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TITOLO V - Notificazioni
Art. 148. Organi
e forme delle notificazioni.
1. Le notificazioni
degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite
dell'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni.
2. Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al tribunale del riesame il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo (Comma così sostituito dall’art. 17 del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155).
2-bis. L'autorità giudiziaria può
disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con
mezzi tecnici idonei. L'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di
aver trasmesso il testo originale (Comma aggiunto dall'art. 9 del D.L. 18
ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2001, n. 438).
[2-ter. Nei
procedimenti avanti al tribunale per il riesame il giudice può disporre che, in
caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalle sezioni della polizia
giudiziaria presso le procure della Repubblica con le medesime modalità di cui
al comma 2] (Comma aggiunto dall'art. 9 del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438 e abrogato dall’art.
17 del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 luglio 2005, n. 155).
3. L'atto è
notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti.
4. La consegna di
copia dell'atto all'interessato da parte della cancelleria ha valore di
notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la
eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.
5. La lettura dei
provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal giudice
verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni,
purché ne sia fatta menzione nel verbale (Comma così sostituito dall'art. 1
del D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12).
Art. 149.
Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo.
1. Nei casi di
urgenza, il giudice può disporre, anche su richiesta di parte, che le persone
diverse dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura
della cancelleria (Comma così modificato dall'art. 9 del D.L. 18 ottobre
2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n.
438).
2. Sull'originale
dell'avviso o della convocazione sono annotati il numero telefonico chiamato,
il nome, le funzioni o le mansioni svolte dalla persona che riceve la
comunicazione, il suo rapporto con il destinatario, il giorno e l'ora della
telefonata.
3. Alla
comunicazione si procede chiamando il numero telefonico corrispondente ai
luoghi indicati nell'articolo 157 commi 1 e 2. Essa non ha effetto se non è
ricevuta dal destinatario ovvero da persona che conviva anche temporaneamente
col medesimo.
4. La comunicazione
telefonica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui è
avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario
mediante telegramma.
5. Quando non è
possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione è
eseguita, per estratto, mediante telegramma.
Art. 150. Forme
particolari di notificazione disposte dal giudice.
1. Quando lo
consigliano circostanze particolari, il giudice può prescrivere, anche di ufficio,
con decreto motivato in calce all'atto, che la notificazione a persona diversa
dall'imputato sia eseguita mediante l'impiego di mezzi tecnici che garantiscano
la conoscenza dell'atto.
2. Nel decreto sono
indicate le modalità necessarie per portare l'atto a conoscenza del
destinatario.
Art. 151.
Notificazioni richieste dal pubblico ministero.
1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, ovvero dalla polizia giudiziaria nei soli casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire (Comma così sostituito dall’art. 17 del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155).
2. La consegna di copia dell'atto
all'interessato da parte della segreteria ha valore di notificazione. Il
pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna
e la data in cui questa è avvenuta.
3. La lettura dei
provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal pubblico
ministero verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le
notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale (Comma così
sostituito dall'art. 2 del D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12).
4. (Soppresso
dall'art. 2 del D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12).
Art. 152.
Notificazioni richieste dalle parti private.
1. Salvo che la
legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle parti private possono
essere sostituite dall'invio di copia dell'atto effettuata dal difensore
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 153.
Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero.
1. Le notificazioni
al pubblico ministero sono eseguite, anche direttamente dalle parti o dai
difensori, mediante consegna di copia dell'atto nella segreteria. Il pubblico
ufficiale addetto annota sull'originale e sulla copia dell'atto le generalità
di chi ha eseguito la consegna e la data in cui questa è avvenuta.
2. Le comunicazioni
di atti e provvedimenti del giudice al pubblico ministero sono eseguite a cura
della cancelleria nello stesso modo, salvo che il pubblico ministero prenda
visione dell'atto sottoscrivendolo. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale
dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.
Art. 154.
Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e
al civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
1. Le notificazioni
alla persona offesa dal reato sono eseguite a norma dell'articolo 157 commi 1,
2, 3, 4 e 8. Se sono ignoti i luoghi ivi indicati, la notificazione è eseguita
mediante deposito dell'atto nella cancelleria. Qualora risulti dagli atti
notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero, la persona
offesa è invitata mediante raccomandata con avviso di ricevimento a dichiarare
o eleggere domicilio nel territorio dello Stato. Se nel termine di venti giorni
dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata la dichiarazione o
l'elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea,
la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella cancelleria.
2. La notificazione
della prima citazione al responsabile civile e alla persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria è eseguita con le forme stabilite per la prima
notificazione all'imputato non detenuto.
