Capo IV - Circolazione su
strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici
Articolo 104 - Sagome e masse limite delle
macchine agricole.
(Articolo
così modificato dall'art. 48 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360 - Sanzione così aggiornata con D.M. 29
dicembre 2006).
1. Alle macchine agricole semoventi e a
quelle trainate che circolano su strada si applicano per la sagoma limite le
norme stabilite dall'art. 61 rispettivamente per i veicoli in genere e per i
rimorchi.
2. Salvo quanto diversamente disposto
dall'art. 57, la massa complessiva a pieno carico delle macchine agricole su
ruote non può eccedere 5 t se a un asse, 8 t se a due assi e 10 t se a tre o
più assi.
3. Per le macchine agricole semoventi e per
quelle trainate munite di pneumatici, tali che il carico unitario medio
trasmesso dall'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cmq e
quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi
contigui non sia inferiore a 1,20 m, le masse complessive di cui al comma 2 non
possono superare rispettivamente 6 t, 14 t e 20 t.
4. La massa massima sull'asse più caricato
non può superare 10 t; quella su due assi contigui a distanza inferiore a 1,20
m non può superare 11 t e, se a distanza non inferiore a 1,20 m, 14 t.
5. Qualunque sia la condizione di carico
della macchina agricola semovente, la massa trasmessa alla strada dall'asse di
guida in condizioni statiche non deve essere inferiore al 20% della massa della
macchina stessa in ordine di marcia. Tale valore non deve essere inferiore al
15% per le macchine con velocità inferiore a 15 km/h, ridotto al 13% per le
macchine agricole semicingolate.
6. La massa complessiva delle macchine
agricole cingolate non può eccedere 16 t.
7. Le trattrici agricole per circolare su
strada con attrezzature di tipo portato o semiportato devono rispondere alle
seguenti prescrizioni:
a) lo sbalzo anteriore del complesso non deve
risultare superiore al 60% della lunghezza della trattrice non zavorrata;
b) lo sbalzo posteriore del complesso non
deve risultare superiore al 90% della lunghezza della trattrice non zavorrata;
c) la lunghezza complessiva dell'insieme,
data dalla somma dei due sbalzi e del passo della trattrice agricola, non deve
superare il doppio di quella della trattrice non zavorrata;
d) la sporgenza laterale non deve eccedere di
1,60 m dal piano mediano verticale longitudinale della trattrice;
e) la massa del complesso trattrice e
attrezzi comunque portati non deve superare la massa ammissibile accertata nel
rispetto delle norme stabilite dal regolamento, nei limiti delle masse fissati
nei commi precedenti;
f) il bloccaggio tridimensionale degli
attacchi di supporto degli attrezzi deve impedire, durante il trasporto,
qualsiasi oscillazione degli stessi rispetto alla trattrice, a meno che
l'attrezzatura sia equipaggiata con una o più ruote liberamente orientabili
intorno ad un asse verticale rispetto al piano di appoggio.
8. Le macchine agricole che per necessità
funzionali hanno sagome e masse eccedenti quelle previste nei commi dall'1 al 6
e le trattrici equipaggiate con attrezzature di tipo portato o semiportato, che
non rientrano nei limiti stabiliti nel comma 7, sono considerate macchine
agricole eccezionali e devono essere munite, per circolare su strada,
dell'autorizzazione valida per un anno e rinnovabile, rilasciata dal
compartimento A.N.A.S. di partenza per le strade statali e dalla regione di
partenza per la rimanente rete stradale.
9. Nel regolamento sono stabilite posizioni,
caratteristiche fotometriche, colorimetriche e modalità di applicazione di
pannelli e dispositivi di segnalazione visiva, atti a segnalare gli ingombri
dati dalle macchine agricole indicate nei commi 7 e 8; nel regolamento saranno
indicate le condizioni e le cautele da osservare durante la marcia su strada.
