Capo II - Dei veicoli a
trazione animale, slitte e velocipedi
Articolo 64 - Dispositivi di frenatura dei
veicoli a trazione animale e delle slitte.
(Sanzione così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006)
1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono
essere muniti di un dispositivo di frenatura efficace e disposto in modo da
poter essere in qualunque occasione facilmente e rapidamente manovrato.
2. Sono vietati i dispositivi di frenatura
che agiscono direttamente sul manto stradale.
3. Chiunque viola le disposizioni del
presente articolo e dell'art. 69 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro 36,00 a Euro 148,00.
Articolo 65 - Dispositivi di segnalazione visiva
dei veicoli a trazione animale e delle slitte.
(Sanzione così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006)
1. Nelle ore e nei casi previsti dall'art.
152, comma 1, i veicoli a trazione animale e le slitte devono esser muniti di
due fanali anteriori che emettano in avanti luce bianca e di due fanali
posteriori che emettano all'indietro luce rossa, disposti sui lati del veicolo.
Devono, altresì, essere muniti di due catadiottri bianchi anteriormente, due
catadiottri rossi posteriormente e di un catadiottro arancione su ciascun lato.
2. I veicoli di cui al comma 1 devono essere
dotati di un segnale mobile di pericolo.
3. Chiunque circola con un veicolo a trazione
animale o con una slitta non provvisti di dispositivi di segnalazione visiva,
nei casi in cui l'uso dei medesimi è prescritto, ovvero con dispositivi non
conformi alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell'art. 69, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 36,00
a Euro 148,00.
Articolo 66 - Cerchioni alle ruote.
(Sanzione così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006)
1. I veicoli a trazione animale, di massa
complessiva a pieno carico sino a 6 t, possono essere muniti di cerchioni
metallici, sempre che tale massa non superi 0,15 volte la somma della larghezza
dei cerchioni, espressa in centimetri. In ogni altro caso i veicoli devono
essere muniti di ruote gommate.
2. La larghezza di ciascun cerchione non può
essere mai inferiore a 50 mm; i bordi del cerchione a contatto della strada
devono essere arrotondati con raggio non inferiore allo spessore del cerchione
metallico; nella determinazione della larghezza si tiene conto dei raccordi
nella misura massima di 5 mm per parte.
3. La superficie di rotolamento della ruota
deve essere cilindrica senza spigoli, sporgenze o discontinuità.
4. I comuni accertano la larghezza dei
cerchioni e determinano la massa complessiva a pieno carico consentita per ogni
veicolo a trazione animale destinato a trasporto di cose.
5. Chiunque circola con un veicolo a trazione
animale non rispondente ai requisiti stabiliti dal presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 36,00 a Euro 148,00
(Comma così modificato dall'art. 29 del
D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360.
Articolo 67 - Targhe dei veicoli a trazione
animale e delle slitte.
(Sanzione così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006)
1. I veicoli a trazione animale e le slitte
devono essere muniti di una targa contenente le indicazioni del proprietario,
del comune di residenza, della categoria di appartenenza, del numero di
matricola e, per quelli destinati al trasporto di cose, della massa complessiva
a pieno carico, nonché della larghezza dei cerchioni.
2. La targa deve essere rinnovata solo quando
occorre modificare alcuna delle indicazioni prescritte o quando le indicazioni
stesse non siano più chiaramente leggibili.
3. La fornitura delle targhe è riservata ai
comuni, che le consegnano agli interessati complete delle indicazioni stabilite
dal comma 1. Il modello delle targhe è indicato nel regolamento. Il prezzo che
l'interessato corrisponderà al comune è stabilito con decreto del Ministro dei
lavori pubblici.
4. I veicoli a trazione animale e le slitte
sono immatricolati in apposito registro del comune di residenza del
proprietario.
5. Chiunque circola con un veicolo a trazione
animale o con una slitta non munito della targa prescritta, ovvero viola le
disposizioni del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da Euro 36,00 a Euro 148,00.
6. Chiunque abusivamente fabbrica o vende
targhe per veicoli a trazione animale o slitte, ovvero usa targhe abusivamente
fabbricate, è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 74,00 a Euro 296,00.
