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TITOLO I - Norme di attuazione
Capo I - Disposizioni relative al giudice
Art. 1. Modalità
di determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati.
(Articolo così
sostituito dall'art. 6 della legge 2 dicembre 1998, n. 420)
1. Agli effetti di
quanto stabilito dall'articolo 11 del codice, il distretto di corte d'appello
nel cui capoluogo ha sede il giudice competente è determinato sulla base della
tabella A allegata alle presenti norme.
Art. 2. Riunione
di processi.
1. Se più processi
che possono essere riuniti a norma dell'articolo 17 del codice pendono davanti
a diversi giudici o a diverse sezioni dello stesso ufficio giudiziario, il
dirigente dell'ufficio o della sezione designa per la eventuale riunione il
giudice o la sezione cui è stato assegnato per primo uno dei processi, salvo
che sussistano rilevanti esigenze di servizio ovvero la designazione possa
pregiudicare la rapida definizione dei processi medesimi. In tali ultime
ipotesi provvede con decreto motivato.
1-bis. Fermo quanto
previsto dalla seconda parte del comma 1, nel caso indicato dall'articolo 17
comma 1-bis del codice il dirigente dell'ufficio o della sezione designa per
l'eventuale riunione il giudice o la sezione che procede in composizione
collegiale cui è stato assegnato per primo uno dei processi. Se la riunione non
viene disposta, gli atti sono restituiti (Comma aggiunto dall'art. 208 del
D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51).
Capo II - Disposizioni relative al pubblico ministero
Art. 3.
Designazione del pubblico ministero.
(Articolo abrogato dall’art. 7 del D.L.vo 20 febbraio 2006, n. 106)
[1. I titolari degli uffici del
pubblico ministero curano che, ove possibile, alla trattazione del procedimento
provvedano, per tutte le fasi del relativo grado, il magistrato o i magistrati
originariamente designati].
Art. 4. Contrasto
tra pubblici ministeri.
1. Quando ricorre
l'ipotesi prevista dall'articolo 54 comma 2 del codice, il pubblico ministero
trasmette immediatamente al procuratore generale presso la corte di appello o
presso la corte di cassazione gli atti del procedimento in originale o in
copia.
Art. 4-bis.
Formalità delle richieste per la trasmissione a un diverso ufficio del pubblico
ministero.
(Articolo
aggiunto dall'art. 48 della legge 16 dicembre 1999, n. 479)
1. La richiesta al
procuratore generale di cui all'articolo 54-quater, comma 3, del codice, deve
essere depositata presso la segreteria del medesimo, unitamente a copia della
richiesta presentata al pubblico ministero.
2. Ai fini della
determinazione dell'ufficio del pubblico ministero che deve procedere, il
procuratore generale presso la corte di appello o presso la Corte di
cassazione, verificata l'ammissibilità della richiesta, può richiedere la
trasmissione di copia degli atti del procedimento.
Capo III - Disposizioni relative alla polizia giudiziaria
Art. 5.
Composizione delle sezioni di polizia giudiziaria.
1. Le sezioni di
polizia giudiziaria sono composte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia
giudiziaria della polizia di Stato, dell'arma dei carabinieri e del corpo della
guardia di finanza.
2. Quando lo
richiedono particolari esigenze di specializzazione dell'attività di polizia
giudiziaria, su richiesta del procuratore generale presso la corte di appello e
del procuratore della Repubblica interessato, possono essere applicati presso
le sezioni, con provvedimento delle amministrazioni di appartenenza, ufficiali
e agenti di polizia giudiziaria di altri organi. Si osservano le disposizioni
dell'articolo 8 [disp. att. c.p.p. 8] in quanto applicabili.
3. Al personale
indicato nel comma 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 10 [disp. att.
c.p.p. 10].
Art. 6.
Costituzione dell'organico delle sezioni.
1. L'organico delle
sezioni di polizia giudiziaria è costituito da personale in numero non
inferiore al doppio di quello dei magistrati previsti nell'organico delle
procure della Repubblica (Comma così sostituito dall'art. 209 del D.L.vo 19
febbraio 1998, n. 51).
2. Almeno due terzi
dell'organico sono riservati ad ufficiali di polizia giudiziaria.
3. Fermi restando i
limiti previsti dai commi 1 e 2, entro il 15 gennaio di ogni biennio il
ministro di grazia e giustizia, di concerto con i ministri dell'interno, della
difesa e delle finanze, determina con decreto l'organico delle sezioni, tenuto conto
delle esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria e
sentito il procuratore generale presso la corte di appello interessato. Nel
decreto è fissato, per ogni sezione, il contingente assegnato a ciascuna forza
di polizia, tenuto conto dei rispettivi organici.
4. Il personale
applicato a norma dell'articolo 5 [disp. att. c.p.p. 5] comma 2 non viene
calcolato nell'organico delle sezioni.
Art. 7.
Ripianamento organico e posti vacanti.
1. Le
amministrazioni rispettivamente interessate provvedono al ripianamento organico
entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto previsto dall'articolo 6
[disp. att. c.p.p. 6] comma 3).
2. Quando si deve
provvedere alla copertura delle vacanze, l'elenco di queste è pubblicato senza
ritardo sul bollettino dell'amministrazione interessata su richiesta del
procuratore generale presso la corte di appello.
3. Nell'ipotesi
indicata nel comma 2, l'amministrazione interessata provvede alla copertura
entro novanta giorni dalla richiesta del procuratore generale.
Art. 8.
Assegnazione alle sezioni.
1. Gli interessati
all'assegnazione alle sezioni di polizia giudiziaria presentano domanda
all'amministrazione di appartenenza entro trenta giorni dalla pubblicazione
delle vacanze indicando, se lo ritengono, tre sedi di preferenza.
2. Le domande, con
il parere dell'ufficio o comando da cui dipendono gli interessati, sono
trasmesse senza ritardo al procuratore generale presso la corte di appello nel
cui distretto è stata dichiarata la vacanza.
3. Quando mancano le
domande o queste sono in numero inferiore al triplo delle vacanze, ciascuna
amministrazione indica al procuratore generale, individuato a norma del comma
2, coloro che possono essere presi in considerazione ai fini dell'assegnazione
alle sezioni sino a raggiungere, tenendo conto anche delle eventuali domande,
un numero triplo a quello delle vacanze.
4. Un terzo dei
soggetti indicati dall'amministrazione di appartenenza deve avere svolto
attività di polizia giudiziaria per almeno due anni nelle sezioni o nei servizi
di polizia giudiziaria.
5. Per ogni
candidato, l'amministrazione di appartenenza trasmette contestualmente copia
della documentazione caratteristica.
6. L'assegnazione è
disposta senza ritardo con provvedimento dell'amministrazione di appartenenza
su richiesta nominativa congiunta del procuratore generale presso la corte di
appello e del procuratore della Repubblica interessato.
7. Non sono
considerate le domande e le posizioni rispetto alle quali ricorrono divieti
previsti da leggi o da regolamenti concernenti gli ordinamenti delle
amministrazioni di appartenenza.
Art. 9. Direzione
e coordinamento delle sezioni.
1. Il capo
dell'ufficio presso cui è istituita la sezione la dirige e ne coordina
l'attività in relazione alle richieste formulate dai singoli magistrati a norma
dell'articolo 58 del codice.
2. Per ciascuna
forza di polizia che compone la sezione, l'ufficiale di polizia giudiziaria più
elevato in grado o con qualifica superiore è responsabile del personale
appartenente alla propria amministrazione.
Art. 10. Stato
giuridico e carriera del personale delle sezioni.
1. Lo stato
giuridico e la carriera del personale delle sezioni sono disciplinati dagli
ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.
2. Ai fini della
compilazione della documentazione caratteristica del personale, nei casi
previsti dai rispettivi ordinamenti, il capo dell'ufficio presso cui è
istituita la sezione fornisce elementi informativi che concorrono alla
formazione della valutazione.
3. Il personale
delle sezioni è esonerato, quanto all'impiego, dai compiti e dagli obblighi
derivanti dagli ordinamenti della amministrazioni di appartenenza non inerenti
alle funzioni di polizia giudiziaria, salvo che per casi eccezionali o per
esigenze di istruzione e addestrative, previo consenso del capo dell'ufficio
presso il quale la sezione è istituita.
Art. 11.
Trasferimenti del personale delle sezioni.
1. I trasferimenti
del personale della sezione di polizia giudiziaria sono disposti
dall'amministrazione di appartenenza su proposta motivata del capo dell'ufficio
presso cui è istituita la sezione ovvero, su iniziativa dell'amministrazione,
previo nulla osta del medesimo e del procuratore generale presso la corte di
appello.
2. Qualora il
trasferimento si renda necessario in relazione alla progressione in carriera, è
sufficiente il tempestivo avviso al capo dell'ufficio e al procuratore generale
da parte dell'amministrazione.
Art. 12. Servizi
di polizia giudiziaria.
1. Agli effetti di
quanto previsto dall'articolo 56 del codice, sono servizi di polizia
giudiziaria tutti gli uffici e le unità ai quali è affidato dalle rispettive
amministrazioni o dagli organismi previsti dalla legge il compito di svolgere
in via prioritaria e continuativa le funzioni indicate nell'articolo 55 del
codice.
2. Entro il termine
stabilito per l'entrata in vigore del codice, le amministrazioni o gli
organismi dai quali dipendono i servizi indicati nel comma 1 comunicano al
procuratore generale presso la corte di appello e al procuratore della
Repubblica presso il tribunale il nome e il grado degli ufficiali che dirigono
i servizi di polizia giudiziaria e specifici settori o articolazioni di questi.
3. Salvo quanto
disposto dall'articolo 14 [disp. att. c.p.p. 14], ogni variazione dell'elenco
degli ufficiali indicati nel comma 2 deve essere comunicata senza ritardo.
Art. 13. Servizi
operanti in ambito più vasto del circondario.
1. Quando i servizi
di polizia giudiziaria sono costituiti per attività da svolgere in ambito
territoriale più vasto del circondario, l'ufficiale preposto è responsabile
verso il procuratore generale del distretto dove ha sede il servizio.
Art. 14.
Allontanamento dei dirigenti dei servizi.
1. Per allontanare
anche provvisoriamente dalla sede o assegnare ad altri uffici i dirigenti dei
servizi di polizia giudiziaria o di specifici settori o articolazioni di
questi, le amministrazioni dalle quali essi dipendono devono ottenere il consenso
del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della
Repubblica presso il tribunale.
2. Il diniego deve
essere motivato. Qualora l'allontanamento si renda necessario ai fini della
progressione in carriera, il consenso non può essere negato.
Art. 15.
Promozioni.
1. Le promozioni
degli addetti alle sezioni di polizia giudiziaria non possono essere disposte
senza il parere favorevole del procuratore generale presso la corte di appello
e del capo dell'ufficio presso cui è istituita la sezione.
2. Le promozioni
degli ufficiali che dirigono i servizi o specifici settori o articolazioni di
questi non possono essere disposte senza il parere favorevole del procuratore
generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica presso
il tribunale.
3. Le disposizioni
dei commi 1 e 2 si applicano anche quando l'ufficiale o l'agente ha cessato
dalle funzioni di polizia giudiziaria da non più di due anni.
Art. 16. Sanzioni
disciplinari.
1. Gli ufficiali e
gli agenti di polizia giudiziaria che senza giustificato motivo omettono di
riferire nel termine previsto all'autorità giudiziaria la notizia del reato,
che omettono o ritardano l'esecuzione di un ordine dell'autorità giudiziaria o
lo eseguono soltanto in parte o negligentemente o comunque violano ogni altra
disposizione di legge relativa all'esercizio delle funzioni di polizia
giudiziaria, sono soggetti alla sanzione disciplinare della censura e, nei casi
più gravi, alla sospensione dall'impiego per un tempo non eccedente sei mesi.
2. Nei confronti
degli ufficiali e degli agenti indicati nell'articolo 56 comma 1 lettera b) del
codice può essere altresì disposto l'esonero dal servizio presso le sezioni.
3. Fuori delle
trasgressioni previste dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria rimangono soggetti alle sanzioni disciplinari stabilite dai propri
ordinamenti.
Art. 17.
Procedimento disciplinare.
1. L'azione
disciplinare è promossa dal procuratore generale presso la corte di appello nel
cui distretto l'ufficiale o l'agente presta servizio. Dell'inizio dell'azione
disciplinare è data comunicazione all'amministrazione dalla quale dipende
l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria.
2. L'addebito è
contestato all'incolpato per iscritto. La contestazione indica succintamente il
fatto e la specifica trasgressione della quale l'incolpato è chiamato a
rispondere. Essa è notificata all'incolpato e contiene l'avviso che, fino a
cinque giorni prima dell'udienza, egli può presentare memorie, produrre
documenti e richiedere l'audizione di testimoni.
3. Competente a
giudicare è una commissione composta:
a) da un presidente
di sezione della corte di appello che la presiede e da un magistrato di
tribunale, nominati ogni due anni dal consiglio giudiziario;
b) da un ufficiale
di polizia giudiziaria, scelto, a seconda dell'appartenenza dell'incolpato, fra
tre ufficiali di polizia giudiziaria nominati ogni due anni rispettivamente dal
questore, dal comandante di legione dei carabinieri e dal comandante di zona
della guardia di finanza. Se l'incolpato non appartiene alla polizia di Stato,
ai carabinieri o alla guardia di finanza, a comporre la commissione è invece
chiamato un ufficiale di polizia giudiziaria appartenente alla stessa
amministrazione dell'incolpato e nominato ogni due anni dagli organi che la
rappresentano.
4. Nel procedimento
disciplinare si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo
127 del codice. L'accusa è esercitata dal procuratore generale che ha promosso
l'azione disciplinare o da un suo sostituto. L'incolpato ha facoltà di nominare
un difensore scelto tra gli appartenenti alla propria amministrazione ovvero
tra gli avvocati e i procuratori (*) iscritti negli albi professionali. In
mancanza di tale nomina, il presidente della commissione designa un difensore
di ufficio individuato secondo le modalità previste dall'articolo 97 del
codice.
5. Il procuratore
generale presso la corte di appello comunica i provvedimenti
all'amministrazione di appartenenza dell'ufficiale o agente di polizia
giudiziaria nei cui confronti è stata promossa l'azione disciplinare.
------------------------
(*) L'albo dei
procuratori legali è stato soppresso dalla legge 24 febbraio 1997, n. 27, che
ha disposto la sostituzione del termine "procuratore legale" con il
termine "avvocato".
