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TITOLO I - Disposizioni generali
Art. 568. Regole
generali.
1. La legge
stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a
impugnazione [Cost. 111] e determina il mezzo con cui possono essere impugnati
[c.p.p. 591, comma 1, lett. b].
2. Sono sempre
soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i
provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale [c.p.p.
309, 310, 311] e le sentenze [Cost. 111], salvo quelle sulla competenza che
possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma
dell'articolo 28.
3. Il diritto di
impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo
conferisce. Se la legge non distingue tra le diverse parti, tale diritto spetta
a ciascuna di esse.
4. Per proporre
impugnazione è necessario avervi interesse [c.p.p. 591].
5. L'impugnazione è
ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che
l'ha proposta. Se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi
trasmette gli atti al giudice competente.
Art. 569. Ricorso
immediato per cassazione.
1. La parte che ha
diritto di appellare la sentenza di primo grado [c.p.p. 593] può proporre
direttamente ricorso per cassazione.
2. Se la sentenza è
appellata da una delle altre parti, si applica la disposizione dell'articolo
580. Tale disposizione non si applica se, entro quindici giorni dalla
notificazione del ricorso [c.p.p. 584], le parti che hanno proposto appello
dichiarano tutte di rinunciarvi [c.p.p. 589] per proporre direttamente ricorso
per cassazione. In tale caso, l'appello si converte in ricorso e le parti
devono presentare entro quindici giorni dalla dichiarazione suddetta nuovi
motivi, se l'atto di appello non aveva i requisiti per valere come ricorso.
3. La disposizione
del comma 1 non si applica nei casi previsti dall'articolo 606 comma 1 lettere
d) ed e). In tali casi, il ricorso eventualmente proposto si converte in
appello.
4. Fuori dei casi in
cui nel giudizio di appello si sarebbe dovuta annullare la sentenza di primo
grado [c.p.p. 604], la corte di cassazione, quando pronuncia l'annullamento con
rinvio della sentenza impugnata [c.p.p. 623] a norma del comma 1, dispone che
gli atti siano trasmessi al giudice competente per l'appello.
Art. 570.
Impugnazione del pubblico ministero.
1. Il procuratore
della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale presso la corte
di appello possono proporre impugnazione, nei casi stabiliti dalla legge, quali
che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero. Il
procuratore generale può proporre impugnazione nonostante l'impugnazione o
l'acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il
provvedimento (Comma così modificato dall'art. 200 del D.L.vo 19 febbraio
1998, n. 51).
2. L'impugnazione
può essere proposta anche dal rappresentante del pubblico ministero che ha
presentato le conclusioni.
3. Il rappresentante
del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni e che ne fa richiesta
nell'atto di appello può partecipare al successivo grado di giudizio quale
sostituto del procuratore generale presso la corte di appello. La
partecipazione è disposta dal procuratore generale presso la corte di appello
qualora lo ritenga opportuno. Gli avvisi spettano in ogni caso al procuratore
generale.
Art. 571.
Impugnazione dell'imputato.
1. L'imputato può
proporre impugnazione personalmente o per mezzo di un procuratore speciale
nominato anche prima della emissione del provvedimento.
2. Il tutore per
l'imputato soggetto alla tutela e il curatore speciale per l'imputato incapace
di intendere o di volere [c.p.p. 71, comma 2], che non ha tutore, possono
proporre l'impugnazione che spetta all'imputato.
3. Può inoltre
proporre impugnazione il difensore dell'imputato al momento del deposito del
provvedimento ovvero il difensore nominato a tal fine (Comma così modificato
dall'art. 46 della legge 16 dicembre 1999, n. 479).
4. L'imputato, nei
modi previsti per la rinuncia, può togliere effetto all'impugnazione proposta
dal suo difensore. Per l'efficacia della dichiarazione nel caso previsto dal
comma 2, è necessario il consenso del tutore o del curatore speciale.
Art. 572.
Richiesta della parte civile o della persona offesa.
1. La parte civile,
la persona offesa, anche se non costituita parte civile, e gli enti e le
associazioni intervenuti a norma degli articoli 93 e 94, possono presentare
richiesta motivata al pubblico ministero di proporre impugnazione a ogni
effetto penale.
2. Il pubblico
ministero, quando non propone impugnazione, provvede con decreto motivato da
notificare al richiedente.
