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TITOLO II - Citazione diretta a giudizio
Art. 550. Casi di
citazione diretta a giudizio.
(Articolo
abrogato dall'art. 218 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, e così reintrodotto
dall'art. 44 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, che ha sostituito l'intero
libro VIII, originariamente composto dagli artt. da 549 a 567, con gli attuali
artt. da 549 a 559).
1. Il pubblico
ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio quando
si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della
reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o
congiunta alla predetta pena detentiva. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 415-bis. Per la determinazione della pena si
osservano le disposizioni dell'articolo 4 (Comma così modificato dall'art.
2-duodecies del D.L. 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 giugno 2000, n. 144).
2. La disposizione
del comma 1 si applica anche quando si procede per uno dei seguenti reati:
a) violenza o
minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 del codice penale;
b) resistenza a un
pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale;
c) oltraggio a un
magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343, secondo comma, del
codice penale;
d) violazione di
sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo comma, del codice penale;
e) rissa aggravata a
norma dell'articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle
ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni
gravi o gravissime;
f) furto aggravato a
norma dell'articolo 625 del codice penale;
g) ricettazione
prevista dall'articolo 648 del codice penale.
3. Se il pubblico
ministero ha esercitato l'azione penale con citazione diretta per un reato per
il quale è prevista l'udienza preliminare e la relativa eccezione è proposta
entro il termine indicato dall'articolo 491, comma 1, il giudice dispone con
ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
Art. 551.
Procedimenti connessi.
(L’art. 44 della
legge 16 dicembre 1999, n. 479, ha sostituito l'intero libro VIII,
originariamente composto dagli artt. da 549 a 567, con gli attuali artt. da 549
a 559)
1. Nel caso di
procedimenti connessi, se la citazione diretta a giudizio è ammessa solo per
alcuni di essi, il pubblico ministero presenta per tutti la richiesta di rinvio
a giudizio a norma dell'articolo 416.
Art. 552. Decreto
di citazione a giudizio.
(L’art. 44 della
legge 16 dicembre 1999, n. 479, ha sostituito l'intero libro VIII,
originariamente composto dagli artt. da 549 a 567, con gli attuali artt. da 549
a 559)
1. Il decreto di
citazione a giudizio contiene:
a) le generalità
dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo
nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei
difensori;
b) l'indicazione
della persona offesa, qualora risulti identificata;
c) l'enunciazione
del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle
che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione
dei relativi articoli di legge;
d) l'indicazione del
giudice competente per il giudizio nonché del luogo, del giorno e dell'ora
della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà
giudicato in contumacia;
e) l'avviso che
l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza,
sarà assistito dal difensore di ufficio;
f) l'avviso che,
qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, prima della dichiarazione di
apertura del dibattimento di primo grado, può presentare le richieste previste
dagli articoli 438 e 444 ovvero presentare domanda di oblazione;
g) l'avviso che il
fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella segreteria del
pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne
visione e di estrarne copia;
h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste.
1-bis. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale, il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari (Comma inserito dall’art. 4 della legge 21 febbraio 2006, n. 102)..
1-ter. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale, la data di comparizione di cui al comma 1, lettera d), e' fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto (Comma inserito dall’art. 4 della legge 21 febbraio 2006, n. 102).
2. Il decreto è nullo se l'imputato
non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente
l'indicazione di uno dei requisiti previsti dalle lettere c), d), e) ed f) del
comma 1. Il decreto è altresì nullo se non è preceduto dall'avviso previsto
dall'articolo 415-bis, nonché dall'invito a presentarsi per rendere
l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona
sottoposta alle indagini lo abbia richiesto entro il termine di cui al comma 3
del medesimo articolo 15-bis.
3. Il decreto di
citazione è notificato all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa
almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione.
Nei casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine è ridotto
a quarantacinque giorni.
4. Il decreto di
citazione è depositato dal pubblico ministero nella segreteria unitamente al
fascicolo contenente la documentazione, gli atti e le cose indicati
nell'articolo 416, comma 2.
Art. 553.
Trasmissione degli atti al giudice dell'udienza di comparizione in
dibattimento.
(L’art. 44 della
legge 16 dicembre 1999, n. 479, ha sostituito l'intero libro VIII,
originariamente composto dagli artt. da 549 a 567, con gli attuali artt. da 549
a 559)
1. Il pubblico
ministero forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice con
il decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione.
Art. 554. Atti
urgenti.
(L’art. 44 della
legge 16 dicembre 1999, n. 479, ha sostituito l'intero libro VIII,
originariamente composto dagli artt. da 549 a 567, con gli attuali artt. da 549
a 559)
1. Il giudice per le
indagini preliminari è competente ad assumere gli atti urgenti a norma
dell'articolo 467 e provvede sulle misure cautelari fino a quando il decreto,
unitamente al fascicolo per il dibattimento, non è trasmesso al giudice a norma
dell'articolo 553, comma 1.
Art. 555. Udienza
di comparizione a seguito della citazione diretta.
(L’art. 44 della
legge 16 dicembre 1999, n. 479, ha sostituito l'intero libro VIII,
originariamente composto dagli artt. da 549 a 567, con gli attuali artt. da 549
a 559)
1. Almeno sette
giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, le parti devono,
a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria le liste dei testimoni,
periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'articolo 210 di
cui intendono chiedere l'esame.
2. Prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato o il pubblico ministero
può presentare la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1; l'imputato,
inoltre, può richiedere il giudizio abbreviato o presentare domanda di
oblazione.
3. Il giudice,
quando il reato è perseguibile a querela, verifica se il querelante è disposto
a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione.
4. Se deve
procedersi al giudizio, le parti, dopo la dichiarazione di apertura del
dibattimento, indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione
delle prove; inoltre, le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo
per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero,
nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.
5. Per tutto ciò che
non è espressamente previsto si osservano le disposizioni contenute nel libro
settimo, in quanto compatibili.