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TITOLO II - Dibattimento
Capo I - Disposizioni generali
Art. 470.
Disciplina dell'udienza.
1. La disciplina
dell'udienza e la direzione del dibattimento sono esercitate dal presidente che
decide senza formalità; in sua assenza la disciplina dell'udienza è esercitata
dal pubblico ministero.
2. Per l'esercizio
delle funzioni indicate in questo capo, il presidente o il pubblico ministero
si avvale, ove occorra, anche della forza pubblica, che dà immediata esecuzione
ai relativi provvedimenti [c.p.p. 131].
Art. 471.
Pubblicità dell'udienza.
1. L'udienza è
pubblica a pena di nullità.
2. Non sono ammessi
nell'aula di udienza coloro che non hanno compiuto gli anni diciotto, le
persone che sono sottoposte a misure di prevenzione e quelle che appaiono in
stato di ubriachezza, di intossicazione o di squilibrio mentale.
3. Se alcuna di
queste persone deve intervenire all'udienza come testimone, è fatta allontanare
non appena la sua presenza non è più necessaria.
4. Non è consentita
la presenza in udienza di persone armate, fatta eccezione per gli appartenenti
alla forza pubblica, né di persone che portino oggetti atti a molestare. Le
persone che turbano il regolare svolgimento dell'udienza sono espulse per
ordine del presidente o, in sua assenza, del pubblico ministero, con divieto di
assistere alle ulteriori attività processuali.
5. Per ragioni di
ordine, il presidente può disporre, in casi eccezionali, che l'ammissione
nell'aula di udienza sia limitata a un determinato numero di persone.
6. I provvedimenti
menzionati nel presente articolo sono dati oralmente e senza formalità.
Art. 472. Casi in
cui si procede a porte chiuse.
1. Il giudice
dispone che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse
quando la pubblicità può nuocere al buon costume ovvero, se vi è richiesta
dell'autorità competente, quando la pubblicità può comportare la diffusione di
notizie da mantenere segrete nell'interesse dello Stato [c.p.p. 202].
2. Su richiesta dell'interessato,
il giudice dispone che si proceda a porte chiuse all'assunzione di prove che
possono causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni ovvero delle parti
private in ordine a fatti che non costituiscono oggetto dell'imputazione.
Quando l'interessato è assente o estraneo al processo, il giudice provvede di
ufficio.
3. Il giudice
dispone altresì che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte
chiuse quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene, quando avvengono
da parte del pubblico manifestazioni che turbano il regolare svolgimento delle
udienze ovvero quando è necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o di
imputati.
3-bis. Il
dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter,
600-quinquies, 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale si svolge a
porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte
chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse
quando la parte offesa è minorenne. In tali procedimenti non sono ammesse
domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono
necessarie alla ricostruzione del fatto (Comma aggiunto dall'art. 15 della
legge 15 febbraio 1996, n. 66, e successivamente così modificato dall'art. 13
della legge 3 agosto 1998, n. 269).
4. Il giudice può
disporre che avvenga a porte chiuse l'esame dei minorenni.
Art. 473. Ordine
di procedere a porte chiuse.
1. Nei casi previsti
dall'articolo 472, il giudice, sentite le parti, dispone, con ordinanza
pronunciata in pubblica udienza, che il dibattimento o alcuni atti di esso si
svolgano a porte chiuse. L'ordinanza è revocata con le medesime forme quando
sono cessati i motivi del provvedimento.
2. Quando si è
ordinato di procedere a porte chiuse, non possono per alcun motivo essere
ammesse nell'aula di udienza persone diverse da quelle che hanno il diritto o
il dovere di intervenire. Nei casi previsti dall'articolo 472 comma 3, il
giudice può consentire la presenza dei giornalisti.
3. I testimoni, i
periti e i consulenti tecnici sono assunti secondo l'ordine in cui vengono
chiamati e, fatta eccezione di quelli che sia necessario trattenere nell'aula
di udienza, vi rimangono per il tempo strettamente necessario.
Art. 474. Assistenza
dell'imputato all'udienza.
1. L'imputato
assiste all'udienza libero nella persona, anche se detenuto, salvo che in
questo caso siano necessarie cautele per prevenire il pericolo di fuga o di
violenza.
Art. 475.
Allontanamento coattivo dell'imputato.
1. L'imputato che,
dopo essere stato ammonito, persiste nel comportarsi in modo da impedire il
regolare svolgimento dell'udienza, è allontanato dall'aula con ordinanza del
presidente.
2. L'imputato
allontanato si considera presente ed è rappresentato dal difensore.
3. L'imputato
allontanato può essere riammesso nell'aula di udienza, in ogni momento, anche
di ufficio. Qualora l'imputato debba essere nuovamente allontanato, il giudice
può disporre con la stessa ordinanza che sia espulso dall'aula, con divieto di
partecipare ulteriormente al dibattimento, se non per rendere le dichiarazioni
previste dagli articoli 503 e 523 comma 5.
Art. 476. Reati
commessi in udienza.
