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TITOLO II - Mezzi di prova
Capo I - Testimonianza
Art. 194. Oggetto
e limiti della testimonianza.
1. Il testimone è
esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova [c.p.p. 187]. Non può deporre
sulla moralità dell'imputato, salvo che si tratti di fatti specifici, idonei a
qualificarne la personalità in relazione al reato [c.p. 133, comma 2] e alla
pericolosità sociale [c.p. 203].
2. L'esame può
estendersi anche ai rapporti di parentela e di interesse che intercorrono tra
il testimone e le parti o altri testimoni nonché alle circostanze il cui
accertamento è necessario per valutarne la credibilità. La deposizione sui
fatti che servono a definire la personalità della persona offesa dal reato è
ammessa solo quando il fatto dell'imputato deve essere valutato in relazione al
comportamento di quella persona.
3. Il testimone è
esaminato su fatti determinati [c.p.p. 499, comma 1]. Non può deporre sulle
voci correnti nel pubblico né esprimere apprezzamenti personali salvo che sia
impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti.
Art. 195.
Testimonianza indiretta.
1. Quando il
testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il
giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre.
2. Il giudice può
disporre anche di ufficio l'esame delle persone indicate nel comma 1.
3. L'inosservanza
della disposizione del comma 1 rende inutilizzabili [c.p.p. 191] le
dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da
altre persone, salvo che l'esame di queste risulti impossibile per morte,
infermità o irreperibilità.
4. Gli ufficiali e
gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle
dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli articoli 351 e
357, comma 2, lettere a) e b). Negli altri casi si applicano le disposizioni
dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo (Comma così sostituito dall'art. 4
della legge 1 marzo 2001, n. 63).
5. Le disposizioni
dei commi precedenti si applicano anche quando il testimone abbia avuto
comunicazione del fatto in forma diversa da quella orale.
6. I testimoni non
possono essere esaminati su fatti comunque appresi dalle persone indicate negli
articoli 200 e 201 in relazione alle circostanze previste nei medesimi
articoli, salvo che le predette persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li
abbiano in altro modo divulgati.
7. Non può essere
utilizzata [c.p.p. 191] la testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado di
indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto
dell'esame.
Art. 196.
Capacità di testimoniare.
1. Ogni persona ha
la capacità di testimoniare.
2. Qualora, al fine
di valutare le dichiarazioni del testimone, sia necessario verificarne l'idoneità
fisica o mentale a rendere testimonianza, il giudice anche di ufficio può
ordinare gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge.
3. I risultati degli
accertamenti che, a norma del comma 2, siano stati disposti prima dell'esame testimoniale
non precludono l'assunzione della testimonianza.
Art. 197.
Incompatibilità con l'ufficio di testimone.
1. Non possono
essere assunti come testimoni:
a) i coimputati del
medesimo reato [c.p. 110, 113] o le persone imputate in un procedimento connesso
a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera a), salvo che nei loro confronti sia
stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di
applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 (Lettera così sostituita
dall'art. 5 della legge1 marzo 2001, n. 63);
b) salvo quanto
previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c), le persone imputate in un
procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato
collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), prima che nei loro
confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di
condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 (Lettera
così sostituita dall'art. 5 della legge 1 marzo 2001, n. 63);
c) il responsabile
civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;
d) coloro che nel
medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice, pubblico
ministero o loro ausiliario nonché il difensore che abbia svolto attività di
investigazione difensiva e coloro che hanno formato la documentazione delle
dichiarazioni e delle informazioni assunte ai sensi dell'articolo 391-ter (Lettera
così modificata dall'art. 3 della legge 7 dicembre 2000, n. 397).
Art. 197-bis.
Persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato
che assumono l'ufficio di testimone.
(Articolo
aggiunto dall'art. 6 della legge 1 marzo 2001, n. 63)
1. L'imputato in un
procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12 o di un reato collegato a norma
dell'articolo 371, comma 2, lettera b), può essere sempre sentito come
testimone quando nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile
di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi
dell'articolo 444.
2. L'imputato in un
procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), o di un
reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), può essere
sentito come testimone, inoltre, nel caso previsto dall'articolo 64, comma 3,
lettera c).
3. Nei casi previsti
dai commi 1 e 2 il testimone è assistito da un difensore. In mancanza di
difensore di fiducia è designato un difensore di ufficio.
4. Nel caso previsto
dal comma 1 il testimone non può essere obbligato a deporre sui fatti per i
quali è stata pronunciata in giudizio sentenza di condanna nei suoi confronti,
se nel procedimento egli aveva negato la propria responsabilità ovvero non
aveva reso alcuna dichiarazione. Nel caso previsto dal comma 2 il testimone non
può essere obbligato a deporre su fatti che concernono la propria
responsabilità in ordine al reato per cui si procede o si è proceduto nei suoi
confronti.
