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TITOLO II - ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Art. 655.
Funzioni del pubblico ministero.
1. Salvo che sia
diversamente disposto, il pubblico ministero presso il giudice indicato
nell'articolo 665 cura di ufficio l'esecuzione dei provvedimenti.
2. Il pubblico
ministero propone le sue richieste al giudice competente e interviene in tutti
i procedimenti di esecuzione.
3. Quando occorre,
il pubblico ministero può chiedere il compimento di singoli atti a un ufficio
del pubblico ministero di altra sede.
4. Se per
l'esecuzione di un provvedimento è necessaria l'autorizzazione [Cost. 68], il
pubblico ministero ne fa richiesta all'autorità competente; l'esecuzione è
sospesa fino a quando l'autorizzazione non è concessa. Allo stesso modo si
procede quando la necessità dell'autorizzazione è sorta nel corso
dell'esecuzione.
5. I provvedimenti
del pubblico ministero dei quali è prescritta nel presente titolo la
notificazione al difensore, sono notificati, a pena di nullità, entro trenta
giorni dalla loro emissione, al difensore nominato dall'interessato o, in
mancanza, a quello designato dal pubblico ministero a norma dell'articolo 97,
senza che ciò determini la sospensione o il ritardo dell'esecuzione.
Art. 656. Esecuzione delle pene detentive.
(Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge 27 maggio 1998, n. 165)
1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il
pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato
non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata
all'interessato.
2. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al
Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato.
3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui
confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla,
l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie
all'esecuzione. L'ordine è notificato al difensore del condannato.
4. L'ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità
previste dall'articolo 277.
5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non
è superiore a tre anni ovvero a quattro anni nei casi di cui agli articoli 90 e
94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo
quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di
esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al
difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che
lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni
può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla
documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure
alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1,
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui
all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la
sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso
testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza
nonché la certificazione da allegare ai sensi degli articoli 91, comma 2, e 94,
comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, l'esecuzione della pena avrà corso immediato (Comma
così modificato dall'art. 10 del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4).
6. L'istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al
comma 5 ovvero allo scopo nominato dal pubblico ministero, il quale la
trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza
competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico
ministero. Se l'istanza non è corredata dalla documentazione prescritta o
necessaria, questa può essere depositata nella cancelleria del tribunale di
sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma
dell'articolo 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale
di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di
informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5. Il
tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento
dell'istanza (Comma così modificato dall'art. 10 del D.L. 24 novembre 2000,
n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4).
7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere
disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia
in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima,
diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della
pena di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
8. Salva la disposizione del comma 8-bis, qualora l'istanza non sia
tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari
inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il
decreto di sospensione dell'esecuzione (Comma così modificato dall'art. 10
del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 gennaio 2001, n. 4).
8-bis. Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto
effettiva conoscenza dell'avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero può
assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle
quali può disporre la rinnovazione della notifica (Comma aggiunto dall'art.
10 del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 gennaio 2001, n. 4).
9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:
a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;
b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva;
c)
nei confronti dei condannati ai quali sia stata
applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice
penale (Comma così sostituito dall’art. 9 della legge 5 dicembre 2005, n.
251).
10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli
arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il
pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e
trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perché provveda
alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5.
Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello
stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come
pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo
47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede
in ogni caso il magistrato di sorveglianza (Comma così modificato dall'art.
10 del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 gennaio 2001, n. 4).
Art. 657. Computo
della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo.
1. Il pubblico
ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire, computa il periodo di
custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato, anche se la custodia
è ancora in corso. Allo stesso modo procede in caso di applicazione provvisoria
di una misura di sicurezza detentiva, se questa non è stata applicata
definitivamente.
2. Il pubblico
ministero computa altresì il periodo di pena detentiva espiata per un reato
diverso, quando la relativa condanna è stata revocata [c.p.p. 637], quando per
il reato è stata concessa amnistia o quando è stato concesso indulto, nei
limiti dello stesso.
3. Nei casi previsti
dai commi 1 e 2, il condannato può chiedere al pubblico ministero che i periodi
di custodia cautelare e di pena detentiva espiata, operato il ragguaglio, siano
computati per la determinazione della pena pecuniaria o della sanzione
sostitutiva da eseguire; nei casi previsti dal comma 2, può altresì chiedere
che le sanzioni sostitutive espiate siano computate nelle sanzioni sostitutive
da eseguire per altro reato.
4. In ogni caso sono
computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la
commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire.
5. Il pubblico
ministero provvede con decreto, che deve essere notificato al condannato e al
suo difensore.
Art. 658.
Esecuzione delle misure di sicurezza ordinate con sentenza.
1. Quando deve
essere eseguita una misura di sicurezza, diversa dalla confisca, ordinata con
sentenza, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665
trasmette gli atti al pubblico ministero presso il magistrato di sorveglianza
competente per i provvedimenti previsti dall'articolo 679. Le misure di
sicurezza di cui sia stata ordinata l'applicazione provvisoria a norma
dell'articolo 312 sono eseguite dal pubblico ministero presso il giudice che ha
emesso il provvedimento, il quale provvede a norma dell'articolo 659 comma 2.
Art. 659.
Esecuzione di provvedimenti del giudice di sorveglianza.
