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TITOLO I - Misure cautelari personali
(Le disposizioni relative alle misure cautelari personali
non si applicano al procedimento penale
davanti al giudice di pace: art. 2 D.L.vo 28 agosto 2000, n.
274)
Capo I - Disposizioni generali
Art. 272.
Limitazioni alle libertà della persona.
1. Le libertà della
persona possono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma delle
disposizioni del presente titolo [Cost. 13].
Art. 273.
Condizioni generali di applicabilità delle misure.
1. Nessuno può
essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi
indizi di colpevolezza.
1-bis. Nella
valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli
articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1 (Comma aggiunto
dall'art. 11 della legge 1 marzo 2001, n. 63).
2. Nessuna misura
può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di
una causa di giustificazione o di non punibilità [c.p. 45-48, 85, 308, 309] o
se sussiste una causa di estinzione del reato [c.p. 150] ovvero una causa di
estinzione della pena [c.p. 171] che si ritiene possa essere irrogata.
Art. 274.
Esigenze cautelari.
1. Le misure
cautelari sono disposte:
a) quando sussistono
specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti
per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale
pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze
di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile
anche d'ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono
essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o
dell'imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli
addebiti (Lettera così sostituita dall'art. 3, comma 1, della legge 8 agosto
1995, n. 332);
b) quando l'imputato
si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga,
sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a
due anni di reclusione;
c) quando, per
specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona
sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti
concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi
commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o
diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità
organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo
riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si
procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di
delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel
massimo a quattro anni (Lettera così sostituita dall'art. 3, comma 2, della
legge 8 agosto 1995, n. 332).
Art. 275. Criteri
di scelta delle misure.
1. Nel disporre le
misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in
relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari [c.p.p. 274] da
soddisfare nel caso concreto.
1-bis.
Contestualmente ad una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari è
condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del
fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito
della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell'articolo 274, comma
1, lettere b) e c) (Comma aggiunto dall'art. 16 del D.L. 24 novembre 2000,
n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, e poi
così sostituito dall'art. 14 della legge 26 marzo 2001, n. 128).
2. Ogni misura deve
essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si
ritiene possa essere irrogata (Comma così modificato dall'art. 14 della
legge 26 marzo 2001, n. 128).
2-bis. Non può
essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che
con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena (Comma
aggiunto dall'art. 4 della legge 8 agosto 1995, n. 332).
2-ter. Nei casi di
condanna di appello le misure cautelari personali sono sempre disposte,
contestualmente alla sentenza, quando, all'esito dell'esame condotto a norma
del comma 1-bis, risultano sussistere esigenze cautelari previste dall'articolo
274 e la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall'articolo 380, comma 1,
e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per
delitti della stessa indole (Comma aggiunto dall'art. 14 della legge 26
marzo 2001, n. 128).
3. La custodia
cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura
risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai
delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al
fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo
è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti
elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari (Comma così
sostituito dall'art. 5 della legge 8 agosto 1995, n. 332).
4. Non può essere
disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze
cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o madre
di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora
la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla
prole, ovvero persona che ha superato l'età di settanta anni (Comma così
sostituito, prima, dall'art. 1, comma 1-bis, del D.L. 9 settembre 1991, n. 292,
e successivamente dall'art. 5 della legge 8 agosto 1995, n. 332, e dall'art. 1
della legge 12 luglio 1999, n. 231).
4-bis. Non può
essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere quando l'imputato
è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria
accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, ovvero da altra malattia
particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute
risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non
consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere (Comma aggiunto
dall'art. 1 della legge 12 luglio 1999, n. 231).
4-ter. Nell'ipotesi
di cui al comma 4-bis, se sussistono esigenze cautelari di eccezionale
rilevanza e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie
penitenziarie non è possibile senza pregiudizio per la salute dell'imputato o
di quella degli altri detenuti, il giudice dispone la misura degli arresti
domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se
l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza
immunitaria, gli arresti domiciliari possono essere disposti presso le unità
operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o da altre unità
operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza
ai casi di AIDS, ovvero presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135 (Comma aggiunto dall'art.
1 della legge 12 luglio 1999, n. 231).
4-quater. Il giudice
può comunque disporre la custodia cautelare in carcere qualora il soggetto
risulti imputato o sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei
delitti previsti dall'articolo 380, relativamente a fatti commessi dopo
l'applicazione delle misure disposte ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter. In tal
caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di
reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie (Comma aggiunto
dall'art. 1 della legge 12 luglio 1999, n. 231).
4-quinquies. La
custodia cautelare in carcere non può comunque essere disposta o mantenuta
quando la malattia si trova in una fase così avanzata da non rispondere più,
secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai
trattamenti disponibili e alle terapie curative (Comma aggiunto dall'art. 1
della legge 12 luglio 1999, n. 231).
5. (Abrogato
dall'art. 5 del D.L. 14 maggio 1993, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 1993, n. 222).
Art. 275-bis.
Particolari modalità di controllo.
(Articolo
aggiunto dall'art. 16 del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4)
1. Nel disporre la
misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare
in carcere, il giudice, se lo ritiene necessario in relazione alla natura e al
grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive
procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici,
quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria.
Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l'applicazione della misura
della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso
all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti.
2. L'imputato
accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il
consenso all'applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa
all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto
la misura. La dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza ed
al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall'articolo 293, comma
1.
3. L'imputato che ha
accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti di cui al comma 1 è tenuto ad
agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni
impostegli.
Art. 276.
Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte.
1. In caso di
trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare [c.p.p. 281,
282, 283, 284, 288, 289, 290], il giudice può disporre la sostituzione o il
cumulo con altra più grave, tenuto conto dell'entità, dei motivi e delle
circostanze della violazione. Quando si tratta di trasgressione alle
prescrizioni inerenti a una misura interdittiva [c.p.p. 287], il giudice può
disporre la sostituzione o il cumulo anche con una misura coercitiva.
1-bis. Quando
l'imputato si trova nelle condizioni di cui all'articolo 275, comma 4-bis, e
nei suoi confronti è stata disposta misura diversa dalla custodia cautelare in
carcere, il giudice, in caso di trasgressione delle prescrizioni inerenti alla
diversa misura cautelare, può disporre anche la misura della custodia cautelare
in carcere. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un
istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie
(Comma aggiunto dall'art. 2 della legge 12 luglio 1999, n. 231).
1-ter. In deroga a
quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli
arresti domiciliari concernenti il divieto di non allontanarsi dalla propria
abitazione o da altro luogo di privata dimora, il giudice dispone la revoca
della misura e la sua sostituzione con la custodia cautelare in carcere (Comma
aggiunto dall'art. 16 del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4).
Art. 277.
Salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a misure cautelari.