10. Chiunque circola su strada con una
macchina agricola che supera le sagome o le masse fissate è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 370,00 a Euro
1.485,00.
11. Chiunque circola su strada con una
macchina agricola eccezionale in violazione delle norme sul bloccaggio degli
attrezzi, sui pannelli e dispositivi di segnalazione visiva di cui al comma 9
oppure senza osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 148,00 a Euro
594,00.
12. Chiunque circola su strada con una
macchina agricola eccezionale senza avere con sé l'autorizzazione è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 36,00 a Euro
148,00. Il viaggio potrà proseguire solo dopo la esibizione
dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta
a titolo di sanzione pecuniaria.
13. Dalle violazioni di cui ai commi 10 e 11
consegue la sanzione amministrativa accessoria prevista dai commi 24 e 25
dell'art. 10.
Articolo 105 - Traino di macchine agricole.
(Sanzione così aggiornata con D.M. 29
dicembre 2006).
1. I convogli formati da macchine agricole semoventi
e macchine agricole trainate non possono superare la lunghezza di 16,50 m.
2. Nel limite di cui al comma 1 le trattrici
agricole possono trainare un solo rimorchio agricolo o non più di due macchine
operatrici agricole, se munite di dispositivi di frenatura comandati dalla
trattrice.
3. Alle trattrici agricole con attrezzi
portati anteriormente è fatto divieto di traino di macchine agricole
rimorchiate sprovviste di dispositivo di frenatura, anche se considerate parte
integrante del veicolo traente.
4. Chiunque viola le disposizioni del
presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 148,00 a Euro 594,00
Articolo 106 - Norme costruttive e
dispositivi di equipaggiamento delle macchine agricole.
1. Le macchine agricole indicate nell'art.
57, comma 2, devono essere costruite in modo che, ai fini della circolazione
stradale, garantiscano sufficiente stabilità sia quando circolano isolatamente,
sia quando effettuano il traino, se previsto, sia, infine, quando sono
equipaggiate con attrezzi portati o semiportati dei quali deve essere garantito
il bloccaggio tridimensionale. Le macchine agricole semoventi devono essere
inoltre costruite in modo da consentire un idoneo campo di visibilità, anche
quando sono equipaggiate con cabina di guida chiusa, con dispositivi di
protezione del conducente e con attrezzi portati o semiportati. Il sedile del
conducente deve essere facilmente accessibile e confortevole ed i comandi
adeguatamente agibili.
2. Le macchine agricole semoventi indicate
nell'art. 57, comma 2, lettera a), escluse quelle di cui al punto 3), devono
essere munite di:
a) dispositivi per la segnalazione visiva e
per l'illuminazione;
b) dispositivi per la frenatura;
c) dispositivo di sterzo;
d) dispositivo silenziatore del rumore emesso
dal motore;
e) dispositivo per la segnalazione acustica;
f) dispositivo retrovisore;
g) ruote o cingoli idonei per la marcia su
strada;
h) dispositivi amovibili per la protezione
dalle parti pericolose;
i) dispositivi di agganciamento, anche
amovibili, se predisposte per il traino;
l) superfici trasparenti di sicurezza e
dispositivo tergivetro del parabrezza.
3. Le macchine agricole semoventi indicate
nell'art. 57, comma 2, lettera a), punto 3), devono essere munite, con
riferimento all'elencazione del comma 2, dei dispositivi di cui alle lettere
b), c), d), g) ed h); devono inoltre essere munite dei dispositivi di cui alla
lettera a), anche se amovibili; nel limite di massa di 0,3 t possono essere
sprovviste dei dispositivi di cui alla lettera b).
4. Le macchine agricole trainate indicate
nell'art. 57, comma 2, lettera b), devono essere munite dei dispositivi di cui
al comma 2, lettere a), b), g), h) ed i); le macchine agricole trainate di cui
all'art. 57, comma 2, lettera b), punto 1), se di massa complessiva inferiore
od uguale a quella rimorchiabile riconosciuta alla macchina agricola traente
per macchine operatrici trainate prive di freni, possono essere sprovviste dei
dispositivi di cui alla lettera b) del comma 2. Sulle macchine agricole
trainate, esclusi i rimorchi agricoli, è consentito che i dispositivi di cui
alla lettera a) siano amovibili.
5. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche
costruttive delle macchine agricole e ai dispositivi di cui le stesse devono
essere munite, quando non espressamente previste dal regolamento, sono
stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, fatte salve le competenze del Ministro
dell'ambiente in materia di emissioni inquinanti e di rumore. Con lo stesso
strumento possono essere stabilite caratteristiche, numero e modalità di
applicazione dei dispositivi di cui al presente articolo.
6. Le macchine agricole indicate nell'art.
57, comma 2, devono inoltre rispondere alle disposizioni relative ai mezzi e
sistemi di difesa previsti dalle normative per la sicurezza e igiene del
lavoro, nonché per la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento.
7. Qualora i decreti di cui al comma 5 si
riferiscano a disposizioni oggetto di direttive del Consiglio o della
Commissione delle Comunità europee, le prescrizioni tecniche sono quelle
contenute nelle predette direttive; per l'omologazione si fa salva la facoltà,
per gli interessati, di richiedere l'applicazione delle corrispondenti
prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanate
dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite Commissione economica per l'Europa,
accettati dal Ministero competente per la materia.
8. Con gli stessi decreti può essere reso
obbligatorio il rispetto di norme di unificazione attinenti alle disposizioni
dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
Articolo 107 - Accertamento dei requisiti
di idoneità delle macchine agricole.
(Articolo
così modificato dall'art. 49 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360)
1. Le macchine agricole di cui all'art. 57,
comma 2, sono soggette all'accertamento dei dati di identificazione, della potenza
del motore quando ricorre e della corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed
alle caratteristiche disposte a norma di legge. Il regolamento stabilisce le
categorie di macchine agricole operatrici trainate che sono escluse
dall'accertamento di cui sopra.
2. L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo
mediante visita e prova da parte degli uffici della Direzione generale della
M.C.T.C., secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di
concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della
previdenza sociale, fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente in
materia di emissioni inquinanti e di rumore.
3. Per le macchine agricole di cui al comma 1,
i loro componenti o entità tecniche, prodotti in serie, l'accertamento viene
effettuato su un prototipo mediante omologazione del tipo, secondo modalità
stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, sentito il Comitato
interministeriale per le macchine agricole (C.I.M.A.), fatte salve le
competenze del Ministro dell'ambiente in materia di emissioni inquinanti e di
rumore. Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione totale o
parziale rilasciata da uno Stato estero può essere riconosciuta valida in
Italia a condizione di reciprocità.
Articolo 108 - Rilascio del certificato di
idoneità tecnica alla circolazione e della carta di circolazione delle macchine
agricole.
(Articolo
così modificato dall'art. 50 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360 - Sanzione
così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006).
1. Per essere immesse in circolazione le
macchine agricole, con le esclusioni previste dall'art. 107, comma 1, devono
essere munite di un certificato di idoneità tecnica alla circolazione ovvero di
una carta di circolazione.
2. Il certificato di idoneità tecnica alla
circolazione, la carta di circolazione, ovvero il certificato di approvazione
sono rilasciati a seguito dell'esito favorevole dell'accertamento di cui
all'art. 107, comma 1, sulla base di documentazione idonea a stabilire
l'origine della macchina agricola. Nel regolamento sono stabiliti il contenuto
e le caratteristiche del certificato di idoneità tecnica e della carta di
circolazione.
3. Per le macchine agricole non prodotte in
serie, compresi i prototipi, la documentazione di origine è costituita dal
certificato di origine dell'esemplare rilasciato dalla fabbrica costruttrice o
da chi ha proceduto alla costruzione del medesimo. Qualora gli accertamenti
siano richiesti per macchine agricole costruite con parti staccate, deve essere
inoltre esibita la documentazione relativa alla provenienza delle parti
impiegate.
