che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie.
1.
Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od
omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative
pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla
sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.
2. In
deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'ambito delle aree pedonali urbane e
nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli
altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste
per ogni singola violazione.
Articolo 199 - Non trasmissibilità
dell'obbligazione.
1.
L'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria non
si trasmette agli eredi.
Articolo 200 - Contestazione e
verbalizzazione delle violazioni.
1. La
violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al
trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della
somma dovuta.
2.
Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le
dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi siano inserite. Nel
regolamento è indicato il relativo modello.
3.
Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla
persona obbligata in solido.
4.
Copia del verbale è consegnata immediatamente all'ufficio o comando da cui
dipende l'agente accertatore.
(Articolo così modificato dall'art. 103 del
D.L.vo. 10 settembre 1993, n. 360)
1.
Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale,
con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei
motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro
centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo
trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di
violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad
uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri
alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve
essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione. Nel caso di
accertamento della violazione nei confronti dell'intestatario del veicolo che
abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis,
la notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata
presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato. Qualora
l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato
successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere
effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino
dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del
veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque
dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere
alla loro identificazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere
effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento (Comma così modificato dall'art. 4 del D.L.
27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2003, n. 214).
1-bis.
(Comma aggiunto dall'art. 4 del D.L. 27
giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,
n. 214) Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la
contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli
estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:
a)
impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
b)
attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
c)
sorpasso vietato;
d) accertamento
della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
e)
accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento
direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro
disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo
successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di
accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o
nei modi regolamentari;
f)
accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;
g)
rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione
sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17,
comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
1-ter.
Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la
contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere
anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione
immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è
necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l'accertamento avvenga
mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate (Comma aggiunto dall'art. 4 del D.L. 27
giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,
n. 214).
2. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio
del soggetto cui deve essere effettuata la notifica non siano noti, la notifica
stessa non è obbligatoria nei confronti di quel soggetto e si effettua agli
altri soggetti di cui al comma 1.
3.
Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei
messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la
violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a
mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale.
Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di
revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della
carta di circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono validamente
eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto,
risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli
istituito presso la Direzione generale della M.C.T.C. o dal P.R.A. o dalla
patente di guida del conducente (Comma
così modificato dall'art. 4 del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214).
4. Le spese di accertamento e di notificazione
sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria.
5.
L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione
amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la
notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.
5-bis.
Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata e di sosta ovvero
di violazione del divieto di accesso o transito nelle zone a traffico limitato,
nelle aree pedonali o in zone interdette alla circolazione, mediante apparecchi
di rilevamento a distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o dal
registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto pubblico
istituzionale, individuato con decreto del Ministro dell'interno, il comando o
l'ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatoria per comunicare al
soggetto intestatario del veicolo l'inizio del procedimento al fine di
conoscere, tramite il responsabile dell'ufficio da cui dipende il conducente
del veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa violazione, si trovava
in una delle condizioni previste dall'articolo 4 della legge 24 novembre 1981,
n. 689. In caso di sussistenza dell'esclusione della responsabilità, il comando
o l'ufficio procedente trasmette gli atti al prefetto ai sensi dell'articolo
203 per l'archiviazione. In caso contrario, si procede alla notifica del
verbale al soggetto interessato ai sensi dell'articolo 196, comma 1;
dall'interruzione della procedura fino alla risposta del soggetto intestatario
del veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica (Comma aggiunto dall'art. 4 del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214).
Articolo 202 - Pagamento in misura ridotta.
(Articolo così modificato dall'art. 104 del
D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360)
1. Per le violazioni per le quali il presente
codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando
l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a
pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una
somma pari al minimo fissato dalle singole norme.
2. Il
trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale
dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente
postale, oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente
bancario. All'uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate
le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto
corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario.
3. Il
pagamento in misura ridotta non è consentito quando il trasgressore non abbia
ottemperato all'invito a fermarsi ovvero, trattandosi di conducente di veicolo
a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente
di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle presenti norme, deve
avere con sé; in tal caso il verbale di contestazione della violazione deve
essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni dall'identificazione.
3-bis.
Il pagamento in misura ridotta non è inoltre consentito per le violazioni
previste dagli articoli 83, comma 6; 88, comma 3; 97, comma 9; 100, comma 12;
113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136, comma 6; 168,
comma 8; 176, comma 19; 216, comma 6; 217, comma 6; 218, comma 6. Per tali
violazioni il verbale di contestazione è trasmesso al prefetto del luogo della
commessa violazione entro dieci giorni (Comma
aggiunto dall'art. 23 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507).
Articolo 203 - Ricorso al prefetto.
(Articolo così modificato dall'art. 105 del
D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360)
1. Il
trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni
sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato
effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono
proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da
presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da
inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso
possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta
l'audizione personale.
1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 può essere
presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette
all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato
dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua
ricezione (Comma aggiunto dall'art. 4 del
D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2003, n. 214).
2. Il
responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo accertatore, è
tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal
deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal
ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis.
Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione,
devono essere altresì corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo
accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso (Comma così sostituito dall'art. 4 del D.L.
