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TITOLO III - Mezzi di ricerca della prova
Capo I - Ispezioni
Art. 244. Casi e
forme delle ispezioni.
1. L'ispezione delle
persone, dei luoghi e delle cose è disposta con decreto motivato quando occorre
accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato [c.p.p. 354, 364].
2. Se il reato non
ha lasciato tracce o effetti materiali, o se questi sono scomparsi o sono stati
cancellati o dispersi, alterati o rimossi, l'autorità giudiziaria descrive lo
stato attuale e, in quanto possibile, verifica quello preesistente, curando
anche di individuare modo, tempo e cause delle eventuali modificazioni.
L'autorità giudiziaria può disporre rilievi segnaletici, descrittivi e
fotografici e ogni altra operazione tecnica.
Art. 245.
Ispezione personale.
1. Prima di
procedere all'ispezione personale [Cost. 13; c.p.p. 354] l'interessato è
avvertito della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa
sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.
2. L'ispezione è
eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di
chi vi è sottoposto.
3. L'ispezione può
essere eseguita anche per mezzo di un medico. In questo caso l'autorità
giudiziaria può astenersi dall'assistere alle operazioni.
Art. 246.
Ispezione di luoghi o di cose.
1. All'imputato e in
ogni caso a chi abbia l'attuale disponibilità del luogo in cui è eseguita
l'ispezione è consegnata, nell'atto di iniziare le operazioni e sempre che essi
siano presenti, copia del decreto che dispone tale accertamento [c.p.p. 103,
comma 3].
2. Nel procedere
all'ispezione dei luoghi, l'autorità giudiziaria può ordinare, enunciando nel
verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le
operazioni siano concluse e può far ricondurre coattivamente sul posto il
trasgressore [c.p.p. 131, 378].
Capo II - Perquisizioni
Art. 247. Casi e
forme delle perquisizioni.
1. Quando vi è
fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato
o cose pertinenti al reato, è disposta perquisizione personale. Quando vi è
fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo
ovvero che in esso possa eseguirsi l'arresto dell'imputato o dell'evaso, è
disposta perquisizione locale [c.p.p. 352, 365].
2. La perquisizione
è disposta con decreto motivato.
3. L'autorità
giudiziaria può procedere personalmente ovvero disporre che l'atto sia compiuto
da ufficiali di polizia giudiziaria delegati con lo stesso decreto [c.p.p.
370].
Art. 248.
Richiesta di consegna.
1. Se attraverso la
perquisizione si ricerca una cosa determinata, l'autorità giudiziaria può
invitare a consegnarla. Se la cosa è presentata, non si procede alla
perquisizione, salvo che si ritenga utile procedervi per la completezza delle
indagini.
2. Per rintracciare
le cose da sottoporre a sequestro o per accertare altre circostanze utili ai
fini delle indagini, l'autorità giudiziaria o gli ufficiali di polizia
giudiziaria da questa delegati possono esaminare atti, documenti e
corrispondenza [Cost. 15] presso banche. In caso di rifiuto, l'autorità
giudiziaria procede a perquisizione.
Art. 249.
Perquisizioni personali.
1. Prima di
procedere alla perquisizione personale [Cost. 13] è consegnata una copia del
decreto all'interessato, con l'avviso della facoltà di farsi assistere da
persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma
dell'articolo 120.
2. La perquisizione
è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore
di chi vi è sottoposto.
Art. 250.
Perquisizioni locali.
1. Nell'atto di
iniziare le operazioni, copia del decreto di perquisizione locale è consegnata
all'imputato, se presente, e a chi abbia l'attuale disponibilità del luogo, con
l'avviso della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di
fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma
dell'articolo 120.
2. Se mancano le
persone indicate nel comma 1, la copia è consegnata e l'avviso è rivolto a un
congiunto, un coabitante o un collaboratore ovvero, in mancanza, al portiere o
a chi ne fa le veci.