4. Per le macchine agricole di tipo omologato
prodotte in serie il costruttore o il suo legale rappresentante rilascia
all'acquirente una formale dichiarazione, redatta su modello approvato dal
Ministero dei trasporti, attestante che la macchina agricola, in tutte le sue
parti, è conforme al tipo omologato. Di tale dichiarazione il costruttore
assume la piena responsabilità a tutti gli effetti di legge. La dichiarazione
di conformità, quando ne sia ammesso il rilascio, ha anche valore di
certificato di origine.
5. Per le macchine agricole di tipo omologato
il certificato di idoneità tecnica alla circolazione ovvero la carta di
circolazione vengono rilasciati sulla base della dichiarazione di conformità,
senza ulteriori accertamenti.
6. Chiunque rilascia la dichiarazione di
conformità per macchine agricole non conformi al tipo omologato è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 370,00 a Euro
1.485,00.
7. Il rilascio del certificato di idoneità
tecnica o della carta di circolazione è sospeso qualora emergano elementi che
facciano ritenere la possibilità della sussistenza di un reato perseguibile ai
sensi delle leggi penali.
Articolo 109 - Controlli di conformità al
tipo omologato delle macchine agricole.
(Sanzione
così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006).
1. Le macchine agricole ed i relativi
dispositivi di tipo omologato sono identificati ai sensi dell'art. 74.
2. Il Ministero dei trasporti ha facoltà di
prelevare e di sottoporre in qualsiasi momento ad accertamenti di controllo
della conformità al tipo omologato le macchine agricole non ancora
immatricolate e i relativi dispositivi destinati al mercato nazionale e
identificati a norma del comma 1. Con decreto del Ministro dei trasporti,
emesso di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro
e della previdenza sociale, fatte salve le competenze del Ministro
dell'ambiente in materia di emissioni inquinanti e di rumore, sono stabiliti i
criteri e le modalità per gli accertamenti e gli eventuali prelievi, nonché i
relativi oneri a carico del titolare dell'omologazione.
3. Con lo stesso decreto sono stabilite le
modalità da seguire fino alla sospensione dell'efficacia dell'omologazione o
alla revoca dell'omologazione stessa, qualora in seguito al controllo di cui al
comma 2 risulti il mancato rispetto della conformità della serie al tipo
omologato.
4. Chiunque produce o mette in vendita una
macchina agricola o dispositivi non conformi ai tipi omologati è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 370,00 a Euro
1.485,00.
5. Chiunque produce o mette in vendita una
macchina agricola omologata, rilasciando la relativa dichiarazione di
conformità non munita dei dati di identificazione a norma del comma 1, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 36,00
a Euro 148,00.
Articolo 110 - Immatricolazione, carta di
circolazione e certificato di idoneità tecnica alla circolazione delle macchine
agricole.
(Articolo
così modificato dall'art. 51 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360 - Sanzione
così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006).
1. Le macchine agricole indicate nell'art. 57,
comma 2, lettera a), punto 1) e punto 2), e lettera b), punto 2), esclusi i
rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, ed aventi le
altre caratteristiche fissate dal regolamento, per circolare su strada sono
soggette all'immatricolazione ed al rilascio della carta di circolazione. Quelle
invece indicate nello stesso comma 2, lettera a), punto 3), e lettera b), punto
1), con le esclusioni previste all'art. 107, comma 1, ed i rimorchi agricoli di
massa complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche
fissate dal regolamento, per circolare su strada sono soggette al rilascio di
un certificato di idoneità tecnica alla circolazione.