5. In ogni caso le
dichiarazioni rese dai soggetti di cui al presente articolo non possono essere
utilizzate contro la persona che le ha rese nel procedimento a suo carico, nel
procedimento di revisione della sentenza di condanna ed in qualsiasi giudizio
civile o amministrativo relativo al fatto oggetto dei procedimenti e delle
sentenze suddette.
6. Alle
dichiarazioni rese dalle persone che assumono l'ufficio di testimone ai sensi
del presente articolo si applica la disposizione di cui all'articolo 192, comma
3.
Art. 198.
Obblighi del testimone.
1. Il testimone ha
l'obbligo di presentarsi al giudice e di attenersi alle prescrizioni date dal
medesimo per le esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle
domande che gli sono rivolte [c.p.p. 497, comma 2].
2. Il testimone non
può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua
responsabilità penale [c.p.p. 63].
Art. 199. Facoltà
di astensione dei prossimi congiunti.
1. I prossimi
congiunti dell'imputato non sono obbligati a deporre. Devono tuttavia deporre
quando hanno presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi o un loro
prossimo congiunto sono offesi dal reato.
2. Il giudice, a
pena di nullità [c.p.p. 181], avvisa le persone predette della facoltà di
astenersi chiedendo loro se intendono avvalersene.
3. Le disposizioni
dei commi 1 e 2 si applicano anche a chi è legato all'imputato da vincolo di
adozione. Si applicano inoltre, limitatamente ai fatti verificatisi o appresi
dall'imputato durante la convivenza coniugale:
a) a chi, pur non
essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso;
b) al coniuge
separato dell'imputato;
c) alla persona nei
cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con l'imputato.
Art. 200. Segreto
professionale.
1. Non possono
essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio
ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di
riferirne all'autorità giudiziaria [c.p.p. 331, 334]:
a) i ministri di
confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento
giuridico italiano;
b) gli avvocati, gli
investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai (Lettera
così sostituita dall'art. 4 della legge 7 dicembre 2000, n. 397);
c) i medici e i chirurghi,
i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;
d) gli esercenti
altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi
dal deporre determinata dal segreto professionale.
2. Il giudice, se ha
motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal
deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta
infondata, ordina che il testimone deponga.
3. Le disposizioni
previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti
nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i
medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro
professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del
reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo
attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al
giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.
Art. 201. Segreto
di ufficio.
1. Salvi i casi in
cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria [c.p.p. 331], i
pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico
servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti per
ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti [c.p. 326].
2. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 200 commi 2 e 3.
Art. 202. Segreto
di Stato.
1. I pubblici
ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno
l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato.
2. Se il testimone
oppone un segreto di Stato, il giudice ne informa il Presidente del Consiglio
dei Ministri, chiedendo che ne sia data conferma.
3. Qualora il
segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del
processo, il giudice dichiara non doversi procedere per la esistenza di un
segreto di Stato.
4. Qualora, entro
sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del
Consiglio dei Ministri non dia conferma del segreto, il giudice ordina che il
testimone deponga.
Art. 203.
Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza.
1. Il giudice non
può obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nonché il
personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o
democratica a rivelare i nomi dei loro informatori. Se questi non sono
esaminati come testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere
acquisite né utilizzate [c.p.p. 191].
1-bis.
L'inutilizzabilità opera anche nelle fasi diverse dal dibattimento, se gli
informatori non sono stati interrogati né assunti a sommarie informazioni (Comma
aggiunto dall'art. 7 della legge 1 marzo 2001, n. 63).
Art. 204.
Esclusione del segreto.
1. Non possono
essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti,
notizie o documenti concernenti reati diretti all'eversione dell'ordinamento
costituzionale [c.p. 270, 270-bis, 272, 280, 283, 284, 289-bis]. Se viene
opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice. Prima
dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini
preliminari su richiesta di parte.
2. Del provvedimento
che rigetta l'eccezione di segretezza è data comunicazione al Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Art. 205.
Assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica e di grandi
ufficiali dello Stato.
1. La testimonianza
del Presidente della Repubblica è assunta nella sede in cui egli esercita la
funzione di Capo dello Stato.
2. Se deve essere
assunta la testimonianza di uno dei presidenti delle camere o del Presidente
del Consiglio dei Ministri o della Corte costituzionale, questi possono
chiedere di essere esaminati nella sede in cui esercitano il loro ufficio, al
fine di garantire la continuità e la regolarità della funzione cui sono
preposti.