3. Se si tratta di
pubbliche amministrazioni, di persone giuridiche o di enti privi di personalità
giuridica, le notificazioni sono eseguite nelle forme stabilite per il processo
civile.
4. Le notificazioni
alla parte civile, al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata
per la pena pecuniaria costituiti in giudizio sono eseguite presso i difensori.
Il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria, se non sono costituiti, devono dichiarare o eleggere il proprio
domicilio nel luogo in cui si procede con atto ricevuto dalla cancelleria del
giudice competente. In mancanza di tale dichiarazione o elezione o se la stessa
è insufficiente o inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante deposito
nella cancelleria.
Art. 155.
Notificazioni per pubblici annunzi alle persone offese.
1. Quando per il
numero dei destinatari o per l'impossibilità di identificarne alcuni, la
notificazione nelle forme ordinarie alle persone offese risulti difficile,
l'autorità giudiziaria può disporre, con decreto in calce all'atto da
notificare, che la notificazione sia eseguita mediante pubblici annunzi. Nel
decreto sono designati, quando occorre, i destinatari nei cui confronti la
notificazione deve essere eseguita nelle forme ordinarie e sono indicati i modi
che appaiono opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati.
2. In ogni caso,
copia dell'atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui si trova
l'autorità procedente e un estratto è inserito nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
3. La notificazione
si ha per avvenuta quando l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto,
con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella
cancelleria o segreteria dell'autorità procedente.
Art. 156.
Notificazioni all'imputato detenuto.
1. Le notificazioni
all'imputato detenuto sono eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna
di copia alla persona.
2. In caso di
rifiuto della ricezione, se ne fa menzione nella relazione di notificazione e
la copia rifiutata è consegnata al direttore dell'istituto o a chi ne fa le
veci. Nello stesso modo si provvede quando non è possibile consegnare la copia
direttamente all'imputato, perché legittimamente assente. In tal caso, della
avvenuta notificazione il direttore dell'istituto informa immediatamente
l'interessato con il mezzo più celere.
3. Le notificazioni
all'imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari [c.p.p. 284,
286, 386, comma 5] sono eseguite a norma dell'articolo 157.
4. Le disposizioni
che precedono si applicano anche quando dagli atti risulta che l'imputato è
detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la
notificazione o è internato in un istituto penitenziario.
5. In nessun caso le
notificazioni all'imputato detenuto o internato possono essere eseguite con le
forme dell'articolo 159.
Art. 157. Prima
notificazione all'imputato non detenuto.
1. Salvo quanto
previsto dagli articoli 161 e 162, la prima notificazione all'imputato non
detenuto è eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se non è possibile
consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di
abitazione o nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività
lavorativa, mediante consegna a una persona che conviva anche temporaneamente
o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.
2. Qualora i luoghi indicati
nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione è eseguita nel luogo dove
l'imputato ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle
predette persone.
3. Il portiere o chi
ne fa le veci sottoscrive l'originale dell'atto notificato e l'ufficiale
giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a
mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della
notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.
4. La copia non può
essere consegnata a persona minore degli anni quattordici o in stato di
manifesta incapacità di intendere o di volere.
5. L'autorità
giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia è stata
consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che
l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato [c.p.p.
420, comma 4, 485, comma 1].
6. La consegna alla
persona convivente, al portiere o a chi ne fa le veci è effettuata in plico
chiuso e la relazione di notificazione è scritta all'esterno del plico stesso.
7. Se le persone
indicate nel comma 1 mancano o non sono idonee o si rifiutano di ricevere la
copia, si procede nuovamente alla ricerca dell'imputato, tornando nei luoghi
indicati nei commi 1 e 2.
8. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l'atto è depositato nella casa del comune dove l'imputato ha l'abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa. Avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa. L'ufficiale giudiziario dà inoltre comunicazione all'imputato dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.
8-bis. Le notificazioni
successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi
dell'articolo 96, mediante consegna ai difensori. Il difensore può dichiarare
immediatamente all'autorità che procede di non accettare la notificazione. Per le modalità della
notificazione si applicano anche
le disposizioni previste dall'articolo 148, comma 2-bis. (Comma aggiunto dall’art. 2 del D.L.
21 febbraio 2005, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile
2005, n. 60).
Art. 158. Prima notificazione
all'imputato in servizio militare.
1. La prima
notificazione all'imputato militare in servizio attivo il cui stato risulti dagli
atti è eseguita nel luogo in cui egli risiede per ragioni di servizio, mediante
consegna alla persona. Se la consegna non è possibile, l'atto è notificato
presso l'ufficio del comandante il quale informa immediatamente l'interessato
della avvenuta notificazione con il mezzo più celere.
