Capo III - Veicoli a
motore e loro rimorchi
Sezione I - Norme costruttive e di
equipaggiamento e accertamenti tecnici per la circolazione
Articolo 71 - Caratteristiche costruttive e
funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi.
(Articolo
così modificato dall'art. 31 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360 - Sanzione
così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006).
1. Le caratteristiche generali costruttive e
funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi che interessano sia i vari
aspetti della sicurezza della circolazione sia la protezione dell'ambiente da
ogni tipo di inquinamento, compresi i sistemi di frenatura, sono soggette ad
accertamento e sono indicate nel regolamento.
2. Il Ministro dei trasporti, con propri
decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente per gli aspetti di sua
competenza e con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce
periodicamente le particolari caratteristiche costruttive e funzionali cui
devono corrispondere i veicoli a motore e i rimorchi per trasporti specifici o
per uso speciale, nonché i veicoli blindati.
3. Il Ministro dei trasporti, con propri
decreti, di concerto con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce
periodicamente le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche di cui ai
commi 1 e 2, nonché le modalità per il loro accertamento.
4. Qualora i decreti di cui al comma 3 si
riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie le prescrizioni
tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; in alternativa a
quanto prescritto nei richiamati decreti, se a ciò non osta il diritto
comunitario, l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti
prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati
dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite Commissione economica per l'Europa,
recepiti dal Ministero dei trasporti.
5. Con provvedimento del Ministero dei
trasporti Direzione generale della M.C.T.C., sono approvate tabelle e norme di
unificazione riguardanti le materie di propria competenza.
6. Chiunque circola con un veicolo a motore o
con un rimorchio non conformi alle prescrizioni stabilite dal regolamento è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 74,00
a Euro 296,00. Se i veicoli e i rimorchi sono adibiti al trasporto di merci
pericolose, la sanzione amministrativa è da Euro 148,00 a Euro 594,00.
Articolo 72 - Dispositivi di
equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.
(Articolo
così modificato dall'art. 32 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360 - Sanzione così aggiornata con D.M. 29
dicembre 2006).
1. I ciclomotori, i
motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
a) dispositivi di
segnalazione visiva e di illuminazione;
b) dispositivi
silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
c) dispositivi di
segnalazione acustica;
d) dispositivi
retrovisori;
e) pneumatici o
sistemi equivalenti.
2. Gli autoveicoli
e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti del
dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresì essere
equipaggiati con:
a) dispositivi di
ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin
dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche
indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro dei
trasporti;
b) segnale mobile
di pericolo di cui all'articolo 162;
c) contachilometri
avente le caratteristiche stabilite nel regolamento.
2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i
semirimorchi adibiti al trasporto di cose, nonché classificati per uso speciale
o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con
massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., devono altresì essere
equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le
caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a
quanto previsto dal regolamento internazionale ONU/ECE 104. I veicoli di nuova
immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente
comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2006. (Comma aggiunto dall'art. 1 del
D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2003, n. 214, e infine così modificato dall’art. 17 del D.L. 30 dicembre
2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51).
2-ter. Gli autoveicoli, i rimorchi ed
i semirimorchi, abilitati al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno
carico superiore a 7,5 t, sono equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato,
atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. La
prescrizione si applica ai veicoli nuovi immatricolati in Italia a decorrere
dal 1° gennaio 2007. Le caratteristiche
tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti (Comma
aggiunto dall'art. 1 del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, poi sostituito dall’art. 7
del D.L. 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 306, e così modificato dall’art. 17 del D.L. 30 dicembre
2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n.
51 ).
3. Gli autoveicoli
possono essere equipaggiati con apparecchiature per il pagamento automatico di
pedaggi anche urbani, oppure per la ricezione di segnali ed informazioni sulle
condizioni di viabilità. Possono altresì essere equipaggiati con il segnale
mobile plurifunzionale di soccorso, le cui caratteristiche e disciplina d'uso
sono stabilite nel regolamento.
4. I filoveicoli
devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati nei commi 1, 2 e 3, in
quanto applicabili a tale tipo di veicolo.
5. I rimorchi
devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma 1, lettere a) ed
e). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al traino di rimorchi ed i
rimorchi devono altresì essere equipaggiati con idonei dispositivi di
agganciamento.