3. L'autorità
giudiziaria, nel procedere alla perquisizione locale, può disporre con decreto
motivato che siano perquisite le persone presenti o sopraggiunte, quando
ritiene che le stesse possano occultare il corpo del reato o cose pertinenti al
reato [c.p.p. 253]. Può inoltre ordinare, enunciando nel verbale i motivi del
provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano
concluse. Il trasgressore è trattenuto o ricondotto coattivamente sul posto.
Art. 251.
Perquisizioni nel domicilio. Limiti temporali.
1. La perquisizione
in un'abitazione [Cost. 14] o nei luoghi chiusi adiacenti a essa non può essere
iniziata prima delle ore sette e dopo le ore venti [c.p.p. 352, comma 3].
2. Tuttavia nei casi
urgenti l'autorità giudiziaria può disporre per iscritto che la perquisizione sia
eseguita fuori dei suddetti limiti temporali.
Art. 252.
Sequestro conseguente a perquisizione.
1. Le cose rinvenute
a seguito della perquisizione sono sottoposte a sequestro con l'osservanza
delle prescrizioni degli articoli 259 e 260.
Capo III - Sequestri
Art. 253. Oggetto
e formalità del sequestro.
1. L'autorità
giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e
delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti.
2. Sono corpo del
reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché
le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo.
3. Al sequestro
procede personalmente l'autorità giudiziaria ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria
delegato con lo stesso decreto [c.p.p. 370].
4. Copia del decreto
di sequestro è consegnata all'interessato, se presente [c.p.p. 103, comma 3].
Art. 254.
Sequestro di corrispondenza.
1. Negli uffici
postali o telegrafici è consentito procedere al sequestro di lettere, pieghi,
pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza che l'autorità
giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere spediti dall'imputato o a lui
diretti, anche sotto nome diverso o per mezzo di persona diversa o che comunque
possono avere relazione con il reato [c.p.p. 103, comma 6].
2. Quando al
sequestro procede un ufficiale di polizia giudiziaria, questi deve consegnare
all'autorità giudiziaria gli oggetti di corrispondenza sequestrati, senza
aprirli e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto [c.p.p. 353].
3. Le carte e gli
altri documenti sequestrati che non rientrano fra la corrispondenza
sequestrabile sono immediatamente restituiti all'avente diritto e non possono
comunque essere utilizzati [c.p.p. 191].
Art. 255.
Sequestro presso banche.
1. L'autorità
giudiziaria può procedere al sequestro presso banche di documenti, titoli,
valori, somme depositate in conto corrente e di ogni altra cosa, anche se
contenuti in cassette di sicurezza, quando abbia fondato motivo di ritenere che
siano pertinenti al reato, quantunque non appartengano all'imputato o non siano
iscritti al suo nome.
Art. 256. Dovere
di esibizione e segreti.
1. Le persone
indicate negli articoli 200 e 201 devono consegnare immediatamente all'autorità
giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in
originale se così è ordinato, e ogni altra cosa esistente presso di esse per
ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che
dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato ovvero di segreto
inerente al loro ufficio o professione [c.p.p. 103, comma 2].
2. Quando la
dichiarazione concerne un segreto di ufficio o professionale, l'autorità
giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e ritiene di non
potere procedere senza acquisire gli atti, i documenti o le cose indicati nel
comma 1, provvede agli accertamenti necessari. Se la dichiarazione risulta
infondata, l'autorità giudiziaria dispone il sequestro.
3. Quando la dichiarazione
concerne un segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente
del Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data conferma. Qualora il
segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del
processo, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza di un
segreto di Stato.
4. Qualora, entro
sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del
Consiglio dei Ministri non dia conferma del segreto, l'autorità giudiziaria
dispone il sequestro.
5. Si applica la
disposizione dell'articolo 204.
Art. 257. Riesame
del decreto di sequestro.
1. Contro il decreto
di sequestro l'imputato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e
quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di
riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324.
2. La richiesta di
riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.
Art. 258. Copie
dei documenti sequestrati.
