%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%>
TITOLO II - Appello
Art. 593. Casi di
appello.
(Articolo
così sostituito dall’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46)
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna.
2. L'imputato e il pubblico ministero possono appellare contro le sentenze di proscioglimento nelle ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva. Qualora il giudice, in via preliminare, non disponga la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale dichiara con ordinanza l'inammissibilità dell'appello. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento le parti possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado.
3. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda.
Art. 594. Appello del pubblico
ministero.
(Articolo
abrogato dall'art. 218 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)
Art. 595. Appello
incidentale.
1. La parte che non
ha proposto impugnazione può proporre appello incidentale entro quindici giorni
da quello in cui ha ricevuto la comunicazione o la notificazione previste
dall'articolo 584.
2. L'appello
incidentale è proposto, presentato e notificato a norma degli articoli 581,
582, 583 e 584.
3. L'appello
incidentale del pubblico ministero produce gli effetti previsti dall'articolo
597 comma 2; esso tuttavia non ha effetti nei confronti del coimputato non
appellante che non ha partecipato al giudizio di appello. Si osservano le
disposizioni previste dall'articolo 587.
4. L'appello
incidentale perde efficacia in caso di inammissibilità [c.p.p. 591]
dell'appello principale o di rinuncia [c.p.p. 589] allo stesso.
Art. 596. Giudice
competente.
1. Sull'appello
proposto contro le sentenze pronunciate dal tribunale decide la corte di
appello (Comma così sostituito dall'art. 202 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n.
51).
2. Sull'appello
proposto contro le sentenze della corte di assise decide la corte di assise di
appello.
3. Salvo quanto
previsto dall'articolo 428, sull'appello contro le sentenze pronunciate dal
giudice per le indagini preliminari, decidono, rispettivamente, la corte di
appello e la corte di assise di appello, a seconda che si tratti di reato di
competenza del tribunale o della corte di assise (Comma così modificato
dall'art. 202 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51).
Art. 597.
Cognizione del giudice di appello.
1. L'appello
attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento
limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi
proposti [c.p.p. 581, 585, comma 4].
2. Quando appellante
è il pubblico ministero:
a) se l'appello
riguarda una sentenza di condanna [c.p.p. 533], il giudice può, entro i limiti
della competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione
giuridica più grave, mutare la specie o aumentare la quantità della pena,
revocare benefici, applicare, quando occorre, misure di sicurezza e adottare
ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge;
b) se l'appello
riguarda una sentenza di proscioglimento [c.p.p. 529], il giudice può
pronunciare condanna ed emettere i provvedimenti indicati nella lettera a)
ovvero prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata nella sentenza
appellata;
c) se conferma la
sentenza di primo grado, il giudice può applicare, modificare o escludere, nei
casi determinati dalla legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza.
3. Quando appellante
è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o
quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere
l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza
appellata né revocare benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nel
comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga
superata la competenza del giudice di primo grado.
4. In ogni caso, se
è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti,
anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è
corrispondentemente diminuita.
5. Con la sentenza
possono essere applicate anche di ufficio la sospensione condizionale della
pena, la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale
e una o più circostanze attenuanti; può essere altresì effettuato, quando
occorre, il giudizio di comparazione a norma dell'articolo 69 del codice
penale.
Art. 598. Estensione
delle norme sul giudizio di primo grado al giudizio di appello.
1. In grado di
appello si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative al
giudizio di primo grado [c.p.p. 465], salvo quanto previsto dagli articoli
seguenti.
Art. 599.
Decisioni in camera di consiglio.
1. Quando l'appello
ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con
riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze [c.p. 69], o
l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche [c.p. 62-bis], di
sanzioni sostitutive, della sospensione condizionale della pena o della non
menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, la corte
provvede in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127.
2. L'udienza è
rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che ha manifestato
la volontà di comparire [c.p.p. 486].
3. Nel caso di
rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, il giudice assume le prove in
camera di consiglio, a norma dell'articolo 603, con la necessaria
partecipazione del pubblico ministero e dei difensori. Se questi non sono
presenti quando è disposta la rinnovazione, il giudice fissa una nuova udienza
e dispone che copia del provvedimento sia comunicata al pubblico ministero e
notificata ai difensori.