2. La carta di circolazione ovvero il
certificato di idoneità tecnica alla circolazione sono rilasciati dall'ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. competente per territorio;
il medesimo ufficio provvede alla immatricolazione delle macchine agricole
indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), punto 1) e punto 2), e lettera b),
punto 2), ad esclusione dei rimorchi agricoli di massa complessiva non
superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento, a
nome di colui che dichiari di essere titolare di impresa agricola o forestale
ovvero di impresa che effettua lavorazioni agro-meccaniche o locazione di macchine
agricole, nonché a nome di enti e consorzi pubblici.
3. Il trasferimento di proprietà delle
macchine agricole soggette all'immatricolazione, nonché il trasferimento di
sede ovvero di residenza ed abitazione del titolare devono essere comunicati entro
trenta giorni, unitamente alla prescritta documentazione ed alla carta di
circolazione, all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
rispettivamente dal nuovo titolare e dall'intestatario della carta di
circolazione. Detto ufficio annota le relative variazioni sul certificato di
circolazione stessa. Qualora il titolo presentato per la trascrizione del
trasferimento di proprietà consista in un atto unilaterale, lo stesso ufficio
dovrà acquisire anche la dichiarazione di assunzione di responsabilità e
provvedere alla comunicazione al nuovo titolare secondo le modalità indicate
nell'art. 95, comma 4, in quanto applicabili.
4. L'annotazione del trasferimento di
proprietà è condizionata dal possesso da parte del nuovo titolare dei requisiti
richiesti al comma 2.
5. Il regolamento stabilisce il contenuto e
le caratteristiche della carta di circolazione e del certificato di idoneità
tecnica, nonché le modalità per gli adempimenti previsti ai commi 2, 3 e 4.
6. Chiunque circola su strada con una macchina
agricola per la quale non è stata rilasciata la carta di circolazione; ovvero
il certificato di idoneità tecnica alla circolazione, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 148,00 a Euro 594,00.
7. Chiunque circola su strada con una
macchina agricola non osservando le prescrizioni contenute nella carta di
circolazione ovvero nel certificato di idoneità tecnica, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 74,00 a Euro 296,00.
8. Chiunque omette di comunicare il
trasferimento di proprietà, di sede o di residenza ed abitazione nel termine
stabilito è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
Euro 36,00 a Euro 148,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità
tecnica alla circolazione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.
Articolo 111 - Revisione delle macchine
agricole in circolazione.
(Articolo
così modificato dall'art. 52 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360 - Sanzione
così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006).
1. Il Ministro dei trasporti, di concerto con
il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, può disporre, con decreto
ministeriale, la revisione generale o parziale delle macchine agricole soggette
all'immatricolazione a norma dell'art. 110, al fine di accertarne la permanenza
dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione, nonché lo
stato di efficienza.
2. Gli uffici della Direzione generale della
M.C.T.C., qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di cui al comma
1, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singole macchine
agricole.
3. Nel regolamento sono stabilite le
procedure, i tempi e le modalità delle revisioni di cui al presente articolo,
nonché, ove ricorrano, i criteri per l'accertamento dei requisiti minimi
d'idoneità cui devono corrispondere le macchine agricole in circolazione e del
loro stato di efficienza.
4. Il Ministro dei trasporti, con decreto
emesso di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, può
modificare la normativa prevista dal presente articolo in relazione a quanto
stabilito in materia da disposizioni della Comunità economica europea.
5. Alle macchine agricole, di cui al comma 1
si applicano le disposizioni dell'art. 80, comma 7.
6. Chiunque circola su strada con una
macchina agricola che non è stata presentata alla revisione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 74,00 a Euro 296,00. Da tale
violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della
carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.
Articolo 112 - Modifiche dei requisiti di
idoneità delle macchine agricole in circolazione e aggiornamento del documento
di circolazione.
(Articolo
così modificato dall'art. 53 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360 - Sanzione
così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006).
1. Le macchine agricole soggette
all'accertamento dei requisiti ai sensi dell'art. 107 non devono presentare
difformità rispetto alle caratteristiche indicate nella carta di circolazione
ovvero nel certificato di idoneità tecnica alla circolazione, né alterazioni o
danneggiamenti dei dispositivi prescritti.