1. Quando viene
commesso un reato in udienza, il pubblico ministero procede a norma di legge,
disponendo l'arresto dell'autore nei casi consentiti [c.p.p. 380, 381].
2. Non è consentito
l'arresto del testimone in udienza per reati concernenti il contenuto della
deposizione [c.p.p. 207].
Art. 477. Durata
e prosecuzione del dibattimento.
1. Quando non è
assolutamente possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il
presidente dispone che esso venga proseguito nel giorno seguente non festivo.
2. Il giudice può
sospendere il dibattimento soltanto per ragioni di assoluta necessità e per un
termine massimo che, computate tutte le dilazioni, non oltrepassi i dieci
giorni, esclusi i festivi.
3. Il presidente dà
oralmente gli avvisi opportuni e l'ausiliario ne fa menzione nel verbale. Gli
avvisi sostituiscono le citazioni e le notificazioni per coloro che sono
comparsi o debbono considerarsi presenti.
Art. 478.
Questioni incidentali.
1. Sulle questioni
incidentali proposte dalle parti nel corso del dibattimento il giudice decide
immediatamente con ordinanza, previa discussione nei modi previsti
dall'articolo 491.
Art. 479.
Questioni civili o amministrative.
1. Fermo quanto
previsto dall'articolo 3, qualora la decisione sull'esistenza del reato dipenda
dalla risoluzione di una controversia civile o amministrativa di particolare
complessità, per la quale sia già in corso un procedimento presso il giudice
competente, il giudice penale, se la legge non pone limitazioni alla prova
della posizione soggettiva controversa, può disporre la sospensione del
dibattimento, fino a che la questione non sia stata decisa con sentenza passata
in giudicato.
2. La sospensione è
disposta con ordinanza, contro la quale può essere proposto ricorso per
cassazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo [c.p.p. 588, comma 1].
3. Qualora il
giudizio civile o amministrativo non si sia concluso nel termine di un anno, il
giudice, anche di ufficio, può revocare l'ordinanza di sospensione.
Art. 480. Verbale
di udienza.
1. L'ausiliario che
assiste il giudice redige il verbale di udienza, nel quale sono indicati:
a) il luogo, la
data, l'ora di apertura e di chiusura dell'udienza;
b) i nomi e i
cognomi dei giudici;
c) il nome e il
cognome del rappresentante del pubblico ministero, le generalità dell'imputato
o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le
generalità delle altre parti e dei loro rappresentanti, i nomi e i cognomi dei
difensori.
2. Il verbale di
udienza è inserito nel fascicolo per il dibattimento.
Art. 481.
Contenuto del verbale.
1. Il verbale
descrive le attività svolte in udienza e riporta sinteticamente le richieste e
le conclusioni del pubblico ministero e dei difensori.
2. I provvedimenti
dati oralmente dal presidente sono riprodotti in modo integrale. I
provvedimenti del giudice pubblicati in udienza mediante lettura sono allegati
al verbale.
Art. 482. Diritto
delle parti in ordine alla documentazione.
1. Le parti hanno
diritto di fare inserire nel verbale, entro i limiti strettamente necessari,
ogni dichiarazione a cui abbiano interesse [c.p.p. 141], purché non contraria
alla legge. Le memorie scritte presentate dalle parti a sostegno delle proprie
richieste e conclusioni sono allegate al verbale.
2. Il presidente può
disporre, anche di ufficio, che l'ausiliario dia lettura di singole parti del
verbale al fine di verificarne la fedeltà e la completezza. Sulla domanda di
rettificazione o di cancellazione nonché sulle questioni relative a quanto
previsto dal comma 1, il presidente decide con ordinanza.
Art. 483.
Sottoscrizione e trascrizione del verbale.
1. Subito dopo la
conclusione dell'udienza o la chiusura del dibattimento [c.p.p. 524], il
verbale, sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha
redatto, è presentato al presidente per l'apposizione del visto.
2. Salvo quanto
previsto dall'articolo 528, i nastri impressi con i caratteri della stenotipia
sono trascritti in caratteri comuni non oltre tre giorni dalla loro formazione
[c.p.p. 138].
3. I verbali e le
trascrizioni sono acclusi al fascicolo per il dibattimento.
Capo II - Atti introduttivi
Art. 484.
Costituzione delle parti.
1. Prima di dare
inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione delle
parti.
2. Qualora il
difensore dell'imputato non sia presente, il presidente designa come sostituto
altro difensore a norma dell'articolo 97 comma 4.
2-bis. Si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 420-bis, 420-ter,
420-quater e 420-quinquies (Comma aggiunto dall'art. 39 della legge 16
dicembre 1999, n. 479).
Art. 485. Rinnovazione
della citazione.
(Articolo
abrogato dall'art. 39 della legge 16 dicembre 1999, n. 479)
Art. 486.
Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore.
(Articolo
abrogato dall'art. 39 della legge 16 dicembre 1999, n. 479)
Art. 487. Contumacia
dell'imputato.
(Articolo
abrogato dall'art. 39 della legge 16 dicembre 1999, n. 479)
Art. 488. Assenza
e allontanamento volontario dell'imputato.