7. Alle violazioni di cui ai commi 5 e 6
consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca della targa non
rispondente ai requisiti indicati o abusivamente fabbricata, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.
Articolo 68 - Caratteristiche costruttive e
funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi.
(Articolo
così modificato dall'art. 30 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360 - Sanzione
così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006).
1. I velocipedi devono essere muniti di
pneumatici, nonché:
a) per la frenatura: di un dispositivo
indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle
rispettive ruote;
b) per le segnalazioni acustiche: di un
campanello;
c) per le segnalazioni visive: anteriormente
di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi;
inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi
dispositivi devono essere applicati sui lati.
2. I dispositivi di segnalazione di cui alla
lettera c) del comma 1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei
casi previsti dall'art. 152, comma 1.
3. Le disposizioni previste nelle lettere b)
e c) del comma 1 non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante
competizioni sportive.
4. Con decreto del Ministro dei lavori
pubblici sono stabilite le caratteristiche costruttive, funzionali nonché le
modalità di omologazione dei velocipedi a più ruote simmetriche che consentono
il trasporto di altre persone oltre il conducente.
5. I velocipedi possono essere equipaggiati
per il trasporto di un bambino, con idonee attrezzature, le cui caratteristiche
sono stabilite nel regolamento.
6. Chiunque circola con un velocipede senza
pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione
acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel
presente articolo e nell'articolo 69, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da Euro 22,00 a Euro 88,00
7. Chiunque circola con un velocipede di cui
al comma 4, non omologato, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro 36,00 a Euro 148,00.
8. Chiunque produce o mette in commercio
velocipedi o i relativi dispositivi di equipaggiamento non conformi al tipo
omologato, ove ne sia richiesta l'omologazione, è soggetto, se il fatto non
costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
Euro 370,00 a Euro 1.485,00.
Articolo 69 - Caratteristiche dei
dispositivi di segnalazione e di frenatura dei veicoli a trazione animale,
delle slitte e dei velocipedi.
1. Nel regolamento sono stabiliti, per i
veicoli di cui agli articoli 49, 50 e 51, il numero, il colore, le
caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi di segnalazione
visiva e le caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi di
frenatura dei veicoli a trazione animale e dei velocipedi, nonché,
limitatamente ai velocipedi, le caratteristiche dei dispositivi di segnalazione
acustica.
Articolo 70 - Servizio di piazza con
veicoli a trazione animale o con slitte.
(Sanzione così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006)
1. I comuni sono autorizzati a rilasciare licenze per il servizio di
piazza con veicoli a trazione animale. Tale servizio si svolge nell'area
comunale ed i comuni possono determinare i tratti e le zone in cui tali servizi
sono consentiti per interessi turistici e culturali. I veicoli a trazione
animale destinati a servizi di piazza, oltre alla targa indicata nell'art. 67,
devono essere muniti di altra targa con l'indicazione «servizio di piazza». I
comuni possono destinare speciali aree, delimitate e segnalate, per lo
stazionamento delle vetture a trazione animale per i servizi di piazza.
2. Il regolamento di esecuzione determina:
a) i tipi di vettura a trazione animale con
le quali può essere esercitato il servizio di piazza;
b) le condizioni ed i requisiti per ottenere
la licenza per i servizi di piazza con vetture a trazione animale;
c) le modalità per la revisione, che deve
essere eseguita di regola ogni cinque anni;
d) le modalità per il rilascio delle licenze
di cui al comma 1.
3. Nelle località e nei periodi di tempo in
cui è consentito l'uso delle slitte possono essere destinate slitte al servizio
di piazza. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul servizio di piazza
a trazione animale.
4. Chiunque destina vetture a trazione
animale o slitte a servizio pubblico o di piazza senza avere ottenuto la
relativa licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 74,00 a Euro 296,00. Se la licenza è stata ottenuta, ma non ne
sono osservate le condizioni, la sanzione è del pagamento di una somma da Euro
36,00 a Euro 148,00. In tal caso consegue la sanzione amministrativa accessoria
del ritiro della licenza.
5. Dalla violazione prevista dal primo periodo del comma 4 consegue la
sanzione accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo
I, sezione II, del titolo VI.