TITOLO IV - GUIDA DEI
VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI
Articolo 115 - Requisiti
per la guida dei veicoli e la conduzione di animali.
(Articolo
così modificato dall'art. 56 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360 - Sanzione così
aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006).
1. Chi guida veicoli o
conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver
compiuto:
a) anni quattordici
per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da
sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;
b) anni quattordici
per guidare ciclomotori purché non trasporti altre persone oltre al conducente
(Lettera così sostituita dall'art. 5 del
D.L.vo 15 gennaio 2002, n. 9);
c) anni sedici per
guidare: motoveicoli di cilindrata fino a 125 cc che non trasportino altre
persone oltre al conducente; macchine agricole o loro complessi che non
superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti per i motoveicoli e che non
superino la velocità di 40 km/h, la cui guida sia consentita con patente di
categoria A, sempreché non trasportino altre persone oltre al conducente;
d) anni diciotto
per guidare:
1) ciclomotori,
motoveicoli; autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e
cose; autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio; macchine agricole
diverse da quelle indicate alla lettera c), ovvero che trasportino altre
persone oltre al conducente; macchine operatrici (Numero così modificato dall'art. 5 del D.L.vo 15 gennaio 2002, n. 9);
2) autocarri, autoveicoli per
trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, adibiti al trasporto di cose la
cui massa complessiva a pieno carico non superi 7,5 t;
3) i veicoli di cui
al punto 2) la cui massa complessiva a pieno carico, compresa la massa dei
rimorchi o dei semirimorchi, superi 7,5 t, purché munito di un certificato di
abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C.;
e) anni ventuno per
guidare: i veicoli di cui al punto 3) della lettera d), quando il conducente
non sia munito del certificato di abilitazione professionale; motocarrozzette
ed autovetture in servizio di piazza o di noleggio con conducente; autobus,
autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, nonché i
mezzi adibiti ai servizi di emergenza.
2. Chi guida
veicoli a motore non può aver superato:
a) anni
sessantacinque per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva
a pieno carico sia superiore a 20 t;
b) anni sessanta
per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti
al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a
sessantacinque anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui
requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale,
secondo le modalità stabilite nel regolamento.
3. Chiunque guida
veicoli o conduce animali e non si trovi nelle condizioni richieste dal
presente articolo è soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi, alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 74,00 a Euro 296,00.
Qualora trattasi di motoveicoli e autoveicoli di cui al comma 1, lettera e), è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 148,00
a Euro 594,00.
4. Il minore degli
anni diciotto, munito di patente di categoria A, che guida motoveicoli di
cilindrata superiore a 125 cc o che trasporta altre persone su motoveicoli di
cilindrata non superiore a 125 cc è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro 36,00 a Euro 148,00.La stessa sanzione si
applica al conducente di ciclomotore che trasporti un passeggero senza aver
compiuto gli anni diciotto. (Periodo
aggiunto dall'art. 5 del D.L.vo 15 gennaio 2002, n. 9).
5. Chiunque, avendo la
materiale disponibilità di veicoli o di animali, ne affida o ne consente la
condotta a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente
articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
Euro 36,00 a Euro 148,00 se si tratta di veicolo o alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da Euro 22,00 a Euro 88,00 se si tratta di animali.
6. Le violazioni
alle disposizioni che precedono, quando commesse con veicoli a motore,
importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per
giorni trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Articolo 116 - Patente,
certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e
autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori (1). (1)
Rubrica sostituita dall'art. 6, del D.L.vo 15 gennaio 2002, n. 9, con effetto a
decorrere dal 1° gennaio 2003.
(Articolo
così modificato dall'art. 57 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360 - Sanzione così aggiornata con D.M. 29
dicembre 2006).
1. Non si possono
guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida
rilasciata dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C (Comma così sostituito dall'art.
3 del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575).
1-bis. Per guidare
un ciclomotore il minore di età che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il
certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova
finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis (Comma aggiunto dall'art. 6 del D.L.vo 15
gennaio 2002, n. 9).
1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2005 l'obbligo di
conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori è esteso a
coloro che compiano la maggiore età a partire dalla medesima data e che non
siano titolari di patente di guida; coloro che, titolari di patente di guida,
hanno avuto la patente sospesa per l'infrazione di cui
all'articolo 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida del ciclomotore;
coloro che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la maggiore età conseguono il
certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, previa presentazione di
domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri,
corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici
e psichici e dall'attestazione di frequenza ad un corso di formazione presso
un'autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del decreto di cui all'ultimo periodo
del comma 11-bis (Comma aggiunto dall'art. 2 del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e così sostituito
dall’art. 5 del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 agosto 2005, n. 168).
1-quater. I requisiti fisici e
psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la
patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino alla data del 1° gennaio
2008 la certificazione potrà essere limitata all'esistenza di condizioni
psico-fisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore,
eseguita dal medico di medicina generale (Comma aggiunto dall’art.
5 del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 agosto 2005, n. 168).
1-quinquies. Non possono
conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i conducenti
già muniti di patente di guida; i titolari di certificato di idoneità alla
guida di ciclomotori sono tenuti a restituirlo ad uno dei competenti uffici del
Dipartimento per i trasporti terrestri all'atto del conseguimento di una
patente (Comma aggiunto dall’art. 5 del D.L. 30 giugno 2005, n. 115,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168).
2. Per sostenere gli esami di idoneità per la
patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. ed essere in possesso dei
requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il
rilascio, l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema
informatico, delle patenti di guida, dei certificati di idoneità alla guida e
dei certificati di abilitazione professionale, con l'obiettivo della massima
semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui
all'articolo 119, dei comuni, delle autoscuole di cui all'articolo 123 e dei
soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 (Comma prima sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, e
poi così modificato dall'art. 6 del D.L.vo 15 gennaio 2002, n. 9, come
modificato dall'art. 7 del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214).
3. La patente di
guida, conforme al modello comunitario, si distingue nelle seguenti categorie
ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie:
A) Motoveicoli di
massa complessiva sino a 1,3 t;
B) Motoveicoli,
esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e
il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore
a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda
la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva
totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t;
C) Autoveicoli, di
massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti un
rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida è richiesta la patente della
categoria D;
D) Autobus ed altri
autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere,
escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un
rimorchio leggero;
E) Autoveicoli per
la cui guida è richiesta la patente delle categorie B, C e D, per ciascuna
delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non
rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati
destinati al trasporto di persone e autosnodati, purché il conducente sia
abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente della
categoria D; altri autoarticolati, purché il conducente sia abilitato alla
guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria C (Comma così modificato dall'art. 6 del D.L.vo
15 gennaio 2002, n. 9).
4. I rimorchi
leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 t.
5. I mutilati ed i
minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono ottenere la
patente speciale delle categorie A, B, C e D anche se alla guida di veicoli
trainanti un rimorchio leggero. Le suddette patenti possono essere limitate
alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, nonché con
determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui
all'art. 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e
devono precisare quale protesi sia prescritta, ove ricorra, e/o quale tipo di
adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono, guidare i veicoli in
servizio di piazza o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in
servizio di linea, le autoambulanze, nonché i veicoli adibiti al trasporto di
merci pericolose. Fanno eccezione le autovetture, i tricicli ed i quadricicli
in servizio di piazza o di noleggio con conducente per il trasporto di persone,
qualora ricorrano le condizioni per il rilascio del certificato di abilitazione
professionale ai conducenti muniti della patente di guida di categoria B, C e D
speciale, di cui al comma 8-bis (Comma
modificato dall'art. 6 del D.L.vo 15 gennaio 2002, n. 9).
6. Possono essere abilitati
alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie C
e D solo coloro che già lo siano per autoveicoli e motoveicoli per la cui guida
è richiesta la patente della categoria B, rispettivamente da sei e da dodici
mesi.
7. La validità
della patente può essere estesa dal competente ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C., previo accertamento dei requisiti fisici e
psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli diversi (Comma così sostituito dall'art. 3 del D.P.R.
19 aprile 1994, n. 575).