1. L'autorità
giudiziaria può fare estrarre copia degli atti e dei documenti sequestrati,
restituendo gli originali, e, quando il sequestro di questi è mantenuto, può
autorizzare la cancelleria o la segreteria a rilasciare gratuitamente copia
autentica a coloro che li detenevano legittimamente.
2. I pubblici
ufficiali possono rilasciare copie, estratti o certificati dei documenti loro
restituiti dall'autorità giudiziaria in originale o in copia, ma devono fare
menzione in tali copie, estratti o certificati del sequestro esistente.
3. In ogni caso la
persona o l'ufficio presso cui fu eseguito il sequestro ha diritto di avere
copia del verbale dell'avvenuto sequestro.
4. Se il documento
sequestrato fa parte di un volume o di un registro da cui non possa essere
separato e l'autorità giudiziaria non ritiene di farne estrarre copia, l'intero
volume o registro rimane in deposito giudiziario. Il pubblico ufficiale
addetto, con l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, rilascia agli
interessati che li richiedono copie, estratti o certificati delle parti del
volume o del registro non soggette al sequestro, facendo menzione del sequestro
parziale nelle copie, negli estratti e nei certificati.
Art. 259.
Custodia delle cose sequestrate.
1. Le cose sequestrate
sono affidate in custodia alla cancelleria o alla segreteria. Quando ciò non è
possibile o non è opportuno, l'autorità giudiziaria dispone che la custodia
avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un altro custode,
idoneo a norma dell'articolo 120.
2. All'atto della
consegna, il custode è avvertito dell'obbligo di conservare e di presentare le
cose a ogni richiesta dell'autorità giudiziaria nonché delle pene previste
dalla legge penale per chi trasgredisce ai doveri della custodia. Al custode
può essere imposta una cauzione. Dell'avvenuta consegna, dell'avvertimento dato
e della cauzione imposta è fatta menzione nel verbale. La cauzione è ricevuta,
con separato verbale, nella cancelleria o nella segreteria.
Art. 260.
Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili.
1. Le cose
sequestrate si assicurano con il sigillo dell'ufficio giudiziario e con le
sottoscrizioni dell'autorità giudiziaria e dell'ausiliario che la assiste
ovvero, in relazione alla natura delle cose, con altro mezzo idoneo a indicare
il vincolo imposto a fini di giustizia.
2. L'autorità
giudiziaria fa estrarre copia dei documenti e fa eseguire fotografie o altre
riproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi o che sono di
difficile custodia, le unisce agli atti e fa custodire in cancelleria o
segreteria gli originali dei documenti, disponendo, quanto alle cose, in
conformità dell'articolo 259.
3. Se si tratta di
cose che possono alterarsi, l'autorità giudiziaria ne ordina, secondo i casi,
l'alienazione o la distruzione.
Art. 261.
Rimozione e riapposizione dei sigilli.
1. L'autorità
giudiziaria, quando occorre procedere alla rimozione dei sigilli, ne verifica
prima l'identità e l'integrità con l'assistenza dell'ausiliario. Compiuto
l'atto per cui si è resa necessaria la rimozione dei sigilli, le cose
sequestrate sono nuovamente sigillate dall'ausiliario in presenza dell'autorità
giudiziaria. L'autorità giudiziaria e l'ausiliario appongono presso il sigillo
la data e la sottoscrizione.
Art. 262. Durata
del sequestro e restituzione delle cose sequestrate.
1. Quando non è
necessario mantenere il sequestro a fini di prova, le cose sequestrate sono
restituite a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza. Se occorre,
l'autorità giudiziaria prescrive di presentare a ogni richiesta le cose
restituite e a tal fine può imporre cauzione.
2. Nel caso previsto
dal comma 1, la restituzione non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta
del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti
all'imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei
crediti indicati nell'articolo 316.
3. Non si fa luogo
alla restituzione e il sequestro è mantenuto ai fini preventivi quando il
giudice provvede a norma dell'articolo 321.
