TITOLO III - DEI VEICOLI
Articolo 46 -
Nozione di veicolo.
1. Ai fini delle
norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi
specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella
definizione di veicolo quelle per uso di bambini o di invalidi, anche se
asservite da motore, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal
regolamento.
Articolo
47 - Classificazione dei veicoli.
(Articolo
così modificato dall'art. 21 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360)
1. I veicoli si classificano, ai fini del
presente codice, come segue:
a) veicoli a braccia;
b) veicoli a trazione animale;
c) velocipedi;
d) slitte;
e) ciclomotori;
f) motoveicoli;
g) autoveicoli;
h) filoveicoli;
i) rimorchi;
l) macchine agricole;
m) macchine operatrici;
n) veicoli con caratteristiche atipiche.
2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui
al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresì classificati come
segue in base alle categorie internazionali:
a) categoria L1: veicoli a due ruote la
cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e
la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di
propulsione) non supera i 50 km/h;
- categoria L2: veicoli a tre ruote la
cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e
la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di
propulsione) non supera i 50 km/h;
- categoria L3: veicoli a due ruote la
cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la
cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera
i 50 km/h;
- categoria L4: veicoli a tre ruote
asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui
motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità
massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50
km/h (motocicli con carrozzetta laterale);
- categoria L5: veicoli a tre ruote
simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui
motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima
di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h;
b) categoria M: veicoli a motore destinati al
trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;
- categoria M1: veicoli destinati al
trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del
conducente;
- categoria M2: veicoli destinati al
trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del
conducente e massa massima non superiore a 5 t;
- categoria M3: veicoli destinati al trasporto
di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e
massa massima superiore a 5 t;
c) categoria N: veicoli a motore destinati al
trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;
- categoria N1: veicoli destinati al trasporto
di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
- categoria N2: veicoli destinati al
trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a
12 t;
- categoria N3: veicoli destinati al
trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;
d) categoria O: rimorchi (compresi i
semirimorchi);
- categoria O1: rimorchi con massa massima
non superiore a 0,75 t;
- categoria O2: rimorchi con massa massima
superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t;
- categoria O3: rimorchi con massa massima
superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t;
- categoria O4: rimorchi con massa massima
superiore a 10 t.
Articolo 48 - Veicoli a braccia.
1. I veicoli a braccia sono quelli:
a) spinti o trainati dall'uomo a piedi;
b) azionati dalla forza muscolare dello
stesso conducente.
Articolo 49 - Veicoli a trazione animale.
1. I veicoli a trazione animale sono i
veicoli trainati da uno o più animali e si distinguono in:
a) veicoli destinati principalmente al
trasporto di persone;
b) veicoli destinati principalmente al
trasporto di cose;
c) carri agricoli destinati a trasporti per
uso esclusivo delle aziende agricole.
2. I veicoli a trazione animale muniti di
pattini sono denominati slitte.
Articolo 50 - Velocipedi.
1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote
o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di
pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul
veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita,
dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua
massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine
interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette
di pedalare (Comma così sostituito
dall'art. 24 della legge 3 febbraio 2003, n. 14).
2. I velocipedi non possono superare 1,30 m
di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.
Articolo 51 - Slitte.
(Sanzione
così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006).
1. La circolazione delle slitte e di tutti i
veicoli muniti di pattini, a trazione animale, è ammessa soltanto quando le
strade sono ricoperte di ghiaccio o neve di spessore sufficiente ad evitare il
danneggiamento del manto stradale.
2. Chiunque circola con slitte in assenza
delle condizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro 22,00 a Euro 88,00.
Articolo
52 - Ciclomotori.
1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due
o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:
a) motore di cilindrata non superiore a 50
cc, se termico;
b) capacità di sviluppare su strada
orizzontale una velocità fino a 45 km/h (Lettera
così modificata dall’art. 22 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360);
c) [sedile monoposto che non consente il
trasporto di altra persona oltre il conducente] (Lettera soppressa dall’art. 22 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360).
2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione,
essere destinati al trasporto di merci. La massa e le dimensioni sono stabilite
in adempimento delle direttive comunitarie a riguardo, con decreto del Ministro
dei trasporti, o, in alternativa, in applicazione delle corrispondenti
prescrizioni tecniche contenute nelle raccomandazioni o nei regolamenti emanati
dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite Commissione economica per l'Europa,
recepiti dal Ministero dei trasporti, ove a ciò non osti il diritto comunitario
(Comma così sostituito dall'art. 22 del
D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360).