27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2003, n. 214).
3.
Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto
il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui
all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo
per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale
e per le spese di procedimento.
Articolo 204 - Provvedimenti del prefetto.
1. Il
prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando
accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati
che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento adotta, entro
centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte
dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo
203, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma
determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni
singola violazione, secondo i criteri dell'articolo 195, comma 2. L'ingiunzione
comprende anche le spese ed è notificata all'autore della violazione ed alle
altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove,
invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine,
emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola
integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il
quale ne dà notizia ai ricorrenti (Comma
così modificato dall'art. 106 del
D.L.vo. 10 settembre 1993, n. 360; dall'art. 68, comma 4, della legge 23
dicembre 1999, n. 488; dall'art. 18 della legge 24 novembre 2000, n. 340;
dall'art. 4 del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2003, n. 214).
1-bis.
I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 e al comma 1 del presente
articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di
tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini
senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende
accolto (Comma aggiunto dall'art. 4 del
D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2003, n. 214).
1-ter.
Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il termine di
cui al comma 1 si interrompe con la notifica dell'invito al ricorrente per la
presentazione all'audizione. Detto termine resta sospeso fino alla data di
espletamento dell'audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente,
comunque fino alla data fissata per l'audizione stessa. Se il ricorrente non si
presenta alla data fissata per l'audizione, senza allegare giustificazione
della sua assenza, il prefetto decide sul ricorso, senza ulteriori formalità (Comma aggiunto dall'art. 4 del D.L. 27
giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,
n. 214).
2.
L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria
deve essere notificata, nel termine di centocinquanta giorni dalla sua
adozione, nelle forme previste dall'articolo 201. Il pagamento della somma
ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato, entro il termine di
trenta giorni dalla notificazione, all'ufficio del registro o al diverso
ufficio indicato nella stessa ingiunzione. L'ufficio del registro che ha
ricevuto il pagamento, entro trenta giorni dalla sua effettuazione, ne dà
comunicazione al prefetto e all'ufficio o comando accertatore (Comma così modificato dall'art. 4 del D.L.
27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2003, n. 214).
3.
L'ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria, costituisce titolo esecutivo per l'ammontare della
somma ingiunta e delle relative spese.
Articolo 204/bis - Ricorso al giudice di
pace.
(Articolo aggiunto dall'art. 4 del D.L. 27
giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,
n. 214)
1.
Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il
trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia
stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito,
possono proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del
luogo in cui è stata commessa la violazione, nel termine di sessanta giorni
dalla data di contestazione o di notificazione.
2. Il
ricorso è proposto secondo le modalità stabilite dall'articolo 22 della legge
24 novembre 1981, n. 689, e secondo il procedimento fissato dall'articolo 23
della medesima legge n. 689 del 1981, fatte salve le deroghe previste dal
presente articolo, e si estende anche alle sanzioni accessorie.
3. All'atto del deposito del ricorso, il
ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di
inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale
della sanzione inflitta dall'organo accertatore. Detta somma, in caso di
accoglimento del ricorso, è restituita al ricorrente (1).
4. Il ricorso
è, del pari, inammissibile qualora sia stato previamente presentato il ricorso
di cui all'articolo 203.
5. In
caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace, nella determinazione
dell'importo della sanzione, assegna, con sentenza immediatamente eseguibile,
all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la somma determinata,
autorizzandone il prelievo dalla cauzione prestata dal ricorrente in caso di
sua capienza; l'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore provvede a
destinare detta somma secondo quanto prescritto dall'articolo 208. La eventuale
somma residua è restituita al ricorrente.
6. La
sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce titolo esecutivo per la
riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice di pace che superino
l'importo della cauzione prestata all'atto del deposito del ricorso.
7.
Fermo restando il principio del libero convincimento, nella determinazione
della sanzione, il giudice di pace non può applicare una sanzione inferiore al
minimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata.
8. In
caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace non può escludere
l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla
patente di guida.
9. Le
disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 si applicano anche nei casi di cui
all'articolo 205.
-----------
(1) Comma dichiarato incostituzionale con sentenza
Corte cost. 5-8 aprile 2004, n. 114.
Articolo 205 - Opposizione innanzi
all'autorità giudiziaria.
(Articolo così modificato dall'art. 107 del
D.L.vo. 10 settembre 1993, n. 360)
1.
Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione entro il termine di
trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, o di sessanta giorni dalla
stessa, se l'interessato risiede all'estero.
2.
[Nei casi indicati dal comma 3 dell’art. 7 del codice di procedura civile, nel
testo sostituito dall’art. 17 della legge 21 novembre 1991, n. 374,
l’opposizione è proposta innanzi al giudice di pace del luogo della commessa
violazione. Resta ferma la competenza del pretore quando, con la sanzione
pecuniaria, sia stata anche applicata una sanzione amministrativa accessoria] (Comma abrogato dall'art. 23 del D.L.vo 30
dicembre 1999, n. 507).