4. Dopo la sentenza
non più soggetta a impugnazione [c.p.p. 648] le cose sequestrate sono
restituite a chi ne abbia diritto, salvo che sia disposta la confisca [c.p.
240].
Art. 263.
Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate.
1. La restituzione
delle cose sequestrate è disposta dal giudice con ordinanza se non vi è dubbio
sulla loro appartenenza.
2. Quando le cose
sono state sequestrate presso un terzo, la restituzione non può essere ordinata
a favore di altri senza che il terzo sia sentito in camera di consiglio con le
forme previste dall'articolo 127.
3. In caso di
controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, il giudice ne rimette la
risoluzione al giudice civile del luogo competente in primo grado, mantenendo
nel frattempo il sequestro.
4. Nel corso delle
indagini preliminari, sulla restituzione delle cose sequestrate il pubblico
ministero provvede con decreto motivato (Comma così sostituito dall'art. 10
del D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12).
5. Contro il decreto
del pubblico ministero che dispone la restituzione o respinge la relativa
richiesta gli interessati possono proporre opposizione sulla quale il giudice
provvede a norma dell'articolo 127 (Comma così modificato dall'art. 10 del
D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12).
6. Dopo la sentenza
non più soggetta a impugnazione [c.p.p. 648], provvede il giudice
dell'esecuzione [c.p.p. 665].
Art. 264.
Provvedimenti in caso di mancata restituzione.
(Articolo
abrogato dagli artt. 299 del D.L.vo 30 maggio 2002, n. 113, e 299 del D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115)
Art. 265. Spese
relative al sequestro penale.
(Articolo
abrogato dagli artt. 299 del D.L.vo 30 maggio 2002, n. 113, e 299 del D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115)
Capo IV - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni
Art. 266. Limiti
di ammissibilità.
1. L'intercettazione
di conversazioni o comunicazioni telefoniche [c.p.p. 295] e di altre forme di
telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati
[Cost. 15; c.p.p. 103]:
a) delitti non
colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione
superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
b) delitti contro la
pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
c) delitti
concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) delitti
concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di
contrabbando;
f) reati di
ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni
privilegiate, manipolazione del mercato (Parole inserite dall’art. 9 della
legge 18 aprile 2005, n. 62), molestia o disturbo alle persone col mezzo
del telefono (Lettera così modificata dall'art. 8 della legge 7 marzo 1996,
n. 108);
f-bis) delitti
previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale (Lettera
aggiunta dall'art. 12 della legge 3 agosto 1998, n. 269).
2. Negli stessi casi
è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora
queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale,
l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi
si stia svolgendo l'attività criminosa.
Alla lettera f) del comma 1
dell'articolo 266 del codice di
procedura penale, dopo le parole: "reati di ingiuria, minaccia,
usura, abusiva attivita' finanziaria," sono inserite le seguenti:
"abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato,".
Art. 266-bis.
Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche.
(Articolo
aggiunto dall'art. 11 della legge 23 dicembre 1993, n. 547)
1. Nei procedimenti
relativi ai reati indicati nell'articolo 266, nonché a quelli commessi mediante
l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche, è consentita
l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o
telematici ovvero intercorrente tra più sistemi.
Art. 267. Presupposti
e forme del provvedimento (*).
1. Il pubblico
ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a
disporre le operazioni previste dall'art. 266. L'autorizzazione è data con
decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è
assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini.
1-bis. Nella
valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203 (Comma
aggiunto dall'art. 10 della legge 1 marzo 2001, n. 63).
2. Nei casi di urgenza,
quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave
pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con
decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le
ventiquattro ore al giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto
ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il
decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito,
l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono
essere utilizzati.
3. Il decreto del
pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata
delle operazioni. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere
prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici
giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1.
4. Il pubblico
ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un
ufficiale di polizia giudiziaria.
5. In apposito registro
riservato tenuto nell'ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo un
ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o
prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il
termine delle operazioni.