3. Le caratteristiche dei veicoli di cui ai
commi 1 e 2 devono risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i
criteri per la determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalità
per il controllo delle medesime, nonché le prescrizioni tecniche atte ad
evitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione(Comma così modificato dall'art. 22 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360).
4. Detti veicoli, qualora superino il limite
stabilito per una delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono
considerati motoveicoli.
Articolo 53 - Motoveicoli.
1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a
due, tre o quattro ruote, e si distinguono in:
a) motocicli: veicoli a due ruote destinati
al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente;
b) motocarrozzette: veicoli a tre ruote
destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti
compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;
c) motoveicoli per trasporto promiscuo:
veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di
contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente;
d) motocarri: veicoli a tre ruote destinati
al trasporto di cose;
e) mototrattori: motoveicoli a tre ruote
destinati al traino di semirimorchi. Tale classificazione deve essere abbinata
a quella di motoarticolato, con la definizione del tipo o dei tipi dei
semirimorchi di cui al comma 2, che possono essere abbinati a ciascun mototrattore
(Lettera così modificata dall'art. 23 del
D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360);
f) motoveicoli per trasporti specifici:
veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in
particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di
speciali attrezzature relative a tale scopo;
g) motoveicoli per uso speciale: veicoli a
tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente
sugli stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei
materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature;
h) quadricicli a motore: veicoli a quattro
ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al
conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la
cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle
batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale
una velocità massima fino a 80 km/h. Le caratteristiche costruttive sono
stabilite dal regolamento. Detti veicoli, qualora superino anche uno solo dei
limiti stabiliti sono considerati autoveicoli.
2. Sono, altresì, considerati motoveicoli i
motoarticolati: complessi di veicoli, costituiti da un mototrattore e da un
semirimorchio, destinati al trasporto di cui alle lettere d), f) e g).
3. Nel regolamento sono elencati i tipi di
motoveicoli da immatricolare come motoveicoli per trasporti specifici e
motoveicoli per uso speciale.
4. I motoveicoli non possono superare 1,60 m
di larghezza, 4,00 m di lunghezza e 2,50 m di altezza. La massa complessiva a
pieno carico di un motoveicolo non può eccedere 2,5 t.
5. I motoarticolati possono raggiungere la
lunghezza massima di 5 m.
6. I motoveicoli di cui alle lettere d), e),
f) e g) possono essere attrezzati con un numero di posti, per le persone
interessate al trasporto, non superiore a due, compreso quello del conducente.
Articolo 54 - Autoveicoli.
1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno
quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:
a) autovetture: veicoli destinati al
trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del
conducente;
b) autobus: veicoli destinati al trasporto di
persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente;
c) autoveicoli per trasporto promiscuo:
veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5
t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di
cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del
conducente;
d) autocarri: veicoli destinati al trasporto
di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;
e) trattori stradali: veicoli destinati
esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;
f) autoveicoli per trasporti specifici:
veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari
condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali
attrezzature relative a tale scopo;
g) autoveicoli per uso speciale: veicoli
caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e
destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il
trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle
attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle
attrezzature stesse;
h) autotreni: complessi di veicoli costituiti
da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della
applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un'unica unità gli
autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il
trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate
le dimensioni massime di cui all'art. 61, il veicolo o il trasporto è
considerato eccezionale;
i) autoarticolati: complessi di veicoli
costituiti da un trattore e da un semirimorchio;
l) autosnodati: autobus composti da due
tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di
veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi
sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei
viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due
parti possono essere effettuate soltanto in officina;
m) autocaravan: veicoli aventi una speciale
carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e
all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente;
n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di
veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di
materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di
escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la
marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia;
tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in
eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di
cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali
fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo
specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori
strada.
2. Nel regolamento sono elencati, in
relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli
da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per
usi speciali.
Articolo 55 - Filoveicoli.
1. I filoveicoli sono veicoli a motore
elettrico non vincolati da rotaie e collegati a una linea aerea di contatto per
l'alimentazione; sono consentite la installazione a bordo di un motore
ausiliario di trazione, non necessariamente elettrico, e l'alimentazione dei
motori da una sorgente ausiliaria di energia elettrica.