1. Le modalità di
esecuzione delle misure devono salvaguardare i diritti della persona ad esse
sottoposta, il cui esercizio non sia incompatibile con le esigenze cautelari
[c.p.p. 274] del caso concreto.
Art. 278.
Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure.
(Articolo così modificato
dall'art. 2 del D.L. 1 marzo 1991, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 aprile 1991, n. 133, dall'art. 6 della legge 8 agosto 1995, n. 332 e
dall'art. 4 della legge 26 marzo 2001, n. 128).
1. Agli effetti
dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge
per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione,
della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza
aggravante prevista al numero 5) dell'articolo 61 del codice penale e della
circostanza attenuante prevista dall'articolo 62 n. 4 del codice penale nonché
delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa
da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale [c.p. 63, comma
3].
Art. 279. Giudice
competente.
1. Sull'applicazione
e sulla revoca delle misure nonché sulle modifiche delle loro modalità
esecutive, provvede il giudice che procede. Prima dell'esercizio dell'azione
penale provvede il giudice per le indagini preliminari [c.p.p. 328].
Capo II - Misure coercitive
Art. 280.
Condizioni di applicabilità delle misure coercitive.
(Articolo così
sostituito dall'art. 7 della legge 8 agosto 1995, n. 332)
1. Salvo quanto
disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo e dall'art. 391, le misure
previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per
delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della
reclusione superiore nel massimo a tre anni.
2. La custodia
cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati,
per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a
quattro anni.
3. La disposizione
di cui al comma 2 non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle
prescrizioni inerenti ad una misura cautelare.
Art. 281. Divieto
di espatrio.
1. Con il
provvedimento che dispone il divieto di espatrio, il giudice prescrive
all'imputato di non uscire dal territorio nazionale senza l'autorizzazione del
giudice che procede.
2. Il giudice dà le
disposizioni necessarie per assicurare l'esecuzione del provvedimento, anche al
fine di impedire l'utilizzazione del passaporto e degli altri documenti di
identità validi per l'espatrio.
2-bis. Con
l'ordinanza che applica una delle altre misure coercitive previste dal presente
capo, il giudice dispone in ogni caso il divieto di espatrio (Comma aggiunto
dall'art. 9 del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356).
Art. 282. Obbligo
di presentazione alla polizia giudiziaria.
1. Con il
provvedimento che dispone l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria,
il giudice prescrive all'imputato di presentarsi a un determinato ufficio di
polizia giudiziaria.
2. Il giudice fissa
i giorni e le ore di presentazione tenendo conto dell'attività lavorativa e del
luogo di abitazione dell'imputato.
Art. 282-bis.
Allontanamento dalla casa familiare.
(Articolo
aggiunto dall'art. 1 della legge 4 aprile 2001, n. 154)
1. Con il
provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di
lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di
non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale
autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.
2. Il giudice,
qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o
dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all'imputato di non
avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa,
in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei
prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di
lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può
imporre limitazioni.
3. Il giudice, su
richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico
di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura
cautelare disposta, rimangano prove di mezzi adeguati. Il giudice determina la
misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi
dell'obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può
ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario
da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a
lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.
4. I provvedimenti
di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al
provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non
abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente,
perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di
cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o
dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l'ordinanza prevista
dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del
giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi
ovvero al mantenimento dei figli.
5. Il provvedimento
di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato
o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.
6. Qualora si
proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 600-bis, 600-ter,
600-quater, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice
penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura
può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo
280.
Art. 283. Divieto
e obbligo di dimora.
1. Con il
provvedimento che dispone il divieto di dimora, il giudice prescrive
all'imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza
l'autorizzazione del giudice che procede.
2. Con il
provvedimento che dispone l'obbligo di dimora, il giudice prescrive
all'imputato di non allontanarsi, senza l'autorizzazione del giudice che
procede, dal territorio del comune di dimora abituale ovvero, al fine di
assicurare un più efficace controllo o quando il comune di dimora abituale non
è sede di ufficio di polizia, dal territorio di una frazione del predetto
comune o dal territorio di un comune viciniore ovvero di una frazione di
quest'ultimo. Se per la personalità del soggetto o per le condizioni ambientali
la permanenza in tali luoghi non garantisce adeguatamente le esigenze cautelari
previste dall'articolo 274, l'obbligo di dimora può essere disposto nel territorio
di un altro comune o frazione di esso, preferibilmente nella provincia e
comunque nell'ambito della regione ove è ubicato il comune di abituale dimora.
3. Quando dispone
l'obbligo di dimora, il giudice indica l'autorità di polizia alla quale l'imputato
deve presentarsi senza ritardo e dichiarare il luogo ove fisserà la propria
abitazione. Il giudice può prescrivere all'imputato di dichiarare all'autorità
di polizia gli orari e i luoghi in cui sarà quotidianamente reperibile per i
necessari controlli, con obbligo di comunicare preventivamente alla stessa
autorità le eventuali variazioni dei luoghi e degli orari predetti.
4. Il giudice può,
anche con separato provvedimento, prescrivere all'imputato di non allontanarsi
dall'abitazione in alcune ore del giorno, senza pregiudizio per le normali
esigenze di lavoro.
5. Nel determinare i
limiti territoriali delle prescrizioni, il giudice considera, per quanto è
possibile, le esigenze di alloggio, di lavoro e di assistenza dell'imputato.
Quando si tratta di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in
corso un programma terapeutico di recupero nell'ambito di una struttura
autorizzata, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il
programma di recupero prosegua.
6. Dei provvedimenti
del giudice è data in ogni caso immediata comunicazione all'autorità di polizia
competente, che ne vigila l'osservanza e fa rapporto al pubblico ministero di
ogni infrazione [c.p.p. 276].
Art. 284. Arresti
domiciliari.
1. Con il
provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive
all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di
privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza.
2. Quando è
necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di
comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo
assistono.
3. Se l'imputato non
può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa
in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi
nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente
necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una
attività lavorativa.
4. Il pubblico
ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono
controllare in ogni momento l'osservanza delle prescrizioni imposte
all'imputato.
5. L'imputato agli
arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare [c.p.p. 285].
5-bis. Non possono
essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato
per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si
procede. A tale fine il giudice assume nelle forme più rapide le relative
notizie (Comma aggiunto dall'art. 16 del D.L. 24 novembre 2000, n. 341,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, e
successivamente così sostituito dall'art. 5 della legge 26 marzo 2001, n. 128).
Art. 285.
Custodia cautelare in carcere.
1. Con il
provvedimento che dispone la custodia cautelare [c.p.p. 275], il giudice ordina
agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che l'imputato sia
catturato e immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanervi a
disposizione dell'autorità giudiziaria.
2. Prima del trasferimento
nell'istituto la persona sottoposta a custodia cautelare non può subire
limitazione della libertà, se non per il tempo e con le modalità strettamente
necessarie alla sua traduzione.
