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TITOLO I - Giudizio abbreviato
Art. 438.
Presupposti del giudizio abbreviato.
(Articolo così
sostituito dall'art. 27 della legge 16 dicembre 1999, n. 479)
1. L'imputato può
chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli
atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e
all'articolo 441, comma 5.
2. La richiesta può
essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le
conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.
3. La volontà
dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la
sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.
4. Sulla richiesta
il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato.
5. L'imputato, ferma
restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati
nell'articolo 442, comma 1-bis, può subordinare la richiesta ad una
integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone
il giudizio abbreviato se l'integrazione probatoria richiesta risulta
necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia
processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed
utilizzabili. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di
prova contraria. Resta salva l'applicabilità dell'articolo 423.
6. In caso di
rigetto ai sensi del comma 5, la richiesta può essere riproposta fino al
termine previsto dal comma 2.
Art. 439.
Richiesta di giudizio abbreviato.
(Articolo
abrogato dall'art. 28 della legge 16 dicembre 1999, n. 479)
Art. 440.
Provvedimenti del giudice.
(Articolo
abrogato dall'art. 28 della legge 16 dicembre 1999, n. 479)
Art. 441.
Svolgimento del giudizio abbreviato.
(Articolo così sostituito
dall'art. 29 della legge 16 dicembre 1999, n. 479)
1. Nel giudizio
abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per
l'udienza preliminare, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 422 e
423.
2. La costituzione di
parte civile, intervenuta dopo la conoscenza dell'ordinanza che dispone il
giudizio abbreviato, equivale ad accettazione del rito abbreviato.
3. Il giudizio
abbreviato si svolge in camera di consiglio; il giudice dispone che il giudizio
si svolga in pubblica udienza quando ne fanno richiesta tutti gli imputati.
4. Se la parte
civile non accetta il rito abbreviato non si applica la disposizione di cui
all'articolo 75, comma 3.
5. Quando il giudice
ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche d'ufficio,
gli elementi necessari ai fini della decisione. Resta salva in tale caso
l'applicabilità dell'articolo 423.
6. All'assunzione
delle prove di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 438, comma
5, si procede nelle forme previste dall'articolo 422, commi 2, 3 e 4.
Art. 441-bis.
Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni sul giudizio
abbreviato.
(Articolo
aggiunto dall'art. 2-octies del D.L. 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144)
1. Se, nei casi
disciplinati dagli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, il pubblico ministero
procede alle contestazioni previste dall'articolo 423, comma 1, l'imputato può
chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.
2. La volontà
dell'imputato è espressa nelle forme previste dall'articolo 438, comma 3.
3. Il giudice, su
istanza dell'imputato o del difensore, assegna un termine non superiore a dieci
giorni, per la formulazione della richiesta di cui ai commi 1 e 2 ovvero per
l'integrazione della difesa, e sospende il giudizio per il tempo
corrispondente.
4. Se l'imputato
chiede che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie, il giudice revoca
l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza
preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Gli atti compiuti ai sensi degli
articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, hanno la stessa efficacia degli atti
compiuti ai sensi dell'articolo 422. La richiesta di giudizio abbreviato non
può essere riproposta. Si applicano le disposizioni dell'articolo 303, comma 2
(Comma così modificato dall'art. 7-bis del D.L. 24 novembre 2000, n. 341,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4).
5. Se il
procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato, l'imputato può
chiedere l'ammissione di nuove prove, in relazione alle contestazioni ai sensi
dell'articolo 423, anche oltre i limiti previsti dall'articolo 438, comma 5, ed
il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria.
Art. 442.
Decisione.
1. Terminata la
discussione [c.p.p. 421], il giudice provvede a norma degli articoli 529 e
seguenti.
1-bis. Ai fini della
deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui
all'articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all'articolo 419, comma 3,
e le prove assunte nell'udienza (Comma aggiunto dall'art. 30 della legge 16
dicembre 1999, n. 479).
2. In caso di
condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze
è diminuita di un terzo. Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della
reclusione di anni trenta. Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei
casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella
dell'ergastolo (Comma così modificato dall'art. 7 del D.L. 24 novembre 2000,
n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4; lo
stesso art. 7 ha disposto che l'espressione "pena dell'ergastolo", di
cui al secondo periodo del presente comma, deve intendersi riferita
all'ergastolo senza isolamento diurno).
3. La sentenza è
notificata all'imputato che non sia comparso.
4. Si applica la
disposizione dell'articolo 426, comma 2.
Art. 443. Limiti
all'appello.
L'imputato e il
pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di
proscioglimento [, quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula] (Comma
così sostituito dall'art. 31 della legge 16 dicembre 1999, n. 479. Le parole
fra parentesi quadra sono state soppresse dall’art. 2 della legge 20 febbraio
2006, n. 46).
2. (Comma
abrogato dall'art. 31 della legge 16 dicembre 1999, n. 479).
3. Il pubblico
ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna [c.p.p. 533],
salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato [c.p.p. 521].
4. Il giudizio di
appello si svolge con le forme previste dall'articolo 599.