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TITOLO III - ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI
Capo I - Giudice dell'esecuzione
Art. 665. Giudice
competente.
1. Salvo diversa
disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un
provvedimento è il giudice che lo ha deliberato.
2. Quando è stato
proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto
in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è
competente il giudice di primo grado; altrimenti è competente il giudice di
appello.
3. Quando vi è stato
ricorso per cassazione e questo è stato dichiarato inammissibile o rigettato
ovvero quando la corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, è
competente il giudice di primo grado, se il ricorso fu proposto contro
provvedimento inappellabile ovvero a norma dell'articolo 569, e il giudice
indicato nel comma 2 negli altri casi. Quando è stato pronunciato l'annullamento
con rinvio, è competente il giudice di rinvio.
4. Se l'esecuzione
concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice
che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Tuttavia, se i
provvedimenti sono stati emessi da giudici ordinari o giudici speciali, è
competente in ogni caso il giudice ordinario (L'originario comma 4 è stato
così sostituito con gli attuali commi 4 e 4-bis dall'art. 206 del D.L.vo 19
febbraio 1998, n. 51).
4-bis. Se
l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione
monocratica e collegiale, l'esecuzione è attribuita in ogni caso al collegio (L'originario
comma 4 è stato così sostituito con gli attuali commi 4 e 4-bis dall'art. 206
del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51).
Art. 666.
Procedimento di esecuzione.
1. Il giudice
dell'esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o
del difensore.
2. Se la richiesta
appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero
costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui
medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico
ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che è notificato
entro cinque giorni all'interessato. Contro il decreto può essere proposto
ricorso per cassazione.
3. Salvo quanto
previsto dal comma 2, il giudice o il presidente del collegio, designato il
difensore di ufficio all'interessato che ne sia privo, fissa la data
dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai
difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della
data predetta. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere
depositate memorie in cancelleria.
4. L'udienza si
svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero.
L'interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente; tuttavia, se è
detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, è
sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo,
salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione.
5. Il giudice può
chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui
abbia bisogno; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del
contraddittorio.
6. Il giudice decide
con ordinanza. Questa è comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai
difensori, che possono proporre ricorso per cassazione. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni sulle impugnazioni [c.p.p. 568] e quelle sul
procedimento in camera di consiglio davanti alla corte di cassazione [c.p.p.
611].
7. Il ricorso non
sospende l'esecuzione dell'ordinanza [c.p.p. 588], a meno che il giudice che
l'ha emessa disponga diversamente.
8. Se l'interessato
è infermo di mente, l'avviso previsto dal comma 3 è notificato anche al tutore
o al curatore; se l'interessato ne è privo, il giudice o il presidente del
collegio nomina un curatore provvisorio. Al tutore e al curatore competono gli
stessi diritti dell'interessato.
9. Il verbale di
udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140 comma
2.
Art. 667. Dubbio
sull'identità fisica della persona detenuta.
1. Se vi è ragione
di dubitare dell'identità della persona arrestata per esecuzione di pena o
perché evasa mentre scontava una condanna, il giudice dell'esecuzione la
interroga e compie ogni indagine utile alla sua identificazione anche, a mezzo
della polizia giudiziaria (Comma così sostituito dall'art. 28 del D.L.vo 14
gennaio 1991, n. 12).
2. Quando riconosce
che non si tratta della persona nei cui confronti deve compiersi l'esecuzione,
ne ordina immediatamente la liberazione. Se l'identità rimane incerta, ordina
la sospensione dell'esecuzione, dispone la liberazione del detenuto e invita il
pubblico ministero a procedere a ulteriori indagini.
3. Se appare
evidente che vi è stato un errore di persona e non è possibile provvedere
tempestivamente a norma dei commi 1 e 2, la liberazione può essere ordinata in
via provvisoria con decreto motivato dal pubblico ministero del luogo dove
l'arrestato si trova. Il provvedimento del pubblico ministero ha effetto fino a
quando non provvede il giudice competente, al quale gli atti sono
immediatamente trasmessi.
4. Il giudice
dell'esecuzione provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata
al pubblico ministero e notificata all'interessato. Contro l'ordinanza possono
proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero,
l'interessato e il difensore; in tal caso si procede a norma dell'articolo 666.
L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla
comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza (Comma così sostituito
dall'art. 28 del D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12).
5. Se la persona
detenuta deve essere giudicata per altri reati, l'ordinanza è comunicata
all'autorità giudiziaria procedente.
