TITOLO I - DISPOSIZIONI
GENERALI
Articolo
1 - Principi generali.
(Articolo
sostituito dall'art. 1 del D.L.vo 15 gennaio 2002, n. 9)
1. La sicurezza delle persone, nella circolazione
stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico
perseguite dallo Stato.
2. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e
degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice e dai
provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative
internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi
si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi:
di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico
veicolare; di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche
attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la
fluidità della circolazione.
3. Al fine di ridurre il numero e gli effetti
degli incidenti stradali ed in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi della
Commissione europea, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce
il Piano nazionale per la sicurezza stradale.
4. Il Governo comunica annualmente al
Parlamento l'esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali,
ambientali ed economici della circolazione stradale.
5. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti fornisce all'opinione pubblica i dati più significativi utilizzando i
più moderni sistemi di comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune
categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ed
educativo.
Articolo
2 - Definizione e classificazione delle strade.
(Articolo
così modificato dall'art. 1 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360)
1. Ai fini dell'applicazione delle norme del
presente codice si definisce «strada» l'area ad uso pubblico destinata alla
circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
2. Le strade sono classificate, riguardo alle
loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
A) Autostrade;
B) Strade extraurbane principali;
C) Strade extraurbane secondarie;
D) Strade urbane di scorrimento;
E) Strade urbane di quartiere;
F) Strade locali;
F-bis. Itinerari ciclopedonali (Lettera aggiunta dall'art. 01 del D.L. 27
giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,
n. 214).
3. Le strade di cui al comma 2 devono avere
le seguenti caratteristiche minime:
A) Autostrada: strada extraurbana o urbana a
carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna
con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e
corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a
raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza
all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune
categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e
fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di
parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di
accelerazione.
B) Strada extraurbana principale: strada a
carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna
con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di
intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati,
contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla
circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre
categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere
attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta,
con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
C) Strada extraurbana secondaria: strada ad
unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.
D) Strada urbana di scorrimento: strada a
carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due
corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina
pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso
semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali
esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.
E) Strada urbana di quartiere: strada ad
unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi;
per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra,
esterna alla carreggiata.
F) Strada locale: strada urbana od
extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente
parte degli altri tipi di strade.
F-bis. Itinerario ciclopedonale: strada
locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza
pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela
dell'utenza debole della strada (Lettera
aggiunta dall'art. 01 del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214).
4. È denominata «strada di servizio» la strada
affiancata ad una strada principale (autostrada, strada extraurbana principale,
strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il
raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e
viceversa, nonché il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla
strada principale stessa.
5. Per le esigenze di carattere
amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti
svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in
strade «statali», «regionali», «provinciali», «comunali», secondo le
indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono
rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune. Per le strade
destinate esclusivamente al traffico militare e denominate «strade militari»,
ente proprietario è considerato il comando della regione militare territoriale.
6. Le strade extraurbane di cui al comma 2,
lettere B, C ed F si distinguono in:
A) Statali, quando:
a) costituiscono le grandi direttrici del
traffico nazionale;
b) congiungono la rete viabile principale
dello Stato con quelle degli Stati limitrofi;
c) congiungono tra loro i capoluoghi di
regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero
costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali;
d) allacciano alla rete delle strade statali
i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza
industriale, turistica e climatica;
e) servono traffici interregionali o
presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone del territorio
nazionale.
B) Regionali, quando allacciano i capoluoghi
di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero
allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia
particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale,
agricolo, turistico e climatico.
C) Provinciali, quando allacciano al
capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia
o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale
o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per
ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
D) Comunali, quando congiungono il capoluogo
del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il
capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un
aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di
scambio internodale o con le località che sono sede di essenziali servizi
interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice, le strade
«vicinali» sono assimilate alle strade comunali.
7. Le strade urbane di cui al comma 2,
lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei
centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o
provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a
diecimila abitanti.
8. Il Ministero dei lavori pubblici, nel
termine indicato dall'art. 13, comma 5, procede alla classificazione delle
strade statali ai sensi del comma 5, seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e
7, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il consiglio di
amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali, le
regioni interessate, nei casi e con le modalità indicate dal regolamento. Le
regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli
enti locali, alle classificazioni delle rimanenti strade ai sensi del comma 5.
Le strade così classificate sono iscritte nell'archivio nazionale delle strade
previsto dall'art. 226.
9. Quando le strade non corrispondono più
all'uso e alle tipologie di collegamento previste sono declassificate dal
Ministero dei lavori pubblici e dalle regioni, secondo le rispettive
competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per
tale declassificazione sono indicati dal regolamento.
10. Le disposizioni di cui alla presente
disciplina non modificano gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, emanato in attuazione della legge 8 luglio
1986, n. 349, in ordine all'individuazione delle opere sottoposte alla
procedura di valutazione d'impatto ambientale.
Articolo
3 - Definizioni stradali e di traffico.
(Articolo
così modificato dall'art. 2 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360)
1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni
stradali e di traffico hanno i seguenti significati:
1) Area di intersezione: parte della
intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico.
2) Area pedonale: zona interdetta alla
circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e
i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie,
nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e
velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari
situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione,
ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali (Numero così sostituito dall'art. 01 del D.L. 27 giugno 2003, n. 151,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214).
3) Attraversamento pedonale: parte della
carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in
transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto
ai veicoli.
4) Banchina: parte della strada compresa tra
il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi
longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della
cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati.
5) Braccio di intersezione: cfr. Ramo di
intersezione.
6) Canalizzazione: insieme di apprestamenti
destinato a selezionare le correnti di traffico per guidarle in determinate
direzioni.
7) Carreggiata: parte della strada destinata allo
scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in
genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine.
8) Centro abitato: insieme di edifici,
delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per
insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato
da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque
fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla
strada.
9) Circolazione: è il movimento, la fermata e
la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.
10) Confine stradale: limite della proprietà
stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio
del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno
del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata
se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è
in trincea.
11) Corrente di traffico: insieme di veicoli
(corrente veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si muovono su una
strada nello stesso senso di marcia su una o più file parallele, seguendo una
determinata traiettoria.
12) Corsia: parte longitudinale della strada
di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli.
13) Corsia di accelerazione: corsia
specializzata per consentire ed agevolare l'ingresso ai veicoli sulla
carreggiata.
14) Corsia di decelerazione: corsia
specializzata per consentire l'uscita dei veicoli da una carreggiata in modo da
non provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a tale manovra.