(Articolo
abrogato dall'art. 39 della legge 16 dicembre 1999, n. 479)
Art. 489.
Dichiarazioni del contumace.
1. L'imputato già
contumace [c.p.p. 487] che prova di non avere avuto conoscenza del procedimento
a suo carico, può chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall'articolo
494. Nel corso del giudizio di cassazione [c.p.p. 610] le dichiarazioni sono
rese al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale [c.p.p. 328]
del luogo in cui l'imputato si trova (Comma così modificato dall'art. 185
del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51).
2. L'imputato nella
richiesta prevista dal comma 1 può nominare un difensore al quale deve essere
dato tempestivo avviso del giorno e del luogo fissato per l'audizione; in
mancanza, il giudice designa un difensore di ufficio. Se l'imputato si trova in
stato di custodia cautelare, le dichiarazioni devono essere assunte entro un
termine non superiore a quindici giorni da quello in cui è pervenuta la
richiesta.
3. La disposizione
del comma 1 si applica anche nei confronti del condannato nel corso del
giudizio di revisione [c.p.p. 636] o nella fase dell'esecuzione. In tal caso le
dichiarazioni sono assunte nelle forme previste dal comma 2 dal magistrato di
sorveglianza del luogo in cui il condannato si trova.
4. Il verbale delle
dichiarazioni rese dall'imputato o dal condannato è trasmesso senza ritardo
alla corte di cassazione o alla corte di appello davanti alla quale pende il
giudizio di revisione. Se le dichiarazioni sono state rese dal condannato e non
pende giudizio di revisione, il relativo verbale è trasmesso al magistrato di
sorveglianza competente a norma dell'articolo 677.
Art. 490.
Accompagnamento coattivo dell'imputato assente o contumace.
1. Il giudice, a
norma dell'articolo 132, può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato
assente [c.p.p. 488] o contumace [c.p.p. 487, comma 1], quando la sua presenza è
necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame.
Art. 491.
Questioni preliminari.
1. Le questioni
concernenti la competenza per territorio o per connessione, le nullità indicate
nell'articolo 181 commi 2 e 3, la costituzione di parte civile, la citazione o
l'intervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per
la pena pecuniaria e l'intervento degli enti e delle associazioni previsti
dall'articolo 91 sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la
prima volta l'accertamento della costituzione delle parti [c.p.p. 484] e sono
decise immediatamente.
2. La disposizione
del comma 1 si applica anche alle questioni concernenti il contenuto del
fascicolo per il dibattimento e la riunione o la separazione dei giudizi, salvo
che la possibilità di proporle sorga soltanto nel corso del dibattimento.
3. Le questioni
preliminari sono discusse dal pubblico ministero e da un difensore per ogni
parte privata. La discussione deve essere contenuta nei limiti di tempo strettamente
necessari alla illustrazione delle questioni. Non sono ammesse repliche.
4. Il giudice
provvede in merito agli atti che devono essere acquisiti al fascicolo per il
dibattimento ovvero eliminati da esso.
5. Sulle questioni preliminari
il giudice decide con ordinanza.
Art. 492.
Dichiarazione di apertura del dibattimento.
1. Compiute le
attività indicate negli articoli 484 e seguenti, il presidente dichiara aperto
il dibattimento.
2. L'ausiliario che
assiste il giudice dà lettura dell'imputazione [c.p.p. 429, 450, 456].
Art. 493.
Richieste di prova.
(Articolo così
sostituito dall'art. 40 della legge 16 dicembre 1999, n. 479).
1. Il pubblico
ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della
persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato nell'ordine
indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove.
2. E' ammessa
l'acquisizione di prove non comprese nella lista prevista dall'articolo 468
quando la parte che le richiede dimostra di non averle potute indicare
tempestivamente.
3. Le parti possono
concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti
nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa
all'attività di investigazione difensiva.
4. Il presidente
impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione e ogni lettura o
esposizione del contenuto degli atti compiuti durante le indagini preliminari.
Art. 494.
Dichiarazioni spontanee dell'imputato.
1. Esaurita
l'esposizione introduttiva, il presidente informa l'imputato che egli ha
facoltà di rendere in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni che ritiene
opportune, purché esse si riferiscano all'oggetto dell'imputazione e non
intralcino l'istruzione dibattimentale [c.p.p. 496]. Se nel corso delle
dichiarazioni l'imputato non si attiene all'oggetto dell'imputazione, il
presidente lo ammonisce e, se l'imputato persiste, gli toglie la parola.
2. L'ausiliario
riproduce integralmente le dichiarazioni rese a norma del comma 1, salvo che il
giudice disponga che il verbale sia redatto in forma riassuntiva [c.p.p. 134,
140].
Art. 495.
Provvedimenti del giudice in ordine alla prova.
