TITOLO V - NORME DI
COMPORTAMENTO
Articolo 140 - Principio informatore della
circolazione.
1. Gli utenti della strada devono comportarsi
in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo
che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.
2. I singoli comportamenti, oltre quanto già
previsto nei precedenti titoli, sono fissati dalle norme che seguono.
Articolo 141 - Velocità.
(Sanzione
così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006) (*).
1. È obbligo del conducente regolare la
velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo
stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni
della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura,
sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni
altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il
controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre
necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del
veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi
ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve
regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in
prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da
fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi
stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità
per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli
abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.
4. Il conducente deve, altresì, ridurre la
velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con
altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso,
quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni
di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla
strada diano segni di spavento.
5. Il conducente non deve gareggiare in
velocità.
6. Il conducente non deve circolare a
velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale
flusso della circolazione.
7. All'osservanza delle disposizioni del
presente articolo è tenuto anche il conducente di animali da tiro, da soma e da
sella.
8. Chiunque viola le disposizioni del comma 3
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro
74,00 a Euro 296,00.
9. Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis
e 9-ter, chiunque viola la disposizione del comma 5 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 148,00 a Euro 594,00 (Comma così modificato prima dall'art. 8 del D.L.vo
15 gennaio 2002, n. 9, e successivamente dall'art. 03 del D.L. 27 giugno 2003,
n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214).
10. Se si tratta di violazioni commesse dal
conducente di cui al comma 7 la sanzione amministrativa è del pagamento di una
somma da Euro 22,00 a Euro 88,00.
11. Chiunque viola le altre disposizioni del
presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 36,00 a Euro 148,00.
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(*) Ved.
anche il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160:
Art. 6-bis
(Fondo contro l'incidentalità notturna). 1. è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
il Fondo contro l'incidentalità notturna.
2. Chiunque, dopo le ore 20 e prima delle
ore 7, viola gli articoli 141,
142, commi 8 e 9, 186 e 187 del decreto
legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive
modificazioni, e' punito con la sanzione amministrativa aggiuntiva di euro 200,
che vengono destinati al Fondo contro l'incidentalità notturna.
3.
Le risorse del Fondo di cui
al comma 1 devono essere usate per le attività di contrasto dell'incidentalità
notturna.
4.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione
del presente decreto, il
Ministro dell'economia e delle finanze, con
decreto adottato di concerto
con il Ministro dell'interno e
con il Ministro dei
trasporti, emana il regolamento per l'attuazione del presente articolo.
5.
Per il finanziamento iniziale del Fondo di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di
500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 6-ter
(Destinazione
delle maggiori entrate derivanti dall'incremento delle
sanzioni amministrative
pecuniarie). - 1. Le maggiori
entrate
derivanti
dall'incremento
delle sanzioni amministrative
pecuniarie disposto dal presente
decreto sono destinate al finanziamento
di corsi volti
all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado.
2.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti
e con il Ministro della pubblica istruzione, da
adottare entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, si provvede
all'attuazione del presente articolo, disciplinando, agli effetti
della definizione dei programmi e delle relative attività di formazione e di
supporto didattico, le modalità di collaborazione di enti e organismi
con qualificata esperienza e
competenza nel settore.
Articolo
142 - Limiti di velocità.
(Articolo
così modificato dall'art. 70 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360 - Sanzione
così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006).
1. Ai fini della sicurezza della circolazione
e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h
per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h
per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i
50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale
limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui
caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione
degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza
per ogni senso di marcia, gli enti proprietari o concessionari possono elevare
il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche
progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali,
sempreché lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche
prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio. In caso di
precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può
superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane
principali (Comma così sostituito
dall'art. 9 del D.L.vo 15 gennaio 2002 n. 9).
2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti
proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa
segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi
da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando
l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda
opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che
saranno impartite dal Ministro dei lavori pubblici. Gli enti proprietari della
strada hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al
venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il
Ministro dei lavori pubblici può modificare i provvedimenti presi dagli enti
proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e
comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro può
anche disporre l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente
proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro dei lavori pubblici
può procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto
di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario.
3. Le seguenti categorie di veicoli non
possono superare le velocità sottoindicate:
a) ciclomotori: 45 km/h;
b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per
il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in
allegato all'accordo di cui all'articolo 168, comma 1, quando viaggiano
carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati;
c) macchine agricole e macchine operatrici:
40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti
gli altri casi;
d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri
abitati;
e) treni costituiti da un autoveicolo e da un
rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori
dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
f) autobus e filobus di massa complessiva a
pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle
autostrade;
g) autoveicoli destinati al trasporto di cose
o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a
12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
h) autoveicoli destinati al trasporto di cose
o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h
fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
i) autocarri di massa complessiva a pieno
carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi
dell'art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle
autostrade;
l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno
carico: 40 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.
4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui
al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b), devono essere
indicate le velocità massime consentite. Qualora si tratti di complessi di
veicoli, l'indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui
semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari
ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) del comma 3, quando siano in
dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed organismi indicati
nell'articolo 138, comma 11.
5. In tutti i casi nei quali sono fissati
limiti di velocità restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141.
6. Per la determinazione dell'osservanza dei
limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di
apparecchiature debitamente omologate, anche per il
calcolo della velocità media di percorrenza su tratti
determinati, (Parole inserite
dall’art. 3 del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160) nonché le
registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi
autostradali, come precisato dal regolamento.
6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il
rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben
visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione
luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del
presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.(Comma inserito dall’art. 3 del D.L. 3 agosto
2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007,
n. 160).
7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i
limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 36,00 a Euro 148,00.
8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non
oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 148,00 a Euro 594,00 (*).
9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i
limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida da uno a tre mesi con il provvedimento di inibizione alla
guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del
mattino, per i tre mesi successivi alla
restituzione della patente
di guida. Il provvedimento di inibizione alla guida è annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, di cui agli
articoli 225 e 226
del presente codice (Comma così sostituito dall’art. 3 del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160) (*).
9-bis.
Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000.
Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme
di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (Comma inserito dall’art. 3 del D.L. 3 agosto 2007, n. 117,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160).
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al
comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
Euro 22,00 a Euro 88,00.
11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse
alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h),
i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste
sono raddoppiate. L'eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il
limitatore di velocità di cui all'articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati
a montare tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso
di limitatore non funzionante o alterato. è
sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata, per
i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179
12. Quando il
titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una
ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della
sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui
al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di
guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del
comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente,
ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI
-----------
(*) Ved.
anche il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160:
Art. 6-bis
(Fondo contro l'incidentalità notturna). 1. è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
il Fondo contro l'incidentalità notturna.
2. Chiunque, dopo le ore 20 e prima delle
ore 7, viola gli articoli 141,
142, commi 8 e 9, 186 e 187 del decreto
legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive
modificazioni, e' punito con la sanzione amministrativa aggiuntiva di euro 200,
che vengono destinati al Fondo contro l'incidentalità notturna.
3.
Le risorse del Fondo di cui
al comma 1 devono essere usate per le attività di contrasto dell'incidentalità
notturna.
4.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione
del presente decreto, il
Ministro dell'economia e delle finanze, con
decreto adottato di concerto
con il Ministro dell'interno e
con il Ministro dei
trasporti, emana il regolamento per l'attuazione del presente articolo.
5.
Per il finanziamento iniziale del Fondo di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di
500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 6-ter
(Destinazione
delle maggiori entrate derivanti dall'incremento delle
sanzioni amministrative
pecuniarie). - 1. Le maggiori
entrate
derivanti
dall'incremento
delle sanzioni amministrative
pecuniarie disposto dal presente
decreto sono destinate al finanziamento
di corsi volti
all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado.
2.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti
e con il Ministro della pubblica istruzione, da
adottare entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, si provvede
all'attuazione del presente articolo, disciplinando, agli effetti
della definizione dei programmi e delle relative attività di formazione e di
supporto didattico, le modalità di collaborazione di enti e organismi
con qualificata esperienza e
competenza nel settore.
Articolo 143 - Posizione dei veicoli sulla carreggiata.
(Sanzione
così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006).
1. I veicoli devono circolare sulla parte
destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima,
anche quando la strada è libera.
2. I veicoli sprovvisti di motore e gli
animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della
carreggiata.
3. La disposizione del comma 2 si applica
anche agli altri veicoli quando si incrociano ovvero percorrono una curva o un
raccordo convesso, a meno che circolino su strade a due carreggiate separate o
su una carreggiata ad almeno due corsie per ogni senso di marcia o su una
carreggiata a senso unico di circolazione.
4. Quando una strada è divisa in due
carreggiate separate, si deve percorrere quella di destra; quando è divisa in
tre carreggiate separate, si deve percorrere quella di destra o quella
centrale, salvo diversa segnalazione.
5. Salvo diversa segnalazione, quando una
carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la
corsia più libera a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al
sorpasso.
6. [ Sulle strade di tipo A) e B) di cui
all'art. 2, comma 2, a tre o più corsie per senso di marcia, la corsia di
destra è riservata ai veicoli lenti.] (Comma
prima così modificato dall'art. 71 del D.L.vo. 10 settembre 1993, n. 360, e
successivamente soppresso dall'art. 10 del D.L.vo. 15 gennaio 2002, n. 9).
7. All'interno dei centri abitati, salvo
diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di
marcia, si deve percorrere la corsia libera più a destra; la corsia o le corsie
di sinistra sono riservate al sorpasso. Tuttavia i conducenti, qualunque sia
l'intensità del traffico, possono impegnare la corsia più opportuna in
relazione alla direzione che essi intendono prendere alla successiva
intersezione; i conducenti stessi non possono peraltro cambiare corsia se non
per predisporsi a svoltare a destra o a sinistra, o per fermarsi, in conformità
delle norme che regolano queste manovre, ovvero per effettuare la manovra di
sorpasso che in tale ipotesi è consentita anche a destra.
8. Nelle strade con binari tranviari a raso,
i veicoli possono procedere sui binari stessi purché, compatibilmente con le
esigenze della circolazione, non ostacolino o rallentino la marcia dei tram,
salva diversa segnalazione.
9. Nelle strade con doppi binari tranviari a
raso, entrambi su di un lato della carreggiata, i veicoli possono marciare a
sinistra della zona interessata dai binari, purché rimangano sempre entro la
parte della carreggiata relativa al loro senso di circolazione.
10. Ove la fermata dei tram o dei filobus sia
corredata da apposita isola salvagente posta a destra dell'asse della strada, i
veicoli, salvo diversa segnalazione che imponga il passaggio su un lato
determinato, possono transitare indifferentemente a destra o a sinistra del
salvagente, purché rimangano entro la parte della carreggiata relativa al loro
senso di circolazione e purché non comportino intralcio al movimento dei
viaggiatori.
11. Chiunque circola contromano è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 143,00 a Euro
570,00 (Comma così modificato dall'art.
3, comma 1, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2003, n. 214).
12. Chiunque circola contromano in
corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in ogni altro caso di
limitata visibilità, ovvero percorre la carreggiata contromano, quando la
strada sia divisa in più carreggiate separate, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 281,00 a Euro 1.123,00. Dalla
violazione prevista dal presente comma consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo
I, sezione II, del titolo VI. In casi di recidiva la sospensione è da due a sei
mesi (Comma così modificato dall'art. 3,
comma 1, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2003, n. 214).
13. Chiunque viola le altre disposizioni del
presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 36,00 a Euro 148,00.
Articolo 144 - Circolazione dei veicoli per
file parallele.
(Sanzione
così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006).
1. La circolazione per file parallele è ammessa nelle carreggiate ad
almeno due corsie per ogni senso di marcia, quando la densità del traffico è
tale che i veicoli occupano tutta la parte della carreggiata riservata al loro
senso di marcia e si muovono ad una velocità condizionata da quella dei veicoli
che precedono, ovvero in tutti i casi in cui gli agenti del traffico la
autorizzano. È ammessa, altresì, lungo il tronco stradale adducente a una
intersezione controllata da segnali luminosi o manuali; in tal caso, al segnale
di via libera, essa deve continuare anche nell'area di manovra
dell'intersezione stessa.
2. Nella circolazione per file parallele è
consentito ai conducenti di veicoli, esclusi i veicoli non a motore ed i
ciclomotori, di non mantenersi presso il margine della carreggiata, pur
rimanendo in ogni caso nella corsia prescelta.
3. Il passaggio da una corsia all'altra è
consentito, previa la necessaria segnalazione, soltanto quando si debba
raggiungere la prima corsia di destra per svoltare a destra, o l'ultima corsia
di sinistra per svoltare a sinistra, ovvero per effettuare una riduzione di
velocità o una volontaria sospensione della marcia al margine della
carreggiata, quando ciò non sia vietato. I conducenti che si trovano nella
prima corsia di destra possono, inoltre, spostarsi da detta corsia quando
devono superare un veicolo senza motore o comunque assai lento, sempre previa
la necessaria segnalazione.
4. Chiunque viola le disposizioni del
presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 36,00 a Euro 148,00.
Articolo 145 - Precedenza.
(Sanzione
così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006).
1. I conducenti, approssimandosi ad una
intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.
2. Quando due veicoli stanno per impegnare
una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per
intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra,
salvo diversa segnalazione.
3. Negli attraversamenti di linee ferroviarie
e tranviarie i conducenti hanno l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli
circolanti su rotaie, salvo diversa segnalazione.
4. I conducenti devono dare la precedenza
agli altri veicoli nelle intersezioni nelle quali sia così stabilito
dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota
con apposito segnale.
5. I conducenti sono tenuti a fermarsi in
corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nella
intersezione, quando sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi
dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.
6. Negli sbocchi su strada da luoghi non
soggetti a pubblico passaggio i conducenti hanno l'obbligo di arrestarsi e dare
la precedenza a chi circola sulla strada.
7. È vietato impegnare una intersezione o un
attraversamento di linee ferroviarie o tranviarie quando il conducente non ha
la possibilità di proseguire e sgombrare in breve tempo l'area di manovra in
modo da consentire il transito dei veicoli provenienti da altre direzioni.
8. Negli sbocchi su strada di sentieri,
tratturi, mulattiere e piste ciclabili è fatto obbligo al conducente di
arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada. L'obbligo sussiste
anche se le caratteristiche di dette vie variano nell'immediata prossimità
dello sbocco sulla strada.
9. I conducenti di veicoli su rotaia devono
rispettare i segnali negativi della precedenza.
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al
presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 143,00 a Euro 570,00 (Comma
così modificato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214).
11. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in
un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 10 per almeno
due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione
II, del titolo VI.