15) Corsia di emergenza: corsia, adiacente
alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di
soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia
ammessa la circolazione degli stessi.
16) Corsia di marcia: corsia facente parte
della carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica orizzontale.
17) Corsia riservata: corsia di marcia
destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di
veicoli.
18) Corsia specializzata: corsia destinata ai
veicoli che si accingono ad effettuare determinate manovre, quali svolta,
attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per la sosta o
che presentano basse velocità o altro.
19) Cunetta: manufatto destinato allo
smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato longitudinalmente
od anche trasversalmente all'andamento della strada.
20) Curva: raccordo longitudinale fra due
tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare
condizioni di limitata visibilità.
21) Fascia di pertinenza: striscia di terreno
compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. È parte della proprietà
stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della
strada.
22) Fascia di rispetto: striscia di terreno,
esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione,
da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni,
depositi e simili.
23) Fascia di sosta laterale: parte della
strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di
margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa
corsia di manovra.
24) Golfo di fermata: parte della strada,
esterna alla carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi di linea
ed adiacente al marciapiede o ad altro spazio di attesa per i pedoni.
25) Intersezione a livelli sfalsati: insieme
di infrastrutture (sovrappassi; sottopassi e rampe) che consente lo smistamento
delle correnti veicolari fra rami di strade poste a diversi livelli.
26) Intersezione a raso (o a livello): area
comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle
correnti di traffico dall'una all'altra di esse.
27) Isola di canalizzazione: parte della
strada, opportunamente delimitata e non transitabile, destinata a incanalare le
correnti di traffico.
28) Isola di traffico: cfr. Isola di
canalizzazione.
29) Isola salvagente: cfr. Salvagente.
30) Isola spartitraffico: cfr.
Spartitraffico.
31) Itinerario internazionale: strade o
tratti di strade facenti parte degli itinerari così definiti dagli accordi
internazionali.
32) Livelletta: tratto di strada a pendenza
longitudinale costante.
33) Marciapiede: parte della strada, esterna
alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai
pedoni.
34) Parcheggio: area o infrastruttura posta
fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli.
34-bis) Parcheggio scambiatore: parcheggio
situato in prossimità di stazioni o fermate del trasporto pubblico locale o del
trasporto ferroviario, per agevolare l'intermodalità (Numero aggiunto dall'art. 01 del D.L. 27 giugno 2003, n. 151,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214).
35) Passaggio a livello: intersezione a raso,
opportunamente attrezzata e segnalata ai fini della sicurezza, tra una o più
strade ed una linea ferroviaria o tranviaria in sede propria.
36) Passaggio pedonale (cfr. anche
Marciapiede): parte della strada separata dalla carreggiata, mediante una
striscia bianca continua o una apposita protezione parallela ad essa e
destinata al transito dei pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede
stradale, in mancanza di esso.
37) Passo carrabile: accesso ad un'area
laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.
38) Piazzola di sosta: parte della strada, di
lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta
dei veicoli.
39) Pista ciclabile: parte longitudinale
della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei
velocipedi.
40) Raccordo concavo (cunetta): raccordo tra
due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sotto
della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale
concavo.
41) Raccordo convesso (dosso): raccordo tra
due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sopra
della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale
convesso.
42) Ramo di intersezione: tratto di strada
afferente una intersezione.
43) Rampa (di intersezione): strada destinata
a collegare due rami di un'intersezione.
44) Ripa: zona di terreno immediatamente
sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale rispettivamente in
taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada.
45) Salvagente: parte della strada, rialzata
o opportunamente delimitata e protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei
pedoni, in corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei
trasporti collettivi.
46) Sede stradale: superficie compresa entro
i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza.
47) Sede tranviaria: parte longitudinale
della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei tram e
dei veicoli assimilabili.
48) Sentiero (o Mulattiera o Tratturo):
strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di
animali.
49) Spartitraffico: parte longitudinale non
carrabile della strada destinata alla separazione di correnti veicolari.
50) Strada extraurbana: strada esterna ai
centri abitati.
51) Strada urbana: strada interna ad un
centro abitato.
52) Strada vicinale (o Poderale o di
Bonifica): strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico.
53) Svincolo: intersezione a livelli sfalsati
in cui le correnti veicolari non si intersecano tra loro.
53-bis) Utente debole della strada: pedoni,
disabili in carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela
particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade (Numero aggiunto dall'art. 01 del D.L. 27
giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,
n. 214).
54) Zona a traffico limitato: area in cui
l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a
particolari categorie di utenti e di veicoli.
55) Zona di attestamento: tratto di
carreggiata, immediatamente a monte della linea di arresto, destinato
all'accumulo dei veicoli in attesa di via libera e, generalmente, suddiviso in
corsie specializzate separate da strisce longitudinali continue.
56) Zona di preselezione: tratto di
carreggiata, opportunamente segnalato, ove è consentito il cambio di corsia
affinché i veicoli possano incanalarsi nelle corsie specializzate.
57) Zona di scambio: tratto di carreggiata a
senso unico, di idonea lunghezza, lungo il quale correnti di traffico
parallele, in movimento nello stesso verso, possono cambiare la reciproca
posizione senza doversi arrestare.
58) Zona residenziale: zona urbana in cui
vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e
dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di
inizio e di fine.
2. Nel regolamento sono stabilite altre
definizioni stradali e di traffico di specifico rilievo tecnico.
Articolo
4 - Delimitazione del centro abitato.
1. Ai fini dell'attuazione della disciplina della
circolazione stradale, il comune, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente codice, provvede con deliberazione della giunta
alla delimitazione del centro abitato.
2. La deliberazione di delimitazione del
centro abitato come definito dall'art. 3 è pubblicata all'albo pretorio per
trenta giorni consecutivi; ad essa viene allegata idonea cartografia nella
quale sono evidenziati i confini sulle strade di accesso.
Articolo
5 - Regolamentazione della circolazione in generale.
(Articolo
così modificato dall'art. 3 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360)
1. Il Ministro dei lavori pubblici può
impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per
l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione
sulle strade di cui all'art. 2.
2. In caso di inosservanza di norme
giuridiche, il Ministro dei lavori pubblici può diffidare gli enti proprietari
ad emettere i relativi provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari non
ottemperino nel termine indicato, il Ministro dei lavori pubblici dispone, in
ogni caso di grave pericolo per la sicurezza, l'esecuzione delle opere
necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti degli enti medesimi.
3. I provvedimenti per la regolamentazione
della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi
competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al
pubblico mediante i prescritti segnali. Contro i provvedimenti emessi dal
comando militare territoriale di regione è ammesso ricorso gerarchico al
Ministro della difesa.
