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TITOLO III - Sentenza
Capo I - Deliberazione
Art. 525.
Immediatezza della deliberazione.
1. La sentenza è
deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento.
2. Alla
deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che
hanno partecipato al dibattimento. Se alla deliberazione devono concorrere i
giudici supplenti in sostituzione dei titolari impediti, i provvedimenti già
emessi conservano efficacia se non sono espressamente revocati.
3. Salvo quanto
previsto dall'articolo 528, la deliberazione non può essere sospesa se non in
caso di assoluta impossibilità. La sospensione è disposta dal presidente con
ordinanza.
Art. 526. Prove
utilizzabili ai fini della deliberazione.
1. Il giudice non
può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle
legittimamente acquisite nel dibattimento [c.p.p. 496].
1-bis. La
colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni
rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame
da parte dell'imputato o del suo difensore (Comma aggiunto dall'art. 19
della legge 1 marzo 2001, n. 63).
Art. 527.
Deliberazione collegiale.
1. Il collegio,
sotto la direzione del presidente, decide separatamente le questioni
preliminari [c.p.p. 491] non ancora risolte e ogni altra questione relativa al
processo. Qualora l'esame del merito non risulti precluso dall'esito della
votazione, sono poste in decisione le questioni di fatto e di diritto
concernenti l'imputazione e, se occorre, quelle relative all'applicazione delle
pene e delle misure di sicurezza nonché quelle relative alla responsabilità
civile.
2. Tutti i giudici
enunciano le ragioni della loro opinione e votano su ciascuna questione
qualunque sia stato il voto espresso sulle altre. Il presidente raccoglie i
voti cominciando dal giudice con minore anzianità di servizio e vota per
ultimo. Nei giudizi davanti alla corte di assise votano per primi i giudici
popolari, cominciando dal meno anziano per età.
3. Se nella
votazione sull'entità della pena o della misura di sicurezza si manifestano più
di due opinioni, i voti espressi per la pena o la misura di maggiore gravità si
riuniscono a quelli per la pena o la misura gradatamente inferiore, fino a che
venga a risultare la maggioranza. In ogni altro caso, qualora vi sia parità di
voti, prevale la soluzione più favorevole all'imputato.
Art. 528. Lettura
del verbale in camera di consiglio.
1. Qualora sia
necessaria la lettura del verbale di udienza [c.p.p. 480, 481, 482, 483, 510]
redatto con la stenotipia ovvero l'ascolto o la visione di riproduzioni
fonografiche o audiovisive di atti del dibattimento, il giudice sospende la
deliberazione e procede in camera di consiglio alle operazioni necessarie, con
l'assistenza dell'ausiliario ed eventualmente del tecnico incaricato della
documentazione.
Capo II - Decisione
Sezione I - Sentenza di proscioglimento
Art. 529.
Sentenza di non doversi procedere.
1. Se l'azione
penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, il giudice
pronuncia sentenza di non doversi procedere indicandone la causa nel
dispositivo.
2. Il giudice
provvede nello stesso modo quando la prova dell'esistenza di una condizione di
procedibilità è insufficiente o contraddittoria.
Art. 530.
Sentenza di assoluzione.
1. Se il fatto non
sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o
non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da
persona non imputabile [c.p. 85, 88, 96, 97] o non punibile per un'altra
ragione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel
dispositivo.
2. Il giudice
pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è
contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso,
che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona
imputabile.
3. Se vi è la prova
che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione [c.p.
50, 51, 52, 53, 54] o di una causa personale di non punibilità ovvero vi è
dubbio sull'esistenza delle stesse, il giudice pronuncia sentenza di
assoluzione a norma del comma 1.
4. Con la sentenza
di assoluzione il giudice applica, nei casi previsti dalla legge, le misure di
sicurezza.
Art. 531.
Dichiarazione di estinzione del reato.
1. Salvo quanto
disposto dall'articolo 129 comma 2, il giudice, se il reato è estinto [c.p.
150, 151, 152], pronuncia sentenza di non doversi procedere enunciandone la
causa nel dispositivo.
2. Il giudice
provvede nello stesso modo quando vi è dubbio sull'esistenza di una causa di
estinzione del reato.
Art. 532.
Provvedimenti sulle misure cautelari personali.
1. Con la sentenza
di proscioglimento, il giudice ordina la liberazione dell'imputato in stato di
custodia cautelare e dichiara la cessazione delle altre misure cautelari
personali eventualmente disposte [c.p.p. 300, commi 1 e 2].
2. La stessa
disposizione si applica nel caso di sentenza di condanna che concede la
sospensione condizionale della pena [c.p.p. 300, comma 3].
Sezione II - Sentenza di condanna
Art. 533. Condanna dell'imputato.
1. Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza.(Comma così sostituito dall’art. 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 46)
2. Se la
condanna riguarda più reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi
e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme
sul concorso di reati e di pene o sulla continuazione. Nei casi previsti dalla
legge il giudice dichiara il condannato delinquente o contravventore abituale
[c.p. 102, 103, 104] o professionale [c.p. 105] o per tendenza [c.p. 108].