6. Il Ministro dei trasporti,
sentito il Ministro dell'interno, con propri decreti stabilisce i dispositivi
supplementari di cui devono o possono essere equipaggiati i veicoli indicati
nei commi 1 e 5 in relazione alla loro particolare destinazione o uso, ovvero
in dipendenza di particolari norme di comportamento.
7. Il Ministro dei
trasporti, con propri decreti, stabilisce norme specifiche sui dispositivi di
equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero
al loro trasporto.
8. I dispositivi di
cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero
dei trasporti Direzione generale della M.C.T.C., secondo modalità stabilite con
decreti del Ministro dei trasporti, salvo quanto previsto nell'art. 162. Negli
stessi decreti è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a
corredo della domanda di omologazione.
9. Nei decreti di
cui al comma 8 sono altresì stabilite, per i dispositivi indicati nei
precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche
costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno
che indica la conformità dei dispositivi alle norme del presente articolo ed a
quelle attuative e le modalità dell'apposizione.
10. Qualora le
norme di cui al comma 9 si riferiscano a dispositivi oggetto di direttive
comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette
direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al comma 7; in alternativa a
quanto prescritto dai richiamati decreti, l'omologazione è effettuata in
applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei
regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni
Unite Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministro dei trasporti.
11. L'omologazione
rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra può essere
riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità e fatti salvi gli
accordi internazionali.
12. Con decreto del
Ministro dei trasporti può essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle e
norme di unificazione aventi carattere definitivo ed attinenti alle
caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui
al presente articolo.
13. Chiunque
circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei
dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni
stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da Euro 74,00 a Euro 296,00.
Articolo 73 - Veicoli su rotaia in sede promiscua.
(Sanzione
così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006)
1. I veicoli su rotaia, per circolare in sede
promiscua, devono essere muniti di dispositivi di illuminazione e di
segnalazione visiva e acustica analoghi a quelli degli autoveicoli. Inoltre
devono essere muniti di dispositivi tali da consentire al conducente l'agevole
visibilità anche a tergo. Negli stessi il campo di visibilità del conducente,
in avanti e lateralmente, deve essere tale da consentirgli di guidare con
sicurezza.
2. Con decreto del
Ministro dei trasporti sono stabilite le caratteristiche e le modalità di
installazione dei dispositivi di cui al comma 1, nonché le caratteristiche del
campo di visibilità del conducente.
3. Chiunque circola
in sede promiscua con un veicolo su rotaia mancante di alcuno dei dispositivi
previsti dal presente articolo o nel quale alcuno dei dispositivi stessi, ivi
compreso il campo di visibilità, non sia conforme per caratteristiche o
modalità di installazione e funzionamento a quanto stabilito ai sensi del comma
2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro
74,00 a Euro 296,00.
Articolo 74 - Dati di identificazione.
(Articolo
così modificato dall'art. 33 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360 - Sanzione così aggiornata con D.M. 29
dicembre 2006)
1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli
autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi devono avere per costruzione:
a) una targhetta di identificazione,
solidamente fissata al veicolo stesso;
b) un numero di identificazione impresso sul
telaio, anche se realizzato con una struttura portante o equivalente,
riprodotto in modo tale da non poter essere cancellato o alterato.
2. La targhetta e il numero di
identificazione devono essere collocati in punti visibili, su una parte del
veicolo che normalmente non sia suscettibile di sostituzione durante
l'utilizzazione del veicolo stesso.
3. Nel caso in cui il numero di identificazione
del telaio o della struttura portante sia contraffatto, alterato, manchi o sia
illeggibile, deve essere riprodotto, a cura degli uffici della Direzione
generale della M.C.T.C., un numero distintivo, preceduto e seguito dal marchio
con punzone dell'ufficio stesso.
4. Nel regolamento sono stabilite le
caratteristiche, le modalità di applicazione e le indicazioni che devono
contenere le targhette di identificazione, le caratteristiche del numero di
identificazione, le caratteristiche e le modalità di applicazione del numero di
ufficio di cui al comma 3.
5. Qualora le norme del regolamento si
riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni
tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; è fatta salva la
facoltà per gli interessati di chiedere, per l'omologazione, l'applicazione
delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle
raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite Commissione
economica per l'Europa, recepite dal Ministro dei trasporti.