Articolo 146 - Violazione della segnaletica
stradale.
(Sanzione
così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006).
1. L'utente della strada è tenuto ad
osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale e dagli agenti del
traffico a norma degli articoli da 38 a 43 e delle relative norme del
regolamento.
2. Chiunque non osserva i comportamenti
indicati dalla segnaletica stradale o nelle relative norme di regolamento,
ovvero dagli agenti del traffico, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro 36,00 a Euro 148,00. Sono fatte salve le
particolari sanzioni previste dagli articoli 6 e 7, nonché dall'articolo 191,
comma 4 (Comma così modificato dall'art.
72 del D.L.vo. 10 settembre 1993, n. 360).
3. Il conducente del veicolo che prosegue la
marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico
vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da Euro 143,00 a Euro 570,00 (Comma
così modificato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214).
3-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in
un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno
due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione
II, del titolo VI (Comma aggiunto
dall'art. 3, comma 3, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214).
Articolo 147 - Comportamento ai passaggi a
livello.
(Sanzione
così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006).
1. Gli utenti della strada, approssimandosi
ad un passaggio a livello, devono usare la massima prudenza al fine di evitare
incidenti e devono osservare le segnalazioni indicate nell'art. 44 (Comma così modificato dall'art. 73 del
D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360).
2. Prima di impegnare un passaggio a livello
senza barriere o semibarriere, gli utenti della strada devono assicurarsi, in
prossimità delle segnalazioni previste nel regolamento di cui all'art. 44,
comma 3, che nessun treno sia in vista e in caso affermativo attraversare
rapidamente i binari; in caso contrario devono fermarsi senza impegnarli.
3. Gli utenti della strada non devono
attraversare un passaggio a livello quando:
a) siano chiuse o stiano per chiudersi le
barriere o le semibarriere;
b) siano in movimento di apertura le
semibarriere;
c) siano in funzione i dispositivi di
segnalazione luminosa o acustica previsti dall'art. 44, comma 2, e dal
regolamento, di cui al comma 3 dello stesso articolo;
d) siano in funzione i mezzi sostitutivi
delle barriere o semibarriere previsti dal medesimo articolo.
4. Gli utenti della strada devono
sollecitamente sgombrare il passaggio a livello. In caso di arresto forzato del
veicolo il conducente deve cercare di portarlo fuori dei binari o, in caso di materiale
impossibilità, deve fare tutto quanto gli è possibile per evitare ogni pericolo
per le persone, nonché fare in modo che i conducenti dei veicoli su rotaia
siano avvisati in tempo utile dell'esistenza del pericolo.
5. Chiunque viola le disposizioni del
presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 74,00 a Euro 296,00.
6. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in
un periodo di due anni, in una violazione di cui al comma 5 per almeno due
volte, all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi del capo
I, sezione II, del titolo VI.
Articolo 148 - Sorpasso.
(Articolo
così modificato dall'art. 74 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360 - Sanzione così aggiornata con D.M. 29
dicembre 2006).
1. Il sorpasso è la manovra mediante la quale
un veicolo supera un altro veicolo, un animale o un pedone in movimento o fermi
sulla corsia o sulla parte della carreggiata destinata normalmente alla
circolazione.
2. Il conducente che intende sorpassare deve
preventivamente accertarsi:
a) che la visibilità sia tale da consentire
la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o
intralcio;
b) che il conducente che lo precede nella
stessa corsia non abbia segnalato di voler compiere analoga manovra;
c) che nessun conducente che segue sulla
stessa carreggiata o semicarreggiata, ovvero sulla corsia immediatamente alla
propria sinistra, qualora la carreggiata o semicarreggiata siano suddivise in
corsie, abbia iniziato il sorpasso;
d) che la strada sia libera per uno spazio
tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto
della differenza tra la propria velocità e quella dell'utente da sorpassare,
nonché della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o
che precedono l'utente da sorpassare.
3. Il conducente che sorpassa un veicolo o
altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto
l'apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo
rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi
a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio. Se la carreggiata
o semicarreggiata sono suddivise in più corsie, il sorpasso deve essere
effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende
superare.
4. L'utente che viene sorpassato deve
agevolare la manovra e non accelerare. Nelle strade ad una corsia per senso di
marcia, lo stesso utente deve tenersi il più vicino possibile al margine destro
della carreggiata.
5. Quando la larghezza, il profilo o lo stato
della carreggiata, tenuto anche conto della densità della circolazione in senso
contrario, non consentono di sorpassare facilmente e senza pericolo un veicolo
lento, ingombrante o obbligato a rispettare un limite di velocità, il
conducente di quest'ultimo veicolo deve rallentare e, se necessario, mettersi
da parte appena possibile, per lasciar passare i veicoli che seguono. Nei
centri abitati non sono tenuti all'osservanza di quest'ultima disposizione i
conducenti di veicoli in servizio pubblico di linea per trasporto di persone.
6. Sulle carreggiate ad almeno due corsie per
ogni senso di marcia il conducente che, dopo aver eseguito un sorpasso, sia
indotto a sorpassare un altro veicolo o animale, può rimanere sulla corsia
impegnata per il primo sorpasso a condizione che la manovra non sia di
intralcio ai veicoli più rapidi che sopraggiungono da tergo.
7. Il sorpasso deve essere effettuato a
destra quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato
che intende svoltare a sinistra ovvero, in una carreggiata a senso unico, che
intende arrestarsi a sinistra, e abbia iniziato dette manovre.
8. Il sorpasso dei tram, qualora gli stessi
non circolino in sede stradale riservata, deve effettuarsi a destra quando la
larghezza della carreggiata a destra del binario lo consenta; se si tratta di
carreggiata a senso unico di circolazione il sorpasso si può effettuare su ambo
i lati.
9. Qualora il tram o il filobus siano fermi
in mezzo alla carreggiata per la salita e la discesa dei viaggiatori e non
esista un salvagente, il sorpasso a destra è vietato.
10. È vietato il sorpasso in prossimità o in
corrispondenza delle curve o dei dossi e in ogni altro caso di scarsa
visibilità in tali casi il sorpasso è consentito solo quando la strada è a due
carreggiate separate o a carreggiata a senso unico o con almeno due corsie con
lo stesso senso di marcia e vi sia tracciata apposita segnaletica orizzontale.
11. È vietato il sorpasso di un veicolo che
ne stia sorpassando un altro, nonché il superamento di veicoli fermi o in lento
movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione
della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte
della carreggiata destinata al senso opposto di marcia.
12. È vietato il sorpasso in prossimità o in
corrispondenza delle intersezioni. Esso è, però, consentito:
a) quando il conducente del veicolo che si
vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra e abbia
iniziato detta manovra;
b) quando avvenga su strada a precedenza,
purché a due carreggiate separate o a senso unico o ad almeno due corsie con lo
stesso senso di marcia e le corsie siano delimitate dall'apposita segnaletica
orizzontale;
c) quando il veicolo che si sorpassa è a due
ruote non a motore, sempre che non sia necessario spostarsi sulla parte della
carreggiata destinata al senso opposto di marcia;
d) quando la circolazione sia regolata da
semafori o da agenti del traffico.
13. È vietato il sorpasso in prossimità o in
corrispondenza dei passaggi a livello senza barriere, salvo che la circolazione
stradale sia regolata da semafori, nonché il sorpasso di un veicolo che si sia
arrestato o abbia rallentato in corrispondenza di un attraversamento pedonale
per consentire ai pedoni di attraversare la carreggiata.
14. È vietato il sorpasso ai conducenti di
veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t, oltre che nei casi
sopraprevisti, anche nelle strade o tratti di esse in cui il divieto sia
imposto dall'apposito segnale.
15. Chiunque sorpassa a destra, eccetto i
casi in cui ciò sia consentito, ovvero compia un sorpasso senza osservare le
disposizioni dei commi 2, 3 e 8 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro 70,00 a Euro 285,00. Alla stessa sanzione
soggiace chi viola le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 7. Quando lo stesso
soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui
al comma 3 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai
sensi del capo I, sezione II, del titolo VI (Comma così modificato dall'art. 3, comma 4, del D.L. 27 giugno 2003, n.
151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214).
16. Chiunque non osservi i divieti di sorpasso
posti dai commi 9, 10, 11, 12 e 13 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro 143,00 a Euro 570,00. Quando non si osservi il
divieto di sorpasso di cui al comma 14, la sanzione amministrativa è del
pagamento di una somma da Euro 292,00 a Euro 1.169,00. Dalle violazioni di cui
al presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di
cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti del divieto di cui
al comma 14, la sospensione della patente è da due a sei mesi. Se le violazioni
sono commesse da un conducente in possesso della patente di guida da meno di
tre anni, la sospensione della stessa è da tre a sei mesi (Comma così modificato dall'art. 3, comma 4, del D.L. 27 giugno 2003, n.
151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214).
Articolo 149 - Distanza di sicurezza tra
veicoli.
(Sanzione
così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006).
1. Durante la marcia i veicoli devono tenere,
rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia
garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i
veicoli che precedono.
2. Fuori dei centri abitati, quando sia
stabilito un divieto di sorpasso solo per alcune categorie di veicoli, tra tali
veicoli deve essere mantenuta una distanza non inferiore a 100 m. Questa
disposizione non si osserva nei tratti di strada con due o più corsie per senso
di marcia.
3. Quando siano in azione macchine
sgombraneve o spargitrici, i veicoli devono procedere con la massima cautela.
La distanza di sicurezza rispetto a tali macchine non deve essere comunque
inferiore a 20 m. I veicoli che procedono in senso opposto sono tenuti, se
necessario, ad arrestarsi al fine di non intralciarne il lavoro.
4. Chiunque viola le disposizioni del
presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 36,00 a Euro 148,00.
5. Quando dall'inosservanza delle
disposizioni di cui al presente articolo deriva una collisione con grave danno
ai veicoli e tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'art.
80, comma 7, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da Euro
74,00 a Euro 296,00. Ove il medesimo soggetto, in un periodo di due anni, sia
incorso per almeno due volte in una delle violazioni di cui al presente comma,
all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II,
del titolo VI.
6. Se dalla collisione derivano lesioni gravi
alle persone, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro 370,00 a Euro 1.485,00, salva l'applicazione
delle sanzioni penali per i delitti di lesioni colpose o di omicidio colposo.
Si applicano le disposizioni del capo II, sezioni I e II, del titolo VI.
Articolo 150 - Incrocio tra veicoli nei
passaggi ingombrati o su strade di montagna.
(Sanzione
così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006).
1. Quando l'incrocio non sia possibile a
causa di lavori, veicoli fermi o altri ostacoli, il conducente, il cui senso di
marcia è ostacolato e non può tenersi vicino al margine destro della
carreggiata, deve arrestarsi per lasciar passare i veicoli che provengono in
senso inverso.
2. Sulle strade di montagna o comunque a
forte pendenza, se l'incrocio con altri veicoli è malagevole o impossibile, il
conducente che procede in discesa deve arrestarsi e accostarsi quanto più
possibile al margine destro della carreggiata o spostarsi sulla piazzola, ove
esista. Tuttavia, se il conducente che procede in salita dispone di una
piazzola deve arrestarsi su di essa, se la strada è tanto stretta da rendere
altrimenti necessaria la manovra di retromarcia.
3. Quando la manovra di retromarcia si rende
necessaria, i complessi di veicoli hanno la precedenza rispetto agli altri
veicoli; i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t
rispetto a quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t; gli autobus
rispetto agli autocarri. Se si tratta di veicoli appartenenti entrambi alla
medesima categoria tra quelle suddette, la retromarcia deve essere eseguita dal
conducente del veicolo che procede in discesa, a meno che non sia
manifestamente più agevole per il conducente del veicolo che procede in salita,
in particolare se quest'ultimo si trovi in prossimità di una piazzola.
4. Chiunque viola le disposizioni del
presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 36,00 a Euro 148,00.
5. Alla violazione delle disposizioni del presente
articolo si applica l'art. 149, commi 5 e 6.
Articolo 151 - Definizioni relative alle
segnalazioni visive e all'illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi.
(Articolo
così modificato dall'art. 75 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360)
1. Ai fini del presente titolo si intende
per:
a) proiettore di profondità: il dispositivo
che serve ad illuminare in profondità la strada antistante il veicolo;
b) proiettore anabbagliante: il dispositivo
che serve ad illuminare la strada antistante il veicolo senza abbagliare;
c) proiettore fendinebbia anteriore: il
dispositivo che serve a migliorare l'illuminazione della strada in caso di
nebbia, caduta di neve, pioggia o nubi di polvere;
d) proiettore di retromarcia: il dispositivo
che serve ad illuminare la strada retrostante al veicolo e ad avvertire gli
altri utenti della strada che il veicolo effettua o sta per effettuare la
retromarcia;
e) indicatore luminoso di direzione a luci
intermittenti: il dispositivo che serve a segnalare agli altri utenti della
strada che il conducente intende cambiare direzione verso destra o verso
sinistra;
f) segnalazione luminosa di pericolo: il
funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori luminosi di direzione;
g) dispositivo d'illuminazione della targa
posteriore: il dispositivo che serve ad illuminare la targa posteriore;
h) luci di posizione anteriore, posteriore e
laterale: i dispositivi che servono a segnalare contemporaneamente la presenza
e la larghezza del veicolo viste dalla parte anteriore, posteriore e laterale (Lettera così sostituita dall'art. 3, comma
5, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge
1° agosto 2003, n. 214);
i) luce posteriore per nebbia: il dispositivo
singolo o doppio che serve a rendere più visibile il veicolo dalla parte
posteriore in caso di forte nebbia, di pioggia intensa o di fitta nevicata in
atto;
l) luce di sosta: il dispositivo che serve a
segnalare la presenza di un veicolo in sosta in un centro abitato. In tal caso
sostituisce le luci di posizione;
m) luce d'ingombro: il dispositivo destinato
a completare le luci di posizione del veicolo, per segnalare le particolari
dimensioni del suo ingombro;
n) luce di arresto: il dispositivo che serve
ad indicare agli altri utenti che il conducente aziona il freno di servizio;
o) catadiottro: il dispositivo a luce
riflessa destinato a segnalare la presenza del veicolo;
p) pannello riflettente e fluorescente: il
dispositivo a luce retro-riflessa e fluorescente destinato a segnalare
particolari categorie di veicoli (Lettera
così sostituita dall'art. 3, comma 5, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214);
p-bis) strisce retroriflettenti: il
dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare particolari categorie di
veicoli (Lettera aggiunta dall'art. 3,
comma 5, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2003, n. 214);
p-ter) luci di marcia diurna: il dispositivo
rivolto verso l'avanti destinato a rendere più facilmente visibile un veicolo
durante la circolazione diurna (Lettera
aggiunta dall'art. 3, comma 5, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214);
p-quater) luci d'angolo: le luci usate per fornire
illuminazione supplementare a quella parte della strada situata in prossimità
dell'angolo anteriore del veicolo dal lato presso il quale esso è in procinto
di curvare (Lettera aggiunta dall'art. 3,
comma 5, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2003, n. 214);
p-quinquies) proiettore di svolta: una
funzione di illuminazione destinata a fornire una migliore illuminazione in
curva, che può essere espletata per mezzo di dispositivi aggiuntivi o mediante
modificazione della distribuzione luminosa del proiettore anabbagliante (Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 5, del
D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2003, n. 214);
p-sexies) segnalazione visiva a luce lampeggiante
blu: il dispositivo supplementare installato sui motoveicoli e sugli
autoveicoli di cui all'articolo 177 (Lettera
aggiunta dall'art. 3, comma 5, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214);
p-septies) segnalazione visiva a luce
lampeggiante gialla o arancione: il dispositivo supplementare installato sui
veicoli eccezionali o per trasporti in condizioni di eccezionalità, sui mezzi
d'opera, sui veicoli adibiti alla rimozione o al soccorso, sui veicoli
utilizzati per la raccolta di rifiuti solidi urbani, per la pulizia della
strada e la manutenzione della strada, sulle macchine agricole ovvero
operatrici, sui veicoli impiegati in servizio di scorta tecnica (Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 5, del D.L.