Articolo
6 - Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati.
(Articolo
così modificato dall'art. 4 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360 - La sanzione
è stata così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006)
1. Il prefetto, per motivi di sicurezza
pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute,
nonché per esigenze di carattere militare può, conformemente alle direttive del
Ministro dei lavori pubblici, sospendere temporaneamente la circolazione di
tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse. Il
prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con
apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
può vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel
regolamento sono stabilite le condizioni ed eventuali deroghe.
2. Il prefetto stabilisce, anno per anno, le
opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi
determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di
spazio.
3. Per le strade militari i poteri di cui ai
commi 1 e 2 sono esercitati dal comandante della regione militare territoriale.
4. L'ente proprietario della strada può, con
l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3:
a) disporre, per il tempo strettamente
necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di
utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili
motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere
tecnico;
b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni
di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o
per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della
circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;
c) riservare corsie, anche protette, a
determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli
destinati a determinati usi;
d) vietare o limitare o subordinare al
pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;
e) prescrivere che i veicoli siano muniti di
mezzi antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o
ghiaccio;
f) vietare temporaneamente la sosta su strade
o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo
noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed
eventualmente con altri mezzi appropriati.
5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono
emanate:
a) per le strade e le autostrade statali, dal
capo dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S. competente per territorio;
b) per le strade regionali, dal presidente
della giunta;
c) per le strade provinciali, dal presidente
della provincia;
d) per le strade comunali e le strade
vicinali, dal sindaco;
e) per le strade militari, dal comandante
della regione militare territoriale.
6. Per le strade e le autostrade in
concessione, i poteri dell'ente proprietario della strada sono esercitati dal concessionario,
previa comunicazione all'ente concedente. In caso di urgenza, i relativi
provvedimenti possono essere adottati anche senza la preventiva comunicazione
al concedente, che può revocare gli stessi.
7. Nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico
aereo civile e nelle aree portuali, la competenza a disciplinare la
circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata
rispettivamente al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per
territorio e al comandante di porto capo di circondario, i quali vi provvedono
a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del presente codice. Nell'ambito
degli aeroporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione a enti o
società, il potere di ordinanza viene esercitato dal direttore della
circoscrizione aeroportuale competente per territorio, sentiti gli enti e le
società interessati.
8. Le autorità che hanno disposto la
sospensione della circolazione di cui ai commi 1 e 4, lettere a) e b), possono
accordare, per esigenze gravi e indifferibili o per accertate necessità,
deroghe o permessi, subordinati a speciali condizioni e cautele.
9. Tutte le strade statali sono a precedenza,
salvo che l'autorità competente disponga diversamente in particolari
intersezioni in relazione alla classifica di cui all'art. 2, comma 2. Sulle
altre strade o tratti di strade la precedenza è stabilita dagli enti
proprietari sulla base della classificazione di cui all'articolo 2, comma 2. In
caso di controversia decide, con proprio decreto, il Ministro dei lavori
pubblici. La precedenza deve essere resa nota con i prescritti segnali da
installare a cura e spese dell'ente proprietario della strada che ha la
precedenza.
10. L'ente proprietario della strada a
precedenza, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, può,
con ordinanza, prescrivere ai conducenti l'obbligo di fermarsi prima di
immettersi sulla strada a precedenza.
11. Quando si tratti di due strade entrambe a
precedenza, appartenenti allo stesso ente, l'ente deve stabilire l'obbligo di
dare la precedenza ovvero anche l'obbligo di arrestarsi all'intersezione;
quando si tratti di due strade a precedenza appartenenti a enti diversi, gli
obblighi suddetti devono essere stabiliti di intesa fra gli enti stessi.
Qualora l'accordo non venga raggiunto, decide con proprio decreto il Ministro
dei lavori pubblici.
12. Chiunque non ottempera ai provvedimenti
di sospensione della circolazione emanati a norma dei commi 1 e 3 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 148,00 a Euro 594,00.
Se la violazione è commessa dal conducente di un veicolo adibito al trasporto
di cose, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da Euro 370,00
a Euro 1.485,00. In questa ultima ipotesi dalla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un
periodo da uno a quattro mesi, nonché della sospensione della carta di
circolazione del veicolo per lo stesso periodo ai sensi delle norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI.
13. Chiunque viola le prescrizioni di cui al
comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
Euro 22,00 a Euro 88,00.
14. Chiunque viola gli altri obblighi,
divieti e limitazioni previsti nel presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 74,00 a Euro 296,00. Nei casi
di sosta vietata la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da
Euro 36,00 a Euro 148,00; qualora la violazione si prolunghi oltre le
ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni
periodo di ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione.
15. Nelle ipotesi di violazione del comma 12
l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio finché
non spiri il termine del divieto di circolazione; egli deve, quando la sosta
nel luogo in cui è stata accertata la violazione costituisce intralcio alla
circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino in
cui effettuare la sosta. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di
contestazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo
carico rimane al conducente. Se le disposizioni come sopra impartite non sono
osservate, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente è da due a sei mesi.
Articolo
7 - Regolamentazione della circolazione nei centri abitati.
(Articolo
così modificato dall'art. 5 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360 - La sanzione
è stata così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006)
1. Nei centri abitati i comuni possono, con
ordinanza del sindaco:
a) adottare i provvedimenti indicati
nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;
b) limitare la circolazione di tutte o di
alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione
degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale,
conformemente alle direttive impartite dal Ministro dei lavori pubblici,
sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente, il Ministro
per i problemi delle aree urbane ed il Ministro per i beni culturali e
ambientali;
c) stabilire la precedenza su determinate
strade o tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione
alla classificazione di cui all'art. 2, e, quando la intensità o la sicurezza
del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su
una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la
precedenza a chi circola su quest'ultima;
d) riservare limitati spazi alla sosta dei
veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, dei vigili del
fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone
con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale,
ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;
e) stabilire aree nelle quali è autorizzato
il parcheggio dei veicoli;
f) stabilire, previa deliberazione della
giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è
subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di
controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le
relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero dei lavori
pubblici, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per le aree urbane;
g) prescrivere orari e riservare spazi per i
veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose;
h) istituire le aree attrezzate riservate
alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185;
i) riservare strade alla circolazione dei
veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la
mobilità urbana.
2. I divieti di sosta si intendono imposti
dalle ore 8 alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel relativo
segnale.
3. Per i tratti di strade non comunali che
attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2,
sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma
4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I
provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono
di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell'ente
proprietario della strada.