1. Quando a seguito
di un provvedimento del giudice di sorveglianza [c.p.p. 677] deve essere
disposta la carcerazione o la scarcerazione del condannato, il pubblico
ministero che cura l'esecuzione della sentenza di condanna emette ordine di
esecuzione con le modalità previste dall'articolo 656 comma 4. Tuttavia, nei
casi di urgenza, il pubblico ministero presso il giudice di sorveglianza che ha
adottato il provvedimento può emettere ordine provvisorio di esecuzione che ha
effetto fino a quando non provvede il pubblico ministero competente.
2. I provvedimenti
relativi alle misure di sicurezza diverse dalla confisca sono eseguiti dal
pubblico ministero presso il giudice di sorveglianza che li ha adottati. Il
pubblico ministero comunica in copia il provvedimento all'autorità di pubblica
sicurezza e, quando ne è il caso, emette ordine di esecuzione, con il quale
dispone la consegna o la liberazione dell'interessato.
Art. 660.
Esecuzione delle pene pecuniarie (*).
1. Le condanne a
pena pecuniaria sono eseguite nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.
2. Quando è
accertata la impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di
essa, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza
[c.p.p. 677] competente per la conversione [c.p. 136], il quale provvede previo
accertamento dell'effettiva insolvibilità del condannato e, se ne è il caso, della
persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. Se la pena è stata
rateizzata, è convertita la parte non ancora pagata.
3. In presenza di
situazioni di insolvenza, il magistrato di sorveglianza può disporre la
rateizzazione della pena a norma dell'articolo 133-ter del codice penale, se
essa non è stata disposta con la sentenza di condanna ovvero può differire la
conversione per un tempo non superiore a sei mesi. Alla scadenza del termine
fissato, se lo stato di insolvenza perdura, è disposto un nuovo differimento,
altrimenti è ordinata la conversione. Ai fini della estinzione della pena per
decorso del tempo [c.p. 172, 173], non si tiene conto del periodo durante il
quale l'esecuzione è stata differita.
4. Con l'ordinanza
che dispone la conversione, il magistrato di sorveglianza determina le modalità
delle sanzioni conseguenti in osservanza delle norme vigenti.
5. Il ricorso contro
l'ordinanza di conversione ne sospende l'esecuzione.
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(*) Il presente
articolo era stato abrogato dall'art. 299 del D.L.vo 30 maggio 2002, n. 113, e
dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. La Corte Costituzionale, con
sentenza 4-18 giugno 2003, n. 212 ("Gazz. Uff." 25 giugno 2003, n.
25) ha dichiarato l'illegittimità dell’art. 299 del citato D.L.vo n. 113 nella
parte in cui disponeva l'abrogazione del presente articolo.
Art. 661.
Esecuzione delle sanzioni sostitutive.
1. Per l'esecuzione
della semidetenzione e della libertà controllata, il pubblico ministero
trasmette l'estratto della sentenza di condanna al magistrato di sorveglianza
territorialmente competente che provvede in osservanza delle leggi vigenti.
2. La pena
pecuniaria, quale sanzione sostitutiva, è eseguita a norma dell'articolo 660.
Art. 662.
Esecuzione delle pene accessorie.
1. Per l'esecuzione
delle pene accessorie [c.p. 19, 28], il pubblico ministero, fuori dei casi
previsti dagli articoli 32 e 34 del codice penale, trasmette l'estratto della
sentenza di condanna agli organi della polizia giudiziaria e di pubblica
sicurezza e, occorrendo, agli altri organi interessati, indicando le pene
accessorie da eseguire. Nei casi previsti dagli articoli 32 e 34 del codice
penale, il pubblico ministero trasmette l'estratto della sentenza al giudice
civile competente.
2. Quando alla sentenza
di condanna consegue una delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30,
32-bis e 34 del codice penale, per la determinazione della relativa durata si
computa la misura interdittiva di contenuto corrispondente eventualmente
disposta a norma degli articoli 288, 289 e 290.
Art. 663.
Esecuzione di pene concorrenti.
1. Quando la stessa
persona è stata condannata con più sentenze o decreti penali per reati diversi,
il pubblico ministero determina la pena da eseguirsi, in osservanza delle norme
sul concorso di pene [c.p. 80].
2. Se le condanne
sono state inflitte da giudici diversi, provvede il pubblico ministero presso
il giudice indicato nell'articolo 665 comma 4.
3. Il provvedimento
del pubblico ministero è notificato al condannato e al suo difensore.
Art. 664.
Esecuzione di altre sanzioni pecuniarie.
1. Le somme dovute
per sanzioni disciplinari pecuniarie o per condanna alla perdita della cauzione
o in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità o di rigetto di una
richiesta, sono devolute alla cassa delle ammende anche quando ciò non sia
espressamente stabilito.
2. I relativi
provvedimenti possono essere revocati dal giudice, su richiesta
dell'interessato o del pubblico ministero, prima della conclusione della fase
del procedimento nella quale sono stati adottati, sempre che la revoca non sia
vietata.
3. (Comma
abrogato dall'art. 299 del D.L.vo 30 maggio 2002, n. 113, e dall'art. 299 del
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).
4. Per l'esecuzione
delle sanzioni conseguenti a violazioni amministrative accertate nel processo
penale, il pubblico ministero trasmette l'estratto della sentenza esecutiva
all'autorità amministrativa competente.