1. Il giudice,
sentite le parti, provvede con ordinanza all'ammissione delle prove a norma
degli articoli 190, comma 1, e 190-bis. Quando è stata ammessa l'acquisizione
di verbali di prove di altri procedimenti, il giudice provvede in ordine alla
richiesta di nuova assunzione della stessa prova solo dopo l'acquisizione della
documentazione relativa alla prova dell'altro procedimento (Comma così
modificato dagli artt. 3, comma 4, e 7, comma 3, del D.L. 8 giugno 1992, n.
306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356).
2. L'imputato ha
diritto all'ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti
oggetto delle prove a carico; lo stesso diritto spetta al pubblico ministero in
ordine alle prove a carico dell'imputato sui fatti costituenti oggetto delle
prove a discarico.
3. Prima che il
giudice provveda sulla domanda, le parti hanno facoltà di esaminare i documenti
di cui è chiesta l'ammissione.
4. Nel corso
dell'istruzione dibattimentale [c.p.p. 496], il giudice decide con ordinanza
sulle eccezioni proposte dalle parti in ordine alla ammissibilità delle prove.
Il giudice, sentite le parti, può revocare con ordinanza l'ammissione di prove
che risultano superflue o ammettere prove già escluse.
4-bis. Nel corso
dell'istruzione dibattimentale ciascuna delle parti può rinunziare, con il
consenso dell'altra parte, all'assunzione delle prove ammesse a sua richiesta (Comma
aggiunto dall'art. 17 della legge 7 dicembre 2000, n. 397).
Capo III - Istruzione dibattimentale
Art. 496. Ordine
nell'assunzione delle prove.
1. L'istruzione dibattimentale
inizia con l'assunzione delle prove richieste dal pubblico ministero e prosegue
con l'assunzione di quelle richieste da altre parti, nell'ordine previsto
dall'articolo 493 comma 2.
2. Le parti possono
concordare un diverso ordine di assunzione delle prove.
Art. 497. Atti
preliminari all'esame dei testimoni.
1. I testimoni sono
esaminati l'uno dopo l'altro nell'ordine prescelto dalle parti che li hanno
indicati.
2. Prima che l'esame
abbia inizio, il presidente avverte il testimone dell'obbligo di dire la
verità. Salvo che si tratti di persona minore degli anni quattordici, il
presidente avverte altresì il testimone delle responsabilità previste dalla
legge penale per i testimoni falsi o reticenti e lo invita a rendere la
seguente dichiarazione: "Consapevole della responsabilità morale e
giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità
e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza". Lo invita quindi a
fornire le proprie generalità.
3. L'osservanza
delle disposizioni del comma 2 è prescritta a pena di nullità [c.p.p. 177,
181].
Art. 498. Esame
diretto e controesame dei testimoni.
1. Le domande sono
rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto
l'esame del testimone.
2. Successivamente
altre domande possono essere rivolte dalle parti che non hanno chiesto l'esame,
secondo l'ordine indicato nell'articolo 496.
3. Chi ha chiesto
l'esame può proporre nuove domande.
4. L'esame
testimoniale del minorenne è condotto dal presidente su domande e contestazioni
proposte dalle parti. Nell'esame il presidente può avvalersi dell'ausilio di un
familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente,
sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla
serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle
forme previste dai commi precedenti. L'ordinanza può essere revocata nel corso
dell'esame.
4-bis. Si applicano,
se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le
modalità di cui all'articolo 398, comma 5-bis (Comma aggiunto dall'art. 13
della legge 3 agosto 1998, n. 269).
4-ter. Quando si
procede per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater,
600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale,
l'esame del minore vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del
suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto
citofonico (Comma aggiunto dall'art. 13 della legge 3 agosto 1998, n. 269).
Art. 499. Regole
per l'esame testimoniale.
1. L'esame
testimoniale si svolge mediante domande su fatti specifici [c.p.p. 194].
2. Nel corso
dell'esame sono vietate le domande che possono nuocere alla sincerità delle
risposte.
3. Nell'esame
condotto dalla parte che ha chiesto la citazione del testimone e da quella che
ha un interesse comune sono vietate le domande che tendono a suggerire le
risposte.
4. Il presidente
cura che l'esame del testimone sia condotto senza ledere il rispetto della
persona.
5. Il testimone può
essere autorizzato dal presidente a consultare, in aiuto della memoria,
documenti da lui redatti.
6. Durante l'esame,
il presidente, anche di ufficio, interviene per assicurare la pertinenza delle
domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell'esame e la correttezza
delle contestazioni, ordinando, se occorre, l'esibizione del verbale nella
parte in cui le dichiarazioni sono state utilizzate per le contestazioni (Comma
così sostituito dall'art. 15 della legge 1 marzo 2001, n. 63).
Art. 500.
Contestazioni nell'esame testimoniale.
(Articolo così
sostituito prima dall'art. 7, comma 4, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successivamente
dall'art. 16 della legge 1 marzo 2001, n. 63)
1. Fermi i divieti
di lettura e di allegazione, le parti, per contestare in tutto o in parte il
contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni
precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico
ministero. Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti o sulle
circostanze da contestare il testimone abbia già deposto.
2. Le dichiarazioni
lette per la contestazione possono essere valutate ai fini della credibilità
del teste.