2. Gli uffici provinciali della Direzione
generale della M.C.T.C., su richiesta dell'interessato, sottopongono alla
visita e prova di accertamento prevista all'art. 107, comma 2, la macchina
agricola alla quale siano state modificate una o più caratteristiche oppure uno
o più dispositivi indicati nel documento di circolazione; a seguito dell'esito
favorevole dell'accertamento i predetti uffici provvedono all'aggiornamento del
documento stesso.
3. Alle macchine agricole soggette
all'immatricolazione ed al rilascio della carta di circolazione si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 93, 94, 95, 98 e 103 in quanto
applicabili.
4. Chiunque circola su strada con una
macchina agricola difforme nelle caratteristiche indicate nel comma 1, nonché
con i dispositivi, prescritti a norma di legge, alterati, danneggiati o
mancanti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
Euro 74,00 a Euro 296,00, salvo che il fatto costituisca reato. Da tale
violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della
carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Articolo 113 - Targhe delle macchine agricole.
(Articolo
così modificato dall'art. 54 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360)
1. Le macchine agricole semoventi di cui
all'art. 57, comma 2, lettera a), punti 1) e 2), per circolare su strada devono
essere munite posteriormente di una targa contenente i dati di
immatricolazione.
2. L'ultimo elemento del convoglio di
macchine agricole deve essere individuato con la targa ripetitrice della
macchina agricola traente, quando sia occultata la visibilità della targa
d'immatricolazione di quest'ultima.
3. I rimorchi agricoli, esclusi quelli di
massa complessiva non superiore a 1,5 t, devono essere muniti di una speciale
targa contenente i dati di immatricolazione del rimorchio stesso.
4. La targatura è disciplinata dalle
disposizioni degli articoli 99, 100 e 102, in quanto applicabili. Per la
produzione, distribuzione e restituzione delle targhe si applica l'art. 101.
5. Chiunque viola le disposizioni del
presente articolo è soggetto alle sanzioni amministrative, comprese quelle
accessorie, stabilite dagli articoli 100, 101 e 102 (Comma così modificato dall'art. 21 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507).
Articolo 114 - Circolazione su strada delle
macchine operatrici.
(Articolo
così modificato dall'art. 55 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360)
1. Le macchine operatrici per circolare su
strada devono rispettare per le sagome e masse le norme stabilite negli
articoli 61 e 62 e per le norme costruttive ed i dispositivi di equipaggiamento
quelle stabilite dall'art. 106.
2. Le macchine operatrici per circolare su
strada sono soggette ad immatricolazione presso gli uffici della Direzione
generale della M.C.T.C., che rilasciano la carta di circolazione a colui che
dichiari di essere il proprietario del veicolo.
3. Le macchine operatrici per circolare su
strada sono soggette altresì alla disciplina prevista dagli articoli 99, 107,
108, 109, 111 e 112. Le macchine operatrici che per necessità funzionali hanno
sagome e massa eccedenti quelle previste dagli articoli 61 e 62 sono
considerate macchine operatrici eccezionali; ad esse si applicano le norme
previste dall'art. 104, comma 8.
4. Le macchine operatrici semoventi per
circolare su strada devono essere munite di una targa contenente i dati di
immatricolazione; le macchine operatrici trainate devono essere munite di una
speciale targa di immatricolazione.
5. Le modalità per gli adempimenti di cui ai
commi 2 e 3, nonché per quelli riguardanti le modificazioni nella titolarità
del veicolo ed il contenuto e le caratteristiche della carta di circolazione
sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.
6. Le modalità per l'immatricolazione e la
targatura sono stabilite dal regolamento.
7. Chiunque viola le disposizioni del
presente articolo è soggetto alle medesime sanzioni amministrative, comprese
quelle accessorie, previste per le analoghe violazioni commesse con macchine
agricole (Comma così modificato dall'art.
21 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507).