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TITOLO IV - Imputato
Art. 60.
Assunzione della qualità di imputato.
1. Assume la qualità
di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di
rinvio a giudizio [c.p.p. 416], di giudizio immediato, di decreto penale di
condanna, di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1, nel
decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo (Comma
così modificato dall'art. 47 della legge 16 dicembre 1999, n. 479).
2. La qualità di
imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più
soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta
irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto
esecutivo il decreto penale di condanna.
3. La qualità di
imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere
e qualora sia disposta la revisione del processo.
Art. 61.
Estensione dei diritti e delle garanzie dell'imputato.
1. I diritti e le
garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini
preliminari.
2. Alla stessa
persona si estende ogni altra disposizione relativa all'imputato, salvo che sia
diversamente stabilito.
Art. 62. Divieto
di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato.
1. Le dichiarazioni
comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona
sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di testimonianza [c.p.p.
191].
Art. 63.
Dichiarazioni indizianti.
1. Se davanti
all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata
ovvero una persona non sottoposta alle indagini rende dichiarazioni dalle quali
emergono indizi di reità a suo carico, l'autorità procedente ne interrompe
l'esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere
svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore. Le
precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le
ha rese.
2. Se la persona
doveva essere sentita sin dall'inizio in qualità di imputato o di persona
sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate.
Art. 64. Regole
generali per l'interrogatorio.
1. La persona
sottoposta alle indagini, anche se in stato di custodia cautelare o se detenuta
per altra causa, interviene libera all'interrogatorio, salve le cautele
necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze.
2. Non possono
essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o
tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la
capacità di ricordare e di valutare i fatti [c.p.p. 188].
3. Prima che abbia
inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che (Comma così
sostituito dall'art. 2 della legge 1 marzo 2001, n. 63):
a) le sue
dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;
b) salvo quanto
disposto dall'articolo 66, comma 1, ha facoltà di non rispondere ad alcuna
domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso;
c) se renderà
dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in
ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste
dall'articolo 197 e le garanzie di cui all'articolo 197-bis.
3-bis.
L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), rende
inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata. In mancanza
dell'avvertimento di cui al comma 3, lettera c), le dichiarazioni eventualmente
rese dalla persona interrogata su fatti che concernono la responsabilità di
altri non sono utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata non
potrà assumere, in ordine a detti fatti, l'ufficio di testimone (Comma
aggiunto dall'art. 2 della legge 1 marzo 2001, n. 63).
Art. 65.
Interrogatorio nel merito.
1. L'autorità
giudiziaria contesta alla persona sottoposta alle indagini in forma chiara e
precisa il fatto che le è attribuito, le rende noti gli elementi di prova
esistenti contro di lei e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini,
gliene comunica le fonti [c.p.p. 294, 375, 388].
2. Invita, quindi,
la persona ad esporre quanto ritiene utile per la sua difesa e le pone
direttamente domande.
3. Se la persona
rifiuta di rispondere, ne è fatta menzione nel verbale. Nel verbale è fatta
anche menzione, quando occorre, dei connotati fisici e di eventuali segni
particolari della persona.
Art. 66. Verifica
dell'identità personale dell'imputato.
1. Nel primo atto
cui è presente l'imputato, l'autorità giudiziaria lo invita a dichiarare le
proprie generalità e quant'altro può valere a identificarlo, ammonendolo circa
le conseguenze cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalità o le
dà false [c.p. 495].
2. L'impossibilità
di attribuire all'imputato le sue esatte generalità non pregiudica il
compimento di alcun atto da parte dell'autorità procedente, quando sia certa
l'identità fisica della persona.
3. Le erronee generalità attribuite all'imputato sono rettificate nelle forme previste dall'articolo 130.
Art. 66-bis. Verifica dei
procedimenti a carico dell'imputato.
(Articolo inserito dall’art.
12 del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 luglio 2005, n. 155)
1. In ogni stato e grado del procedimento, quando risulta che la persona sottoposta alle indagini o l'imputato e' stato segnalato, anche sotto diverso nome, all'autorità giudiziaria quale autore di un reato commesso antecedentemente o successivamente a quello per il quale si procede, sono eseguite le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente ai fini dell'applicazione della legge penale.
Art. 67.
Incertezza sull'età dell'imputato.
1. In ogni stato e
grado del procedimento, quando vi è ragione di ritenere che l'imputato sia
minorenne, l'autorità giudiziaria trasmette gli atti al procuratore della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni.