8. I titolari di patente di
categoria A, B e C, per guidare tricicli, quadricicli ed autovetture in
servizio di noleggio con conducente e taxi, i titolari di patente di categoria
C e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria C, di età
inferiore agli anni ventuno per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di
cose di cui all'art. 115, comma 1, lettera d), n. 3), i titolari di patente
della categoria D e di patente di categoria E, correlata con patente di
categoria D, per guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto
di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per trasporto di
scolari, devono conseguire un certificato di abilitazione professionale
rilasciato dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. sulla
base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esami stabiliti nel
regolamento (Comma così modificato prima
dall'art. 5 del D.L. 28 giugno 1995, n. 251, poi dall'art. 17 del D.L.vo. 15
gennaio 2002, n. 9, e infine dall'art. 2 del D.L. 27 giugno 2003, n. 151,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214).
8-bis. Il certificato di cui
al comma 8 può essere rilasciato a mutilati o a minorati fisici che siano in
possesso di patente di categoria B, C e D speciale e siano stati riconosciuti
idonei alla conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio, con
specifica certificazione rilasciata dalla commissione medica locale in base
alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma dell'articolo 119, comma
10 (Comma aggiunto dall'art. 2 del D.L.
27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2003, n. 214).
9. Nei casi
previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia abbia aderito, per la guida
di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente
di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il
relativo certificato di abilitazione, idoneità, capacità o formazione
professionale, rilasciato dal competente ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C. Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai
minorati fisici.
10. Nel
regolamento, in relazione a quanto disposto al riguardo nella normativa
internazionale, saranno stabiliti i tipi dei certificati professionali di cui
al comma 9 nonché i requisiti, le modalità e i programmi d'esame per il loro
conseguimento. Nello stesso regolamento saranno indicati il modello e le
relative caratteristiche della patente di guida, anche ai fini di evitare
rischi di falsificazione.
11. L'annotazione
del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di
abitazione nell'ambito dello stesso comune, viene effettuata dal competente
ufficio centrale della Direzione generale della M.C.T.C. che trasmette per
posta, alla nuova residenza del titolare della patente di guida, un tagliando
di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine, i comuni
devono trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.,
per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record
prescritti dalla Direzione generale della M.C.T.C., notizia dell'avvenuto
trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di
registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che
ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza senza che sia stata ad
essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione
dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1º dicembre 1986, n.
870, per la certificazione della variazione di residenza, ovvero senza che sia
stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non è
titolare di patente di guida, sono responsabili in solido dell'omesso pagamento
(Comma così sostituito dall'art. 3 del
D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575. Gli obblighi di eseguire i versamenti di cui al
presente comma sono stati soppressi dall'art. 17, comma 25, della legge 27
dicembre 1997, n. 449).
11-bis. Gli
aspiranti al conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis possono
frequentare appositi corsi organizzati dalle autoscuole. In tal caso, il
rilascio del certificato è subordinato ad un esame finale svolto da un
funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri. I giovani
che frequentano istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria
possono partecipare ai corsi organizzati gratuitamente all'interno della
scuola, nell'ambito dell'autonomia scolastica. Ai fini dell'organizzazione dei
corsi, le istituzioni scolastiche possono stipulare, anche sulla base di intese
sottoscritte dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per i
trasporti terrestri, apposite convenzioni a titolo gratuito con comuni,
autoscuole, istituzioni ed associazioni pubbliche e private impegnate in
attività collegate alla circolazione stradale. I corsi sono tenuti prevalentemente
da personale insegnante delle autoscuole. La prova finale dei corsi organizzati
in ambito scolastico è espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento
per i trasporti terrestri e dall'operatore responsabile della gestione dei
corsi. Ai fini della copertura dei costi di organizzazione dei corsi tenuti
presso le istituzioni scolastiche, al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca sono assegnati i proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie nella misura prevista dall'articolo 208, comma 2,
lettera c). Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, stabilisce, con
proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, le direttive, le modalità, i programmi dei corsi e
delle relative prove, sulla base della normativa comunitaria (Comma aggiunto dall'art. 6 del D.L.vo 15
gennaio 2002, n. 9).
12. Chiunque, avendo la materiale
disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona
che non abbia conseguito la patente di guida, il certificato di idoneità di cui
ai commi 1-bis e 1-ter o il certificato di abilitazione professionale (Parole così sostituite dall’art. 5 del D.L.
30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 agosto 2005, n. 168), se
prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da Euro 370,00 a Euro 1.485,00.
13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito
la patente di guida è punito con l'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la
stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché
revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente
codice. Nell'ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì
la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente
comma è competente il tribunale in composizione monocratica (Comma così sostituito dall’art. 1 del
D.L. 3 agosto 2007, n. 117 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 ottobre 2007, n. 160).
13-bis. I conducenti di cui ai commi
1-bis e 1-ter che, non muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver
conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11-bis sono soggetti (Parole così sostituite dall’art. 5 del D.L.
30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 agosto 2005, n. 168) alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro
2.065,00 (Comma aggiunto dall'art. 6 del
D.L.vo 15 gennaio 2002, n. 9, e successivamente modificato dall'art. 2 del D.L.
27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2003, n. 214).
14.[Chiunque, pur
avendo sostenuto con esito favorevole gli esami di cui all'art. 121, guida
senza essere munito della patente e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.] (Comma soppresso dall'art. 6 del D.L.vo 15
gennaio 2002, n. 9).
15. Parimenti chiunque
guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente di guida ma non
del certificato di abilitazione professionale, quando prescritto, o di apposita
dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C., ove non sia stato possibile provvedere, nei dieci
giorni successivi all'esame, alla predisposizione del certificato di
abilitazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 148,00 a Euro 594,00.
16. [Il titolare di
patente di guida che omette di far annotare il trasferimento nel termine
stabilito è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquantamila a lire duecentomila.] (Comma
abrogato dall'art. 15 del D.P.R.19 aprile 1994, n. 575).
17. Le violazioni
delle disposizioni di cui ai commi 13-bis e 15 importano la sanzione accessoria
del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del
capo I, sezione II, del titolo VI (Comma
così modificato dall'art. 6 del D.L.vo 15 gennaio 2002, n. 9).
18. Alle violazioni
di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del
veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle violazioni,
la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è
possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si
applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida
eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (Comma aggiunto dall'art. 6 del D.L.vo 15 gennaio 2002, n. 9, e
successivamente così modificato dall'art. 2 del D.L. 27 giugno 2003, n. 151,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214).
Articolo 117 - Limitazioni
nella guida.
(Articolo
così modificato dall'art. 58 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360 - Sanzione così aggiornata con D.M. 29
dicembre 2006).
1. è consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti (Comma così sostituito dall’art. 2 del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160).
2. Per i primi tre anni dal conseguimento
della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di
100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali (Comma così sostituito dall'art. 11 del D.L.
1º aprile 1995, n. 98, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 204).
2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il
primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una
potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t. La limitazione di
cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone
invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida
sia presente sul veicolo (Comma
inserito dall’art. 2 del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160) (*).
------------------
(*) Il comma 2 dello stesso art. 2 del D.L. n. 117 e
relativa legge di conversione stabilisce: «Le disposizioni
del comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano ai
titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a fare data dal
centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto».
3. Nel regolamento
saranno stabilite le modalità per l'indicazione sulla carta di circolazione dei
limiti di cui ai commi 1, 2
e 2-bis (Parole così
sostituite dall’art. 2 del D.L. 3 agosto 2007, n. 117,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160). Analogamente sono stabilite norme per i
veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice.
4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche
e decorrono dalla data di superamento dell'esame di cui all'articolo 12 (Comma così modificato dall'art. 11 del D.L.
1º aprile 1995, n. 98, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 204).
5. Il titolare di
patente di guida italiana che nei primi tre anni dal conseguimento della
patente [e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni,] (Parole
soppresse dall’art. 2 del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160) circola oltrepassando i limiti di guida e di
velocità di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da
euro 148 a euro 594 (Parole
così sostituite dall’art. 2 del D.L. 3 agosto 2007, n. 117,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160). La violazione importa la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due
ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI (Comma così modificato dall'art. 11 del D.L.