Art. 573.
Impugnazione per i soli interessi civili.
1. L'impugnazione
per i soli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie
del processo penale.
2. L'impugnazione
per i soli interessi civili non sospende l'esecuzione delle disposizioni penali
del provvedimento impugnato.
Art. 574.
Impugnazione dell'imputato per gli interessi civili.
1. L'imputato può proporre
impugnazione contro i capi della sentenza che riguardano la sua condanna alle
restituzioni e al risarcimento del danno e contro quelli relativi alla
rifusione delle spese processuali [c.p.p. 535, 538, 539, 540, 541].
2. L'imputato può
altresì proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza di
assoluzione relative alle domande da lui proposte per il risarcimento del danno
e per la rifusione delle spese processuali [c.p.p. 541, comma 2, 542].
3. L'impugnazione è
proposta col mezzo previsto per le disposizioni penali della sentenza.
4. L'impugnazione
dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i
suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei
danni e alla rifusione delle spese processuali, se questa pronuncia dipende dal
capo o dal punto impugnato.
Art. 575.
Impugnazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per
la pena pecuniaria.
1. Il responsabile
civile può proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza
riguardanti la responsabilità dell'imputato [c.p.p. 533] e contro quelle
relative alla condanna di questi e del responsabile civile alle restituzioni,
al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese processuali [c.p.p. 538,
539, 540, 541]. L'impugnazione è proposta col mezzo che la legge attribuisce
all'imputato.
2. Lo stesso diritto
spetta alla persona civilmente obbligata [c.p.p. 89, 534] per la pena
pecuniaria nel caso in cui sia stata condannata.
3. Il responsabile
civile può altresì proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza
di assoluzione relative alle domande proposte per il risarcimento del danno e
per la rifusione delle spese processuali [c.p.p. 541, comma 2, 542, comma 1].
Art. 576. Impugnazione della parte civile e del querelante.
1. La parte civile può proporre impugnazione [, con il mezzo previsto per il
pubblico ministero,] (Parole soppresse dall’art. 6 della legge 20 febbraio
2006, n. 46) contro i capi della sentenza di condanna che riguardano
l'azione civile [c.p.p. 538, 539, 540, 541, 600] e, ai soli effetti della
responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel
giudizio [c.p.p. 529, 530, 531, 532]. La parte civile può altresì (Parole
così sostituite dall’art. 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 46) proporre
impugnazione contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 442, quando
ha consentito alla abbreviazione del rito.
2. Lo stesso diritto compete al querelante condannato a norma dell'articolo
542.
Art. 577.
Impugnazione della persona offesa per i reati di ingiuria e diffamazione.
(Articolo abrogato dall’art. 9 della legge 20 febbraio 2006, n. 46)
[1. La persona offesa costituita
parte civile può proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro le
sentenze di condanna e di proscioglimento per i reati di ingiuria e
diffamazione.]
Art. 578.
Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o
per prescrizione.
1. Quando nei
confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle
restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato [c.p.p. 538, 539,
540, 541], a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di
cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione,
decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della
sentenza che concernono gli interessi civili.
Art. 579. Impugnazione di sentenze che dispongono misure di sicurezza.
1. Contro le sentenze di condanna [c.p.p. 533] o di proscioglimento [c.p.p.
529, 530, 531, 532] è data impugnazione anche per ciò che concerne le misure di
sicurezza, se l'impugnazione è proposta per un altro capo della sentenza che
non riguardi esclusivamente gli interessi civili (Comma così modificato
dall'art. 23 della legge 16 dicembre 1999, n. 479).
2. L'impugnazione contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano
le misure di sicurezza è proposta a norma dell'articolo 680 comma 2.
3. L'impugnazione contro la sola disposizione che riguarda la confisca [c.p.
240] è proposta con gli stessi mezzi previsti per i capi penali.
Art. 580. Conversione del ricorso in appello.
(Articolo così sostituito dall’art. 7 della legge 20 febbraio 2006, n. 46)
1. Quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, nel caso in cui sussista la connessione di cui all'articolo 12, il ricorso per cassazione si converte nell'appello.
Art. 581. Forma
dell'impugnazione.
1. L'impugnazione si
propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la
data del medesimo, il giudice che lo ha emesso, e sono enunciati:
a) i capi o i punti
della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;
b) le richieste;
c) i motivi, con
l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che
sorreggono ogni richiesta.
