Sezione III - Documenti di circolazione e immatricolazione

 

Articolo 93 - Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.

(Articolo così modificato dall'art. 41 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360 - Sanzione così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006).

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso la Direzione generale della M.C.T.C.

2. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. provvede all'immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalità dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui all'art. 91.

3. La carta di circolazione non può essere rilasciata se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge.

4. Il Ministero dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le procedure e la documentazione occorrente per l'immatricolazione, il contenuto della carta di circolazione, prevedendo, in particolare per i rimorchi, le annotazioni eventualmente necessarie per consentirne il traino. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., per i casi previsti dal comma 5, dà immediata comunicazione delle nuove immatricolazioni al Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187.

5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., oltre la carta di circolazione, è previsto il certificato di proprietà, rilasciato dallo stesso ufficio ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187, a seguito di istanza da presentare a cura dell'interessato entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione. Della consegna è data comunicazione dal P.R.A. agli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. i tempi e le modalità di tale comunicazione sono definiti nel regolamento. Dell'avvenuta presentazione della istanza il P.R.A. rilascia ricevuta.

6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'art. 10, comma 1, è rilasciata una speciale carta di circolazione, che deve essere accompagnata dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo stesso. Analogo speciale documento è rilasciato alle macchine agricole quando per le stesse ricorrono le condizioni di cui all'art. 104, comma 8.

7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 370,00 a Euro 1.485,00. Alla medesima sanzione è sottoposto separatamente il proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto o l'acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice le cui caratteristiche non siano indicate, ove prescritto, nella carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 74,00 a Euro 296,00.

9. Chiunque non provveda a richiedere, nei termini stabiliti, il rilascio del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 148,00 a Euro 594,00. La carta di circolazione è ritirata da chi accerta la violazione; è inviata all'ufficio del P.R.A. ed è restituita dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.

10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle Forze armate di cui all'art. 138, comma 1, ed a quelli degli enti e corpi equiparati ai sensi dell'art. 138, comma 11; a tali veicoli si applicano le disposizioni dell'art. 138.

11. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di polizia stradale indicati nell'art. 11 vanno immatricolati dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., su richiesta del corpo, ufficio o comando che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia stradale. A siffatto corpo, ufficio o comando viene rilasciata, dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. che ha immatricolato il veicolo, la carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i dati di cui al comma 4, l'indicazione che il veicolo è destinato esclusivamente a servizio di polizia stradale. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche di tali veicoli.

12. Al fine di realizzare la massima semplificazione procedurale e di assicurare soddisfacenti rapporti con il cittadino, in aderenza agli obiettivi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, gli adempimenti amministrativi previsti dal presente articolo e dall'art. 94 devono essere gestiti dagli uffici di livello provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. e del Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I. a mezzo di sistemi informatici compatibili. La determinazione delle modalità di interscambio dei dati, riguardanti il veicolo e ad esso connessi, tra gli uffici suindicati e tra essi e il cittadino è disciplinata dal regolamento.

 

Articolo 94 - Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario.

(Articolo così sostituito dall'art. 17, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 - Sanzione così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006).

1. In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione di trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà.

2. L'ufficio della Direzione generale della MCTC, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede al rinnovo o all'aggiornamento della carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Analogamente procede per i trasferimenti di residenza.

3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 622,00 a Euro 3.111,00.

4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 3, l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà è soggetto a una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 311,00 a Euro 1.555,00.

5. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste dal comma 4 ed è inviata all'ufficio della Direzione centrale della MCTC, che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.

6. Per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi posti in essere fino alla data di entrata in vigore della presente legge è possibile entro novanta giorni procedere, senza l'applicazione di sanzioni alle necessarie regolarizzazioni.

7. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti ai pubblici registri automobilistici, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente dimostrare ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa.

8. In tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e di conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono all'annullamento delle procedure di riscossione coattive delle tasse, soprattasse e accessori.