Art. 159.
Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità.
1. Se non è
possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dall'articolo 157,
l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche dell'imputato, particolarmente
nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica [c.c. 43], dell'ultima
dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e
presso l'amministrazione carceraria centrale. Qualora le ricerche non diano
esito positivo, l'autorità giudiziaria emette decreto di irreperibilità [c.p.p.
151, comma 4, 460, comma 4] con il quale, dopo avere designato un difensore
all'imputato che ne sia privo, ordina che la notificazione sia eseguita
mediante consegna di copia al difensore (Comma così modificato dall'art. 3
del D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12).
2. Le notificazioni
in tal modo eseguite sono valide a ogni effetto. L'irreperibile è rappresentato
dal difensore.
Art. 160.
Efficacia del decreto di irreperibilità.
(Articolo così
sostituito dall'art. 4 del D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12)
1. Il decreto di
irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero nel corso delle
indagini preliminari cessa di avere efficacia con la pronuncia del
provvedimento che definisce l'udienza preliminare ovvero, quando questa manchi,
con la chiusura delle indagini preliminari.
2. Il decreto di
irreperibilità emesso dal giudice per la notificazione degli atti introduttivi
dell'udienza preliminare nonché il decreto di irreperibilità emesso dal giudice
o dal pubblico ministero per la notificazione del provvedimento che dispone il
giudizio cessano di avere efficacia con la pronuncia della sentenza di primo
grado.
3. Il decreto di
irreperibilità emesso dal giudice di secondo grado e da quello di rinvio cessa
di avere efficacia con la pronuncia della sentenza.
4. Ogni decreto di
irreperibilità deve essere preceduto da nuove ricerche nei luoghi indicati
nell'articolo 159.
Art. 161.
Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni.
(Articolo così
sostituito dall'art. 5 del D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12)
1. Il giudice, il
pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con
l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non
detenuto né internato, lo invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati
nell'articolo 157 comma 1 ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni,
avvertendolo che, nella sua qualità di persona sottoposta alle indagini o di
imputato, ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o
eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di
dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante
consegna al difensore. Della dichiarazione o della elezione di domicilio,
ovvero del rifiuto di compierla, è fatta menzione nel verbale.
2. Fuori del caso
previsto dal comma 1, l'invito a dichiarare o eleggere domicilio è formulato
con l'informazione di garanzia o con il primo atto notificato per disposizione
dell'autorità giudiziaria. L'imputato è avvertito che deve comunicare ogni
mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in caso di mancanza, di
insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, le
successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l'atto è stato
notificato.
3. L'imputato
detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento
definitivo e l'imputato che deve essere dimesso da un istituto per l'esecuzione
di misure di sicurezza, all'atto della scarcerazione o della dimissione ha
l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con atto ricevuto
a verbale dal direttore dell'istituto. Questi lo avverte a norma del comma 1,
iscrive la dichiarazione o elezione nell'apposito registro e trasmette
immediatamente il verbale all'autorità che ha disposto la scarcerazione o la
dimissione.
4. Se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 diviene impossibile, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore. Nello stesso modo si procede quando, nei casi previsti dai commi 1 e 3, la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee. Tuttavia, quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l'imputato non è stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni degli articoli 157 e 159.
[4-bis. In caso di nomina
di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, le notificazioni alla
persona sottoposta alle
indagini o all'imputato, che non abbia eletto o dichiarato domicilio, sono
eseguite mediante consegna ai difensori]. (Comma aggiunto dall’art. 2 del
D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, e soppresso dalla legge di conversione 22 aprile
2005, n. 60).
Art. 162.
Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto.
1. Il domicilio
dichiarato, il domicilio eletto e ogni loro mutamento sono comunicati
dall'imputato all'autorità che procede, con dichiarazione raccolta a verbale
ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione
autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore.
2. La dichiarazione
può essere fatta anche nella cancelleria del tribunale (così modificato
dall'art. 178 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51) del luogo nel quale l'imputato
si trova.
3. Nel caso previsto
dal comma 2 il verbale è trasmesso immediatamente all'autorità giudiziaria che
procede. Analogamente si provvede in tutti i casi in cui la comunicazione è
ricevuta da una autorità giudiziaria che, nel frattempo, abbia trasmesso gli
atti ad altra autorità.
4. Finché l'autorità
giudiziaria che procede non ha ricevuto il verbale o la comunicazione, sono
valide le notificazioni disposte nel domicilio precedentemente dichiarato o
eletto.
Art. 163.
Formalità per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto.