27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2003, n. 214).
Articolo 152 - Segnalazione visiva e
illuminazione dei veicoli.
(Articolo
così modificato dall'art. 76 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360 - Sanzione così aggiornata con D.M. 29
dicembre 2006).
1. Fuori dai centri abitati, durante la marcia
dei veicoli a motore, ad eccezione dei veicoli iscritti nei registri ASI,
Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, è obbligatorio
l'uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte,
delle luci della targa e delle luci d'ingombro. Durante la marcia, per i
ciclomotori ed i motocicli è obbligatorio l'uso dei predetti dispositivi anche
nei centri abitati. Fuori dei casi indicati dall'articolo 153, comma 1, in
luogo di questi dispositivi, se il veicolo ne è dotato, possono essere
utilizzate le luci di marcia diurna (Comma
così sostituito dall'art. 3, comma 6, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214).
1-bis. [Per i ciclomotori ed i motocicli, in
qualsiasi condizione di marcia, è obbligatorio l'uso dei proiettori
anabbaglianti e delle luci di posizione]. (Comma
aggiunto dall'art. 11 del D.L.vo 15 gennaio 2002, n. 9, e successivamente
abrogato dall'art. 3, comma 6, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214).
1-ter. [Durante la marcia sulle autostrade e
sulle strade extraurbane principali è obbligatorio l'uso delle luci di
posizione, delle luci della targa, dei proiettori anabbaglianti e, se
prescritte, delle luci d'ingombro]. (Comma
aggiunto dall'art. 1 del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, e successivamente abrogato
dall'art. 3, comma 6, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214).
2. [Ad eccezione dei velocipedi e dei
ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l'uso dei dispositivi di segnalazione
visiva è obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il
veicolo sia reso pienamente visibile dall'illuminazione pubblica o venga
collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si
trova sulle corsie di emergenza] (Comma abrogato
dall'art. 3, comma 6, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214).
3. Chiunque viola le disposizioni del
presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 36,00 a Euro 148,00.
Articolo
153 - Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli
a motore e dei rimorchi.
(Articolo
così modificato dall'art. 77 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360 - Sanzione così aggiornata con D.M. 29
dicembre 2006).
1. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a
mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di
nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa
visibilità, durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si
devono tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, se
prescritte, le luci di ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore,
si devono tenere accesi anche i proiettori anabbaglianti. Salvo quanto previsto
dal comma 3 i proiettori di profondità possono essere utilizzati fuori dei
centri abitati quando l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente.
Peraltro, durante le brevi interruzioni della marcia connesse con le esigenze
della circolazione, devono essere usati i proiettori anabbaglianti (Comma così sostituito dall'art. 3, comma 7,
del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2003, n. 214).
2. I proiettori di profondità non devono
essere usati fuori dei casi rispettivamente previsti nel comma 1. Di giorno, in
caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia intensa, i proiettori
anabbaglianti e quelli di profondità possono essere sostituiti da proiettori
fendinebbia anteriori. Inoltre sui veicoli che trasportano feriti o ammalati
gravi si devono tenere accesi i proiettori anabbaglianti di giorno in ogni caso
e nelle ore e nei casi indicati dal comma 1 nei centri abitati anche se
l'illuminazione pubblica sia sufficiente (Comma
così modificato dall'art. 3, comma 7, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214).
3. I conducenti devono spegnere i proiettori
di profondità passando a quelli anabbaglianti nei seguenti casi:
a) quando stanno per incrociare altri
veicoli, effettuando la commutazione delle luci alla distanza necessaria
affinché i conducenti dei veicoli incrociati possano continuare la loro marcia
agevolmente e senza pericolo;
b) quando seguono altro veicolo a breve
distanza, salvo che l'uso dei proiettori di profondità avvenga brevemente in
modo intermittente per segnalare al veicolo che precede l'intenzione di
sorpassare;
c) in qualsiasi altra circostanza se vi sia
pericolo di abbagliare gli altri utenti della strada ovvero i conducenti dei
veicoli circolanti su binari, su corsi d'acqua o su altre strade contigue.
4. È consentito l'uso intermittente dei
proiettori di profondità per dare avvertimenti utili al fine di evitare
incidenti e per segnalare al veicolo che precede l'intenzione di sorpassare.
Tale uso è consentito durante la circolazione notturna e diurna e, in deroga al
comma 1, anche all'interno dei centri abitati (Comma così modificato dall'art. 3, comma 7, del D.L. 27 giugno 2003, n.
151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214).
5. Nei casi indicati dal comma 1, ad
eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l'uso
dei dispositivi di segnalazione visiva è obbligatorio anche durante la fermata
o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile
dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale
obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza (Comma così sostituito dall'art. 3, comma 7,
del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2003, n. 214).
6. Nei centri abitati e nelle ore e nei casi
indicati nel comma 1, durante la sosta al margine della carreggiata, i veicoli
a motore, e loro rimorchi se agganciati, aventi lunghezza non superiore a 6 m e
larghezza non superiore a 2 m possono essere segnalati, utilizzando in luogo
delle luci di posizione, le luci di sosta poste dalla parte del traffico (Comma così modificato dall'art. 3, comma 7,
del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2003, n. 214).
7. I conducenti dei veicoli a motore devono
azionare la segnalazione luminosa di pericolo:
a) nei casi di ingombro della carreggiata;
b) durante il tempo necessario a collocare e
riprendere il segnale mobile di pericolo ove questo sia necessario;
c) quando per avaria il veicolo è costretto a
procedere a velocità particolarmente ridotta;
d) quando si verifichino improvvisi
rallentamenti o incolonnamenti;
e) in tutti i casi in cui la fermata di
emergenza costituisce pericolo anche momentaneo per gli altri utenti della
strada.
8. In caso di nebbia con visibilità inferiore
a 50 m, di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto deve essere usata la
luce posteriore per nebbia, qualora il veicolo ne sia dotato.
9. È vietato l'uso di dispositivi o di altre
fonti luminose diversi da quelli indicati nell'art. 151.
10. Chiunque viola la disposizione del comma
3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro
74,00 a Euro 296,00.
11. Chiunque viola le altre disposizioni del
presente articolo ovvero usa impropriamente i dispositivi di segnalazione
luminosa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
Euro 36,00 a Euro 148,00.
Articolo 154 - Cambiamento di direzione o
di corsia o altre manovre.
(Sanzione
così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006).
1. I conducenti che intendono eseguire una
manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o
corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a
destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un
luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono:
a) assicurarsi di poter effettuare la manovra
senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto
della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro
intenzione.
2. Le segnalazioni delle manovre devono
essere effettuate servendosi degli appositi indicatori luminosi di direzione.
Tali segnalazioni devono continuare per tutta la durata della manovra e devono
cessare allorché essa è stata completata. Con gli stessi dispositivi deve
essere segnalata anche l'intenzione di rallentare per fermarsi. Quando i detti
dispositivi manchino, il conducente deve effettuare le segnalazioni a mano,
alzando verticalmente il braccio qualora intenda fermarsi e sporgendo,
lateralmente, il braccio destro o quello sinistro, qualora intenda voltare (Comma così modificato dall'art. 78 del
D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360).
3. I conducenti devono, altresì:
a) per voltare a destra, tenersi il più
vicino possibile al margine destro della carreggiata;
b) per voltare a sinistra, anche per immettersi
in luogo non soggetto a pubblico passaggio, accostarsi il più possibile
all'asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la
svolta in prossimità del centro della intersezione e a sinistra di questo,
salvo diversa segnalazione, ovvero quando si trovino su una carreggiata a senso
unico di circolazione, tenersi il più possibile sul margine sinistro della
carreggiata. In entrambi i casi i conducenti non devono imboccare l'altra
strada contromano e devono usare la massima prudenza;
c) nelle manovre di retromarcia e di
immissione nel flusso della circolazione, dare la precedenza ai veicoli in
marcia normale.
4. È vietato usare impropriamente le
segnalazioni di cambiamento di direzione.
5. Nell'esecuzione delle manovre i conducenti
non devono eseguire brusche frenate o rallentare improvvisamente.
6. L'inversione del senso di marcia è vietata
in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni, delle curve e dei dossi.
7. Chiunque viola la disposizione del comma 6
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro
74,00 a Euro 296,00.
8. Chiunque viola le altre disposizioni del
presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 36,00 a Euro 148,00.
Articolo 155 - Limitazione dei rumori.
(Sanzione
così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006).
1. Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia
dal modo di guidare i veicoli, specialmente se a motore, sia dal modo in cui è
sistemato il carico e sia da altri atti connessi con la circolazione stessa.
2. Il dispositivo silenziatore, qualora
prescritto, deve essere tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve
essere alterato.
3. Nell'usare apparecchi radiofonici o di
riproduzione sonora a bordo dei veicoli non si devono superare i limiti sonori
massimi di accettabilità fissati dal regolamento.
4. I dispositivi di allarme acustico
antifurto installati sui veicoli devono limitare l'emissione sonora ai tempi
massimi previsti dal regolamento e, in ogni caso, non devono superare i limiti
massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 1º marzo 1991 (Comma
così modificato dall'art. 79 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360)
5. Chiunque viola le disposizioni del
presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 36,00 a Euro 148,00.
Articolo 156 - Uso dei dispositivi di
segnalazione acustica.
(Sanzione
così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006).
1. Il dispositivo di segnalazione acustica deve essere usato con la
massima moderazione e solamente ai fini della sicurezza stradale. La
segnalazione deve essere la più breve possibile.
2. Fuori dei centri abitati l'uso del
dispositivo di segnalazione acustica è consentito ogni qualvolta le condizioni
ambientali o del traffico lo richiedano al fine di evitare incidenti, in
particolare durante le manovre di sorpasso. Durante le ore notturne ovvero di
giorno, se ne ricorre la necessità, il segnale acustico può essere sostituito
da segnali luminosi a breve intermittenza mediante i proiettori di profondità,
nei casi in cui ciò non sia vietato.
3. Nei centri abitati le segnalazioni
acustiche sono vietate, salvo i casi di effettivo e immediato pericolo. Nelle
ore notturne, in luogo delle segnalazioni acustiche, è consentito l'uso dei
proiettori di profondità a breve intermittenza.
4. In caso di necessità, i conducenti dei
veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi sono esentati dall'obbligo di
osservare divieti e limitazioni sull'uso dei dispositivi di segnalazione
acustica.
5. Chiunque viola le disposizioni del
presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 36,00 a Euro 148,00.
Articolo 157 - Arresto, fermata e sosta dei
veicoli.
(Sanzione
così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006).
1. Agli effetti delle presenti norme:
a) per arresto si intende l'interruzione
della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;
b) per fermata si intende la temporanea
sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per
consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di
brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio
alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la
marcia;
c) per sosta si intende la sospensione della
marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da
parte del conducente;
d) per sosta di emergenza si intende l'interruzione
della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve
arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.
2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel
caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere
collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata,
parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista
marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il
transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. Durante la sosta, il
veicolo deve avere il motore spento (Periodo
aggiunto dall'art. 3, comma 8, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214).
3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in
sosta o in fermata devono essere collocati fuori della carreggiata, ma non
sulle piste per velocipedi né, salvo che sia appositamente segnalato, sulle
banchine. In caso di impossibilità, la fermata e la sosta devono essere effettuate
il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad
esso e secondo il senso di marcia. Sulle carreggiate delle strade con
precedenza la sosta è vietata.
4. Nelle strade urbane a senso unico di
marcia la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata,
purché rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e
comunque non inferiore a tre metri di larghezza.
5. Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i
veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica.
6. Nei luoghi ove la sosta è permessa per un
tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente
visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo
di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione.
7. È fatto divieto a chiunque di aprire le
porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le
porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio
per gli altri utenti della strada.
7-bis. E' fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la
sosta o la fermata del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione
l'impianto di condizionamento d'aria nel
veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 200 a euro 400 (Comma inserito dall’art. 3-bis del D.L. 3 agosto 2007,
n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160).
8. Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis, (Parole premesse
dall’art. 3-bis del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160) chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 36,00 a Euro
148,00.
Articolo 158 - Divieto di fermata e di
sosta dei veicoli.
(Articolo
così modificato dall'art. 80 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360 - Sanzione
così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006).
1. La fermata e la sosta sono vietate:
a) in corrispondenza o in prossimità dei
passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tranviarie o così vicino
ad essi da intralciarne la marcia;
b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi,
sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;
c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei
centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità;
d) in prossimità e in corrispondenza di
segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché
in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di
canalizzazione;
e) fuori dei centri abitati, sulla
corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione;
f) nei centri abitati, sulla corrispondenza
delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 m dal
prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa
segnalazione;
g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e
sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle
medesime;
h) sui marciapiedi, salvo diversa
segnalazione.
2. La sosta di un veicolo è inoltre vietata:
a) allo sbocco dei passi carrabili;
b) dovunque venga impedito di accedere ad un
altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;
c) in seconda fila, salvo che si tratti di
veicoli a due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli;
d) negli spazi riservati allo stazionamento e
alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e,
ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata
inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli
in servizio di piazza;
e) sulle aree destinate al mercato e ai
veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;
f) sulle banchine, salvo diversa
segnalazione;
g) negli spazi riservati alla fermata o alla
sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli
scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la
carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;
h) nelle corsie o carreggiate riservate ai
mezzi pubblici;
i) nelle aree pedonali urbane;
l) nelle zone a traffico limitato per i
veicoli non autorizzati;
m) negli spazi asserviti ad impianti o
attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati
dalla apposita segnaletica;
n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o
contenitori analoghi;
o) limitatamente alle ore di esercizio, in
corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in
loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate
all'erogazione.