3. Per determinare
la pena da eseguire, la custodia cautelare subita si computa a norma
dell'articolo 657, anche quando si tratti di custodia cautelare subita
all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione [c.p.p. 722] ovvero
nel caso di rinnovamento del giudizio a norma dell'articolo 11 del codice
penale.
Art. 286.
Custodia cautelare in luogo di cura.
1. Se la persona da
sottoporre a custodia cautelare si trova in stato di infermità di mente che ne
esclude o ne diminuisce grandemente la capacità di intendere o di volere [c.p.
85], il giudice, in luogo della custodia in carcere, può disporre il ricovero
provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero,
adottando i provvedimenti necessari per prevenire il pericolo di fuga [c.p.p.
73]. Il ricovero non può essere mantenuto quando risulta che l'imputato non è
più infermo di mente.
2. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 285 commi 2 e 3.
Capo III - Misure interdittive
Art. 287.
Condizioni di applicabilità delle misure interdittive.
1. Salvo quanto
previsto da disposizioni particolari [c.p.p. 288, 289, 290], le misure previste
in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per
i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore
nel massimo di tre anni.
Art. 288.
Sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori.
1. Con il
provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio della potestà dei
genitori [c.c. 316], il giudice priva temporaneamente l'imputato, in tutto o in
parte, dei poteri a essa inerenti.
2. Qualora si
proceda per un delitto contro la libertà sessuale [c.p. 519-526], ovvero per
uno dei delitti previsti dagli articoli 530 e 571 del codice penale, commesso
in danno di prossimi congiunti, la misura può essere disposta anche al di fuori
dei limiti di pena previsti dall'articolo 287 comma 1.
Art. 289.
Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio.
1. Con il
provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio
o servizio [c.p. 28, 29, 31], il giudice interdice temporaneamente
all'imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti.
2. Qualora si
proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura può essere
disposta a carico del pubblico ufficiale [c.p. 357] o dell'incaricato di un
pubblico servizio [c.p. 358], anche al di fuori dei limiti di pena previsti
dall'articolo 287 comma 1. Nel corso delle indagini preliminari, prima di
decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio
di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all'interrogatorio
dell'indagato, con le modalità indicate agli articoli 64 e 65 (Periodo
aggiunto dall'art. 2 della legge 16 luglio 1997, n. 234).
3. La misura non si
applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare.
Art. 290. Divieto
temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali.
1. Con il
provvedimento che dispone il divieto di esercitare determinate professioni,
imprese o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, il giudice
interdice temporaneamente all'imputato, in tutto o in parte, le attività a essi
inerenti [c.p. 35, 35-bis].
2. Qualora si
proceda per un delitto contro l'incolumità pubblica o contro l'economia
pubblica, l'industria e il commercio ovvero per alcuno dei delitti previsti
dalle disposizioni penali in materia di società e di consorzi o dagli articoli
353, 355, 373, 380 e 381 del codice penale, la misura può essere disposta anche
al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287 comma 1.
Capo IV - Forma ed esecuzione dei provvedimenti
Art. 291.
Procedimento applicativo.
1. Le misure sono
disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice
competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché tutti gli elementi
a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già
depositate (Comma così sostituito dall'art. 8 della legge 8 agosto 1995, n.
332).
1-bis. (Comma aggiunto
dall'art. 12 del D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12, e successivamente abrogato
dall'art. 8 della legge 8 agosto 1995, n. 332).
2. Se riconosce la
propria incompetenza per qualsiasi causa, il giudice, quando ne ricorrono le
condizioni e sussiste l'urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari
previste dall'articolo 274, dispone la misura richiesta con lo stesso
provvedimento con il quale dichiara la propria incompetenza. Si applicano in
tal caso le disposizioni dell'articolo 27.
2-bis. In caso di
necessità o urgenza il pubblico ministero può chiedere al giudice,
nell'interesse della persona offesa, le misure patrimoniali provvisorie di cui
all'articolo 282-bis. Il provvedimento perde efficacia qualora la misura
cautelare sia successivamente revocata (Comma aggiunto dall'art. 1 della
legge 4 aprile 2001, n. 154).
Art. 292.
Ordinanza del giudice.
1. Sulla richiesta
del pubblico ministero il giudice provvede con ordinanza.
2 (Comma così
sostituito dall'art. 9 della legge 8 agosto 1995, n. 332). L'ordinanza che
dispone la misura cautelare contiene, a pena di nullità rilevabile anche
d'ufficio:
a) le generalità
dell'imputato o quanto altro valga a identificarlo;
b) la descrizione
sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono
violate;
c) l'esposizione
delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto
la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono
desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche
del tempo trascorso dalla commissione del reato;
c-bis) l'esposizione
dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti
dalla difesa, nonché, in caso di applicazione della misura della custodia
cautelare in carcere, l'esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le
quali le esigenze di cui all'articolo 274 non possono essere soddisfatte con
altre misure;
d) la fissazione
della data di scadenza della misura, in relazione alle indagini da compiere,
allorché questa è disposta al fine di garantire l'esigenza cautelare di cui
alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 274;
e) la data e la
sottoscrizione del giudice.
2-bis. L'ordinanza
contiene altresì la sottoscrizione dell'ausiliario che assiste il giudice, il
sigillo dell'ufficio e, se possibile, l'indicazione del luogo in cui
probabilmente si trova l'imputato (Comma aggiunto dall'art. 5 del D.L. 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203).
2-ter. L'ordinanza è
nulla se non contiene la valutazione degli elementi a carico e a favore
dell'imputato, di cui all'articolo 358, nonché all'articolo 327-bis (Comma
aggiunto dall'art. 9 della legge 8 agosto 1995, n. 332, e successivamente così
modificato dall'art. 6 della legge 7 dicembre 2000, n. 397).
3. L'incertezza
circa il giudice che ha emesso il provvedimento ovvero circa la persona nei cui
confronti la misura è disposta esime gli ufficiali e gli agenti incaricati dal
darvi esecuzione.
Art. 293.
Adempimenti esecutivi.
1. Salvo quanto
previsto dall'articolo 156, l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire
l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all'imputato copia
del provvedimento e lo avverte della facoltà di nominare un difensore di
fiducia, informa immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato
ovvero quello di ufficio designato a norma dell'articolo 97 e redige verbale di
tutte le operazioni compiute. Il verbale è immediatamente trasmesso al giudice
che ha emesso l'ordinanza e al pubblico ministero.
2. Le ordinanze che
dispongono misure diverse dalla custodia cautelare sono notificate
all'imputato.
3. Le ordinanze
previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono
depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla
richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso
del deposito è notificato al difensore (Comma così modificato dall'art. 10
della legge 8 agosto 1995, n. 332).
