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TITOLO I - Disposizioni generali
Art. 187. Oggetto della prova.
1. Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all'imputazione [c.p.p. 423, 516], alla punibilità e alla determinazione della pena [c.p. 132, 133] o della misura di sicurezza [c.p. 200].
2. Sono altresì oggetto di prova i fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali.
3. Se vi è costituzione di parte civile, sono inoltre oggetto di prova i fatti inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato [c.p. 185].
Art. 188. Libertà morale della persona nell'assunzione della prova.
1. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti [c.p.p. 64, comma 2].
Art. 189. Prove non disciplinate dalla legge.
1. Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona [c.p.p. 64, comma 2]. Il giudice provvede all'ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova.
Art. 190. Diritto alla prova.
1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte [c.p.p. 392, 422, comma 2, 493, commi 2 e 3, 519, 603, commi 1, 2 e 3]. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti.
2. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio [c.p.p. 195, comma 2, 221, 507, 508, 511, 603, comma 3].
3. I provvedimenti sull'ammissione della prova possono essere revocati sentite le parti in contraddittorio.
Art. 190-bis. Requisiti della prova in casi particolari.
(Articolo aggiunto dall'art. 3, comma 3, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)
1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze (Comma così sostituito dall'art. 3 della legge 1 marzo 2001, n. 63).
1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, se l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni sedici (Comma aggiunto dall'art. 13 della legge 3 agosto 1998, n. 269).
Art. 191. Prove illegittimamente acquisite.
1. Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.
2. L'inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Art. 192. Valutazione della prova.
1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione [c.p.p. 125, comma 3, 606, comma 1, lett. e] dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.
2. L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti [c.c. 2729].
3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato [c.p. 110, 113] o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.
4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b).
Art. 193. Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili.
1. Nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, eccettuati quelli che riguardano lo stato di famiglia e di cittadinanza.