1. Per le
notificazioni eseguite nel domicilio dichiarato o eletto a norma degli articoli
161 e 162 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo
157.
Art. 164. Durata
del domicilio dichiarato o eletto.
1. La determinazione
del domicilio dichiarato o eletto è valida per ogni stato e grado del
procedimento, salvo quanto è previsto dagli articoli 156 e 613 comma 2.
Art. 165.
Notificazioni all'imputato latitante o evaso.
1. Le notificazioni
all'imputato latitante [c.p.p. 296] o evaso [c.p. 385] sono eseguite mediante
consegna di copia al difensore.
2. Se l'imputato è
privo di difensore, l'autorità giudiziaria designa un difensore di ufficio.
3. L'imputato
latitante o evaso è rappresentato a ogni effetto dal difensore.
Art. 166.
Notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente.
1. Se l'imputato è
interdetto, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e
presso il tutore; se l'imputato si trova nelle condizioni previste
dall'articolo 71 comma 1, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli
precedenti e presso il curatore speciale.
Art. 167.
Notificazioni ad altri soggetti.
1. Le notificazioni
a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono a
norma dell'articolo 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8, salvi i casi di urgenza previsti
dall'articolo 149.
Art. 168.
Relazione di notificazione.
1. Salvo quanto
previsto dall'articolo 157 comma 6, l'ufficiale giudiziario che procede alla notificazione
scrive, in calce all'originale e alla copia notificata, la relazione in cui
indica l'autorità o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, le
generalità della persona alla quale è stata consegnata la copia, i suoi
rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il
luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria
sottoscrizione.
2. Quando vi è
contraddizione tra la relazione scritta sulla copia consegnata e quella
contenuta nell'originale, valgono per ciascun interessato le attestazioni
contenute nella copia notificata.
3. La notificazione
produce effetto per ciascun interessato dal giorno della sua esecuzione.
Art. 169.
Notificazioni all'imputato all'estero.
1. Se risulta dagli
atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero della
persona nei cui confronti si deve procedere, il giudice o il pubblico ministero
le invia raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione della
autorità che procede, il titolo del reato e la data e il luogo in cui è stato
commesso [c.p.p. 369] nonché l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel
territorio dello Stato [c.p.p. 161]. Se nel termine di trenta giorni dalla
ricezione della raccomandata non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione
di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, le
notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore.
2. Nello stesso modo
si provvede se la persona risulta essersi trasferita all'estero successivamente
al decreto di irreperibilità emesso a norma dell'art. 159 (Comma così
modificato dall'art. 6 del D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12).
3. L'invito previsto
dal comma 1 è redatto nella lingua dell'imputato straniero quando dagli atti
non risulta che egli conosca la lingua italiana.
4. Quando dagli atti
risulta che la persona nei cui confronti si deve procedere risiede o dimora
all'estero, ma non si hanno notizie sufficienti per provvedere a norma del
comma 1, il giudice o il pubblico ministero, prima di pronunciare decreto di
irreperibilità, dispone le ricerche anche fuori del territorio dello Stato nei
limiti consentiti dalle convenzioni internazionali.
5. Le disposizioni
precedenti si applicano anche nel caso in cui dagli atti risulti che la persona
è detenuta all'estero.
Art. 170.
Notificazioni col mezzo della posta.
1. Le notificazioni
possono essere eseguite anche col mezzo degli uffici postali, nei modi
stabiliti dalle relative norme speciali.
2. E' valida la
notificazione anche se eseguita col mezzo di un ufficio postale diverso da
quello a cui inizialmente fu diretto il piego.
3. Qualora l'ufficio
postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, l'ufficiale
giudiziario provvede alle notificazioni nei modi ordinari.
Art. 171. Nullità
delle notificazioni.
1. La notificazione
è nulla:
a) se l'atto è
notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la
notificazione per estratto;
b) se vi è
incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata richiedente ovvero sul
destinatario;
c) se nella
relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita;
d) se sono violate
le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia;
e) se non è stato
dato l'avvertimento nei casi previsti dall'art. 161 commi 1, 2, 3 e la
notificazione è stata eseguita mediante consegna al difensore (Lettera così
modificata dall'art. 7 del D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12);
f) se è stata omessa
l'affissione o non è stata data la comunicazione prescritta dall'articolo 157 comma
8;
g) se sull'originale
dell'atto notificato manca la sottoscrizione della persona indicata
nell'articolo 157 comma 3;
h) se non sono state
osservate le modalità prescritte dal giudice nel decreto previsto dall'articolo
150 e l'atto non è giunto a conoscenza del destinatario.