Art. 18. Ricorso.
1. Contro la
decisione emessa a norma dell'articolo 17 [disp. att. c.p.p. 17] l'incolpato e
il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso a
una commissione che ha sede presso il ministero di grazia e giustizia ed è
composta: a) da un magistrato della corte di cassazione che la presiede e da un
magistrato che esercita funzioni di appello, nominati ogni quattro anni dal
Consiglio superiore della magistratura;
b) da un ufficiale
di polizia giudiziaria scelto, a seconda dell'appartenenza dell'incolpato, fra
i tre nominati ogni quattro anni rispettivamente dal capo della polizia e dai
comandanti generali dei carabinieri e della guardia di finanza. Se l'incolpato non
appartiene alla polizia di Stato, ai carabinieri o alla guardia di finanza, a
comporre la commissione è chiamato un ufficiale di polizia giudiziaria
appartenente alla stessa amministrazione dell'incolpato e nominato ogni quattro
anni dagli organi che la rappresentano.
2. L'accusa è
esercitata da un magistrato della procura generale presso la corte di
cassazione.
3. L'incolpato ha
facoltà di nominare un difensore scelto tra gli avvocati e i procuratori (*)
iscritti negli albi professionali. In mancanza di tale nomina, il presidente
della commissione designa un difensore di ufficio individuato secondo le
modalità previste dall'articolo 97 del codice.
4. La decisione è
immediatamente trasmessa per l'esecuzione all'amministrazione cui appartiene
l'ufficiale o l'agente.
5. Contro la
decisione l'incolpato e il procuratore generale presso la corte di cassazione
possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non
sospende l'esecuzione della decisione. Si osservano le disposizioni dell'articolo
611 del codice, in quanto applicabili.
------------------------
(*) L'albo dei
procuratori legali è stato soppresso dalla legge 24 febbraio 1997, n. 27, che
ha disposto la sostituzione del termine "procuratore legale" con il
termine "avvocato".
Art. 19.
Sospensione cautelare.
1. Le commissioni
previste dagli articoli 17 e 18 [disp. att. c.p.p. 17, 18] possono disporre la
sospensione cautelare dell'ufficiale o dell'agente dalle funzioni di polizia
giudiziaria.
Art. 20.
Disposizione transitoria.
1. Il personale di
polizia giudiziaria attualmente operante presso gli uffici giudiziari è
mantenuto nelle sue funzioni fino a che non siano costituite per la prima volta
le sezioni di polizia giudiziaria.
2. Per la prima costituzione
delle sezioni di polizia giudiziaria, il decreto previsto dall'articolo 6 comma
3 [disp. att. c.p.p. 6] è emesso non oltre un mese prima della data di entrata
in vigore del codice.
3. Il personale è
assegnato alle sezioni a norma degli articoli 7 e 8 [disp. att. c.p.p. 7, 8];
tuttavia, al ripianamento si provvede entro trenta giorni dal decreto indicato
nel comma 2 e all'assegnazione si provvede non oltre i sessanta giorni
successivi.
Capo IV - Disposizioni relative alle parti private e ai difensori
Art. 21. Notizie
da chiedere all'imputato nel primo atto cui egli è presente.
1. Quando procede a
norma dell'articolo 66 del codice, il giudice o il pubblico ministero invita
l'imputato o la persona sottoposta alle indagini a dichiarare se ha un
soprannome o uno pseudonimo, se ha beni patrimoniali e quali sono le sue
condizioni di vita individuale, familiare e sociale. Lo invita inoltre a
dichiarare se è sottoposto ad altri processi penali, se ha riportato condanne
nello Stato o all'estero e, quando ne è il caso, se esercita o ha esercitato
uffici o servizi pubblici o servizi di pubblica necessità e se ricopre o ha
ricoperto cariche pubbliche.
Art. 22.
Comparizione delle persone in stato di arresto o detenzione domiciliare.
1. Quando una persona
in stato di arresto o detenzione domiciliare deve comparire per ragioni di
giustizia davanti all'autorità giudiziaria, il giudice competente a norma
dell'articolo 279 del codice ovvero il magistrato di sorveglianza del luogo
dove si svolge la detenzione, se non ritiene di dover disporre
l'accompagnamento o la traduzione per salvaguardare comprovate esigenze
processuali o di sicurezza, autorizza l'allontanamento dal luogo di arresto o
di detenzione per il tempo strettamente necessario. In tal caso detta le
opportune prescrizioni e dà comunicazione del provvedimento all'ufficio di
polizia giudiziaria territorialmente competente. Il giudice per le indagini
preliminari provvede sentito il pubblico ministero.
2. L'autorizzazione
prevista dal comma 1 può essere concessa anche quando la traduzione sia stata
disposta da altra autorità giudiziaria davanti alla quale la persona deve
comparire.
Art. 23. Assenza
delle parti private diverse dall'imputato.
1. L'assenza delle
parti private diverse dall'imputato regolarmente citate non determina la
sospensione o il rinvio del dibattimento, né la nuova fissazione dell'udienza
preliminare a norma degli articoli 420-bis e 420-ter del codice (Comma così
modificato dall'art. 49 della legge 16 dicembre 1999, n. 479).
2. Fermo quanto
previsto dall'articolo 82 comma 2 del codice, nel caso di mancata comparizione
delle parti private diverse dall'imputato, la sentenza è notificata alle stesse
per estratto unitamente all'avviso di deposito della sentenza.
Art. 24. Nomina
di più difensori.
1. La nomina di
ulteriori difensori si considera senza effetto finché la parte non provvede
alla revoca delle nomine precedenti che risultano in eccedenza rispetto al
numero previsto dagli articoli 96, 100 e 101 del codice.
Art. 25. Divieto
di consigli circa la scelta del difensore di fiducia.
1. Costituisce grave
infrazione disciplinare per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e
per tutti i dipendenti dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di
pena dare consigli sulla scelta del difensore di fiducia.
Art. 26. Nomina
del difensore nei casi di uso di lingua diversa dall'italiano.
1. Anche nei casi di
uso di lingua diversa dall'italiano nel procedimento, l'imputato e le altre
parti private hanno il diritto di nominare il difensore senza alcun limite
derivante dall'appartenenza etnica o linguistica dello stesso.
2. Nei casi previsti
dall'articolo 109 comma 2 del codice, quando ciò serve ad assicurare
l'effettività della difesa, l'autorità giudiziaria, nell'individuare il
difensore d'ufficio o nel designare il sostituto del difensore a norma
dell'articolo 97 comma 4 del codice, tiene conto dell'appartenenza etnica o
linguistica dell'imputato.
Art. 27.
Documentazione della qualità di difensore.
1. Quando è
richiesto, il difensore documenta la sua qualità esibendo:
a) la certificazione
della nomina fatta con dichiarazione orale all'autorità procedente;
b) la copia della
nomina recante l'attestazione dell'avvenuto deposito, nel caso di consegna da
parte del difensore;
c) la copia della
nomina, certificata conforme all'originale da parte del difensore, e
l'originale della ricevuta postale, nel caso di trasmissione a mezzo di
raccomandata;
d) la copia del
verbale o dell'avviso indicati nell'articolo 30 [disp. att. c.p.p. 30], nel
caso di nomina di ufficio.
Art. 28.
Comunicazione del nominativo del difensore di ufficio.
1. Il nominativo del
difensore di ufficio è comunicato senza ritardo all'imputato con l'avvertimento
che può essere nominato, in qualunque momento, un difensore di fiducia.
Art. 29. Elenchi
e tabelle dei difensori di ufficio.
1. Il consiglio
dell'ordine forense predispone e aggiorna almeno ogni tre mesi l'elenco
alfabetico degli iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di
ufficio (Comma così modificato dall'art. 6 della legge 6 marzo 2001, n. 60).
1-bis. Per
l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 97 del codice, è necessario il
conseguimento di attestazione di idoneità rilasciata dall'ordine forense di
appartenenza al termine della frequenza di corsi di aggiornamento professionale
organizzati dagli ordini medesimi o, ove costituita, dalla camera penale
territoriale ovvero dall'unione delle camere penali. I difensori possono,
tuttavia, essere iscritti nell'elenco, a prescindere dal requisito di cui al
periodo precedente, dimostrando di aver esercitato la professione in sede
penale per almeno due anni, mediante la produzione di idonea documentazione (Comma
aggiunto dall'art. 7 della legge 6 marzo 2001, n. 60).
2. E' istituito
presso l'ordine forense di ciascun capoluogo del distretto di corte d'appello
un apposito ufficio con recapito centralizzato che, mediante linee telefoniche
dedicate, fornisce i nominativi dei difensori d'ufficio a richiesta
dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria. Non si ricorre al
sistema informatizzato se il procedimento concerne materie che riguardano
competenze specifiche (Comma così sostituito dall'art. 8 della legge 6 marzo
2001, n. 60).
3. L'ufficio di cui
al comma 2 gestisce separatamente gli elenchi dei difensori d'ufficio di
ciascun ordine forense esistente nel distretto di corte d'appello (Comma
così sostituito dall'art. 9 della legge 6 marzo 2001, n. 60).
4. Il sistema
informatizzato di cui al comma 2 deve garantire:
a) che l'indicazione
dei nominativi rispetti un criterio di rotazione automatico tra gli iscritti
nell'elenco di cui al comma 1;
b) che sia evitata
l'attribuzione contestuale di nomine, ad un unico difensore, per procedimenti
pendenti innanzi ad autorità giudiziarie e di polizia distanti tra di loro e,
comunque, dislocate in modo da non permettere l'effettività della difesa;
c) l'istituzione di
un turno differenziato, per gli indagati e gli imputati detenuti, che assicuri,
attraverso un criterio di rotazione giornaliera dei nominativi, la reperibilità
di un numero di difensori d'ufficio corrispondente alle esigenze (Comma così
sostituito dall'art. 10 della legge 6 marzo 2001, n. 60).
5. L'autorità
giudiziaria e, nei casi previsti, la polizia giudiziaria, individuano il
difensore richiedendone il nominativo all'ufficio di cui al comma 2 (Comma
così sostituito dall'art. 11 della legge 6 marzo 2001, n. 60).
6. Il presidente del
consiglio dell'ordine forense o un componente da lui delegato vigila sul
rispetto dei criteri per l'individuazione e la designazione del difensore
d'ufficio (Comma così sostituito dall'art. 12 della legge 6 marzo 2001, n.
60).
7. I difensori
inseriti nei turni giornalieri di cui al comma 4, lettera c), hanno l'obbligo
della reperibilità (Comma così sostituito dall'art. 13 della legge 6 marzo
2001, n. 60).
8 ( Comma
abrogato dall'art. 14 della legge 6 marzo 2001, n. 60).
9 ( Comma
abrogato dall'art. 14 della legge 6 marzo 2001, n. 60).
Art. 30.
Comunicazione al difensore di ufficio.
1. Al difensore di
ufficio è data comunicazione della individuazione effettuata a norma
dell'articolo 97 comma 3 del codice (Comma così modificato dall'art. 15
della legge 6 marzo 2001, n. 60).
2. Allo stesso modo
è comunicata la designazione al sostituto nei casi previsti dall'articolo 97
comma 4 del codice.
3. Nel caso previsto
dall'articolo 97 comma 5 del codice, il difensore di ufficio che si trova
nell'impossibilità di adempiere l'incarico e non ha nominato un sostituto deve
avvisare immediatamente l'autorità giudiziaria, indicandone le ragioni,
affinché si provveda alla sostituzione codice (Comma così modificato
dall'art. 16 della legge 6 marzo 2001, n. 60).
Art. 31. Diritto
alla retribuzione del difensore di ufficio.
1. Fermo quanto
previsto dalle norme sul gratuito patrocinio, l'attività del difensore di
ufficio è in ogni caso retribuita.
Art. 32. Recupero
dei crediti professionali.
(Articolo così
sostituito dall'art. 17 della legge 6 marzo 2001, n. 60)
1. Le procedure
intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori
d'ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati
inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese.
2 (Comma abrogato
dall'art. 299 del D.L.vo 30 maggio 2002, n. 113, e dall'art. 299 del D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115).
3 (Comma abrogato
dall'art. 299 del D.L.vo 30 maggio 2002, n. 113, e dall'art. 299 del D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115).
Art. 32-bis.
Retribuzione del difensore d'ufficio di persona irreperibile.
(Articolo aggiunto
dall'art. 18 della legge 6 marzo 2001, n. 60, e successivamente abrogato
dall'art. 299 del D.L.vo 30 maggio 2002, n. 113, e dall'art. 299 del D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115)
Art. 33.
Domicilio della persona offesa.
1. Il domicilio
della persona offesa dal reato che abbia nominato un difensore si intende
eletto presso quest'ultimo.
Art. 34.
Designazione del sostituto del difensore.
1. Il difensore
designa il sostituto nelle forme indicate nell'articolo 96 comma 2 del codice.
Art. 35. Corrispondenza
e colloqui telefonici del difensore con l'imputato.
1. Ai fini di quanto
previsto dall'articolo 103 comma 6 del codice, la busta della corrispondenza
tra l'imputato e il suo difensore deve riportare:
a) il nome e il
cognome dell'imputato;
b) il nome, il
cognome e la qualifica professionale del difensore;
c) la dicitura
"corrispondenza per ragioni di giustizia" con la sottoscrizione del
mittente e l'indicazione del procedimento cui la corrispondenza si riferisce.
2. Quando mittente è
il difensore, la sottoscrizione è autenticata dal presidente del consiglio
dell'ordine forense di appartenenza o da un suo delegato.
3. Se l'imputato è
detenuto, l'autorità che ne ha la custodia appone il proprio timbro o firma
sulla busta chiusa che già reca le indicazioni suddette, senza che ciò ritardi
l'inoltro della corrispondenza.
4. Alla
corrispondenza tra l'imputato detenuto e il suo difensore, recante le
indicazioni stabilite nei commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni
dell'articolo 18 commi 8 e 9 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e degli
articoli 20 comma 1 e 36 commi 7 e 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.
5. Ai fini di quanto
previsto dall'articolo 103 comma 5 del codice, quando sono autorizzati colloqui
telefonici tra l'imputato detenuto e il suo difensore, come risultante
dall'indicazione del relativo procedimento, non si applica la disposizione
dell'articolo 37 comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile
1976, n. 431.
Art. 36. Accesso
del difensore al luogo di custodia.
