Sezione II - Destinazione
ed uso dei veicoli
Articolo 82 - Destinazione ed uso dei
veicoli.
(Sanzione così aggiornata con D.M. 29
dicembre 2006)
1. Per destinazione del veicolo s'intende la
sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche.
2. Per uso del veicolo s'intende la sua
utilizzazione economica.
3. I veicoli possono essere adibiti a uso
proprio o a uso di terzi.
4. Si ha l'uso di terzi quando un veicolo è
utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario
della carta di circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende adibito a
uso proprio.
5. L'uso di terzi comprende:
a) locazione senza conducente;
b) servizio di noleggio con conducente e
servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone;
c) servizio di linea per trasporto di
persone;
d) servizio di trasporto di cose per conto
terzi;
e) servizio di linea per trasporto di cose;
f) servizio di piazza per trasporto di cose
per conto terzi.
6. Previa autorizzazione dell'ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C., gli autocarri possono essere utilizzati, in
via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone. L'autorizzazione è
rilasciata in base al nulla osta del prefetto. Analoga autorizzazione viene
rilasciata dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. agli autobus
destinati a servizio di noleggio con conducente, i quali possono essere
impiegati, in via eccezionale secondo direttive emanate dal Ministero dei
trasporti con decreti ministeriali, in servizio di linea e viceversa.
7. Nel regolamento sono stabilite le
caratteristiche costruttive del veicolo in relazione alle destinazioni o agli
usi cui può essere adibito.
8. Ferme restando le disposizioni di leggi
speciali, chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso
diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 74,00 a Euro 296,00.
9. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per il
trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 370,00 a Euro 1.485,00.
10. Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di
circolazione da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI. In caso di recidiva la sospensione è da sei a dodici mesi.
Articolo 83 - Uso proprio.
(Sanzione
così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006)
1. Per gli autobus adibiti ad uso proprio e
per i veicoli destinati al trasporto specifico di persone ugualmente adibiti a
uso proprio, la carta di circolazione può essere rilasciata soltanto a enti
pubblici, imprenditori, collettività, per il soddisfacimento di necessità
strettamente connesse con la loro attività, a seguito di accertamento
effettuato dalla Direzione generale della M.C.T.C. sulla sussistenza di tali
necessità, secondo direttive emanate dal Ministero dei trasporti con decreti
ministeriali.
2. La carta di circolazione dei veicoli
soggetti alla disciplina del trasporto di cose in conto proprio è rilasciata
sulla base della licenza per l'esercizio del trasporto di cose in conto
proprio; su detta carta dovranno essere annotati gli estremi della licenza per
l'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio così come previsto dalla legge
6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni. Le disposizioni di tale
legge non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno
carico non superiore a 6 t.
3. Per gli altri documenti di cui deve essere
munito il veicolo adibito al trasporto di cose in conto proprio restano salve
le disposizioni stabilite dalle norme speciali in materia.
4. Chiunque adibisce ad uso proprio un
veicolo per trasporto di persone senza il titolo prescritto oppure violi le
condizioni o i limiti stabiliti nella carta di circolazione è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 148,00 a Euro 594,00.
5. La violazione di cui al comma 4 importa la
sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione per un
periodo da due a otto mesi, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI (Comma così modificato
dall'art. 37 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360).
6. Chiunque adibisce ad uso proprio per
trasporto di cose un veicolo senza il titolo prescritto o viola le prescrizioni
o i limiti contenuti nella licenza è punito con le sanzioni amministrative
previste dall'articolo 46, primo e secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n.
298 (Comma così modificato dall'art. 18
del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507).
Articolo
84 - Locazione senza conducente.
(Articolo
così sostituito dall'art. 38 del D.L.vo 10 settembre 1993 n. 360 - Sanzione così aggiornata con D.M. 29
dicembre 2006)
1. Agli effetti del presente articolo un
veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore,
dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le
esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso.
2. È ammessa, nell'ambito delle disposizioni
che regolano i trasporti internazionali tra Stati membri delle Comunità
europee, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi,
autotreni ed autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti
locataria un'impresa stabilita in un altro Stato membro delle Comunità europee,
a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in
circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro.
3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli
autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di autorizzazioni può
utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati
muniti di autorizzazione, acquisiti in disponibilità mediante contratto di
locazione ed in proprietà di altra impresa italiana iscritta all'albo degli
autotrasportatori e titolare di autorizzazioni.
4. Possono, inoltre, essere destinati alla
locazione senza conducente:
a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli
destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia
superiore a 6 t;
b) i veicoli, aventi al massimo nove posti
compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, nonché i
veicoli per il trasporto promiscuo e le autocaravan, le caravan ed i rimorchi
destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.
