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TITOLO IV - Dibattimento
Art. 559. Dibattimento.
(L’art. 44 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, ha sostituito l'intero libro VIII, originariamente composto dagli artt. da 549 a 567, con gli attuali artt. da 549 a 559)
1. Il dibattimento si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale, in quanto applicabili.
2. Anche fuori dei casi previsti dall'articolo 140, il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva se le parti vi consentono e il giudice non ritiene necessaria la redazione in forma integrale.
3. L'esame diretto e il controesame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle persone indicate nell'articolo 210 e delle parti private sono svolti dal pubblico ministero e dai difensori. Su concorde richiesta delle parti, l'esame può essere condotto direttamente dal giudice sulla base delle domande e contestazioni proposte dal pubblico ministero e dai difensori.
4. In caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione.
Art. 560. Giudizio abbreviato
(L’art. 44 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, ha sostituito l'intero libro VIII, originariamente composto dagli artt. da 549 a 567, con gli attuali artt. da 549 a 559)
Art. 561. Udienza per il giudizio abbreviato
(L’art. 44 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, ha sostituito l'intero libro VIII, originariamente composto dagli artt. da 549 a 567, con gli attuali artt. da 549 a 559)
Art. 562. Trasformazione del rito
(L’art. 44 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, ha sostituito l'intero libro VIII, originariamente composto dagli artt. da 549 a 567, con gli attuali artt. da 549 a 559)
Art. 563. Applicazione della pena su richiesta
(L’art. 44 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, ha sostituito l'intero libro VIII, originariamente composto dagli artt. da 549 a 567, con gli attuali artt. da 549 a 559)
Art. 564. Tentativo di conciliazione
(L’art. 44 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, ha sostituito l'intero libro VIII, originariamente composto dagli artt. da 549 a 567, con gli attuali artt. da 549 a 559)
Art. 565. Procedimento per decreto
(L’art. 44 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, ha sostituito l'intero libro VIII, originariamente composto dagli artt. da 549 a 567, con gli attuali artt. da 549 a 559)
Art. 566. Convalida dell’arresto e giudizio direttissimo
(L’art. 44 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, ha sostituito l'intero libro VIII, originariamente composto dagli artt. da 549 a 567, con gli attuali artt. da 549 a 559)
Art. 567. Dibattimento
(L’art. 44 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, ha sostituito l'intero libro VIII, originariamente composto dagli artt. da 549 a 567, con gli attuali artt. da 549 a 559)
(L’art. 44 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, ha sostituito l'intero libro VIII, originariamente composto dagli artt. da 549 a 567, con gli attuali artt. da 549 a 559)