4. Copia
dell'ordinanza che dispone una misura interdittiva è trasmessa all'organo
eventualmente competente a disporre l'interdizione in via ordinaria.
Art. 294.
Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale.
(Articolo così
modificato dall'art. 11 della legge 8 agosto 1995, n. 332)
1. Fino alla
dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine
all'applicazione della misura cautelare se non vi ha proceduto nel corso
dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto
procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in
carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio
dell'esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente
impedita (Comma così modificato dall'art. 2 del D.L. 22 febbraio 1999, n.
29, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 1999, n. 109).
1-bis. Se la persona
è sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva,
l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del
provvedimento o dalla sua notificazione.
1-ter.
L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire
entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza
nella richiesta di custodia cautelare.
2. Nel caso di
assoluto impedimento, il giudice ne dà atto con decreto motivato e il termine
per l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve
comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque accerta la
cessazione dello stesso.
3. Mediante
l'interrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilità
e le esigenze cautelari previste dagli articoli 273, 274 e 275. Quando ne
ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell'articolo 299, alla revoca o
alla sostituzione della misura disposta.
4. Ai fini di quanto
previsto dal comma 3, l'interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità
indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che ha
obbligo di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell'atto (Comma
così sostituito dall'art. 12 della legge 1 marzo 2001, n. 63).
4-bis. Quando la
misura cautelare è stata disposta dalla Corte di Assise o dal tribunale,
all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui
delegato (Comma aggiunto dall'art. 2 del D.L. 22 febbraio 1999, n. 29,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 1999, n. 109).
5. Per gli
interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice o
il presidente, nel caso di organo collegiale, qualora non ritenga di procedere
personalmente, richiede il giudice per le indagini preliminari del luogo (Comma
così modificato dall'art. 2 del D.L. 22 febbraio 1999, n. 29, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 1999, n. 109).
6. L'interrogatorio
della persona in stato di custodia cautelare [c.p.p. 285, 286] da parte del
pubblico ministero [c.p.p. 364] non può precedere l'interrogatorio del giudice.
Art. 295. Verbale di vane ricerche.
1. Se la persona nei cui confronti la misura è disposta non viene
rintracciata e non è possibile procedere nei modi previsti dall'articolo 293,
l'ufficiale o l'agente redige ugualmente il verbale, indicando specificamente
le indagini svolte, e lo trasmette senza ritardo al giudice che ha emesso
l'ordinanza.
2. Il giudice, se ritiene le ricerche esaurienti, dichiara, nei casi
previsti dall'articolo 296, lo stato di latitanza.
3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico
ministero, nei limiti e con le modalità previste dagli articoli 266 e 267, può
disporre l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di
altre forme di telecomunicazione. Si applicano, ove possibile, le disposizioni
degli articoli 268, 269 e 270.
3-bis. Fermo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo e nel comma 5 dell'articolo 103, il giudice o il pubblico ministero può disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare le ricerche di un latitante in relazione a uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis nonché dell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4) (Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successivamente così modificato dall'art. 6 del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438).
3-ter. Nei giudizi davanti alla Corte d'assise, ai fini di quanto previsto dai commi 3 e 3-bis, in luogo del giudice provvede il presidente della Corte (Comma aggiunto dall'art. 1 della legge 14 febbraio 2006, n. 56).
Art. 296.
Latitanza.
1. E' latitante chi
volontariamente si sottrae alla custodia cautelare [c.p.p. 285], agli arresti
domiciliari [c.p.p. 284], al divieto di espatrio [c.p.p. 281], all'obbligo di
dimora [c.p.p. 283, comma 2] o a un ordine con cui si dispone la carcerazione
[c.p.p. 656, comma 1].
2. Con il
provvedimento che dichiara la latitanza, il giudice designa un difensore di
ufficio al latitante che ne sia privo e ordina che sia depositata in
cancelleria copia dell'ordinanza con la quale è stata disposta la misura
rimasta ineseguita. Avviso del deposito è notificato al difensore.
3. Gli effetti
processuali conseguenti alla latitanza operano soltanto nel procedimento penale
nel quale essa è stata dichiarata.
4. La qualità di
latitante permane fino a che il provvedimento che vi ha dato causa sia stato
revocato a norma dell'articolo 299 o abbia altrimenti perso efficacia ovvero
siano estinti il reato o la pena per cui il provvedimento è stato emesso.
5. Al latitante per
ogni effetto è equiparato l'evaso [c.p. 385].
Art. 297. Computo
dei termini di durata delle misure.
1. Gli effetti della
custodia cautelare [c.p.p. 285] decorrono dal momento della cattura [c.p.p.
293], dell'arresto [c.p.p. 380, 381] o del fermo [c.p.p. 384].
2. Gli effetti delle
altre misure decorrono dal momento in cui l'ordinanza che le dispone è
notificata a norma dell'articolo 293.
3. Se nei confronti
di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per
uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per
fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in
relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1,
lettera b) e c), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli
altri, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la
prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave. La disposizione
non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti
prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste
connessione ai sensi del presente comma (Comma così sostituito dall'art. 12
della legge 8 agosto 1995, n. 332).
4. Nel computo dei
termini della custodia cautelare si tiene conto dei giorni in cui si sono
tenute le udienze e di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza nel
giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni solo ai fini della
determinazione della durata complessiva della custodia a norma dell'articolo
303 comma 4 (Comma così modificato dall'art. 12 della legge 8 agosto 1995,
n. 332. L'art. 1, comma 1, del D.L. 1 marzo 1991, n. 60, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 1991, n. 133, sull'interpretazione
autentica degli artt. 297 e 304 del codice di procedura penale e modifiche di
norme in tema di durata della custodia cautelare, così dispone: "1.
L'articolo 297, comma 4, del codice di procedura penale deve intendersi nel
senso che, indipendentemente da una richiesta del pubblico ministero e da un
provvedimento del giudice, nel computo dei termini di custodia cautelare
stabiliti in relazione alle fasi del giudizio di primo grado o del giudizio
sulle impugnazioni non si tiene conto dei giorni in cui si sono tenute le
udienze e di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza. Dei giorni
suddetti si tiene invece conto nel computo dei termini di durata complessiva
della custodia cautelare stabiliti nell'art. 303, comma 4, del codice di
procedura penale, salvo che ricorra l'ipotesi di sospensione prevista
dall'articolo 304, comma 2, del codice di procedura penale" ).
5. Se l'imputato è
detenuto per un altro reato o è internato per misura di sicurezza, gli effetti
della misura decorrono dal giorno in cui è notificata l'ordinanza che la
dispone, se sono compatibili con lo stato di detenzione o di internamento;
altrimenti decorrono dalla cessazione di questo. Ai soli effetti del computo
dei termini di durata massima [c.p.p. 303], la custodia cautelare si considera
compatibile con lo stato di detenzione per esecuzione di pena o di internamento
per misura di sicurezza.
Art. 298.