4. Nel caso di sospensione della circolazione
per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per
esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi,
divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere
accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni
e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono
essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai
veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la
professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle
persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno
speciale.
5. Le caratteristiche, le modalità
costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di
manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti
con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i
problemi delle aree urbane.
6. Le aree destinate al parcheggio devono
essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli
parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.
7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in
quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla
installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati
o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi
per migliorare la mobilità urbana.
8. Qualora il comune assuma l'esercizio
diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga
l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al
comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle
immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio
rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della
sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 «area
pedonale» e «zona a traffico limitato», nonché per quelle definite «A»
dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.
1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre
zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e
delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni
particolari di traffico.
9. I comuni, con deliberazione della giunta,
provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo
conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla
salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul
territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con
ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione
della giunta.
Analogamente i comuni provvedono a delimitare
altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari
di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8.
I comuni possono subordinare l'ingresso o la
circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato,
anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato
generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata
in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che
possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del
pagamento e le categorie dei veicoli esentati.
10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono
indicate mediante appositi segnali.
11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8
e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali
sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi
commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco,
superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a
titolo gratuito od oneroso.
12. Per le città metropolitane le competenze
della giunta e del sindaco previste dal presente articolo sono esercitate
rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal sindaco metropolitano.
13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti
di sospensione o divieto della circolazione, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 74,00 a Euro 296,00.
14. Chiunque viola gli altri obblighi,
divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 36,00 a Euro 148,00. La
violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici
di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetta
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70,00 a Euro 285,00
(Periodo aggiunto dall'art. 02 del D.L.
27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2003, n. 214).
15. Nei casi di sosta vietata, in cui la
violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa
pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si
protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la
sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da Euro 22,00 a Euro 88,00
e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la
violazione.
15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato,
coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero
determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o
guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 675,00 a euro 2.714,00. Se nell'attività sono impiegati minori la
somma è raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della
confisca delle somme percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI (Comma aggiunto dall'art. 02
del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2003, n. 214).
Articolo
8 - Circolazione nelle piccole isole.
(Articolo
così modificato dall'art. 6 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360. - La sanzione
è stata così aggiornata con D.M. 29 dicembre 2006)
1. Nelle piccole
isole, dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di cura, qualora la
rete stradale extraurbana non superi 50 km e le difficoltà ed i pericoli del
traffico automobilistico siano particolarmente intensi, il Ministro dei lavori
pubblici, sentite le regioni e i comuni interessati, può, con proprio decreto,
vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico, i veicoli
appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti
affluire e circolare nell'isola. Con medesimo provvedimento possono essere
stabilite deroghe al divieto a favore di determinate categorie di veicoli e di
utenti.
2. Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le
limitazioni previsti dal presente articolo è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 370,00 a Euro 1.485,00.
Articolo
9 - Competizioni sportive su strada.
(La sanzione è stata così aggiornata con D.M.
29 dicembre 2006)
1. Sulle strade ed aree pubbliche sono
vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche,
salvo autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dal comune in cui devono
avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli
a trazione animale. Essa è rilasciata dalla regione e dalle province autonome
di Trento e di Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con
animali o con veicoli a trazione animale che interessano più comuni. Per le
gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni
nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di
pubblica sicurezza: dalla regione e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla
regione per le strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai
comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le
prescrizioni alle quali le gare sono subordinate. (Comma così sostituito dall'art. 2 del D.L.vo 15 gennaio 2002, n. 9,
come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2002, n. 168).
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono
essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della
manifestazione per quelle di competenza del sindaco e almeno trenta giorni
prima per le altre e possono essere concesse previo nulla osta dell'ente
proprietario della strada. (Comma così
modificato dall'art. 2 del D.L.vo 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dal
D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2002, n. 168).
3. Per le autorizzazioni relative alle
competizioni motoristiche i promotori devono richiedere il nulla osta per la
loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando
il preventivo parere del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma
delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga riconosciuto
il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni al
servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, i promotori
devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre dell'anno
precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non è richiesto per le
manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'articolo
60, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e
la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico sportive
della federazione di competenza. (Comma
così sostituito dall'art. 2 del D.L.vo 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato
dal D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2002, n. 168).
4. L'autorizzazione per l'effettuazione delle
competizioni previste dal programma di cui al comma 3 deve essere richiesta,
almeno trenta giorni prima della data fissata per la competizione, ed è
subordinata al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti e
all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature
relative, effettuato da un tecnico dell'ente proprietario della strada,
assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e
dei trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e
dei promotori. Tale collaudo può essere omesso quando, anziché di gare di
velocità, si tratti di gare di regolarità per le quali non sia ammessa una
velocità media eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte
al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al
traffico; il collaudo stesso è sempre necessario per le tratte in cui siano
consentite velocità superiori ai detti limiti. (Comma così modificato dall'art. 2 del D.L.vo 15 gennaio 2002, n. 9,
come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2002, n. 168).
5. Nei casi in cui, per motivate necessità,
si debba inserire una competizione non prevista nel programma, i promotori,
prima di chiedere l'autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di cui al comma 3
almeno sessanta giorni prima della competizione. L'autorità competente può
concedere l'autorizzazione a spostare la data di effettuazione indicata nel programma
quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per motivate necessità,
dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (Comma così sostituito dall'art. 2 del D.L.vo
15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 121,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168).
6. Per tutte le competizioni sportive su
strada, l'autorizzazione è altresì subordinata alla stipula, da parte dei
promotori, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui
all'art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni e
integrazioni. L'assicurazione deve coprire altresì la responsabilità
dell'organizzazione degli altri obbligati per i danni comunque causati alle
strade e alle relative attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla
normativa vigente. (Comma così modificato
dall'art. 2 del D.L.vo 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dal D.L. 20
giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002,
n. 168).
6-bis. Quando la sicurezza della circolazione
lo renda necessario, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni
ciclistiche su strada, può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi
di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una
scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione. Qualora
sia prescritta la scorta di polizia, l'organo adito può autorizzare gli
organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta tecnica
effettuata a cura di personale abilitato, fissandone le modalità ed imponendo
le relative prescrizioni. (Comma aggiunto
dall'art. 2 del D.L.vo 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dal D.L. 20 giugno
2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168).
6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato con
provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministero dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le
modalità di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta
tecnica ai sensi del comma 6-bis, i dispositivi e le caratteristiche dei
veicoli adibiti al servizio di scorta nonché le relative modalità di svolgimento.