3. Si procede nelle
forme ordinarie quando il giudice ritiene indispensabile la comparizione di una
delle persone indicate nel comma 2 per eseguire un atto di ricognizione o di
confronto o per altra necessità.
Art. 206.
Assunzione della testimonianza di agenti diplomatici.
1. Se deve essere
esaminato un agente diplomatico o l'incaricato di una missione diplomatica
all'estero durante la sua permanenza fuori dal territorio dello Stato, la
richiesta per l'esame è trasmessa, per mezzo del ministero di grazia e
giustizia, all'autorità consolare del luogo. Si procede tuttavia nelle forme
ordinarie nei casi previsti dall'articolo 205 comma 3.
2. Per ricevere le
deposizioni di agenti diplomatici della Santa Sede accreditati presso lo Stato
italiano ovvero di agenti diplomatici di uno Stato estero accreditati presso lo
Stato italiano o la Santa sede si osservano le convenzioni e le consuetudini
internazionali.
Art. 207.
Testimoni sospettati di falsità o reticenza. Testimoni renitenti.
1. Se nel corso
dell'esame un testimone rende dichiarazioni contraddittorie, incomplete o
contrastanti con le prove già acquisite, il presidente o il giudice glielo fa
rilevare rinnovandogli, se del caso, l'avvertimento previsto dall'articolo 497
comma 2. Allo stesso avvertimento provvede se un testimone rifiuta di deporre
fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e, se il testimone persiste
nel rifiuto, dispone l'immediata trasmissione degli atti al pubblico ministero
perché proceda a norma di legge [c.p.p. 476, comma 2].
2. Con la decisione
che definisce la fase processuale in cui il testimone ha prestato il suo
ufficio, il giudice, se ravvisa indizi del reato previsto dall'articolo 372 del
codice penale, ne informa il pubblico ministero trasmettendogli i relativi
atti.
Capo II - Esame delle parti
Art. 208.
Richiesta dell'esame.
1. Nel dibattimento,
l'imputato, la parte civile che non debba essere esaminata come testimone, il
responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria
sono esaminati se ne fanno richiesta o vi consentono.
Art. 209. Regole
per l'esame.
1. All'esame delle
parti si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 198 comma 2 e
499 e, se è esaminata una parte diversa dall'imputato, quelle previste
dall'articolo 195.
2. Se la parte
rifiuta di rispondere a una domanda, ne è fatta menzione nel verbale.
Art. 210. Esame
di persona imputata in un procedimento connesso.
1. Nel dibattimento,
le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma
1, lettera a), nei confronti delle quali si procede o si è proceduto
separatamente e che non possono assumere l'ufficio di testimone, sono esaminate
a richiesta di parte, ovvero, nel caso indicato nell'articolo 195, anche di
ufficio (Comma così modificato dall'art. 8 della legge 1 marzo 2001, n. 63).
2. Esse hanno
obbligo di presentarsi al giudice, il quale, ove occorra, ne ordina
l'accompagnamento coattivo. Si osservano le norme sulla citazione dei
testimoni.
3. Le persone
indicate nel comma 1 sono assistite da un difensore che ha diritto di
partecipare all'esame. In mancanza di un difensore di fiducia è designato un
difensore di ufficio (Comma così sostituito dall'art. 2, primo comma, lett.
a, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 1992, n. 356).
4. Prima che abbia
inizio l'esame, il giudice avverte le persone indicate nel comma 1 che, salvo
quanto disposto dall'articolo 66 comma 1, esse hanno facoltà di non rispondere
[c.p.p. 64] (3).
5. All'esame si
applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 195, 498, 499 e 500 (Comma
così modificato prima dall'art. 2, primo comma, lett. b, del D.L. 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,
e successivamente dall'art. 8 della legge 1 marzo 2001, n. 63).
6. Le disposizioni
dei commi precedenti si applicano anche alle persone imputate in un
procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), o di un
reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), che non hanno
reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell'imputato.
Tuttavia a tali persone è dato l'avvertimento previsto dall'articolo 64, comma
3, lettera c), e, se esse non si avvalgono della facoltà di non rispondere,
assumono l'ufficio di testimone. Al loro esame si applicano, in tal caso, oltre
alle disposizioni richiamate dal comma 5, anche quelle previste dagli articoli
197-bis e 497 (Comma così sostituito dall'art. 8 della legge 1 marzo 2001,
n. 63).
Capo III - Confronti
Art. 211.
Presupposti del confronto.
1. Il confronto
[c.p.p. 364, 392] è ammesso esclusivamente fra persone già esaminate o
interrogate, quando vi è disaccordo fra esse su fatti e circostanze importanti.
Art. 212.
Modalità del confronto.
1. Il giudice,
richiamate le precedenti dichiarazioni ai soggetti tra i quali deve svolgersi
il confronto, chiede loro se le confermano o le modificano, invitandoli, ove
occorra, alle reciproche contestazioni.
