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TITOLO III - RICORSO PER CASSAZIONE
Capo I - Disposizioni generali
Art. 606. Casi di ricorso.
1. Il ricorso per cassazione può essere proposto per i seguenti motivi:
a) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla
legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici
poteri;
b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre
norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge
penale;
c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità,
di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza;
d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall'articolo 495, comma 2; (Lettera così sostituita dall’art. 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 46)
e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame. (Lettera così sostituita dall’art. 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 46)
2. Il ricorso,
oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni,
può essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o
inappellabili.
3. Il ricorso è inammissibile [c.p.p. 591] se è proposto per motivi diversi
da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei
casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non
dedotte con i motivi di appello.
Art. 607. Ricorso
dell'imputato.
1. L'imputato può
ricorrere per cassazione contro la sentenza di condanna o di proscioglimento
ovvero contro la sentenza inappellabile di non luogo a procedere.
2. Può, inoltre,
ricorrere contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le spese
processuali.
Art. 608. Ricorso
del pubblico ministero.
1. Il procuratore
generale presso la corte di appello può ricorrere per cassazione contro ogni
sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in grado di appello o
inappellabile [c.p.p. 593].
2. Il procuratore
della Repubblica presso il tribunale può ricorrere per cassazione contro ogni
sentenza inappellabile, di condanna o di proscioglimento, pronunciata dalla
corte di assise, dal tribunale o dal giudice per le indagini preliminari presso
il tribunale.
3. (Comma
soppresso dall'art. 204 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51).
4. Il procuratore
generale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale possono anche
ricorrere nei casi previsti dall'articolo 569 e da altre disposizioni di legge
(Comma così sostituito dall'art. 204 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51).
Art. 609.
Cognizione della corte di cassazione.
1. Il ricorso
attribuisce alla corte di cassazione la cognizione del procedimento
limitatamente ai motivi proposti [c.p.p. 606].
2. La corte decide
altresì le questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo e
quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello.
Capo II - Procedimento
Art. 610. Atti
preliminari.
1. Il presidente
della corte di cassazione, se rileva una causa di inammissibilità dei ricorsi,
li assegna ad apposita sezione. Il presidente della sezione fissa la data per
la decisione in camera di consiglio. La cancelleria dà comunicazione del
deposito degli atti e della data dell'udienza al procuratore generale ed ai
difensori nel termine di cui al comma 5. L'avviso contiene l'enunciazione della
causa di inammissibilità rilevata. Si applica il comma 1 dell'articolo 611. Ove
non venga dichiarata l'inammissibilità, gli atti sono rimessi al presidente
della corte [c.p.p. 47, 48] (Comma così sostituito dall'art. 6 della legge
26 marzo 2001, n. 128).
1-bis. Il presidente
della corte di cassazione provvede all'assegnazione dei ricorsi alle singole
sezioni secondo i criteri stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario (Comma
aggiunto dall'art. 6 della legge 26 marzo 2001, n. 128).
2. Il presidente, su
richiesta del procuratore generale, dei difensori delle parti o anche di
ufficio, assegna il ricorso alle sezioni unite quando le questioni proposte
sono di speciale importanza o quando occorre dirimere contrasti insorti tra le
decisioni delle singole sezioni.
3. Il presidente
della corte, se si tratta delle sezioni unite, ovvero il presidente della
sezione fissa la data per la trattazione del ricorso in udienza pubblica
[c.p.p. 614] o in camera di consiglio [c.p.p. 611] e designa il relatore. Il
presidente dispone altresì la riunione dei giudizi nei casi previsti
dall'articolo 17 e la separazione dei medesimi quando giovi alla speditezza
della decisione.
4. (Comma
abrogato dall'art. 6 della legge 26 marzo 2001, n. 128).
5. Almeno trenta
giorni prima della data dell'udienza, la cancelleria ne dà avviso al
procuratore generale e ai difensori, indicando se il ricorso sarà deciso a
seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio (Comma così
modificato dall'art. 6 della legge 26 marzo 2001, n. 128).
Art. 611.
Procedimento in camera di consiglio.
1. Oltre che nei
casi particolarmente previsti dalla legge [c.p.p. 428, 612], la corte procede
in camera di consiglio quando deve decidere su ogni ricorso contro
provvedimenti non emessi nel dibattimento, fatta eccezione delle sentenze
pronunciate a norma dell'articolo 442. Se non è diversamente stabilito [c.p.p.
311, commi 4 e 5] e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, la corte
giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie
delle altre parti senza intervento dei difensori. Fino a quindici giorni prima
dell'udienza, tutte le parti possono presentare motivi nuovi [c.p.p. 585, comma
4] e memorie e, fino a cinque giorni prima, possono presentare memorie di
replica.