4. La corte, anche
al di fuori dei casi di cui al comma 1, provvede in camera di consiglio altresì
quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta
dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di
appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene
chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il
pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo (Comma
così sostituito dall'art. 1 della legge 19 gennaio 1999, n. 14).
5. Il giudice, se
ritiene di non potere accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione
a comparire al dibattimento [c.p.p. 601]. In questo caso la richiesta e la
rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento [c.p.p.
602, comma 2] (Comma così sostituito dall'art. 1 della legge 19 gennaio
1999, n. 14).
Art. 600.
Provvedimenti in ordine all'esecuzione delle condanne civili.
1. Se il giudice di
primo grado ha omesso di pronunciare sulla richiesta di provvisoria esecuzione
proposta a norma dell'articolo 540 comma 1 ovvero l'ha rigettata, la parte
civile può riproporla mediante impugnazione della sentenza di primo grado
[c.p.p. 576] al giudice di appello il quale, a richiesta della parte, provvede
con ordinanza in camera di consiglio.
2. Il responsabile
civile e l'imputato possono chiedere con le stesse forme [c.p.p. 574] la revoca
o la sospensione della provvisoria esecuzione.
3. Su richiesta
delle stesse parti, il giudice di appello può disporre, con le forme previste
dal comma 1, che sia sospesa l'esecuzione della condanna al pagamento della
provvisionale quando possa derivarne grave e irreparabile danno.
Art. 601. Atti
preliminari al giudizio.
1. Fuori dei casi
previsti dall'articolo 591, il presidente ordina senza ritardo la citazione
dell'imputato appellante; ordina altresì la citazione dell'imputato non
appellante se vi è appello del pubblico ministero, se ricorre alcuno dei casi
previsti dall'articolo 587 o se l'appello è proposto per i soli interessi
civili.
2. Quando si procede
in camera di consiglio a norma dell'articolo 599, ne è fatta menzione nel
decreto di citazione.
3. Il decreto di
citazione per il giudizio di appello contiene i requisiti previsti
dall'articolo 429 comma 1 lettere a), f), g) nonché l'indicazione del giudice
competente. Il termine per comparire non può essere inferiore a venti giorni.
4. E' ordinata in
ogni caso la citazione del responsabile civile, della persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria e della parte civile; questa è citata anche
quando ha appellato il solo imputato contro una sentenza di proscioglimento.
5. Almeno venti
giorni prima della data fissata per il giudizio di appello, è notificato avviso
ai difensori.
6. Il decreto di
citazione è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se
manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti
dall'articolo 429 comma 1 lettera f).
Art. 602.
Dibattimento di appello.
1. Nell'udienza, il
presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione della causa.
2. Se le parti
richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di
appello a norma dell'articolo 599, comma 4, il giudice, quando ritiene che la
richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone per
la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non
hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo (Comma così
sostituito dall'art. 2 della legge 19 gennaio 1999, n. 14).
3. Nel dibattimento
può essere data lettura, anche di ufficio, di atti del giudizio di primo grado nonché,
entro i limiti previsti dagli articoli 511 e seguenti, di atti compiuti nelle
fasi antecedenti.
4. Per la
discussione si osservano le disposizioni dell'articolo 523.
Art. 603.
Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.
1. Quando una parte,
nell'atto di appello o nei motivi presentati a norma dell'articolo 585 comma 4,
ha chiesto la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo
grado o l'assunzione di nuove prove, il giudice se ritiene di non essere in
grado di decidere allo stato degli atti, dispone la rinnovazione
dell'istruzione dibattimentale.
2. Se le nuove prove
sono sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il giudice
dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei limiti previsti
dall'articolo 495 comma 1.
3. La rinnovazione
dell'istruzione dibattimentale è disposta di ufficio se il giudice la ritiene
assolutamente necessaria.
4. Il giudice
dispone, altresì, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando
l'imputato, contumace [c.p.p. 487] in primo grado, ne fa richiesta e prova di
non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore o per non avere
avuto conoscenza del decreto di citazione, sempre che in tal caso il fatto non
sia dovuto a sua colpa, ovvero, quando l'atto di citazione per il giudizio di
primo grado è stato notificato mediante consegna al difensore nei casi previsti
dagli articoli 159, 161 comma 4 e 169, non si sia sottratto volontariamente
alla conoscenza degli atti del procedimento.