 

Articolo 95 - Carta provvisoria di circolazione, duplicato ed estratto della carta di circolazione (Rubrica così modificata dall'art. 2 del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214).

(Articolo così modificato dall'art. 43 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360 - Sanzione così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006).

1. Qualora il rilascio della carta di circolazione non possa avvenire contestualmente al rilascio della targa, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., all'atto della immatricolazione del veicolo, rilascia la carta provvisoria di circolazione della validità massima di novanta giorni.

1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto dirigenziale, stabilisce il procedimento per il rilascio, attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte di circolazione, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 (Comma aggiunto dall'art. 2 del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214).

2. [L'estratto della carta di circolazione può essere rilasciato dall'ufficio alla Direzione generale della M.C.T.C., con le modalità previste all'art. 92]. (Comma abrogato dall'art. 3 del D.P.R. 9 marzo 2000, n. 105).

3. [In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della carta di circolazione l'intestatario deve, entro quarantotto ore dalla constatazione, farne denuncia agli organi di Pubblica Sicurezza che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta]. (Comma abrogato dall'art. 3 del D.P.R. 9 marzo 2000, n. 105).

4. [L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., previa presentazione della ricevuta e della dichiarazione di responsabilità ai fini amministrativi resa nelle forme di cui alle leggi 4 gennaio 1968, n. 15, e 11 maggio 1971, n. 390, rilascia la carta provvisoria di circolazione della validità massima di trenta giorni]. (Comma abrogato dall'art. 3 del D.P.R. 9 marzo 2000, n. 105).

5. [Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della denuncia di cui al comma 3 senza che la carta di circolazione sia stata rinvenuta, l'intestatario deve richiedere una nuova immatricolazione]. (Comma abrogato dall'art. 3 del D.P.R. 9 marzo 2000, n. 105).

6. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta provvisoria di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 74,00 a Euro 296,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo fino al rilascio della carta di circolazione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

7. Chiunque circola senza avere con sé l'estratto della carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 22,00 a Euro 88,00.

 

Articolo 96 - Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica.

1. Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse automobilistiche, l'A.C.I., qualora accerti il mancato pagamento di detti tributi per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario del veicolo la richiesta dei motivi dell'inadempimento e, ove non sia dimostrato l'effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede la cancellazione d'ufficio del veicolo dagli archivi del P.R.A., che ne dà comunicazione al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. per il ritiro d'ufficio delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia, con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti.

2. Avverso il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro delle finanze.

 
Articolo 97 - Circolazione dei ciclomotori. (Rubrica così sostituita dall'art. 3 del D.L.vo 15 gennaio 2002, n. 9)

(Testo in vigore dal 1° luglio 2004: artt. 3 D.L.vo 15 gennaio 2002, n. 9, e 7 D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214)

(Articolo così modificato prima dall'art. 44 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360, e dall'art. 21 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507, e successivamente dall'art. 3 del D.L.vo 15 gennaio 2002, n. 9 - Sanzione così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006).

1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:

a) un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e dell'intestatario, rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226;

b) una targa, che identifica l'intestatario del certificato di circolazione (Comma così sostituito dall'art. 3 del D.L.vo 15 gennaio 2002, n. 9).

2. La targa è personale e abbinata a un solo veicolo (Parole aggiunte dall’art. 5 del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168). Il titolare la trattiene in caso di vendita. La fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate allo Stato, che può affidarle con le modalità previste dal regolamento ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 (Comma così corretto prima con avviso pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” 13 febbraio 1993, n. 36, poi sostituito dall'art. 3 del D.L.vo 15 gennaio 2002, n. 9, ed infine così modificato dall'art. 2 del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214).

3. Ciascun ciclomotore è individuato nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226, da una scheda elettronica, contenente il numero di targa, il nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della targa sia risultato intestatario, con l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna variazione d'intestazione. I dati relativi alla proprietà del veicolo sono inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per i trasporti terrestri a fini di sola notizia, per l'individuazione del responsabile della circolazione (Comma così sostituito dall'art. 3 del D.L.vo 15 gennaio 2002, n. 9).