Art. 582.
Presentazione dell'impugnazione.
1. Salvo che la
legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato personalmente ovvero
a mezzo di incaricato [c.p.p. 583, 591, comma 1, lett. c] nella cancelleria del
giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il pubblico ufficiale addetto
vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo
presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se
richiesto, attestazione della ricezione.
2. Le parti private
e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria
del tribunale (L’art. 201 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51 ha sostituito
le parole "della pretura" con le attuali "del tribunale")
o del giudice di pace (Parole aggiunte dall'art. 45 della legge 16 dicembre
1999, n. 479) del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da
quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare
all'estero. In tali casi, l'atto viene immediatamente trasmesso alla
cancelleria del giudice che emise il provvedimento impugnato.
Art. 583.
Spedizione dell'atto di impugnazione.
1. Le parti e i difensori
possono proporre l'impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi
a mezzo di raccomandata alla cancelleria indicata nell'articolo 582 comma 1. Il
pubblico ufficiale addetto allega agli atti la busta contenente l'atto di
impugnazione e appone su quest'ultimo l'indicazione del giorno della ricezione
e la propria sottoscrizione.
2. L'impugnazione si
considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del
telegramma.
3. Se si tratta di
parti private, la sottoscrizione dell'atto deve essere autenticata da un
notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore [c.p.p. 591, comma 1,
lett. c].
Art. 584.
Notificazione della impugnazione.
1. A cura della
cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, l'atto di
impugnazione è comunicato al pubblico ministero presso il medesimo giudice ed è
notificato alle parti private senza ritardo.
Art. 585. Termini
per l'impugnazione.
1. Il termine per
proporre impugnazione, per ciascuna delle parti, è:
a) di quindici
giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di
consiglio [c.p.p. 127] e nel caso previsto dall'articolo 544 comma 1;
b) di trenta giorni,
nel caso previsto dall'articolo 544 comma 2;
c) di quarantacinque
giorni, nel caso previsto dall'articolo 544 comma 3.
2. I termini
previsti dal comma 1 decorrono:
a) dalla
notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento emesso
in seguito a procedimento in camera di consiglio [c.p.p. 128];
b) dalla lettura del
provvedimento in udienza, quando è redatta anche la motivazione, per tutte le
parti che sono state o che debbono considerarsi presenti nel giudizio, anche se
non sono presenti alla lettura [c.p.p. 545];
c) dalla scadenza
del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito
della sentenza [c.p.p. 544] ovvero, nel caso previsto dall'articolo 548 comma
2, dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione
dell'avviso di deposito;
d) dal giorno in cui
è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito
con l'estratto del provvedimento, per l'imputato contumace e per il procuratore
generale presso la corte di appello rispetto ai provvedimenti emessi in udienza
da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla corte di appello
[c.p.p. 548, comma 3].
3. Quando la
decorrenza è diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi
il termine che scade per ultimo.
4. Fino a quindici
giorni prima dell'udienza possono essere presentati nella cancelleria del
giudice della impugnazione motivi nuovi nel numero di copie necessarie per
tutte le parti. L'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi.
5. I termini
previsti dal presente articolo sono stabiliti a pena di decadenza [c.p.p. 173].
Art. 586.
Impugnazione di ordinanze emesse nel dibattimento.
1. Quando non è
diversamente stabilito dalla legge, l'impugnazione contro le ordinanze emesse
nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento può essere proposta, a
pena di inammissibilità [c.p.p. 591], soltanto con l'impugnazione contro la
sentenza. L'impugnazione è tuttavia ammissibile anche se la sentenza è
impugnata soltanto per connessione con l'ordinanza.
2. L'impugnazione dell'ordinanza
è giudicata congiuntamente a quella contro la sentenza, salvo che la legge
disponga altrimenti.
3. Contro le
ordinanze in materia di libertà personale è ammessa l'impugnazione immediata,
indipendentemente dell'impugnazione contro la sentenza.
Art. 587.
Estensione dell'impugnazione.
1. Nel caso di
concorso di più persone in uno stesso reato [c.p. 110], l'impugnazione proposta
da uno degli imputati, purché non fondata su motivi esclusivamente personali,
giova anche agli altri imputati [c.p.p. 595, comma 3].