3. Se il teste
rifiuta di sottoporsi all'esame o al controesame di una delle parti, nei
confronti di questa non possono essere utilizzate, senza il suo consenso, le
dichiarazioni rese ad altra parte, salve restando le sanzioni penali
eventualmente applicabili al dichiarante.
4. Quando, anche per
le circostanze emerse nel dibattimento, vi sono elementi concreti per ritenere
che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di
denaro o di altra utilità, affinché non deponga ovvero deponga il falso, le
dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente
rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento e quelle
previste dal comma 3 possono essere utilizzate.
5. Sull'acquisizione
di cui al comma 4 il giudice decide senza ritardo, svolgendo gli accertamenti
che ritiene necessari, su richiesta della parte, che può fornire gli elementi
concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia,
offerta o promessa di denaro o di altra utilità.
6. A richiesta di
parte, le dichiarazioni assunte dal giudice a norma dell'articolo 422 sono
acquisite al fascicolo del dibattimento e sono valutate ai fini della prova nei
confronti delle parti che hanno partecipato alla loro assunzione, se sono state
utilizzate per le contestazioni previste dal presente articolo. Fuori dal caso
previsto dal periodo precedente, si applicano le disposizioni di cui ai commi
2, 4 e 5.
7. Fuori dai casi di
cui al comma 4, su accordo delle parti le dichiarazioni contenute nel fascicolo
del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al
fascicolo del dibattimento.
Art. 501. Esame
dei periti e dei consulenti tecnici.
1. Per l'esame dei periti
e dei consulenti tecnici si osservano le disposizioni sull'esame dei testimoni
[c.p.p. 497, 498, 499, 500], in quanto applicabili.
2. Il perito e il
consulente tecnico hanno in ogni caso facoltà di consultare documenti, note
scritte e pubblicazioni, che possono essere acquisite anche di ufficio.
Art. 502. Esame a
domicilio di testimoni, periti e consulenti tecnici.
1. In caso di
assoluta impossibilità di un testimone, di un perito o di un consulente tecnico
a comparire per legittimo impedimento, il giudice, a richiesta di parte, può
disporne l'esame nel luogo in cui si trova, dando comunicazione, a norma
dell'articolo 477 comma 3, del giorno, dell'ora e del luogo dell'esame.
2. L'esame si svolge
con le forme previste dagli articoli precedenti, esclusa la presenza del
pubblico. L'imputato e le altre parti private sono rappresentati dai rispettivi
difensori. Il giudice, quando ne è fatta richiesta, ammette l'intervento
personale dell'imputato interessato all'esame.
Art. 503. Esame
delle parti private.
1. Il presidente
dispone l'esame delle parti [c.p.p. 208, 209, 210] che ne abbiano fatto
richiesta o che vi abbiano consentito, secondo il seguente ordine: parte
civile, responsabile civile, persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria e imputato. 2. L'esame si svolge nei modi previsti dagli articoli
498 e 499. Ha inizio con le domande del difensore o del pubblico ministero che
l'ha chiesto e prosegue con le domande, secondo i casi, del pubblico ministero
e dei difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona
civilmente obbligata per la pena pecuniaria, del coimputato e dell'imputato.
Quindi, chi ha iniziato l'esame può rivolgere nuove domande.
3. Fermi i divieti
di lettura [c.p.p. 514] e di allegazione [c.p.p. 515], il pubblico ministero e
i difensori, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione,
possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dalla parte esaminata
e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Tale facoltà può essere
esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze da contestare la parte abbia
già deposto.
4. Si applica la
disposizione dell'articolo 500 comma 2 (Comma così modificato dall'art. 17
della legge 1 marzo 2001, n. 63).
5. Le dichiarazioni
alle quali il difensore aveva diritto di assistere assunte dal pubblico
ministero o dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero sono
acquisite nel fascicolo per il dibattimento, se sono state utilizzate per le
contestazioni previste dal comma 3 (Comma così sostituito dall'art. 8, comma
1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 1992, n. 356).
6. La disposizione
prevista dal comma 5 si applica anche per le dichiarazioni rese a norma degli
articoli 294, 299, comma 3-ter, 391 e 422 (Comma così modificato dall'art.
13 della legge 8 agosto 1995, n. 332).
Art. 504.
Opposizioni nel corso dell'esame dei testimoni.
1. Salvo che la
legge disponga diversamente, sulle opposizioni formulate nel corso dell'esame
dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private il
presidente decide immediatamente e senza formalità.
Art. 505. Facoltà
degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato.
1. Gli enti e le associazioni
intervenuti nel processo a norma dell'articolo 93 possono chiedere al
presidente di rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici
e alle parti private che si sono sottoposte a esame. Possono altresì chiedere
al giudice l'ammissione di nuovi mezzi di prova utili all'accertamento dei
fatti [c.p.p. 511, comma 6].
Art. 506. Poteri
del presidente in ordine all'esame dei testimoni e delle parti private.