4. Le procedure e la documentazione occorrente per il rilascio del certificato di circolazione e per la produzione delle targhe sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo criteri di economicità e di massima semplificazione (Comma così sostituito dall'art. 3 del D.L.vo 15 gennaio 2002, n. 9).

5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall'art. 52 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 74,00 a Euro 296,00. Alla stessa sanzione soggiace chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'art. 52.

6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 36,00 a Euro 148,00 (Comma così modificato dall'art. 3 del D.L.vo 15 gennaio 2002, n. 9).

7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione, quando previsto, (Parole aggiunte dall’art. 2, comma 166,  della legge 24 novembre 2006, n. 286, di conversione del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 136,00 a Euro 543,00 (Comma così sostituito dall'art. 3 del D.L.vo 15 gennaio 2002, n. 9).

8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 67,00 a Euro 271,00 (Comma così sostituito dall'art. 3 del D.L.vo 15 gennaio 2002, n. 9).

9. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non propria é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 136,00 a Euro 543,00 (Comma prima modificato dall'art. 21 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507, e successivamente così sostituito dall'art. 3 del D.L.vo 15 gennaio 2002, n. 9).

10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 22,00 a Euro 88,00 (Comma così modificato dall'art. 3 del D.L.vo 15 gennaio 2002, n. 9).

11. Chiunque fabbrica o vende targhe con caratteristiche difformi da quelle indicate dal regolamento, ovvero circola con un ciclomotore munito delle suddette targhe è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.605,00 a Euro 6.420,00 (Comma così sostituito dall'art. 3 del D.L.vo 15 gennaio 2002, n. 9).

12. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato richiesto l'aggiornamento del certificato di circolazione per trasferimento della proprietà secondo le modalità previste dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 339,00 a Euro 1.358,00. Alla medesima sanzione è sottoposto chi non comunica la cessazione della circolazione. Il certificato di circolazione è ritirato immediatamente da chi accerta la violazione ed è inviato al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede agli aggiornamenti previsti dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse (Comma così sostituito dall'art. 3 del D.L.vo 15 gennaio 2002, n. 9).

13. L'intestatario che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato di circolazione o della targa non provvede, entro quarantotto ore, a farne denuncia agli organi di polizia è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 67,00 a Euro 271,00. Alla medesima sanzione è soggetto chi non provvede a chiedere il duplicato del certificato di circolazione entro tre giorni dalla suddetta denuncia (Comma così sostituito dall'art. 3 del D.L.vo 15 gennaio 2002, n. 9).

14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dal comma 5 si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione di chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimità della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dal comma 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di sessanta giorni; in caso di reiterazione della violazione, nel corso di un biennio, il fermo amministrativo del veicolo e' disposto per novanta giorni. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni nel biennio, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (Comma così sostituito dall’art. dall’art. 2, comma 166,  della legge 24 novembre 2006, n. 286, di conversione del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262)

 

Articolo 98 - Circolazione di prova.

(Sanzione così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006).

1. [Le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici, gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto, non sono soggetti all'obbligo di munire della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 i veicoli che facciano circolare per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti per ragioni di vendita o di allestimento. I detti veicoli, però, devono essere provvisti di una autorizzazione per la circolazione di prova, rilasciata dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. Sul veicolo in circolazione di prova deve essere presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega. ] (Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474).

2. [La validità dell'autorizzazione è annuale; può essere confermata previa verifica dei requisiti necessari ] (Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474).

3. Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 74,00 a Euro 296,00. La stessa sanzione si applica se il veicolo circola senza che su di esso sia presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega.

4. Se le violazioni di cui al comma 3 superano il numero di tre, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da Euro 148,00 a Euro 594,00; ne consegue in quest'ultimo caso la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

 

Articolo 99 - Foglio di via.