6. Chiunque contraffà, asporta, sostituisce,
altera, cancella o rende illeggibile la targhetta del costruttore, ovvero il
numero di identificazione del telaio, è punito, se il fatto non costituisce
reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro
2.338,00 a Euro 9.357,00 (Comma così
modificato dall'art. 21 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507).
Articolo 75 - Accertamento dei requisiti di
idoneità alla circolazione e omologazione.
(Articolo
così modificato dall'art. 34 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360)
1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli
autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi, per essere ammessi alla circolazione,
sono soggetti all'accertamento dei dati di identificazione e della loro
corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e
funzionali previste dalle norme del presente codice. Per i ciclomotori
costituiti da un normale velocipede e da un motore ausiliario di cilindrata
fino a 50 cc, tale accertamento è limitato al solo motore.
2. L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo
mediante visita e prova da parte dei competenti uffici della Direzione generale
della M.C.T.C. con modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.
Con lo stesso decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve
esibire a corredo della domanda di accertamento.
3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro
componenti o entità tecniche, prodotti in serie, sono soggetti all'omologazione
del tipo; questa ha luogo a seguito dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2,
effettuata su un prototipo, secondo le modalità stabilite con decreto del
Ministro dei trasporti. Con lo stesso decreto è indicata la documentazione che
l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.
4. I veicoli di tipo omologato da adibire a
servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all'art. 85
o a servizio di piazza, di cui all'art. 86, o a servizio di linea per trasporto
di persone di cui all'articolo 87, sono soggetti all'accertamento di cui al
comma 2.
5. Fatti salvi gli accordi internazionali,
l'omologazione, totale o parziale, rilasciata da uno Stato estero, può essere
riconosciuta in Italia a condizione di reciprocità.
6. L'omologazione può essere rilasciata anche
a veicoli privi di carrozzeria. Il successivo accertamento sul veicolo
carrozzato ha luogo con le modalità previste nel comma 2.
7. Sono fatte salve le competenze del
Ministero dell'ambiente.
Articolo 76 - Certificato di approvazione,
certificato di origine e dichiarazione di conformità.
(Articolo
così modificato dall'art. 35 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360 - Sanzione
così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006)
1. L'ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C. che ha proceduto con esito favorevole all'accertamento di cui all'art.
75, comma 2, rilascia al costruttore del veicolo il certificato di
approvazione.
2. Alla richiesta di accertamento deve essere
unito il certificato di origine del veicolo, rilasciato dal medesimo
costruttore. Quando si tratta di veicoli di tipo omologato in uno Stato membro
delle Comunità europee che, a termine dell'art. 75, comma 4, sono soggetti
all'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, il certificato di
origine è sostituito dalla dichiarazione di conformità di cui al comma 6.
3. Il rilascio del certificato di
approvazione è sospeso per i necessari accertamenti qualora emergano elementi
che facciano presumere che il veicolo o parte di esso siano di illecita
provenienza.
4. Nel regolamento sono stabilite le
caratteristiche e il contenuto del certificato di approvazione e del
certificato di origine.
5. La Direzione generale della M.C.T.C.,
visto l'esito favorevole dell'accertamento sul prototipo di cui all'art. 75,
comma 3, rilascia al costruttore il certificato di omologazione ed il
certificato che contiene la descrizione degli elementi che caratterizzano il
veicolo.
6. Per ciascun veicolo costruito
conformemente al tipo omologato, il costruttore rilascia all'acquirente la dichiarazione
di conformità. Tale dichiarazione, redatta sul modello approvato dal Ministero
dei trasporti per i veicoli di tipo omologato in Italia in base ad omologazione
nazionale, attesta che il veicolo è conforme al tipo omologato. Di tale
dichiarazione il costruttore assume la piena responsabilità ad ogni effetto di
legge. Il costruttore deve tenere una registrazione progressiva delle
dichiarazioni di conformità rilasciate.
7. Nel caso di veicoli allestiti o
trasformati da costruttori diversi da quello che ha costruito l'autotelaio,
ogni costruttore rilascia, per la parte di propria competenza, la
certificazione di origine che deve essere accompagnata dalla dichiarazione di
conformità, o dal certificato di origine relativi all'autotelaio. Nel caso di omologazione
in più fasi, le relative certificazioni sono costituite dalle dichiarazioni di
conformità. I criteri e le modalità operative per le suddette omologazioni sono
stabilite dal Ministro dei trasporti, con proprio decreto.