2. Nel verbale è
fatta menzione delle domande rivolte dal giudice, delle dichiarazioni rese
dalle persone messe a confronto e di quanto altro è avvenuto durante il
confronto.
Capo IV - Ricognizioni
Art. 213.
Ricognizione di persone. Atti preliminari.
1. Quando occorre
procedere a ricognizione personale [c.p.p. 392], il giudice invita chi deve
eseguirla a descrivere la persona indicando tutti i particolari che ricorda;
gli chiede poi se sia stato in precedenza chiamato a eseguire il riconoscimento,
se, prima e dopo il fatto per cui si procede, abbia visto, anche se riprodotta
in fotografia o altrimenti, la persona da riconoscere, se la stessa gli sia
stata indicata o descritta e se vi siano altre circostanze che possano influire
sull'attendibilità del riconoscimento.
2. Nel verbale è
fatta menzione degli adempimenti previsti dal comma 1 e delle dichiarazioni
rese.
3. L'inosservanza
delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 è causa di nullità [c.p.p. 181]
della ricognizione.
Art. 214.
Svolgimento della ricognizione.
1. Allontanato colui
che deve eseguire la ricognizione, il giudice procura la presenza di almeno due
persone il più possibile somiglianti, anche nell'abbigliamento, a quella
sottoposta a ricognizione. Invita quindi quest'ultima a scegliere il suo posto
rispetto alle altre, curando che si presenti, sin dove è possibile, nelle
stesse condizioni nelle quali sarebbe stata vista dalla persona chiamata alla
ricognizione. Nuovamente introdotta quest'ultima, il giudice le chiede se
riconosca taluno dei presenti e, in caso affermativo, la invita a indicare chi
abbia riconosciuto e a precisare se ne sia certa.
2. Se vi è fondata
ragione di ritenere che la persona chiamata alla ricognizione possa subire
intimidazione o altra influenza dalla presenza di quella sottoposta a
ricognizione, il giudice dispone che l'atto sia compiuto senza che quest'ultima
possa vedere la prima [c.p.p. 361, comma 3].
3. Nel verbale è
fatta menzione, a pena di nullità [c.p.p. 181], delle modalità di svolgimento e
ricognizione. Il giudice può disporre che lo svolgimento della ricognizione sia
documentato anche mediante rilevazioni fotografiche o cinematografiche o
mediante altri strumenti o procedimenti.
Art. 215.
Ricognizione di cose.
1. Quando occorre
procedere alla ricognizione del corpo del reato o di altre cose pertinenti al
reato [c.p.p. 253], il giudice procede osservando le disposizioni dell'articolo
213, in quanto applicabili.
2. Procurati, ove
possibile, almeno due oggetti simili a quello da riconoscere, il giudice chiede
alla persona chiamata alla ricognizione se riconosca taluno tra essi e, in caso
affermativo, la invita a dichiarare quale abbia riconosciuto e a precisare se
ne sia certa.
3. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 214 comma 3.
Art. 216. Altre
ricognizioni.
1. Quando dispone la
ricognizione di voci, suoni o di quanto altro può essere oggetto di percezione
sensoriale, il giudice procede osservando le disposizioni dell'articolo 213, in
quanto applicabili.
2. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 214 comma 3.
Art. 217.
Pluralità di ricognizioni.
1. Quando più
persone sono chiamate ad eseguire la ricognizione della medesima persona o del
medesimo oggetto, il giudice procede con atti separati, impedendo ogni
comunicazione tra chi ha compiuto la ricognizione e coloro che devono ancora
eseguirla.
2. Se una stessa
persona deve eseguire la ricognizione di più persone o di più oggetti, il
giudice provvede, per ogni atto, in modo che la persona o l'oggetto sottoposti
a ricognizione siano collocati tra persone od oggetti diversi.
3. Si applicano le
disposizioni degli articoli precedenti.
Capo V - Esperimenti giudiziali
Art. 218.
Presupposti dell'esperimento giudiziale.
1. L'esperimento
giudiziale è ammesso quando occorre accertare se un fatto sia o possa essere
avvenuto in un determinato modo.
2. L'esperimento
consiste nella riproduzione, per quanto è possibile, della situazione in cui il
fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto e nella ripetizione delle
modalità di svolgimento del fatto stesso.
Art. 219.
Modalità dell'esperimento giudiziale.
1. L'ordinanza che
dispone l'esperimento giudiziale contiene una succinta enunciazione
dell'oggetto dello stesso e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in
cui si procederà alle operazioni. Con la stessa ordinanza o con un
provvedimento successivo il giudice può designare un esperto per l'esecuzione
di determinate operazioni.