1º aprile 1995, n. 98, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 204).
Articolo 118 - Patente e
certificato di idoneità per la guida di filoveicoli.
(Articolo
così modificato, con effetto dal 1º ottobre 1993, dall'art. 59, D.L.vo 10
settembre 1993, n. 360 - Sanzione
così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006).
1. Non si possono guidare
filoveicoli senza avere conseguito la patente di guida per autoveicoli, il
certificato di abilitazione professionale nel caso della guida di filoveicoli
per trasporto di persone e un certificato di idoneità rilasciato dal competente
ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., su proposta della azienda
interessata.
2. La categoria della
patente di guida e il tipo di certificato di abilitazione professionale di cui
devono essere muniti i conducenti di veicoli filoviari devono essere gli stessi
di quelli prescritti per i corrispondenti autoveicoli.
3. Il certificato di
idoneità si consegue mediante esame che deve essere preceduto da un periodo di
esercitazioni nella condotta di un veicolo filoviario da effettuarsi con la
assistenza di un guidatore già autorizzato e sotto il controllo di un
funzionario tecnico della azienda che intende adibire il candidato alla
funzione di guidatore di filobus.
4. Nel regolamento
sono stabiliti i requisiti, le modalità ed i programmi di esame per il
conseguimento del suddetto certificato di idoneità.
5. I candidati che
hanno sostenuto gli esami con esito non favorevole possono ripresentarsi ad un
successivo esame solo dopo che abbiano ripetuto il periodo di esercitazioni e
siano trascorsi almeno trenta giorni.
6. L'ufficio
competente rilascia ai candidati che hanno superato gli esami un certificato di
idoneità alle funzioni di guidatore di filobus, che è valido solo se
accompagnato dalla patente per autoveicoli di cui al comma 2 e dal certificato
di abilitazione professionale, qualora prescritto. Il certificato di idoneità
abilita a condurre le vetture filoviarie presso qualsiasi azienda.
7. La validità nel
tempo del certificato di idoneità è la stessa della patente di guida in
possesso dell'interessato ai sensi del comma 2. Quando la patente viene
confermata di validità a norma dell'art. 126, l'ufficio competente provvede ad
analoga conferma per anni cinque del certificato di idoneità. Se la validità
della patente non viene confermata, il certificato di idoneità deve essere
ritirato a cura dell'ufficio che lo ha rilasciato.
8. I competenti
uffici della Direzione generale della M.C.T.C. possono disporre che siano
sottoposti a visita medica o ad esame di idoneità i titolari del certificato di
idoneità alla guida di vetture filoviarie quando sorgano dubbi sulla
persistenza dei requisiti fisici o psichici prescritti o della idoneità.
9. Le disposizioni
relative alla sospensione e alla revoca della patente di guida di cui agli
articoli 129 e 130 si applicano anche ai certificati di idoneità alla guida dei
filoveicoli per fatti derivanti dalla guida degli stessi.
10. Avverso i provvedimenti
di sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida di filoveicoli è
ammesso ricorso al Ministro dei trasporti.
11. Chiunque, avendo
la materiale disponibilità di un filoveicolo, ne affida o ne consente la guida
a persone che non siano munite della patente di guida per autoveicoli, del
certificato di abilitazione professionale, quando richiesto, o del certificato
di idoneità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da Euro 148,00 a Euro 594,00.
12. Chiunque guida
filoveicoli senza essere munito della patente di guida e del certificato di
abilitazione professionale, quando richiesto, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 148,00 a Euro 594,00.
13. Chiunque, munito
di patente di guida, guida filoveicoli senza essere munito del certificato di
idoneità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
Euro 74,00 a Euro 296,00.
14. Alle violazioni
suddette consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo
per sei mesi, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Articolo 119 - Requisiti
fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida.
(Articolo così modificato dall'art. 60 del D.L.vo 10 settembre 1993, n.
360)
1. Non può ottenere
la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui
all'art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica,
deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da
impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.
2. L'accertamento dei
requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è
effettuato dall'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente
competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale.
L'accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico
responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico
appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o da un ispettore
medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio
permanente effettivo o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della
Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei
gabinetti medici. (La denominazione dei
Ministeri è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17 del
D.L.vo 15 gennaio 2002, n. 9).
2-bis. L'accertamento
dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete
per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A,
B, BE e sottocategorie, è effettuato dai medici specialisti nell'area della diabetologia
e malattie del ricambio dell'unità sanitaria locale che indicheranno
l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico
cui è subordinata la conferma o la revisione della patente di guida (Comma aggiunto dall'art. 32 della legge 7
dicembre 1999, n. 472, e così modificato dall'art. 3 della legge 22 marzo 2001,
n. 85).
3. L'accertamento di
cui al comma 2 deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre
mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame di guida. [La
certificazione deve tenere conto dei precedenti morbosi del richiedente
dichiarati da un certificato medico rilasciato dal medico di fiducia] (Periodo abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 19
aprile 1994, n. 575).
4. L'accertamento dei requisiti
fisici e psichici è effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni
provincia presso le unità sanitarie locali del capoluogo di provincia, nei
riguardi:
a) dei mutilati e
minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere
formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una prova
pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze;
b) di coloro che
abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri
di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed
autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno
carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici;
c) di coloro per i
quali è fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio competente del Dipartimento
per i trasporti terrestri (Denominazione
così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17 del D.L.vo 15 gennaio
2002, n. 9);
d) di coloro nei confronti
dei quali l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio
faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneità e la
sicurezza della guida;
d-bis) dei soggetti
affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle
patenti C, D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione medica è
integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti
relativi alla specifica patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio
finale (Lettera aggiunta dall'art. 32
della legge 7 dicembre 1999, n. 472).
5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Questi decide avvalendosi di accertamenti demandati agli organi sanitari periferici della Società rete ferroviaria italiana Spa (Comma così sostituito dall’art. 8 della legge 28 novembre 2005, n. 246).
6. I provvedimenti di sospensione e revoca
della patente di guida emanati dagli uffici del Dipartimento per i trasporti
terrestri a norma dell'articolo 129, comma 2, e dell'articolo 130, comma 1, nei
casi in cui sia accertato il difetto con carattere temporaneo o permanente dei
requisiti fisici e psichici prescritti, sono atti definitivi (Comma prima sostituito dall'art. 4 del
D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, poi modificato dall'art. 17 del D.L.vo 15
gennaio 2002, n. 9, e infine così sostituito dall'art. 2 del D.L. 27 giugno
2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214).
7. Per esprimersi sui
ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al comma 4, lettera a), il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti (Denominazione
così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17 del D.L.vo 15 gennaio
2002, n. 9) si avvale della collaborazione di medici appartenenti ai
servizi territoriali della riabilitazione.
8. Nel regolamento di
esecuzione sono stabiliti:
a) i requisiti fisici
e psichici per conseguire e confermare le patenti di guida;
b) le modalità di
rilascio ed i modelli dei certificati medici;
c) la composizione e
le modalità di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle
quali dovrà far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della
riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui
alla lettera a) del citato comma 4. In questa ipotesi, dovrà farne parte un
ingegnere del ruolo del Dipartimento per i trasporti terrestri (Denominazione così sostituita ai sensi di
quanto disposto dall'art. 17 del D.L.vo 15 gennaio 2002, n. 9). Qualora
siano sottoposti a visita aspiranti conducenti che manifestano comportamenti o
sintomi associabili a patologie alcolcorrelate, le commissioni mediche sono
integrate con la presenza di un medico dei servizi per lo svolgimento delle
attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei
soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati. Può intervenire, ove
richiesto dall'interessato, un medico di sua fiducia (Lettera così modificata dall'art. 6 della legge 30 marzo 2001, n. 125);
d) i tipi e le caratteristiche
dei veicoli che possono essere guidati con le patenti speciali di categorie A,
B, C e D.
9. I medici di cui al
comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni mediche di cui al comma 4, possono
richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che l'accertamento dei requisiti
fisici e psichici sia integrato da specifica valutazione psico-diagnostica
effettuata da psicologi abilitati all'esercizio della professione ed iscritti
all'albo professionale.
10. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
della salute, è istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito di
fornire alle Commissioni mediche locali informazioni sul progresso
tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli a motore da parte
dei mutilati e minorati fisici (La
denominazione dei Ministeri è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto
dall'art. 17 del D.L.vo 15 gennaio 2002, n. 9).
Articolo 120 - Requisiti
morali per ottenere il rilascio della patente di guida.
1. La patente di
guida è revocata dal prefetto ai delinquenti abituali, professionali o per
tendenza e a coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza
personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, e dalla legge 31
maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificata e integrata, fatti
salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché alle persone
condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione
del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura (Comma così sostituito dall'art. 5
del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575).
2. A tal fine i
competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. danno al
prefetto immediata comunicazione del rilascio delle patenti di guida, per il
tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i sistemi
informativi della Direzione generale della M.C.T.C. e della Direzione generale
dell'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero
dell'interno (Comma così sostituito
dall'art. 5 del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575).
3. Avverso i
provvedimenti di cui al comma 1 è ammesso il ricorso al Ministero dell'interno il
quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro dei trasporti
e della navigazione (Comma così
sostituito dall'art. 5 del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575).
Articolo 121 - Esame di
idoneità.
(Articolo così modificato dall'art. 61 del D.L.vo 10 settembre 1993, n.
360)
1. L'idoneità tecnica
necessaria per il rilascio della patente di guida si consegue superando una
prova di verifica delle capacità e dei comportamenti ed una prova di controllo
delle cognizioni.
2. Gli esami di cui
al comma 1 sono effettuati secondo direttive, modalità e programmi stabiliti
con decreto del Ministro dei trasporti sulla base delle direttive della
Comunità europea e con il ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro
necessario per una uniforme formulazione del giudizio.
3. Gli esami per la
patente di guida, per i certificati professionali di cui all'art. 116 e per
l'idoneità degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole di cui all'art.
123 sono effettuati da dipendenti della Direzione generale della M.C.T.C.
4. Nel regolamento
sono determinati i profili professionali dei dipendenti della Direzione
generale della M.C.T.C. che danno titolo all'effettuazione degli esami di cui
al comma 3.
5. Con decreto del
Ministro dei trasporti sono determinate le norme e modalità di effettuazione
dei corsi di qualificazione e degli esami per l'abilitazione del personale di
cui al comma 4.
6. L'esame di coloro
che hanno frequentato una autoscuola può svolgersi presso la stessa se dotata
di locali riconosciuti dal competente ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C. idonei allo scopo o presso centri di istruzione da questa formati e
legalmente costituiti.
7. Le prove d'esame sono
pubbliche.
8. Le prove d'esame
non possono essere sostenute prima che sia trascorso un mese dalla data del
rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida.
9. A partire dal 1º
gennaio 1995, la prova pratica di guida, con esclusione di quella per il
conseguimento di patente di categoria A, va in ogni caso effettuata su veicoli
muniti di doppi comandi.
10. Tra una prova
d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova deve
trascorrere almeno un mese.
11. Gli esami possono
essere sostenuti, previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il quinto giorno
precedente la data della prova, entro il termine di validità
dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validità
è consentito ripetere, per una volta soltanto, una delle due prove d'esame (Comma così sostituito dall'art. 6 del D.P.R.
19 aprile 1994, n. 575).
12. Contestualmente al superamento con esito favorevole dell'esame di guida, il
competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. rilascia
la patente di guida a chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 116.
Articolo 122 -
Esercitazioni di guida.
(Sanzione
così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006).
1. A chi ha fatto
domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ovvero per l'estensione
di validità della patente ad altre categorie di veicoli ed è in possesso dei
requisiti fisici e psichici prescritti è rilasciata un'autorizzazione per
esercitarsi alla guida.
2. L'autorizzazione
consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è
stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima, purché al
suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a
sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria,
conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore;
l'istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo,
intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità. Se il
veicolo non è munito di doppi comandi a pedale almeno per il freno di servizio
e per l'innesto a frizione, l'istruttore non può avere età superiore a sessanta
anni.
3. Agli aspiranti
autorizzati ad esercitarsi per conseguire la patente di categoria A non si
applicano le norme di cui al comma 2 ma quelle di cui al comma 5.
4. Gli autoveicoli
per le esercitazioni e gli esami di guida devono essere muniti di appositi
contrassegni recanti la lettera alfabetica «P». Tale contrassegno è sostituito
per i veicoli delle autoscuole con la scritta «scuola guida». Le
caratteristiche di tali contrassegni e le modalità di applicazione saranno
determinate nel regolamento.
5. Le esercitazioni
su veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al conducente, altra
persona in funzione di istruttore sono consentite in luoghi poco frequentati.
6. L'autorizzazione è
valida per sei mesi.
7. Chiunque guida
senza l'autorizzazione per l'esercitazione, ma avendo a fianco, in funzione di
istruttore, persona provvista di patente di guida ai sensi del comma 2, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 370,00
a Euro 1.485,00. La stessa sanzione si applica alla persona che funge da
istruttore.
8. Chiunque,
autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, in funzione di
istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 370,00
a Euro 1.485,00. Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione
II, del titolo VI. Alla violazione di cui al comma 5 consegue la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 74,00 a Euro 296,00.
9. Chiunque viola le
disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro 74,00 a Euro 296,00.
Articolo
123 - Autoscuole.
(Articolo così
modificato ed integrato dall’art.
10 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
aprile 2007, n. 40 - Sanzione così aggiornata con D.M. 29 dicembre
2006).
1. Le scuole per
l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti sono
denominate autoscuole.
2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province.
3. I compiti delle province in materia di
dichiarazioni di inizio attività e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole
sono svolti sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro dei trasporti,
nel rispetto dei principi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza
tecnica sull'insegnamento.
4. Le persone fisiche o giuridiche, le
società, gli enti possono presentare l'apposita dichiarazione di inizio
attività. Il titolare deve avere la proprietà e gestione diretta,
personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta
dei beni patrimoniali
dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del
concedente; nel caso di
apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di autoscuola, per
ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad
eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola
sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale
dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di
persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in
possesso dell'idoneità tecnica.
5. La dichiarazione può essere
presentata da chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di
buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma
di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno
un'esperienza biennale. Per le
persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della
capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono
richiesti al legale rappresentante.
6. La dichiarazione non può essere
presentata dai delinquenti
abituali, professionali o per tendenza e da coloro che sono sottoposti a misure
amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste
dall'art. 120, comma 1.
7.
L'autoscuola deve possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e
disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero dei
trasporti, che rilascia specifico attestato di qualifica professionale. Qualora
più scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione
automobilistica, riconosciuto dall'ufficio provinciale della Direzione generale
della M.C.T.C. secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro dei
trasporti, le dotazioni complessive, in personale ed attrezzature, possono
essere adeguatamente ridotte.
8.
L'attività dell’autoscuola è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:
a)
l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente;
b) il
titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che
non siano più ritenuti idonei dal competente ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C.;
c) il
titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C. ai fini del regolare funzionamento
dell'autoscuola.
9.
L'esercizio dell’autoscuola è revocato quando:
a)
siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;
b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;
c)
siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.
9-bis. In caso di revoca per
sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest'ultimo e'
parimenti revocata l'idoneità tecnica. L'interessato potrà conseguire una nuova
idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta
riabilitazione.
10. Il Ministro dei
trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacità
finanziaria; i requisiti di idoneità, i
corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi, degli insegnanti e degli istruttori delle
autoscuole per conducenti; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento
didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami,
nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della
idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori , cui si accede dopo la citata
formazione iniziale; i programmi
di esame per il conseguimento della patente di guida.
11. Chiunque
gestisce un'autoscuola senza
la dichiarazione di inizio attività o i requisiti prescritti
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
Euro 10.000 a Euro 15.000. Dalla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di
cessazione della relativa attività, ordinata dal competente ufficio secondo le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
11-bis. L'istruzione o la
formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine
di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce
esercizio abusivo dell'attività di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad
esercitare abusivamente l'attività di autoscuola è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000. Si
applica inoltre il disposto del comma 9-bis del presente articolo.