8. Chiunque rilascia la dichiarazione di
conformità di cui ai commi 6 e 7 per veicoli non conformi al tipo omologato è
soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro 742,00 a Euro 2.970,00.
Articolo 77 - Controlli di conformità al
tipo omologato.
(Sanzione
così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006)
1. Il Ministero dei trasporti ha facoltà di
procedere, in qualsiasi momento, all'accertamento della conformità al tipo
omologato dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei dispositivi per i quali sia
stata rilasciata la relativa dichiarazione di conformità. Ha facoltà, inoltre,
di sospendere l'efficacia della omologazione dei veicoli e dei dispositivi o di
revocare l'omologazione stessa qualora dai suddetti accertamenti di controllo
risulti il mancato rispetto della conformità al tipo omologato.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti,
sentiti i Ministeri interessati, sono stabiliti i criteri e le modalità per gli
accertamenti e gli eventuali prelievi di veicoli e dispositivi. I relativi
oneri sono a carico del titolare dell'omologazione.
3. Chiunque produce o mette in commercio un
veicolo non conforme al tipo omologato è soggetto, se il fatto non costituisce
reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 742,00 a
Euro 2.970,00.
4. Sono fatte salve le competenze del
Ministero dell'ambiente.
Articolo 78 - Modifiche delle
caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della
carta di circolazione.
(Sanzione così aggiornata con D.M. 29 dicembre
2006)
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi
devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della
Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche
alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi
d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito
o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle
modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione
ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti
fiscali.
2. Nel regolamento sono stabiliti le
caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di
equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della
documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le
modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.
3. Chiunque circola con un veicolo al quale
siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato
di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il
telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le
prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato
sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con
esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 370,00 a Euro 1.485,00.
4. Le violazioni suddette importano la
sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Articolo 79 - Efficienza dei veicoli a
motore e loro rimorchi in circolazione.
(Sanzione
così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006)
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi
durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima
efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e
l'inquinamento entro i limiti di cui al comma 2.
2. Nel regolamento sono stabilite le
prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei
dispositivi di equipaggiamento cui devono corrispondere i veicoli,
particolarmente per quanto riguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti, la
frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la
limitazione della rumorosità e delle emissioni inquinanti.
3. Qualora le norme di cui al comma 2 si
riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni
tecniche sono quelle contenute nelle direttive stesse.
4. Chiunque circola con un veicolo che
presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte,
ovvero circola con i dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti o non
regolarmente installati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da Euro 71,00 a Euro 286,00. La misura della sanzione è da euro
1.036,00 a euro 10.360,00 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste
dagli articoli 9-bis e 9-ter (L’ultimo
periodo è stato aggiunto dall'art. 03 del D.L. 27 giugno 2003, n. 151,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214).
Articolo 80 - Revisioni.
(Articolo
così modificato dall'art. 36 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360 - Sanzione così aggiornata con D.M. 29
dicembre 2006).
1. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con
propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della
revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro
rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di
sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non
producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni,
salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli
uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. Nel regolamento sono
stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei
dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno
rilevanza ai fini della sicurezza stessa.
2. Le prescrizioni contenute nei decreti
emanati in applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con quelle contenute
nelle direttive della Comunità europea relative al controllo tecnico dei
veicoli a motore.
3. Per le autovetture, per gli autoveicoli
adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno
carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la
revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima
immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche
decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.
4. Per i veicoli destinati al trasporto di
persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente,
per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze,
per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la
revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già
sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6.
5. Gli uffici della Direzione generale della
M.C.T.C., anche su segnalazione degli organi di polizia stradale di cui
all'art. 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza,
rumorosità ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la
revisione di singoli veicoli.
6. I decreti contenenti la disciplina
relativa alla revisione limitata al controllo dell'inquinamento acustico ed
atmosferico sono emanati sentito il Ministero dell'ambiente.
7. In caso di incidente stradale nel quale i
veicoli a motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza dei quali
possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli
organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i
rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C. per la adozione del provvedimento di revisione singola.
8. Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare
in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici
provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., il rispetto dei termini
previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere
al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva
a pieno carico fino a 3,5 t, può per singole province individuate con proprio
decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese
di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e
motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che,
esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì,
con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali
imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di
autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.
122. Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in concessione ai
consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa,
appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa
sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e
quattro le sezioni.
9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere
in possesso di requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di locali
idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le
revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece,
il responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e
professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono sussistere
durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro dei trasporti definisce
con proprio decreto le modalità tecniche e amministrative per le revisioni
effettuate dalle imprese di cui al comma 8.
10. Il Ministero dei trasporti Direzione
generale della M.C.T.C. effettua periodici controlli sulle officine delle
imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti
a revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle officine delle
imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalità di cui all'art. 19,
commi 1, 2, 3, e 4, della legge 1º dicembre 1986, n. 870, da personale della Direzione
generale della M.C.T.C. in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed
inquadrato in qualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti alle
qualifiche della ex carriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento. I
relativi importi a carico delle officine dovranno essere versati in conto
corrente postale ed affluire alle entrate dello Stato con imputazione al
capitolo 3566 del Ministero dei trasporti, la cui denominazione viene
conseguentemente modificata dal Ministro del tesoro.
11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli,
si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature,
oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni
vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate.
12. Il Ministro dei trasporti, con proprio
decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce le tariffe per le
operazioni di revisione svolte dalla Direzione generale della M.C.T.C. e dalle
imprese di cui al comma 8, nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle
officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero dei trasporti
Direzione generale della M.C.T.C., ai sensi del comma 10.
13. Le imprese di cui al comma 8, entro i
termini e con le modalità che saranno stabilite con disposizioni del Ministro
dei trasporti, trasmettono all'ufficio provinciale competente della Direzione
generale della M.C.T.C. la carta di circolazione, la certificazione della
revisione effettuata con indicazione delle operazioni di controllo eseguite e
degli interventi prescritti effettuati, nonché l'attestazione del pagamento
della tariffa da parte dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla
carta di circolazione cui si dovrà procedere entro e non oltre sessanta giorni
dal ricevimento della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta di
circolazione sarà a disposizione presso gli uffici della Direzione generale
della M.C.T.C. per il ritiro da parte delle officine, che provvederanno a
restituirla all'utente. Fino alla avvenuta annotazione sulla carta di
circolazione la certificazione dell'impresa che ha effettuato la revisione
sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione.
14. Chiunque circola con un veicolo che non
sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 148,00 a Euro 594,00. Tale
sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in
relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti ovvero nel caso in
cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito
della revisione. Da tali violazioni discende la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.
15. Le imprese di cui al comma 8, nei
confronti delle quali sia stato accertato da parte dei competenti uffici
provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. il mancato rispetto dei
termini e delle modalità stabiliti dal Ministro dei trasporti ai sensi del
comma 13, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da Euro 370,00 a Euro 1.485,00. Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima
vengono accertate tre violazioni, l'ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C. revoca la concessione.
16. L'accertamento della falsità della
certificazione di revisione comporta la cancellazione dal registro di cui al
comma 8.
17. Chiunque produce agli organi competenti
attestazione di revisione falsa è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro 370,00 a Euro 1.485,00. Da tale violazione
discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di
circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Articolo
81 - Competenze dei funzionari del Ministero dei trasporti - Direzione generale
della M.C.T.C.
1. Gli accertamenti tecnici previsti dal
presente codice in materia di veicoli a motore e di quelli da essi trainati
sono effettuati da dipendenti appartenenti ai ruoli della Direzione generale
della M.C.T.C. della VI, VII, VIII e IX qualifica funzionale o dirigenti,
muniti di diploma di laurea in ingegneria o architettura, ovvero diploma di
perito industriale, perito nautico, geometra o maturità scientifica.
2. I dipendenti di cui al comma 1, muniti di
diploma di perito industriale, perito nautico, geometra o maturità scientifica,
vengono abilitati all'effettuazione degli accertamenti tecnici a seguito di
apposito corso di qualificazione con esame finale, secondo le modalità
stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.
3. Il regolamento determina i profili
professionali che danno titolo all'effettuazione degli accertamenti tecnici di
cui ai commi precedenti.
4. Con decreto del Ministro dei trasporti
vengono fissate le norme e le modalità di effettuazione del corso di
qualificazione previsto dal comma 2.