Art. 68. Errore
sull'identità fisica dell'imputato.
1. Se risulta
l'errore di persona, in ogni stato e grado del processo il giudice, sentiti il
pubblico ministero e il difensore, pronuncia sentenza a norma dell'articolo
129.
Art. 69. Morte
dell'imputato.
1. Se risulta la
morte dell'imputato, in ogni stato e grado del processo il giudice, sentiti il
pubblico ministero e il difensore, pronuncia sentenza a norma dell'articolo
129.
2. La sentenza non
impedisce l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto e contro la
medesima persona, qualora successivamente si accerti che la morte dell'imputato
è stata erroneamente dichiarata.
Art. 70.
Accertamenti sulla capacità dell'imputato.
1. Quando non deve
essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere e vi
è ragione di ritenere che, per infermità mentale sopravvenuta al fatto,
l'imputato non è in grado di partecipare coscientemente al processo, il
giudice, se occorre, dispone anche di ufficio, perizia.
2. Durante il tempo
occorrente per l'espletamento della perizia il giudice assume, a richiesta del
difensore, le prove che possono condurre al proscioglimento dell'imputato, e,
quando vi è pericolo nel ritardo, ogni altra prova richiesta dalle parti.
3. Se la necessità
di provvedere risulta durante le indagini preliminari, la perizia è disposta
dal giudice a richiesta di parte con le forme previste per l'incidente
probatorio. Nel frattempo restano sospesi i termini per le indagini preliminari
[c.p.p. 405, 406, 407] e il pubblico ministero compie i soli atti che non
richiedono la partecipazione cosciente della persona sottoposta alle indagini.
Quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove nei casi
previsti dall'articolo 392.
Art. 71.
Sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato.
1. Se, a seguito
degli accertamenti previsti dall'articolo 70, risulta che lo stato mentale
dell'imputato è tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento,
il giudice dispone con ordinanza che questo sia sospeso, sempre che non debba
essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.
2. Con l'ordinanza
di sospensione il giudice nomina all'imputato un curatore speciale, designando
di preferenza l'eventuale rappresentante legale.
3. Contro
l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato
e il suo difensore nonché il curatore speciale nominato all'imputato.
4. La sospensione
non impedisce al giudice di assumere prove, alle condizioni e nei limiti stabiliti
dall'articolo 70 comma 2. A tale assunzione il giudice procede anche a
richiesta del curatore speciale, che in ogni caso ha facoltà di assistere agli
atti disposti sulla persona dell'imputato, nonché agli atti cui questi ha
facoltà di assistere.
5. Se la sospensione
interviene nel corso delle indagini preliminari, si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 70 comma 3.
6. Nel caso di
sospensione, non si applica la disposizione dell'articolo 75 comma 3.
Art. 72. Revoca
dell'ordinanza di sospensione.
1. Allo scadere del
sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del procedimento, o
anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone ulteriori
accertamenti peritali sullo stato di mente dell'imputato. Analogamente provvede
a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia
ripreso il suo corso.
2. La sospensione è
revocata con ordinanza non appena risulti che lo stato mentale dell'imputato ne
consente la cosciente partecipazione al procedimento ovvero che nei confronti
dell'imputato deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non
luogo a procedere.
Art. 73.
Provvedimenti cautelari.
1. In ogni caso in
cui lo stato di mente dell'imputato appare tale da renderne necessaria la cura
nell'ambito del servizio psichiatrico, il giudice informa con il mezzo più
rapido l'autorità competente per l'adozione delle misure previste dalle leggi
sul trattamento sanitario per malattie mentali.
2. Qualora vi sia
pericolo nel ritardo, il giudice dispone anche di ufficio il ricovero
provvisorio dell'imputato in idonea struttura del servizio psichiatrico
ospedaliero. L'ordinanza perde in ogni caso efficacia nel momento in cui viene
data esecuzione al provvedimento dell'autorità indicata nel comma 1.
3. Quando è stata o
deve essere disposta la custodia cautelare dell'imputato, il giudice ordina che
la misura sia eseguita nelle forme previste dall'articolo 286.
4. Nel corso delle
indagini preliminari, il pubblico ministero provvede all'informativa prevista
dal comma 1 e, se ne ricorrono le condizioni, chiede al giudice il
provvedimento di ricovero provvisorio previsto dal comma 2.