%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%>
TITOLO IX - Udienza preliminare (1)
Art. 416.
Presentazione della richiesta del pubblico ministero.
1. La richiesta di
rinvio a giudizio è depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del
giudice.
La richiesta di
rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall'avviso previsto dall'articolo
415-bis, nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi
dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia
chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui
all'articolo 415-bis, comma 3 (Comma così modificato dall'art. 17 della
legge 16 dicembre 1999, n. 479).
2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato [c.p.p. 330], la documentazione relativa alle indagini espletate [c.p.p. 357, 373] e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari [c.p.p. 294, 401]. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove.
2-bis. Qualora si proceda per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale, la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero deve essere depositata entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari (Comma aggiunto dall’art. 4 della legge 21 febbraio 2006, n. 102).
Art. 417.
Requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio.
1. La richiesta di
rinvio a giudizio contiene:
a) le generalità
dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo
nonché le generalità della persona offesa dal reato qualora ne sia possibile
l'identificazione;
b) l'enunciazione,
in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle
che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione
dei relativi articoli di legge (Lettera così sostituita dall'art. 18 della
legge 16 dicembre 1999, n. 479)
c) l'indicazione
delle fonti di prova acquisite;
d) la domanda al
giudice di emissione del decreto che dispone il giudizio;
e) la data e la
sottoscrizione.
Art. 418.
Fissazione dell'udienza.
1. Entro cinque
giorni dal deposito della richiesta, il giudice fissa con decreto il giorno,
l'ora e il luogo dell'udienza in camera di consiglio, provvedendo a norma
dell'articolo 97 quando l'imputato è privo di difensore di fiducia (Comma
così modificato dall'art. 19 della legge 16 dicembre 1999, n. 479).
2. Tra la data di
deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine
superiore a trenta giorni.
Art. 419. Atti
introduttivi.
1. Il giudice fa notificare
all'imputato e alla persona offesa, della quale risulti agli atti l'identità e
il domicilio, l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la
richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero e con
l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia (Comma
così modificato dall'art. 2-quinquies del D.L. 7 aprile 2000, n. 82,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144).
2. L'avviso è
altresì comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore
dell'imputato con l'avvertimento della facoltà di prendere visione degli atti e
delle cose trasmessi a norma dell'articolo 416 comma 2 e di presentare memorie
e produrre documenti.
3. L'avviso contiene
inoltre l'invito a trasmettere la documentazione relativa alle indagini
eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio [c.p.p. 407,
comma 3] (Comma così modificato dall'art. 13 della legge 7 dicembre 2000, n.
397).
4. Gli avvisi sono
notificati e comunicati almeno dieci giorni prima della data dell'udienza.
Entro lo stesso termine è notificata la citazione del responsabile civile e
della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.
5. L'imputato può
rinunciare all'udienza preliminare e richiedere il giudizio immediato [c.p.p.
453] con dichiarazione presentata in cancelleria, personalmente o a mezzo di
procuratore speciale, almeno tre giorni prima della data dell'udienza. L'atto
di rinuncia è notificato al pubblico ministero e alla persona offesa dal reato
a cura dell'imputato.
6. Nel caso previsto
dal comma 5, il giudice emette decreto di giudizio immediato [c.p.p. 456].
7. Le disposizioni
dei commi 1 e 4 sono previste a pena di nullità.
Art. 420.
Costituzione delle parti.
(L'originario
art. 420 è stato così sostituito con gli attuali artt. da 420 a 420-quinquies
dall'art. 19 della legge 16 dicembre 1999, n. 479)
1. L'udienza si
svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico
ministero e del difensore dell'imputato.
2. Il giudice procede
agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la
rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle
notificazioni di cui dichiara la nullità.
3. Se il difensore
dell'imputato non è presente il giudice provvede a norma dell'articolo 97,
comma 4.
4. Il verbale
dell'udienza preliminare è redatto di regola in forma riassuntiva a norma
dell'articolo 140, comma 2; il giudice, su richiesta di parte, dispone la
riproduzione fonografica o audiovisiva ovvero la redazione del verbale con la
stenotipia.