1. Per conferire con
la persona fermata, arrestata o sottoposta a custodia cautelare, il difensore
ha diritto di accedere ai luoghi in cui la persona stessa si trova custodita.
2. A tale fine la
qualità di difensore, che non risulti in qualsiasi modo all'autorità che
esercita la custodia, è documentata a norma dell'articolo 27 [disp. att. c.p.p.
27] o con altro mezzo equipollente.
3. Quando è disposta
la dilazione prevista dall'articolo 104 commi 3 e 4 del codice, copia del
relativo decreto è consegnata a chi esercita la custodia ed è da questi esibita
all'arrestato, al fermato, alla persona sottoposta a custodia cautelare o al
difensore che richiedono il colloquio.
Art. 37. Procura
speciale rilasciata in via preventiva.
1. La procura
speciale prevista dall'articolo 122 del codice può essere rilasciata anche
preventivamente, per l'eventualità in cui si verifichino i presupposti per il
compimento dell'atto al quale la procura si riferisce.
Art. 38. Facoltà
dei difensori per l'esercizio del diritto alla prova.
(Articolo
abrogato dall'art. 23 della legge 7 dicembre 2000, n. 397)
Capo V - Disposizioni relative agli atti
Art. 39.
Autenticazione della sottoscrizione di atti.
1. Fermo quanto previsto
da speciali disposizioni, l'autenticazione della sottoscrizione di atti per i
quali il codice prevede tale formalità può essere effettuata, oltre che dal
funzionario di cancelleria, dal notaio, dal difensore, dal sindaco, da un
funzionario delegato dal sindaco, dal segretario comunale, dal giudice di pace
(*), dal presidente del consiglio dell'ordine forense o da un consigliere da
lui delegato.
------------------------
(*) Le parole
"giudice di pace" sostituiscono le parole "giudice
conciliatore" in virtù dell'art. 39 della legge 21 novembre 1991, n. 374.
Art. 40. Copia
dell'atto che surroga l'originale mancante.
1. Nel caso previsto
dall'articolo 112 comma 1 del codice, la cancelleria attesta sulla copia
autentica dell'atto che si tratta di copia che tiene luogo, ad ogni effetto,
dell'originale distrutto, smarrito o sottratto.
Art. 41. Atto
ricostituito.
1. Quando si procede
a norma dell'articolo 113 commi 1 e 2 del codice, sull'atto ricostituito sono
indicati gli estremi dell'ordinanza che ha disposto la ricostituzione.
Art. 42.
Trasmissione a distanza di copia di atti.
1. Il rilascio di
copie di atti del procedimento, nei casi previsti dalla legge, può avvenire
mediante la trasmissione a distanza con mezzi tecnici idonei, previo
accertamento della legittimazione del richiedente. In tal caso l'ufficio presso
il quale l'atto si trova attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo
originale.
Art. 43.
Autorizzazione al rilascio di copia di atti.
1. L'autorizzazione
prevista dall'articolo 116 comma 2 del codice non è richiesta nei casi in cui è
riconosciuto espressamente al richiedente il diritto al rilascio di copie,
estratti o certificati di atti.
Art. 44.
Comunicazione delle dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate.
1. Le impugnazioni,
le richieste e le altre dichiarazioni previste dall'articolo 123 del codice
sono comunicate nel giorno stesso, o al più tardi nel giorno successivo,
all'autorità giudiziaria competente mediante estratto o copia autentica, anche
per mezzo di lettera raccomandata. Nei casi di speciale urgenza, la
comunicazione può avvenire anche con telegramma confermato da lettera
raccomandata ovvero mediante l'uso di altri mezzi tecnici idonei. In tal caso
l'ufficio presso il quale l'atto si trova attesta, in calce ad esso, di aver
trasmesso il testo originale.
Art. 45.
Relazione nel procedimento in camera di consiglio.
1. Nel procedimento
in camera di consiglio davanti alle corti e ai tribunali, la relazione orale è
svolta, appena compiuti gli atti introduttivi, da un componente del collegio
previamente designato dal presidente.
Art. 45-bis.
Partecipazione al procedimento in camera di consiglio a distanza.
(Articolo
aggiunto dall'art. 1 della legge 7 gennaio 1998, n. 11)
1. Nei casi previsti
dell'articolo 146-bis [disp. att. c.p.p. 146-bis], commi 1 e 1-bis, la
partecipazione dell'imputato o del condannato all'udienza nel procedimento in
camera di consiglio avviene a distanza (Comma così modificato dall'art. 13
del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 gennaio 2001, n. 4).
2. La partecipazione
a distanza è disposta dal giudice con ordinanza o dal presidente del collegio
con decreto motivato, che sono comunicati o notificati unitamente all'avviso di
cui all'articolo 127, comma 1, del codice.
3. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni previste dell'articolo 146-bis [disp. att.
c.p.p. 146-bis], commi 2, 3, 4 e 6.
Art. 46.
Esecuzione dell'accompagnamento coattivo.
1. Il provvedimento
che dispone l'accompagnamento coattivo è tramesso, a cura della cancelleria o
della segreteria dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso, all'organo che
deve provvedere alla esecuzione. Copia del provvedimento è consegnata
all'interessato.
Art. 47. Revoca
della condanna pecuniaria inflitta alle persone non comparse.
1. La condanna al
pagamento di una somma a norma dell'articolo 133 del codice è revocata con
ordinanza dal giudice quando sono ritenute fondate le giustificazioni addotte
dall'interessato.
Art. 48.
Cancellature, variazioni e aggiunte negli atti.
1. Le cancellature
che occorre eseguire nelle sentenze, nelle ordinanze, nei decreti, nei verbali
o in altri atti del procedimento sono fatte in modo da lasciare leggere le
parole cancellate.
2. Alle variazioni e
alle aggiunte che occorre eseguire prima della sottoscrizione si provvede con
postille, che devono essere approvate.
Art. 49.
Conservazione dei nastri e dei supporti fonografici e audiovisivi.
1. I nastri e i
supporti contenenti le riproduzioni fonografiche o audiovisive sono racchiusi
in apposite custodie numerate e sigillate.
2. Ciascuna
custodia, a sua volta, è racchiusa in un involucro, sul quale è trascritto il
numero della custodia e sono indicati gli estremi del procedimento e le
generalità delle persone alle quali si riferiscono le riproduzioni nonché la
data in cui le singole riproduzioni sono state effettuate.
3. Al fine di
evitarne il deterioramento, i nastri e i supporti possono essere conservati
anche in contenitori separati dagli atti processuali.
Art. 50.
Redazione del verbale in forma stenotipica o con altro strumento meccanico.
1. Quando il verbale
è redatto in forma stenotipica o con altro strumento meccanico, esso può essere
formato da più ausiliari o da più tecnici autorizzati a norma dell'articolo 135
del codice, ciascuno dei quali lo sottoscrive per la parte di rispettiva
competenza.
2. Se lo strumento
meccanico impiegato non comporta la immediata impressione di caratteri comuni
di scrittura, il relativo nastro è sottoscritto dai soli verbalizzanti.
Art. 51.
Personale tecnico impiegato per la documentazione degli atti.
1. Quando rileva
l'esigenza di avvalersi di personale tecnico estraneo all'amministrazione dello
Stato per la documentazione degli atti, nei casi previsti dagli articoli 135
comma 2, 138 comma 2 e 139 comma 4 del codice, l'autorità giudiziaria ne fa
richiesta al capo dell'ufficio giudiziario perché provveda alla scelta del
personale idoneo.
2. Al fine indicato
nel comma 1 il capo dell'ufficio giudiziario è autorizzato a stipulare uno o
più contratti trimestrali, prorogabili per un periodo non superiore a un anno,
con imprese di servizi specialistici, aventi sede, di regola, nella
circoscrizione dell'ufficio giudiziario medesimo.
3. Ai contratti si
applicano le disposizioni dell'articolo 7 comma 1 della legge 3 ottobre 1987 n.
401. Il parere sulla congruità della spesa è espresso dall'ufficio tecnico
erariale territorialmente competente.
Art. 52.
Citazione dell'interprete.
1. Con il
provvedimento di nomina è disposta la notificazione all'interprete del relativo
decreto di citazione. Nei casi urgenti l'interprete può essere citato anche
oralmente per mezzo dell'ufficiale giudiziario o della polizia giudiziaria.
Art. 53. Sanzione
pecuniaria inflitta all'interprete nel corso delle indagini preliminari.
1. Nel corso delle
indagini preliminari, quando si verifica l'ipotesi prevista dall'articolo 147
comma 2 del codice, il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini
preliminari di provvedere all'applicazione della sanzione pecuniaria.
Art. 54. Copie
degli atti da notificare.
1. Quando l'atto da
notificare viene trasmesso all'ufficiale giudiziario, questi deve formarne un
numero di copie uguale a quello dei destinatari della notificazione.
2. Tengono luogo
dell'originale le copie, trasmesse con mezzi tecnici idonei, quando l'ufficio
che ha emesso l'atto attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo
originale.
3. Quando la
notificazione viene eseguita a mezzo della polizia giudiziaria, l'atto è
trasmesso all'ufficio di polizia competente per territorio con numero di copie
uguale a quello dei destinatari della notificazione.
Art. 55. Modalità
di attuazione delle notificazioni urgenti a mezzo del telefono o del telegrafo.
1. Alla spedizione
del telegramma previsto dall'articolo 149 commi 4 e 5 del codice provvede la
cancelleria o la segreteria.
2. La copia e la
ricevuta di spedizione del telegramma e il testo del fonogramma previsto
dall'articolo 149 comma 2 del codice, con l'indicazione della persona che lo
trasmette, di quella che lo riceve, dell'ora e del giorno di trasmissione, sono
allegati agli atti del procedimento a cura della cancelleria o della
segreteria.
Art. 56.
Notificazione a mezzo posta effettuata dal difensore.
1. Ai fini previsti
dall'articolo 152 del codice, il difensore che ha spedito l'atto da notificare
con lettera raccomandata documenta tale spedizione depositando in cancelleria
copia dell'atto inviato, attestandone la conformità all'originale, e l'avviso
di ricevimento.
2. Il difensore
indica altresì se l'atto è stato spedito in busta chiusa o in piego.
Art. 57. Rifiuto
di ricezione dell'atto notificato all'imputato detenuto.
1. Gli atti che
l'imputato detenuto si è rifiutato di ricevere e che devono essere consegnati
al direttore dell'istituto a norma dell'articolo 156 comma 2 del codice sono
inseriti nel fascicolo personale del detenuto. Se l'imputato richiede che gli
atti depositati gli siano consegnati, della consegna è fatta menzione in
apposito registro.
Art. 58.
Informazione all'imputato detenuto legittimamente assente.
1. Il direttore
dell'istituto annota nel registro indicato nell'articolo 57 [disp. att. c.p.p.
57] data, ora e modalità dell'informazione prevista dall'articolo 156 comma 2
del codice.
Art. 59. Secondo
accesso per la prima notificazione all'imputato non detenuto.
1. Nel caso previsto
dall'articolo 157 comma 7 del codice, nella relazione di notificazione è
indicata anche l'ora in cui sono avvenuti gli accessi. In caso di mancanza o
inidoneità delle persone indicate nell'articolo 157 comma 1 del codice, il
secondo accesso deve avvenire in uno dei giorni successivi e in orario diverso
da quello del primo accesso.
Art. 60.
Informazione dell'avvenuta notificazione all'imputato in servizio militare.
1. Il comandante
militare che ha provveduto all'informazione a norma dell'articolo 158 del
codice annota data, ora e modalità in apposito registro.
Art. 61.
Documentazione delle nuove ricerche dell'imputato.
1. La polizia
giudiziaria, in caso di nuove ricerche disposte a norma dell'articolo 159 del
codice, ne fa relazione all'autorità richiedente, indicando i luoghi in cui le
ricerche sono state svolte, gli ufficiali e gli agenti che le hanno eseguite, i
nomi dei familiari dell'imputato reperiti e le notizie dagli stessi fornite
circa il luogo in cui il loro congiunto si trova.
Art. 62.
Indicazione delle generalità del domiciliatario.
1. Nell'eleggere il
domicilio a norma dell'articolo 162 del codice, l'imputato è tenuto a indicare
anche le generalità del domiciliatario.
Art. 63.
Traduzione dell'avviso inviato all'imputato straniero all'estero.
1. Ai fini di quanto
previsto dall'articolo 169 comma 3 del codice, all'avviso redatto in lingua
italiana e sottoscritto dall'autorità giudiziaria che procede è allegata la
traduzione nella lingua ufficiale dello stato in cui l'imputato risulta essere
nato.
Art. 64.
Comunicazione di atti.
1. La comunicazione
di atti del giudice ad altro giudice si esegue mediante trasmissione di copia
dell'atto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante
consegna al personale di cancelleria, che ne rilascia ricevuta su apposito
registro custodito presso la cancelleria del giudice che ha emesso l'atto.
2. La comunicazione
di atti dal giudice al pubblico ministero, che ha sede diversa da quella del
giudice, si esegue mediante trasmissione di copia dell'atto con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
3. In caso di
urgenza o quando l'atto contiene disposizioni concernenti la libertà personale,
la comunicazione è eseguita col mezzo più celere nelle forme previste dagli
articoli 149 e 150 del codice ovvero è eseguita dalla polizia giudiziaria
mediante consegna di copia dell'atto presso la cancelleria o la segreteria. In
questo ultimo caso, la polizia redige verbale, copia del quale è trasmessa al
giudice che ha emesso l'atto.
4. Ai fini delle
comunicazioni previste dai commi precedenti, la copia può essere trasmessa con
mezzi tecnici idonei, quando il funzionario di cancelleria del giudice che ha
emesso l'atto attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale.
Art. 65. Obblighi
del difensore non iscritto nell'albo del circondario.
(Articolo
abrogato dall'art. 9 del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438)
Capo VI - Disposizioni relative alle prove
Art. 66.
Procedimento di esclusione del segreto.
1. Nei fatti,
notizie e documenti indicati nell'articolo 204 comma 1 del codice non sono
compresi i nomi degli informatori.
2. Quando perviene
la comunicazione prevista dall'articolo 204 comma 2 del codice, il Presidente
del Consiglio dei Ministri conferma il segreto se ritiene che non ricorrono i
presupposti indicati nel comma 1 dello stesso articolo perché il fatto, la
notizia o il documento coperto da segreto di Stato non concerne il reato per
cui si procede. In mancanza, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della
comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l'esame del
soggetto interessato.