L'abilitazione è rilasciata dal Ministero dell'interno. (Comma aggiunto dall'art. 2 del D.L.vo 15 gennaio 2002, n. 9, come
modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2002, n. 168).
6-quater. Per le competizioni ciclistiche o
podistiche, ovvero con altri veicoli non a motore o con pattini, che si
svolgono all'interno del territorio comunale, o di comuni limitrofi, tra i
quali vi sia preventivo accordo, la scorta può essere effettuata dalla polizia
municipale coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica con personale abilitato
ai sensi del comma 6-ter. (Comma aggiunto
dall'art. 2 del D.L.vo 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dal D.L. 20
giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002,
n. 168).
7. Al termine di ogni competizione il prefetto
comunica tempestivamente al Ministero dei lavori pubblici, ai fini della
predisposizione del programma per l'anno successivo, le risultanze della
competizione precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione
e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti.
7-bis. Salvo che, per particolari esigenze
connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei
partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità
dell'autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un
provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del
transito dei partecipanti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ovvero, se trattasi
di centro abitato, dell'articolo 7, comma 1. (Comma aggiunto dall'art. 2 del D.L.vo 15 gennaio 2002, n. 9, come
modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2002, n. 168).
8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis,
chiunque organizza una competizione sportiva indicata nel presente articolo
senza esserne autorizzato nei modi previsti è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 148,00 a Euro 594,00, se si
tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di
una somma da Euro 742,00 a Euro 2.970,00, se si tratta di competizione sportiva
con veicoli a motore. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone
l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI. (Comma
così sostituito dall'art. 2 del D.L.vo 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato
dal D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2002, n. 168).
8-bis. [Chiunque organizza una competizione
sportiva in velocità con veicoli a motore indicata nel presente articolo senza
esserne autorizzato nei modi previsti è punito con l'arresto da uno ad otto
mesi e con l'ammenda da euro cinquecento ad euro cinquemila. Alla stessa pena
soggiace chiunque, a qualsiasi titolo, partecipa alla competizione non
autorizzata. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da due a sei mesi ai sensi del capo
II, sezione II, del titolo VI. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone
l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI. Con la sentenza di condanna è sempre
disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti] (Comma aggiunto dall'art. 2 del D.L.vo 15 gennaio 2002, n. 9, e
successivamente abrogato dall'art. 03 del D.L. 27 giugno 2003, n. 151,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214).
9. Chiunque non ottemperi agli obblighi,
divieti o limitazioni a cui il presente articolo subordina l'effettuazione di
una competizione sportiva, e risultanti dalla relativa autorizzazione, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 74,00
a Euro 296,00, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con
animali, ovvero di una somma da Euro 148,00 a Euro 594,00, se si tratta di
competizione sportiva con veicoli a motore.
Articolo 9-bis - Organizzazione di
competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione
alle gare.
(Articolo
aggiunto dall'art. 03 del D.L. 27
giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,
n. 214).
1. Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chiunque organizza, promuove, dirige o comunque agevola una competizione
sportiva in velocità con veicoli a motore senza esserne autorizzato ai sensi
dell'articolo 9 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da
euro 25.000 a euro 100.000. La stessa pena si applica a chiunque prende parte
alla competizione non autorizzata.
2. Se dallo svolgimento della competizione
deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della
reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva una lesione personale la pena è
della reclusione da tre a sei anni.
3. Le pene indicate ai commi 1 e 2 sono
aumentate fino ad un anno se le manifestazioni sono organizzate a fine di lucro
o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine, ovvero se alla
competizione partecipano minori di anni diciotto.
4. Chiunque effettua scommesse sulle gare di
cui al comma 1 è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa
da euro 5.000 a euro 25.000.
5. Nei confronti di coloro che hanno preso
parte alla competizione, all'accertamento del reato consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai
sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se
dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o
gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna è
sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che
appartengano a persona estranea al reato, e che questa non li abbia affidati a
questo scopo.
6. In ogni caso l'autorità amministrativa
dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di
cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Articolo 9-ter - Divieto di gareggiare in
velocità con veicoli a motore.
(Articolo
aggiunto dall'art. 03 del D.L. 27
giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,
n. 214).
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo
9-bis, chiunque gareggia in velocità con veicoli a motore è punito con la
reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000.
2. Se dallo svolgimento della competizione
deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della
reclusione da sei a dieci anni; se ne deriva una lesione personale la pena è
della reclusione da due a cinque anni.
3. All'accertamento del reato consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre
anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre
revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni
personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza
di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo
che appartengano a persona estranea al reato e che questa non li abbia affidati
a questo scopo.
Articolo 10 - Veicoli eccezionali e
trasporti in condizioni di eccezionalità.
(Articolo
così modificato dall'art. 7 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360 - Sanzione così aggiornata con D.M. 29
dicembre 2006).
1. È eccezionale il veicolo che nella propria
configurazione di marca superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di
sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62.
2. È considerato trasporto in condizioni di
eccezionalità:
a) il trasporto di una o più cose
indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai
limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61, ma sempre nel rispetto dei limiti di
massa stabiliti nell'art. 62; insieme con le cose indivisibili possono essere
trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti dell'art.
61, sempreché non vengano superati i limiti di massa stabiliti dall'art. 62;
b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i
limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di
elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per
l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con
veicoli eccezionali, può essere effettuato integrando il carico con gli stessi
generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei
unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta
dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora vengano superati i limiti
di cui all'articolo 62, ma nel rispetto dell'articolo 61, il carico può essere
completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera
superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli,
nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione,
fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature
industriali complesse per l'edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle
sei unità. In entrambi i casi la predetta massa complessiva non potrà essere
superiore a 38 tonnellate se autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se
autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se complessi di veicoli a
sei assi, a 108 tonnellate se complessi di veicoli ad otto assi. I richiamati
limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui venga trasportato
un unico pezzo indivisibile (Lettera così
sostituita dall'art. 28 della legge 7 dicembre 1999, n. 472).