Art. 420-bis.
Rinnovazione dell'avviso.
(Articolo
aggiunto dall'art. 19 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, che ha a sostituito
all'originario art. 420 gli attuali artt. da 420 a 420-quinquies)
1. Il giudice
dispone, anche di ufficio, che sia rinnovato l'avviso dell'udienza preliminare
a norma dell'articolo 419, comma 1, quando è provato o appare probabile che
l'imputato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, sempre che il fatto non sia
dovuto a sua colpa e fuori dei casi di notificazione mediante consegna al
difensore a norma degli articoli 159, 161, comma 4, e 169.
2. La probabilità
che l'imputato non abbia avuto conoscenza dell'avviso è liberamente valutata
dal giudice. Tale valutazione non può formare oggetto di discussione successiva
né motivo di impugnazione.
Art. 420-ter.
Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore.
(Articolo
aggiunto dall'art. 19 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, che ha a sostituito
all'originario art. 420 gli attuali artt. da 420 a 420-quinquies)
1. Quando
l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che
l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito,
forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche
d'ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovato l'avviso
all'imputato, a norma dell'articolo 419, comma 1.
2. Con le medesime
modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che
l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per
caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal
giudice e non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di
impugnazione.
3. Quando
l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e
ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice rinvia anche d'ufficio
l'udienza, fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la
notificazione all'imputato.
4. In ogni caso la lettura
dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi
per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti.
5. Il giudice
provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, quando risulta
che l'assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per
legittimo impedimento, purché prontamente comunicato. Tale disposizione non si
applica se l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno
dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o
quando l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.
Art. 420-quater.
Contumacia dell'imputato.
(Articolo
aggiunto dall'art. 19 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, che ha a sostituito
all'originario art. 420 gli attuali artt. da 420 a 420-quinquies)
1. Se l'imputato,
libero o detenuto, non compare all'udienza e non ricorrono le condizioni
indicate negli articoli 420, comma 2, 420-bis e 420-ter, commi 1 e 2, il
giudice, sentite le parti, ne dichiara la contumacia.
2. L'imputato,
quando si procede in sua contumacia, è rappresentato dal suo difensore.
3. Se l'imputato
compare prima che il giudice adotti i provvedimenti di cui al comma 1
dell'articolo 424, il giudice revoca l'ordinanza che ha dichiarato la
contumacia. In tal caso l'imputato può rendere dichiarazioni spontanee e
chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.
4. L'ordinanza
dichiarativa di contumacia è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova
che l'assenza dell'imputato è dovuta a mancata conoscenza dell'avviso a norma
dell'articolo 420-bis ovvero ad assoluta impossibilità di comparire per caso
fortuito, forza maggiore od altro legittimo impedimento.
5. Se la prova
dell'assenza indicata nel comma 4 perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza
prevista dal comma 1, ma prima dei provvedimenti cui al comma 1 dell'articolo
424, il giudice revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è comparso,
rinvia anche d'ufficio l'udienza. Restano comunque validi gli atti compiuti in
precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è
pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la
rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini dei provvedimenti di cui
al comma 1 dell'articolo 424.
6. Quando si procede
a carico di più imputati, si applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma
1, lettere c) e d).
7. L'ordinanza
dichiarativa della contumacia è allegata al decreto che dispone il giudizio.
Nel decreto è in ogni caso indicato se l'imputato è contumace o assente.
Art.
420-quinquies. Assenza e allontanamento volontario dell'imputato.
(Articolo
aggiunto dall'art. 19 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, che ha a sostituito
all'originario art. 420 gli attuali artt. da 420 a 420-quinquies)
1. Le disposizioni
degli articoli 420-bis e 420-ter non si applicano quando l'imputato, anche se
impedito, chiede o consente che l'udienza preliminare avvenga in sua assenza o,
se detenuto, rifiuta di assistervi. L'imputato in tali casi è rappresentato dal
difensore.
2. L'imputato che,
dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza è considerato presente
ed è rappresentato dal difensore.
Art. 421.
Discussione.