Sospensione dell'esecuzione delle misure.
1. L'esecuzione di
un ordine con cui si dispone la carcerazione [c.p.p. 656] nei confronti di un
imputato al quale sia stata applicata una misura cautelare personale per un
altro reato ne sospende l'esecuzione, salvo che gli effetti della misura
disposta siano compatibili con la espiazione della pena.
2. La sospensione
non opera quando la pena è espiata in regime di misure alternative alla
detenzione.
Capo V - Estinzione delle misure
Art. 299. Revoca
e sostituzione delle misure.
1. Le misure
coercitive e interdittive sono immediatamente revocate quando risultano
mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste
dall'art. 273 o dalle disposizioni relative alle singole misure ovvero le
esigenze cautelari previste dall'articolo 274.
2. Salvo quanto
previsto dall'art. 275, comma 3, quando le esigenze cautelari risultano
attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità
del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, il giudice
sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione
con modalità meno gravose (Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, del
D.L. 9 settembre 1991, n. 292, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 1991, n. 356).
3. Il pubblico
ministero e l'imputato richiedono la revoca o la sostituzione delle misure al
giudice, il quale provvede con ordinanza entro cinque giorni dal deposito della
richiesta. Il giudice provvede anche di ufficio quando assume l'interrogatorio
della persona in stato di custodia cautelare [c.p.p. 294] o quando è richiesto
della proroga del termine per le indagini preliminari [c.p.p. 406] o
dell'assunzione di incidente probatorio [c.p.p. 392] ovvero quando procede
all'udienza preliminare o al giudizio [c.p. 418-433].
3-bis. Il giudice,
prima di provvedere in ordine alla revoca o alla sostituzione delle misure
coercitive e interdittive, di ufficio o su richiesta dell'imputato, deve
sentire il pubblico ministero. Se nei due giorni successivi il pubblico
ministero non esprime il proprio parere, il giudice procede (Comma aggiunto
dall'art. 14 del D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12).
3-ter. Il giudice,
valutati gli elementi addotti per la revoca o la sostituzione delle misure,
prima di provvedere può assumere l'interrogatorio della persona sottoposta alle
indagini. Se l'istanza di revoca o di sostituzione è basata su elementi nuovi o
diversi rispetto a quelli già valutati, il giudice deve assumere
l'interrogatorio dell'imputato che ne ha fatto richiesta (Comma aggiunto
dall'art. 13 della legge 8 agosto 1995, n. 332).
4. Fermo quanto
previsto, dall'articolo 276, quando le esigenze cautelari risultano aggravate,
il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sostituisce la misura
applicata con un'altra più grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità
più gravose.
4-bis. Dopo la
chiusura delle indagini preliminari, se l'imputato chiede la revoca o la
sostituzione della misura con altra meno grave ovvero la sua applicazione con
modalità meno gravose, il giudice, se la richiesta non è presentata in udienza,
ne dà comunicazione al pubblico ministero, il quale, nei due giorni successivi,
formula le proprie richieste (Comma aggiunto dall'art. 14 del D.L.vo 14
gennaio 1991, n. 12).
4-ter. In ogni stato
e grado del procedimento, quando non è in grado di decidere allo stato degli
atti, il giudice dispone, anche di ufficio e senza formalità, accertamenti
sulle condizioni di salute o su altre condizioni o qualità personali
dell'imputato. Gli accertamenti sono eseguiti al più presto e comunque entro quindici
giorni da quello in cui la richiesta è pervenuta al giudice. Se la richiesta di
revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere è
basata sulle condizioni di salute di cui all'articolo 275, comma 4-bis, ovvero
se tali condizioni di salute sono segnalate dal servizio sanitario
penitenziario, o risultano in altro modo al giudice, questi, se non ritiene di
accogliere la richiesta sulla base degli atti, dispone con immediatezza, e
comunque non oltre il termine previsto nel comma 3, gli accertamenti medici del
caso, nominando perito ai sensi dell'articolo 220 e seguenti, il quale deve
tener conto del parere del medico penitenziario e riferire entro il termine di
cinque giorni, ovvero, nel caso di rilevata urgenza, non oltre due giorni
dall'accertamento. Durante il periodo compreso tra il provvedimento che dispone
gli accertamenti e la scadenza del termine per gli accertamenti medesimi, è
sospeso il termine previsto dal comma 3 (Comma aggiunto dall'art. 14 del
D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12, e successivamente così modificato dagli artt. 5
della legge 8 agosto 1995, n. 332, e 4 della legge 12 luglio 1999, n. 231).
4-quater. Si
applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 286-bis, comma 3 (Comma
aggiunto dall'art. 4 della legge 12 luglio 1999, n. 231).
Art. 300.
Estinzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze.
1. Le misure
disposte in relazione a un determinato fatto perdono immediatamente efficacia
quando, per tale fatto e nei confronti della medesima persona, è disposta
l'archiviazione [c.p.p. 408, 409, 410, 411] ovvero è pronunciata sentenza di
non luogo a procedere [c.p.p. 425] o di proscioglimento [c.p.p. 529, 530, 531,
532].
2. Se l'imputato si
trova in stato di custodia cautelare e con la sentenza di proscioglimento o di
non luogo a procedere è applicata la misura di sicurezza del ricovero in
ospedale psichiatrico giudiziario [c.p.p. 222], il giudice provvede a norma
dell'art. 312.
3. Quando, in
qualsiasi grado del processo, è pronunciata sentenza di condanna, le misure
perdono efficacia se la pena irrogata è dichiarata estinta ovvero
condizionatamente sospesa.
4. La custodia
cautelare perde altresì efficacia quando è pronunciata sentenza di condanna,
ancorché sottoposta a impugnazione, se la durata della custodia già subita non
è inferiore all'entità della pena irrogata.
5. Qualora
l'imputato prosciolto o nei confronti del quale sia stata emessa sentenza di
non luogo a procedere sia successivamente condannato per lo stesso fatto,
possono essere disposte nei suoi confronti misure coercitive quando ricorrono
le esigenze cautelari previste dall'articolo 274 comma 1 lettere b) o c).
Art. 301.
Estinzione di misure disposte per esigenze probatorie.
1. Le misure
disposte per le esigenze cautelari previste dall'articolo 274 comma 1 lettera
a) perdono immediatamente efficacia se alla scadenza del termine previsto
dall'art. 292 comma 2 lettera d), non ne è ordinata la rinnovazione.
2. La rinnovazione è
disposta dal giudice con ordinanza [c.p.p. 125], su richiesta del pubblico
ministero, anche per più di una volta, entro i limiti previsti dagli articoli
305 e 308.