2-bis. Ove i veicoli di cui al comma 2,
lettera b), per l'effettuazione delle attività ivi previste, compiano percorsi
ripetitivi con sagome di carico sempre simili, l'autorizzazione alla
circolazione è concessa dall'ente proprietario previo pagamento di un
indennizzo forfettario pari a 1,5, 2 e 3 volte gli importi rispettivamente
dovuti per i medesimi veicoli isolati a tre e quattro assi e le combinazioni a
sei o più assi, da corrispondere contestualmente alla tassa di possesso e per
la stessa durata. L'autorizzazione per la percorrenza di strade di tipo «A» è
comunque subordinata al pagamento delle tariffe prescritte dalle società
autostradali. I proventi dei citati indennizzi affluiscono in un apposito
capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e sono
assegnati agli enti proprietari delle strade in analogia a quanto previsto
dall'articolo 34 per i veicoli classificati mezzi d'opera. Ai veicoli ed ai
trasporti di cui sopra sono altresì applicabili le sanzioni di cui al comma 5
dell'articolo 34, aumentate di due volte, e ai commi 21 e 22 del presente
articolo (Comma aggiunto dall'art. 11
della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e così sostituito dall'art. 28 della
legge 7 dicembre 1999, n. 472).
3. È considerato trasporto in condizioni di
eccezionalità anche quello effettuato con veicoli:
a) il cui carico indivisibile sporge
posteriormente oltre la sagoma del veicolo di più di 3/10 della lunghezza del
veicolo stesso;
b) che, pur avendo un carico indivisibile
sporgente posteriormente meno di 3/10, hanno lunghezza, compreso il carico,
superiore alla sagoma limite in lunghezza propria di ciascuna categoria di
veicoli;
c) il cui carico indivisibile sporge
anteriormente oltre la sagoma del veicolo;
d) isolati o costituenti autotreno, ovvero autoarticolati,
purché il carico non sporga anteriormente dal semirimorchio, caratterizzati in
modo permanente da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte
di circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono
i limiti previsti dall'articolo 61;
e) isolati o costituenti autotreni, ovvero
autoarticolati dotati di blocchi d'angolo di tipo normalizzato allorché
trasportino esclusivamente contenitori o casse mobili di tipo unificato, per
cui vengono superate le dimensioni o le masse stabilite rispettivamente
dall'articolo 61 e dall'articolo 62 (Lettera
così sostituita dall'art. 2 del D.L. 2 gennaio 1997, n. 1, convertito dalla
legge 6 marzo 1997, n. 54);
f) mezzi d'opera definiti all'articolo 54,
comma 1, lettera n), quando eccedono i limiti di massa stabiliti dall'articolo
62;
g) con carrozzeria ad altezza variabile che
effettuano trasporti di animali vivi;
g-bis) che trasportano balle o rotoli di
paglia e fieno (Lettera aggiunta
dall'art. 28 della legge 7 dicembre 1999, n. 472);
g-ter) isolati o complessi di veicoli,
adibiti al trasporto di macchine operatrici e di macchine agricole (Lettera aggiunta dall'art. 28 della legge 7
dicembre 1999, n. 472).
4. Si intendono per cose indivisibili, ai fini
delle presenti norme, quelle per le quali la riduzione delle dimensioni o delle
masse, entro i limiti degli articoli 61 o 62, può recare danni o compromettere
la funzionalità delle cose ovvero pregiudicare la sicurezza del trasporto.
5. I veicoli eccezionali possono essere utilizzati
solo dalle aziende che esercitano ai sensi di legge l'attività del trasporto
eccezionale ovvero in uso proprio per necessità inerenti l'attività aziendale;
l'immatricolazione degli stessi veicoli potrà avvenire solo a nome e nella
disponibilità delle predette aziende.
6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono
soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente
proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari e
dalle regioni per la rimanente rete viaria, salvo quanto stabilito al comma 2,
lettera b). Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli (Alinea così modificato dall'art. 28 della legge 7 dicembre 1999, n. 472):
a) di cui al comma 3, lettera d), quando,
ancorché per effetto del carico, non eccedano in altezza 4,20 m e non eccedano
in lunghezza di oltre il 12%, con i limiti stabiliti dall'articolo 61; tale
eccedenza può essere anteriore e posteriore, oppure soltanto posteriore, per i
veicoli isolati o costituenti autotreno, e soltanto posteriore per gli
autoarticolati, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel
percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le
caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4 (Lettera così modificata dall'art. 28 della legge 7 dicembre 1999, n.
472);
b) di cui al comma 3, lettera g), lettera
g-bis) e lettera g-ter), quando non eccedano l'altezza di 4,30 m con il carico
e le altre dimensioni stabilite dall'articolo 61 o le masse stabilite
dall'articolo 62, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel
percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le
caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4 (Lettera così modificata dall'art. 28 della legge 7 dicembre 1999, n.
472);
b-bis) di cui al comma 3, lettera e), quando,
ancorché per effetto del carico, non eccedano l'altezza di 4,30 m. e non
eccedano in lunghezza di oltre il 12 per cento i limiti stabiliti dall'articolo
61, a condizione che siano rispettati gli altri limiti stabiliti dagli articoli
61 e 62 e che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano compresi
esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate
nell'articolo 167, comma 4 (Lettera
aggiunta dall'art. 28 della legge 7 dicembre 1999, n. 472).
7. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1,
lettera n), classificati mezzi d'opera e che eccedono i limiti di massa
stabiliti nell'articolo 62, non sono soggetti ad autorizzazione alla
circolazione a condizione che:
a) non superino i limiti di massa indicati
nel comma 8 e comunque i limiti dimensionali dell'art. 61;
b) circolino nelle strade o in tratti di
strade che nell'archivio di cui all'art. 226 risultino transitabili per detti
mezzi, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dello stesso art. 226;
c) da parte di chi esegue il trasporto sia
verificato che lungo il percorso non esistano limitazioni di massa totale a
pieno carico o per asse segnalate dai prescritti cartelli;
d) per essi sia stato corrisposto l'indennizzo
di usura di cui all'art. 34.
Qualora non siano rispettate le condizioni di
cui alle lettere a), b) e c) i suddetti mezzi devono richiedere l'apposita
autorizzazione prevista per tutti gli altri trasporti eccezionali.
8. La massa massima complessiva a pieno
carico dei mezzi d'opera, purché l'asse più caricato non superi le 13 t, non
può eccedere:
a) veicoli a motore isolati: 1. due assi: 20
t; 2. tre assi: 33 t; 3. quattro o più assi, con due assi anteriori
direzionali: 40 t;
b) complessi di veicoli: 1. quattro assi: 44
t; 2. cinque o più assi: 56 t; 3. cinque o più assi, per il trasporto di
calcestruzzo in betoniera: 54 t.
9. L'autorizzazione è rilasciata o volta per
volta o per più transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti della
massa massima tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione
possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta della
polizia stradale o tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal
regolamento. Qualora sia prevista la scorta della polizia stradale, questa, ove
le condizioni di traffico e la sicurezza stradale lo consentano, può
autorizzare l'impresa ad avvalersi, in sua vece, della scorta tecnica, secondo
le modalità stabilite nel regolamento.