12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole
o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a ciò
abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da Euro 148,00 a Euro 594,00.
13.
Nel regolamento saranno stabilite le modalità per la dichiarazione di inizio
attività. Con lo stesso regolamento saranno dettate norme per lo svolgimento,
da parte degli enti pubblici non economici, dell'attività di consulenza,
secondo la legge 8 agosto 1991, n. 264.
Articolo 124 - Guida delle
macchine agricole e delle macchine operatrici.
(Articolo
così modificato dall'art. 62 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360 - Sanzione
così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006).
1. Per guidare macchine
agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonché macchine operatrici,
escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una
delle patenti di cui all'art. 116, comma 3, e precisamente:
a) della categoria A,
per la guida delle macchine agricole indicate dall'art. 115, comma 1, lettera
c);
b) della categoria B,
per la guida delle macchine agricole, nonché delle macchine operatrici;
c) della categoria C,
per le macchine operatrici eccezionali.
2. Con decreto del
Ministro dei trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli
di cui al comma 1 che, eventualmente adattati, possono essere guidati da
mutilati e minorati fisici con patenti speciali delle categorie A e B, previste
dall'art. 116, comma 5.
3. Qualora non sia necessario
prescrivere adattamenti, lo stesso decreto di cui al comma 2 stabilisce i tipi
e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che possono essere guidati
da mutilati e minorati fisici.
4. Chiunque guida
macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito della patente è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro
2.338,00 a Euro 9.357,00. All'incauto affidamento si applica la disposizione di
cui all'articolo 116, comma 12 (I commi 4
e 4-bis così sostituiscono l'originario comma 4 per effetto dell'art. 19 del
D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507).
4-bis. Alle violazioni
di cui al comma 4 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del
veicolo per un periodo di tre mesi o, in caso di reiterazione delle violazioni,
la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano
le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (I commi 4 e 4-bis così sostituiscono l'originario comma 4 per effetto
dell'art. 19 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507).
Articolo 125 - Validità
della patente di guida.
(Articolo
così modificato dall'art. 63 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360 - Sanzione
così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006).
1. Le patenti di guida delle
categorie C e D sono valide, rispettivamente, anche per la guida dei veicoli
per i quali è richiesta la patente della categoria B e per quella dei veicoli
per i quali è richiesta la patente delle categorie B e C.
1-bis. Le patenti di
guida delle categorie A, A limitata alla guida di motocicli di cilindrata non
superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C e D,
comprese quelle speciali, sono valide per la guida dei veicoli per i quali è
richiesto il certificato di idoneità alla guida di cui all'articolo 116 (Comma aggiunto dall'art. 2 del D.L. 27
giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,
n. 214).
2. La patente
speciale di guida delle categorie A, B, C e D rilasciata a mutilati o minorati
fisici è valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche in
essa indicate e risultanti dalla carta di circolazione.
3. Chiunque, munito
di patente di categoria A, A limitata alla guida di motocicli di cilindrata non
superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C o D, guida
un veicolo per il quale è richiesta una patente di categoria diversa da quella
della patente di cui è in possesso, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro 148,00 a Euro 594,00 (Comma così modificato dall'art. 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214).
4. Parimenti
chiunque, munito di patente speciale delle categorie A, B, C o D, guida un
veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in relazione alla
sua mutilazione o minorazione, ovvero, munito di patente speciale delle
categorie A e B quale mutilato o minorato fisico, guida un autoveicolo o
motoveicolo di tipo diverso o per la cui guida è prevista una patente di
categoria diversa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 74,00 a Euro 296,00.
5. Dalle violazioni
di cui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.
Articolo 126 - Durata e
conferma della validità della patente di guida.
(Articolo
così modificato dall'art. 64 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360 - Sanzione
così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006).
1. Le patenti di guida delle categorie A
e B sono valide per anni dieci; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha
superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni e a chi ha
superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni.
2. La patente
speciale di guida delle categorie A e B rilasciata a mutilati e minorati fisici
e quella della categoria C sono valide per cinque anni e per tre anni a partire
dal settantesimo anno di età. La patente della categoria D è valida per cinque
anni.
3. Il Ministro dei
trasporti, con propri decreti, può stabilire termini di validità più ridotti
per determinate categorie di patenti anche in relazione all'uso cui sono
destinati i veicoli condotti, all'età dei conducenti o ai loro requisiti fisici
e psichici, determinando altresì in quali casi debba addivenirsi alla
sostituzione della patente.
4. L'accertamento dei
requisiti previsti dall'art. 119, comma 1, per la guida dei motoveicoli e degli
autoveicoli di cui all'art. 116, commi 8 e 8-bis, deve essere effettuato ogni
cinque anni e comunque in occasione della conferma di validità della patente di
guida. Detto accertamento deve effettuarsi con cadenza biennale nei confronti
di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a
guidare autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t,
autotreni e autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa
complessiva a pieno carico non sia superiore a 20 t, e macchine operatrici (Comma così modificato prima dall'art. 17
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successivamente dall'art. 2 del D.L. 27
giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,
n. 214).
4-bis. Per i soggetti affetti
da diabete trattati con insulina gli accertamenti di cui all'articolo 119,
comma 4, lettera d-bis), sono effettuati ogni anno, salvo i periodi più brevi
indicati sul certificato di idoneità (Comma
aggiunto dall'art. 32 della legge 7 dicembre 1999, n. 472).
5. La validità della patente
è confermata dal competente ufficio centrale della Direzione generale della
M.C.T.C., che trasmette per posta al titolare della patente di guida un
tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine
gli uffici da cui dipendono i sanitari indicati nell'art. 119, comma 2, sono
tenuti a trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C., nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione
della visita medica, ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare
è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti per la conferma della
validità. Analogamente procedono le commissioni di cui all'art. 119, comma 4,
nonché i competenti uffici del Ministero dei trasporti nei casi di cui all'art.
119, comma 5. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che
non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di aver effettuato i
versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di
validità della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita
è responsabile in solido dell'omesso pagamento. La ricevuta andrà conservata
dal titolare della patente per il periodo di validità (Comma così sostituito dall'art. 7 del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575).
5-bis. Per i
cittadini italiani residenti o dimoranti in un Paese non comunitario per un
periodo di almeno sei mesi, la validità della patente è altresì confermata,
tranne per i casi previsti nell'articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle Autorità
diplomatico-consolari italiane presenti nei Paesi medesimi, che rilasciano una
specifica attestazione, previo accertamento dei requisiti psichici e fisici da
parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani,
temporaneamente sostitutiva del tagliando di convalida di cui al comma 5 per il
periodo di permanenza all'estero; riacquisita la residenza o la dimora in Italia,
il cittadino dovrà confermare la patente ai sensi del comma 5 (Comma aggiunto dall'art. 2 del D.L. 27
giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,
n. 214).
6. L'autorità
sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 5 rilevi che siano
venute a mancare le condizioni per la conferma della validità della patente,
comunica al competente ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C. l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli
129, comma 2, e 130 (Comma così
sostituito dall'art. 7 del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575).
7. Chiunque guida con
patente la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro 148,00 a Euro 594,00. Alla violazione consegue
la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (Comma così modificato prima dall'art. 19 del D.L.vo 30 dicembre 1999,
n. 507, e successivamente dall'art. 2 del D.L. 27 giugno 2003, n. 151,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214).
Articolo 126/bis - Patente a punti
(Articolo aggiunto dall'art. 7 del D.L.vo 15 gennaio 2002, n. 9, e così
modificato dall'art. 7, comma 3, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214).
1. All'atto del
rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale
punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli
articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella
allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della
violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le
norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima.
L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal
verbale di contestazione.
1-bis. Qualora
vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma
1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del
presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la
revoca della patente.
2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione (Periodo così sostituito dall’art. 2, comma 164, della legge 24 novembre 2006, n. 286, di conversione del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262). Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro
1.000 (Periodo così sostituito
dall’art. 2, comma 164, della
legge 24 novembre 2006, n. 286, di conversione del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262). La comunicazione al Dipartimento per i
trasporti terrestri avviene per via telematica (1).