3. Quando è stata
confermata l'opposizione del segreto di Stato a norma del comma 2, si osservano
le disposizioni dell'articolo 16 della legge 24 ottobre 1977 n. 801.
Art. 67. Albo dei
periti presso il tribunale.
1. Presso ogni
tribunale è istituito un albo dei periti, diviso in categorie.
2. Nell'albo sono
sempre previste le categorie di esperti in medicina legale, psichiatria,
contabilità, ingegneria e relative specialità, infortunistica del traffico e
della circolazione stradale, balistica, chimica, analisi e comparazione della
grafia (Comma così modificato dall'art. 11 del D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12)
3. Quando il giudice
nomina come perito un esperto non iscritto negli albi, designa, se possibile,
una persona che svolge la propria attività professionale presso un ente
pubblico.
4. Nel caso previsto
dal comma 3, il giudice indica specificamente nell'ordinanza di nomina le
ragioni della scelta.
5. In ogni caso il
giudice evita di designare quale perito le persone che svolgano o abbiano
svolto attività di consulenti di parte in procedimenti collegati a norma
dell'articolo 371 comma 2 del codice.
Art. 68.
Formazione e revisione dell'albo dei periti.
1. L'albo dei periti
previsto dall'articolo 67 [disp. att. c.p.p. 67] è tenuto a cura del presidente
del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal
procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, dal presidente del
consiglio dell'ordine forense, dal presidente dell'ordine o del collegio a cui
appartiene la categoria di esperti per la quale si deve provvedere ovvero da
loro delegati (Comma così modificato dall'art. 210 del D.L.vo 19 febbraio
1998, n. 51).
2. Il comitato
decide sulla richiesta di iscrizione e di cancellazione dall'albo.
3. Il comitato può
assumere informazioni e delibera a maggioranza dei voti. In caso di parità di
voti, prevale il voto del presidente.
4. Il comitato
provvede ogni due anni alla revisione dell'albo per cancellare gli iscritti per
i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti dall'articolo 69 [disp.
att. c.p.p. 69] comma 3 o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio di
perito.
Art. 69.
Requisiti per la iscrizione nell'albo dei periti.
1. Salvo quanto
previsto dal comma 3, possono ottenere l'iscrizione nell'albo le persone
fornite di speciale competenza nella materia.
2. La richiesta di
iscrizione, diretta al presidente del tribunale, deve essere accompagnata
dall'estratto dell'atto di nascita, dal certificato generale del casellario
giudiziale, dal certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale e
dai titoli e documenti attestanti la speciale competenza del richiedente.
3. Non possono
ottenere l'iscrizione nell'albo le persone:
a) condannate con
sentenza irrevocabile alla pena della reclusione per delitto non colposo, salvo
che sia intervenuta riabilitazione;
b) che si trovano in
una delle situazioni di incapacità previste dall'articolo 222 comma 1 lettere
a), b), c) del codice;
c) cancellate o
radiate dal rispettivo albo professionale a seguito di provvedimento
disciplinare definitivo.
4. La richiesta di
iscrizione nell'albo resta sospesa per il tempo in cui la persona è imputata di
delitto non colposo per il quale è consentito l'arresto in flagranza ovvero è
sospesa dal relativo albo professionale.
Art. 70. Sanzioni
applicabili agli iscritti nell'albo dei periti.
1. Agli iscritti
nell'albo dei periti che non abbiano adempiuto agli obblighi derivanti dal
conferimento dell'incarico possono essere applicate, su segnalazione del
giudice procedente, le sanzioni dell'avvertimento, della sospensione dall'albo
per un periodo non superiore a un anno o della cancellazione.
2. E' disposta la
sospensione dall'albo nei confronti delle persone che si trovano nelle
situazioni previste dall'articolo 69 comma 4 [disp. att. c.p.p. 69] per il
tempo in cui perdurano le situazioni medesime.
3. E' disposta la
cancellazione dall'albo, anche prima della scadenza del termine stabilito per
la revisione degli albi, nei confronti degli iscritti per i quali è venuto meno
alcuno dei requisiti previsti dall'articolo 69 comma 3 [disp. att. c.p.p. 69].
4. Competente a decidere è il comitato previsto 68 (dall'articolo 68) [disp.
att. c.p.p. 68].
Art. 71.
Procedimento per l'applicazione delle sanzioni.
1. Ai fini
dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 70 [disp. att. c.p.p.
70], il presidente del tribunale contesta l'addebito al perito mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo a fornire deduzioni scritte
entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della raccomandata. Decorso
tale termine e assunte se del caso informazioni, il comitato delibera a norma
dell'articolo 68 [disp. att. c.p.p. 68] comma 3.
Art. 72. Reclamo
avverso le decisioni del comitato.
1. Entro quindici
giorni dalla notificazione, contro le decisioni del comitato può essere
proposto reclamo sul quale decide una commissione composta dal presidente della
corte di appello nel cui distretto ha sede il comitato, dal procuratore
generale della Repubblica presso la corte medesima, dal presidente del
consiglio dell'ordine forense, dal presidente dell'ordine o del collegio
professionale cui l'interessato appartiene ovvero da loro delegati.
2. Della commissione
non possono far parte persone che abbiano partecipato alla decisione oggetto
del reclamo.
3. La commissione
decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.
Art. 73.
Consulente tecnico del pubblico ministero.
1. Il pubblico
ministero nomina il consulente tecnico scegliendo di regola una persona
iscritta negli albi dei periti. Per la liquidazione del compenso al consulente
tecnico si osservano le disposizioni previste per il perito.
Art. 74. Perizia
nummaria.
1. Nei procedimenti
per la falsificazione di biglietti di banca o di monete metalliche è nominato
perito rispettivamente un tecnico della direzione generale della Banca d'Italia
o un tecnico della direzione generale del tesoro.
2. Se l'autorità
giudiziaria che ha disposto la perizia non ha sede in Roma, può richiedere per
il relativo espletamento il giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale di Roma. A tal fine l'autorità rogante pronuncia ordinanza con la
quale formula i quesiti, indica le parti e i difensori da convocare e trasmette
gli atti, anche in copia, il corpo del reato e i documenti occorrenti per
l'espletamento della perizia. Il giudice per le indagini preliminari provvede
nelle forme previste per l'incidente probatorio.
Art. 75.
Scritture di comparizione.
1. Nei procedimenti
per falsità in atti, il giudice ordina la presentazione di scritture di
comparazione che si trovano presso pubblici ufficiali o presso incaricati di un
pubblico servizio. Ammette inoltre ogni altra scrittura quando non vi è dubbio
sulla sua autenticità, ordinando, se necessario, atti di perquisizione e di
sequestro. Analogamente provvede il pubblico ministero nel corso delle indagini
preliminari.
2. Il giudice può
disporre che l'imputato, se possibile alla presenza del perito, rilasci una
scrittura di comparazione facendo menzione dell'eventuale rifiuto dell'imputato
stesso e di quant'altro interessi per valutare la genuinità della scrittura.
Art. 76. Consegna
al perito di documenti o di altri oggetti.
1. Quando il giudice
ritiene necessario disporre la consegna al perito di documenti in originale o
di altri oggetti, della consegna è redatto verbale a cura del funzionario di
cancelleria. In tal caso, il giudice può disporre che dei documenti venga
estratta copia autentica.
Art. 77. Attività
di investigazione della polizia in materia di armi e di sostanze stupefacenti.
1. Il dirigente del
servizio di polizia giudiziaria può essere autorizzato dal giudice a prelevare,
dopo l'espletamento della perizia, armi, munizioni, esplosivi e altri oggetti o
sostanze equiparati occorrenti ai fini di investigazione o di prevenzione
nonché alla raccolta ed elaborazione dei relativi dati, sempre che tale
attività non comporti modifiche o alterazioni degli oggetti o delle sostanze
medesime. Analoga autorizzazione può essere concessa anche dopo che è stata
disposta la confisca e la distruzione ovvero dopo la chiusura del giudizio di
primo grado, se la perizia non ha avuto luogo.
2. Dopo il
provvedimento di archiviazione perché è ignoto l'autore del reato ovvero dopo
che la sentenza è divenuta inoppugnabile, il giudice può autorizzare il
dirigente del servizio di polizia giudiziaria a prelevare gli oggetti e le
sostanze indicate nel comma 1 anche per l'espletamento di accertamenti tecnici
che ne determinano modifiche o alterazioni.
3. In ogni stato e
grado del processo, il giudice può autorizzare il dirigente del servizio di
polizia giudiziaria a prelevare, ai fini previsti dal comma 1, campioni di
sostanze stupefacenti o psicotrope sequestrate o confiscate, se il quantitativo
lo consente. Nel relativo verbale viene dato atto del quantitativo e della
natura presunta della sostanza prelevata.
4. Delle operazioni
di prelievo e di restituzione degli oggetti e delle sostanze previsti dai commi
1 e 3 è redatto verbale a cura del pubblico ufficiale addetto alla cancelleria.
Art. 78.
Acquisizione di atti di un procedimento penale straniero.
1. La documentazione
di atti di un procedimento penale compiuti da autorità giudiziaria straniera
può essere acquisita a norma dell'articolo 238 del codice.
2. Gli atti non
ripetibili compiuti dalla polizia straniera possono essere acquisiti nel
fascicolo per il dibattimento se le parti vi consentono ovvero dopo l'esame
testimoniale dell'autore degli stessi, compiuto anche mediante rogatoria
all'estero in contraddittorio.
Art. 79.
Esecuzione di perquisizioni e ispezioni personali.
1. Le perquisizioni
e le ispezioni sono fatte eseguire da persona dello stesso sesso di quella che
vi è sottoposta, salvi i casi di impossibilità o di urgenza assoluta.
2. La disposizione
del comma 1 non si applica quando le operazioni sono eseguite da persona
esercente la professione sanitaria.
Art. 80.
Esecuzione di perquisizioni locali.
1. Quando la copia
del decreto di perquisizione locale è consegnata al portiere o a chi ne fa le
veci, si applica la disposizione dell'articolo 157 comma 6 del codice.
2. Se non si può
provvedere a norma dell'articolo 250 comma 2 del codice, la copia del decreto
di perquisizione è depositata presso la cancelleria o la segreteria
dell'autorità giudiziaria che procede, e di tale deposito è affisso un avviso
alla porta del luogo dove è stata eseguita la perquisizione.
Art. 81.
Redazione del verbale di sequestro.
1. Il verbale di
sequestro contiene l'elenco delle cose sequestrate, la descrizione delle
cautele adottate per assicurarle e l'indicazione della specie e del numero dei
sigilli apposti.
2. Le carte sono
numerate e sottoscritte singolarmente da chi procede al sequestro. Se ciò non è
possibile, esse sono rinchiuse in uno o più pacchi sigillati, numerati e
timbrati.
3. Il verbale indica
anche il luogo della custodia. Il provvedimento previsto dall'articolo 259
comma 1 secondo periodo del codice può essere adottato, quando ne ricorrono le
condizioni, anche da chi ha provveduto al sequestro. Quando è nominato un
custode, questi dichiara di assumere gli obblighi di legge e sottoscrive il
verbale. L'inosservanza di queste formalità non esime il custode, che abbia
assunto l'ufficio, dall'adempimento dei suoi doveri e dalla relativa
responsabilità disciplinare e penale.
4. Sulle cose
sequestrate ovvero sui pacchi in cui esse sono rinchiuse è apposta
l'indicazione del procedimento al quale si riferiscono.
Art. 82. Attività
per il deposito e la custodia delle cose sequestrate.
1. Le cose
sequestrate sono annotate in apposito registro nel quale la cancelleria o la
segreteria indica il numero del procedimento a cui si riferiscono, il cognome e
il nome della persona a cui appartengono, se sono noti, e quelli della persona
il cui nome è stato iscritto nel registro delle notizie di reato, le
trasmissioni ad altri uffici giudiziari e le restituzioni.
2. Le cose
sequestrate non possono essere rimosse dal luogo in cui sono custodite, se non
nei casi consentiti dalla legge. Quando i sigilli appaiono rotti o alterati, si
procede alla verificazione delle cose sequestrate, a cura della cancelleria o
della segreteria. Di ogni verificazione e in tutti i casi di rimozione e riapposizione
di sigilli è redatto verbale.
3. Con decreto del
ministro di grazia e giustizia sono dettate le disposizioni regolamentari per
il deposito e la custodia delle cose sequestrate.
4. Fino alla data di
entrata in vigore del decreto previsto dal comma 3, le cose sequestrate, che a
norma dell'articolo 259 del codice andrebbero depositate nella segreteria del
pubblico ministero, sono depositate nella cancelleria del tribunale e annotate
nei relativi registri. La stessa cancelleria provvede altresì agli adempimenti
previsti dall'articolo 83 [disp. att. c.p.p. 83] (Comma così modificato
dall'art. 211 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51).
Art. 83. Vendita
o distruzione delle cose deperibili.
1. La vendita delle
cose indicate nell'articolo 260 comma 3 del codice è eseguita a cura della
cancelleria o della segreteria anche a trattativa privata.
2. Allo stesso modo
si procede per la distruzione delle cose. Tuttavia a questa può procedersi
anche avvalendosi di persona idonea o della polizia giudiziaria che ha eseguito
il sequestro. Delle operazioni compiute è redatto verbale da allegare agli
atti.
3. L'autorità
giudiziaria, prima che si proceda alle operazioni indicate nei commi 1 e 2,
dispone il prelievo dei campioni, quando ciò è possibile, dando avviso al difensore.
Art. 84.
Restituzione delle cose sequestrate.
(Articolo
abrogato dall'art. 299 del D.L.vo 30 maggio 2002, n. 113, e dall'art. 299 del
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)
Art. 85.
Restituzione con imposizione di prescrizioni.
1. Quando sono state
sequestrate cose che possono essere restituite previa esecuzione di specifiche
prescrizioni, l'autorità giudiziaria, se l'interessato consente, ne ordina la
restituzione impartendo le prescrizioni del caso e imponendo una idonea
cauzione a garanzia della esecuzione delle prescrizioni nel termine stabilito.
2. Scaduto il
termine, se le prescrizioni non sono adempiute, l'autorità giudiziaria provvede
a norma dell'articolo 260 comma 3 del codice qualora ne ricorrano le
condizioni.
Art. 86. Vendita
o distruzione delle cose confiscate.
1. La cancelleria
provvede alla vendita delle cose di cui è stata ordinata la confisca, salvo che
per esse sia prevista una specifica destinazione.