3. Nei centri abitati è vietata la sosta dei
rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa
segnalazione.
4. Durante la sosta e la fermata il
conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed
impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1
e delle lettere d), g) e h) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da Euro 74,00 a Euro 296,00 (Comma così modificato dall’art. 3, comma 8-bis, del D.L. 27 giugno
2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214).
6. Chiunque viola le altre disposizioni del
presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 36,00 a Euro 148,00.
7. Le sanzioni di cui al presente articolo si
applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la
violazione.
Articolo 159 - Rimozione e blocco dei
veicoli.
(Articolo
così modificato dall'art. 81 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360)
1. Gli organi di polizia, di cui all'art. 12,
dispongono la rimozione dei veicoli:
a) nelle strade e nei tratti di esse in cui
con ordinanza dell'ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta
dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale
e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall'apposito pannello
aggiuntivo;
b) nei casi di cui agli articoli 157, comma 4
e 158, commi 1, 2 e 3;
c) in tutti gli altri casi in cui la sosta
sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione;
d) quando il veicolo sia lasciato in sosta in
violazione alle disposizioni emanate dall'ente proprietario della strada per
motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo.
2. Gli enti proprietari della strada sono
autorizzati a concedere il servizio della rimozione dei veicoli stabilendone le
modalità nel rispetto delle norme regolamentari. I veicoli adibiti alla
rimozione devono avere le caratteristiche prescritte nel regolamento. Con
decreto del Ministro dei trasporti può provvedersi all'aggiornamento delle
caratteristiche costruttive funzionali dei veicoli adibiti alla rimozione, in
relazione ad esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di
realizzazione dei veicoli o di sicurezza della circolazione.
3. In alternativa alla rimozione è
consentito, anche previo spostamento del veicolo, il blocco dello stesso con
attrezzo a chiave applicato alle ruote, senza onere di custodia, le cui
caratteristiche tecniche e modalità di applicazione saranno stabilite nel
regolamento. L'applicazione di detto attrezzo non è consentita ogni qual volta
il veicolo in posizione irregolare costituisca intralcio o pericolo alla
circolazione.
4. La rimozione dei veicoli o il blocco degli
stessi costituiscono sanzione amministrativa accessoria alle sanzioni amministrative
pecuniarie previste per la violazione dei comportamenti di cui al comma 1, ai
sensi delle norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
5. Gli organi di polizia possono, altresì,
procedere alla rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro stato o per
altro fondato motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati. Alla
rimozione può provvedere anche l'ente proprietario della strada, sentiti
preventivamente gli organi di polizia. Si applica in tal caso l'art. 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
5-bis. Nelle aree portuali e marittime come
definite dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, è autorizzato il sequestro
conservativo degli automezzi in sosta vietata che ostacolano la regolare
circolazione viaria e ferroviaria o l'operatività delle strutture portuali (Comma aggiunto dall’art. 3, comma 8-ter, del
D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2003, n. 214).
Articolo 160 - Sosta degli animali.
(Sanzione
così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006).
1. Salvo quanto disposto nell'art. 672 del codice penale, nei centri
urbani il conducente deve vigilare affinché gli animali in sosta, con o senza
attacco, a lui affidati, siano sempre perfettamente assicurati mediante appositi
dispositivi o sostegni fissi e legati in modo tale da non arrecare intralcio o
pericolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. Durante le ore notturne
gli animali potranno sostare soltanto in luoghi sufficientemente illuminati.
Fuori dei centri abitati è vietata la sosta degli animali sulla carreggiata.
2. Chiunque viola le disposizioni del
presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 22,00 a Euro 88,00.
Articolo 161 - Ingombro della carreggiata.
(Sanzione
così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006).
1. Nel caso di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo, per
caduta del carico o per qualsiasi altra causa, il conducente, al fine di evitare
ogni pericolo per il traffico sopraggiungente, deve sollecitamente rendere
libero per quanto possibile il transito provvedendo a rimuovere l'ingombro e a
spingere il veicolo fuori della carreggiata o, se ciò non è possibile, a
collocarlo sul margine destro della carreggiata e parallelamente all'asse di
essa.
2. Chiunque non abbia potuto evitare la
caduta o lo spargimento di materie viscide, infiammabili o comunque atte a
creare pericolo o intralcio alla circolazione deve provvedere immediatamente ad
adottare le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il
transito.
3. Nei casi previsti dal presente articolo,
l'utente deve provvedere a segnalare il pericolo o l'intralcio agli utenti
mediante il segnale di cui all'art. 162 o in mancanza con altri mezzi idonei,
nonché informare l'ente proprietario della strada od un organo di polizia.
4. Chiunque viola le disposizioni del
presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 36,00 a Euro 148,00.
Articolo
162 - Segnalazione di veicolo fermo.
(Articolo
così modificato dall'art. 82 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360 - Sanzione così aggiornata con D.M. 29
dicembre 2006).
1. Fatti salvi gli obblighi di cui all'art.
152, fuori dei centri abitati i veicoli, esclusi i velocipedi, i ciclomotori a
due ruote e i motocicli, che per qualsiasi motivo siano fermi sulla
carreggiata, di notte quando manchino o siano inefficienti le luci posteriori
di posizione o di emergenza e, in ogni caso, anche di giorno, quando non
possono essere scorti a sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono da
tergo, devono essere presegnalati con il segnale mobile di pericolo, di cui i
veicoli devono essere dotati. Il segnale deve essere collocato alla distanza
prevista dal regolamento.
2. Il segnale mobile di pericolo è di forma
triangolare, rivestito di materiale retroriflettente e munito di un apposito
sostegno che ne consenta l'appoggio sul piano stradale in posizione pressoché
verticale in modo da garantirne la visibilità.
3. Nel regolamento sono stabilite le
caratteristiche e le modalità di approvazione del segnale. Il triangolo deve
essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell'approvazione.
4. Qualora il veicolo non sia dotato
dell'apposito segnale mobile di pericolo, il conducente deve provvedere in
altro modo a presegnalare efficacemente l'ostacolo.
4-bis. Nei casi indicati al comma 1 durante
le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo devono
essere utilizzati dispositivi retroriflettenti di protezione individuale per
rendere visibile il soggetto che opera. Con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche tecniche e le
modalità di approvazione di tali dispositivi (Comma aggiunto dall'art. 3, comma 9, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214).
4-ter. A decorrere dal 1° aprile 2004 (termine così modificato dall’art. 5 del D.L.
24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2004, n. 47), nei casi indicati al comma 1 è fatto divieto al
conducente di scendere dal veicolo e circolare sulla strada senza avere
indossato giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Tale
obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza o sulle
piazzole di sosta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare entro il 31 ottobre 2003, sono stabilite le caratteristiche
dei giubbotti e delle bretelle (Comma
aggiunto dall'art. 3, comma 9, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214).
5. Chiunque viola le disposizioni del
presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 36,00 a Euro 148,00.
Articolo
163 - Convogli militari, cortei e simili.
(Sanzione
così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006).
1. È vietato interrompere convogli di veicoli militari, delle forze di
polizia o di mezzi di soccorso segnalati come tali; è vietato altresì inserirsi
tra i veicoli che compongono tali convogli.
2. È vietato interrompere colonne di truppe o
di scolari, cortei e processioni.
3. Chiunque viola le disposizioni del
presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 36,00 a Euro 148,00.
Articolo 164 - Sistemazione del carico sui
veicoli.
(Articolo
così modificato dall'art. 83 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360 - Sanzione così aggiornata con D.M. 29
dicembre 2006).
1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato
in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la
visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da
non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di
illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i
segnali fatti col braccio.
2. Il carico non deve superare i limiti di
sagoma stabiliti dall'art. 61 e non può sporgere longitudinalmente dalla parte
anteriore del veicolo; può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore,
se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo
stesso, purché nei limiti stabiliti dall'art. 61.
3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma
di cui all'art. 61, comma 1, possono essere trasportate cose che sporgono
lateralmente fuori della sagoma del veicolo, purché la sporgenza da ciascuna
parte non superi 30 cm di distanza dalle luci di posizione anteriori e
posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili,
collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la
sagoma propria del veicolo.
4. Gli accessori mobili non devono sporgere
nelle oscillazioni al di fuori della sagoma propria del veicolo e non devono
strisciare sul terreno.
5. È vietato trasportare o trainare cose che
striscino sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote.
6. Se il carico sporge oltre la sagoma
propria del veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare
pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza
longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli
quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremità
della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all'asse del
veicolo.
7. Nel regolamento sono stabilite le
caratteristiche e le modalità di approvazione dei pannelli. Il pannello deve
essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell'approvazione.
8. Chiunque viola le disposizioni dei commi
precedenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da Euro 74,00 a Euro 296,00.
9. Il veicolo non può proseguire il viaggio se
il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico secondo le modalità
stabilite dal presente articolo. Perciò l'organo accertatore, nel caso che
trattasi di veicolo a motore, oltre all'applicazione della sanzione di cui al
comma 8, procede al ritiro immediato della carta di circolazione e della
patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto
in luogo idoneo per la detta sistemazione; del ritiro è fatta menzione nel
verbale di contestazione della violazione. I documenti sono restituiti
all'avente diritto allorché il carico sia stato sistemato in conformità delle
presenti norme. Le modalità della restituzione sono fissate dal regolamento.
Articolo 165 - Traino di veicoli in avaria.
(Sanzione
così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006).
1. Al di fuori dei casi previsti dall'art. 63, il traino, per
incombente situazione di emergenza, di un veicolo da parte di un altro deve
avvenire attraverso un solido collegamento tra i veicoli stessi, da effettuarsi
mediante aggancio con fune, catena, cavo, barra rigida od altro analogo
attrezzo, purché idoneamente segnalati in modo tale da essere avvistati e
risultare chiaramente percepibili da parte degli altri utenti della strada.
2. Durante le operazioni di traino il veicolo
trainato deve mantenere attivato il dispositivo luminoso a luce intermittente
di cui all'art. 151, lettera f), oppure, in mancanza di tale segnalazione,
mantenere esposto sul lato rivolto alla circolazione il pannello di cui
all'art. 164, comma 6, ovvero il segnale mobile di cui all'art. 162. Il veicolo
trainante, ove ne sia munito, deve mantenere attivato l'apposito dispositivo a
luce gialla prescritto dal regolamento per i veicoli di soccorso stradale.
3. Chiunque viola le disposizioni del
presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 74,00 a Euro 296,00.
Articolo 166 - Trasporto di cose su veicoli
a trazione animale.
(Sanzione
così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006).
1. Sui veicoli a trazione animale il trasporto di cose non può superare
la massa complessiva a pieno carico indicata nella targa.
2. Chiunque circola con un veicolo che supera
la massa complessiva a pieno carico indicata nella targa, ove non ricorra
alcuna delle ipotesi di violazione di cui all'art. 62, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 22,00 a Euro 88,00.
Articolo 167 - Trasporti di cose su veicoli
a motore e sui rimorchi.
(Articolo
così modificato dall'art. 84 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360 - Sanzione così aggiornata con D.M. 29
dicembre 2006).
1. I veicoli a motore ed i rimorchi non
possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione.
2. Chiunque circola con un veicolo la cui
massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il cinque
per cento a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa è
superiore a 10 t è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma:
a) da Euro 36,00 a Euro 148,00, se
l'eccedenza non supera 1t;
b) da Euro 74,00 a Euro 296,00, se
l'eccedenza non supera le 2 t;
c) da Euro 148,00 a Euro 594,00, se
l'eccedenza non supera le 3 t;
d) da Euro 370,00 a Euro 1.485,00, se
l'eccedenza supera le 3 t.
3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno
carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2
sono applicabili allorché la eccedenza, superiore al cinque per cento, non
superi rispettivamente il dieci, venti, trenta per cento, oppure superi il
trenta per cento della massa complessiva.
4. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di
veicoli di cui all'art. 10, comma 3, lettera d), possono circolare con il loro
carico soltanto sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a
6,50 m e con altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco
minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 20 cm. I
veicoli di cui all'art. 10, comma 3, lettere e) e g), possono circolare con il
loro carico sulle strade che abbiano altezza libera delle opere di sottovia che
garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non
inferiore a 30 cm.
5. Chiunque circola con un autotreno o con un
autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore di
oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione è
soggetto ad un'unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel comma
2.
6. La sanzione di cui al comma 5 si applica
anche nell'ipotesi di eccedenze di massa di uno solo dei veicoli, anche se non
ci sia eccedenza di massa nel complesso.
7. Chiunque circola in violazione delle
disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro 148,00 a Euro 594,00, ferma restando la
responsabilità civile di cui all'art. 2054 del codice civile.
8. Agli effetti delle sanzioni amministrative
previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate
nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante
l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai
cento chilogrammi superiori.
9. Le sanzioni amministrative previste nel
presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo,
nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto
esclusivo. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a
corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui
all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di
cui all'art. 62.
10. Quando è accertata una eccedenza di massa
superiore al dieci per cento della massa complessiva a pieno carico indicata
nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla
riduzione del carico entro i limiti consentiti.
11. Le sanzioni amministrative previste nel
presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli
eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva
massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia
del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi
dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una
nuova autorizzazione. La franchigia del cinque per cento è prevista anche per i
trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validità dell'autorizzazione
(Comma così modificato dall'art. 28 della
legge 7 dicembre 1999, n. 472).
12. Costituiscono fonti di prova per il controllo
del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di
legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di
accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento
sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido.
13. Ai veicoli immatricolati all'estero si
applicano tutte le norme previste dal presente articolo.
Articolo 168 - Disciplina del trasporto su
strada dei materiali pericolosi.
(Articolo
così modificato dall'art. 85 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360 - Sanzione
così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006).
1. Ai fini del trasporto su strada sono
considerati materiali pericolosi quelli appartenenti alle classi indicate negli
allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di
merci pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive
modificazioni e integrazioni.
