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TITOLO VI - Arresto in flagranza e fermo
Art. 379.
Determinazione della pena.
1. Agli effetti
delle disposizioni di questo titolo, la pena è determinata a norma
dell'articolo 278.
Art. 380. Arresto
obbligatorio in flagranza.
1. Gli ufficiali e
gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto [Cost. 13] di chiunque
è colto in flagranza di un delitto non colposo [c.p. 43], consumato o tentato
[c.p. 56], per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della
reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.
2. Anche fuori dei
casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti
delitti non colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro la
personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale
per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a
cinque anni o nel massimo a dieci anni;
b) delitto di devastazione
e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;
c) delitti contro
l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per
i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre
anni o nel massimo a dieci anni;
d) delitto di
riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione
minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia
minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, e delitto di
iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
previsto dall'articolo 600-quinquies del codice penale (Lettera così
modificata dall'art. 11 della legge 3 agosto 1998, n. 269);
e) delitto di furto,
quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8
agosto 1977, n. 533 quella prevista dall'articolo 625, primo comma, numero 2),
prima ipotesi, del codice penale, salvo che, in quest'ultimo caso, ricorra la
circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del
codice penale (Lettera così modificata dall'art. 10 della legge 26 marzo
2001, n. 128);
e-bis) delitti di
furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la
circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del
codice penale (Lettera aggiunta dall'art. 10 della legge 26 marzo 2001, n.
128);
f) delitto di rapina
previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto
dall'articolo 629 del codice penale;
g) delitti di
illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione,
detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più
armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo,
della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Lettera così sostituita dall'art. 10 del
D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203);
h) delitti
concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del
testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la
circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo (Lettera così
sostituita dall'art. 2 del D.L. 8 agosto 1991, n. 247, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 ottobre 1991, n. 314);
i) delitti commessi
per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i
quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a
quattro anni o nel massimo a dieci anni (Parole così sostituite dall’art. 13
del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2005, n. 155);
l) delitti di
promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete
previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle associazioni
di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n.
561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e
2, della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni,
movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n.
654 (Lettera così modificata dall'art. 4, comma 6, lettera a, del D.L. 8
giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356, e dall'art. 6, comma 2-bis, del D.L. 26 aprile 1993, n. 122,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205);
l-bis) delitti di
partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di
tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale (Lettera
aggiunta dall'art. 4, comma 6, lettera b, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356);
m) delitti di
promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per
delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale [c.p. 416],
se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti
dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma.
3. Se si tratta di
delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è eseguito se la querela
viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o
all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto
dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in
libertà.
Art. 381. Arresto
facoltativo in flagranza.
1. Gli ufficiali e
gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto
in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la
legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni
ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
2. Gli ufficiali e
gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è
colto in flagranza di uno dei seguenti delitti (Alinea così sostituito
dall'art. 21 del D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12):
a) peculato mediante
profitto dell'errore altrui previsto dall'articolo 316 del codice penale;
b) corruzione per un
atto contrario ai doveri d'ufficio prevista dagli articoli 319 comma 4 e 321
del codice penale;
c) violenza o
minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 comma 2 del codice
penale (Lettera così modificata dall'art. 22 del D.L.vo 14 gennaio 1991, n.
12);
d) commercio e
somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti
dagli articoli 443 e 444 del codice penale;
e) corruzione di
minorenni prevista dall'articolo 530 del codice penale;
f) lesione personale
prevista dall'articolo 582 del codice penale;
g) furto previsto
dall'articolo 624 del codice penale;
h) danneggiamento
aggravato a norma dell'articolo 635 comma 2 del codice penale;
i) truffa prevista
dall'articolo 640 del codice penale;
l) appropriazione
indebita prevista dall'articolo 646 del codice penale;
m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (5);
m-bis) fabbricazione,
detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo
497-bis del codice
penale (Lettera aggiunta dall’art. 13 del D.L. 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155).
3. Se si tratta di
delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza può essere eseguito se
la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente [c.p.p. 337]
all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se
l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto
immediatamente in libertà.
4. Nelle ipotesi
previste dal presente articolo si procede all'arresto in flagranza soltanto se
la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del
soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.
4-bis. Non è
consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla
polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto
delle informazioni o il rifiuto di fornirle (Comma aggiunto dall'art. 26
della legge 8 agosto 1995, n. 332).