Art. 668. Persona
condannata per errore di nome.
1. Se una persona è
stata condannata in luogo di un'altra per errore di nome, il giudice dell'esecuzione
provvede alla correzione nelle forme previste dall'articolo 130 soltanto se la
persona contro cui si doveva procedere è stata citata come imputato anche sotto
altro nome per il giudizio; altrimenti si provvede a norma dell'articolo 630
comma 1 lettera c). In ogni caso l'esecuzione contro la persona erroneamente
condannata è sospesa.
Art. 669.
Pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona.
1. Se più sentenze
di condanna divenute irrevocabili sono state pronunciate contro la stessa
persona per il medesimo fatto, il giudice ordina l'esecuzione della sentenza
con cui si pronunciò la condanna meno grave, revocando le altre.
2. Quando le pene
irrogate sono diverse, l'interessato può indicare la sentenza che deve essere
eseguita. Se l'interessato non si avvale di tale facoltà prima della decisione
del giudice dell'esecuzione, si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.
3. Se si tratta di
pena pecuniaria e pena detentiva [c.p. 18], si esegue la pena pecuniaria. Se si
tratta di pene detentive o pecuniarie di specie diversa, si esegue la pena di
minore entità, se le pene sono di uguale entità, si esegue rispettivamente
l'arresto o l'ammenda. Se si tratta di pena detentiva o pecuniaria e della
sanzione sostitutiva della semidetenzione o della libertà controllata, si
esegue, in caso di pena detentiva, la sanzione sostitutiva e, in caso di pena
pecuniaria, quest'ultima.
4. Quando le pene
principali sono uguali, si tiene conto della eventuale applicazione di pene
accessorie o di misure di sicurezza e degli altri effetti penali. Quando le
condanne sono identiche, si esegue la sentenza divenuta irrevocabile per prima.
5. Se la sentenza
revocata era stata in tutto o in parte eseguita, l'esecuzione si considera come
conseguente alla sentenza rimasta in vigore.
6. Le stesse
disposizioni si applicano se si tratta di più decreti penali o di sentenze e di
decreti ovvero se il fatto è stato giudicato in concorso formale con altri
fatti o quale episodio di un reato continuato, premessa, ove necessaria, la
determinazione della pena corrispondente.
7. Se più sentenze
di non luogo a procedere o più sentenze di proscioglimento sono state
pronunciate nei confronti della stessa persona per il medesimo fatto, il
giudice, se l'interessato entro il termine previsto dal comma 2 non indica la
sentenza che deve essere eseguita, ordina l'esecuzione della sentenza più
favorevole, revocando le altre.
8. Salvo quanto
previsto dagli articoli 69 comma 2 e 345, se si tratta di una sentenza di
proscioglimento e di una sentenza di condanna o di un decreto penale, il
giudice ordina l'esecuzione della sentenza di proscioglimento revocando la
decisione di condanna. Tuttavia, se il proscioglimento è stato pronunciato per
estinzione del reato verificatasi successivamente alla data in cui è divenuta
irrevocabile la decisione di condanna, si esegue quest'ultima.
9. Se si tratta di
una sentenza di non luogo a procedere e di una sentenza pronunciata in giudizio
o di un decreto penale, il giudice ordina l'esecuzione della sentenza pronunciata
in giudizio o del decreto.
Art. 670.
Questioni sul titolo esecutivo.
1. Quando il giudice
dell'esecuzione accerta che il provvedimento manca o non è divenuto esecutivo
[c.p.p. 650], valutata anche nel merito l'osservanza delle garanzie previste
nel caso di irreperibilità del condannato, lo dichiara con ordinanza e sospende
l'esecuzione, disponendo, se occorre, la liberazione dell'interessato e la
rinnovazione della notificazione non validamente eseguita. In tal caso decorre
nuovamente il termine per l'impugnazione.
2. Quando è proposta
impugnazione od opposizione, il giudice dell'esecuzione, dopo aver provveduto
sulla richiesta dell'interessato, trasmette gli atti al giudice di cognizione
competente. La decisione del giudice dell'esecuzione non pregiudica quella del
giudice dell'impugnazione o dell'opposizione, il quale, se ritiene ammissibile
il gravame, sospende con ordinanza l'esecuzione che non sia già stata sospesa.