2. Il giudice
dispone la distruzione delle cose confiscate se la vendita non è opportuna.
All'affidamento dell'incarico procede la cancelleria. Il giudice può disporre
che alla distruzione proceda la polizia giudiziaria che ha eseguito il
sequestro.
Art. 87. Cose di
cui è stata ordinata la consegna al ministero di grazia e giustizia.
(Articolo
abrogato dall'art. 299 del D.L.vo 30 maggio 2002, n. 113, e dall'art. 299 del
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)
Art. 88.
Destinazione delle monete metalliche e dei biglietti di banca confiscati.
1. I biglietti di
banca e le monete metalliche, di cui è stata accertata la falsità e ordinata la
confisca, sono trasferiti rispettivamente alla filiale della Banca d'Italia o
alla sezione della tesoreria provinciale più vicina, a cura della cancelleria
del giudice che ha emesso il provvedimento, immediatamente dopo che questo è
divenuto esecutivo.
2. La disposizione
del comma 1 si applica anche agli strumenti e agli altri oggetti destinati
esclusivamente alla falsificazione dei quali è stata ordinata la confisca.
Art. 89. Verbale
e nastri registrati delle intercettazioni.
1. Il verbale delle
operazioni previsto dall'articolo 268 comma 1 del codice contiene l'indicazione
degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione
delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio
e di cessazione della intercettazione nonché i nominativi delle persone che
hanno preso parte alle operazioni.
2. I nastri
contenenti le registrazioni, racchiusi in apposite custodie numerate e
sigillate, sono collocati in un involucro sul quale sono indicati il numero
delle registrazioni contenute, il numero dell'apparecchio controllato, i nomi,
se possibile, delle persone le cui conversazioni sono state sottoposte ad
ascolto e il numero che, con riferimento alla registrazione consentita, risulta
dal registro delle intercettazioni previsto dall'articolo 267 comma 5 del
codice.
Art. 90.
Intercettazioni disposte dalla procura della Repubblica presso la pretura.
(Articolo
abrogato dall'art. 218 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)
Capo VII - Disposizioni relative alle misure cautelari
Art. 91. Giudice
competente in ordine alle misure cautelari.
(Articolo così
modificato dall'art. 212 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)
1. Nel corso degli
atti preliminari al dibattimento, i provvedimenti concernenti le misure
cautelari sono adottati, secondo la rispettiva competenza, dal tribunale in
composizione collegiale o monocratica, dalla corte di assise, dalla corte di
appello o dalla corte di assise di appello; dopo la pronuncia della sentenza e
prima della trasmissione degli atti a norma dell'articolo 590 del codice,
provvede il giudice che ha emesso la sentenza; durante la pendenza del ricorso
per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Art. 92.
Trasmissione dell'ordinanza che dispone la misura cautelare.
1. L'ordinanza che
dispone la misura cautelare è immediatamente trasmessa, in duplice copia, a
cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, all'organo
che deve provvedere all'esecuzione ovvero, nel corso delle indagini
preliminari, al pubblico ministero che ne ha fatto richiesta, il quale ne cura
l'esecuzione.
Art. 93. Deposito
del verbale di interrogatorio.
1. Il verbale
dell'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare è trasmesso al
pubblico ministero. I difensori hanno diritto di prenderne visione ed estrarne
copia.
Art. 94. Ingresso
in istituti penitenziari.
1. Il pubblico
ufficiale preposto a un istituto penitenziario non può ricevere né ritenervi
alcuno se non in forza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria o un
avviso di consegna da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria.
1-bis. Copia del
provvedimento che costituisce titolo di custodia è inserito nella cartella
personale del detenuto. All'atto del colloquio previsto dall'articolo 23,
quarto comma, del regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, o anche successivamente, il direttore o
l'operatore penitenziario da lui designato accerta, se del caso con l'ausilio
di un interprete, che l'interessato abbia precisa conoscenza del provvedimento
che ne dispone la custodia e gliene illustra, ove occorra, i contenuti (Comma
aggiunto dall'art. 23 della legge 8 agosto 1995, n. 332).
1-ter. L'autorità
giudiziaria che dispone la custodia cautelare in carcere o che pronuncia un
provvedimento da cui non consegua la rimessione in libertà del datore dispone
che copia del provvedimento sia trasmessa, a cura della polizia giudiziaria o
della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario perché provveda a
quanto stabilito dal comma 1-bis (Comma aggiunto dall'art. 23 della legge 8
agosto 1995, n. 332).
1-quater. Il
detenuto ha sempre diritto di consultare la propria cartella personale e di
ottenere copia dei provvedimenti dell'autorià giudiziaria in essa contenuti (Comma
aggiunto dall'art. 23 della legge 8 agosto 1995, n. 332).
2. Nondimeno, se si
presenta nell'istituto una persona che dichiari di avere commesso un reato per
il quale è obbligatorio l'arresto in flagranza, vi deve essere trattenuto a
norma dell'articolo 349 del codice ad opera degli appartenenti al personale di
custodia che abbiano qualità di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria, i
quali redigono verbale e ne danno immediata notizia all'autorità giudiziaria
competente.
3. Allo stesso modo
si procede nei confronti di un latitante che si sia sottratto alla esecuzione
della custodia cautelare, di un evaso o di un condannato in via definitiva che
non sia in grado di produrre copia dell'ordine di esecuzione.
Art. 95.
Esecuzione della custodia cautelare nei confronti dell'internato per misura di
sicurezza.
1. Con l'ordinanza
che dispone la custodia cautelare nei confronti di persona internata per misura
di sicurezza, il giudice ne dispone il trasferimento nell'istituto di custodia,
salvo quanto previsto dall'articolo 286 del codice.
Art. 96.
Separazione degli imputati detenuti.
1. Negli istituti di
custodia gli imputati in uno stesso procedimento o comunque di uno stesso reato
devono essere tenuti separati tra loro, se l'autorità giudiziaria abbia così
ordinato. In mancanza di tale ordine, la separazione deve essere disposta
sempre che lo consentano le possibilità dell'istituto.
Art. 97.
Comunicazioni al servizio informatico.
1. I provvedimenti
con i quali è disposta una misura cautelare personale sono comunicati, a cura
della cancelleria del giudice che li ha emessi, al servizio informatico
istituito con decreto del ministro di grazia e giustizia, quando la misura ha
avuto esecuzione. La stessa comunicazione è altresì data quando è dichiarato lo
stato di latitanza.
2. Nel caso di fermo
o di arresto in flagranza, alla comunicazione prevista dal comma 1 provvede la
direzione dell'istituto di custodia al quale il fermato o l'arrestato è
consegnato.
3. Deve essere
altresì data immediata comunicazione al servizio previsto dal comma 1 del
provvedimento con cui è ordinata la immediata liberazione dell'arrestato o del
fermato nonché di ogni provvedimento estintivo o modificativo delle misure
cautelari personali. Alla comunicazione provvede la cancelleria o la segreteria
dell'autorità giudiziaria che ha adottato il provvedimento.
Art. 97-bis.
Modalità di esecuzione del provvedimento che applica gli arresti domiciliari.
(Articolo
aggiunto dall'art. 27 della legge 8 agosto 1995, n. 332)
1. Con il
provvedimento che sostituisce la misura di custodia cautelare in carcere con
quella degli arresti domiciliari, il giudice, se ritiene di non dover disporre
l'accompagnamento per salvaguardare comprovate esigenze processuali o di
sicurezza ovvero altre esigenze evidenziate dal pubblico ministero, dal
direttore di custodia o dalle forze di polizia, autorizza l'imputato a
raggiungere il luogo dell'arresto individuato a norma dell'articolo 284 del
codice fissando i tempi e le modalità per il raggiungimento. Del provvedimento
dato, il giudice informa il pubblico ministero e la polizia giudiziaria che
possono, anche di propria iniziativa, controllare l'osservanza delle
prescrizioni imposte.
Art. 98.
Cessazione delle misure cautelari estinte.
1. Quando l'imputato
sottoposto a custodia cautelare deve essere liberato, il giudice, con il
provvedimento emesso a norma dell'articolo 306 del codice, ordina al direttore
dell'istituto di custodia l'immediata dimissione. L'ordine è trasmesso con
urgenza.
2. Nel caso di
imputato custodito in luogo di cura, il provvedimento previsto dal comma 1 è
trasmesso, con urgenza, al direttore del servizio psichiatrico ospedaliero dove
l'imputato è ricoverato nonché alla polizia giudiziaria incaricata della
custodia, la quale provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 161 comma 3
del codice.
3. Nel caso di
imputato agli arresti domiciliari o sottoposto alle misure del divieto o
dell'obbligo di dimora, il giudice comunica, con urgenza, il provvedimento
previsto dal comma 1, oltre che all'imputato, anche alla polizia giudiziaria
competente a controllare l'osservanza delle prescrizioni imposte con le
suddette misure. Nel caso della misura dell'obbligo di presentazione alla
polizia giudiziaria, la comunicazione della cessazione deve essere data, oltre
che all'imputato, anche all'ufficio di polizia giudiziaria competente.
4. In caso di
cessazione della misura del divieto di espatrio e delle misure interdittive, il
giudice dispone la comunicazione del provvedimento all'imputato e, se del caso,
rispettivamente, all'organo competente ad assicurare la esecuzione della misura
ovvero a quello eventualmente competente a disporre l'interdizione in via
ordinaria.
Art. 99. Inammissibilità
della richiesta di riesame.
1. La disposizione
dell'articolo 585 comma 5 del codice si applica anche ai termini per le
impugnazioni previsti dal libro IV del codice.
Art. 100.
Trasmissione degli atti in caso di impugnazione.
1. Quando è
impugnato un provvedimento concernente la libertà personale, la cancelleria o
la segreteria dell'autorità giudiziaria procedente trasmette, in originale o in
copia, al giudice competente gli atti necessari per decidere sull'impugnazione,
con precedenza assoluta su ogni altro affare e, comunque, entro il giorno
successivo alla ricezione dell'avviso della proposizione dell'impugnazione
previsto dagli articoli 309, 310 e 311 del codice.
Art. 101. Termine
per la decisione sulla richiesta di riesame.
1. Nel procedimento
previsto dall'articolo 309 del codice, se l'udienza è rinviata a norma
dell'articolo 127 comma 4 del codice, il termine per la decisione sulla
richiesta di riesame decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve
comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque accerta la
cessazione dello stesso.
2. Quando l'imputato
è detenuto o internato in luogo posto fuori del circondario del tribunale
competente, il termine previsto dall'articolo 309 comma 10 del codice decorre
dal momento in cui pervengono al tribunale gli atti assunti dal magistrato di
sorveglianza a norma dell'articolo 127 comma 3 del codice. Il magistrato di
sorveglianza senza ritardo assume le dichiarazioni dell'imputato, previo
tempestivo avviso al difensore e trasmette gli atti al tribunale con il mezzo
più celere.
Art. 102. Domanda
di riparazione per l'ingiusta detenzione.
1. La domanda di
riparazione per l'ingiusta detenzione è presentata presso la cancelleria della
corte di appello nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza o il
provvedimento di archiviazione che ha definito il procedimento. Nel caso di
sentenza emessa dalla corte di cassazione, è competente la corte di appello nel
cui distretto è stato emesso il provvedimento impugnato.
Art. 102-bis
Reintegrazione nel posto di lavoro perduto per ingiusta detenzione.
(Articolo
aggiunto dall'art. 24 della legge 8 agosto 1995, n. 332)
1. Chiunque sia
stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere ai sensi
dell'articolo 285 del codice ovvero a quella degli arresti domiciliari ai sensi
dell'articolo 284 del codice e sia stato per ciò stesso licenziato dal posto di
lavoro che occupava prima dell'applicazione della misura, ha diritto di essere
reintegrato nel posto di lavoro medesimo qualora venga pronunciata in suo
favore sentenza di assoluzione, di proscioglimento o di non luogo a procedere
ovvero venga disposto provvedimento di archiviazione.
Art. 103.
Trascrizione e cancellazione del sequestro conservativo.
1. Per la
trascrizione e la cancellazione del sequestro conservativo richiesto dal
pubblico ministero, l'ufficio del conservatore dei registri immobiliari non può
esigere alcuna tassa o diritto, salva l'azione contro il condannato.
Art. 104. Norme
applicabili al sequestro preventivo.
1. Per il sequestro
preventivo si applicano le disposizioni relative al sequestro probatorio
contenute nel capo, VI. Si applica altresì la disposizione dell'articolo 92
[disp. att. c.p.p. 92].
Capo VIII - Disposizioni relative alle indagini preliminari
Art. 105.
Registrazione e conservazione dei provvedimenti del giudice per le indagini
preliminari.
1. Con il
regolamento previsto dall'articolo 206 comma 1 [disp. att. c.p.p. 206] sono
stabiliti i casi e le modalità di registrazione e di custodia dei provvedimenti
del giudice per le indagini preliminari.
Art. 106.
Informativa al giudice civile o amministrativo che ha redatto denuncia di
reato.
1. Nel caso previsto
dall'articolo 331 comma 4 del codice, il procuratore della Repubblica informa
senza ritardo il giudice civile o amministrativo delle richieste da lui
formulate alla conclusione delle indagini preliminari.
Art. 107.
Attestazione della presentazione di denuncia o querela ovvero della mancata
identificazione dell'autore del reato.
1. La persona che
presenta una denuncia o che propone una querela ha diritto di ottenere
attestazione della ricezione dall'autorità davanti alla quale la denuncia o la
querela è stata presentata o proposta. L'attestazione può essere apposta in
calce alla copia dell'atto.
2. Anche nel corso
delle indagini preliminari, la persona offesa e il danneggiato dal reato
possono ottenere dal pubblico ministero attestazione relativa mancata
identificazione della persona alla quale il reato è attribuito, sempre che ciò
non pregiudichi l'esito delle indagini.
Art. 107-bis.
Denunce a carico di ignoti.
(Articolo
aggiunto dall'art. 50 della legge 16 dicembre 1999, n. 479)
1. Le denunce a
carico di ignoti sono trasmesse all'ufficio di procura competente da parte
degli organi di polizia, unitamente agli eventuali atti di indagine svolti per
la identificazione degli autori del reato, con elenchi mensili.
Art. 108. Denunce
e altri documenti anonimi.
1. Con regolamento
del ministro di grazia e giustizia sono stabilite le modalità di conservazione
delle denunce anonime e degli altri documenti anonimi che non possono essere
utilizzati nel procedimento.
