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TITOLO VIII - Chiusura delle indagini preliminari
Art. 405. Inizio dell'azione penale. Forme e termini.
1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione [c.p.p. 408], esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio [c.p.p. 416, 555].
1-bis. Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini. (Comma inserito dall’art. 3 della legge 20 febbraio 2006, n. 46).
2. Salvo quanto
previsto dall'articolo 415-bis, il pubblico ministero richiede il rinvio a
giudizio entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale è
attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato [c.p.p.
335]. Il termine è di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati
nell'articolo 407 comma 2 lettera a) (Comma così modificato dall'art. 17
della legge 16 dicembre 1999, n. 479).
3. Se è necessaria la querela, l'istanza o la richiesta di procedimento, il
termine decorre dal momento in cui queste pervengono al pubblico ministero.
4. Se è necessaria l'autorizzazione a procedere, il decorso del termine è
sospeso dal momento della richiesta a quello in cui l'autorizzazione perviene
al pubblico ministero.
Art. 406. Proroga
del termine.
(Articolo così
sostituito dall'art. 6, comma 2, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356).
1. Il pubblico
ministero, prima della scadenza, può richiedere al giudice, per giusta causa,
la proroga del termine previsto dall'articolo 405. La richiesta contiene
l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la
giustificano. 2. Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico
ministero nei casi di particolare complessità delle indagini ovvero di
oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine prorogato.
2-bis. Ciascuna proroga può essere autorizzata dal giudice per un tempo non superiore a sei mesi.
2-ter. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli
589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, la proroga di cui al
comma 1 può essere concessa per non più di una volta (Comma inserito dall’art.
4 della legge 21 febbraio 2006, n. 102).
3. La richiesta di
proroga è notificata, a cura del giudice, con l'avviso della facoltà di
presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione, alla persona
sottoposta alle indagini nonché alla persona offesa dal reato che, nella
notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di
volere esserne informata. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla scadenza
del termine per la presentazione delle memorie.
4. Il giudice
autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa in camera di consiglio
senza intervento del pubblico ministero e dei difensori.
5. Qualora ritenga
che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga, il giudice, entro
il termine previsto dal comma 3 secondo periodo, fissa la data dell'udienza in
camera di consiglio e ne fa notificare avviso al pubblico ministero, alla
persona sottoposta alle indagini nonché, nella ipotesi prevista dal comma 3,
alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste
dall'articolo 127.
5-bis. Le
disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si procede per taluno dei
delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e nell'articolo 407, comma 2,
lettera a), numeri 4 e 7-bis. In tali casi, il giudice provvede con ordinanza
entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, dandone comunicazione
al pubblico ministero (Comma così modificato prima dall'art. 3 del D.L. 24
novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio
2001, n. 4 e successivamente dall'art. 1 del D.L. 5 aprile 2001, n. 98,
convertito dalla legge 4 maggio 2001, n. 196).
6. Se non ritiene di
respingere la richiesta di proroga, il giudice autorizza con ordinanza il
pubblico ministero a proseguire le indagini.
7. Con l'ordinanza
che respinge la richiesta di proroga, il giudice, se il termine per le indagini
preliminari è già scaduto, fissa un termine non superiore a dieci giorni per la
formulazione delle richieste del pubblico ministero a norma dell'articolo 405.
8. Gli atti di
indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di proroga e prima
della comunicazione del provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili
sempre che, nel caso di provvedimento negativo, non siano successivi alla data
di scadenza del termine originariamente previsto per le indagini.
Art. 407. Termini
di durata massima delle indagini preliminari.
1. Salvo quanto
previsto all'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può
comunque superare diciotto mesi.
2. La durata massima
è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:
a) i delitti
appresso indicati:
1) delitti di cui
agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente
alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e
291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Numero così sostituito dall'art. 5 della
legge 19 marzo 2001, n. 92);
2) delitti consumati
o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630
dello stesso codice penale [c.p. 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma,
630];
3) delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale
ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso
articolo;
4) delitti commessi
per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i
quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a
cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli
270, terzo comma e 306, secondo comma, del codice penale (Numero così
modificato prima dall'art. 1 del D.L. 5 aprile 2001, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2001, n. 196, e successivamente dall'art.
1 del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 dicembre 2001, n. 438);
5) delitti di
illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione,
detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più
armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo,
della legge 18 aprile 1975, n. 110;
6) delitti di cui
agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo
80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
7) delitto di cui
all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in
flagranza (Numero così sostituito dall'art. 21 della legge 8 agosto 1995, n.
332);
7-bis) dei delitti
previsto dagli articoli 600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1, 601, 609-bis nelle
ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del
codice penale (Numero aggiunto dall'art. 3 del D.L. 24 novembre 2000, n.
341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4);
b) notizie di reato
che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di
fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle
indagini o di persone offese;
c) indagini che
richiedono il compimento di atti all'estero [c.p.p. 727, 728, 729];
d) procedimenti in
cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico
ministero a norma dell'articolo 371.
3. Salvo quanto
previsto dall'articolo 415-bis, qualora il pubblico ministero non abbia
esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito
dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la
scadenza del termine non possono essere utilizzati [c.p.p. 191] (Comma così
modificato dall'art. 17 della legge 16 dicembre 1999, n. 479).
Art. 408.
Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato.
1. Entro i termini
previsti dagli articoli precedenti, il pubblico ministero, se la notizia di
reato è infondata, presenta al giudice richiesta di archiviazione. Con la
richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la
documentazione relativa alle indagini espletate [c.p.p. 357] e i verbali degli
atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari [c.p.p. 294].
2. L'avviso della
richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che,
nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia
dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione.