3. Se l'interessato,
nel proporre richiesta perché sia dichiarata la non esecutività del
provvedimento, eccepisce che comunque sussistono i presupposti e le condizioni
per la restituzione nel termine a norma dell'articolo 175, e la relativa
richiesta non è già stata proposta al giudice dell'impugnazione, il giudice
dell'esecuzione, se non deve dichiarare la non esecutività del provvedimento,
decide sulla restituzione. In tal caso, la richiesta di restituzione nel
termine non può essere riproposta al giudice dell'impugnazione. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 175 commi 7 e 8.
Art. 671. Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato
continuato.
1. Nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in
procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero
possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del
concorso formale o del reato continuato [c.p. 81], sempre che la stessa non sia
stata esclusa dal giudice della cognizione.
2. Il giudice dell'esecuzione provvede determinando la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto.
2-bis. Si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 81, quarto comma, del codice penale (Comma
aggiunto dall’art. 5 della legge 5 dicembre 2005, n. 251).
3. Il giudice dell'esecuzione può concedere altresì la sospensione
condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del
casellario giudiziale, quando ciò consegue al riconoscimento del concorso
formale o della continuazione. Adotta infine ogni altro provvedimento
conseguente.
Art. 672.
Applicazione dell'amnistia e dell'indulto.
1. Per
l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto il giudice dell'esecuzione procede
a norma dell'articolo 667 comma 4 (Comma così sostituito dall'art. 29 del
D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12).
2. Quando, in
conseguenza dell'applicazione dell'amnistia o dell'indulto, occorre applicare o
modificare una misura di sicurezza a norma dell'articolo 210 del codice penale,
il giudice dell'esecuzione dispone la trasmissione degli atti al magistrato di
sorveglianza [c.p.p. 677].
3. Il pubblico
ministero che cura l'esecuzione della sentenza di condanna può disporre
provvisoriamente la liberazione del condannato detenuto ovvero la cessazione
delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative, prima che essa sia
definitivamente ordinata con il provvedimento che applica l'amnistia o
l'indulto.
4. L'amnistia e l'indulto
devono essere applicati, qualora il condannato ne faccia richiesta, anche se è
terminata l'esecuzione della pena.
5. L'amnistia e
l'indulto condizionati hanno per effetto di sospendere l'esecuzione della
sentenza o del decreto penale fino alla scadenza del termine stabilito nel
decreto di concessione o, se non fu stabilito termine, fino alla scadenza del
quarto mese dal giorno della pubblicazione del decreto. L'amnistia e l'indulto
condizionati si applicano definitivamente se, alla scadenza del termine, è
dimostrato l'adempimento delle condizioni o degli obblighi ai quali la
concessione del beneficio è subordinata.
Art. 673. Revoca
della sentenza per abolizione del reato.
1. Nel caso di
abrogazione [c.p. 2] o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della
norma incriminatrice [Cost. 136], il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza
di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non è previsto dalla
legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti.
2. Allo stesso modo
provvede quando è stata emessa sentenza di proscioglimento o di non luogo a
procedere per estinzione del reato o per mancanza di imputabilità [c.p. 85].
Art. 674. Revoca
di altri provvedimenti.
1. La revoca della
sospensione condizionale della pena, della grazia o dell'amnistia o
dell'indulto condizionati e della non menzione della condanna nel certificato
del casellario giudiziale è disposta dal giudice dell'esecuzione, qualora non
sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato.
1-bis. Il giudice
dell'esecuzione provvede altresì alla revoca della sospensione condizionale
della pena quando rileva l'esistenza delle condizioni di cui al terzo comma
dell'articolo 168 del codice penale (Comma aggiunto dall'art. 1 della legge
26 marzo 2001, n. 128).
Art. 675. Falsità
di documenti.
1. Se la falsità di
un atto o di un documento, accertata a norma dell'articolo 537, non è stata
dichiarata nel dispositivo della sentenza e non è stata proposta impugnazione
per questo capo, ogni interessato può chiedere al giudice dell'esecuzione che
la dichiari.
2. La cancellazione
totale del documento, disposta dal giudice della cognizione o dell'esecuzione,
è eseguita mediante annotazione della sentenza o dell'ordinanza a margine di
ciascuna pagina del medesimo e attestazione di tale adempimento nel verbale,
con la dichiarazione che il documento non può avere alcun effetto giuridico. Il
documento rimane allegato al verbale e una copia di questo è rilasciata in
sostituzione del documento stesso a chi lo possedeva o lo aveva in deposito,
quando la copia è stata richiesta per un legittimo interesse [c.p.p. 116].