2. Le prescrizioni relative
all'etichettaggio, all'imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio
sui veicoli stradali ed alla sicurezza del trasporto delle merci pericolose
ammesse al trasporto in base agli allegati all'accordo di cui al comma 1 sono
stabilite con decreto del Ministro dei trasporti. Il Ministro dei trasporti può
altresì prescrivere, con propri decreti, particolari attrezzature ed
equipaggiamenti dei veicoli che si rendano necessari per il trasporto di
singole merci o classi di merci pericolose di cui al comma 1. Per le merci che
presentino pericolo di esplosione o di incendio le prescrizioni di cui al primo
ed al secondo periodo sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'interno. Gli addetti al carico ed allo scarico
delle merci pericolose, con esclusione dei prodotti petroliferi degli impianti
di rifornimento stradali per autoveicoli, debbono a ciò essere abilitati; il
Ministro dei trasporti, con propri decreti, stabilisce, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore del presente codice, le necessarie misure
applicative.
3. Le merci pericolose, il cui trasporto
internazionale su strada è ammesso dagli accordi internazionali, possono essere
trasportate su strada, all'interno dello Stato, alle medesime condizioni
stabilite per i predetti trasporti internazionali. Per le merci che presentino
pericolo di esplosione e per i gas tossici resta salvo l'obbligo per gli
interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di trasporto qualora
previsti dalle vigenti disposizioni.
4. Con decreti del Ministro dei trasporti, di
concerto con i Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanità, possono essere classificate merci pericolose,
ai fini del trasporto su strada, materie ed oggetti non compresi fra quelli di
cui al comma 1 ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono
indicate le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci elencate
possono essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili a quelle di cui
al comma 3 può altresì essere imposto l'obbligo della autorizzazione del
singolo trasporto, precisando l'autorità competente, nonché i criteri e le
modalità da seguire.
5. Per il trasporto delle materie fissili o
radioattive si applicano le norme dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n.
1860, modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1965, n. 1704, e successive modifiche.
6. Il Ministro dei trasporti provvede con
propri decreti al recepimento delle direttive comunitarie riguardanti la
sicurezza del trasporto su strada delle merci pericolose.
7. Chiunque circola con un veicolo o con un
complesso di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, la cui massa
complessiva a pieno carico risulta superiore a quella indicata sulla carta di
circolazione, è soggetto alle sanzioni amministrative previste nell'art. 167,
comma 2, in misura doppia.
8. Chiunque trasporta merci pericolose senza
regolare autorizzazione, quando sia prescritta, ovvero non rispetta le
condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di
autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 1.754,00 a Euro 7.018,00 (I
commi 8 e 8-bis così sostituiscono l'originario comma 8 per effetto dell'art.
20 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507).
8-bis. Alle violazioni di cui al comma 8 conseguono
le sanzioni accessorie della sospensione della carta di circolazione e della
sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi. In caso di
reiterazione delle violazioni consegue anche la sanzione accessoria della
confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI (I commi 8 e
8-bis così sostituiscono l'originario comma 8 per effetto dell'art. 20 del
D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507).
9. Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite
con i decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto
di cui ai commi 3 e 4, relative all'idoneità tecnica dei veicoli o delle
cisterne che trasportano merci pericolose, ai dispositivi di equipaggiamento e
protezione dei veicoli, alla presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli
di segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle
cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci pericolose, ovvero
che le hanno contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle
operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle merci pericolose, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 355,00
a euro 1.427,00. A tale violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida e della carta di
circolazione da due a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI (Comma così sostituito dall’art. 3, comma
9-bis, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2003, n. 214).
9-bis. Chiunque viola le prescrizioni fissate
o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni
di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative ai dispositivi di equipaggiamento
e protezione dei conducenti o dell'equipaggio, alla compilazione e tenuta dei
documenti di trasporto o delle istruzioni di sicurezza, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 355,00 a euro
1.427,00 (Comma aggiunto dall’art. 3,
comma 9-bis. del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2003, n. 214).
9-ter. Chiunque, fuori dai casi previsti dai
commi 8, 9 e 9-bis, viola le altre prescrizioni fissate o recepite con i
decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di
cui ai commi 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 143,00 a euro 570,00 (Comma
aggiunto dall’art. 3, comma 9-bis. del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214).
Articolo 169 - Trasporto
di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore.
(Articolo
così modificato dall'art. 86 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360 - Sanzione
così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006).
1. In tutti i veicoli il
conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le
manovre necessarie per la guida.
2. Il numero delle
persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi quelli di cui al comma 5,
anche in relazione all'ubicazione dei sedili, non può superare quello indicato
nella carta di circolazione.
3. Il numero delle
persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, sugli autoveicoli e
filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, nonché il
carico complessivo del veicolo non possono superare i corrispondenti valori
massimi indicati nella carta di circolazione; tali valori sono fissati dal
regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli.
4. Tutti i
passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare
la libertà di movimento del conducente e da non impedirgli la visibilità.
Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori a due ruote, il
conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla sagoma
trasversale del veicolo.
5. Fino
all'8 maggio 2009 sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto
promiscuo di persone e cose è consentito il trasporto in soprannumero sui posti
posteriori di due bambini di età inferiore a dieci anni, a condizione che siano
accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici (Comma
così sostituito dall’art. 3 del D.L.vo 13 marzo 2006, n. 150).
6. Sui veicoli diversi
da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è vietato il trasporto di animali domestici
in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o
pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici,
anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o
nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro
analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere
autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C.
7. Chiunque guida
veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un
numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati
nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a
quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 148,00 a Euro 594,00.
8. Qualora le
violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo abusivamente il veicolo ad
uso di terzi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da Euro 370,00 a Euro 1.485,00, nonché la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, a norma del
capo I, sezione II, del titolo VI.
9. Qualora le
violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di una autovettura, il
conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da Euro 36,00 a Euro 148,00.
10. Chiunque viola
le altre disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 74,00 a Euro 296,00.
Articolo 170 - Trasporto di persone e di
oggetti sui veicoli a motore a due ruote.
(Articolo così
modificato dall'art. 87 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360 - Sanzione così aggiornata con D.M. 29
dicembre 2006).
1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due
ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle
gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con
ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune
manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.
1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni cinque (Comma inserito dall’art. 2 del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160).
2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al
conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel
certificato di circolazione e che il conducente abbia un'età superiore a
diciotto anni. Con regolamento emanato con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le modalità e i tempi per
l'aggiornamento, ai fini del presente comma, della carta di circolazione dei
ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Comma così sostituito dall'art. 3, comma 10, del D.L. 27 giugno 2003,
n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214).
3. Sui veicoli di cui al comma 1 l'eventuale
passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione
determinata dalle apposite attrezzature del veicolo (Comma così modificato dall'art. 3, comma 10, del D.L. 27 giugno 2003,
n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214).
4. È vietato ai conducenti dei veicoli di cui
al comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli.
5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato
trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano
lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla
sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la
visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di
animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al
presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 70,00 a Euro 285,00.
6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594 (Comma inserito dall’art. 2 del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160).
7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minorenne, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni. (Comma così sostituito dall’art. dall’art. 2, comma 167, della legge 24 novembre 2006, n. 286, di conversione del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262)
Articolo 171 - Uso del casco protettivo per
gli utenti di veicoli a due ruote.
(Articolo
così modificato dall'art. 88 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360 - Sanzione
così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006).
1. Durante la marcia, ai conducenti e agli
eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare
e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi
omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti (Comma già modificato dagli
artt. 33 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, e 17 del D.L.vo 15 gennaio 2002,
n. 9, e successivamente così sostituito dall'art. 3, comma 11, del D.L. 27
giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,
n. 214).
1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al
comma 1 i conducenti e i passeggeri:
a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a
quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;
b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre
ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di
ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni
di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento (Comma aggiunto dall'art. 33 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, e
successivamente così sostituito dall'art. 3, comma 11, del D.L. 27 giugno 2003,
n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214).
2. Chiunque viola le presenti norme è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 70,00
a Euro 285,00. Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato,
della violazione risponde il conducente (Comma
così modificato dall'art. 3, comma 11, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214).
3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dal comma 1, il fermo del veicolo è disposto per novanta giorni. La custodia del veicolo è affidata al proprietario dello stesso. (Comma così sostituito dall'art. 2, comma 168, della legge 24 novembre 2006, n. 286, di conversione del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262)
4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul
territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per motocicli,
motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 742,00 a Euro 2.970,00.
5. I caschi di cui al comma 4, ancorché
utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi
delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Articolo 172 - Uso delle
cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini.
(Articolo
così sostituito dall'art. 1 del D.L.vo 13 marzo 2006, n. 150 - Sanzione così
aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006).
1. Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3, di cui all'articolo 47, comma 2, muniti di cintura di sicurezza, hanno l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.
2. Il conducente del veicolo è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di cui al comma 1.
3. Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 sprovvisti di sistemi di ritenuta:
a) i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare;
b) i bambini di età superiore ai tre anni possono occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m.
4. I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.
5. I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all'indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l'airbag medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata.
6. Tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, dei veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini, eventualmente presenti sui veicoli delle categorie M2 ed M3, solo se di tipo omologato secondo quanto previsto al comma 1.
7. I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 devono essere informati dell'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo è in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi al modello figurante nell'allegato alla direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben visibile su ogni sedile. Inoltre, la suddetta informazione può essere fornita dal conducente, dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o mediante sistemi audiovisivi quale il video.
8. Sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini:
a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell'espletamento di un servizio di emergenza;
b) i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;
c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;
d) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall'articolo 122, comma 2;
e) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all'articolo 12;
f) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza;
g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana;
h) gli appartenenti alle forze armate nell'espletamento di attività istituzionali nelle situazioni di emergenza.
9. Fino all'8 maggio 2009, sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 i bambini di età inferiore ad anni dieci trasportati in soprannumero sui posti posteriori delle autovetture e degli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, di cui dell'articolo 169, comma 5, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.
10. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 70,00 euro a 285,00 euro. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
11. Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento degli stessi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 35,00 euro a 143,00 euro.
12. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza dispositivi di ritenuta di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 742,00 euro a 2.970,00 euro.
13. I dispositivi di ritenuta di cui al comma 12, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Articolo 173 - Uso di lenti o di
determinati apparecchi durante la guida.
(Articolo
così modificato dall'art. 90 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360 - Sanzione
così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006).
1. Il titolare di patente di guida, al quale
in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa sia stato prescritto di
integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali
per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante
la guida.
2. È vietato al conducente di far uso durante
la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta
eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui
all'articolo 138, comma 11, e di polizia, nonché per i conducenti dei veicoli
adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in
conto terzi. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di
auricolare, purché il conducente abbia adeguate capacità uditive da entrambe le
orecchie, che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani. (Comma così modificato dall'art. 2 del D.L.
20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2002, n. 168).
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70,00 a euro 285,00 (Comma così sostituito dall’art. 4 del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160).
3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio (Comma inserito dall’art. 4 del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160).
Articolo
174 - Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o
cose. (*)
(Sanzione
così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006).
1. La durata della guida degli autoveicoli
adibiti al trasporto di persone e di cose, e i relativi controlli, sono disciplinati
dalle norme previste dal regolamento CEE n. 3820/85.
2. Gli estratti del registro e le copie
dell'orario di servizio di cui all'art. 14 del regolamento CEE n. 3820/85
debbono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati
i servizi di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del presente codice.
3. I registri di servizio di cui all'art. 14
del suddetto regolamento, conservati dall'impresa, debbono essere esibiti, per
il controllo, ai funzionari della Direzione generale della M.C.T.C. e
dell'Ispettorato del lavoro (**).
4. Il conducente che supera i periodi di
guida prescritti o non osservi periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal
regolamento CEE n. 3820/85 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro 143,00 a Euro 570,00 (Comma così modificato dall'art. 3, comma 14, del D.L. 27 giugno 2003,
n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214).
5. Il conducente che non osserva i periodi di
riposo prescritti ovvero è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o
della copia dell'orario di servizio di cui al medesimo regolamento CEE n.
3820/85 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
Euro 143,00 a Euro 570,00 (Comma così
modificato dall'art. 3, comma 14, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214).
6. Gli altri membri dell'equipaggio che non
osservano le prescrizioni previste nel comma 5 sono soggetti alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 22,00 a Euro 88,00.
7. Chiunque non ha con sé o tiene in modo
incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario
di servizio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
Euro 22,00 a Euro 88,00, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla
legge penale, ove il fatto costituisca reato.
7-bis. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6
l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se
non dopo avere effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone
che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta
ove dovrà permanere per il periodo necessario. Della intimazione è fatta
menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso
viene altresì indicata l'ora alla quale il conducente può riprendere la
circolazione. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di
non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 1.685,00 a euro 6.741,00, nonché con il ritiro immediato
della carta di circolazione e della patente di guida. Trascorso il necessario
periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta
al comando da cui dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato
dall'organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può
essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo (Comma aggiunto dall'art. 3, comma 14, del
D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2003, n. 214).
8. Per le violazioni delle norme di cui al
presente articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la
violazione si riferisce, è obbligata in solido con l'autore della violazione al
pagamento della somma da questi dovuta.
9. L'impresa che, nell'esecuzione dei
trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 3820/85
e non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati è
soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 74,00
a Euro 296,00 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salva
l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto
costituisca reato.
10. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto
conto anche della loro entità e frequenza, l'impresa che effettua il trasporto
di persone in servizio non di linea o di cose incorre nella sospensione, per un
periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo al trasporto riguardante il
veicolo cui le infrazioni si riferiscono, se, a seguito di diffida rivoltale
dall'autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la sua
posizione, non vi abbia provveduto.
11. Qualora l'impresa di cui al comma 10,
malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una
costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio
di altri servizi di trasporto, incorre nella decadenza o revoca del
provvedimento che l'abilita al trasporto cui le ripetute infrazioni
maggiormente si riferiscono.
12. Per le inadempienze commesse dalle
imprese che effettuano trasporto di viaggiatori in servizio di linea si
applicano le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia.
13. La sospensione, la decadenza o la revoca,
di cui ai commi precedenti, sono disposte dall'autorità che ha rilasciato il
titolo che abilita al trasporto.
14. Contro i provvedimenti di revoca e di
decadenza adottati dai competenti uffici della Direzione generale della
M.C.T.C., ai sensi del comma 11, è ammesso ricorso gerarchico entro trenta
giorni al Ministro dei trasporti, il quale decide entro sessanta giorni. I
provvedimenti adottati da autorità diverse sono definitivi.
-----------------------------
(*) Nel presente articolo era stato aggiunto il comma 5-bis
dalla lett. c) del comma 14 dell'art. 3 del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, poi
soppressa dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214. La successiva
lett. e), pure soppressa in sede di conversione, aveva inoltre sostituito in
questo stesso articolo il comma 8.
(**) Ora dirigenti delle
Direzioni regionali del lavoro.
Articolo 175 - Condizioni e limitazioni della
circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali.