10. L'autorizzazione può essere data solo
quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con
la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In essa sono
indicate le prescrizioni nei riguardi della sicurezza stradale. Se il trasporto
eccezionale è causa di maggiore usura della strada in relazione al tipo di
veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi e al periodo di tempo o al
numero dei transiti per i quali è richiesta l'autorizzazione, deve altresì
essere determinato l'ammontare dell'indennizzo, dovuto all'ente proprietario
della strada, con le modalità previste dal comma 17. L'autorizzazione è
comunque subordinata al pagamento delle spese relative agli eventuali
accertamenti tecnici preventivi e alla organizzazione del traffico
eventualmente necessaria per l'effettuazione del trasporto nonché alle opere di
rafforzamento necessarie. Ai limiti dimensionali stabiliti dall'autorizzazione
non concorrono le eventuali eccedenze derivanti dagli organi di fissaggio ed
ancoraggio del carico (Comma così
modificato dall'art. 28 della legge 7 dicembre 1999, n. 472).
11. L'autorizzazione alla circolazione non è
prescritta per i veicoli eccezionali di cui al comma 1 quando circolano senza
superare nessuno dei limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e quando
garantiscono il rispetto della iscrizione nella fascia di ingombro prevista dal
regolamento.
12. Non costituisce trasporto eccezionale, e
pertanto non è soggetto alla relativa autorizzazione, il traino di veicoli in
avaria non eccedenti i limiti dimensionali e di massa stabiliti dagli articoli
61 o 62, quando tale traino sia effettuato con veicoli rispondenti alle
caratteristiche costruttive e funzionali indicate nel regolamento e sia
limitato al solo itinerario necessario a raggiungere la più vicina officina.
13. Non costituisce altresì trasporto
eccezionale l'autoarticolato il cui semirimorchio è allestito con gruppo
frigorifero autorizzato, sporgente anteriormente a sbalzo, a condizione che il
complesso non ecceda le dimensioni stabilite dall'art. 61.
14. I veicoli per il trasporto di persone che
per specificate e giustificate esigenze funzionali superino le dimensioni o le
masse stabilite dagli articoli 61 o 62 sono compresi tra i veicoli di cui al
comma 1. I predetti veicoli, qualora utilizzino i sistemi di propulsione ad
alimentazione elettrica, sono esenti dal titolo autorizzativo allorché
presentano un'eccedenza in lunghezza rispetto all'art. 61 dovuta all'asta di
presa di corrente in posizione di riposo. L'immatricolazione, ove ricorra, e
l'autorizzazione all'impiego potranno avvenire solo a nome e nella
disponibilità di imprese autorizzate ad effettuare il trasporto di persone.
15. L'autorizzazione non può essere accordata
per i motoveicoli ed è comunque vincolata ai limiti di massa e alle
prescrizioni di esercizio indicate nella carta di circolazione prevista
dall'art. 93.
16. Nel regolamento sono stabilite le
caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli
adibiti al trasporto eccezionale, nonché dei mezzi d'opera.
17. Nel regolamento sono stabilite le
modalità per il rilascio delle autorizzazioni per l'esecuzione dei trasporti
eccezionali, ivi comprese le eventuali tolleranze, l'ammontare dell'indennizzo
nel caso di trasporto eccezionale per massa, e i criteri per la imposizione
della scorta tecnica o della scorta della polizia della strada. Nelle
autorizzazioni periodiche rilasciate per i veicoli adibiti al trasporto di
carri ferroviari vige l'esonero dall'obbligo della scorta (Comma così modificato dall'art. 2 della legge 7 marzo 1997, n. 48).
18. Chiunque, senza avere ottenuto
l'autorizzazione, ovvero violando anche una sola delle condizioni stabilite
nell'autorizzazione relativamente ai percorsi prestabiliti, fatta esclusione di
brevi tratte non prevedibili e funzionali alla consegna delle merci, su o tra
percorsi già autorizzati, ai periodi temporali, all'obbligo di scorta della
Polizia stradale o tecnica, nonché superando anche uno solo dei limiti massimi
dimensionali o di massa indicati nell'autorizzazione medesima, esegua uno dei
trasporti eccezionali di cui ai commi 2, 3 o 7, ovvero circoli con uno dei
veicoli eccezionali di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da Euro 742,00 a Euro 2.970,00 (Comma così sostituito dall'art. 28 della legge 7 dicembre 1999, n. 472).
19. Chiunque esegua trasporti eccezionali o
in condizioni di eccezionalità, ovvero circoli con un veicolo eccezionale senza
osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 148,00 a Euro 594,00.
Alla stessa sanzione è soggetto chiunque esegua trasporti eccezionali o in
condizioni di eccezionalità ovvero circoli con un veicolo eccezionale, senza
rispettare tutte le prescrizioni non comprese fra quelle indicate al comma 18,
ad esclusione dei casi in difetto, ancorché maggiori delle tolleranze ammesse
e/o con numero inferiore degli elementi del carico autorizzato (Comma così sostituito dall'art. 28 della legge
7 dicembre 1999, n. 472).
20. Chiunque, avendola ottenuta, circoli
senza avere con sé l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro 36,00 a Euro 148,00. Il viaggio potrà proseguire
solo dopo l'esibizione dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di
corrispondere la somma dovuta.
21. Chiunque adibisce mezzi d'opera al
trasporto di cose diverse da quelle previste nell'art. 54, comma 1, lettera n),
salvo che ciò sia espressamente consentito, comunque entro i limiti di cui
all'articolo 62, nelle rispettive licenze ed autorizzazioni al trasporto di
cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
Euro 370,00 a Euro 1.485,00, e alla sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi. La carta di
circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta la violazione e
trasmessa, senza ritardo, all'ufficio provinciale della Direzione generale
della M.C.T.C. che adotterà il provvedimento di sospensione. Alla terza
violazione, accertata in un periodo di cinque anni, è disposta la revoca, sulla
carta di circolazione, della qualifica di mezzo d'opera (Comma così modificato dall'art. 2 della legge 7 marzo 1997, n. 48).
22. Chiunque transita con un mezzo d'opera in
eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 sulle strade e sulle
autostrade non percorribili ai sensi del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 370,00 a Euro 1.485,00.
23. Le sanzioni amministrative pecuniarie
previste dai commi 18, 19, 21 e 22 si applicano sia al proprietario del veicolo
sia al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto
esclusivo, ad esclusione di quelle relative a violazioni di norme di cui al
Titolo V che restano a carico del solo conducente del veicolo (Comma così sostituito dall'art. 28 della
legge 7 dicembre 1999, n. 472).