2. (Comma
abrogato dall'art. 6 della legge 26 marzo 2001, n. 128).
Art. 612.
Sospensione dell'esecuzione della condanna civile.
1. A richiesta
dell'imputato o del responsabile civile, la corte di cassazione può sospendere,
in pendenza del ricorso, l'esecuzione della condanna civile [c.p.p. 540, 605],
quando può derivarne grave e irreparabile danno. La decisione sulla richiesta
di sospensione della condanna civile è adottata dalla corte di cassazione con
ordinanza in camera di consiglio.
Art. 613.
Difensori.
1. Salvo che la
parte non vi provveda personalmente, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi
nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori
iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione. Davanti alla corte
medesima le parti sono rappresentate dai difensori.
2. Per tutti gli
atti che si compiono nel procedimento davanti alla corte, il domicilio delle
parti è presso i rispettivi difensori, salvo quanto previsto dal comma 4. Il
difensore è nominato per la proposizione del ricorso o successivamente; in
mancanza di nomina il difensore è quello che ha assistito la parte nell'ultimo
giudizio, purché abbia i requisiti indicati nel comma 1.
3. Se l'imputato è
privo del difensore di fiducia, il presidente del collegio provvede a norma
dell'articolo 97.
4. Gli avvisi che
devono essere dati al difensore sono notificati anche all'imputato che non sia
assistito da difensore di fiducia.
5. Quando il ricorso
concerne gli interessi civili, il presidente, se la parte ne fa richiesta,
nomina un difensore secondo le norme sul patrocinio dei non abbienti [c.p.p.
98].
Art. 614.
Dibattimento.
1. Le norme
concernenti la pubblicità, la polizia e la disciplina delle udienze [c.p.p.
470] e la direzione della discussione nei giudizi di primo e di secondo grado
si osservano davanti alla corte di cassazione, in quanto siano applicabili.
2. Le parti private
possono comparire per mezzo dei loro difensori.
3. Nell'udienza
stabilita, il presidente procede alla verifica della costituzione delle parti
[c.p.p. 484] e della regolarità degli avvisi [c.p.p. 610, comma 5, 613, comma
4], dandone atto a verbale; quindi, il presidente o un consigliere da lui
delegato fa la relazione della causa.
4. Dopo la requisitoria
del pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile
civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e
dell'imputato espongono nell'ordine le loro difese. Non sono ammesse repliche.
Capo III - Sentenza
Art. 615.
Deliberazione e pubblicazione.
1. La corte di
cassazione delibera la sentenza in camera di consiglio subito dopo terminata la
pubblica udienza salvo che, per la molteplicità o per l'importanza delle
questioni da decidere, il presidente ritenga indispensabile differire la
deliberazione ad altra udienza prossima. Si osservano, in quanto applicabili,
le disposizioni degli articoli 527 e 546.
2. Se non provvede a
norma degli articoli 620, 622 e 623, la corte dichiara inammissibile [c.p.p.
591, 606, comma 3] o rigetta il ricorso.
3. La sentenza è
pubblicata in udienza subito dopo la deliberazione, mediante lettura del
dispositivo fatta dal presidente o da un consigliere da lui delegato [c.p.p.
545].
4. Prima della
lettura, il dispositivo è sottoscritto dal presidente.
Art. 616. Spese e
sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso.
1. Con il
provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la parte privata
che lo ha proposto è condannata al pagamento delle spese del procedimento
[c.p.p. 535, 592]. Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte privata è
inoltre condannata con lo stesso provvedimento al pagamento a favore della
cassa delle ammende di una somma da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.
Nello stesso modo si può provvedere quando il ricorso è rigettato.
Art. 617.
Motivazione e deposito.
1. Conclusa la
deliberazione, il presidente o il consigliere da lui designato redige la
motivazione. Si osservano le disposizioni concernenti la sentenza nel giudizio
di primo grado [c.p.p. 544], in quanto applicabili.
2. La sentenza,
sottoscritta dal presidente e dall'estensore, è depositata in cancelleria non
oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione.
3. Qualora il
presidente lo disponga, la corte si riunisce in camera di consiglio per la
lettura e l'approvazione del testo della motivazione. Sulle proposte di
rettifica, integrazione o cancellazione la corte delibera senza formalità
[c.p.p. 125, comma 6].
Art. 618.
Decisioni delle sezioni unite.
1. Se una sezione
della corte rileva che la questione di diritto sottoposta al suo esame ha dato
luogo, o può dar luogo, a un contrasto giurisprudenziale, su richiesta delle
parti o di ufficio, può con ordinanza rimettere il ricorso alle sezioni unite.
Art. 619.
Rettificazione di errori non determinanti annullamento.