2. I filoveicoli possono essere distinti,
compatibilmente con le loro caratteristiche, nelle categorie previste dall'art.
54 per gli autoveicoli.
Articolo 56 - Rimorchi.
(Articolo
così modificato dall'art. 24 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360)
1. Ad eccezione di quanto stabilito dal comma
1, lettera e) e dal comma 2 dell'articolo 53, i rimorchi sono veicoli destinati
ad essere trainati dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'art. 54 e dai
filoveicoli di cui all'art. 55, con esclusione degli autosnodati.
2. I rimorchi si distinguono in:
a) rimorchi per trasporto di persone,
limitatamente ai rimorchi con almeno due assi ed ai semirimorchi;
b) rimorchi per trasporto di cose;
c) rimorchi per trasporti specifici,
caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'art. 54;
d) rimorchi ad uso speciale, caratterizzati
ai sensi delle lettere g) e h) dell'art. 54;
e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi
posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati
per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo;
f) rimorchi per trasporto di attrezzature
turistiche e sportive: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non
superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di
attrezzature turistiche e sportive, quali imbarcazioni, alianti od altre.
3. I semirimorchi sono veicoli costruiti in
modo tale che una parte di essi si sovrapponga all'unità motrice e che una
parte notevole della loro massa o del loro carico sia sopportata da detta
motrice.
4. I carrelli appendice a non più di due ruote
destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da
autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere
h), i) ed l), si considerano parti integranti di questi purché rientranti nei
limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 e dal regolamento.
Articolo 57 - Macchine agricole.
(Articolo
così modificato dall'art. 25 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360)
1. Le macchine agricole sono macchine a ruote
o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e
possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e
per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti
agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni;
possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette
attività.
2. Ai fini della circolazione su strada le
macchine agricole si distinguono in:
a) Semoventi:
1) trattrici agricole: macchine a motore con
o senza piano di carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla
trazione, concepite per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze
di uso agrario nonché azionare determinati strumenti, eventualmente
equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da considerare parte
integrante della trattrice agricola;
2) macchine agricole operatrici a due o più
assi: macchine munite o predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature
per l'esecuzione di operazioni agricole;
3) macchine agricole operatrici ad un asse:
macchine guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con
carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La
massa complessiva non può superare 0,7 t compreso il conducente;
b) Trainate:
1) macchine agricole operatrici: macchine per
l'esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di
accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle
macchine agricole semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a),
numero 3);
2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al
carico e trainabili dalle trattrici agricole; possono eventualmente essere
muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la massa
complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte
integrante della trattrice traente.
3. Ai fini della circolazione su strada, le
macchine agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente non
devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h;
le macchine agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli
metallici, purché muniti di sovrappattini, nonché le macchine agricole
operatrici ad un asse con carrello per il conducente non devono essere atte a
superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.
4. Le macchine agricole di cui alla lettera
a), numeri 1) e 2), e di cui alla lettera b), numero 1), possono essere
attrezzate con un numero di posti per gli addetti non superiore a tre, compreso
quello del conducente; i rimorchi agricoli possono essere adibiti per il
trasporto esclusivo degli addetti, purché muniti di idonea attrezzatura non
permanente.
Articolo 58 - Macchine operatrici.
1. Le macchine operatrici sono macchine
semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei
cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto
veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo
spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del
cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.
2. Ai fini della circolazione su strada le
macchine operatrici si distinguono in:
a) macchine impiegate per la costruzione e la
manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il
ripristino del traffico;
b) macchine sgombraneve, spartineve o
ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili;
c) carrelli: veicoli destinati alla
movimentazione di cose.
3. Le macchine operatrici semoventi, in
relazione alle loro caratteristiche, possono essere attrezzate con un numero di
posti, per gli addetti, non superiore a tre, compreso quello del conducente.
4. Ai fini della circolazione su strada le
macchine operatrici non devono essere atte a superare, su strada orizzontale,
la velocità di 40 km/h; le macchine operatrici semoventi a ruote non
pneumatiche o a cingoli non devono essere atte a superare, su strada
orizzontale, la velocità di 15 km/h.
Articolo
59 - Veicoli con caratteristiche atipiche.
