%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%>
TITOLO VI - Termini
Art. 172. Regole
generali.
1. I termini
processuali sono stabiliti a ore, a giorni, a mesi o ad anni.
2. I termini si
computano secondo il calendario comune.
3. Il termine
stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al
giorno successivo non festivo.
4. Salvo che la
legge disponga altrimenti, nel termine non si computa l'ora o il giorno in cui
ne è iniziata la decorrenza; si computa l'ultima ora o l'ultimo giorno.
5. Quando è
stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite per il
termine si computano intere e libere.
6. Il termine per
fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio
giudiziario si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti,
l'ufficio viene chiuso al pubblico.
Art. 173. Termini
a pena di decadenza. Abbreviazione.
1. I termini si
considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi previsti dalla
legge.
2. I termini
stabiliti dalla legge a pena di decadenza non possono essere prorogati, salvo
che la legge disponga altrimenti.
3. La parte a favore
della quale è stabilito un termine può chiederne o consentirne l'abbreviazione
con dichiarazione ricevuta nella cancelleria o nella segreteria dell'autorità
procedente.
Art. 174.
Prolungamento dei termini di comparizione.
1. Se la residenza
dell'imputato risultante dagli atti ovvero il domicilio dichiarato o eletto a
norma dell'articolo 161 è fuori del comune nel quale ha sede l'autorità
giudiziaria procedente, il termine per comparire è prolungato del numero di
giorni necessari per il viaggio. Il prolungamento è di un giorno ogni
cinquecento chilometri di distanza, quando è possibile l'uso dei mezzi pubblici
di trasporto e di un giorno ogni cento chilometri negli altri casi. Lo stesso
prolungamento ha luogo per gli imputati detenuti o internati fuori del comune
predetto. In ogni caso il prolungamento del termine non può essere superiore a
tre giorni. Per l'imputato residente all'estero il prolungamento del termine è
stabilito dall'autorità giudiziaria, tenendo conto della distanza e dei mezzi
di comunicazione utilizzabili.
2. Le stesse
disposizioni si applicano quando si tratta di termine stabilito per la
presentazione di ogni altra persona per la quale l'autorità procedente emette
ordine o invito.
Art. 175.
Restituzione nel termine.
1. Il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza [c.p.p. 173], se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore. La richiesta per la restituzione nel termine é presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale é cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore. (Periodo aggiunto dall’art. 1 del D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 60).
2. Se é stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato é restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tale fine l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica. (Comma così sostituito dall’art. 1 del D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 60).
2-bis. La richiesta indicata al comma 2 e' presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione dall'estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato. (Comma aggiunto dall’art. 1 del D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 60).
3. [La richiesta
per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci
giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza
maggiore ovvero, nei casi previsti dal comma 2, da quello in cui l'imputato ha
avuto effettiva conoscenza dell'atto] (Periodo soppresso dall’art. 1 del
D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
aprile 2005, n. 60). La restituzione non può essere concessa più di una
volta per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento.
4. Sulla richiesta
decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della presentazione della
stessa. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le
indagini preliminari. Se sono stati pronunciati sentenza o decreto di condanna,
decide il giudice che sarebbe competente sulla impugnazione o sulla opposizione
[c.p.p. 670].
5. L'ordinanza che
concede la restituzione nel termine per la proposizione della impugnazione o della
opposizione può essere impugnata solo con la sentenza che decide sulla
impugnazione o sulla opposizione.
6. Contro
l'ordinanza che respinge la richiesta di restituzione nel termine può essere
proposto ricorso per cassazione.
7. Quando accoglie
la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione, il giudice,
se occorre, ordina la scarcerazione dell'imputato detenuto e adotta tutti i
provvedimenti necessari per far cessare gli effetti determinati dalla scadenza
del termine.
8. Se la restituzione
nel termine è concessa a norma del comma 2, non si tiene conto, ai fini della
prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della
sentenza contumaciale [c.p.p. 548, comma 3] o del decreto di condanna e la
notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la
restituzione.
Art. 176. Effetti
della restituzione nel termine.
1. Il giudice che ha
disposto la restituzione provvede, a richiesta di parte e in quanto sia
possibile, alla rinnovazione degli atti ai quali la parte aveva diritto di
assistere.
2. Se la
restituzione nel termine è concessa dalla corte di cassazione, al compimento
degli atti di cui è disposta la rinnovazione provvede il giudice competente per
il merito.