Art. 108-bis.
Modalità particolari di trasmissione della notizia di reato.
(Articolo
aggiunto dall'art. 4, comma 7, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)
1. Tiene luogo della
comunicazione scritta la comunicazione della notizia di reato consegnata su
supporto magnetico o trasmessa per via telematica. Nei casi di urgenza, le
indicazioni e la documentazione previste dall'articolo 347 commi 1 e 2 del
codice sono trasmesse senza ritardo.
2. Quando la
comunicazione è eseguita nelle forme previste dal comma 1, la polizia
giudiziaria indica altresì la data di consegna e di trasmissione.
Art. 109.
Ricezione della notizia di reato.
1. La segreteria
della procura della Repubblica annota sugli atti che possono contenere notizia
di reato la data e l'ora in cui sono pervenuti in ufficio e li sottopone
immediatamente al procuratore della Repubblica per l'eventuale iscrizione nel
registro delle notizie di reato.
Art. 110.
Richiesta dei certificati.
1. Non appena il
nome della persona alla quale il reato è attribuito è stato iscritto nel
registro indicato nell'articolo 335 del codice, la segreteria richiede:
a) i certificati
anagrafici;
b) il certificato
previsto dall'articolo 688 del codice;
c) il certificato
del casellario dei carichi pendenti (Lettera così modificata dall'art. 53
del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313).
2. (Comma
abrogato dall'art. 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313).
Art. 110-bis.
Richiesta di comunicazione delle iscrizioni.
(Articolo
aggiunto dall'art. 18 della legge 8 agosto 1995, n. 332)
1. Quando vi è
richiesta di comunicazione delle iscrizioni contenute nel registro delle
notizie di reato a norma dell'articolo 335, comma 3, del codice, la segreteria
della procura della Repubblica, se la risposta è positiva, e non sussistono gli
impedimenti a rispondere di cui all'articolo 335, commi 3 e 3-bis del codice,
fornisce le informazioni richieste precedute dalla formula: "Risultano le
seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazione". In caso contrario,
risponde con la formula: "Non risultano iscrizioni suscettibili di
comunicazione" .
Art. 111.
Requisiti della richiesta di autorizzazione a procedere.
1. Con la richiesta
di autorizzazione a procedere, il pubblico ministero enuncia il fatto per il
quale intende procedere, indicando le norme di legge che si assumono violate, e
fornisce all'autorità competente gli elementi sui quali la richiesta si fonda.
Art. 112.
Attività della polizia giudiziaria in mancanza di una condizione di
procedibilità.
(Articolo così
modificato dall'art. 21 della legge 8 agosto 1995, n. 332)
1. La polizia
giudiziaria riferisce senza ritardo al pubblico ministero l'attività di
indagine prevista dall'articolo 346 del codice. Se sussistono ragioni di urgenza
o si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera
a), numeri da 1) a 6), la comunicazione è data immediatamente anche in forma
orale. La documentazione delle attività compiute è prontamente trasmessa al
pubblico ministero se questi ne fa richiesta.
Art. 113.
Accertamenti urgenti della polizia giudiziaria.
1. Nei casi di
particolare necessità e urgenza, gli atti previsti dagli articoli 352 e 354
commi 2 e 3 del codice possono essere compiuti anche dagli agenti di polizia giudiziaria.
Art. 114.
Avvertimento del diritto all'assistenza del difensore.
1. Nel procedere al
compimento degli atti indicati nell'articolo 356 del codice, la polizia
giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha
facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.
Art. 115.
Annotazioni e verbali della polizia giudiziaria.
1. Le annotazioni
previste dall'articolo 357 comma 1 del codice contengono l'indicazione
dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria che ha compiuto le attività
di indagine, del giorno, dell'ora e del luogo in cui sono state eseguite e la
enunciazione succinta del loro risultato. Quando assume dichiarazioni ovvero
quando per il compimento di atti si avvale di altre persone, la polizia
giudiziaria annota altresì le relative generalità e le altre indicazioni
personali utili per la identificazione.
2. Copia delle
annotazioni e dei verbali redatti a norma dell'articolo 357 del codice è
conservata presso l'ufficio di polizia giudiziaria.
Art. 116.
Indagini sulla morte di una persona per la quale sorge sospetto di reato.
1. Se per la morte
di una persona sorge sospetto di reato, il procuratore della Repubblica accerta
la causa della morte e, se lo ravvisa necessario, ordina l'autopsia secondo le
modalità previste dall'articolo 360 del codice ovvero fa richiesta di incidente
probatorio, dopo aver compiuto le indagini occorrenti per l'identificazione.
Trattandosi di persona sconosciuta, ordina che il cadavere sia esposto nel
luogo pubblico a ciò designato e, occorrendo, sia fotografato; descrive nel
verbale le vesti e gli oggetti rinvenuti con esso, assicurandone la custodia.
Nei predetti casi la sepoltura non può essere eseguita senza l'ordine del
procuratore della Repubblica.
2. Il
disseppellimento di un cadavere può essere ordinato, con le dovute cautele,
dall'autorità giudiziaria se vi sono gravi indizi di reato.
Art. 117.
Accertamenti tecnici che modificano lo stato dei luoghi, delle cose o delle
persone.
1. Le disposizioni
previste dall'articolo 360 del codice si applicano anche nei casi in cui
l'accertamento tecnico determina modificazioni delle cose, dei luoghi o delle
persone tali da rendere l'atto non ripetibile.
Art. 118.
Deposito di atti compiuti nel corso delle indagini preliminari.
1. Gli atti compiuti
nel corso delle indagini preliminari, ai quali i difensori hanno diritto di
assistere, sono raccolti in fascicolo separato; sulla copertina del fascicolo è
segnata la data del deposito nella segreteria del pubblico ministero. Scaduto
il termine fissato dalla legge, gli atti sono riuniti a quelli non depositati.
Art. 118-bis.
Coordinamento delle indagini.
(Articolo
aggiunto dall'art. 9 del D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12)
1. Il procuratore
della Repubblica, quando procede a indagini per taluno dei delitti indicati
nell'articolo 407, comma 2 lettera a) del codice, ne dà notizia al procuratore
generale presso la corte di appello. Se rileva trattarsi di indagini collegate,
il procuratore generale ne dà segnalazione ai procuratori generali e ai
procuratori della Repubblica del distretto interessati al coordinamento (Comma
così sostituito dall'art. 3, comma 2, del D.L. 9 settembre 1991, n. 292,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 1991, n. 356).
2. Quando, di loro
iniziativa o a seguito della segnalazione prevista dal comma 1, più uffici del
pubblico ministero procedono a indagini collegate, i procuratori della
Repubblica ne danno notizia al procuratore generale del rispettivo distretto.
3. Quando il
coordinamento, di cui ai commi precedenti, non è stato promosso o non risulta
effettivo, il procuratore generale presso la corte di appello può riunire i
procuratori della Repubblica che procedono a indagini collegate. Se i
procuratori della Repubblica appartengono a distretti diversi, la riunione è
promossa dai procuratori generali presso le corti di appello interessate, di
intesa tra loro.
Art. 119.
Annotazione di atti del pubblico ministero.
1. Per le
annotazioni previste dall'articolo 373 comma 3 del codice si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 115 comma 1 [disp. att.
c.p.p. 115].
Art. 120.
Adempimenti conseguenti all'arresto o al fermo.
1. Agli adempimenti
previsti dall'articolo 386 del codice possono provvedere anche ufficiali e
agenti di polizia giudiziaria diversi da quelli che hanno eseguito l'arresto o
il fermo. Se l'arresto o il fermo è stato eseguito da agenti di polizia
giudiziaria, questi provvedono a darne immediata notizia all'ufficiale di
polizia giudiziaria competente ad adottare il provvedimento di liberazione
previsto dall'articolo 389 comma 2 del codice.
Art. 121.
Liberazione dell'arrestato o del fermato.
1. Oltre che nei
casi previsti dall'articolo 389 del codice, il pubblico ministero dispone con
decreto motivato che l'arrestato o il fermato sia posto immediatamente in
libertà quando ritiene di non dovere richiedere l'applicazione di misure
coercitive.
2. Nel caso di
liberazione prevista dal comma 1, il giudice, nel fissare l'udienza di
convalida, ne dà avviso, senza ritardo, anche alla persona liberata.
Art. 122.
Trasmissione della richiesta di convalida.
1. Con la richiesta
di convalida prevista dall'articolo 390 del codice, il pubblico ministero
trasmette al giudice il verbale di arresto o di fermo e copia della
documentazione attestante che l'arrestato o il fermato è stato tempestivamente
condotto nel luogo di custodia; trasmette altresì il decreto di fermo emesso a
norma dell'articolo 384 comma 1 del codice.
Art. 123. Luogo
di svolgimento dell'udienza di convalida.
1. Salvo quanto
previsto dall'articolo 121 [disp. att. c.p.p. 121] nonché dagli articoli 449
comma 1 e 558 (Cosi modificato dall’art. 51 della legge 16 dicembre 1999, n.
479) del codice, l'udienza di convalida si svolge nel luogo dove
l'arrestato o il fermato è custodito. Tuttavia, quando sussistono specifici
motivi di necessità o di urgenza, il giudice può disporre il trasferimento
dell'arrestato o del fermato per la comparizione davanti a sé.
Art. 124.
Ordinanza che accoglie la richiesta di incidente probatorio.
1. Con l'ordinanza
che accoglie la richiesta di incidente probatorio il giudice dispone la
citazione delle persone che devono comparire per l'assunzione della prova.
Quando occorre procedere a una perizia, con la stessa ordinanza il giudice
nomina il perito.
Art. 125.
Richiesta di archiviazione.
1. Il pubblico
ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione quando ritiene
l'infondatezza della notizia di reato perché gli elementi acquisiti nelle
indagini preliminari non sono idonei a sostenere accusa in giudizio.
Art. 126. Avviso
alla persona offesa della richiesta di archiviazione.
1. Nel caso previsto
dall'articolo 408 comma 2 del codice, il pubblico ministero trasmette gli atti
al giudice per le indagini preliminari dopo la presentazione dell'opposizione
della persona offesa ovvero dopo la scadenza del termine indicato nel comma 3 del
medesimo articolo.
Art. 127.
Comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale.
1. La segreteria del
pubblico ministero trasmette ogni settimana al procuratore generale presso la
corte di appello un elenco delle notizie di reato contro persone note per le
quali non è stata esercitata l'azione penale o richiesta l'archiviazione entro
il termine previsto dalla legge o prorogato dal giudice.
Art. 128.
Fissazione della udienza preliminare nel caso di mancato accoglimento della
richiesta di archiviazione.
1. Nel caso previsto
dall'articolo 409 comma 5 del codice, il giudice fa notificare all'imputato e
alla persona offesa dal reato il decreto di fissazione della udienza
preliminare, nel quale sono enunciati gli elementi previsti all'articolo 417
comma 1 lettere a), b), c) del codice.
Art. 129.
Informazioni sull'azione penale.
1. Quando esercita
l'azione penale nei confronti di un impiegato dello Stato o di altro ente
pubblico, il pubblico ministero informa l'autorità da cui l'impiegato dipende,
dando notizia dell'imputazione. Quando si tratta di personale dipendente dai
servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica, ne dà
comunicazione anche al comitato parlamentare per i servizi di informazione e
sicurezza e per il segreto di Stato.
2. Quando l'azione
penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del
culto cattolico, l'informazione è inviata all'Ordinario della diocesi a cui
appartiene l'imputato.
3. Quando esercita
l'azione penale per un reato che ha cagionato un danno per l'erario, il
pubblico ministero informa il procuratore generale presso la Corte dei conti,
dando notizia della imputazione.
3-bis. Il pubblico
ministero invia la informazione contenente la indicazione delle norme di legge
che si assumono violate anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e
2 è stato arrestato o fermato ovvero si trova in stato di custodia cautelare (Comma
aggiunto dall'art. 20 del D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12).
Art. 130.
Contenuto del fascicolo trasmesso dal pubblico ministero con la richiesta di
rinvio a giudizio.
1. Se gli atti di
indagine preliminare riguardano più persone o più imputazioni, il pubblico
ministero forma il fascicolo previsto dall'articolo 416 comma 2 del codice,
inserendovi gli atti ivi indicati per la parte che si riferisce alle persone o
alle imputazioni per cui viene esercitata l'azione penale.
2. In ogni caso il
pubblico ministero può, a fini di indagine, trattenere copia della
documentazione e degli atti trasmessi al giudice.
Art. 130-bis.
Separazione dei procedimenti in fase di indagine.
(Articolo
aggiunto dall'art. 1 del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4)
1. Il pubblico
ministero, prima dell'esercizio dell'azione penale, procede di regola
separatamente quando ricorrono le ragioni di urgenza indicate nell'articolo 18,
comma 1, lettera e-bis), del codice.
Art. 131.
Deposito degli atti per l'udienza preliminare.
1. Durante il
termine per comparire e fino alla conclusione dell'udienza preliminare, le
parti, la persona offesa e i difensori hanno facoltà di prendere visione, nel
luogo dove si trovano, degli atti e delle cose indicati nell'articolo 419 comma
2 e 3 del codice e di estrarre copia degli atti suddetti.
Art. 131-bis.
Liberazione dell'imputato prosciolto.
(Articolo
aggiunto dall'art. 4, comma 1, della legge 12 dicembre 1992, n. 492)
1. L'imputato detenuto
nei cui confronti è pronunciata la sentenza di cui all'art. 425 del codice è
posto in libertà immediatamente dopo la lettura del dispositivo. Si applicano
le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 154-bis.
Art. 132. Decreto
che dispone il giudizio davanti alla corte di assise o al tribunale.
1. Quando la corte
di assise o il tribunale è diviso in sezioni, il decreto che dispone il
giudizio contiene anche l'indicazione della sezione davanti alla quale le parti
devono comparire.
2. Per ogni processo
il presidente del tribunale, in seguito alla richiesta del giudice per le
indagini preliminari, comunica anche con mezzi telematici, sulla base dei
criteri determinati dal Consiglio superiore della magistratura, il giorno e
l'ora della comparizione e, quando occorre, anche la sezione da indicare nel
decreto che dispone il giudizio.
Art. 132-bis.
Formazione dei ruoli di udienza.
(Articolo
aggiunto dall'art. 1 del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4)
1. Nella formazione
dei ruoli di udienza è assicurata priorità assoluta alla trattazione dei
procedimenti quando ricorrono ragioni di urgenza con riferimento alla scadenza
dei termini di custodia cautelare.