1. Sono considerati atipici i veicoli
elettrici leggeri da città, i veicoli ibridi o multimodali e i microveicoli
elettrici o elettroveicoli ultraleggeri, nonché gli altri veicoli che per le
loro specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli definiti negli
articoli dal 52 al 58.
2. Il Ministro dei trasporti, sentiti i
Ministri interessati, stabilisce, con proprio decreto:
a) la categoria, fra quelle individuate nei
suddetti articoli, alla quale i veicoli atipici devono essere assimilati ai
fini della circolazione e della guida;
b) i requisiti tecnici di idoneità alla
circolazione dei medesimi veicoli individuandoli, con criteri di equivalenza,
fra quelli previsti per una o più delle categorie succitate.
Articolo 60 - Motoveicoli e autoveicoli
d'epoca e di interesse storico e collezionistico.
(Articolo
così modificato dall'art. 26 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360 - Sanzione così aggiornata con D.M. 29
dicembre 2006).
1. Sono considerati appartenenti alla
categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli
autoveicoli d'epoca, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse
storico e collezionistico.
2. Rientrano nella categoria dei veicoli
d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati
alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della
salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa
costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli
equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla
circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro
storico della Direzione generale della M.C.T.C.
3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle
seguenti disposizioni:
a) la loro circolazione può essere consentita
soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati,
limitatamente all'ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle
manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere
provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio
della Direzione generale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione è compresa la
località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato
preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco
particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati
la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita
in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;
b) il trasferimento di proprietà degli stessi
deve essere comunicato alla Direzione generale della M.C.T.C., per
l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.
4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli
e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui
risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia,
Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI (Comma così sostituito dall'art. 1 del D.L. 27 giugno 2003, n. 151,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214).
5. I veicoli di interesse storico o
collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti
previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento (Comma così modificato dall'art. 1 del D.L.
27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2003, n. 214).
6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 74,00 a Euro 296,00 se si tratta di autoveicoli, o da Euro 36,00 a Euro 148,00 se si tratta di motoveicoli.
Articolo 61 - Sagoma limite.
(Articolo
così modificato dall'art. 27 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360 - Sanzione così aggiornata con D.M. 29
dicembre 2006).
1. Fatto salvo quanto disposto nell'art. 10 e
nei commi successivi del presente articolo, ogni veicolo compreso il suo carico
deve avere:
a) larghezza massima non eccedente 2,55 m;
nel computo di tale larghezza non sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori,
purché mobili (Lettera così modificata
dall'art. 8 del D.L. 4 ottobre 1996, n. 517, convertito dalla legge 4 dicembre
1996, n. 611);
b) altezza massima non eccedente 4 m; per gli
autobus e i filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani
circolanti su itinerari prestabiliti è consentito che tale altezza sia di 4,30
m;
c) lunghezza totale, compresi gli organi di
traino, non eccedente 12 m, con l'esclusione dei semirimorchi, per i veicoli
isolati. Nel computo della suddetta lunghezza non sono considerati i
retrovisori, purché mobili. Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea
possono essere dotati di strutture portasci o portabagagli applicate
posteriormente a sbalzo, in deroga alla predetta lunghezza massima, secondo direttive
stabilite con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione Direzione
generale della M.C.T.C. (Lettera così
modificata dall'art. 8 del D.L. 4 ottobre 1996, n. 517, convertito dalla legge
4 dicembre 1996, n. 611).
2. Gli autoarticolati e gli autosnodati non
devono eccedere la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 16,50 m,
sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento; gli
autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di
persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la
lunghezza massima di 18 m; gli autotreni e filotreni non devono eccedere la
lunghezza massima di 18,75 m, in conformità alle prescrizioni tecniche
stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione (Comma così modificato dall'art. 8 del D.L. 4 ottobre 1996, n. 517,
convertito dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611).
3. Le caratteristiche costruttive e funzionali
delle autocaravan e dei caravan sono stabilite con decreto del Ministro dei
trasporti.
4. La larghezza massima dei veicoli per
trasporto di merci deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) può
raggiungere il valore di 2,60 m, escluse le sporgenze dovute ai retrovisori,
purché mobili.
5. Ai fini della inscrivibilità in curva dei
veicoli e dei complessi di veicoli, il regolamento stabilisce le condizioni da
soddisfare e le modalità di controllo.