3. Negli altri casi,
il testo del documento, quale risulta in seguito alla cancellazione parziale o
alla ripristinazione, rinnovazione o riforma, è inserito per intero nel
verbale. Se il documento era in deposito pubblico, è restituito al depositario
unitamente a una copia autentica del verbale a cui deve rimanere allegato. Se
il documento era posseduto da un privato, la cancelleria lo conserva allegato
al verbale e ne rilascia copia quando questa è richiesta per un legittimo
interesse. Tale copia vale come originale per ogni effetto giuridico.
4. Per l'osservanza
dei predetti adempimenti, il giudice o il presidente del collegio dà le
disposizioni occorrenti nel relativo verbale.
Art. 676. Altre
competenze.
1. Il giudice
dell'esecuzione è competente a decidere in ordine all'estinzione del reato dopo
la condanna, all'estinzione della pena quando la stessa non consegue alla
liberazione condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale, in
ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose
sequestrate. In questi casi il giudice dell'esecuzione procede a norma
dell'articolo 667 comma 4 (Comma così sostituito dall'art. 30 del D.L.vo 14
gennaio 1991, n. 12).
2. Qualora sorga
controversia sulla proprietà delle cose confiscate, si applica la disposizione
dell'articolo 263 comma 3.
3. Quando accerta
l'estinzione del reato o della pena, il giudice dell'esecuzione la dichiara
anche di ufficio adottando i provvedimenti conseguenti.
Capo II - Magistratura di sorveglianza
Art. 677.
Competenza per territorio.
1. La competenza a
conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza appartiene al
tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto
di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della
richiesta, della proposta o dell'inizio di ufficio del procedimento.
2. Quando l'interessato
non è detenuto o internato, la competenza, se la legge non dispone
diversamente, appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che ha
giurisdizione sul luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio
[c.c. 43]. Se la competenza non può essere determinata secondo il criterio
sopra indicato, essa appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza
del luogo in cui fu pronunciata la sentenza di condanna, di proscioglimento o
di non luogo a procedere, e, nel caso di più sentenze di condanna o di
proscioglimento, al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui
fu pronunciata la sentenza divenuta irrevocabile per ultima.
2-bis. Il
condannato, non detenuto, ha l'obbligo, a pena di inammissibilità, di fare la
dichiarazione o l'elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una
misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge
alla magistratura di sorveglianza. Il condannato, non detenuto, ha altresì
l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previsti dall'articolo 161 (Comma
aggiunto dall'art. 9 del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438).
Art. 678.
Procedimento di sorveglianza.
1. Il tribunale di
sorveglianza nelle materie di sua competenza, e il magistrato di sorveglianza
nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene
pecuniarie, alla remissione del debito, ai ricoveri previsti dall'articolo 148
del codice penale, alle misure di sicurezza, alla esecuzione della
semidetenzione e della libertà controllata e alla dichiarazione di abitualità o
professionalità nel reato o di tendenza a delinquere, procedono, a richiesta
del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma
dell'articolo 666. Tuttavia, quando vi è motivo di dubitare della identità
fisica di una persona, procedono a norma dell'articolo 667.
2. Quando si procede
nei confronti di persona sottoposta a osservazione scientifica della
personalità, il giudice acquisisce la relativa documentazione e si avvale, se
occorre, della consulenza dei tecnici del trattamento.
3. Le funzioni di
pubblico ministero sono esercitate, davanti al tribunale di sorveglianza, dal
procuratore generale presso la corte di appello e, davanti al magistrato di
sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede
dell'ufficio di sorveglianza.
Art. 679. Misure
di sicurezza.
1. Quando una misura
di sicurezza diversa dalla confisca è stata, fuori dei casi previsti
nell'articolo 312, ordinata con sentenza, o deve essere ordinata
successivamente, il magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico
ministero o di ufficio, accerta se l'interessato è persona socialmente
pericolosa [c.p. 203] e adotta i provvedimenti conseguenti, premessa, ove
occorra, la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato [c.p. 102,
103, 104, 105]. Provvede altresì, su richiesta del pubblico ministero, dell'interessato,
del suo difensore o di ufficio, su ogni questione relativa nonché sulla revoca
della dichiarazione di tendenza a delinquere [c.p. 108].
2. Il magistrato di
sorveglianza sovraintende alla esecuzione delle misure di sicurezza personali
[c.p. 215].
Art. 680.