1. Conclusi gli
accertamenti relativi alla costituzione delle parti, il giudice dichiara aperta
la discussione.
2. Il pubblico
ministero espone sinteticamente i risultati delle indagini preliminari e gli
elementi di prova che giustificano la richiesta di rinvio a giudizio.
L'imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto
all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64
e 65 (Periodo così sostituito dall'art. 20 della legge 16 dicembre 1999, n.
479). Su richiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso
nelle forme previste dagli articoli 498 e 499 (Periodo inserito dall'art. 2
della legge 7 agosto 1997, n. 267). Prendono poi la parola, nell'ordine, i
difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato che espongono le loro difese.
Il pubblico ministero e i difensori possono replicare una sola volta.
3. Il pubblico
ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni
utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo trasmesso a norma dell'articolo
416 comma 2 nonché gli atti e i documenti ammessi dal giudice prima dell'inizio
della discussione.
4. Se il giudice
ritiene di poter decidere allo stato degli atti, dichiara chiusa la
discussione.
Art. 421-bis.
Ordinanza per l'integrazione delle indagini.
(Articolo
aggiunto dall'art. 21 della legge 16 dicembre 1999, n. 479)
1. Quando non
provvede a norma del comma 4 dell'articolo 421, il giudice, se le indagini
preliminari sono incomplete, indica le ulteriori indagini, fissando il termine
per il loro compimento e la data della nuova udienza preliminare. Del
provvedimento è data comunicazione al procuratore generale presso la corte
d'appello.
2. Il procuratore
generale presso la corte d'appello può disporre con decreto motivato
l'avocazione delle indagini a seguito della comunicazione prevista dal comma 1.
Si applica, in quanto compatibile, la disposizione dell'articolo 412, comma 1.
Art. 422.
Attività di integrazione probatoria del giudice.
(Articolo così sostituito
dall'art. 22 della legge 16 dicembre 1999, n. 479)
1. Quando non
provvede a norma del comma 4 dell'articolo 421, ovvero a norma dell'articolo
421-bis, il giudice può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione delle prove
delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a
procedere.
2. Il giudice, se
non è possibile procedere immediatamente all'assunzione delle prove, fissa la
data della nuova udienza e dispone la citazione dei testimoni, dei periti, dei
consulenti tecnici e delle persone indicate nell'articolo 210 di cui siano
stati ammessi l'audizione o l'interrogatorio.
3. L'audizione e
l'interrogatorio delle persone indicate nel comma 2 sono condotti dal giudice.
Il pubblico ministero e i difensori possono porre domande, a mezzo del giudice,
nell'ordine previsto dall'articolo 421, comma 2. Successivamente, il pubblico
ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni.
4. In ogni caso
l'imputato può chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale
si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il
giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli
articoli 498 e 499.
Art. 423.
Modificazione dell'imputazione.
1. Se nel corso
dell'udienza il fatto risulta diverso da come è descritto nell'imputazione
[c.p.p. 417] ovvero emerge un reato connesso a norma dell'articolo 12 comma 1
lettera b), o una circostanza aggravante, il pubblico ministero modifica
l'imputazione e la contesta all'imputato presente. Se l'imputato non è
presente, la modificazione della imputazione è comunicata al difensore, che
rappresenta l'imputato ai fini della contestazione.
2. Se risulta a
carico dell'imputato un fatto nuovo non enunciato nella richiesta di rinvio a
giudizio, per il quale si debba procedere di ufficio, il giudice ne autorizza
la contestazione se il pubblico ministero ne fa richiesta e vi è il consenso
dell'imputato.
Art. 424.
Provvedimenti del giudice.
1. Subito dopo che è
stata dichiarata chiusa la discussione, il giudice procede alla deliberazione
pronunciando sentenza di non luogo a procedere o decreto che dispone il
giudizio.
2. Il giudice dà
immediata lettura del provvedimento. La lettura equivale a notificazione per le
parti presenti.
3. Il provvedimento
è immediatamente depositato in cancelleria. Le parti hanno diritto di ottenerne
copia.
4. Qualora non sia
possibile procedere alla redazione immediata dei motivi della sentenza di non
luogo a procedere, il giudice provvede non oltre il trentesimo giorno da quello
della pronuncia.