(Sanzione così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006).

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi che circolano per le operazioni di accertamento e di controllo della idoneità tecnica, per recarsi ai transiti di confine per l'esportazione, per partecipare a riviste prescritte dall'autorità militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati, per i quali non è stata pagata la tassa di circolazione, devono essere muniti di un foglio di via e di una targa provvisoria rilasciati da un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.

2. Il foglio di via deve indicare il percorso, la durata e le eventuali prescrizioni tecniche. La durata non può comunque eccedere i giorni sessanta. Tuttavia, per particolari esigenze di sperimentazione di veicoli nuovi non ancora immatricolati, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. può rilasciare alla fabbrica costruttrice uno speciale foglio di via, senza limitazioni di percorso, della durata massima di centottanta giorni.

3. Chiunque circola senza avere con sé il foglio di via e/o la targa provvisoria di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 22,00 a Euro 88,00.

4. Chiunque circola senza rispettare il percorso o le prescrizioni tecniche del foglio di via è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 36,00 a Euro 148,00.

5. Ove le violazioni di cui ai commi 3 e 4 siano compiute per più di tre volte, alla successiva la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da Euro 74,00 a Euro 296,00 e ne consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

 

Articolo 100 - Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi.

(Articolo così modificato dall'art. 45 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360 - Sanzione così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006).

1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione.

2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.

3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione.

4. I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa.

5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere caratteristiche rifrangenti.

6. [I veicoli in circolazione di prova devono essere muniti posteriormente di una targa che è trasferibile da veicolo a veicolo; nel caso di autotreni o autoarticolati la targa deve essere applicata posteriormente al veicolo rimorchiato.] (Comma abrogato dall'art. 4 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474).

7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento. (Comma così modificato dall'art. 4 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474).

8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l'intestatario della carta di circolazione può chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui all'articolo 101, comma 1, e con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una specifica combinazione alfanumerica. Il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata già utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente l'Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo è consentita la circolazione ai sensi dell'articolo 102, comma 3 (Comma così sostituito dall'art. 4 del D.L.vo 15 gennaio 2002, n. 9).

9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:

a) i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;

b) la collocazione e le modalità di installazione;

c) le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per l'accettazione.

10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo.

11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9, lettera b) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 74,00 a Euro 296,00. (Comma così modificato dall'art. 4 del D.L.vo 15 gennaio 2002, n. 9).

12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.754,00 a Euro 7.018,00 (Comma così modificato dall'art. 21 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507).

13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 22,00 a Euro 88,00. (Comma così modificato dall'art. 4 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474).

14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.

15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui al comma 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (Comma così modificato dall'art. 21 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507).

 

Articolo 101 - Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe.

(Articolo così modificato dall'art. 46 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360 - Sanzione così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006).

1. La produzione e la distribuzione delle targhe dei veicoli a motore o da essi rimorchiati sono riservate allo Stato. [Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, sentiti il Ministro del tesoro e il Ministro delle finanze, stabilisce il prezzo di vendita delle targhe comprensivo del costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle attività previste dall'art. 208, comma 2] (Periodo abrogato dall’art. 4, comma 4, del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474, per la parte incompatibile con l'art. 2, comma 5, dello stesso D.P.R. n. 474).Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, assegna annualmente i proventi derivanti dalla quota di maggiorazione al Ministero dei lavori pubblici nella misura del venti per cento e alla Direzione generale della M.C.T.C. nella misura dell'ottanta per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

2. Le targhe sono consegnate agli intestatari dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. all'atto dell'immatricolazione dei veicoli.

3. Le targhe del veicolo e il relativo documento di circolazione devono essere restituiti all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. in caso che l'interessato non ottenga l'iscrizione al P.R.A. entro novanta giorni dal rilascio del documento stesso.

4. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 3, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., su apposita segnalazione dell'ufficio del P.R.A., provvede, tramite gli organi di polizia, al ritiro delle targhe e della carta di circolazione.