(Articolo
così modificato dall'art. 91 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360 - Sanzione
così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006).
1. Le norme del presente articolo e dell'art.
176 si applicano ai veicoli ammessi a circolare sulle autostrade, sulle strade
extraurbane principali e su altre strade, individuate con decreto del Ministro
dei lavori pubblici, su proposta dell'ente proprietario, e da indicare con
apposita segnaletica d'inizio e fine.
2. È vietata la circolazione dei seguenti
veicoli sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1:
a) velocipedi, ciclomotori, motocicli di
cilindrata inferiore a 150 cc se a motore termico e motocarrozzette di
cilindrata inferiore a 250 cc se a motore termico;
b) altri motoveicoli di massa a vuoto fino a
400 kg o di massa complessiva fino a 1300 kg;
c) veicoli non muniti di pneumatici;
d) macchine agricole e macchine operatrici;
e) veicoli con carico disordinato e non solidamente
assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti;
f) veicoli a tenuta non stagna e con carico
scoperto, se trasportano materie suscettibili di dispersione;
g) veicoli il cui carico o dimensioni
superino i limiti previsti dagli articoli 61 e 62, ad eccezione dei casi
previsti dall'art. 10;
h) veicoli le cui condizioni di uso,
equipaggiamento e gommatura possono costituire pericolo per la circolazione;
i) veicoli con carico non opportunamente
sistemato e fissato.
3. Le esclusioni di cui al comma 2 non si
applicano ai veicoli appartenenti agli enti proprietari o concessionari
dell'autostrada o da essi autorizzati. L'esclusione di cui al comma 2, lettera
d), relativamente alle macchine operatrici-gru come individuate dalla carta di
circolazione, non si applica sulle strade extraurbane principali.
4. Nel regolamento sono fissati i limiti
minimi di velocità per l'ammissione alla circolazione sulle autostrade e sulle
strade extraurbane principali di determinate categorie di veicoli.
5. Con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
fermi restando i poteri di ordinanza degli enti proprietari di cui all'art. 6,
possono essere escluse dal transito su talune autostrade, o tratti di esse, anche
altre determinate categorie di veicoli o trasporti, qualora le esigenze della
circolazione lo richiedano. Ove si tratti di autoveicoli destinati a servizi
pubblici di linea, il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro dei
trasporti mentre per quelli appartenenti alle Forze armate il concerto è
realizzato con il Ministro della difesa.
6. È vietata la circolazione di pedoni e
animali, eccezion fatta per le aree di servizio e le aree di sosta. In tali
aree gli animali possono circolare solo se debitamente custoditi. Lungo le
corsie di emergenza è consentito il transito dei pedoni solo per raggiungere i
punti per le richieste di soccorso.
7. Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli
svincoli, sulle aree di servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza
autostradale è vietato:
a) trainare veicoli che non siano rimorchi;
b) richiedere o concedere passaggi;
c) svolgere attività commerciali o di
propaganda sotto qualsiasi forma; esse sono consentite nelle aree di servizio o
di parcheggio se autorizzate dall'ente proprietario;
d) campeggiare, salvo che nelle aree all'uopo
destinate e per il periodo stabilito dall'ente proprietario o concessionario.
8. Nelle zone attigue alle autostrade o con
esse confinanti è vietato, anche a chi sia munito di licenza o di
autorizzazione, svolgere attività di propaganda sotto qualsiasi forma ovvero
attività commerciali con offerta di vendita agli utenti delle autostrade
stesse.
9. Nelle aree di servizio e di parcheggio,
nonché in ogni altra pertinenza autostradale è vietato lasciare in sosta il
veicolo per un tempo superiore alle ventiquattro ore, ad eccezione che nei
parcheggi riservati agli alberghi esistenti nell'ambito autostradale o in altre
aree analogamente attrezzate.
10. Decorso il termine indicato al comma 9,
il veicolo può essere rimosso coattivamente; si applicano le disposizioni di
cui all'art. 159.
11. Gli organi di polizia stradale provvedono
alla rimozione dei veicoli in sosta che per il loro stato o per altro fondato
motivo possano ritenersi abbandonati, nonché al loro trasporto in uno dei
centri di raccolta autorizzati a norma dell'art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Per tali operazioni i predetti
organi di polizia possono incaricare l'ente proprietario.
12. Il soccorso stradale e la rimozione dei
veicoli sono consentiti solo agli enti e alle imprese autorizzati, anche
preventivamente, dall'ente proprietario. Sono esentati dall'autorizzazione le
Forze armate e di polizia.
13. Chiunque viola le disposizioni del comma
2, lettere e) ed f), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da Euro 370,00 a Euro 1.485,00.
14. Chiunque viola le disposizioni del comma
7, lettere a), b) e d), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da Euro 36,00 a Euro 148,00, salvo l'applicazione delle norme
della legge 28 marzo 1991, n. 112.
15. Chiunque viola le disposizioni dei commi
7, lettera c), e 8 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 370,00 a Euro 1.485,00. Dalla detta violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per
giorni sessanta, secondo le disposizioni di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.
16. Chiunque viola le altre disposizioni del
presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 36,00 a Euro 148,00. Se la violazione riguarda le disposizioni di
cui al comma 6 la sanzione è da Euro 22,00 a Euro 88,00.
17. Accertate le violazioni di cui ai commi 2
e 4, gli organi di polizia impongono ai conducenti di abbandonare con i veicoli
stessi l'autostrada, dando la necessaria assistenza per il detto abbandono.
Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere e) ed f), la norma si applica solo nel
caso in cui non sia possibile riportare il carico nelle condizioni previste
dalle presenti norme.
Articolo 176 - Comportamenti durante la
circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali.
(Articolo
così modificato dall'art. 92 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360 - Sanzione
così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006).
1. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli
svincoli delle strade di cui all'art. 175, comma 1, è vietato:
a) invertire il senso di marcia e
attraversare lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, nonché percorrere
la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito;
b) effettuare la retromarcia, anche sulle
corsie per la sosta di emergenza, fatta eccezione per le manovre necessarie
nelle aree di servizio o di parcheggio;
c) circolare sulle corsie per la sosta di
emergenza se non per arrestarsi o riprendere la marcia;
d) circolare sulle corsie di variazione di
velocità se non per entrare o uscire dalla carreggiata.
2. È fatto obbligo:
a) di impegnare la corsia di accelerazione
per immettersi sulla corsia di marcia, nonché di dare la precedenza ai veicoli
in circolazione su quest'ultima corsia;
b) di impegnare tempestivamente, per uscire
dalla carreggiata, la corsia di destra, immettendosi quindi nell'apposita
corsia di decelerazione sin dal suo inizio;
c) di segnalare tempestivamente nei modi
indicati nell'art. 154 il cambiamento di corsia.
3. In occasione di arresto della circolazione
per ingorghi o comunque per formazione di code, qualora la corsia per la sosta
di emergenza manchi o sia occupata da veicoli in sosta di emergenza o non sia
sufficiente alla circolazione dei veicoli di polizia e di soccorso, i veicoli
che occupano la prima corsia di destra devono essere disposti il più vicino
possibile alla striscia di sinistra.
4. In caso di ingorgo è consentito transitare
sulla corsia per la sosta di emergenza al solo fine di uscire dall'autostrada a
partire dal cartello di preavviso di uscita posto a cinquecento metri dallo
svincolo.
5. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli
svincoli è vietato sostare o solo fermarsi, fuorché in situazioni d'emergenza
dovute a malessere degli occupanti del veicolo o ad inefficienza del veicolo
medesimo; in tali casi, il veicolo deve essere portato nel più breve tempo
possibile sulla corsia per la sosta di emergenza o, mancando questa, sulla
prima piazzola nel senso di marcia, evitando comunque qualsiasi ingombro delle
corsie di scorrimento.
6. La sosta d'emergenza non deve eccedere il
tempo strettamente necessario per superare l'emergenza stessa e non deve,
comunque, protrarsi oltre le tre ore. Decorso tale termine il veicolo può
essere rimosso coattivamente e si applicano le disposizioni di cui all'art.
175, comma 10.
7. Fermo restando il disposto dell'art. 162,
durante la sosta e la fermata di notte, in caso di visibilità limitata, devono
sempre essere tenute accese le luci di posizione, nonché gli altri dispositivi
prescritti dall'art. 153, comma 5.
8. Qualora la natura del guasto renda
impossibile spostare il veicolo sulla corsia per la sosta di emergenza o sulla
piazzola d'emergenza, oppure allorché il veicolo sia costretto a fermarsi su
tratti privi di tali appositi spazi, deve essere collocato, posteriormente al veicolo
e alla distanza di almeno 100 m dallo stesso, l'apposito segnale mobile. Lo
stesso obbligo incombe al conducente durante la sosta sulla banchina di
emergenza, di notte o in ogni altro caso di limitata visibilità, qualora siano
inefficienti le luci di posizione.
9. Nelle autostrade con carreggiate a tre o
più corsie, salvo diversa segnalazione, è vietato ai conducenti di veicoli
adibiti al trasporto merci, la cui massa a pieno carico supera le 5 t, ed ai
conducenti di veicoli o complessi veicolari di lunghezza totale superiore ai 7
m di impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro
della carreggiata.
10. Fermo restando quanto disposto dall'art.
144 per la marcia per file parallele è vietato affiancarsi ad altro veicolo
nella stessa corsia.
11. Sulle autostrade per il cui uso sia
dovuto il pagamento di un pedaggio, i conducenti, ove previsto e segnalato,
devono arrestarsi in corrispondenza delle apposite barriere, eventualmente
incolonnandosi secondo le indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o dal
personale addetto e corrispondere il pedaggio secondo le modalità e le tariffe
vigenti.
11-bis. Al pagamento del pedaggio di cui al
comma 11, quando esso è dovuto, e degli oneri di accertamento dello stesso,
sono obbligati solidalmente sia il conducente sia il proprietario del veicolo,
come stabilito dall'articolo 196. (Comma
aggiunto dall'art. 80, comma 23, della legge 27 dicembre 2002, n. 289).
12. (Comma
così sostituito dall'art. 28 della legge 7 dicembre 1999, n. 472) I conducenti
dei veicoli adibiti ai servizi dell'autostrada, purché muniti di specifica
autorizzazione dell'ente proprietario, sono esentati, quando sussistano
effettive esigenze di servizio, dall'osservanza delle norme del presente
articolo relative al divieto di effettuare:
a) la manovra di inversione del senso di
marcia;
b) la marcia, la retromarcia e la sosta in
banchina di emergenza;
c) il traino dei veicoli in avaria. Sono
esonerati dall'osservanza del divieto di attraversare i varchi in contromano in
prossimità delle stazioni di uscita o di entrata in autostrada i veicoli e/o
trasporti eccezionali purché muniti di autorizzazione dell'ente proprietario
della strada.
13. I conducenti di cui al comma 12,
nell'effettuare le manovre, che devono essere eseguite con la massima prudenza
e cautela, devono tenere in funzione sui veicoli il dispositivo supplementare
di segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante.
14. Sono esonerati dall'osservanza del
divieto di effettuare le manovre di cui al comma 12 anche i conducenti degli
autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e delle
autoambulanze, che tengano in funzione il dispositivo supplementare di
segnalazione visiva a luce blu lampeggiante.
15. Il personale in servizio sulle autostrade
e loro pertinenze è esonerato, in caso di effettive esigenze di servizio e con
l'adozione di opportune cautele, dall'osservanza del divieto di circolazione
per i pedoni.
16. Per l'utente di autostrada a pedaggio
sprovvisto del titolo di entrata, o che impegni gli impianti di controllo in
maniera impropria rispetto al titolo in suo possesso, il pedaggio da
corrispondere è calcolato dalla più lontana stazione di entrata per la classe
del suo veicolo. All'utente è data la facoltà di prova in ordine alla stazione
di entrata.
17. Chiunque transita senza fermarsi in
corrispondenza delle stazioni, creando pericolo per la circolazione, nonché per
la sicurezza individuale e collettiva, ovvero ponga in essere qualsiasi atto al
fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio, è soggetto,
salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro 370,00 a Euro 1.485,00.
18. Parimenti il conducente che circola sulle
autostrade con veicolo non in regola con la revisione prevista dall'art. 80,
ovvero che non l'abbia superata con esito favorevole, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 148,00 a Euro 594,00. È
sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo che verrà restituito al
conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal
proprietario, solo dopo la prenotazione per la visita di revisione. Si
applicano le norme dell'art. 214.
19. Chiunque viola le disposizioni del comma
1, lettera a), quando il fatto sia commesso sulle carreggiate, sulle rampe o
sugli svincoli, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 1.754,00 a Euro
7.018,00 (Comma così modificato dall'art.
20 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507).
20. Chiunque viola le disposizioni del comma
1, lettere b), c) e d), e dei commi 6 e 7 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 370,00 a Euro 1.485,00.
21. Chiunque viola le altre disposizioni del
presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 74,00 a Euro 296,00.
22. Alle violazioni di cui al comma 19
consegue la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un
periodo da sei a ventiquattro mesi e del fermo amministrativo del veicolo per
un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del
fermo amministrativo, consegue la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II,
del titolo VI. Quando si tratti di violazione delle disposizioni del comma 1,
lettere c) e d), alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un
periodo da due a sei mesi (L'art. 20 del
D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507, ha così sostituito, con gli attuali primo e
secondo periodo, l'originario primo periodo).
Articolo 177 - Circolazione degli
autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e
delle autoambulanze.
(Articolo
così modificato dall'art. 93 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360 - Sanzione così aggiornata con D.M. 29
dicembre 2006).
1. L'uso del dispositivo acustico
supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del
dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è
consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di
polizia o antincendio, a quelli del corpo nazionale del soccorso alpino e
speleologico, nonché agli organismi equivalenti, esistenti in Valle d'Aosta e
nelle province autonome di Trento e Bolzano, a quelli delle autoambulanze e
veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per
l'espletamento di servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati
devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte della
Direzione generale della M.C.T.C. Agli incroci regolati, gli agenti del
traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli
suddetti (Comma così modificato dall'art.
17, comma 28, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).
2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1,
nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente
il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione
visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i
divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della
segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle
segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di
comune prudenza e diligenza.
3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa
dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli
sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme,
ha l'obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. È
vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di
marcia.
4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al
comma 1, fa uso dei dispositivi supplementari ivi indicati è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 74,00 a Euro 296,00.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro
36,00 a Euro 148,00.
Articolo 178 - Documenti di viaggio per
trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo. (*)
(Sanzione
così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006).
1. I libretti individuali, gli estratti del
registro di servizio e le copie dell'orario di servizio di cui al regolamento
devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui
all'art. 12.