1. Il presidente,
anche su richiesta di altro componente del collegio, in base ai risultati delle
prove assunte nel dibattimento a iniziativa delle parti o a seguito delle
letture disposte a norma degli articoli 511, 512 e 513, può indicare alle parti
temi di prova nuovi o più ampi, utili per la completezza dell'esame.
2. Il presidente,
anche su richiesta di altro componente del collegio, può rivolgere domande ai
testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici, alle persone indicate
nell'articolo 210 ed alle parti già esaminate, solo dopo l'esame e il
controesame. Resta salvo il diritto delle parti di concludere l'esame secondo
l'ordine indicato negli articoli 498, commi 1 e 2, e 503, comma 2 (Comma
così sostituito dall'art. 41 della legge 16 dicembre 1999, n. 479).
Art. 507.
Ammissione di nuove prove.
1. Terminata
l'acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario,
può disporre anche di ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prove.
1-bis. Il giudice
può disporre a norma del comma 1 anche l'assunzione di mezzi di prova relativi
agli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento a norma degli articoli
431, comma 2, e 493, comma 3 (Comma aggiunto dall'art. 42 della legge 16
dicembre 1999, n. 479).
Art. 508.
Provvedimenti conseguenti all'ammissione della perizia nel dibattimento.
1. Se il giudice, di
ufficio o su richiesta di parte, dispone una perizia, il perito è
immediatamente citato a comparire e deve esporre il suo parere nello stesso
dibattimento. Quando non è possibile provvedere in tale modo, il giudice
pronuncia ordinanza con la quale, se è necessario, sospende il dibattimento
[c.p.p. 477, comma 2] e fissa la data della nuova udienza nel termine massimo
di sessanta giorni.
2. Con l'ordinanza
il giudice designa un componente del collegio per l'esercizio dei poteri
previsti dall'articolo 228.
3. Nella nuova
udienza il perito risponde ai quesiti ed è esaminato a norma dell'articolo 501.
Art. 509.
Sospensione del dibattimento per esigenze istruttorie.
1. Nei casi previsti
dagli articoli 495 comma 4, 506 e 507 il giudice, qualora non sia possibile
provvedere nella medesima udienza, sospende il dibattimento per il tempo
strettamente necessario, fissando la data della nuova udienza [c.p.p. 477,
comma 2].
Art. 510. Verbale
di assunzione dei mezzi di prova.
1. Nel verbale sono
indicate le generalità dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e
degli interpreti ed è fatta menzione di quanto previsto dall'articolo 497 comma
2.
2. L'ausiliario che
assiste il giudice documenta nel verbale lo svolgimento dell'esame dei
testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private,
riproducendo integralmente in forma diretta le domande poste dalle parti o dal
presidente nonché le risposte delle persone esaminate.
3. Quando il giudice
dispone che il verbale sia redatto solo in forma riassuntiva, i poteri di vigilanza
previsti dall'articolo 140 comma 2, sono esercitati dal presidente.
Art. 511. Letture
consentite.
1. Il giudice, anche
di ufficio, dispone che sia data lettura, integrale o parziale, degli atti
contenuti nel fascicolo per il dibattimento [c.p.p. 431, 500, comma 4, 503,
commi 5 e 6, 515].
2. La lettura di
verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l'esame della persona che le ha
rese, a meno che l'esame non abbia luogo.
3. La lettura della
relazione peritale è disposta solo dopo l'esame del perito.
4. La lettura dei
verbali delle dichiarazioni orali di querela o di istanza [c.p.p. 431, comma 1,
lett. a] è consentita ai soli fini dell'accertamento della esistenza della
condizione di procedibilità.
5. In luogo della lettura,
il giudice, anche di ufficio, può indicare specificamente gli atti utilizzabili
ai fini della decisione. L'indicazione degli atti equivale alla loro lettura.
Il giudice dispone tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando si tratta
di verbali di dichiarazioni e una parte ne fa richiesta. Se si tratta di altri
atti, il giudice è vincolato alla richiesta di lettura solo nel caso di un
serio disaccordo sul contenuto di essi.
6. La facoltà di
chiedere la lettura o l'indicazione degli atti, prevista dai commi 1 e 5, è
attribuita anche agli enti e alle associazioni intervenuti a norma
dell'articolo 93 [c.p.p. 505].
Art. 511-bis.
Lettura di verbali di prove di altri procedimenti.
(Articolo
aggiunto dall'art. 8, comma 1-bis, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)
1. Il giudice, anche
di ufficio, dispone che sia data lettura dei verbali degli atti indicati
nell'articolo 238. Si applica il comma 2 dell'articolo 511.
Art. 512. Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione.
1. Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai difensori delle parti private e dal giudice nel corso della udienza preliminare [c.p.p. 422] quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione (Comma così modificato prima dall'art. 8, comma 2, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successivamente dall'art. 18 della legge 7 dicembre 2000, n. 397).
1-bis. è sempre consentita la lettura dei verbali relativi all'acquisizione ed alle operazioni di distruzione degli atti di cui all'articolo 240 (Comma aggiunto dall’art. 2 del D.L. 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281).