1. Gli errori di
diritto nella motivazione e le erronee indicazioni di testi di legge non
producono l'annullamento della sentenza impugnata, se non hanno avuto influenza
decisiva sul dispositivo. La corte tuttavia specifica nella sentenza le censure
e le rettificazioni occorrenti.
2. Quando nella
sentenza impugnata si deve soltanto rettificare la specie o la quantità della
pena per errore di denominazione o di computo, la corte di cassazione vi provvede
senza pronunciare annullamento.
3. Nello stesso modo
si provvede nei casi di legge più favorevole all'imputato [c.p. 2], anche se
sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso, qualora non siano necessari
nuovi accertamenti di fatto.
Art. 620. Annullamento
senza rinvio.
1. Oltre che nei
casi particolarmente previsti dalla legge, la corte pronuncia sentenza di
annullamento senza rinvio:
a) se il fatto non è
previsto dalla legge come reato, se il reato è estinto o se l'azione penale non
doveva essere iniziata o proseguita [c.p.p. 336, 649];
b) se il reato non
appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario;
c) se il
provvedimento impugnato contiene disposizioni che eccedono i poteri della
giurisdizione [c.p.p. 606, comma 1, lett. a], limitatamente alle medesime;
d) se la decisione
impugnata consiste in un provvedimento non consentito dalla legge;
e) se la sentenza è
nulla a norma e nei limiti dell'articolo 522 in relazione a un reato
concorrente;
f) se la sentenza è
nulla a norma e nei limiti dell'articolo 522 in relazione a un fatto nuovo;
g) se la condanna è
stata pronunciata per errore di persona [c.p.p. 68, 129];
h) se vi è
contraddizione fra la sentenza o l'ordinanza impugnata e un'altra anteriore
concernente la stessa persona e il medesimo oggetto, pronunciata dallo stesso o
da un altro giudice penale;
i) se la sentenza
impugnata ha deciso in secondo grado su materia per la quale non è ammesso
l'appello [c.p.p. 443, 448, comma 2, 593, commi 2 e 3];
l) in ogni altro
caso in cui la corte ritiene superfluo il rinvio ovvero può essa medesima
procedere alla determinazione della pena o dare i provvedimenti necessari.
Art. 621. Effetti
dell'annullamento senza rinvio.
1. Nel caso previsto
dall'articolo 620 comma 1 lettera b), la corte dispone che gli atti siano
trasmessi all'autorità competente, che essa designa; in quello previsto dalla
lettera e) e in quello previsto dalla lettera f), la corte dispone che del
provvedimento sia data notizia al pubblico ministero per le sue determinazioni;
in quello previsto dalla lettera h), ordina l'esecuzione della prima sentenza o
ordinanza, ma, se si tratta di una sentenza di condanna, ordina l'esecuzione
della sentenza che ha inflitto la condanna meno grave determinata a norma dell'articolo
669; in quello previsto dalla lettera i), ritiene il giudizio qualificando
l'impugnazione come ricorso [c.p.p. 568, comma 5]; in quello previsto dalla
lettera l), procede alla determinazione della pena o dà i provvedimenti che
occorrono.
Art. 622.
Annullamento della sentenza ai soli effetti civili.
1. Fermi gli effetti
penali della sentenza, la corte di cassazione, se ne annulla solamente le
disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile ovvero se accoglie il
ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato
[c.p.p. 576], rinvia quando occorre al giudice civile competente per valore in
grado di appello, anche se l'annullamento ha per oggetto una sentenza
inappellabile.
Art. 623.
Annullamento con rinvio.
1. Fuori dei casi
previsti dagli articoli 620 e 622:
a) se è annullata
un'ordinanza, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al
giudice che l'ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di
annullamento;
b) se è annullata
una sentenza di condanna nei casi previsti dall'articolo 604 comma 1, la corte
di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado;
c) se è annullata la
sentenza di una corte di assise di appello o di una corte di appello ovvero di
una corte di assise o di un tribunale in composizione collegiale (Le parole
"in composizione collegiale" sono state inserite dall'art. 205 del
D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51), il giudizio è rinviato rispettivamente a
un'altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale o, in mancanza,
alla corte o al tribunale più vicini;
d) se è annullata la
sentenza di un tribunale monocratico o di un giudice per le indagini
preliminari, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al
medesimo tribunale; tuttavia, il giudice deve essere diverso da quello che ha
pronunciato la sentenza annullata (Lettera così sostituita dall'art. 205 del
D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51).
Art. 624.
Annullamento parziale.
1. Se l'annullamento
non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità
di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte
annullata.