2. I libretti individuali conservati
dall'impresa e i registri di servizio di cui al regolamento devono essere
esibiti, per il controllo, ai funzionari della Direzione generale della
M.C.T.C. e dell'Ispettorato del lavoro (**).
3. Il conducente che supera i periodi di
guida prescritti o non osserva i periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal
regolamento ovvero non osserva i periodi di riposo prescritti ovvero è
sprovvisto del libretto individuale di controllo o dell'estratto del registro
di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 143,00
a Euro 570,00. La stessa sanzione si applica agli altri membri dell'equipaggio
che non osservano le dette prescrizioni (Comma
così modificato dall'art. 3, comma 15, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214).
4. Chiunque non ha con sé o tiene in modo
incompleto o altera il libretto individuale di controllo o l'estratto del
registro di servizio o copia dell'orario di servizio è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 143,00 a Euro 570,00, salvo
che il fatto costituisca reato (Comma
così modificato dall'art. 3, comma 15, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214).
4-bis. Nei casi previsti dal comma 3 l'organo
accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie,
intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere
effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte
le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà
permanere per il periodo necessario. Dell'intimazione è fatta menzione nel
verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene
altresì indicata l'ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione.
Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire
il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 1.685,00 a euro 6.741,00, nonché con il ritiro immediato della carta di
circolazione e della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di
riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando
da cui dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo
stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso
nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo (Comma aggiunto dall'art. 3, comma 15, del
D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2003, n. 214).
5. Per le violazioni alle norme di cui al
presente articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la
violazione si riferisce, è obbligata in solido con l'autore della violazione al
pagamento della somma dovuta.
6. L'impresa che, nell'esecuzione dei
trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento e non tiene i
documenti prescritti o li detiene scaduti, incompleti o alterati è soggetta
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 148,00 a Euro
594,00 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salvo che il
fatto costituisca reato.
7. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto
anche della loro entità e frequenza, l'impresa che effettua trasporto di
persone in servizio non di linea o di cose incorre nella sospensione, per un
periodo da uno a tre mesi, dell'autorizzazione al trasporto riguardante il
veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida da parte
dell'autorità competente a regolarizzare nel termine di trenta giorni la sua
posizione, non vi abbia provveduto.
8. Qualora l'impresa, malgrado il
provvedimento adottato a norma del comma 7, sia recidiva, anche nell'eventuale
esercizio di altri servizi di trasporto, incorre nella revoca
dell'autorizzazione al trasporto.
9. Le stesse sanzioni si applicano alle
imprese che effettuano trasporto di persone in servizio di linea.
10. Le sanzioni della sospensione e della
revoca, di cui ai commi 7, 8 e 9, sono adottate dall'autorità che ha rilasciato
l'autorizzazione.
11. Contro i provvedimenti di revoca è
ammesso ricorso gerarchico entro trenta giorni al Ministro dei trasporti, il
quale decide entro sessanta giorni.
-----------------------------
(*) Nel presente articolo era stato aggiunto il comma 3-bis
dalla lett. b) del comma 15 dell'art. 3 del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, poi
soppressa dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214. La successiva
lett. e), pure soppressa in sede di conversione, aveva inoltre sostituito in
questo stesso articolo il comma 5.
(**) Ora dirigenti delle
Direzioni regionali del lavoro.
Articolo
179 - Cronotachigrafo e limitatore di velocità (Rubrica
così sostituita dall'art. 3, comma 16, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214).
(Articolo
così modificato dall'art. 94 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360 - Sanzione
così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006).
1. Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n.
3821/85 e successive modificazioni, i veicoli devono circolare provvisti di
cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalità d'impiego stabilite nel
regolamento stesso. Nei casi e con le modalità previste dalle direttive
comunitarie, i veicoli devono essere dotati altresì di limitatore di velocità (Comma così sostituito dall'art. 3, comma 16,
del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2003, n. 214).
2. Chiunque circola con un autoveicolo non
munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con
autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti
a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il
foglio di registrazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da Euro 742,00 a Euro 2.970,00. La sanzione amministrativa
pecuniaria è raddoppiata nel caso che l'infrazione riguardi la manomissione dei
sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo.
2-bis. Chiunque circola con un autoveicolo
non munito di limitatore di velocità ovvero circola con un autoveicolo munito
di un limitatore di velocità avente caratteristiche non rispondenti a quelle
fissate o non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 829,00 a euro 3.315,00. La sanzione
amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso in cui l'infrazione riguardi
l'alterazione del limitatore di velocità (Comma
aggiunto dall'art. 3, comma 16, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214).
3. Il titolare della licenza o
dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone che mette in circolazione
un veicolo sprovvisto di limitatore di velocità o di cronotachigrafo e dei
relativi fogli di registrazione, ovvero con limitatore di velocità o
cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 713,00 a euro 2.853,00 (Comma così sostituito dall'art. 3, comma 16,
del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2003, n. 214).
4. Qualora siano accertate nel corso di un
anno tre violazioni alle norme di cui al comma 3, l'ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C. applica la sanzione accessoria della
sospensione della licenza o autorizzazione, relativa al veicolo con il quale le
violazioni sono state commesse, per la durata di un anno. La sospensione si
cumula alle sanzioni pecuniarie previste.
5. Se il conducente del veicolo o il datore
di lavoro e il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di
cose su strada sono la stessa persona, le sanzioni previste sono applicate una
sola volta nella misura stabilita per la sanzione più grave.
6. Per le violazioni di cui al comma 3, le
violazioni accertate devono essere comunicate all'ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C. presso il quale il veicolo risulta immatricolato.
6-bis. Quando si abbia fondato motivo di
ritenere che il cronotachigrafo o il limitatore di velocità siano alterati,
manomessi ovvero comunque non funzionanti, gli organi di Polizia stradale di
cui all'articolo 12, anche scortando il veicolo o facendolo trainare in
condizioni di sicurezza presso la più vicina officina autorizzata per
l'installazione o riparazione, possono disporre che sia effettuato
l'accertamento della funzionalità dei dispositivi stessi. Le spese per
l'accertamento ed il ripristino della funzionalità del limitatore di velocità o
del cronotachigrafo sono in ogni caso a carico del proprietario del veicolo o
del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di
persone in solido (Comma aggiunto
dall'art. 3, comma 16, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214).
7. Ferma restando l'applicazione delle
sanzioni previste dai commi precedenti, il funzionario o l'agente che ha
accertato la circolazione di veicolo con limitatore di velocità o
cronotachigrafo mancante, manomesso o non funzionante diffida il conducente con
annotazione sul verbale a regolarizzare la strumentazione entro un termine di
dieci giorni. Qualora il conducente ed il titolare della licenza od
autorizzazione non siano la stessa persona, il predetto termine decorre dalla
data di ricezione della notifica del verbale, da effettuare al più presto (Comma così modificato dall'art. 3, comma 16,
del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2003, n. 214).
8. Decorso inutilmente il termine di dieci
giorni dalla diffida di cui al comma 7, durante i quali trova applicazione
l'articolo 16 del regolamento CEE n. 3821/85, è disposto, in caso di
circolazione del veicolo, il fermo amministrativo dello stesso. Il veicolo
verrà restituito dopo un mese al proprietario o all'intestatario della carta di
circolazione.
9. Alle violazioni di cui ai commi 2 e 2-bis
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida da quindici giorni a tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione
II, del titolo VI. Nel caso in cui la violazione relativa al comma 2-bis
riguardi l'alterazione del limitatore di velocità, alla sanzione amministrativa
pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della
patente secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI (Comma così modificato dall'art. 3, comma 16,
del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2003, n. 214).
10. Gli articoli 15, 16 e 20 della legge 13
novembre 1978, n. 727, sono abrogati. Per le restanti norme della legge 13
novembre 1978, n. 727, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni
del titolo VI. Nel caso di accertamento di violazioni alle disposizioni di cui
ai commi 2 e 3, il verbale deve essere inviato all'ufficio metrico provinciale
per le necessarie verifiche del ripristino della regolarità di funzionamento
dell'apparecchio cronotachigrafo.
Articolo
180 - Possesso dei documenti di circolazione e di guida.
(Articolo
così modificato dall'art. 95 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360 - Sanzione così aggiornata con D.M. 29
dicembre 2006).
1. Per poter circolare con veicoli a motore il
conducente deve avere con sé i seguenti documenti:
a) la carta di circolazione o il certificato
di idoneità tecnica alla circolazione del veicolo;
b) la patente di guida valida per la
corrispondente categoria del veicolo;
c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla
guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di
guida di cui alla lettera b), nonché un documento personale di riconoscimento;
d) il certificato di assicurazione
obbligatoria.
2. La persona che funge da istruttore durante
le esercitazioni di guida deve avere con sé la patente di guida prescritta; se
trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con sé anche l'attestato di
qualifica professionale di cui all'art. 123, comma 7.
3. Il conducente deve, altresì, avere con sé
l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi
previsti dall'art. 82.
4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso
diverso da quello risultante dalla carta di circolazione, ovvero quando il
veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con sé la
relativa autorizzazione. Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto
di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di
circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso
proprietario con sottoscrizione del medesimo (Periodo aggiunto dall'art. 3, comma 17, del D.L. 27 giugno 2003, n.
151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214).
5. Il conducente deve avere con sé il
certificato di abilitazione professionale e il certificato di idoneità, quando
prescritti.
6. Il conducente di ciclomotore deve avere
con sé il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneità
alla guida ove previsto e un documento di riconoscimento (Comma così sostituito dall'art. 3, comma 17, del D.L. 27 giugno 2003,
n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214).
7. Chiunque viola le disposizioni del
presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 36,00 a Euro 148,00. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione
è da Euro 22,00 a Euro 88,00.
8. Chiunque senza giustificato motivo non
ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito
nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire
documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste
dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da Euro 370,00 a Euro 1.485,00. Alla violazione di cui al presente
comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo
accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da
presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno
successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti (Periodo aggiunto dall'art. 3, comma 17, del
D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2003, n. 214).
Articolo 181 - Esposizione dei contrassegni
per la circolazione.
(Sanzione
così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006).
1. È fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi
i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno
attestante il pagamento della tassa automobilistica e quello relativo
all'assicurazione obbligatoria.
2. I conducenti di motocicli e ciclomotori
sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 purché abbiano con sé i
contrassegni stessi.
3. Chiunque viola le disposizioni del
presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 22,00 a Euro 88,00. Si applica la disposizione del comma 8
dell'art. 180.
Articolo 182 - Circolazione dei velocipedi.
(Articolo
così modificato dall'art. 96 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360 - Sanzione
così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006).
1. I ciclisti devono procedere su unica fila
in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e,
comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai
centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia
minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.
2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle
braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono
essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati
e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.
3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli,
salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi
trainare da altro veicolo.
4. I ciclisti devono condurre il veicolo a
mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di
pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la
comune diligenza e la comune prudenza.
5. È vietato trasportare altre persone sul
velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. È
consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a
otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui
all'articolo 68, comma 5.
6. I velocipedi appositamente costruiti ed
omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti,
se a più di due ruote simmetriche, solo da quest'ultimo.
7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si
possono trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti; è
consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di
età.
8. Per il trasporto di oggetti e di animali
si applica l'art. 170.
9. I velocipedi devono transitare sulle piste
loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di
essi, con le modalità stabilite nel regolamento.
10. Chiunque viola le disposizioni del
presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 22,00 a Euro 88,00. La sanzione è da Euro 36,00 a Euro 148,00
quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6.
Articolo 183 - Circolazione dei veicoli a
trazione animale.
(Sanzione
così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006).
1. Ogni veicolo a trazione animale deve essere guidato da un conducente
che non deve mai abbandonare la guida durante la marcia e deve avere costantemente
il controllo degli animali.
2. Un veicolo adibito al trasporto di persone
o di cose non può essere trainato da più di due animali se a due ruote o da più
di quattro se a quattro ruote. Fanno eccezione i trasporti funebri.
3. I veicoli adibiti al trasporto di cose,
quando devono superare forti pendenze o per altre comprovate necessità, possono
essere trainati da un numero di animali superiore a quello indicato nel comma 2
previa autorizzazione dell'ente proprietario della strada. Nei centri abitati l'autorizzazione
è rilasciata in ogni caso dal sindaco.
4. I veicoli trainati da più di tre animali
devono avere due conducenti.
5. Chiunque viola le disposizioni del
presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 22,00 a Euro 88,00.
Articolo 184 - Circolazione degli animali,
degli armenti e delle greggi.
(Articolo
così modificato dall'art. 97 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360 - Sanzione
così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006).
1. Per ogni due animali da tiro, quando non
siano attaccati ad un veicolo, da soma o da sella, e per ogni animale indomito
o pericoloso occorre almeno un conducente, il quale deve avere costantemente il
controllo dei medesimi e condurli in modo da evitare intralcio e pericolo per la
circolazione.
2. La disposizione del comma 1 si applica
anche agli altri animali isolati o in piccoli gruppi, a meno che la strada
attraversi una zona destinata al pascolo, segnalata con gli appositi segnali di
pericolo.
3. Nelle ore e nei casi previsti dall'art.
152, ad eccezione per le strade sufficientemente illuminate o interne ai centri
abitati, i conducenti devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che
proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo
che risulti visibile sia dalla parte anteriore che dalla parte posteriore.
4. A tergo dei veicoli a trazione animale
possono essere legati non più di due animali senza obbligo di conducente e
delle luci di cui al comma 3. Tuttavia nei casi previsti dall'art. 152 tali
animali non dovranno ostacolare la visibilità delle luci previste per il
veicolo a cui sono legati.
5. Gli armenti, le greggi e qualsiasi altre
moltitudini di animali quando circolano su strada devono essere condotti da un
guardiano fino al numero di cinquanta e da non meno di due per un numero
superiore.
6. I guardiani devono regolare il transito
degli animali in modo che resti libera sulla sinistra almeno la metà della
carreggiata. Sono, altresì, tenuti a frazionare e separare i gruppi di animali superiori
al numero di cinquanta ad opportuni intervalli al fine di assicurare la
regolarità della circolazione.
7. Le moltitudini di animali di cui al comma
5 non possono sostare sulle strade e, di notte, devono essere precedute da un
guardiano e seguite da un altro; ambedue devono tenere acceso un dispositivo di
segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni,
esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che da quella
posteriore.
8. Chiunque viola le disposizioni del
presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 36,00 a Euro 148,00.
Articolo 185 - Circolazione e sosta delle
auto-caravan.
(Articolo
così modificato dall'art. 98 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360 - Sanzione
così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006).
1. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1,
lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti
e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa
disciplina prevista per gli altri veicoli.