3. Ogni variazione di
punteggio è comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati
alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della
propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti
terrestri.
4. Fatti salvi i casi
previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai
corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti
pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti
terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di
abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la
frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti. A
tale fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio
del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per
l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per
il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei
corsi di aggiornamento.
5. Salvo il caso di
perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di
due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la
decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio
iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno
venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una
norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina
l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti.
6. Alla perdita
totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di
idoneità tecnica di cui all'articolo 128. A tale fine, l'ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su
comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la
revisione della patente di guida. Il relativo provvedimento, notificato secondo
le procedure di cui all'articolo 201, comma 3, è atto definitivo. Qualora il
titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta
giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è
sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è
notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di
cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del
documento.
-------------
(1) Art. 2, comma 165, della
legge 24 novembre 2006, n. 286, di conversione del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262:
«Il punteggio decurtato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo previgente alla data di entrata
in vigore del presente decreto, dalla patente di guida del proprietario del
veicolo, qualora non sia stato identificato il conducente responsabile della violazione,
e' riattribuito d'ufficio dall'organo di polizia alle cui dipendenze opera
l'agente accertatore, che ne da' comunicazione in via telematica al Centro
elaborazione dati motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri,
personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti del
Ministero dei trasporti. Fatti salvi gli effetti degli esami di revisione già
sostenuti, perdono efficacia i provvedimenti di cui al comma 6 dello stesso
articolo, adottati a seguito di perdita totale del punteggio cui abbia
contribuito la decurtazione dei punti da riattribuire a norma del presente
comma».
Tabella
dei punteggi previsti all'art. 126-bis
(Tabella aggiunta dall'allegato al D.L.vo 15 gennaio
2002, n. 9, come sostituita dalla tabella allegata al D.L. 27 giugno 2003, n.
151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214)
Tenere
presente il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 ottobre 2007, n. 160, che all’art. 3, comma 2, dispone: «2. Alla tabella
dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del
1992, e successive modificazioni, le parole:
=====================================================================
{Norma violata | Punti
=====================================================================
Art. 142, comma 8 | 2
comma 9 | 10}
sono sostituite
dalle seguenti:
=====================================================================
{Norma violata | Punti
=====================================================================
Art. 142, comma 8
| 5
commi 9 e 9-bis |
10}.»
Il successivo
art. 4 dello stesso D.L. n. 117 e relativa legge di conversione al comma 2
dispone: «2. Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del
decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole:
=====================================================================
{Norma violata | Punti
=====================================================================
Art. 173, comma 3
| 5}
sono sostituite
dalle seguenti:
=====================================================================
{Norma violata | Punti
=====================================================================
Art. 173, commi 3
e 3-bis | 5}»
Articolo 127 - Permesso
provvisorio di guida.
(Articolo abrogato dall'art. 3 del D.P.R. 9 marzo 2000, n. 104)
[Permesso provvisorio
di guida 1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente il
titolare deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di pubblica
sicurezza, i quali rilasciano attestazione di resa denuncia. 2. La prefettura competente,
previa presentazione della attestazione di cui al comma 1 e della dichiarazione
di assunzione di responsabilità ai fini amministrativi resa nelle forme di cui
alle leggi 4 gennaio 1968, n. 15, e 11 maggio 1971, n. 390, rilascia un
documento provvisorio di guida della validità massima di trenta giorni. 3. In
caso di accertata distruzione, la domanda di duplicato può essere presentata
immediatamente. 4. Trascorsi trenta giorni senza che il documento smarrito o
sottratto sia stato rinvenuto o recuperato, l'interessato ne richiede il
duplicato presentando all'ufficio provinciale della Direzione generale M.C.T.C.
la relativa domanda indirizzata al prefetto.]
Articolo 128 - Revisione
della patente di guida (*).
(Articolo
così modificato dall'art. 66 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360 - Sanzione
così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006).
1. Gli uffici
provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., nonché il prefetto nei
casi previsti dall'art. 187, possono disporre che siano sottoposti a visita
medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad
esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla
persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o
dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità
sono comunicati ai competenti uffici provinciali della Direzione generale della
M.C.T.C. per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente
(Comma così sostituito dall'art. 9 del
D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575).
2. Chiunque circoli senza
essersi sottoposto agli accertamenti o esami previsti dal comma 1 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 74,00 a Euro
296,00. Alla stessa sanzione soggiace chiunque circoli nonostante sia stato
dichiarato, a seguito dell'accertamento sanitario effettuato ai sensi del comma
1, temporaneamente inidoneo alla guida.
3. Dalle violazioni
suddette consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della
patente, secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI.
------------
(*) "Gli istituti della revisione, sospensione e revoca della patente di
guida di cui agli articoli 128, 129, 130 e 219 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, si applicano, limitatamente
alla perdita ovvero alla verifica dei requisiti fisici e psichici, anche ai
conducenti dei ciclomotori. Analogamente, si applicano al certificato di
idoneità alla guida dei ciclomotori le norme concernenti la durata di validità della
patente della categoria A, di cui all'articolo 126 del medesimo decreto. La
conferma di validità del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori è
effettuata con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti": art. 5 D.L. 30 giugno
2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n.
168).
Articolo 129 - Sospensione
della patente di guida (*).
(Articolo già così modificato dall'art. 67 del D.L.vo 10 settembre 1993,
n. 360, e così corretto con avviso pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» 3
marzo 1994, n. 51)
1. La patente di
guida è sospesa, per la durata stabilita nel provvedimento di interdizione alla
guida adottato quale sanzione amministrativa accessoria, quando il titolare sia
incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o
richiamate nel titolo V, per il periodo di tempo da ciascuna di tali norme
indicato.
2. La patente di
guida è sospesa a tempo indeterminato qualora, in sede di accertamento
sanitario per la conferma di validità o per la revisione disposta ai sensi
dell'art. 128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di
cui all'art. 119. In tal caso la patente è sospesa fintanto che l'interessato
non produca la certificazione della Commissione medica locale attestante il
recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici. [Dei suddetti
provvedimenti di sospensione viene data comunicazione ai competenti uffici
della Direzione generale della M.C.T.C.] (Periodo
abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575).
3. Nei casi previsti
dal precedente comma, la patente di guida è sospesa dai competenti uffici del
Dipartimento per i trasporti terrestri. Nei restanti casi la patente di guida è
sospesa dal prefetto del luogo di residenza del titolare e per le patenti
rilasciate da uno Stato estero, dal prefetto del luogo dove è stato commesso il
fatto di cui al comma 1 e agli articoli 222 e seguenti. Quest'ultimo segnala il
provvedimento all'autorità competente dello Stato che ha rilasciato la patente
e lo annota, ove possibile, sul documento di guida. Dei provvedimenti adottati,
il prefetto dà immediata comunicazione ai competenti uffici del Dipartimento
per i trasporti terrestri per il tramite del collegamento informatico integrato
già esistente tra i sistemi informativi del Dipartimento per i trasporti
terrestri e della Direzione generale dell'amministrazione generale e per gli
affari del personale del Ministero dell'interno (Comma così sostituito dall'art. 10 del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 -
Denominazione dei competenti Uffici così sostituita ai sensi di quanto disposto
dall'art. 17 del D.L.vo 15 gennaio 2002, n. 9).
4. Il provvedimento
di sospensione della patente di cui al comma 2 è atto definitivo (Comma prima modificato dall'art. 17 del
D.L.vo 15 gennaio 2002, n. 9, e successivamente così sostituito dall'art. 2 del
D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2003, n. 214).
(*) "Gli istituti della revisione, sospensione e revoca della patente di
guida di cui agli articoli 128, 129, 130 e 219 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, si applicano, limitatamente
alla perdita ovvero alla verifica dei requisiti fisici e psichici, anche ai
conducenti dei ciclomotori. Analogamente, si applicano al certificato di
idoneità alla guida dei ciclomotori le norme concernenti la durata di validità
della patente della categoria A, di cui all'articolo 126 del medesimo decreto.
La conferma di validità del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori
è effettuata con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti
terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti": art. 5 D.L.
30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto
2005, n. 168).
Articolo 130 - Revoca
della patente di guida (*).