3. Il prefetto, legittimato passivo nel
giudizio di opposizione, può delegare la tutela giudiziaria all'amministrazione
cui appartiene l'organo accertatore laddove questa sia anche destinataria dei
proventi, secondo quanto stabilito dall'articolo 208 (Comma così sostituito dall'art. 4 del D.L. 27 giugno 2003, n. 151,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214).
Articolo 206 - Riscossione dei proventi
delle sanzioni amministrative pecuniarie.
1. Se
il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204,
salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 22 della legge 24 novembre
1981, n. 689, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione
amministrativa pecuniaria è regolata dall'art. 27 della stessa legge 24
novembre 1981, n. 689.
2. I
ruoli per i titoli esecutivi, i cui proventi spettano allo Stato, sono
predisposti dal prefetto competente per territorio della commessa violazione.
Se i proventi spettano ad ente diverso, i ruoli sono predisposti dalle
amministrazioni da cui dipende l'organo accertatore.
3. I
ruoli di cui al comma 2 sono trasmessi dal prefetto o dall'ente all'intendente
di finanza competente, il quale dà in carico all'esattore il ruolo per la
riscossione in unica soluzione.
Articolo 207 - Veicoli immatricolati
all'estero o muniti di targa EE.
(Articolo così modificato dall'art. 108 del
D.L.vo. 10 settembre 1993, n. 360)
1. Quando con un veicolo immatricolato all'estero
o munito di targa EE viene violata una disposizione del presente codice da cui
consegue una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso ad
effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in
misura ridotta previsto dall'art. 202. L'agente trasmette al proprio comando od
ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore,
facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al
trasgressore medesimo.
2.
Qualora il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo, della facoltà
prevista del pagamento in misura ridotta, egli deve versare all'agente
accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della
sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è
fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è
versata al comando od ufficio da cui l'accertatore dipende (Comma così modificato dall'art. 4 del D.L.
27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2003, n. 214).
2-bis.
Qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato membro dell'Unione europea o
aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo (*), la somma da versare a
titolo di cauzione, di cui al comma 2, è pari alla somma richiesta per il
pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 202 (Comma aggiunto dall'art. 25 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, e successivamente così modificato
dall'art. 4 del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2003, n. 214).
3. In
mancanza del versamento della cauzione di cui ai commi 2 e 2-bis viene disposto
il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il
predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni (Comma così sostituito dall'art. 4 del D.L.
27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2003, n. 214).
4. Le
disposizioni del presente articolo non si applicano ai veicoli di proprietà dei
cittadini italiani residenti nel comune di Campione d'Italia.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo
si applicano anche ai veicoli immatricolati in Italia che siano guidati da
conducenti in possesso di patente di guida rilasciata da uno Stato non facente
parte dell'Unione europea (Comma aggiunto
dall'art. 4 del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2003, n. 214).
---------------
(*)
L’art. 11 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, ha inserito le parole “o aderente
all’Accordo sullo spazio economico europeo” che, peraltro, erano state aggiunte
dall’art. 4 del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2003, n. 214.
Articolo 208 - Proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie.
1. I
proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal
presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate
da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti
delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I
proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le
violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente,
delle regioni, delle province e dei comuni.
2. I
proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati: a) fermo
restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999,
n. 144, per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano
nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale,
nella misura dell'80 per cento del totale annuo, definito a norma dell'articolo
2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e
propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro
di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla
sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per
finalità di educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per l'assistenza e
previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e
della Guardia di finanza e per iniziative ed attività di promozione della
sicurezza della circolazione; b) al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per
cento del totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla
sicurezza del veicolo; c) al Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca - Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5
per cento del totale annuo, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica
e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei
corsi per conseguire il certificato di idoneità alla conduzione dei
ciclomotori. (Comma così sostituito
dall'art. 15 del D.L.vo 15 gennaio 2002, n. 9).
3. Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle
suindicate finalità. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel
rispetto delle quote come annualmente determinate. (Comma così sostituito dall'art. 15 del D.L.vo 15 gennaio 2002, n. 9).
4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi
spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 è devoluta alle finalità di cui
al comma 2 per consentire agli organi di polizia locale di effettuare, nelle
scuole di ogni ordine e grado, corsi didattici finalizzati all'educazione
stradale, imputandone la relativa spesa ai medesimi proventi (Parole
inserite dall’art. 5- bis del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168), nonché al
miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento ed al
miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione dei piani di cui
all'articolo 36, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di
polizia stradale di loro competenza e alla realizzazione di interventi a favore
della mobilità ciclistica nonché, in misura non inferiore al 10 per cento della
predetta quota, ad interventi per la sicurezza stradale in particolare a tutela
degli utenti deboli: bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti. Gli stessi
enti determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare
alle predette finalità. Le determinazioni sono comunicate al Ministro dei
lavori pubblici. Per i comuni la comunicazione è dovuta solo da parte di quelli
con popolazione superiore a diecimila abitanti (Comma così sostituito dall'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388).
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a
introdurre con propri decreti le occorrenti variazioni nello stato di
previsione dell'entrata e nello stato di previsione della spesa del Ministero
dei lavori pubblici.
Articolo 209 - Prescrizione.
1. La prescrizione
del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative
pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall'art. 28
della legge 24 novembre 1981, n. 689.