Art. 425.
Sentenza di non luogo a procedere.
(Articolo così
sostituito dall'art. 23 della legge 16 dicembre 1999, n. 479)
1. Se sussiste una
causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere
iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge
come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non
lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona
non punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a
procedere, indicandone la causa nel dispositivo.
2. Ai fini della
pronuncia della sentenza di cui al comma 1, il giudice tiene conto delle
circostanze attenuanti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 69 del
codice penale.
3. Il giudice
pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti
risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere
l'accusa in giudizio.
4. Il giudice non
può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal
proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza
diversa dalla confisca (Comma così modificato dall'art. 2-sexies del D.L. 7
aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000,
n. 144).
5. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 537.
Art. 426.
Requisiti della sentenza.
1. La sentenza
contiene:
a) l'intestazione
"in nome del popolo italiano" e l'indicazione dell'autorità che l'ha
pronunciata;
b) le generalità
dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo
nonché le generalità delle altre parti private;
c) l'imputazione;
d) l'esposizione
sommaria dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata;
e) il dispositivo,
con l'indicazione degli articoli di legge applicati;
f) la data e la
sottoscrizione del giudice.
2. In caso di
impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal presidente del
tribunale previa menzione della causa della sostituzione.
3. Oltre che nel
caso previsto dall'articolo 125 comma 3, la sentenza è nulla se manca o è
incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la
sottoscrizione del giudice.
Art. 427.
Condanna del querelante alle spese e ai danni.
1. Quando si tratta
di reato per il quale si procede a querela della persona offesa, con la
sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o l'imputato non
lo ha commesso il giudice condanna il querelante al pagamento delle spese del
procedimento anticipate dallo Stato [c.p.p. 691].
2. Nei casi previsti
dal comma 1, il giudice, quando ne è fatta domanda, condanna inoltre il
querelante alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato e, se il
querelante si è costituito parte civile, anche di quelle sostenute dal
responsabile civile citato o intervenuto. Quando ricorrono giusti motivi, le
spese possono essere compensate in tutto o in parte.
3. Se vi è colpa
grave, il giudice può condannare il querelante a risarcire i danni all'imputato
e al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda.
4. Contro il capo
della sentenza di non luogo a procedere che decide sulle spese e sui danni
possono proporre impugnazione, a norma dell'articolo 428, il querelante,
l'imputato e il responsabile civile.
5. Se il reato è
estinto per remissione della querela, si applica la disposizione dell'articolo
340 comma 4.
Art. 428. Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere.
(Articolo così sostituito dall’art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46)
1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre ricorso per cassazione:
a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale;
b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.
2. La persona offesa può proporre ricorso per cassazione nei soli casi di nullità previsti dall'articolo 419, comma 7. La persona offesa costituita parte civile può proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 606.
3. Sull'impugnazione decide la Corte di cassazione in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127.
Art. 429. Decreto
che dispone il giudizio.
1. Il decreto che
dispone il giudizio contiene:
a) le generalità dell'imputato
e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le
generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;
b) l'indicazione
della persona offesa dal reato qualora risulti identificata;
c) l'enunciazione,
in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle
che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione
dei relativi articoli di legge [c.p.p. 417, 423] (Lettera così modificata
dall'art. 18 della legge 16 dicembre 1999, n. 479);
d) l'indicazione
sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono;
e) il dispositivo,
con l'indicazione del giudice competente per il giudizio;
f) l'indicazione del
luogo, del giorno e dell'ora della comparizione [c.p.p. 465], con
l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia
[c.p.p. 487];
g) la data e la
sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste.
2. Il decreto è
nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è
insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1 lettere
c) e f).
3. Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.
3-bis. Qualora si proceda per il reato di cui all'articolo
589, secondo comma, del codice penale, il termine di cui al comma 3 non può
essere superiore a sessanta giorni (Comma inserito dall’art. 4 della legge
21 febbraio 2006, n. 102)..