2. Il giudice dà gli
opportuni provvedimenti per lo svolgimento delle operazioni, disponendo per le rilevazioni
fotografiche o cinematografiche o con altri strumenti o procedimenti [c.p.p.
134].
3. Anche quando
l'esperimento è eseguito fuori dell'aula di udienza, il giudice può adottare i
provvedimenti previsti dall'articolo 471 al fine di assicurare il regolare
compimento dell'atto.
4. Nel determinare
le modalità dell'esperimento, il giudice, se del caso, dà le opportune
disposizioni affinché esso si svolga in modo da non offendere sentimenti di
coscienza e da non esporre a pericolo l'incolumità delle persone o la sicurezza
pubblica.
Capo VI - Perizia
Art. 220. Oggetto
della perizia.
1. La perizia è
ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che
richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche.
2. Salvo quanto
previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non
sono ammesse perizie per stabilire l'abitualità o la professionalità nel reato
[c.p. 102, 104, 105], la tendenza a delinquere [c.p. 108], il carattere e la
personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche [c.p. 133]
indipendenti da cause patologiche.
Art. 221. Nomina
del perito.
1. Il giudice nomina
il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone
fornite di particolare competenza nella specifica disciplina. Quando la perizia
è dichiarata nulla, il giudice cura, ove possibile, che il nuovo incarico sia
affidato ad altro perito.
2. Il giudice affida
l'espletamento della perizia a più persone quando le indagini e le valutazioni
risultano di notevole complessità ovvero richiedono distinte conoscenze in
differenti discipline.
3. Il perito ha
l'obbligo di prestare il suo ufficio, salvo che ricorra uno dei motivi di
astensione previsti dall'articolo 36.
Art. 222.
Incapacità e incompatibilità del perito.
1. Non può prestare
ufficio di perito, a pena di nullità:
a) il minorenne,
l'interdetto, l'inabilitato e chi è affetto da infermità di mente;
b) chi è interdetto
anche temporaneamente dai pubblici uffici [c.p. 28, 29, 31] ovvero è interdetto
o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte [c.p. 30, 31, 35];
c) chi è sottoposto
a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
d) chi non può
essere assunto come testimone [c.p.p. 197] o ha facoltà di astenersi dal
testimoniare [c.p.p. 199] o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di
interprete;
e) chi è stato
nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento
connesso [c.p.p. 12].
Art. 223.
Astensione e ricusazione del perito.
1. Quando esiste un
motivo di astensione, il perito ha l'obbligo di dichiararlo.
2. Il perito può
essere ricusato dalle parti nei casi previsti dall'articolo 36 a eccezione di
quello previsto dal comma 1 lettera h) del medesimo articolo.
3. La dichiarazione
di astensione o di ricusazione può essere presentata fino a che non siano
esaurite le formalità di conferimento dell'incarico e, quando si tratti di
motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che il perito
abbia dato il proprio parere.
4. Sulla
dichiarazione di astensione o di ricusazione decide, con ordinanza, il giudice
che ha disposto la perizia.
5. Si osservano, in
quanto applicabili, le norme sulla ricusazione del giudice.
Art. 224.
Provvedimenti del giudice.
1. Il giudice dispone
anche di ufficio [c.p.p. 190] la perizia con ordinanza motivata, contenente la
nomina del perito, la sommaria enunciazione dell'oggetto delle indagini,
l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo fissati per la comparizione del
perito.
2. Il giudice
dispone la citazione del perito e dà gli opportuni provvedimenti per la
comparizione delle persone sottoposte all'esame del perito. Adotta tutti gli
altri provvedimenti che si rendono necessari per l'esecuzione delle operazioni
peritali.
Art. 225. Nomina
del consulente tecnico.
1. Disposta la
perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare
propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello
dei periti.
2. Le parti private,
nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non
abbienti, hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese
dello Stato.
3. Non può essere
nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate
nell'articolo 222 comma 1 lettere a), b), c), d) [c.p.p. 233].
Art. 226.
Conferimento dell'incarico.
1. Il giudice,
accertate le generalità del perito, gli chiede se si trova in una delle
condizioni previste dagli articoli 222 e 223, lo avverte degli obblighi e delle
responsabilità previste dalla legge penale [c.p. 373] e lo invita a rendere la
seguente dichiarazione: "consapevole della responsabilità morale e
giuridica che assumo nello svolgimento dell'incarico, mi impegno ad adempiere
al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e a
mantenere il segreto [c.p.p. 329] su tutte le operazioni peritali".
2. Il giudice
formula quindi i quesiti, sentiti il perito, i consulenti tecnici [c.p.p. 225],
il pubblico ministero e i difensori presenti.
Art. 227. Relazione
peritale.