Art. 133.
Notificazione del decreto che dispone il giudizio.
1. Il decreto che
dispone il giudizio è notificato, a norma dell'articolo 429 comma 4 del codice,
anche alle altre parti private non presenti all'udienza preliminare.
1-bis. Il decreto è
altresì comunicato alle amministrazioni o enti di appartenenza quando è ammesso
nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici
ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, per alcuno dei delitti
previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del
codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 (Comma
aggiunto dall'art. 3 della legge 27 marzo 2001, n. 97).
Capo IX - Disposizioni relative ai procedimenti speciali
Art. 134.
Sentenza emessa nel giudizio abbreviato nei confronti di imputato non comparso.
1. La sentenza
emessa nel giudizio abbreviato è notificata per estratto all'imputato non
comparso, unitamente all'avviso di deposito della sentenza medesima.
Art. 134-bis.
Partecipazione a distanza nel giudizio abbreviato.
(Articolo
aggiunto dall'art. 14 del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4)
1. Nei casi previsti
dall'articolo 146-bis, commi 1 e 1-bis, la partecipazione dell'imputato avviene
a distanza anche quando il giudizio abbreviato si svolge in pubblica udienza.
Art. 135.
Decisione nel giudizio sulla richiesta di applicazione della pena.
(Articolo così
sostituito dall'art. 52 della legge 16 dicembre 1999, n. 479)
1. Il giudice, per
decidere sulla richiesta di applicazione della pena rinnovata prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ordina l'esibizione
degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. Se la richiesta è
accolta, gli atti esibiti vengono inseriti nel fascicolo per il dibattimento;
altrimenti gli atti sono immediatamente restituiti al pubblico ministero.
Art. 136. Limiti
all'effetto estintivo.
1. L'effetto
estintivo previsto dall'articolo 445 comma 2 del codice non si produce se la
persona nei cui confronti la pena è stata applicata si sottrae volontariamente
alla sua esecuzione.
Art. 137.
Concorso formale e continuazione.
1. Nel caso di
applicazione della pena richiesta dalle parti con più sentenze per reati
unificati a norma dell'articolo 81 del codice penale, il termine di estinzione
previsto dall'articolo 445 comma 2 del codice decorre nuovamente per tutti i
reati dalla data in cui è divenuta irrevocabile l'ultima sentenza.
2. La disciplina del
concorso formale e del reato continuato è applicabile anche quando concorrono
reati per i quali la pena è applicata su richiesta delle parti e altri reati.
Art. 138.
Formazione del fascicolo per il dibattimento nel giudizio direttissimo.
1. In tutti i casi
di giudizio direttissimo con imputato in stato di arresto o di custodia
cautelare, il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento a norma
dell'articolo 431 del codice. Quando l'imputato è presentato davanti al giudice
del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, il
fascicolo medesimo è formato subito dopo il giudizio di convalida dal pubblico
ministero presente all'udienza.
Art. 139. Facoltà
dei difensori di prendere visione del fascicolo trasmesso con la richiesta di
giudizio immediato.
1. Durante i termini
previsti dall'articolo 458 del codice, le parti e i difensori hanno facoltà di
prendere visione ed estrarre copia, nella cancelleria del giudice per le
indagini preliminari, del fascicolo trasmesso a norma dell'articolo 454 comma 2
del codice.
Art. 140. Facoltà
dei difensori di prendere visione del fascicolo trasmesso con la richiesta di
decreto penale di condanna.
1. Durante il
termine per proporre opposizione, le parti e i difensori hanno facoltà di
prendere visione ed estrarre copia, nella cancelleria del giudice per le
indagini preliminari, del fascicolo trasmesso a norma dell'articolo 459 comma 1
del codice.
Capo X - Disposizioni relative al procedimento di oblazione
Art. 141.
Procedimento di oblazione.
1. Se la domanda di
oblazione è proposta nel corso delle indagini preliminari, il pubblico
ministero la trasmette, unitamente agli atti del procedimento, al giudice per
le indagini preliminari (Comma così modificato dall'art. 53 della legge 16
dicembre 1999, n. 479).
2. Il pubblico
ministero, anche prima di presentare richiesta di decreto penale, può avvisare
l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha facoltà di chiedere di
essere ammesso all'oblazione e che il pagamento dell'oblazione estingue il
reato.
3. Quando per il
reato per il quale si è proceduto è ammessa l'oblazione e non è stato dato
l'avviso previsto dal comma 2, nel decreto penale deve essere fatta menzione
della relativa facoltà dell'imputato.
4. Quando è proposta
domanda di oblazione, il giudice, acquisito il parere del pubblico ministero,
se respinge la domanda pronuncia ordinanza disponendo, se del caso, la
restituzione degli atti al pubblico ministero; altrimenti ammette all'oblazione
e fissa con ordinanza la somma da versare, dandone avviso all'interessato.
Avvenuto il versamento della somma, il giudice, se la domanda è stata proposta
nel corso delle indagini preliminari, trasmette gli atti al pubblico ministero
per le sue determinazioni; in ogni altro caso dichiara con sentenza
l'estinzione del reato. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma
3, del codice (Periodo aggiunto dall'art. 53 della legge 16 dicembre 1999,
n. 479).
4-bis. In caso di
modifica dell'originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile
l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima. Il
giudice, se accoglie la domanda, fissa un termine non superiore a dieci giorni,
per il pagamento della somma dovuta. Se il pagamento avviene nel termine il
giudice dichiara con sentenza l'estinzione del reato (Comma aggiunto
dall'art. 53 della legge 16 dicembre 1999, n. 479).
Capo XI - Disposizioni relative al dibattimento
Art. 142. Citazione
di testimoni, periti, interpreti, consulenti tecnici e imputati di un
procedimento connesso (Rubrica così sostituita dall'art. 2, comma 2,
lett. a, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356).
1. (Comma
abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356).
2. Quando per le
notificazioni dei testimoni, dei periti, degli interpreti, dei consulenti
tecnici e delle persone indicate nell'articolo 210 del codice è richiesto
l'ufficiale giudiziario, le parti devono consegnare al medesimo gli atti di
citazione in tempo utile e nel numero di copie necessario (Comma così
modificato dall'art. 2, comma 2, lett. c, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356).
3. L'atto di
citazione contiene:
a) l'indicazione
della parte richiedente e dell'imputato nonché del decreto che ha autorizzato
la citazione;
b) le generalità e
il domicilio della persona da citare;
c) il giorno, l'ora
e il luogo della comparizione e il giudice davanti al quale la persona citata
deve presentarsi;
d) l'indicazione
degli obblighi e delle facoltà previsti dagli articoli 198, 210 e 226 del
codice (Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 2, lett. d, del D.L. 8
giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356);
e) l'avvertimento
che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, la
persona citata potrà, a norma dell'articolo 133 del codice, essere accompagnata
a mezzo della polizia giudiziaria e condannata al pagamento di una somma da
lire centomila a lire un milione a favore della cassa delle ammende e alla
rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.
4. Quando la
citazione è disposta di ufficio il decreto di citazione contiene i requisiti
previsti dal comma 3 lettere b), c), d), e) nonché l'indicazione dell'imputato.
Art. 143.
Rinnovazione della citazione a giudizio.
1. Negli atti
preliminari al dibattimento, in tutti i casi in cui occorre, per qualunque
motivo, rinnovare la citazione a giudizio o la relativa notificazione, vi
provvede il presidente.
Art. 144. Spese e
indennità per i testimoni, periti e consulenti tecnici.
(Articolo
abrogato dall'art. 299 del D.L.vo 30 maggio 2002, n. 113, e dall'art. 299 del
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)
Art. 145.
Comparizione dei testimoni, periti, consulenti tecnici e interpreti.
1. I testimoni, i
periti, i consulenti tecnici e gli interpreti citati devono trovarsi presenti
all'inizio dell'udienza.
2. Se il
dibattimento deve protrarsi per più giorni, il presidente, sentiti il pubblico
ministero e i difensori, può stabilire il giorno in cui ciascuna persona deve
comparire.
Art. 145-bis.
Aule di udienza protette.
(Articolo
aggiunto dall'art. 6 del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4)
1. Nei procedimenti
per taluno dei reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice, quando
è necessario, per ragioni di sicurezza, utilizzare aule protette e queste non
siano disponibili nella sede giudiziaria territorialmente competente, il
Presidente della Corte d'appello, su proposta del Presidente del Tribunale,
individua l'aula protetta per il dibattimento nell'ambito del distretto.
Qualora l'aula protetta non sia disponibile nell'àmbito del distretto, il
Ministero della giustizia fornisce al Presidente della Corte d'appello nel cui
distretto si trova il giudice competente l'indicazione dell'aula disponibile,
individuata nel distretto di corte d'appello più vicino.
2. Il provvedimento
di cui ai commi che precedono è adottato prima della notificazione del decreto
di citazione che dispone il giudizio a norma dell'articolo 133.
Art. 146. Aula di
udienza dibattimentale.
1. Nelle aule di
udienza per il dibattimento, i banchi riservati al pubblico ministero e ai
difensori sono posti allo stesso livello di fronte all'organo giudicante. Le
parti private siedono a fianco dei propri difensori, salvo che sussistano
esigenze di cautela. Il seggio delle persone da sottoporre ad esame è collocato
in modo da consentire che le persone stesse siano agevolmente visibili sia dal
giudice che dalle parti.
Art. 146-bis.
Partecipazione al dibattimento a distanza.
(Articolo
aggiunto dall'art. 2 della legge 7 gennaio 1998, n. 11)
1. Quando si procede
per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, nonché
nell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 del codice, nei confronti di
persona che si trova, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in carcere, la
partecipazione al dibattimento avviene a distanza nei seguenti casi (Alinea
così modificato dall'art. 8 del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438):
a) qualora
sussistano gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico;
b) qualora il
dibattimento sia di particolare complessità e la partecipazione a distanza
risulti necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento. L'esigenza di
evitare ritardi nello svolgimento del dibattimento è valutata anche in
relazione al fatto che nei confronti dello stesso imputato siano
contemporaneamente in corso distinti processi presso diverse sedi giudiziarie;
c) (Lettera
soppressa dall'art. 15 del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4).
1-bis. Fuori dei
casi previsti dal comma 1, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza
anche quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono state applicate
le misure di cui all'articolo 41-bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n.
354, e successive modificazioni (Comma aggiunto dall'art. 15 del D.L. 24
novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio
2001, n. 4).
2. La partecipazione
al dibattimento a distanza è disposta, anche d'ufficio, dal presidente del
tribunale o della corte di assise con decreto motivato emesso nella fase degli
atti preliminari, ovvero dal giudice con ordinanza nel corso del dibattimento.
Il decreto è comunicato alle parti e ai difensori almeno dieci giorni prima
dell'udienza.
3. Quando è disposta
la partecipazione a distanza, è attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula
di udienza e il luogo della custodia, con modalità tali da assicurare la
contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in
entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. Se il
provvedimento è adottato nei confronti di più imputati che si trovano, a
qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, ciascuno è posto
altresì in grado, con il medesimo mezzo, di vedere ed udire gli altri.
4. E' sempre
consentito al difensore o a un suo sostituto di essere presente nel luogo dove
si trova l'imputato. Il difensore o il suo sostituto presenti nell'aula di
udienza e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti
tecnici idonei.
5. Il luogo dove
l'imputato si collega in audiovisione è equiparato all'aula di udienza.
6. Un ausiliario
abilitato ad assistere il giudice in udienza designato dal giudice o, in caso
di urgenza, dal presidente è presente nel luogo ove si trova l'imputato e ne
attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni
all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti. Egli dà atto altresì
della osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 ed al secondo periodo del
comma 4 nonché, se ha luogo l'esame, delle cautele adottate per assicurarne la
regolarità con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove
occorra, l'imputato ed il suo difensore. Durante il tempo del dibattimento in
cui non si procede ad esame dell'imputato il giudice o, in caso di urgenza, il
presidente, può designare ad essere presente nel luogo ove si trova l'imputato,
in vece dell'ausiliario, un ufficiale di polizia giudiziaria scelto tra coloro
che non svolgono, né hanno svolto, attività di investigazione o di protezione
con riferimento all'imputato o ai fatti a lui riferiti. Delle operazioni svolte
l'ausiliario o l'ufficiale di polizia giudiziaria redigono verbale a norma
dell'articolo 136 del codice.
7. Se nel
dibattimento occorre procedere a confronto o ricognizione dell'imputato o ad
altro atto che implica l'osservazione della sua persona, il giudice, ove lo
ritenga indispensabile, sentite le parti, dispone la presenza dell'imputato
nell'aula di udienza per il tempo necessario al compimento dell'atto.
Art. 147. Riprese
audiovisive dei dibattimenti.
1. Ai fini dell'esercizio
del diritto di cronaca, il giudice con ordinanza, se le parti consentono, può
autorizzare in tutto o in parte la ripresa fotografica, fonografica o
audiovisiva ovvero la trasmissione radiofonica o televisiva del dibattimento,
purché non ne derivi pregiudizio al sereno e regolare svolgimento dell'udienza
o alla decisione.
2. L'autorizzazione
può essere data anche senza il consenso delle parti quando sussiste un
interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento.
3. Anche quando
autorizza la ripresa o la trasmissione a norma dei commi 1 e 2, il presidente
vieta la ripresa delle immagini di parti, testimoni, periti, consulenti
tecnici, interpreti e di ogni altro soggetto che deve essere presente, se i
medesimi non vi consentono o la legge ne fa divieto.
4. Non possono in
ogni caso essere autorizzate le riprese o le trasmissioni dei dibattimenti che
si svolgono a porte chiuse a norma dell'articolo 472 commi 1, 2 e 4 del codice.
Art. 147-bis.
Esame delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato
connesso.
(Articolo
aggiunto dall'art. 7, comma 2, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)
1. L'esame in
dibattimento delle persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di
protezione anche di tipo urgente o provvisorio si svolge con le cautele
necessarie alla tutela della persona sottoposta all'esame, determinate,
d'ufficio ovvero su richiesta di parte o dell'autorità che ha disposto il
programma o le misure di protezione, dal giudice o, nei casi di urgenza, dal
presidente del tribunale o della corte di assise.