Art. 382. Stato
di flagranza.
1. E' in stato di
flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito
dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da
altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli
abbia commesso il reato immediatamente prima.
2. Nel reato
permanente lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la
permanenza.
Art. 383. Facoltà
di arresto da parte dei privati.
1. Nei casi previsti
dall'articolo 380 ogni persona è autorizzata a procedere all'arresto in
flagranza, quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio.
2. La persona che ha
eseguito l'arresto deve senza ritardo consegnare l'arrestato e le cose
costituenti il corpo del reato [c.p.p. 253] alla polizia giudiziaria la quale
redige il verbale della consegna e ne rilascia copia.
Art. 384. Fermo
di indiziato di delitto.
1. Anche fuori dei
casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione
alla impossibilità di identificare l'indiziato, fanno ritenere fondato il
pericolo di fuga, il pubblico ministero dispone il fermo della persona
gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo
o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo
a sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi o
di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di
eversione dell'ordine democratico (Comma così modificato dall'art. 11 della
legge 26 marzo 2001, n. 128. Le parole finali sono state aggiunte dall’art. 13
del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2005, n. 155).
2. Nei casi previsti
dal comma 1 e prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle
indagini [c.p.p. 348], gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
procedono al fermo di propria iniziativa.
3. La polizia giudiziaria procede
inoltre al fermo di propria iniziativa qualora sia successivamente individuato
l'indiziato ovvero sopravvengono specifici elementi, quali il possesso di
documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla
fuga (Parole così sostituite dall’art. 13 del D.L. 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155) e non
sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del
pubblico ministero.
Art. 385. Divieto
di arresto o di fermo in determinate circostanze.
1. L'arresto o il
fermo non è consentito quando, tenuto conto delle circostanze del fatto, appare
che questo è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di
una facoltà legittima [c.p. 50, 51, 52, 53, 54] ovvero in presenza di una causa
di non punibilità.
Art. 386. Doveri
della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo.
1. Gli ufficiali e
gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo o
hanno avuto in consegna l'arrestato, ne danno immediata notizia al pubblico
ministero del luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito. Avvertono
inoltre l'arrestato o il fermato della facoltà di nominare un difensore di
fiducia.
2. Dell'avvenuto
arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano
immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di
ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell'articolo 97 [c.p.p. 104].
3. Qualora non
ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 389 comma 2, gli ufficiali e gli
agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione
del pubblico ministero al più presto e comunque non oltre ventiquattro ore
dall'arresto o dal fermo. Entro il medesimo termine trasmettono il relativo
verbale, salvo che il pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore. Il
verbale contiene l'eventuale nomina del difensore di fiducia, l'indicazione del
giorno, dell'ora e del luogo in cui l'arresto o il fermo è stato eseguito e
l'enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato (Comma così sostituito
dall'art. 23 del D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12).
4. Gli ufficiali e
gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a
disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione nella casa
circondariale o mandamentale del luogo dove l'arresto o il fermo è stato
eseguito [c.p.p. 566] (Comma così sostituito dall'art. 23 del D.L.vo 14
gennaio 1991, n. 12).
5. Il pubblico
ministero può disporre che l'arrestato o il fermato sia custodito, in uno dei
luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284 ovvero, se ne possa derivare
grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale o
mandamentale (Comma così modificato dall'art. 20 della legge 8 agosto 1995,
n. 332). 6. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria trasmettono
il verbale di fermo anche al pubblico ministero che lo ha disposto, se diverso
da quello indicato nel comma 1.
7. L'arresto o il
fermo diviene inefficace se non sono osservati i termini previsti dal comma 3 (Comma
così modificato dall'art. 23 del D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12).
Art. 387. Avviso
dell'arresto o del fermo ai familiari.
1. La polizia
giudiziaria, con il consenso dell'arrestato o del fermato, deve senza ritardo
dare notizia ai familiari dell'avvenuto arresto o fermo.
Art. 388.
Interrogatorio dell'arrestato o del fermato.
1. Il pubblico
ministero può procedere all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato,
dandone tempestivo avviso al difensore di fiducia ovvero, in mancanza, al
difensore di ufficio.