1. Concluse le
formalità di conferimento dell'incarico, il perito procede immediatamente ai
necessari accertamenti e risponde ai quesiti con parere raccolto nel verbale.
2. Se, per la
complessità dei quesiti, il perito non ritiene di poter dare immediata
risposta, può chiedere un termine al giudice.
3. Quando non
ritiene di concedere il termine, il giudice provvede alla sostituzione del
perito; altrimenti fissa la data, non oltre novanta giorni, nella quale il
perito stesso dovrà rispondere ai quesiti e dispone perché ne venga data
comunicazione alle parti e ai consulenti tecnici.
4. Quando risultano
necessari accertamenti di particolare complessità, il termine può essere
prorogato dal giudice, su richiesta motivata del perito, anche più volte per
periodi non superiori a trenta giorni. In ogni caso, il termine per la risposta
ai quesiti, anche se prorogato, non può superare i sei mesi.
5. Qualora sia
indispensabile illustrare con note scritte il parere, il perito può chiedere al
giudice di essere autorizzato a presentare, nel termine stabilito a norma dei
commi 3 e 4, relazione scritta.
Art. 228.
Attività del perito.
1. Il perito procede
alle operazioni necessarie per rispondere ai quesiti. A tal fine può essere
autorizzato dal giudice a prendere visione degli atti, dei documenti e delle
cose prodotti dalle parti dei quali la legge prevede l'acquisizione al
fascicolo per il dibattimento [c.p.p. 431].
2. Il perito può essere
inoltre autorizzato ad assistere all'esame delle parti e all'assunzione di
prove nonché a servirsi di ausiliari di sua fiducia per lo svolgimento di
attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni.
3. Qualora, ai fini
dello svolgimento dell'incarico, il perito richieda notizie all'imputato, alla
persona offesa o ad altre persone, gli elementi in tal modo acquisiti possono
essere utilizzati solo ai fini dell'accertamento peritale.
4. Quando le
operazioni peritali si svolgono senza la presenza del giudice e sorgono
questioni relative ai poteri del perito e ai limiti dell'incarico, la decisione
è rimessa al giudice, senza che ciò importi sospensione delle operazioni
stesse.
Art. 229.
Comunicazioni relative alle operazioni peritali.
1. Il perito indica
il giorno, l'ora e il luogo in cui inizierà le operazioni peritali e il giudice
ne fa dare atto nel verbale.
2. Della eventuale
continuazione delle operazioni peritali il perito dà comunicazione senza
formalità alle parti presenti.
Art. 230.
Attività dei consulenti tecnici.
1. I consulenti
tecnici possono assistere al conferimento dell'incarico al perito e presentare
al giudice richieste, osservazioni e riserve, delle quali è fatta menzione nel
verbale.
2. Essi possono
partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini
e formulando osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella
relazione.
3. Se sono nominati
dopo l'esaurimento delle operazioni peritali, i consulenti tecnici possono
esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essere autorizzati a
esaminare la persona, la cosa e il luogo oggetto della perizia.
4. La nomina dei
consulenti tecnici e lo svolgimento della loro attività non può ritardare
l'esecuzione della perizia e il compimento delle altre attività processuali.
Art. 231.
Sostituzione del perito.
1. Il perito può
essere sostituito se non fornisce il proprio parere nel termine fissato o se la
richiesta di proroga non è accolta ovvero se svolge negligentemente l'incarico
affidatogli.
2. Il giudice,
sentito il perito, provvede con ordinanza alla sua sostituzione, salvo che il
ritardo o l'inadempimento sia dipeso da cause a lui non imputabili. Copia
dell'ordinanza è trasmessa all'ordine o al collegio cui appartiene il perito.
3. Il perito sostituito,
dopo essere stato citato a comparire per discolparsi, può essere condannato dal
giudice al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire
trecentomila a lire tre milioni.
4. Il perito è
altresì sostituito quando è accolta la dichiarazione di astensione o di
ricusazione.
5. Il perito
sostituito deve mettere immediatamente a disposizione del giudice la
documentazione e i risultati delle operazioni peritali già compiute.
Art. 232.
Liquidazione del compenso al perito.
1. Il compenso al
perito è liquidato con decreto del giudice che ha disposto la perizia, secondo
le norme delle leggi speciali.
Art. 233.
Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia.
1. Quando non è
stata disposta perizia [c.p.p. 359], ciascuna parte può nominare, in numero non
superiore a due, propri consulenti tecnici. Questi possono esporre al giudice
il proprio parere, anche presentando memorie a norma dell'articolo 121.
1-bis. Il giudice, a
richiesta del difensore, può autorizzare il consulente tecnico di una parte
privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad
intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l'oggetto delle ispezioni alle
quali il consulente non è intervenuto. Prima dell'esercizio dell'azione penale
l'autorizzazione è disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore.
Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore può proporre
opposizione al giudice, che provvede nelle forme di cui all'articolo 127 (Comma
aggiunto dall'art. 5 della legge 7 dicembre 2000, n. 397).
1-ter. L'autorità
giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello
stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone (Comma
aggiunto dall'art. 5 della legge 7 dicembre 2000, n. 397).
2. Qualora,
successivamente alla nomina del consulente tecnico, sia disposta perizia, ai
consulenti tecnici già nominati sono riconosciuti i diritti e le facoltà
previsti dall'articolo 230, salvo il limite previsto dall'articolo 225 comma 1.
3. Si applica la
disposizione dell'articolo 225 comma 3.
Capo VII - Documenti
Art. 234. Prova
documentale.
1. E' consentita
l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone
o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi
altro mezzo.
2. Quando
l'originale di un documento del quale occorre far uso è per qualsiasi causa
distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, può esserne
acquisita copia.
3. E' vietata
[c.p.p. 191] l'acquisizione di documenti che contengono informazioni sulle voci
correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel processo o sulla
moralità in generale delle parti, dei testimoni, dei consulenti tecnici e dei
periti.
Art. 235.
Documenti costituenti corpo del reato.
1. I documenti che
costituiscono corpo del reato [c.p.p. 253] devono essere acquisiti qualunque
sia la persona che li abbia formati o li detenga [c.p.p. 240].
Art. 236.
Documenti relativi al giudizio sulla personalità.
1. E' consentita
l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale [c.p.p. 688], della
documentazione esistente presso gli uffici del servizio sociale degli enti
pubblici e presso gli uffici di sorveglianza nonché delle sentenze irrevocabili
di qualunque giudice italiano e delle sentenze straniere riconosciute, ai fini
del giudizio sulla personalità dell'imputato [c.p. 133] o della persona offesa
dal reato, se il fatto per il quale si procede deve essere valutato in
relazione al comportamento o alle qualità morali di questa.
2. Le sentenze
indicate nel comma 1 e i certificati del casellario giudiziale possono inoltre
essere acquisiti al fine di valutare la credibilità di un testimone.
Art. 237.
Acquisizione di documenti provenienti dall'imputato.
1. E' consentita
l'acquisizione, anche di ufficio, di qualsiasi documento proveniente
dall'imputato [c.p.p. 240], anche se sequestrato presso altri o da altri
prodotto.
Art. 238. Verbali
di prove di altri procedimenti.
(Articolo così
sostituito dall'art. 3, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356).
1. E' ammessa
l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale se si tratta di
prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento.
2. E' ammessa l'acquisizione
di verbali di prove assunte in un giudizio civile definito con sentenza che
abbia acquistato autorità di cosa giudicata.
2-bis. Nei casi
previsti dai commi 1 e 2 i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati contro
l'imputato soltanto se il suo difensore ha partecipato all'assunzione della
prova o se nei suoi confronti fa stato la sentenza civile (Comma aggiunto
dall'art. 3 della legge 7 agosto 1997, n. 267, e successivamente così
sostituito dall'art. 9 della legge 1 marzo 2001, n. 63).
3. E' comunque
ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che non sono ripetibili. Se
la ripetizione dell'atto è divenuta impossibile per fatti o circostanze
sopravvenuti, l'acquisizione è ammessa se si tratta di fatti o circostanze
imprevedibili (Comma così sostituito dall'art. 9 della legge 1 marzo 2001,
n. 63).
4. Al di fuori dei
casi previsti dai commi 1, 2, 2-bis e 3, i verbali di dichiarazioni possono
essere utilizzati nel dibattimento soltanto nei confronti dell'imputato che vi
consenta; in mancanza di consenso, detti verbali possono essere utilizzati per
le contestazioni previste dagli articoli 500 e 503 (Comma prima modificato
dall'art. 3 della legge 7 agosto 1997, n. 267, e successivamente così
sostituito dall'art. 9 della legge 1 marzo 2001, n. 63).
5. Salvo quanto
previsto dall'articolo 190-bis, resta fermo il diritto delle parti di ottenere
a norma dell'articolo 190 l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state
acquisite a norma dei commi 1, 2, 2-bis e 4 del presente articolo (Comma
così modificato dall'art. 3 della legge 7 agosto 1997, n. 267).
Art. 238-bis. Sentenze irrevocabili.
(Articolo
aggiunto dall'art. 3, comma 2, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)
1. Fermo quanto
previsto dall'articolo 236, le sentenze divenute irrevocabili possono essere
acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate a
norma degli articoli 187 e 192, comma 3.
Art. 239.
Accertamento della provenienza dei documenti.