6. I veicoli che per specifiche esigenze
funzionali superano, da soli o compreso il loro carico, i limiti di sagoma
stabiliti nei precedenti commi possono essere ammessi alla circolazione come
veicoli o trasporti eccezionali se rispondenti alle apposite norme contenute
nel regolamento.
7. Chiunque circola con un veicolo o con un
complesso di veicoli compreso il carico che supera i limiti di sagoma stabiliti
dal presente articolo, salvo che lo stesso costituisca trasporto eccezionale, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 370,00
a Euro 1.485,00. Per la prosecuzione del viaggio si applicano le disposizioni
contenute nell'articolo 164, comma 9.
Articolo 62 - Massa limite.
(Articolo
così modificato dall'art. 28 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360)
1. La massa limite complessiva a pieno carico
di un veicolo, salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi 2, 3, 4, 5 e 6
del presente articolo, costituita dalla massa del veicolo stesso in ordine di
marcia e da quella del suo carico, non può eccedere 5 t per i veicoli ad un
asse, 8 t per quelli a due assi e 10 t per quelli a tre o più assi.
2. Con esclusione dei semirimorchi, per i
rimorchi muniti di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso
all'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm², la massa
complessiva a pieno carico non può eccedere 6 t se ad un asse, con esclusione
dell'unità posteriore dell'autosnodato, 22 t se a due assi e 26 t se a tre o
più assi.
3. Salvo quanto diversamente previsto
dall'articolo 104, per i veicoli a motore isolati muniti di pneumatici, tali
che il carico unitario medio trasmesso all'area di impronta sulla strada non
sia superiore a 8 daN/cm² e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la
distanza fra due assi contigui non sia inferiore ad 1 m, la massa complessiva a
pieno carico del veicolo isolato non può eccedere 18 t se si tratta di veicoli
a due assi e 25 t se si tratta di veicoli a tre o più assi; 26 t e 32 t,
rispettivamente, se si tratta di veicoli a tre o a quattro o più assi quando
l'asse motore è munito di pneumatici accoppiati e di sospensioni pneumatiche
ovvero riconosciute equivalenti dal Ministero dei trasporti. Qualora si tratti
di autobus o filobus a due assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e
suburbani la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19 t.
4. Nel rispetto delle condizioni prescritte
nei commi 2, 3 e 6, la massa complessiva di un autotreno a tre assi non può
superare 24 t, quella di un autoarticolato o di un autosnodato a tre assi non
può superare 30 t, quella di un autotreno, di un autoarticolato o di un
autosnodato non può superare 40 t se a quattro assi e 44 t se a cinque o più
assi.
5. Qualunque sia il tipo di veicolo, la massa
gravante sull'asse più caricato non deve eccedere 12 t.
6. In corrispondenza di due assi contigui la
somma delle masse non deve superare 12 t se la distanza assiale è inferiore a 1
m; nel caso in cui la distanza assiale sia pari o superiore a 1 m ed inferiore
a 1,3 m, il limite non può superare 16 t; nel caso in cui la distanza sia pari
o superiore a 1,3 m ed inferiore a 2 m, tale limite non può eccedere 20 t.
7. Chiunque circola con un veicolo che supera
compreso il carico, salvo quanto disposto dall'art. 167, i limiti di massa
stabiliti dal presente articolo e dal regolamento è soggetto alle sanzioni
previste dall'art. 10.
Articolo 63 - Traino veicoli.
(Sanzione così aggiornata con D.M. 29
dicembre 2006).
1. Nessun veicolo può trainare o essere
trainato da più di un veicolo, salvo che ciò risulti necessario per
l'effettuazione dei trasporti eccezionali di cui all'art. 10 e salvo quanto
disposto dall'art. 105.
2. Un autoveicolo può trainare un veicolo che
non sia rimorchio se questo non è più atto a circolare per avaria o per
mancanza di organi essenziali, ovvero nei casi previsti dall'art. 159. La
solidità dell'attacco, le modalità del traino, la condotta e le cautele di
guida devono rispondere alle esigenze di sicurezza della circolazione.
3. Salvo quanto indicato nel comma 2, il
Ministero dei trasporti può autorizzare, per speciali esigenze, il traino con
autoveicoli di veicoli non considerati rimorchi.
4. Nel regolamento sono stabiliti i criteri
per la determinazione della massa limite rimorchiabile, nonché le modalità e
procedure per l'agganciamento.
5. Chiunque viola le disposizioni del
presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 74,00 a Euro 296,00.