3. Quando il giudice ritiene di dover concedere la sospensione condizionale
della pena [c.p. 163] o la non menzione della condanna nel certificato del
casellario giudiziale [c.p. 175], provvede in tal senso con la sentenza di
condanna.
3-bis. Quando la condanna riguarda procedimenti per i delitti di cui
all'articolo 407, comma 2, lettera a), anche se connessi ad altri reati, il
giudice può disporre, nel pronunciare la sentenza, la separazione dei
procedimenti anche con riferimento allo stesso condannato quando taluno dei
condannati si trovi in stato di custodia cautelare e, per la scadenza dei
termini e la mancanza di altri titoli, sarebbe rimesso in libertà (Comma
aggiunto dall'art. 4 del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4).
Art. 534.
Condanna del civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
1. Nei casi previsti
dagli articoli 205 e 206 del codice penale e nelle leggi speciali, il giudice
condanna la persona civilmente obbligata a pagare, se il condannato risulterà
insolvibile, una somma pari alla pena pecuniaria a questo inflitta.
Art. 535.
Condanna alle spese.
1. La sentenza di
condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali
relative ai reati cui la condanna si riferisce [c.p.p. 691].
2. I condannati per
lo stesso reato o per reati connessi [c.p.p. 12] sono obbligati in solido al
pagamento delle spese. I condannati in uno stesso giudizio per reati non
connessi sono obbligati in solido alle sole spese comuni relative ai reati per
i quali è stata pronunciata condanna.
3. Sono poste a
carico del condannato le spese di mantenimento durante la custodia cautelare, a
norma dell'articolo 692.
4. Qualora il
giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza è rettificata a norma
dell'articolo 130.
Art. 536.
Pubblicazione della sentenza come effetto della condanna.
1. Nei casi previsti
dall'articolo 36 del codice penale, il giudice stabilisce nel dispositivo se la
sentenza deve essere pubblicata per intero o per estratto e designa il giornale
o i giornali in cui deve essere inserita.
Art. 537.
Pronuncia sulla falsità di documenti.
1. La falsità di un
atto o di un documento, accertata con sentenza di condanna, è dichiarata nel
dispositivo.
2. Con lo stesso
dispositivo è ordinata la cancellazione totale o parziale, secondo le
circostanze e, se è il caso, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma
dell'atto o del documento, con la prescrizione del modo con cui deve essere
eseguita. La cancellazione, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma
non è ordinata quando possono essere pregiudicati interessi di terzi non
intervenuti come parti nel procedimento.
3. La pronuncia
sulla falsità è impugnabile, anche autonomamente, con il mezzo previsto dalla
legge [c.p.p. 568] per il capo che contiene la decisione sull'imputazione.
4. Le disposizioni
del presente articolo si applicano anche nel caso di sentenza di
proscioglimento.
Sezione III - Decisione sulle questioni civili
Art. 538.
Condanna per la responsabilità civile.
1. Quando pronuncia
sentenza di condanna [c.p.p. 533], il giudice decide sulla domanda per le
restituzioni e il risarcimento del danno, proposta a norma degli articoli 74 e
seguenti.
2. Se pronuncia
condanna dell'imputato al risarcimento del danno, il giudice provvede altresì
alla liquidazione, salvo che sia prevista la competenza di altro giudice.
3. Se il
responsabile civile è stato citato o è intervenuto nel giudizio, la condanna
alle restituzioni e al risarcimento del danno è pronunciata anche contro di lui
in solido, quando è riconosciuta la sua responsabilità.
Art. 539. Condanna
generica ai danni e provvisionale.
1. Il giudice, se le
prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, pronuncia condanna
generica e rimette le parti davanti al giudice civile.
2. A richiesta della
parte civile, l'imputato e il responsabile civile sono condannati al pagamento
di una provvisionale nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la
prova.
Art. 540.
Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili.
1. La condanna alle
restituzioni e al risarcimento del danno è dichiarata provvisoriamente
esecutiva, a richiesta della parte civile, quando ricorrono giustificati
motivi.
2. La condanna al
pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva.
Art. 541.
Condanna alle spese relative all'azione civile.
1. Con la sentenza
che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice
condanna l'imputato e il responsabile civile in solido al pagamento delle spese
processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per
giusti motivi, la compensazione totale o parziale [c.p.c. 92, comma 2].
2. Con la sentenza
che rigetta la domanda indicata nel comma 1 o che assolve l'imputato per cause
diverse dal difetto di imputabilità, il giudice, se ne è fatta richiesta,
condanna la parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute
dall'imputato e dal responsabile civile per effetto dell'azione civile, sempre
che non ricorrano giustificati motivi per la compensazione totale o parziale.
Se vi è colpa grave, può inoltre condannarla al risarcimento dei danni causati
all'imputato o al responsabile civile.
Art. 542.
Condanna del querelante alle spese e ai danni.