2-bis. Salvo il
disposto dell'articolo 292, comma 2, lettera d), quando si procede per reati
diversi sia da quelli previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri
da 1 a 6, sia da quelli per il cui accertamento sono richieste investigazioni
particolarmente complesse per la molteplicità di fatti tra loro collegati
ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone
offese, ovvero per reati il cui accertamento è richiesto il compimento di atti
di indagini all'estero, la custodia cautelare in carcere disposta per il
compimento delle indagini previste dall'articolo 274, comma 1, lettera a), non
può avere durata superiore a trenta giorni (Comma aggiunto dall'art. 14
della legge 8 agosto 1995, n. 332).
2-ter. La proroga
della medesima misura è disposta, per non più di due volte ed entro il limite
complessivo di novanta giorni, dal giudice con ordinanza, su richiesta
inoltrata dal pubblico ministero prima della scadenza, valutate le ragioni che
hanno impedito il compimento delle indagini per le cui esigenze la misura era
stata disposta e previo l'interrogatorio dell'imputato (Comma aggiunto
dall'art. 14 della legge 8 agosto 1995, n. 332).
Art. 302.
Estinzione della custodia per omesso interrogatorio della persona in stato di
custodia cautelare.
1. La custodia
cautelare disposta nel corso delle indagini preliminari [c.p.p. 326, 327, 328,
329] perde immediatamente efficacia se il giudice non procede
all'interrogatorio entro il termine previsto dall'art. 294. Dopo la
liberazione, la misura può essere nuovamente disposta dal giudice, su richiesta
del pubblico ministero, previo interrogatorio, allorché, valutati i risultati
di questo, sussistono le condizioni indicate negli articoli 273, 274 e 275.
Nello stesso modo si procede nel caso in cui la persona, senza giustificato
motivo, non si presenta a rendere interrogatorio. Si osservano le disposizioni
dell'articolo 294 commi 3, 4 e 5.
Art. 303. Termini
di durata massima della custodia cautelare.
(Articolo così
sostituito dall'art. 2 del D.L. 9 settembre 1991, n. 292, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 1991, n. 356)
1. La custodia
cautelare perde efficacia quando:
a) (Lettera così
modificata dall'art. 1 del D.L. 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144) dall'inizio della sua
esecuzione sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il
provvedimento che dispone il giudizio o l'ordinanza con cui il giudice dispone
il giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo 438, ovvero senza che sia stata
pronunciata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti:
1) tre mesi, quando
si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della
reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
2) sei mesi, quando
si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della
reclusione superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto dal numero
3);
3) un anno, quando
si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena
dell'ergastolo o la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti
anni ovvero per uno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera
a), sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della reclusione
superiore nel massimo a sei anni;
b) dall'emissione
del provvedimento che dispone il giudizio o dalla sopravvenuta esecuzione della
custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata
sentenza di condanna di primo grado:
1) sei mesi, quando
si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della
reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
2) un anno, quando
si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della
reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dal
numero 1);
3) un anno e sei
mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena
dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;
3-bis) qualora si
proceda per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), i termini
di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono aumentati fino a sei mesi. Tale termine è
imputato a quello della fase precedente ove non completamente utilizzato,
ovvero ai termini di cui alla lettera d) per la parte eventualmente residua. In
quest'ultimo caso i termini di cui alla lettera d) sono proporzionalmente
ridotti (Numero aggiunto dall'art. 2 del D.L. 24 novembre 2000, n. 341,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4);
b-bis) (Lettera
aggiunta dall'art. 1 del D.L. 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144) dall'emissione
dell'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato o dalla
sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza
che sia stata pronunciata sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 442:
1) tre mesi, quando
si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della
reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
2) sei mesi, quando
si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della
reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto nel
numero 1;
3) nove mesi, quando
si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena
dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;
c) dalla pronuncia
della sentenza di condanna di primo grado o dalla sopravvenuta esecuzione della
custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata
sentenza di condanna in grado di appello:
1) nove mesi, se vi
è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a tre anni;
2) un anno, se vi è
stata condanna alla pena della reclusione non superiore a dieci anni;
3) un anno e sei
mesi, se vi è stata condanna alla pena dell'ergastolo o della reclusione
superiore a dieci anni;
d) dalla pronuncia
della sentenza di condanna in grado di appello o dalla sopravvenuta esecuzione
della custodia sono decorsi gli stessi termini previsti dalla lettera c) senza
che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, salve le ipotesi
di cui alla lettera b), numero 3-bis). Tuttavia, se vi è stata condanna in
primo grado, ovvero se la impugnazione è stata proposta esclusivamente dal
pubblico ministero, si applica soltanto la disposizione del comma 4 [c.p.p. 47]
(Lettera così modificata dall'art. 2 del D.L. 24 novembre 2000, n. 341,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4).
2. Nel caso in cui,
a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per
altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio
diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del procedimento che
dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della
custodia cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente
a ciascuno stato e grado del procedimento.
3. Nel caso di
evasione dell'imputato sottoposto a custodia cautelare, i termini previsti dal
comma 1 decorrono di nuovo, relativamente a ciascuno stato e grado del
procedimento, dal momento in cui venga ripristinata la custodia cautelare.
4. La durata
complessiva della custodia cautelare, considerate anche le proroghe previste
dall'articolo 305, non può superare i seguenti termini:
a) due anni, quando
si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della
reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
b) quattro anni,
quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della
reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dalla
lettera a);
c) sei anni, quando
si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena
dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a venti anni.
Art. 304.
Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare.
(Articolo così
sostituito dall'art. 15 della legge 8 agosto 1995, n. 332)
1. I termini
previsti dall'articolo 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma
dell'articolo 310, nei seguenti casi:
a) nella fase del
giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per
impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dell'imputato
o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati
disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di
termini per la difesa;
b) nella fase del
giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa
della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione
di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati;
c) nella fase del
giudizio, durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e
3;
c-bis) nel giudizio
abbreviato, durante il tempo in cui l'udienza è sospesa o rinviata per taluno
dei casi indicati nelle lettere a) e b) e durante la pendenza dei termini
previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3 (Lettera aggiunta dall'art. 2 del
D.L. 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno
2000, n. 144).
2. I termini
previsti dall'articolo 303 possono essere altresì sospesi quando si procede per
taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), nel caso di
dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi, durante il
tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di
primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni (Comma così sostituito
dall'art. 2 del D.L. 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 giugno 2000, n. 144).
3. Nei casi previsti
dal comma 2, la sospensione è disposta dal giudice, su richiesta del pubblico
ministero, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310.
4. I termini
previsti dall'articolo 303, comma 1, lettera a), sono sospesi, con ordinanza
appellabile a norma dell'articolo 310, se l'udienza preliminare è sospesa o
rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere a) e b), del
presente articolo.
5. Le disposizioni
di cui alle lettere a) e b) del comma 1, anche se riferite al giudizio
abbreviato, e di cui al comma 4 non si applicano ai coimputati ai quali i casi
di sospensione non si riferiscono e che chiedono che si proceda nei loro
confronti previa separazione dei processi (Comma così modificato dall'art. 2
del D.L. 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
giugno 2000, n. 144).