(Articolo così modificato dall'art. 68 del D.L.vo 10 settembre 1993, n.
360)
1. La patente di
guida è revocata dai competenti uffici provinciali della Direzione generale
della M.C.T.C:
a) quando il titolare
non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici
prescritti;
b) quando il
titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell'art. 128, risulti non più
idoneo;
c) quando il titolare
abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da
uno Stato estero (Comma così sostituito
dall'art. 11 del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575).
2. Allorché siano
cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di revoca della patente
di guida, l'interessato può direttamente conseguire, per esame e con i
requisiti psichici e fisici previsti per la conferma di validità, una patente
di guida di categoria non superiore a quella della patente revocata, senza che
siano operanti i criteri di propedeuticità previsti dall'art. 116 per il
conseguimento delle patenti delle categorie C, D ed E. Le limitazioni di cui
all'art. 117 si applicano con riferimento alla data di rilascio della patente revocata.
2-bis. Il
provvedimento di revoca della patente disposto ai sensi del comma 1
nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti
psichici e fisici prescritti, è atto definitivo. Negli altri casi di revoca di
cui al comma 1, è ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. Il provvedimento del Ministro è comunicato all'interessato e ai
competenti uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri. Se il ricorso è
accolto, la patente è restituita all'interessato (Comma aggiunto dall'art. 2 del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214).
------------
(*) "Gli istituti della revisione, sospensione e revoca della patente di
guida di cui agli articoli 128, 129, 130 e 219 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, si applicano, limitatamente
alla perdita ovvero alla verifica dei requisiti fisici e psichici, anche ai
conducenti dei ciclomotori. Analogamente, si applicano al certificato di
idoneità alla guida dei ciclomotori le norme concernenti la durata di validità
della patente della categoria A, di cui all'articolo 126 del medesimo decreto.
La conferma di validità del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori
è effettuata con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti
terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti": art. 5 D.L.
30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto
2005, n. 168).
Articolo
130-bis. - Revoca della patente di guida in caso di violazioni che provochino
la morte di altre persone.
(Articolo inserito dall’art. 5-bis del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168)
1. La patente di
guida è revocata ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 130, comma 1,
lettera a), nel caso in cui il titolare sia incorso nella violazione di
una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, provocando
la morte di altre persone, qualora la citata violazione sia stata commessa in
stato di
ubriachezza, e qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 dell'articolo
186 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico pari o superiore
al doppio del valore indicato al comma 9 del medesimo articolo, ai sensi
dell'articolo 92 del codice penale, ovvero sotto l'azione di sostanze
stupefacenti, ai sensi
dell'articolo 93 del codice penale.
Articolo 131 - Agenti
diplomatici esteri.
1. Le violazioni alle
disposizioni del presente codice commesse da agenti diplomatici e consolari
accreditati in Italia, o da altre persone che, con riguardo a tali violazioni,
godano, nei limiti previsti dalle norme internazionali, delle immunità
spettanti agli agenti suddetti, sono segnalate dagli uffici o comandi dai quali
dipendono coloro che le hanno accertate al Ministero degli affari esteri, per
le comunicazioni da effettuarsi per via diplomatica.
2. Per le autovetture
e gli autoveicoli adibiti ad uso promiscuo appartenenti agli agenti
diplomatici, agli agenti consolari di carriera e alle altre persone indicate
nel comma 1, il Ministero dei trasporti, su richiesta del Ministero degli
affari esteri, rilascia ai sensi delle vigenti norme, previe visita e prova,
quando prescritte, la carta di circolazione e provvede all'immatricolazione,
assegnando speciali targhe di riconoscimento, nei tipi e nelle caratteristiche
determinate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
degli affari esteri.
3. Le violazioni
commesse alla guida di veicoli muniti delle targhe speciali di cui al comma 1
da soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1 sono perseguite nei modi
ordinari di legge, oltre alla segnalazione per via diplomatica nei confronti
del titolare dell'autoveicolo.
4. La validità delle
speciali targhe di riconoscimento e delle carte di circolazione rilasciate a
norma del comma 2 scade al momento in cui cessa lo status diplomatico di colui
al quale il veicolo appartiene. La relativa restituzione deve aver luogo non
oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza.
5. Le disposizioni
del presente articolo si applicano a condizione di reciprocità, salvo gli
accordi speciali con le organizzazioni internazionali.
Articolo 132 - Circolazione dei veicoli
immatricolati negli Stati esteri.
(Sanzione
così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006)
1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i
rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle
formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del D.L. 30
agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la
durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello
Stato di origine (Comma così modificato
dall'art. 53 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427).
2. La disposizione di cui al
comma 1 non si applica ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia.
3. Le targhe dei
veicoli di cui al comma 1 devono essere chiaramente leggibili e contenere il
contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini
maiuscoli, secondo le modalità che verranno stabilite nel regolamento.
4. Il mancato
rispetto della norma di cui al comma 1 comporta l'interdizione all'accesso sul
territorio nazionale.
5. Chiunque viola le
disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro 74,00 a Euro 296,00.
Articolo 133 - Sigla
distintiva dello Stato di immatricolazione.
(Sanzione
così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006)
1. Gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
immatricolati in uno Stato estero, quando circolano in Italia, devono essere
muniti posteriormente della sigla distintiva dello Stato di origine.
2. La sigla deve
essere conforme alle disposizioni delle convenzioni internazionali.
3. Sugli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi sia nazionali che stranieri che circolano in Italia è
vietato l'uso di sigla diversa da quella dello Stato di immatricolazione del
veicolo.
4. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro 74,00 a Euro 296,00.
Articolo
134 - Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini
italiani residenti all'estero o a stranieri.
(Sanzione
così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006)
1. Agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
importati temporaneamente o nuovi di fabbrica acquistati per l'esportazione,
che abbiano già adempiuto alle formalità doganali, se prescritte, e
appartengano a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri che sono
di passaggio, sono rilasciate una carta di circolazione della durata massima di
un anno, salvo eventuale proroga, e una speciale targa di riconoscimento, come
stabilito nel regolamento.
1-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma
1, gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero o
acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero
ed iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) e gli
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato dell'Unione
europea o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini comunitari o persone
giuridiche costituite in uno dei Paesi dell'Unione europea (Parole inserite
dall’art. 25 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 - legge comunitaria 2005) che abbiano, comunque, un rapporto stabile
con il territorio italiano, sono immatricolati, a richiesta, secondo le norme
previste dall'articolo 93, a condizione che al momento dell'immatricolazione
l'intestatario dichiari un domicilio legale presso una persona fisica residente
in Italia o presso uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 (Comma
aggiunto dall'art. 2 del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214).
2.
Chiunque circola con la carta di circolazione di cui al comma 1 scaduta di
validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
Euro 74,00 a Euro 296,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI. La sanzione accessoria non si applica qualora al veicolo,
successivamente all'accertamento, venga rilasciata la carta di circolazione, ai
sensi dell'articolo 93 (Periodo aggiunto
dall'art. 2 del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2003, n. 214).
Articolo 135 -
Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri.
(Sanzione
così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006).
1. I conducenti
muniti di patente di guida o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato
estero possono guidare in Italia veicoli per i quali è valida la loro patente o
il loro permesso, purché non siano residenti in Italia da oltre un anno.
2. Qualora la patente
o il permesso internazionale rilasciati dallo Stato estero non siano conformi
ai modelli stabiliti in convenzioni internazionali cui l'Italia abbia aderito,
essi devono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana
o da un documento equipollente. Resta salvo quanto stabilito in particolari
convenzioni internazionali.
3. I conducenti
muniti di patente o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero
nel quale, per la guida di determinati veicoli, è prescritto, altresì, il
possesso di un certificato di abilitazione professionale o di altri titoli
abilitativi, oltre che della patente o del permesso rilasciati dallo Stato
stesso, devono essere muniti, per la guida dei suddetti veicoli, dei necessari
titoli abilitativi di cui sopra, concessi dall'autorità competente dello Stato
ove è stata rilasciata la patente.
4. Chiunque viola le
disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da Euro 74,00 a Euro 296,00.