2. Nel caso di
riunione di procedimenti per reati diversi, l'impugnazione proposta da un
imputato giova a tutti gli altri imputati soltanto se i motivi riguardano
violazioni della legge processuale e non sono esclusivamente personali.
3. L'impugnazione
proposta dall'imputato giova anche al responsabile civile e alla persona
civilmente obbligata per la pena pecuniaria.
4. L'impugnazione
proposta dal responsabile civile o dalla persona civilmente obbligata per la
pena pecuniaria giova all'imputato anche agli effetti penali, purché non sia
fondata su motivi esclusivamente personali.
Art. 588.
Sospensione della esecuzione.
1 Dal momento della
pronuncia, durante i termini per impugnare e fino all'esito del giudizio di
impugnazione, l'esecuzione del provvedimento impugnato è sospesa, salvo che la
legge disponga altrimenti.
2. Le impugnazioni
contro i provvedimenti in materia di libertà personale non hanno in alcun caso
effetto sospensivo [c.p.p. 310].
Art. 589.
Rinuncia all'impugnazione.
1. Il pubblico
ministero presso il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato può
rinunciare alla impugnazione da lui proposta fino all'apertura del dibattimento
[c.p.p. 492]. Successivamente la dichiarazione di rinuncia può essere
effettuata prima dell'inizio della discussione [c.p.p. 602, 614] dal pubblico
ministero presso il giudice della impugnazione, anche se l'impugnazione stessa
è stata proposta da altro pubblico ministero [c.p.p. 570].
2. Le parti private
possono rinunciare all'impugnazione anche per mezzo di procuratore speciale.
3. La dichiarazione
di rinuncia è presentata a uno degli organi competenti a ricevere
l'impugnazione nelle forme e nei modi previsti dagli articoli 581, 582 e 583
ovvero, in dibattimento, prima dell'inizio della discussione.
4. Quando
l'impugnazione è trattata e decisa in camera di consiglio [c.p.p. 599, 611], la
dichiarazione di rinuncia può essere effettuata, prima dell'udienza, dal
pubblico ministero che ha proposto l'impugnazione e, successivamente, dal
pubblico ministero presso il giudice dell'impugnazione, anche se la stessa è
stata proposta da altro pubblico ministero.
Art. 590.
Trasmissione di atti in seguito all'impugnazione.
1. Al giudice della
impugnazione sono trasmessi senza ritardo il provvedimento impugnato, l'atto di
impugnazione e gli atti del procedimento.
Art. 591.
Inammissibilità dell'impugnazione.
1. L'impugnazione è
inammissibile:
a) quando è proposta
da chi non è legittimato o non ha interesse [c.p.p. 568, commi 3 e 4];
b) quando il
provvedimento non è impugnabile [c.p.p. 568, comma 1];
c) quando non sono
osservate le disposizioni degli articoli 581, 582, 583, 585 e 586;
d) quando vi è
rinuncia all'impugnazione [c.p.p. 589].
2. Il giudice dell'impugnazione,
anche di ufficio, dichiara con ordinanza l'inammissibilità e dispone
l'esecuzione del provvedimento impugnato.
3. L'ordinanza è
notificata a chi ha proposto l'impugnazione ed è soggetta a ricorso per
cassazione. Se l'impugnazione è stata proposta personalmente dall'imputato
[c.p.p. 571, comma 1], l'ordinanza è notificata anche al difensore.
4.
L'inammissibilità, quando non è stata rilevata a norma del comma 2, può essere
dichiarata in ogni stato e grado del procedimento.
Art. 592. Condanna
alle spese nei giudizi di impugnazione.
1. Con il
provvedimento che rigetta [c.p.p. 605, 616] o dichiara inammissibile
l'impugnazione, la parte privata che l'ha proposta è condannata alle spese del
procedimento [c.p.p. 533, 691].
2. I coimputati che
hanno partecipato al giudizio a norma dell'articolo 587 sono condannati alle
spese in solido con l'imputato che ha proposto l'impugnazione.
3. L'imputato che
nel giudizio di impugnazione riporta condanna penale è condannato alle spese
dei precedenti giudizi, anche se in questi sia stato prosciolto.
4. Nei giudizi di
impugnazione per i soli interessi civili [c.p.p. 573], la parte privata
soccombente è condannata alle spese.