------------------------
(*) L'art. 13 del
D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, così dispone: "1. In deroga a quanto disposto
dall'art. 267 del codice di procedura penale, l'autorizzazione a disporre le
operazioni previste dall'art. 266 dello stesso codice è data, con decreto
motivato, quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle
indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata o di minaccia
col mezzo del telefono in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi. Quando
si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un
procedimento relativo a un delitto di criminalità organizzata e che avvenga nei
luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è
consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia
svolgendo l'attività criminosa.
2. Nei casi di cui
al comma 1, la durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma
può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di
venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi
di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero; in tal
caso si osservano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 267 del codice di
procedura penale.
3. Negli stessi casi
di cui al comma 1 il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria
possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria".
Art. 268.
Esecuzione delle operazioni.
1. Le comunicazioni
intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale.
2. Nel verbale è
trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate.
3. Le operazioni
possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati
nella procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano
insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il
pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, il compimento
delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla
polizia giudiziaria.
3-bis. Quando si
procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, il
pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante
impianti appartenenti a privati (Comma aggiunto dall'art. 12, comma 1, della
legge 23 dicembre 1993, n. 547).
4. I verbali e le
registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque
giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria
insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato
l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero,
salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga.
5. Se dal deposito
può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il
pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini
preliminari.
6. Ai difensori
delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma
dei commi 4 e 5, hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le
registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni
informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone
l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o
telematiche indicati dalle parti, che non appaiano manifestamente irrilevanti,
procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di
cui è vietata l'utilizzazione. Il pubblico ministero e i difensori hanno
diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore
prima (Comma così sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 23 dicembre
1993, n. 547).
7. Il giudice
dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma
intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni
informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le
garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe
sono inserite nel fascicolo per il dibattimento (Comma così sostituito
dall'art. 12, comma 2, della legge 23 dicembre 1993, n. 547).
8. I difensori
possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione
della registrazione su nastro magnetico. In caso di intercettazione di flussi
di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere
copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa
prevista dal comma 7 (Comma così sostituito dall'art. 12, comma 2, della
legge 23 dicembre 1993, n. 547).
Art. 269.
Conservazione della documentazione.
1. I verbali e le
registrazioni sono conservati integralmente presso il pubblico ministero che ha
disposto l'intercettazione.
2. Salvo quanto
previsto dall'articolo 271 comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla
sentenza non più soggetta a impugnazione [c.p.p. 648]. Tuttavia gli
interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento,
possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che
ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di
consiglio a norma dell'articolo 127.
3. La distruzione,
nei casi in cui è prevista, viene eseguita sotto controllo del giudice.
Dell'operazione è redatto verbale.
Art. 270.
Utilizzazione in altri procedimenti.
1. I risultati delle
intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli
nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per
l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza
[c.p.p. 380].
2. Ai fini della
utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle
intercettazioni sono depositati presso l'autorità competente per il diverso
procedimento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 268 commi 6, 7 e 8.
3. Il pubblico
ministero e i difensori delle parti hanno altresì facoltà di esaminare i
verbali e le registrazioni in precedenza depositati nel procedimento in cui le
intercettazioni furono autorizzate.
Art. 271. Divieti
di utilizzazione.
1. I risultati delle
intercettazioni non possono essere utilizzati [c.p.p. 191] qualora le stesse
siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano
state osservate le disposizioni previste dagli articoli 267 e 268 commi 1 e 3.
2. Non possono
essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni
delle persone indicate nell'articolo 200 comma 1, quando hanno a oggetto fatti
conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le
stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo
divulgati [c.p.p. 103, commi 5 e 7].
3. In ogni stato e
grado del processo il giudice dispone che la documentazione delle
intercettazioni previste dai commi 1 e 2 sia distrutta, salvo che costituisca
corpo del reato [c.p.p. 253, comma 2].