Art. 512-bis
Lettura di dichiarazioni rese da persona residente all'estero.
(Articolo
aggiunto dall'art. 8, comma 2-bis, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successivamente così
sostituito dall'art. 43 della legge 16 dicembre 1999, n. 479).
1. Il giudice, a
richiesta di parte, può disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova
acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese da persona
residente all'estero anche a seguito di rogatoria internazionale se essa,
essendo stata citata, non è comparsa e solo nel caso in cui non ne sia
assolutamente possibile l'esame dibattimentale.
Art. 513. Lettura
delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o
nell'udienza preliminare.
(Articolo così
sostituito dall'art. 1 della legge 7 agosto 1997, n. 267)
1. Il giudice, se
l'imputato è contumace o assente ovvero rifiuta di sottoporsi all'esame,
dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle
dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o alla polizia
giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso delle
indagini preliminari [c.p.p. 294, comma 3, 391, comma 3] o nell'udienza
preliminare, ma tali dichiarazioni non possono essere utilizzate nei confronti
di altri senza il loro consenso salvo che ricorrano i presupposti di cui
all'articolo 500, comma 4 (Comma così modificato dall'art. 18 della legge 1
marzo 2001, n. 63).
2. Se le
dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, comma
1, il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi, l'accompagnamento
coattivo del dichiarante [c.p.p. 132, 210] o l'esame a domicilio [c.p.p. 502] o
la rogatoria internazionale [c.p.p. 727, 729] ovvero l'esame in altro modo
previsto dalla legge con le garanzie del contradditorio. Se non è possibile
ottenere la presenza del dichiarante, ovvero procedere all'esame in uno dei
modi suddetti, si applica la disposizione dell'articolo 512 qualora la
impossibilità dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle
dichiarazioni. Qualora il dichiarante si avvalga della facoltà di non
rispondere, il giudice dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette
dichiarazioni soltanto con l'accordo delle parti (Comma così modificato
dall'art. 18 della legge 1 marzo 2001, n. 63).
3. Se le
dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono state assunte ai
sensi dell'articolo 392, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 511.
Art. 514. Letture
vietate.
(Articolo così
sostituito dall'art. 2 della legge 7 agosto 1997, n. 267)
1. Fuori dei casi
previsti dagli articoli 511, 512, 512-bis e 513, non può essere data lettura
dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato, dalle persone indicate
nell'articolo 210 e dai testimoni alla polizia giudiziaria, al pubblico
ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nella udienza
preliminare, a meno che nell'udienza preliminare le dichiarazioni siano state
rese nelle forme previste dagli articoli 498 e 499, alla presenza dell'imputato
o del suo difensore.
2. Fuori dei casi
previsti dall'articolo 511, è vietata la lettura dei verbali e degli altri atti
di documentazione delle attività compiute dalla polizia giudiziaria [c.p.p.
357]. L'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria esaminato come testimone
può servirsi di tali atti a norma dell'articolo 499 comma 5.
Art. 515.
Allegazione di atti al fascicolo per il dibattimento.
1. I verbali degli
atti di cui è stata data lettura [c.p.p. 511, 512, 513, 514] e i documenti
ammessi a norma dell'articolo 495 sono inseriti, unitamente al verbale di
udienza, nel fascicolo per il dibattimento.
Capo IV - Nuove contestazioni
Art. 516.
Modifica della imputazione.
1. Se nel corso
dell'istruzione dibattimentale [c.p.p. 496] il fatto risulta diverso da come è
descritto nel decreto che dispone il giudizio [c.p.p. 429, 456], e non
appartiene alla competenza di un giudice superiore, il pubblico ministero
modifica l'imputazione e procede alla relativa contestazione.
1-bis. Se a seguito
della modifica il reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in
composizione collegiale anziché monocratica, l'inosservanza delle disposizioni
sulla composizione del giudice è rilevata o eccepita, a pena di decadenza,
immediatamente dopo la nuova contestazione ovvero, nei casi indicati dagli
articoli 519 comma 2 e 520 comma 2, prima del compimento di ogni altro atto
nella nuova udienza fissata a norma dei medesimi articoli (Comma aggiunto
dall'art. 186 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51).
1-ter. Se a seguito
della modifica risulta un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare,
e questa non si è tenuta, l'inosservanza delle relative disposizioni è
eccepita, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal comma 1-bis (Comma
aggiunto dall'art. 47 della legge 16 dicembre 1999, n. 479).
Art. 517. Reato
concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento.
1. Qualora nel corso
dell'istruzione dibattimentale emerga un reato connesso a norma dell'articolo
12 comma 1 lettera b) ovvero una circostanza aggravante e non ve ne sia
menzione nel decreto che dispone il giudizio [c.p.p. 429, 456], il pubblico
ministero contesta all'imputato il reato o la circostanza, purché la cognizione
non appartenga alla competenza di un giudice superiore.
1-bis. Si applicano
le disposizioni previste dall'articolo 516, commi 1-bis e 1-ter (Comma aggiunto
dall'art. 187 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, e successivamente così
sostituito dall'art. 47 della legge 16 dicembre 1999, n. 479).