Impugnazione di provvedimenti relativi alle misure di sicurezza.
1. Contro i
provvedimenti del magistrato di sorveglianza concernenti le misure di sicurezza
e la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a
delinquere, possono proporre appello al tribunale di sorveglianza il pubblico
ministero, l'interessato e il difensore.
2. Fuori dei casi
previsti dall'articolo 579 commi 1 e 3, il tribunale di sorveglianza giudica
anche sulle impugnazioni contro sentenze di condanna o di proscioglimento
concernenti le disposizioni che riguardano le misure di sicurezza (Comma
così modificato dall'art. 23 della legge 16 dicembre 1999, n. 479).
3. Si osservano le
disposizioni generali sulle impugnazioni, ma l'appello non ha effetto
sospensivo, salvo che il tribunale disponga altrimenti.
Art. 681.
Provvedimenti relativi alla grazia.
1. La domanda di
grazia [c.p. 174], diretta al presidente della Repubblica, è sottoscritta dal
condannato o da un suo prossimo congiunto [c.p. 307, comma 4] o dal convivente
o dal tutore o dal curatore ovvero da un avvocato o procuratore legale (*) ed è
presentata al ministro di grazia e giustizia.
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(*) L’albo dei
procuratori legali è stato soppresso dalla legge 24 febbraio 1997, n. 27, che
ha altresì disposto la sostituzione del termine "procuratore legale"
con il termine "avvocato".
2. Se il condannato
è detenuto o internato, la domanda può essere presentata al magistrato di
sorveglianza, il quale, acquisiti tutti gli elementi di giudizio utili e le
osservazioni del procuratore generale presso la corte di appello del distretto
ove ha sede il giudice indicato nell'articolo 665, la trasmette al ministro con
il proprio parere motivato. Se il condannato non è detenuto o internato, la
domanda può essere presentata al predetto procuratore generale, il quale,
acquisite le opportune informazioni, la trasmette al ministro con le proprie
osservazioni.
3. La proposta di
grazia è sottoscritta dal presidente del consiglio di disciplina ed è
presentata al magistrato di sorveglianza, che procede a norma del comma 2.
4. La grazia può
essere concessa anche in assenza di domanda o proposta. Emesso il decreto di
grazia, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 ne
cura la esecuzione ordinando, quando è il caso, la liberazione del condannato e
adottando i provvedimenti conseguenti.
5. In caso di grazia
sottoposta a condizioni, si provvede a norma dell'articolo 672 comma 5.
Art. 682.
Liberazione condizionale.
1. Il tribunale di
sorveglianza decide sulla concessione e sulla revoca della liberazione
condizionale [c.p. 176].
2. Se la liberazione
non è concessa per difetto del requisito del ravvedimento, la richiesta non può
essere riproposta prima che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui è divenuto
irrevocabile il provvedimento di rigetto.
Art. 683.
Riabilitazione.
1. Il tribunale di
sorveglianza, su richiesta dell'interessato, decide sulla riabilitazione [c.p.
178], anche se relativa a condanne pronunciate da giudici speciali, quando la
legge non dispone altrimenti. Decide altresì sulla revoca [c.p. 180], qualora
essa non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato.
2. Nella richiesta
sono indicati gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle
condizioni previste dall'articolo 179 del codice penale. Il tribunale
acquisisce la documentazione necessaria.
3. Se la richiesta è
respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere
riproposta prima che siano decorsi due anni dal giorno in cui è divenuto
irrevocabile il provvedimento di rigetto.
Art. 684. Rinvio
dell'esecuzione.
1. Il tribunale di
sorveglianza provvede in ordine al differimento dell'esecuzione delle pene
detentive e delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà
controllata nei casi previsti dagli articoli 146 e 147 del codice penale, salvo
quello previsto dall'articolo 147 comma 1 numero 1 del codice penale, nel quale
provvede il ministro di grazia e giustizia. Il tribunale ordina, quando
occorre, la liberazione del detenuto e adotta gli altri provvedimenti
conseguenti.
2. Quando vi è
fondato motivo per ritenere che sussistono i presupposti perché il tribunale
disponga il rinvio, il magistrato di sorveglianza può ordinare il differimento
dell'esecuzione o, se la protrazione della detenzione può cagionare grave
pregiudizio al condannato, la liberazione del detenuto. Il provvedimento
conserva effetto fino alla decisione del tribunale, al quale il magistrato di
sorveglianza trasmette immediatamente gli atti.