5. La carta di circolazione di tali veicoli è
rilasciata sulla base della prescritta licenza.
6. Il Ministro dei trasporti, con proprio
decreto, d'intesa con il Ministro dell'interno, è autorizzato a stabilire
eventuali criteri limitativi e le modalità per il rilascio della carta di
circolazione.
7. Chiunque adibisce a locazione senza
conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 370,00 a Euro 1.485,00 se
trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero da Euro 36,00 a Euro 148,00 se
trattasi di altri veicoli.
8. Alla suddetta violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di
circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.
Articolo 85 - Servizio di noleggio con
conducente per trasporto di persone.
(Sanzione
così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006).
1. Il servizio di noleggio con conducente per
trasporto di persone è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la
materia.
2. Possono essere destinati ad effettuare servizio
di noleggio con conducente per trasporto di persone:
- le motocarrozzette;
- le autovetture;
- gli autobus;
- i motoveicoli e gli autoveicoli per
trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
- i veicoli a trazione animale.
3. La carta di circolazione di tali veicoli è
rilasciata sulla base della licenza comunale d'esercizio.
4. Chiunque adibisce a noleggio con
conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito di
autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio con
conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di
cui all'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da Euro 148,00 a Euro 594,00 e, se si tratta di autobus, da Euro 370,00
a Euro 1.485,00. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa
della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto
mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI (Comma così modificato dall'art. 2 del D.L.
27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2003, n. 214)
4-bis. Chiunque, pur essendo munito di
autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme
in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 73,00 a euro 290,00.
Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro
della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui
al capo I, sezione II, del titolo VI (Comma
aggiunto dall'art. 2 del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214).
Articolo 86 - Servizio di piazza con
autovetture con conducente o taxi.
(Sanzione
così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006).
1. Il servizio di piazza con autovetture con
conducente o taxi è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano il
settore.
2. Chiunque, senza avere ottenuto la licenza
prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un
veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.554,00 a euro 6.216,00.
Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie della
confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a
dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale
violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione
accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro
ai quali è stata sospesa o revocata la licenza (Comma aggiunto dall'art. 2 del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214).
3. Chiunque, pur essendo munito di licenza,
guida un taxi senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di
cui alla licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 73,00 a euro 290,00 (Comma
aggiunto dall'art. 2 del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214).
Articolo 87 - Servizio di linea per
trasporto di persone.
(Sanzione
così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006).
1. Agli effetti del presente articolo un
veicolo si intende adibito al servizio di linea quando l'esercente, comunque
remunerato, effettua corse per una destinazione predeterminata su itinerari
autorizzati e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia
costituito da una particolare categoria di persone.
2. Possono essere destinati ai servizi di
linea per trasporto di persone: gli autobus, gli autosnodati, gli
autoarticolati, gli autotreni, i filobus, i filosnodati, i filoarticolati e i
filotreni destinati a tale trasporto.
3. La carta di circolazione di tali veicoli è
rilasciata sulla base del nulla osta emesso dalle autorità competenti ad
accordare le relative concessioni.
4. I suddetti veicoli possono essere
utilizzati esclusivamente sulle linee per le quali l'intestatario della carta
di circolazione ha ottenuto il titolo legale, salvo le eventuali limitazioni
imposte in detto titolo. Il concedente la linea può autorizzare l'utilizzo di
veicoli destinati al servizio di linea per quello di noleggio da rimessa,
purché non sia pregiudicata la regolarità del servizio. A tal fine la carta di
circolazione deve essere accompagnata da un documento rilasciato dall'autorità
concedente, in cui sono indicate le linee o i bacini di traffico o il noleggio
per i quali i veicoli possono essere utilizzati.
5. I proprietari di autoveicoli immatricolati
a uso servizio di linea per trasporto di persone possono locare temporaneamente
e in via eccezionale, secondo direttive emanate con decreto del Ministero dei
trasporti, ad altri esercenti di servizi di linea per trasporto persone parte
dei propri veicoli, con l'autorizzazione delle rispettive autorità competenti a
rilasciare le concessioni.
6. Chiunque utilizza in servizio di linea un
veicolo non adibito a tale uso, ovvero impiega un veicolo su linee diverse da
quelle per le quali ha titolo legale, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da Euro 370,00 a Euro 1.485,00.
7. La violazione di cui al comma 6 importa la
sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione da due a otto
mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Articolo 88 - Servizio di trasporto di cose
per conto terzi.