5. Il giudice
provvede con ordinanza, nel contraddittorio delle parti.
6. Alla rinnovazione
dell'istruzione dibattimentale, disposta a norma dei commi precedenti, si
procede immediatamente. In caso di impossibilità, il dibattimento è sospeso
[c.p.p. 477] per un termine non superiore a dieci giorni.
Art. 604.
Questioni di nullità.
1. Il giudice di
appello, nei casi previsti dall'articolo 522, dichiara la nullità in tutto o in
parte della sentenza appellata e dispone la trasmissione degli atti al giudice
di primo grado, quando vi è stata condanna per un atto diverso o applicazione
di una circostanza aggravante per la quale la legge stabilisce una pena di
specie diversa da quella ordinaria del reato o di una circostanza aggravante ad
effetto speciale, sempre che non vengano ritenute prevalenti o equivalenti
circostanze attenuanti.
2. Quando sono state
ritenute prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti o sono state applicate
circostanze aggravanti diverse da quelle previste dal comma 1, il giudice di
appello esclude le circostanze aggravanti, effettua, se occorre, un nuovo
giudizio di comparazione e ridetermina la pena.
3. Quando vi è stata
condanna per un reato concorrente o per un fatto nuovo, il giudice di appello
dichiara nullo il relativo capo della sentenza ed elimina la pena corrispondente,
disponendo che del provvedimento sia data notizia al pubblico ministero per le
sue determinazioni.
4. Il giudice di
appello, se accerta una delle nullità indicate nell'articolo 179, da cui sia
derivata la nullità del provvedimento che dispone il giudizio [c.p.p. 429, 456]
o della sentenza di primo grado, la dichiara con sentenza e rinvia gli atti al
giudice che procedeva quando si è verificata la nullità. Nello stesso modo il
giudice provvede se accerta una delle nullità indicate nell'articolo 180 che
non sia stata sanata e da cui sia derivata la nullità del provvedimento che
dispone il giudizio o della sentenza di primo grado.
5. Se si tratta di
altre nullità che non sono state sanate, il giudice di appello può ordinare la
rinnovazione degli atti nulli [c.p.p. 185] o anche, dichiarata la nullità,
decidere nel merito, qualora riconosca che l'atto non fornisce elementi
necessari al giudizio.
6. Quando il giudice
di primo grado ha dichiarato che il reato è estinto [c.p. 150; c.p.p. 531] o
che l'azione penale non poteva essere iniziata o proseguita, il giudice di
appello, se riconosce erronea tale dichiarazione, ordina, occorrendo, la
rinnovazione del dibattimento [c.p.p. 603] e decide nel merito.
7. Quando il giudice
di primo grado ha respinto la domanda di oblazione [c.p. 162, 162-bis], il
giudice di appello, se riconosce erronea tale decisione, accoglie la domanda e
sospende [c.p.p. 477] il dibattimento fissando un termine massimo non superiore
a dieci giorni per il pagamento delle somme dovute. Se il pagamento avviene nel
termine, il giudice di appello pronuncia sentenza di proscioglimento.
8. Nei casi previsti
dal comma 1, se annulla una sentenza della corte di assise o del tribunale
collegiale, il giudice di appello dispone la trasmissione degli atti ad altra
sezione della stessa corte o dello stesso tribunale ovvero, in mancanza, alla
corte o al tribunale più vicini. Se annulla una sentenza del tribunale
monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, dispone la
trasmissione degli atti al medesimo tribunale; tuttavia il giudice deve essere
diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata [c.p.p. 34] (Comma
così sostituito dall'art. 203 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51).
Art. 605.
Sentenza.
1. Fuori dei casi
previsti dall'articolo 604, il giudice di appello pronuncia sentenza con la
quale conferma o riforma la sentenza appellata.
2. Le pronunce del
giudice di appello sull'azione civile sono immediatamente esecutive.
3. Copia della
sentenza di appello, con gli atti del procedimento, è trasmessa senza ritardo,
a cura della cancelleria, al giudice di primo grado, quando questi è competente
per l'esecuzione e non è stato proposto ricorso per cassazione.