1. Nel caso di
assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha
commesso, quando si tratta di reato perseguibile a querela, si applicano le
disposizioni dell'articolo 427 per ciò che concerne la condanna del querelante
al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato nonché alla
rifusione delle spese e al risarcimento del danno in favore dell'imputato e del
responsabile civile.
2. L'avviso del
deposito della sentenza è notificato al querelante [c.p.c. 576].
Art. 543. Ordine
di pubblicazione della sentenza come riparazione del danno.
1. La pubblicazione
della sentenza di condanna a norma dell'articolo 186 del codice penale è
ordinata dal giudice su richiesta della parte civile con la stessa sentenza.
2. La pubblicazione
ha luogo a spese del condannato e, se del caso, anche del responsabile civile,
per una o due volte, per estratto o per intero, in giornali indicati dal
giudice.
3. Se l'inserzione
non avviene nel termine stabilito dal giudice con la sentenza, la parte civile
può provvedervi direttamente con diritto a ripetere le spese dall'obbligato.
Capo III - Atti successivi alla deliberazione
Art. 544.
Redazione della sentenza.
1. Conclusa la
deliberazione, il presidente redige e sottoscrive il dispositivo. Subito dopo è
redatta una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la
sentenza è fondata.
2. Qualora non sia
possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio,
vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia (Comma
così modificato dall'art. 6 del D.L. 1 marzo 1991, n. 60, convertito dalla
legge 22 aprile 1991, n. 133).
3. Quando la stesura
della motivazione è particolarmente complessa per il numero delle parti o per
il numero e la gravità delle imputazioni, il giudice, se ritiene di non poter
depositare la sentenza nel termine previsto dal comma 2, può indicare nel dispositivo
un termine più lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno da quello
della pronuncia.
3-bis. Nelle ipotesi
previste dall'articolo 533, comma 3-bis, il giudice provvede alla stesura della
motivazione per ciascuno dei procedimenti separati, accordando precedenza alla
motivazione della condanna degli imputati in stato di custodia cautelare. In
tal caso il termine di cui al comma 3 è raddoppiato per la motivazione della
sentenza cui non si è accordata precedenza (Comma aggiunto dall'art. 4 del
D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
gennaio 2001, n. 4).
Art. 545.
Pubblicazione della sentenza.
1. La sentenza è
pubblicata in udienza dal presidente o da un giudice del collegio mediante la
lettura del dispositivo.
2. La lettura della
motivazione redatta a norma dell'articolo 544 comma 1, segue quella del
dispositivo e può essere sostituita con un'esposizione riassuntiva.
3. La pubblicazione
prevista dal comma 2 equivale a notificazione della sentenza per le parti che
sono o devono considerarsi presenti all'udienza.
Art. 546.
Requisiti della sentenza.
1. La sentenza
contiene:
a) l'intestazione
"in nome del popolo italiano" e l'indicazione dell'autorità che l'ha
pronunciata;
b) le generalità
dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo
nonché le generalità delle altre parti private;
c) l'imputazione
[c.p.p. 429, 450, 456, 516, 517, 518];
d) l'indicazione
delle conclusioni delle parti [c.p.p. 523];
e) la concisa
esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con
l'indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l'enunciazione
delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove
contrarie [c.p.p. 125, comma 3];
f) il dispositivo,
con l'indicazione degli articoli di legge applicati;
g) la data e la
sottoscrizione del giudice.
2. La sentenza
emessa dal giudice collegiale è sottoscritta dal presidente e dal giudice
estensore. Se, per morte o altro impedimento, il presidente non può sottoscrivere,
alla sottoscrizione provvede, previa menzione dell'impedimento, il componente
più anziano del collegio; se non può sottoscrivere l'estensore, alla
sottoscrizione, previa menzione dell'impedimento, provvede il solo presidente.
3. Oltre che nel
caso previsto dall'articolo 125 comma 3, la sentenza è nulla se manca o è
incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la
sottoscrizione del giudice.
Art. 547.
Correzione della sentenza.
1. Fuori dei casi
previsti dall'articolo 546 comma 3, se occorre completare la motivazione
insufficiente ovvero se manca o è incompleto alcuno degli altri requisiti
previsti dall'articolo 546, si procede anche di ufficio alla correzione della
sentenza a norma dell'articolo 130.
Art. 548.
Deposito della sentenza.
1. La sentenza è
depositata in cancelleria immediatamente dopo la pubblicazione ovvero entro i
termini previsti dall'articolo 544 commi 2 e 3. Il pubblico ufficiale addetto
vi appone la sottoscrizione e la data del deposito.
2. Quando la
sentenza non è depositata entro il trentesimo giorno o entro il diverso termine
indicato dal giudice a norma dell'articolo 544 comma 3, l'avviso di deposito è
comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private cui spetta il
diritto di impugnazione. E' notificato altresì a chi risulta difensore
dell'imputato al momento del deposito della sentenza [c.p.p. 585, comma 2,
lett. c].
3. L'avviso di
deposito con l'estratto della sentenza è in ogni caso notificato all'imputato
contumace e comunicato al procuratore generale presso la corte di appello
[c.p.p. 585, comma 2, lett. d].