Art. 518. Fatto
nuovo risultante dal dibattimento.
1. Fuori dei casi
previsti dall'articolo 517, il pubblico ministero procede nelle forme ordinarie
se nel corso del dibattimento risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo non
enunciato nel decreto che dispone il giudizio [c.p.p. 429, 456] e per il quale
si debba procedere di ufficio.
2. Tuttavia il
presidente, qualora il pubblico ministero ne faccia richiesta, può autorizzare
la contestazione nella medesima udienza, se vi è consenso dell'imputato
presente e non ne deriva pregiudizio per la speditezza dei procedimenti.
Art. 519. Diritti
delle parti.
1. Nei casi previsti
dagli articoli 516, 517 e 518 comma 2, salvo che la contestazione abbia per
oggetto la recidiva [c.p. 99], il presidente informa l'imputato che può
chiedere un termine per la difesa.
2. Se l'imputato ne
fa richiesta, il presidente sospende il dibattimento [c.p.p. 477] per un tempo
non inferiore al termine per comparire previsto dall'articolo 429, ma comunque
non superiore a quaranta giorni. In ogni caso l'imputato può chiedere
l'ammissione di nuove prove a norma dell'articolo 507.
3. Il presidente
dispone la citazione della persona offesa [c.p.p. 178, 180], osservando un
termine non inferiore a cinque giorni.
Art. 520. Nuove
contestazioni all'imputato contumace o assente.
1. Quando intende
contestare i fatti o le circostanze indicati negli articoli 516 e 517 all'imputato
contumace o assente, il pubblico ministero chiede al presidente che la
contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento [c.p.p. 480, 481, 482,
483] e che il verbale sia notificato per estratto all'imputato.
2. In tal caso il
presidente sospende il dibattimento [c.p.p. 477] e fissa una nuova udienza per
la prosecuzione, osservando i termini indicati nell'articolo 519 commi 2 e 3.
Art. 521.
Correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza.
1. Nella sentenza il
giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata
nell'imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza né risulti
attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché
monocratica (Comma già sostituito dall'art. 188 del D.L.vo 19 febbraio 1998,
n. 51, e successivamente così modificato dall'art. 2-undecies del D.L. 7 aprile
2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144).
2. Il giudice
dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero se
accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il
giudizio [c.p.p. 429, 456] ovvero nella contestazione effettuata a norma degli
articoli 516, 517 e 518 comma 2.
3. Nello stesso modo
il giudice procede se il pubblico ministero ha effettuato una nuova
contestazione fuori dei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518 comma 2.
Art. 521-bis.
Modifiche della composizione del giudice a seguito di nuove contestazioni.
(Articolo
aggiunto dall'art. 189 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)
1. Se, in seguito ad
una diversa definizione giuridica o alle contestazioni previste dagli articoli
516, commi 1-bis e 1-ter, 517, comma 1-bis, e 518 [c.p.p. 517, 518], il reato
risulta tra quelli attribuiti alla cognizione del tribunale per cui è prevista
l'udienza preliminare e questa non si è tenuta, il giudice dispone con
ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero (Comma così
sostituito dall'art. 47 della legge 16 dicembre 1999, n. 479).
2. L'inosservanza
della disposizione prevista dal comma 1 deve essere eccepita, a pena di
decadenza, nei motivi di impugnazione.
Art. 522. Nullità
della sentenza per difetto di contestazione.
1. L'inosservanza
delle disposizioni previste in questo capo è causa di nullità.
2. La sentenza di
condanna pronunciata per un fatto nuovo, per un reato concorrente o per una
circostanza aggravante senza che siano state osservate le disposizioni degli
articoli precedenti è nulla soltanto nella parte relativa al fatto nuovo, al
reato concorrente o alla circostanza aggravante.
Capo V - Discussione finale
Art. 523.
Svolgimento della discussione.
1. Esaurita
l'assunzione delle prove, il pubblico ministero e successivamente i difensori
della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata
per la pena pecuniaria e dell'imputato formulano e illustrano le rispettive
conclusioni, anche in ordine alle ipotesi previste dall'articolo 533, comma
3-bis (Comma così modificato dall'art. 4 del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4).
2. La parte civile
presenta conclusioni scritte, che devono comprendere, quando sia richiesto il
risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare.
3. Il presidente
dirige la discussione e impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione
[c.p.p. 470].
4. Il pubblico
ministero e i difensori delle parti private possono replicare; la replica è
ammessa una sola volta e deve essere contenuta nei limiti strettamente necessari
per la confutazione degli argomenti avversari.
5. In ogni caso
l'imputato e il difensore devono avere, a pena di nullità, la parola per ultimi
se la domandano.
6. La discussione
non può essere interrotta per l'assunzione di nuove prove, se non in caso di
assoluta necessità. Se questa si verifica, il giudice provvede a norma
dell'articolo 507.
Art. 524.
Chiusura del dibattimento.
1 Esaurita la
discussione, il presidente dichiara chiuso il dibattimento.