2. La corte di
cassazione, quando occorre, dichiara nel dispositivo quali parti della sentenza
diventano irrevocabili. L'omissione di tale dichiarazione è riparata dalla
corte stessa in camera di consiglio con ordinanza che deve trascriversi in
margine o in fine della sentenza e di ogni copia di essa posteriormente
rilasciata. L'ordinanza può essere pronunciata di ufficio ovvero su domanda del
giudice competente per il rinvio, del pubblico ministero presso il medesimo
giudice o della parte privata interessata. La domanda si propone senza
formalità.
3. La corte di
cassazione provvede in camera di consiglio senza l'osservanza delle forme
previste dall'articolo 127.
Art. 624-bis.
Cessazione delle misure cautelari.
(Articolo
aggiunto dall'art. 6 della legge 26 marzo 2001, n. 128)
1. La corte di
cassazione, nel caso di annullamento della sentenza d'appello, dispone la
cessazione delle misure cautelari.
Art. 625.
Provvedimenti conseguenti alla sentenza.
1. In caso di
annullamento con rinvio [c.p.p. 623], la cancelleria della corte di cassazione
trasmette senza ritardo gli atti del processo con la copia della sentenza al
giudice che deve procedere al nuovo giudizio.
2. In caso di
rigetto o di dichiarazione di inammissibilità del ricorso [c.p.p. 615], la
cancelleria trasmette gli atti e la copia del solo dispositivo al giudice che
ha emesso la decisione impugnata.
3. In caso di
annullamento senza rinvio [c.p.p. 620] o di rettificazione [c.p.p. 619], la
cancelleria trasmette al giudice indicato nel comma 2 gli atti e la copia della
sentenza.
4. In ogni caso la cancelleria
del giudice che ha emesso la decisione impugnata esegue annotazione, in margine
o in fine dell'originale, della decisione della corte.
Art. 625-bis.
Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto.
(Articolo
aggiunto dall'art. 6 della legge 26 marzo 2001, n. 128)
1. E' ammessa, a
favore del condannato, la richiesta per la correzione dell'errore materiale o
di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla corte di cassazione.
2. La richiesta è
proposta dal procuratore generale o dal condannato, con ricorso presentato alla
corte di cassazione entro centottanta giorni dal deposito del provvedimento. La
presentazione del ricorso non sospende gli effetti del provvedimento, ma, nei
casi di eccezionale gravità, la corte provvede, con ordinanza, alla
sospensione.
3. L'errore
materiale di cui al comma 1 può essere rilevato dalla corte di cassazione,
d'ufficio, in ogni momento.
4. Quando la
richiesta è proposta fuori dell'ipotesi prevista al comma 1 o, quando essa
riguardi la correzione di un errore di fatto, fuori del termine previsto al
comma 2, ovvero risulta manifestamente infondata, la corte, anche d'ufficio, ne
dichiara con ordinanza l'inammissibilità; altrimenti procede in camera di
consiglio, a norma dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, adotta i
provvedimenti necessari per correggere l'errore.
Art. 626. Effetti
della sentenza sui provvedimenti di natura personale o reale.
1. Quando, in
seguito alla sentenza della corte di cassazione, deve cessare una misura
cautelare ovvero una pena accessoria o una misura di sicurezza, la cancelleria
ne comunica immediatamente il dispositivo al procuratore generale presso la
corte medesima perché dia i provvedimenti occorrenti.
Art. 627.
Giudizio di rinvio dopo annullamento.
1. Nel giudizio di
rinvio non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di
annullamento, salvo quanto previsto dall'articolo 25.
2. Il giudice di
rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è
stata annullata, salve le limitazioni stabilite dalla legge. Se è annullata una
sentenza di appello e le parti ne fanno richiesta, il giudice dispone la
rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'assunzione delle prove
rilevanti per la decisione [c.p.p. 603].
3. Il giudice di
rinvio si uniforma alla sentenza della corte di cassazione per ciò che concerne
ogni questione di diritto con essa decisa.
4. Non possono
rilevarsi nel giudizio di rinvio nullità, anche assolute, o inammissibilità,
verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari.
5. Se taluno degli
imputati, condannati con la sentenza annullata, non aveva proposto ricorso,
l'annullamento pronunciato rispetto al ricorrente giova anche al non
ricorrente, salvo che il motivo dell'annullamento sia esclusivamente personale
[c.p.p. 587]. L'imputato che può giovarsi di tale effetto estensivo deve essere
citato e ha facoltà di intervenire nel giudizio di rinvio.
Art. 628.
Impugnabilità della sentenza del giudice di rinvio.
1. La sentenza del
giudice di rinvio può essere impugnata con ricorso per cassazione se
pronunciata in grado di appello e col mezzo previsto dalla legge se pronunciata
in primo grado.
2. In ogni caso la
sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata soltanto per motivi non
riguardanti i punti già decisi dalla corte di cassazione ovvero per
inosservanza della disposizione dell'articolo 627 comma 3.