3. Nell'avviso è
precisato che, nel termine di dieci giorni, la persona offesa può prendere
visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di
prosecuzione delle indagini preliminari.
Art. 409.
Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione.
1. Fuori dei casi in
cui sia stata presentata l'opposizione prevista dall'articolo 410, il giudice,
se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato e
restituisce gli atti al pubblico ministero. Il provvedimento che dispone
l'archiviazione è notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso
del procedimento è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia
cautelare (Comma così modificato dall'art. 15 della legge 16 dicembre 1999,
n. 479).
2. Se non accoglie
la richiesta, il giudice fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne
fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e
alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste
dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in
cancelleria con facoltà del difensore di estrarne copia (Comma così
modificato dall'art. 12 della legge 7 dicembre 2000, n. 397).
3. Della fissazione
dell'udienza il giudice dà inoltre comunicazione al procuratore generale presso
la corte di appello [c.p.p. 412, comma 2].
4. A seguito
dell'udienza, il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica
con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il
compimento di esse.
5. Fuori del caso
previsto dal comma 4, il giudice, quando non accoglie la richiesta di archiviazione,
dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli
l'imputazione [c.p.p. 405]. Entro due giorni dalla formulazione
dell'imputazione, il giudice fissa con decreto l'udienza preliminare. Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 418 e 419.
6. L'ordinanza di
archiviazione è ricorribile per cassazione [c.p.p. 606] solo nei casi di
nullità previsti dall'articolo 127 comma 5.
Art. 410.
Opposizione alla richiesta di archiviazione.
1. Con l'opposizione
alla richiesta di archiviazione la persona offesa dal reato chiede la
prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilità,
l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova.
2. Se l'opposizione
è inammissibile e la notizia di reato è infondata, il giudice dispone
l'archiviazione con decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico
ministero.
3. Fuori dei casi
previsti dal comma 2, il giudice provvede a norma dell'articolo 409 commi 2, 3,
4 e 5, ma, in caso di più persone offese, l'avviso per l'udienza è notificato
al solo opponente.
Art. 411. Altri
casi di archiviazione.
1. Le disposizioni
degli articoli 408, 409 e 410 si applicano anche quando risulta che manca una
condizione di procedibilità [c.p.p. 345], che il reato è estinto o che il fatto
non è previsto dalla legge come reato.
Art. 412.
Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale.
1. Il procuratore
generale presso la corte di appello dispone con decreto motivato l'avocazione
[c.p.p. 372] delle indagini preliminari se il pubblico ministero non esercita
l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine stabilito dalla
legge o prorogato dal giudice. Il procuratore generale svolge le indagini
preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dal
decreto di avocazione.
2. Il procuratore
generale, può altresì disporre l'avocazione a seguito della comunicazione
prevista dall'articolo 409 comma 3.
Art. 413.
Richiesta della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa dal
reato.
1. La persona
sottoposta alle indagini o la persona offesa dal reato può chiedere al
procuratore generale di disporre l'avocazione a norma dell'articolo 412 comma
1.
2. Disposta l'avocazione,
il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula
le sue richieste entro trenta giorni dalla richiesta proposta a norma del comma
1.
Art. 414.
Riapertura delle indagini.
1. Dopo il
provvedimento di archiviazione emesso a norma degli articoli precedenti, il
giudice autorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini su
richiesta del pubblico ministero motivata dalla esigenza di nuove
investigazioni.
2. Quando è
autorizzata la riapertura delle indagini, il pubblico ministero procede a nuova
iscrizione a norma dell'articolo 335.
Art. 415. Reato
commesso da persone ignote.
(Articolo così
sostituito dall'art. 16 della legge 16 dicembre 1999, n. 479)
1. Quando è ignoto
l'autore del reato il pubblico ministero, entro sei mesi dalla data della
registrazione della notizia di reato, presenta al giudice richiesta di
archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini.
2. Quando accoglie
la richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini,
il giudice pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico
ministero. Se ritiene che il reato sia da attribuire a persona già individuata
ordina che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato.
3. Si osservano, in
quanto applicabili, le altre disposizioni di cui al presente titolo.
4. Nell'ipotesi di
cui all'articolo 107-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie, [disp. att. c.p.p. 107-bis] la richiesta di archiviazione ed il
decreto del giudice che accoglie la richiesta sono pronunciati cumulativamente
con riferimento agli elenchi trasmessi dagli organi di polizia con l'eventuale
indicazione delle denunce che il pubblico ministero o il giudice intendono
escludere, rispettivamente, dalla richiesta o dal decreto.
Art. 415-bis.
Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari.
(Articolo
aggiunto dall'art. 17 della legge 16 dicembre 1999, n. 479)
1. Prima della
scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato,
il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai
sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle
indagini e al difensore avviso della conclusione delle indagini preliminari.
2. L'avviso contiene
la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di
legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, con
l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è
depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il
suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.
3. L'avviso contiene
altresì l'avvertimento che l'indagato ha facoltà, entro il termine di venti
giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione
relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il
compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare
dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se
l'indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero
deve procedervi.
4. Quando il
pubblico ministero, a seguito delle richieste dell'indagato, dispone nuove
indagini, queste devono essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione
della richiesta. Il termine può essere prorogato dal giudice per le indagini
preliminari, su richiesta del pubblico ministero, per una sola volta e per non
più di sessanta giorni.
5. Le dichiarazioni
rilasciate dall'indagato, l'interrogatorio del medesimo ed i nuovi atti di
indagine del pubblico ministero, previsti dai commi 3 e 4, sono utilizzabili se
compiuti entro il termine stabilito dal comma 4, ancorché sia decorso il
termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice per l'esercizio
dell'azione penale o per la richiesta di archiviazione.