5. Chiunque abusivamente produce o distribuisce targhe per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 370,00 a Euro 1.485,00.

6. La violazione di cui al comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle targhe, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

 

Articolo 102 - Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa.

(Articolo così modificato dall'art. 47 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360 - Sanzione così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006).

1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una delle targhe di cui all'art. 100, l'intestatario della carta di circolazione deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia, che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta.

2. Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della denuncia di smarrimento o sottrazione anche di una sola delle targhe, senza che queste siano state rinvenute, l'intestatario deve richiedere alla Direzione generale della M.C.T.C. una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate dall'art. 93.

3. Durante il periodo di cui al comma 2 è consentita la circolazione del veicolo previa apposizione sullo stesso, a cura dell'intestatario, di un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa originaria; la posizione e la dimensione del pannello, nonché i caratteri di iscrizione devono essere corrispondenti a quelli della targa originaria.

4. I dati di immatricolazione indicati nelle targhe devono essere sempre leggibili. Quando per deterioramento tali dati non siano più leggibili, l'intestatario della carta di circolazione deve richiedere all'ufficio competente della Direzione generale della M.C.T.C. una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate nell'art. 93.

5. Nei casi di distruzione di una delle targhe di cui all'art. 100, comma 1, l'intestatario della carta di circolazione sulla base della ricevuta di cui al comma 1 deve richiedere una nuova immatricolazione del veicolo.

6. L'intestatario della carta di circolazione che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione anche di una sola delle targhe di immatricolazione o della targa per veicoli in circolazione di prova non provvede agli adempimenti di cui al comma 1, ovvero circola con il pannello di cui al comma 3 senza aver provveduto agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 74,00 a Euro 296,00.

7. Chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 36,00 a Euro 148,00.

 

Articolo 103 - Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi.

(Sanzione così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006).

1. La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l'avente titolo deve comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, [la cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione o] (Parole soppresse dall’art. 11 del D.L.vo 23 febbraio 2006, n. 149) la definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso, restituendo il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe. L'ufficio del P.R.A. ne dà immediata comunicazione all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. provvedendo altresì alla restituzione al medesimo ufficio della carta di circolazione e delle targhe. Con il regolamento di esecuzione sono stabilite le modalità per lo scambio delle informazioni tra il P.R.A. e la Direzione generale della M.C.T.C. (Comma così modificato dall'art. 46, comma 6-quinquies, del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, aggiunto dall'art. 6 del D.L.vo 8 novembre 1997, n. 389).

2. Le targhe ed i documenti di circolazione vengono, altresì, ritirati d'ufficio tramite gli organi di polizia, che ne curano la consegna agli uffici del P.R.A., nel caso che trascorsi centottanta giorni dalla rimozione del veicolo dalla circolazione, ai sensi dell'art. 159, non sia stata denunciata la sua sottrazione ovvero il veicolo stesso non sia stato reclamato dall'intestatario dei documenti anzidetti o dall'avente titolo o venga demolito o alienato ai sensi dello stesso articolo. L'ufficio competente del P.R.A. è tenuto agli adempimenti previsti dal comma 1.

3. I gestori di centri di raccolta e di vendita di motoveicoli, autoveicoli e rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami non possono alienare, smontare o distruggere i suddetti mezzi senza aver prima adempiuto, qualora gli intestatari o gli aventi titolo non lo abbiano già fatto, ai compiti di cui al comma 1. Gli estremi della ricevuta della avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati su appositi registri di entrata e di uscita dei veicoli, da tenere secondo le norme del regolamento.

4. Agli stessi obblighi di cui al comma 3 sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'art. 159 nel caso di demolizione del veicolo prevista dall'art. 215, comma 4.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 148,00 a Euro 594,00. La sanzione è da Euro 370,00 a Euro 1.485,00 se la violazione è commessa ai sensi dei commi 3 e 4.