2. La sosta delle auto-caravan, dove
consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e
simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette
deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque
la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo
medesimo.
3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento,
alle auto-caravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle
praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona.
4. È vietato lo scarico dei residui organici
e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di
appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.
5. Il divieto di cui al comma 4 è esteso
anche agli altri autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta.
6. Chiunque viola le disposizioni dei commi 4
e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro
74,00 a Euro 296,00.
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri
per la realizzazione, lungo le strade e autostrade, nelle aree attrezzate
riservate alla sosta e al parcheggio delle auto-caravan e nei campeggi, di
impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque
chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni di detti veicoli, le
tariffe per l'uso degli impianti igienico-sanitari, nonché i criteri per
l'istituzione da parte dei comuni di analoghe aree attrezzate nell'ambito dei
rispettivi territori e l'apposito segnale stradale col quale deve essere
indicato ogni impianto.
8. Con decreto del Ministro della sanità, di
concerto con il Ministro dell'ambiente, sono determinate le caratteristiche dei
liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui
organici e delle acque chiare e luride fatti defluire negli impianti
igienico-sanitari di cui al comma 4.
Articolo 186 - Guida sotto l'influenza dell'alcool.
(Articolo
così sostituito dall'art. 5, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214) (*).
1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di
bevande alcoliche.
2.
Chiunque guida in stato di
ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2000, qualora sia stato
accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non
superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
tre a sei mesi;
b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a tre
mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso
alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).
All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223 (Comma così sostituito dall’art. 5 del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160).
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un
incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed è disposto
il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I,
sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea
al reato. è fatta salva in ogni
caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223
(Comma inserito dall’art. 5
del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 ottobre 2007, n. 160).
2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente
articolo e' il tribunale in composizione monocratica (Comma inserito dall’art. 5 del D.L. 3 agosto
2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007,
n. 160).
2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di
cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su
richiesta delle parti (Comma
inserito dall’art. 5 del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160).
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di
sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia
stradale di cui all'articolo 12, commi l e 2, secondo le direttive fornite dal
Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza
pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad
accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi
portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui
al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si
abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in
stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli
organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche
accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di
effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal
regolamento.
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti
stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico
viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui
all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di
quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie
rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa
alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della
riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi
necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono
reperiti nell'àmbito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale
di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
(Periodo inserito dall’art. 5 del D.L. 3 agosto 2007, n. 117,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160).
6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore
corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l),
l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione
delle sanzioni di cui al comma 2.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente e' rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. Dalle violazioni conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI (Comma così sostituito dall’art. 5 del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160).
8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della
patente ai sensi dei
commi 2 e 2-bis (Parole così
sostituite dall’art. 5 del D.L. 3 agosto 2007, n. 117,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160), il prefetto ordina che il conducente si
sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve
avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si
sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via
cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita
medica.
9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8 (Comma così sostituito dall’art. 5 del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160).
-----------
(*) Ved.
anche il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160:
Art. 6-bis
(Fondo contro l'incidentalità notturna). 1. è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
il Fondo contro l'incidentalità notturna.
2. Chiunque, dopo le ore 20 e prima delle
ore 7, viola gli articoli 141,
142, commi 8 e 9, 186 e 187 del decreto
legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive
modificazioni, e' punito con la sanzione amministrativa aggiuntiva di euro 200,
che vengono destinati al Fondo contro l'incidentalità notturna.
3.
Le risorse del Fondo di cui
al comma 1 devono essere usate per le attività di contrasto dell'incidentalità
notturna.
4.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione
del presente decreto, il
Ministro dell'economia e delle finanze, con
decreto adottato di concerto
con il Ministro dell'interno e
con il Ministro dei
trasporti, emana il regolamento per l'attuazione del presente articolo.
5.
Per il finanziamento iniziale del Fondo di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di
500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 6-ter
(Destinazione
delle maggiori entrate derivanti dall'incremento delle
sanzioni amministrative
pecuniarie). - 1. Le maggiori
entrate
derivanti
dall'incremento
delle sanzioni amministrative
pecuniarie disposto dal presente
decreto sono destinate al finanziamento
di corsi volti
all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado.
2.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti
e con il Ministro della pubblica istruzione, da
adottare entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, si provvede
all'attuazione del presente articolo, disciplinando, agli effetti
della definizione dei programmi e delle relative attività di formazione e di
supporto didattico, le modalità di collaborazione di enti e organismi
con qualificata esperienza e
competenza nel settore.
Articolo 187 - Guida in stato di
alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.
(Articolo
così sostituito dall'art. 6 del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214)
1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver
assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1000
a euro 4000 e l'arresto fino a tre mesi. All'accertamento del reato consegue in
ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida è sempre revocata, ai
sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal
conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel
biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni
dell'articolo 223
1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica
dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente
stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed è disposto il fermo
amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II,
del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. è fatta salva in ogni caso
l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223 (Comma inserito dall’art. 5 del D.L. 3
agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
ottobre 2007, n. 160).
1-ter.
Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in
composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma
2-quater (Comma inserito
dall’art. 5 del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160).
2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di
sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia
stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal
Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio
per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti
qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2
forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di
ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente
all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di Polizia stradale
di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti
dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o
mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le
strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali
fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini
dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze
stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime
disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività
di rilevamento e soccorso.
4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3,
su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e
2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti
stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi
possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto
nell'articolo 186.
5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la
relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate,
assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti
disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti
conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'àmbito dei fondi destinati
al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge
17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario positivo deve essere
tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli
accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali
provvedimenti di competenza.
5-bis. Qualora l'esito degli
accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli
accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono
fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione
psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope,
gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della
patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo
non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in
quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il
comando da cui dipende l'organo accertatore. (Comma inserito dall’art. 5 del D.L. 3 agosto 2007, n. 117,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160).
6. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri
di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai
sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della
patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e
con le modalità indicate dal regolamento.
[7. Chiunque guida in condizioni di
alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punito con le
sanzioni dell'articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2,
ultimo periodo, dell'articolo 186]
8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 (Comma così sostituito dall’art. 5 del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160).
-----------
(*) Ved.
anche il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160:
Art. 6-bis
(Fondo contro l'incidentalità notturna). 1. è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
il Fondo contro l'incidentalità notturna.
2. Chiunque, dopo le ore 20 e prima delle
ore 7, viola gli articoli 141,
142, commi 8 e 9, 186 e 187 del decreto
legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive
modificazioni, e' punito con la sanzione amministrativa aggiuntiva di euro 200,
che vengono destinati al Fondo contro l'incidentalità notturna.
3.
Le risorse del Fondo di cui
al comma 1 devono essere usate per le attività di contrasto dell'incidentalità
notturna.
4.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione
del presente decreto, il
Ministro dell'economia e delle finanze, con
decreto adottato di concerto
con il Ministro dell'interno e
con il Ministro dei
trasporti, emana il regolamento per l'attuazione del presente articolo.
5.
Per il finanziamento iniziale del Fondo di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di
500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 6-ter
(Destinazione
delle maggiori entrate derivanti dall'incremento delle
sanzioni amministrative
pecuniarie). - 1. Le maggiori
entrate
derivanti
dall'incremento
delle sanzioni amministrative
pecuniarie disposto dal presente
decreto sono destinate al finanziamento
di corsi volti
all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado.
2.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti
e con il Ministro della pubblica istruzione, da
adottare entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, si provvede
all'attuazione del presente articolo, disciplinando, agli effetti
della definizione dei programmi e delle relative attività di formazione e di
supporto didattico, le modalità di collaborazione di enti e organismi
con qualificata esperienza e
competenza nel settore.
Articolo 188 - Circolazione e sosta dei
veicoli al servizio di persone invalide.
(Sanzione
così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006).
1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli
al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono
tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica
necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto
stabilito nel regolamento.
2. I soggetti legittimati ad usufruire delle
strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di
residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità
nel medesimo indicate.
3. I veicoli al servizio di persone invalide
autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei
limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo
determinato.
4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui
al comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso
improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da Euro 74,00 a Euro 296,00.
5. Chiunque usa delle strutture di cui al
comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti
indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma 2 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 36,00 a Euro 148,00.
Articolo 189 - Comportamento in caso di
incidente.
(Sanzione
così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006).
1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile
al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza
occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.
2. Le persone coinvolte in un incidente
devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della
circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non
venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per
l'accertamento delle responsabilità.
3. Ove dall'incidente siano derivati danni
alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono
inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le
disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali
casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione,
salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi
necessari per appurare le modalità dell'incidente.
4. In ogni caso i conducenti devono, altresì,
fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai
fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti,
comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.
5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma
1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle
sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da 259,00 euro a 1.036,00 euro. In tale caso, se dal fatto deriva un grave
danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione
di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due
mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI (Comma così sostituito dall'art. 2 della legge 9 aprile 2003, n. 72).
6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1,
in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di
fermarsi, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Si applica la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di
cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281,
282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti
previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere
all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche
al di fuori dei limiti di pena ivi previsti (Comma così sostituito dall'art. 2 della legge 9 aprile 2003, n. 72).
7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma
1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone
ferite, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per
un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni,
ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI (Comma così sostituito dall'art. 2 della legge 9 aprile 2003, n. 72).
8. Il conducente che si fermi e, occorrendo,
presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi
immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando
dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali
colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di
reato.
8-bis. Nei confronti del conducente che,
entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a
disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le
disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6 (Comma aggiunto dall'art. 2 della legge 9 aprile 2003, n. 72).
9. Chiunque non ottempera alle disposizioni
di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da Euro 74,00 a Euro 296,00.
Articolo 190 - Comportamento dei pedoni.
(Articolo
così modificato dall'art. 100 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360 - Sanzione
così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006).
1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi,
sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora
questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare
sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da
causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri
abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di
marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro
rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a
senso unico di circolazione. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora
prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade
esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di
marciare su unica fila.
2. I pedoni, per attraversare la carreggiata,
devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei
sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal
punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in
senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di
pericolo per sé o per altri.
3. È vietato ai pedoni attraversare
diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i
larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se
sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2.
4. È vietato ai pedoni sostare o indugiare
sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è, altresì, vietato, sostando in
gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali,
causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.
5. I pedoni che si accingono ad attraversare
la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la
precedenza ai conducenti.
6. È vietato ai pedoni effettuare
l'attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e
tram in sosta alle fermate.
7. Le macchine per uso di bambini o di
persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui
all'articolo 46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai
pedoni.
8. La circolazione mediante tavole, pattini
od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade.
9. È vietato effettuare sulle carreggiate
giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi
riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di
andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti.
10. Chiunque viola le disposizioni del
presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da Euro 22,00 a Euro 88,00.
Articolo
191 - Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni.
(Sanzione
così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006).
1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i
conducenti devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi,
ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali. I conducenti che
svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un
attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando e
all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento
medesimo, quando ad essi non sia vietato il passaggio.
2. Sulle strade sprovviste di attraversamenti
pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento
impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di
sicurezza.
3. I conducenti devono fermarsi quando una
persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone
bianco, o accompagnata da cane guida o munita di bastone bianco-rosso in caso
di persona sordo-cieca, o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la
carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque prevenire
situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o
maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in
relazione alla situazione di fatto.
4. Chiunque viola le disposizioni del
presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 143,00 a Euro 570,00 (Comma
così modificato dall'art. 3, comma 18, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214).
Articolo 192 - Obblighi verso funzionari,
ufficiali e agenti.
(Sanzione
così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006).
1. Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito
dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi
di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell'apposito segnale
distintivo.
2. I conducenti dei veicoli sono tenuti ad
esibire, a richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti indicati nel comma 1,
il documento di circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro
documento che, ai sensi delle norme in materia di circolazione stradale, devono
avere con sé.
3. I funzionari, ufficiali ed agenti, di cui
ai precedenti commi, possono:
- procedere ad ispezioni del veicolo al fine
di verificare l'osservanza delle norme relative alle caratteristiche e
all'equipaggiamento del veicolo medesimo;
- ordinare di non proseguire la marcia al
conducente di un veicolo, qualora i dispositivi di segnalazione visiva e di
illuminazione o i pneumatici presentino difetti o irregolarità tali da determinare
grave pericolo per la propria e altrui sicurezza, tenuto anche conto delle
condizioni atmosferiche o della strada;
- ordinare ai conducenti dei veicoli
sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli, quando questi siano prescritti, di
fermarsi o di proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele.
4. Gli organi di polizia giudiziaria e di
pubblica sicurezza possono, per controlli necessari ai fini dell'espletamento
del loro servizio, formare posti di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad
assicurare, senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei veicoli che
non si fermino nonostante l'ordine intimato con idonei segnali. Le
caratteristiche di detti mezzi, nonché le condizioni e le modalità del loro
impiego, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
i Ministri dei lavori pubblici e della giustizia.
5. I conducenti devono ottemperare alle
segnalazioni che il personale militare, anche non coadiuvato dal personale di
polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, impartisce per consentire la
progressione del convoglio militare.
6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai
commi 1, 2, 3 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 74,00 a Euro 296,00.
7. Chiunque viola le disposizioni di cui al
comma 4, ove il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.169,00 a Euro 4.678,00 (Comma così modificato dall'art. 20 del
D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507).
Articolo 193 - Obbligo dell'assicurazione
di responsabilità civile.
(Sanzione
così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006).
1. I veicoli a motore senza guida di rotaie,
compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione
sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni
di legge sulla responsabilità civile verso terzi.
2. Chiunque circola senza la copertura
dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 742,00 a Euro 2.970,00.
3. La sanzione amministrativa di cui al comma
2 è ridotta ad un quarto quando l'assicurazione del veicolo per la
responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni
successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile.
La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta ad un quarto
quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione,
previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprime la volontà e provvede
alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso
l'interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi
esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo
previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo
della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione
certificata a norma di legge, l'organo accertatore restituisce la cauzione,
decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria
(Comma così modificato dall'art. 3, comma
19, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge
1° agosto 2003, n. 214).
4. Si applica l'articolo 13, terzo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo accertatore ordina che la circolazione
sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo
stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non
soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall'organo
accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il
trasgressore. Quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione in
misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, corrisponde il premio di
assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di
prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di
polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo
all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini
previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura
ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il
verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi
dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell'articolo
213 (Comma così sostituito dall'art. 3,
comma 19, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2003, n. 214).