2. Durante
l'interrogatorio, osservate le forme previste dall'articolo 64, il pubblico
ministero informa l'arrestato o il fermato del fatto per cui si procede e delle
ragioni che hanno determinato il provvedimento comunicandogli inoltre gli
elementi a suo carico e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, le
fonti.
Art. 389. Casi di
immediata liberazione dell'arrestato o del fermato.
1. Se risulta
evidente che l'arresto o il fermo è stato eseguito per errore di persona o
fuori dei casi previsti dalla legge o se la misura dell'arresto o del fermo è
divenuta inefficace a norma degli articoli 386 comma 7 e 390 comma 3, il
pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato o il fermato
sia posto immediatamente in libertà.
2. La liberazione è
altresì disposta prima dell'intervento del pubblico ministero dallo stesso
ufficiale di polizia giudiziaria, che ne informa subito il pubblico ministero
del luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito.
Art. 390.
Richiesta di convalida dell'arresto o del fermo.
1. Entro quarantotto
ore dall'arresto o dal fermo il pubblico ministero, qualora non debba ordinare
la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato [c.p.p. 389], richiede la
convalida [Cost. 13] al giudice per le indagini preliminari competente in
relazione al luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito.
2. Il giudice fissa
l'udienza di convalida al più presto e comunque entro le quarantotto ore
successive dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero e al difensore.
3. L'arresto o il
fermo diviene inefficace se il pubblico ministero non osserva le prescrizioni
del comma 1.
3-bis. Se non
ritiene di comparire, il pubblico ministero trasmette al giudice, per l'udienza
di convalida, le richieste in ordine alla libertà personale con gli elementi su
cui le stesse si fondano (Comma aggiunto dall'art. 24 del D.L.vo 14 gennaio
1991, n. 12).
Art. 391. Udienza
di convalida.
1. L'udienza di
convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del
difensore dell'arrestato o del fermato (Comma così modificato dall'art. 25
del D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12).
2. Se il difensore
di fiducia o di ufficio non è stato reperito o non è comparso, il giudice
provvede a norma dell'articolo 97 comma 4.
3. Il pubblico
ministero, se comparso, indica i motivi dell'arresto o del fermo e illustra le
richieste in ordine alla libertà personale. Il giudice procede quindi all'interrogatorio
dell'arrestato o del fermato, salvo che questi non abbia potuto o si sia
rifiutato di comparire; sente in ogni caso il suo difensore (Comma così
sostituito dall'art. 25 del D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12).
4. Quando risulta
che l'arresto o il fermo è stato legittimamente eseguito e sono stati osservati
i termini previsti dagli articoli 386, comma 3, e 390, comma 1, il giudice
provvede alla convalida con ordinanza. Contro l'ordinanza che decide sulla
convalida, il pubblico ministero e l'arrestato o il fermato possono proporre
ricorso per cassazione (Comma così modificato dall'art. 25 del D.L.vo 14
gennaio 1991, n. 12).
5. Se ricorrono le
condizioni di applicabilità previste dall'articolo 273 e taluna delle esigenze
cautelari previste dall'articolo 274, il giudice dispone l'applicazione di una
misura coercitiva a norma dell'articolo 291. Quando l'arresto è stato eseguito
per uno dei delitti indicati nell'articolo 381, comma 2, ovvero per uno dei
delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza,
l'applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti di pena
previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 (Comma prima
sostituito dall'art. 25 del D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12, e poi così
modificato dall'art. 12 della legge 26 marzo 2001, n. 128).
6. Quando non
provvede a norma del comma 5, il giudice dispone con ordinanza la immediata
liberazione dell'arrestato o del fermato.
7. Le ordinanze
previste dai commi precedenti, se non sono pronunciate in udienza, sono comunicate
o notificate a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Le ordinanze
pronunciate in udienza sono comunicate al pubblico ministero e notificate
all'arrestato o al fermato, se non comparsi. I termini per l'impugnazione
decorrono dalla lettura del provvedimento in udienza ovvero dalla sua
comunicazione o notificazione. L'arresto o il fermo cessa di avere efficacia se
l'ordinanza di convalida non è pronunciata o depositata anche quarantotto ore
successive al momento in cui l'arrestato o il fermato è stato posto a
disposizione del giudice (Comma così sostituito dall'art. 25 del D.L.vo 14
gennaio 1991, n. 12).