4. Il decreto è
notificato all'imputato contumace nonché all'imputato e alla persona offesa
comunque non presenti alla lettura del provvedimento di cui al comma 1
dell'articolo 424 almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio
(Comma così sostituito prima dall'art. 24 della legge 16 dicembre 1999, n.
479, e successivamente dall'art. 2-septies del D.L. 7 aprile 2000, n. 82,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144).
Art. 430.
Attività integrativa di indagine del pubblico ministero e del difensore.
(Articolo così
sostituito dall'art. 14 della legge 7 dicembre 2000, n. 397)
1. Successivamente
all'emissione del decreto che dispone il giudizio, il pubblico ministero e il
difensore possono, ai fini delle proprie richieste al giudice del dibattimento,
compiere attività integrativa di indagine, fatta eccezione degli atti per i
quali è prevista la partecipazione dell'imputato o del difensore di questo.
2. La documentazione
relativa all'attività indicata nel comma 1 è immediatamente depositata nella
segreteria del pubblico ministero con facoltà delle parti di prenderne visione
e di estrarne copia.
Art. 430-bis.
Divieto di assumere informazioni.
(Articolo
aggiunto dall'art. 25 della legge 16 dicembre 1999, n. 479)
1. E' vietato al
pubblico ministero, alla polizia giudiziaria e al difensore assumere
informazioni dalla persona ammessa ai sensi dell'articolo 507 o indicata nella
richiesta di incidente probatorio o ai sensi dell'articolo 422, comma 2, ovvero
nella lista prevista dall'articolo 468 e presentata dalle altre parti
processuali. Le informazioni assunte in violazione del divieto sono
inutilizzabili.
2. Il divieto di cui
al comma 1 cessa dopo l'assunzione della testimonianza e nei casi in cui questa
non sia ammessa o non abbia luogo.
Art. 431.
Fascicolo per il dibattimento.
(Articolo così
sostituito dall'art. 26 della legge 16 dicembre 1999, n. 479)
1. Immediatamente
dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel
contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento.
Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non
oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel
fascicolo per il dibattimento sono raccolti:
a) gli atti relativi
alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile
[c.p.p. 76, 336];
b) i verbali degli
atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;
c) i verbali degli
atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero [c.p.p. 349, 352, 353, 354]
e dal difensore (Lettera così modificata dall'art. 15 della legge 7 dicembre
2000, n. 397);
d) i documenti
acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale e i verbali degli atti
non ripetibili assunti con le stesse modalità;
e) i verbali degli atti
assunti nell'incidente probatorio;
f) i verbali degli
atti, diversi da quelli previsti dalla lettera d), assunti all'estero a seguito
di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di
assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana;
g) il certificato
generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati
nell'articolo 236;
h) il corpo del
reato e le cose pertinenti al reato [c.p.p. 253], qualora non debbano essere
custoditi altrove [c.p.p. 259].
2. Le parti possono
concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti
nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa
all'attività di investigazione difensiva.
Art. 432.
Trasmissione e custodia del fascicolo per il dibattimento.
1. Il decreto che
dispone il giudizio [c.p.p. 429] è trasmesso senza ritardo, con il fascicolo
previsto dall'articolo 431 e con l'eventuale provvedimento che abbia disposto
misure cautelari in corso di esecuzione, alla cancelleria del giudice
competente per il giudizio.
Art. 433.
Fascicolo del pubblico ministero.
1. Gli atti diversi
da quelli previsti dall'articolo 431 sono trasmessi al pubblico ministero con
gli atti acquisiti all'udienza preliminare [c.p.p. 420, 421, 422] unitamente al
verbale dell'udienza.
2. I difensori hanno
facoltà di prendere visione ed estrarre copia, nella segreteria del pubblico
ministero, degli atti raccolti nel fascicolo formato a norma del comma 1.
3. Nel fascicolo del
pubblico ministero ed in quello del difensore è altresì inserita la
documentazione dell'attività prevista dall'articolo 430 quando di essa le parti
si sono servite per la formulazione di richieste al giudice del dibattimento e
quest'ultimo le ha accolte (Comma così modificato dall'art. 16 della legge 7
dicembre 2000, n. 397).