1. Agli effetti del presente articolo un
veicolo si intende adibito al servizio di trasporto di cose per conto terzi
quando l'imprenditore si obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i servizi di
trasporto ordinati dal mittente.
2. La carta di circolazione è rilasciata
sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio ed è
accompagnata dall'apposito documento previsto dalle leggi specifiche che
disciplinano la materia, che costituisce parte integrante della carta di
circolazione. Le disposizioni della legge 6 giugno 1974, n. 298, non si
applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non
superiore a 6 t.
3. Chiunque adibisce al trasporto di cose per
conto terzi veicoli non adibiti a tale uso o viola le prescrizioni e i limiti
indicati nell'autorizzazione o nella carta di circolazione è punito con le
sanzioni amministrative previste dall'articolo 46, primo e secondo comma, della
legge 6 giugno 1974, n. 298 (Comma così
modificato dall'art. 18 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507).
Articolo 89 - Servizio di linea per
trasporto di cose.
1. Il servizio di linea per trasporto di cose
è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.
Articolo
90 - Trasporto di cose per conto
terzi in servizio di piazza.
(Articolo
così modificato dall'art. 39 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360 - Sanzione così aggiornata con D.M. 29
dicembre 2006).
1. Il servizio di piazza di trasporto di cose
per conto terzi è disciplinato dalle norme specifiche di settore; la carta di circolazione
è rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il
servizio.
2. Chiunque utilizza per il trasporto di cose
per conto terzi in servizio di piazza veicoli non adibiti a tale uso è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 370,00 a Euro
1.485,00.
Articolo 91 - Locazione senza conducente
con facoltà di acquisto-leasing e vendita di veicoli con patto di riservato
dominio.
1. I motoveicoli, gli autoveicoli ed i
rimorchi locati con facoltà di acquisto sono immatricolati a nome del locatore,
ma con specifica annotazione sulla carta di circolazione del nominativo del
locatario e della data di scadenza del relativo contratto. In tale ipotesi, la
immatricolazione viene effettuata in relazione all'uso cui il locatario intende
adibire il veicolo e a condizione che lo stesso sia in possesso del titolo e
dei requisiti eventualmente prescritti dagli articoli da 82 a 90. Nelle
medesime ipotesi, si considera intestatario della carta di circolazione anche il
locatore. Le indicazioni di cui sopra sono riportate nella iscrizione al P.R.A.
2. Ai fini del risarcimento dei danni
prodotti a persone o cose dalla circolazione dei veicoli, il locatario è
responsabile in solido con il conducente ai sensi dell'art. 2054, comma terzo,
del codice civile.
3. Nell'ipotesi di vendita di veicolo con
patto di riservato dominio, il veicolo è immatricolato al nome dell'acquirente,
ma con specifica indicazione nella carta di circolazione del nome del venditore
e della data di pagamento dell'ultima rata. Le stesse indicazioni sono
riportate nella iscrizione al P.R.A.
4. Ai fini delle violazioni amministrative si
applica all'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria e all'acquirente con
patto di riservato dominio l'art. 196, comma 1.
Articolo 92 - Estratto dei documenti di
circolazione o di guida.
(Articolo
così modificato dall'art. 40 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360 - Sanzione così aggiornata con D.M. 29
dicembre 2006).
1. Quando per ragione d'ufficio i documenti di
circolazione, la patente di guida e il certificato di abilitazione
professionale, ovvero uno degli altri documenti previsti dall'art. 180, vengono
consegnati agli uffici che ne hanno curato il rilascio per esigenze inerenti
alle loro rispettive attribuzioni, questi ultimi provvedono a fornire, previo
accertamento degli adempimenti prescritti, un estratto del documento che
sostituisce a tutti gli effetti l'originale per la durata massima di sessanta
giorni.
2. La ricevuta rilasciata dalle imprese o società
di consulenza ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264,
sostituisce l'estratto di cui al comma 1 per la durata massima di trenta giorni
dalla data di rilascio, che deve corrispondere allo stesso giorno di
annotazione sul registro-giornale tenuto dalle predette imprese o società.
Queste devono porre a disposizione dell'interessato, entro trenta giorni dal
rilascio della ricevuta, l'estratto di cui al comma 1 (Comma così modificato dall'art. 3 della legge 4 gennaio 1994, n. 11).
3. Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta
è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 370,00
a Euro 1.485,00. Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio
consegue la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della legge 8
agosto 1991, n. 264. Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 74,00
a Euro 296,00 (Comma così sostituito
dall'art. 3 della legge 4 gennaio 1994, n. 11).
4. Alla violazione di cui al comma 2, secondo
periodo, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro
74,00 a Euro 296,00.