24. Dalle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dai commi 18, 21 e 22 consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida del conducente per un periodo da
quindici a trenta giorni, nonché la sospensione della carta di circolazione del
veicolo da uno a due mesi, secondo le norme di cui al Capo I, sezione II, del
Titolo VI. Nel caso di cui al comma 18, ove la violazione consista nel
superamento dei limiti di massa previsti dall'articolo 62, ovvero dei limiti di
massa indicati nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, non si procede
all'applicazione di sanzioni, se la massa complessiva a pieno carico non
risulta superiore di oltre il 5 per cento ai limiti previsti dall'articolo 62,
comma 4. Nel caso di cui al comma 18, ove la violazione consista nel
superamento dei limiti di sagoma previsti dall'articolo 61, ovvero dei limiti
indicati nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, non si procede
all'applicazione di sanzioni se le dimensioni del carico non risultano
superiori di oltre il 2 per cento, tranne nel caso in cui il superamento delle
dimensioni comporti la prescrizione dell'obbligo della scorta (Comma così sostituito dall'art. 28 della
legge 7 dicembre 1999, n. 472).
25. Nelle ipotesi di violazione dei commi 18,
21 e 22, l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il
viaggio, fino a che non si sia munito dell'autorizzazione, ovvero non abbia
ottemperato alle norme ed alle cautele stabilite nell'autorizzazione. Il
veicolo deve essere condotto in un luogo indicato dal proprietario dello
stesso, al fine di ottemperare al fermo amministrativo; durante la sosta la
responsabilità del veicolo e il relativo trasporto rimangono a carico del
proprietario. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Se
le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, si applica la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi (Comma così sostituito dall'art. 28 della
legge 7 dicembre 1999, n. 472).
25-bis. Nelle ipotesi di violazione del comma
19 il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto
a sistemare il carico o il veicolo ovvero non abbia adempiuto alle prescrizioni
omesse. L'agente accertatore procede al ritiro immediato della carta di
circolazione, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in
luogo idoneo per la sistemazione del carico; del ritiro è fatta menzione nel
verbale di contestazione della violazione. Durante la sosta la responsabilità
del veicolo e del relativo carico rimane del conducente. I documenti sono
restituiti all'avente diritto, allorché il carico o il veicolo siano stati
sistemati, ovvero quando sia stata adempiuta la prescrizione omessa (Comma aggiunto dall'art. 28 della legge 7
dicembre 1999, n. 472).
25-ter. Il personale abilitato che nel corso
di una scorta tecnica non rispetta le prescrizioni o le modalità di svolgimento
previste dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da Euro 370,00 a Euro 1.485,00. Ove in un periodo di due anni il
medesimo soggetto sia incorso per almeno due volte in una delle violazioni di
cui al presente comma, all'ultima violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione dell'abilitazione da uno a tre
mesi, ai sensi della sezione II del capo I del titolo VI (Comma aggiunto dall'art. 28 della legge 7 dicembre 1999, n. 472).
25-quater. Oltre alle sanzioni previste nei
commi precedenti non è data facoltà di applicare ulteriori sanzioni di
carattere amministrativo da parte degli enti di cui al comma 6 (Comma aggiunto dall'art. 28 della legge 7
dicembre 1999, n. 472).
26. Le disposizioni del presente articolo non
si applicano alle macchine agricole eccezionali e alle macchine operatrici
eccezionali.
Articolo 11 - Servizi di polizia stradale.
1. Costituiscono servizi di polizia stradale:
a) la prevenzione e l'accertamento delle
violazioni in materia di circolazione stradale;
b) la rilevazione degli incidenti stradali;
c) la predisposizione e l'esecuzione dei
servizi diretti a regolare il traffico;
d) la scorta per la sicurezza della circolazione;
e) la tutela e il controllo sull'uso della
strada.
2. Gli organi di polizia stradale concorrono,
altresì, alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere.
Possono, inoltre, collaborare all'effettuazione di rilevazioni per studi sul
traffico.
3. Ai servizi di polizia stradale provvede il
Ministero dell'interno, salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i
centri abitati. Al Ministero dell'interno compete, altresì, il coordinamento
dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati.
4. Gli interessati possono chiedere agli
organi di polizia di cui all'art. 12 le informazioni acquisite relativamente
alle modalità dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla
copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.
Articolo 12 - Espletamento dei servizi di
polizia stradale.
1. L'espletamento dei servizi di polizia
stradale previsti dal presente codice spetta:
a) in via principale alla specialità Polizia
Stradale della Polizia di Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all'Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
d-bis)ai Corpi e ai servizi di polizia
provinciale, nell'àmbito del territorio di competenza e relativamente alle
strade di competenza (Lettera aggiunta
dall'art. 1del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2003, n. 214);
e) ai Corpi e ai servizi di polizia
municipale, nell'ambito del territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti
al servizio di polizia stradale;
f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al
Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto (Lettera aggiunta dall'art. 1del D.L. 27
giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,
n. 214) .
2. L'espletamento dei servizi di cui all'art.
11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di
polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura
penale.
3. La prevenzione e l'accertamento delle
violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo
sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento
di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
a) dal personale dell'Ispettorato generale
per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e
periferica del Ministero dei lavori pubblici, della Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione appartenente al Ministero
dei trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;
b) dal personale degli uffici competenti in
materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente
alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;
c) dai dipendenti dello Stato, delle province
e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente
alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro
sorveglianza;
d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e
delle ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di
vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle
violazioni commesse nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di
appartenenza;
e) dal personale delle circoscrizioni
aeroportuali dipendenti dal Ministero dei trasporti, nell'ambito delle aree di
cui all'art. 6, comma 7;
f) dai militari del Corpo delle capitanerie
di porto, dipendenti dal Ministero della marina mercantile, nell'ambito delle
aree di cui all'art. 6, comma 7 (Lettera
aggiunta dall'art. 8 del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360).
3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza
della circolazione, nonché i conseguenti servizi diretti a regolare il
traffico, di cui all'articolo 11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre
essere effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli
eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità, limitatamente ai
percorsi autorizzati con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti
proprietari delle strade nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle
richieste dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1 (Comma aggiunto dall'art. 1 del D.L. 27
giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,
n. 214).
4. La scorta e l'attuazione dei servizi
diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli
ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente
qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorità militare
competente.
5. I soggetti indicati nel presente articolo,
eccetto quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme, per
espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito
segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento (Comma così modificato dall'art. 1 del D.L.
27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2003, n. 214).