6. La durata della
custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti
dall'articolo 303, commi 1, 2 e 3 senza tenere conto dell'ulteriore termine
previsto dall'articolo 303, comma 1, lettera b), numero 3-bis) e i termini
aumentati della metà previsti dall'articolo 303, comma 4, ovvero, se più
favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato
contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell'ergastolo è
equiparata alla pena massima temporanea (Comma così modificato dall'art. 2
del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 gennaio 2001, n. 4).
7. Nel computo dei
termini di cui al comma 6, salvo che per il limite relativo alla durata
complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di
sospensione di cui al comma 1, lettera b).
Art. 305. Proroga
della custodia cautelare.
1. In ogni stato e
grado del procedimento di merito, quando è disposta perizia [c.p.p. 220] sullo
stato di mente dell'imputato, i termini di custodia cautelare sono prorogati
per il periodo di tempo assegnato per l'espletamento della perizia [c.p.p.
227]. La proroga è disposta con ordinanza dal giudice, su richiesta del
pubblico ministero, sentito il difensore. L'ordinanza è soggetta a ricorso per
cassazione nelle forme previste dall'articolo 311.
2. Nel corso delle
indagini preliminari [c.p.p. 326, 327, 328, 329], il pubblico ministero può
altresì chiedere la proroga dei termini di custodia cautelare che siano
prossimi a scadere, quando sussistono gravi esigenze cautelari che, in rapporto
ad accertamenti particolarmente complessi, o a nuove indagini disposte ai sensi
dell'articolo 415-bis, comma 4, rendano indispensabile il protrarsi della custodia.
Il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, provvede con
ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310. La proroga è rinnovabile una
sola volta. I termini previsti dall'articolo 303 comma 1 non possono essere
comunque superati di oltre la metà (Comma così modificato dall'art. 2 del
D.L. 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno
2000, n. 144).
Art. 306.
Provvedimenti conseguenti alla estinzione delle misure.
1. Nei casi in cui
la custodia cautelare perde efficacia secondo le norme del presente titolo, il
giudice dispone con ordinanza l'immediata liberazione della persona sottoposta
alla misura.
2. Nei casi di
perdita di efficacia di altre misure cautelari, il giudice adotta con ordinanza
i provvedimenti necessari per la immediata cessazione delle misure medesime.
Art. 307.
Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini.
1. Nei confronti
dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini il giudice dispone le altre
misure cautelari di cui ricorrano i presupposti, solo se sussistano le ragioni
che avevano determinato la custodia cautelare [c.p.p. 273, 274, 275] (Comma
così sostituito dall'art. 2 del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4).
1-bis. Qualora si
proceda per taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a),
il giudice dispone le misure cautelari indicate dagli articoli 281, 282 e 283
anche cumulativamente (Comma aggiunto dall'art. 2 del D.L. 24 novembre 2000,
n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4).
2. La custodia
cautelare, ove risulti necessaria a norma dell'articolo 275, è tuttavia
ripristinata:
a) se l'imputato ha
dolosamente trasgredito alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare
disposta a norma del comma 1, sempre che, in relazione alla natura di tale
trasgressione, ricorra taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo
274;
b) contestualmente o
successivamente alla sentenza di condanna di primo o di secondo grado, quando
ricorre l'esigenza cautelare prevista dall'articolo 274 comma 1 lettera b) (Lettera
così modificata dall'art. 5 del D.L. 1 marzo 1991, n. 60, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 1991, n. 133).
3. Con il ripristino
della custodia, i termini relativi alla fase in cui il procedimento si trova
decorrono nuovamente ma, ai fini del computo del termine previsto dall'articolo
303 comma 4, si tiene conto anche della custodia anteriormente subita.
4. Gli ufficiali e
gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere al fermo dell'imputato che,
trasgredendo alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare disposta a norma
del comma 1 o nell'ipotesi prevista dal comma 2, lettera b), stia per darsi
alla fuga. Del fermo è data notizia senza ritardo, e comunque entro le
ventiquattro ore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo
ove il fermo è stato eseguito. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni sul fermo di indiziato di delitto. Con il provvedimento di
convalida, il giudice per le indagini preliminari [c.p.p. 328], se il pubblico
ministero ne fa richiesta, dispone con ordinanza, quando ne ricorrono le
condizioni, la misura della custodia cautelare e trasmette gli atti al giudice
competente (Comma così modificato dall'art. 2 del D.L. 24 novembre 2000, n.
341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4).
5. La misura
disposta a norma del comma 4 cessa di avere effetto se, entro venti giorni
dalla ordinanza, il giudice competente non provvede a norma del comma 2 lettera
a).
Art. 308. Termini
di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare.
1. Le misure
coercitive diverse dalla custodia cautelare [c.p.p. 281, 282, 283] perdono
efficacia quando dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di
tempo pari al doppio dei termini previsti dall'articolo 303.
2. Le misure
interdittive [c.p.p. 287, 288, 289, 290] perdono efficacia quando sono decorsi
due mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano
state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporne la rinnovazione
anche al di là di due mesi dall'inizio dell'esecuzione, osservati i limiti
previsti dal comma 1.
3. L'estinzione
delle misure non pregiudica l'esercizio dei poteri che la legge attribuisce al
giudice penale o ad altre autorità nell'applicazione di pene accessorie o di
altre misure interdittive.
Capo VI - Impugnazioni
Art. 309. Riesame
delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva.
1. Entro dieci
giorni dalla esecuzione o notificazione [c.p.p. 293] del provvedimento,
l'imputato può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, della ordinanza
che dispone una misura coercitiva, salvo che si tratti di ordinanza emessa a
seguito di appello del pubblico ministero.
2. Per l'imputato
latitante [c.p.p. 296] il termine decorre dalla data di notificazione eseguita
a norma dell'articolo 165. Tuttavia, se sopravviene l'esecuzione della misura,
il termine decorre da tale momento quando l'imputato prova di non avere avuto
tempestiva conoscenza del provvedimento.
3. Il difensore
dell'imputato può proporre la richiesta di riesame entro dieci giorni dalla
notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza che dispone la misura
[c.p.p. 283, comma 3].
3-bis. Nei termini
previsti dai commi 1, 2 e 3 non si computano i giorni per i quali è stato
disposto il differimento del colloquio, a norma dell'articolo 104, comma 3 (Comma
aggiunto dall'art. 16 della legge 8 agosto 1995, n. 332).
4. La richiesta di
riesame è presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si
osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583 (Comma così sostituito
dall'art. 16 della legge 8 agosto 1995, n. 332).
5. Il presidente
cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente la
quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno,
trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell'articolo 291, comma 1,
nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle
indagini (Comma così sostituito dall'art. 16 della legge 8 agosto 1995, n.
332).