5. Chiunque guida
munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione
professionale o di idoneità, quando prescritto, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 148,00 a Euro 594,00.
6. I conducenti
muniti di patenti di guida o di permesso internazionale, rilasciati da uno
Stato estero, sono tenuti alla osservanza di tutte le prescrizioni e le norme
di comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi si applicano le
sanzioni previste per i titolari di patente italiana.
Articolo 136 - Conversioni
di patenti di guida rilasciate da Stati esteri e da Stati della Comunità
europea.
1. I titolari di
patente in corso di validità, rilasciata da uno Stato membro della Comunità
economica europea, che abbiano acquisito la residenza anagrafica in Italia,
possono ottenere, a richiesta e dietro consegna della suddetta patente, la
patente di guida delle stesse categorie per le quali è valida la loro patente
senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'art. 121. La patente sostituita
è restituita, da parte dell'autorità italiana che ha rilasciato la nuova
patente, all'autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata. Le stesse
disposizioni si applicano per il certificato di abilitazione professionale,
senza peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo a sé
stante.
2. Le disposizioni di
cui al comma 1 si applicano, a condizione di reciprocità, anche ai titolari di
patenti di guida rilasciate da Paesi non comunitari, fatto salvo quanto
stabilito in accordi internazionali.
3. Il rilascio di
patente in sostituzione di una patente di altro Stato avviene previo controllo
del possesso da parte del richiedente dei requisiti psichici, fisici e morali
stabiliti rispettivamente dagli articoli 119 e 120. Il controllo dei requisiti
psichici e fisici avviene a norma dell'art. 126, comma 5.
4. L'accertamento dei
requisiti psichici e fisici non è richiesto qualora si dimostri che il rilascio
della patente da sostituire, emessa da uno Stato membro della Comunità europea,
è stato subordinato al possesso di requisiti psichici e fisici equivalenti a
quelli previsti dalla normativa vigente. In questa ipotesi alla nuova patente
non può essere accordata una validità che vada oltre il termine stabilito per
la patente da sostituire.
5. Nel caso in cui è
richiesta la sostituzione, ai sensi dei precedenti commi, di patente rilasciata
da uno Stato estero, già in sostituzione di una precedente patente italiana, è
rilasciata una nuova patente di categoria non superiore a quella originaria,
per ottenere la quale il titolare sostenne l'esame di idoneità.
6. A coloro che,
trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in
Italia, guidano con patente o altro prescritto documento abilitativo,
rilasciati da uno Stato estero, non più in corso di validità si applicano le
sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, previste per chi guida
senza essere munito della patente di guida o del certificato di abilitazione
professionale (Comma così modificato
dall'art. 19 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507).
7. A coloro che,
avendo acquisito la residenza in Italia da non oltre un anno, guidano con
patente o altro necessario documento abilitativo, rilasciati da uno Stato
estero, scaduti di validità, ovvero a coloro che, trascorso più di un anno dal
giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con i documenti di
cui sopra in corso di validità, si applicano le sanzioni previste per chi guida
con patente italiana scaduta di validità.
Articolo 137 - Certificati
internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e permessi internazionali
di guida.
1. I certificati
internazionali per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi necessari per circolare
negli stati nei quali, ai sensi delle convenzioni internazionali, tali
documenti siano richiesti, sono rilasciati dagli uffici provinciali della
Direzione generale della M.C.T.C., previa esibizione dei documenti di
circolazione nazionali.
2. I competenti
uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. rilasciano i
permessi internazionali di guida, previa esibizione della patente (Comma così sostituito dall'art. 12 del
D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575).
Articolo 138 - Veicoli e
conducenti delle Forze armate.
(Articolo così modificato dall'art. 69 del D.L.vo 10 settembre 1993, n.
360)
1. Le Forze armate
provvedono direttamente nei riguardi dei veicoli di loro dotazione agli
accertamenti tecnici, all'immatricolazione militare, al rilascio dei documenti
di circolazione e delle targhe di riconoscimento.
2. I veicoli delle
Forze armate, qualora eccedono i limiti di cui agli articoli 61 e 62, devono
essere muniti, per circolare sulle strade non militari, di una autorizzazione
speciale che viene rilasciata dal comando militare sentiti gli enti competenti,
conformemente a quanto previsto dall'art. 10, comma 6. All'eventuale scorta
provvede il predetto comando competente.
3. Le Forze armate
provvedono direttamente nei riguardi del personale in servizio:
a) all'addestramento,
all'individuazione e all'accertamento dei requisiti necessari per la guida,
all'esame di idoneità e al rilascio della patente militare di guida, che
abilita soltanto alla guida dei veicoli comunque in dotazione delle Forze
armate;
b) al rilascio dei
certificati di abilitazione alle mansioni di insegnante di teoria e di
istruttore di scuola guida, relativi all'addestramento di cui alla lettera a).
4. Gli insegnanti, gli
istruttori e i conducenti di cui al comma 3 non sono soggetti alle disposizioni
del presente titolo.
5. Coloro che sono
muniti di patente militare possono ottenere, senza sostenere l'esame di
idoneità, la patente di guida per veicoli delle corrispondenti categorie,
secondo la tabella di equipollenza stabilita dal Ministero dei trasporti, di concerto
con il Ministero della difesa, sempreché la richiesta venga presentata per il
tramite dell'autorità dalla quale dipendono durante il servizio o non oltre un
anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.
6. Il personale
provvisto di abilitazione ad istruttore di guida militare può ottenere la
conversione in analogo certificato di abilitazione ad istruttore di guida
civile senza esame e secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti,
purché gli interessati ne facciano richiesta entro un anno dalla data del
congedo o dalla cessazione dal servizio.
7. I veicoli alienati
dalle Forze armate possono essere reimmatricolati con targa civile previo
accertamento dei prescritti requisiti.
8. Le caratteristiche
delle targhe di riconoscimento dei veicoli a motore o da essi trainati in
dotazione alle Forze armate sono stabilite d'intesa tra il Ministero dal quale
dipendono l'arma o il corpo e il Ministero dei trasporti.
9. Le Forze armate
provvedono direttamente al trasporto stradale di materie radioattive e fissili
speciali, mettendo in atto tutte le prescrizioni tecniche e le misure di
sicurezza previste dalle norme vigenti in materia.
10. In ragione della
pubblica utilità del loro impiego in servizi di istituto, i mezzi di trasporto collettivo
militare, appartenenti alle categorie M2 e M3, sono assimilati ai mezzi adibiti
al trasporto pubblico.
11. Le disposizioni
del presente articolo si applicano anche ai veicoli e ai conducenti della
Polizia di Stato, della Guardia di finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria,
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi dei vigili del fuoco delle
province autonome di Trento e Bolzano, della Croce rossa italiana, del Corpo
forestale dello Stato, dei Corpi forestali operanti nelle regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano e della Protezione
civile nazionale, della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di
Trento e Bolzano (Comma così modificato
dall'art. 17, comma 28, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).
12. Chiunque munito di
patente militare, ovvero munito di patente rilasciata ai sensi del comma 11,
guida un veicolo immatricolato con targa civile è soggetto alle sanzioni
previste dall'art. 125, comma 3. La patente di guida è sospesa dall'autorità
che l'ha rilasciata, secondo le procedure e la disciplina proprie
dell'amministrazione di appartenenza.
12-bis. I soggetti
muniti di patente militare o di servizio rilasciata ai sensi dell'articolo 139
possono guidare veicoli delle corrispondenti categorie immatricolati con targa
civile purché i veicoli stessi siano adibiti ai servizi istituzionali
dell'amministrazione dello Stato (Comma
aggiunto dall'art. 2 del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214).
Articolo 139 - Patente di servizio per il personale abilitato allo
svolgimento di compiti di polizia stradale.
(Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.L. 27 giugno 2003, n. 151,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214)
1. Ai soggetti già in
possesso di patente di guida e abilitati allo svolgimento di compiti di polizia
stradale indicati dai commi 1 e 3, lettera a), dell'articolo 12 è rilasciata
apposita patente di servizio la cui validità è limitata alla guida di veicoli
adibiti all'espletamento di compiti istituzionali dell'amministrazione di
appartenenza.
2. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità per il rilascio della
patente di cui al comma 1.