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TITOLO III - Polizia giudiziaria
Art. 55. Funzioni
della polizia giudiziaria.
1. La polizia
giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati,
impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori,
compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere
quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.
2. Svolge ogni
indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria.
3. Le funzioni
indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia
giudiziaria.
Art. 56. Servizi
e sezioni di polizia giudiziaria.
1. Le funzioni di
polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione
dell'autorità giudiziaria:
a) dai servizi di
polizia giudiziaria previsti dalla legge;
b) dalle sezioni di
polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica e composte
con personale dei servizi di polizia giudiziaria;
c) dagli ufficiali e
dagli agenti di polizia giudiziaria appartenenti agli altri organi cui la legge
fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato [c.p.p. 347].
Art. 57.
Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.
1. Salve le
disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:
a) i dirigenti, i
commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla
polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica
sicurezza riconosce tale qualità;
b) gli ufficiali
superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di
finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli
altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle
rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;
c) il sindaco dei
comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando
dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.
2. Sono agenti di
polizia giudiziaria:
a) il personale
della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della
pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
b) i carabinieri, le
guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito
territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni
quando sono in servizio.
3. Sono altresì
ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono
destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi
e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55.
Art. 58.
Disponibilità della polizia giudiziaria.
1. Ogni procura
della Repubblica dispone [c.p.p. 327] della rispettiva sezione; la procura
generale presso la corte di appello dispone di tutte le sezioni istituite nel
distretto.
2. Le attività di
polizia giudiziaria per i giudici del distretto sono svolte dalla sezione
istituita presso la corrispondente procura della Repubblica.
3. L'autorità
giudiziaria si avvale direttamente del personale delle sezioni a norma dei commi
1 e 2 e può altresì avvalersi di ogni servizio o altro organo di polizia
giudiziaria.
Art. 59.
Subordinazione della polizia giudiziaria.
1. Le sezioni di
polizia giudiziaria dipendono dai magistrati che dirigono gli uffici presso i
quali sono istituite.
2. L'ufficiale
preposto ai servizi di polizia giudiziaria è responsabile verso il procuratore
della Repubblica presso il tribunale dove ha sede il servizio dell'attività di
polizia giudiziaria svolta da lui stesso e dal personale dipendente.
3. Gli ufficiali e
gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti a essi
affidati inerenti alle funzioni di cui all’articolo 55, comma 1 (Parole
inserite dall’art. 17 del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155). Gli appartenenti alle
sezioni non possono essere distolti dall'attività di polizia giudiziaria se non
per disposizione del magistrato dal quale dipendono a norma del comma 1.