6. Con la richiesta
di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta
ha, inoltre, facoltà di enunciare i nuovi motivi davanti al giudice del riesame
facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della discussione.
7. Sulla richiesta
di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del luogo nel quale
ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello
nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso
l'ordinanza (Comma così sostituito dall'art. 2 del D.L. 23 ottobre 1996, n.
553, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 652, e
successivamente modificato dall’art. 179 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51).
8. Il procedimento
davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste
dall'articolo 127. L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato,
almeno tre giorni prima, al pubblico ministero presso il tribunale indicato nel
comma 7 e, se diverso, a quello che ha richiesto l'applicazione della misura;
esso è notificato, altresì, entro lo stesso termine, all'imputato ed al suo
difensore. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in
cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia (Gli
attuali commi 8 e 8-bis così sostituiscono l'originario comma 8 per effetto
dell'art. 2 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 553, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 652).
8-bis. Il pubblico
ministero che ha richiesto l'applicazione della misura può partecipare
all'udienza in luogo del pubblico ministero presso il tribunale indicato nel
comma 7 (Gli attuali commi 8 e 8-bis così sostituiscono l'originario comma 8
per effetto dell'art. 2 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 553, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 652).
9. Entro dieci
giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve dichiarare
l'inammissibilità della richiesta, annulla, riforma e conferma l'ordinanza
oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle
parti nel corso dell'udienza. Il tribunale può annullare il provvedimento
impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi
diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragioni diverse da
quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso.
10. Se la
trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la
decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine
prescritto, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia (Comma
così sostituito dall'art. 16 della legge 8 agosto 1995, n. 332).
Art. 310.
Appello.
1. Fuori dei casi
previsti dall'articolo 309 comma 1, il pubblico ministero, l'imputato e il suo
difensore possono proporre appello contro le ordinanze in materia di misure
cautelari personali, enunciandone contestualmente i motivi.
2. Si osservano le
disposizioni dell'articolo 309 commi 1, 2, 3, 4 e 7. Dell'appello è dato
immediato avviso all'autorità giudiziaria precedente che, entro il giorno
successivo, trasmette al tribunale l'ordinanza appellata e gli atti su cui la
stessa si fonda. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di
consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza
gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà per il difensore di
esaminarli e di estrarne la copia. Il tribunale decide entro venti giorni dalla
ricezione degli atti (Comma così sostituito dall'art. 17 della legge 8
agosto 1995, n. 332).
3. L'esecuzione
della decisione con la quale il tribunale, accogliendo l'appello del pubblico
ministero, dispone una misura cautelare è sospesa fino a che la decisione non
sia divenuta definitiva [c.p.p. 588].
Art. 311. Ricorso
per cassazione.
1. Contro le
decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310, il pubblico ministero che ha
richiesto l'applicazione della misura, l'imputato e il suo difensore possono
proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla
notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento. Il ricorso può essere
proposto anche dal pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7
dell'articolo 309 (Comma così sostituito dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre
1996, n. 553, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.
652).
2. Entro i termini
previsti dall'articolo 309 commi 1, 2 e 3, l'imputato e il suo difensore
possono proporre direttamente [c.p.p. 569] ricorso per cassazione per
violazione di legge contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva.
La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame.
3. Il ricorso è
presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione ovvero, nel
caso previsto dal comma 2, in quella del giudice che ha emesso l'ordinanza. Il
giudice cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente
che, entro il giorno successivo, trasmette gli atti alla corte di cassazione.
4. Nei casi previsti
dai commi 1 e 2, i motivi devono essere enunciati contestualmente al ricorso,
ma il ricorrente ha facoltà di enunciare nuovi motivi davanti alla corte di
cassazione, prima dell'inizio della discussione.
5. La Corte di
cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le
forme previste dall'articolo 127.
Capo VII - Applicazione provvisoria di misure di sicurezza
Art. 312.
Condizioni di applicabilità.
1. Nei casi previsti
dalla legge, l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza [c.p. 206] è
disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, in qualunque stato e
grado del procedimento, quando sussistono gravi indizi di commissione del fatto
e non ricorrono le condizioni previste dall'articolo 273 comma 2.
Art. 313.
Procedimento.
1. Il giudice
provvede con ordinanza a norma dell'articolo 292, previo accertamento sulla
pericolosità sociale [c.p. 203] dell'imputato. Ove non sia stato possibile
procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini prima della
pronuncia del provvedimento, si applica la disposizione dell'articolo 294.
2. Salvo quanto
previsto dall'articolo 299 comma 1, ai fini dell'articolo 206 comma 2 del
codice penale, il giudice procede a nuovi accertamenti sulla pericolosità
sociale dell'imputato nei termini indicati nell'articolo 72.
3. Ai fini delle
impugnazioni [c.p.p. 309, 310, 311], la misura prevista dall'articolo 312 è equiparata
alla custodia cautelare. Si applicano le norme sulla riparazione per l'ingiusta
detenzione [c.p.p. 314, 315].
Capo VIII - Riparazione per l'ingiusta detenzione
Art. 314.
Presupposti e modalità della decisione.
1. Chi è stato
prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver
commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla
legge come reato [c.p.p. 530], ha diritto a un'equa riparazione per la custodia
cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o
colpa grave.
2. Lo stesso diritto
spetta al prosciolto per qualsiasi causa [c.p.p. 529, 530, 531, 532] o al
condannato [c.p.p. 533] che nel corso del processo sia stato sottoposto a
custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il
provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che
sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli articoli 273 e 280.
3. Le disposizioni
dei commi 1 e 2 si applicano, alle medesime condizioni, a favore delle persone
nei cui confronti sia pronunciato provvedimento di archiviazione ovvero
sentenza di non luogo a procedere.
4. Il diritto alla
riparazione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata
ai fini della determinazione della misura di una pena ovvero per il periodo in
cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia siano state
sofferte anche in forza di altro titolo [c.p.p. 657].
5. Quando con la
sentenza o con il provvedimento di archiviazione è stato affermato che il fatto
non è previsto dalla legge come reato per abrogazione della norma
incriminatrice [c.p. 2, comma 2], il diritto alla riparazione è altresì escluso
per quella parte di custodia cautelare sofferta prima della abrogazione
medesima.
Art. 315.
Procedimento per la riparazione.
1. La domanda di
riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni dal
giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta
irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile o è
stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla
persona nei cui confronti è stato pronunciato a norma del comma 3 dell'articolo
314 (Comma così sostituito dall'art. 15 della legge 16 dicembre 1999, n. 479).
2. L'entità della
riparazione non può comunque eccedere lire un miliardo (Comma così
sostituito dall'art. 15 della legge 16 dicembre 1999, n. 479).
3. Si applicano, in
quanto compatibili, le norme sulla riparazione dell'errore giudiziario [c.p.p.
643, 644, 645, 646, 647].