1. Se occorre
verificarne la provenienza, il documento è sottoposto per il riconoscimento
alle parti private o ai testimoni.
Art. 240. Documenti anonimi ed atti relativi ad intercettazioni illegali (*).
(Articolo così sostituito dall’art. 1 del D.L. 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281)
1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti ne' in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato.
2. Il pubblico ministero dispone l'immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni, relativi a traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti. Allo stesso modo provvede per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni. Di essi e' vietato effettuare copia in qualunque forma e in qualunque fase del procedimento ed il loro contenuto non può essere utilizzato.
3. Il pubblico ministero, acquisiti i documenti, i supporti e gli atti di cui al comma 2, entro quarantotto ore, chiede al giudice per le indagini preliminari di disporne la distruzione.
4. Il giudice per le indagini preliminari entro le successive quarantotto ore fissa l'udienza da tenersi entro dieci giorni, ai sensi dell'articolo 127, dando avviso a tutte le parti interessate, che potranno nominare un difensore di fiducia, almeno tre giorni prima della data dell'udienza.
5. Sentite le parti comparse, il giudice per le indagini preliminari legge il provvedimento in udienza e, nel caso ritenga sussistenti i presupposti di cui al comma 2, dispone la distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al medesimo comma 2 e vi dà esecuzione subito dopo alla presenza del pubblico ministero e dei difensori delle parti.
6. Delle operazioni di distruzione e' redatto apposito verbale, nel quale si dà atto dell'avvenuta intercettazione o detenzione o acquisizione illecita dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 2 nonché delle modalità e dei mezzi usati oltre che dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto degli stessi documenti, supporti e atti.».
-----------------
(*) D. L. 22 settembre 2006, n. 259, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281:
Art. 3. 1.
Chiunque consapevolmente detiene gli atti, i supporti o i documenti di cui sia
stata disposta la distruzione ai sensi dell'articolo 240 del codice di
procedura penale e' punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro
anni.
2. Si applica la pena della
reclusione da uno a cinque anni se il fatto di cui al comma 1 e' commesso da un
pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.
Art. 4. 1. A
titolo di riparazione può essere richiesta all'autore della pubblicazione degli
atti o dei documenti di cui al comma 2 dell'articolo 240 del codice di
procedura penale, al direttore responsabile e all'editore, in solido fra loro,
una somma di denaro determinata in ragione di cinquanta centesimi per ogni
copia stampata, ovvero da 50.000 a 1.000.000 di euro secondo l'entità del
bacino di utenza ove la diffusione sia avvenuta con mezzo radiofonico,
televisivo o telematico. In ogni caso, l'entità della riparazione non può
essere inferiore a 10.000 euro.
2. L'azione può essere proposta da
parte di coloro a cui i detti atti o documenti fanno riferimento. L'azione si
prescrive nel termine di cinque anni dalla data della pubblicazione. Agli
effetti della prova della corrispondenza degli atti o dei documenti pubblicati
con quelli di cui al comma 2 dell'articolo 240 del codice di procedura penale
fa fede il verbale di cui al comma 6 dello stesso articolo. Si applicano, in
quanto compatibili, le norme di cui al capo III del titolo I del libro IV del
codice di procedura civile.
3. L'azione e' esercitata senza
pregiudizio di quanto il Garante per la protezione dei dati personali possa
disporre ove accerti o inibisca l'illecita diffusione di dati o di documenti,
anche a seguito dell'esercizio di diritti da parte dell'interessato.
4. Qualora sia promossa per i
medesimi fatti di cui al comma 1 anche l'azione per il risarcimento del danno,
il giudice tiene conto, in sede di determinazione e liquidazione dello stesso,
della somma corrisposta ai sensi del comma 1.
Art. 241.
Documenti falsi.
1. Fuori dei casi
previsti dall'articolo 537, il giudice, se ritiene la falsità di un documento acquisito
al procedimento, dopo la definizione di questo, ne informa il pubblico
ministero trasmettendogli copia del documento.
Art. 242.
Traduzione di documenti. Trascrizione di nastri magnetofonici.
1. Quando è
acquisito un documento redatto in lingua diversa da quella italiana, il giudice
ne dispone la traduzione a norma dell'articolo 143 se ciò è necessario alla sua
comprensione.
2. Quando è
acquisito un nastro magnetofonico, il giudice ne dispone, se necessario, la
trascrizione a norma dell'articolo 268 comma 7.
Art. 243.
Rilascio di copie.
1. Quando dispone
l'acquisizione di un documento che non deve rimanere segreto [c.p.p. 329], il
giudice, a richiesta di chi ne abbia interesse, può autorizzare la cancelleria
a rilasciare copia autentica a norma dell'articolo 116.