2. Ove siano
disponibili strumenti tecnici idonei, il giudice o il presidente, sentite le
parti, può disporre, anche d'ufficio, che l'esame si svolga a distanza,
mediante collegamento audiovisivo che assicuri la contestuale visibilità delle
persone presenti nel luogo dove la persona sottoposta ad esame si trova. In tal
caso, un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza, designato dal
giudice o, in caso di urgenza, dal presidente, è presente nel luogo ove si
trova la persona sottoposta ad esame e ne attesta le generalità, dando atto
della osservanza delle disposizioni contenute nel presente comma nonché delle
cautele adottate per assicurare le regolarità dell'esame con riferimento al
luogo ove egli si trova. Delle operazioni svolte l'ausiliario redige verbale a
norma dell'articolo 136 del codice.
3. Salvo che il
giudice ritenga assolutamente necessaria la presenza della persona da
esaminare, l'esame si svolge a distanza secondo le modalità previste dal comma
2 nei seguenti casi:
a) quando le persone
ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione sono esaminate
nell'ambito di un processo per taluno dei delitti indicati dall'articolo 51,
comma 3-bis, nonché dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice (Lettera
così modificata dall'art. 8 del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438);
b) quando nei
confronti della persona sottoposta ad esame è stato emesso il decreto di
cambiamento delle generalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 29
marzo 1993, n. 119; in tale caso, nel procedere all'esame, il giudice o il
presidente si uniforma a quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del medesimo
decreto legislativo e dispone le cautele idonee ad evitare che il volto della
persona sia visibile;
c) quando,
nell'ambito di un processo per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51,
comma 3-bis, o dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice, devono
essere esaminate le persone indicate nell'articolo 210 del codice nei cui
confronti si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis
o dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice, anche se vi è stata
separazione dei procedimenti (Lettera così sostituita dall'art. 8 del D.L.
18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2001, n. 438).
4. Se la persona da
esaminare deve essere assistita da un difensore si applicano le disposizioni
previste dell'articolo 146-bis [disp. att. c.p.p. 146-bis], commi 3, 4 e 6.
5. Le modalità di
cui al comma 2 possono essere altresì adottate, a richiesta di parte, per
l'esame della persona di cui è stata disposta la nuova assunzione a norma
dell'articolo 495, comma 1, del codice, o quando vi siano gravi difficoltà ad
assicurare la comparazione della persona da sottoporre ad esame.
Art. 147-ter.
Ricognizione in dibattimento delle persone che collaborano con la giustizia.
(Articolo
aggiunto dall'art. 3 della legge 7 gennaio 1998, n. 11)
1. Quando nel
dibattimento occorre procedere a ricognizione della persona nei cui confronti è
stato emesso il decreto di cambiamento delle generalità di cui all'articolo 3
del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, ovvero ed altro atto che implica
l'osservazione del corpo della medesima, il giudice, ove lo ritenga
indispensabile, ne autorizza o ordina la citazione o ne dispone
l'accompagnamento coattivo per il tempo necessario al compimento dell'atto.
2. Durante tutto il
tempo in cui la persona è presente nell'aula di udienza, il dibattimento si
svolge a porte chiuse a norma dell'articolo 473, comma 2, del codice.
3. Se l'atto da
assumere non ne rende necessaria l'osservazione, il giudice dispone le cautele
idonee ad evitare che il volto della persona sia visibile.
Art. 148.
Eliminazione di atti dal fascicolo per il dibattimento.
1. Gli atti del
fascicolo per il dibattimento dei quali il giudice ha disposto la eliminazione
a norma dell'articolo 491 comma 4 del codice sono restituiti al pubblico
ministero.
Art. 149. Regole
da osservare prima dell'esame testimoniale.
1. L'esame del
testimone deve avvenire in modo che nel corso della udienza nessuna delle
persone citate prima di deporre possa comunicare con alcuna delle parti o con i
difensori o consulenti tecnici, assistere agli esami degli altri o vedere o
udire o essere altrimenti informata di ciò che si fa nell'aula di udienza.
Art. 150. Esame
delle parti private.
1. L'esame delle
parti private, nell'ordine previsto dall'articolo 503 comma 1 del codice, ha
luogo appena terminata l'assunzione delle prove a carico dell'imputato.
Art. 151.
Assunzione di nuove prove.
1. Nel caso previsto
dall'articolo 507 del codice, il giudice dispone l'assunzione dei nuovi mezzi
di prova secondo l'ordine previsto dall'articolo 496 del codice, se le prove
sono state richieste dalle parti.
2. Quando è stato
disposto di ufficio l'esame di una persona, il presidente vi provvede
direttamente stabilendo, all'esito, la parte che deve condurre l'esame diretto.
Art. 152. Facoltà
delle parti nel caso di perizia disposta nel dibattimento.
1. Quando il giudice
ha disposto la citazione del perito a norma dell'articolo 508 comma 1 del
codice, le parti hanno facoltà di presentare al dibattimento, anche senza
citazione, i propri consulenti tecnici a norma dell'articolo 225 del codice.
Art. 153. Liquidazione
delle spese processuali in favore della parte civile.
1. Agli effetti
dell'articolo 541 comma 1 del codice, le spese sono liquidate dal giudice sulla
base della nota che la parte civile presenta al più tardi insieme alle
conclusioni.
Art. 154. Redazione
non immediata dei motivi della sentenza.
1. Nei casi previsti
dall'articolo 544 commi 2 e 3 del codice, il presidente provvede personalmente
alla redazione della motivazione o designa un estensore tra i componenti del
collegio.
2. L'estensore consegna
la minuta della sentenza al presidente il quale, se sorgono questioni sulla
motivazione, ne dà lettura al collegio, che può designare un altro estensore.
3. La minuta,
sottoscritta dall'estensore e dal presidente, è consegnata alla cancelleria per
la formazione dell'originale.
4. Il presidente e
l'estensore, verificata la corrispondenza dell'originale alla minuta,
sottoscrivono la sentenza.
4-bis. Il Presidente
della Corte d'appello può prorogare, su richiesta motivata del giudice che deve
procedere alla redazione della motivazione, i termini previsti dall'articolo
544, comma 3, del codice, per una sola volta e per un periodo massimo di
novanta giorni, esonerando, se necessario, il giudice estensore da altri
incarichi. Per i giudizi di primo grado provvede il presidente del tribunale.
In ogni caso del provvedimento è data comunicazione al Consiglio superiore
della magistratura (Comma aggiunto dall'art. 4 del D.L. 24 novembre 2000, n.
341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4).
Art. 154-bis.
Liberazione dell'imputato prosciolto.
(Articolo
aggiunto dall'art. 4, comma 2, della legge 12 dicembre 1992, n. 492)
1. L'imputato
detenuto è posto in libertà immediatamente dopo la lettura in udienza del
dispositivo della sentenza di proscioglimento, se non detenuto per altra causa.
2. L'imputato
prosciolto e la persona di cui è comunque disposta l'immediata liberazione sono
accompagnati, separatamente dai soggetti da tradurre, presso l'istituto
penitenziario, per il disbrigo delle formalità conseguenti alla liberazione; se
ne fanno richiesta, possono recarsi presso l'istituto anche senza
accompagnamento. E' vietato l'uso di qualsiasi mezzo di coercizione fisica.
Capo XII - Disposizioni relative al procedimento davanti al
tribunale in composizione monocratica (Rubrica così sostituita dall'art.
213 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)
Art. 155.
Decisione sulla richiesta di incidente probatorio.
(Articolo
abrogato dall'art. 54 della legge 16 dicembre 1999, n. 479)
Art. 156.
Opposizione alla richiesta di archiviazione.
(Articolo
abrogato dall'art. 54 della legge 16 dicembre 1999, n. 479)
Art. 157.
Ulteriori indagini. Avocazione.
1. Quando emette
decreto di archiviazione, il giudice per le indagini preliminari, se rileva
l'esigenza di ulteriori indagini, ne informa il procuratore generale presso la
corte di appello. Questi, se ne ravvisa i presupposti, richiede la riapertura
delle indagini a norma dell'articolo 414 del codice.
2. Quando è accolta
la richiesta del procuratore generale, le nuove indagini restano avocate.
Art. 158.
Avocazione nel caso di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione.
(Articolo
abrogato dall'art. 54 della legge 16 dicembre 1999, n. 479)
Art. 159.
Indicazione dei procedimenti speciali nel decreto di citazione a giudizio.
1. Nel decreto di
citazione a giudizio sono indicati i procedimenti speciali, e i relativi
articoli di legge, che possono trovare applicazione nel caso concreto.
2. Il pubblico
ministero, nel decreto di citazione a giudizio, può manifestare il proprio
consenso all'applicazione della pena su richiesta, indicando gli elementi
previsti dall'articolo 444, comma 1, del codice (Comma così sostituito
dall'art. 55 della legge 16 dicembre 1999, n. 479)
Art. 160.
Determinazione della data dell'udienza dibattimentale o del procedimento
speciale.
1. Ai fini
dell'emissione del decreto di citazione a giudizio ovvero del decreto che
dispone il giudizio a seguito di opposizione a decreto penale, la richiesta
prevista dall'articolo 132 [disp. att. c.p.p. 132] comma 2 è proposta al
presidente del tribunale (Così modificato dall’art. 214 del D.L.vo 19
febbraio 1998, n. 51) rispettivamente dal pubblico ministero o dal giudice
per le indagini preliminari (1).
2. (Comma
abrogato dall'art. 54 della legge 16 dicembre 1999, n. 479)
Art. 161.
Deposito degli atti per il giudizio abbreviato.
(Articolo
abrogato dall'art. 54 della legge 16 dicembre 1999, n. 479)
Art. 162. Delega
delle funzioni di pubblico ministero in udienza dibattimentale.
1. La delega
prevista dall'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è conferita
con atto scritto di cui è fatta annotazione in apposito registro ed è esibita
in dibattimento.
2. Nel caso di
giudizio direttissimo, la delega può essere conferita anche per la
partecipazione alla contestuale udienza di convalida.
3. Quando si
presenta la necessità di prestare il consenso all'applicazione della pena su
richiesta o al giudizio abbreviato ovvero si deve procedere a nuove
contestazioni, il pubblico ministero delegato può procedere a consultazioni con
il procuratore della Repubblica.
4. Il giudice, nel
caso previsto dal comma 3, può sospendere l'udienza per il tempo strettamente
necessario (Comma così modificato dall'art. 215 del D.L.vo 19 febbraio 1998,
n. 51).
Art. 163.
Presentazione dell'arrestato per la convalida.
1. Nel caso previsto
dall'articolo 558 (Cosi modificato dall’art. 51 della legge 16 dicembre
1999, n. 479) comma 1, la presentazione dell'arrestato al giudice per la
convalida e il contestuale giudizio è disposta dal procuratore della Repubblica
con l'atto mediante il quale formula l'imputazione (Comma così modificato
dall’art. 216 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51).
2. Gli ufficiali o
gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto consegnano
immediatamente gli atti al pubblico ministero presente all'udienza.
Capo XII-bis - Disposizioni relative alle sezioni distaccate
del tribunale
(Capo aggiunto dall’art. 217 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n.
51)
Art. 163-bis.
Inosservanza delle disposizioni sulle attribuzioni delle sezioni distaccate del
tribunale.
(Articolo
aggiunto dall’art. 217 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)
1. L'inosservanza
delle disposizioni di ordinamento giudiziario relative alla ripartizione tra
sede principale e sezioni distaccate, o tra diverse sezioni distaccate, dei
procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica è
rilevata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
2. Il giudice, se
ravvisa l'inosservanza o ritiene comunque non manifestamente infondata la
relativa questione, rimette gli atti al presidente del tribunale, che provvede
con decreto non impugnabile.
Art. 163-ter.
Presentazione dell'atto di impugnazione presso la sezione distaccata.
(Articolo
aggiunto dall’art. 217 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)
1. Nei casi previsti
dall'articolo 461 comma 1 e dall' articolo 582 comma 2 del codice, le
dichiarazioni e le impugnazioni possono essere presentate anche nella
cancelleria della sezione distaccata del tribunale.
Capo XIII - Disposizioni relative alle impugnazioni
Art. 164.
Deposito delle copie dell'atto di impugnazione e formazione dei relativi
fascicoli.
1. Le parti devono
depositare le copie dell'atto di impugnazione occorrenti per la notificazione
prevista dall'articolo 584 del codice.
2. Le parti devono
inoltre depositare, presso la cancelleria del giudice che ha emesso il
provvedimento impugnato, due copie dell'atto di impugnazione, nel caso di
appello, e cinque copie, nel caso di ricorso per cassazione, oltre a una copia
per il procuratore generale.
3. Se non sono
depositate le copie indicate nei commi 1 e 2, la cancelleria provvede a farle a
spese di chi ha presentato l'impugnazione. (Comma così modificato dall'art.
299 del D.L.vo 30 maggio 2002, n. 113, e dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115).
4. A cura della
cancelleria presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato sono
formati, nel caso di appello, tre fascicoli e, nel caso di ricorso per
cassazione, sei fascicoli contenenti ciascuno una copia della sentenza
impugnata e degli atti di impugnazione.
Art. 165.
Annotazione della impugnazione in calce al provvedimento impugnato.
1. Prima della
notificazione, l'impugnazione è annotata in calce al provvedimento impugnato,
con la indicazione di chi l'ha proposta e della data della proposizione.
2. Le copie del
provvedimento impugnato trasmesse al giudice dell'impugnazione contengono le
indicazioni previste dal comma 1.
Art. 166.
Comunicazione al procuratore generale dell'appello dell'imputato.
1. Qualora non sia
stata proposta impugnazione da parte del procuratore generale, l'appello
dell'imputato è comunicato anche al procuratore generale agli effetti
dell'articolo 595 del codice.
Art. 167. Nuovi
motivi della impugnazione già proposta.
1. Nel caso di
presentazione di motivi nuovi, si applicano le disposizioni dell'articolo 164
commi 2 e 3 [disp. att. c.p.p. 164] e devono essere specificati i capi e i
punti enunciati a norma dell'articolo 581 comma 1 lettera a) del codice, ai
quali i motivi si riferiscono.
Art. 168.
Disposizione di rinvio.
1. Nei giudizi di impugnazione
si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di attuazione relative al
giudizio di primo grado.
Art. 169.
Riduzione dei termini nel giudizio di cassazione.
1. Nei casi di
urgenza, le parti possono chiedere la riduzione dei termini stabiliti per il
giudizio di cassazione. Il presidente, se accoglie la richiesta, dispone con
decreto la riduzione dei termini in misura non superiore a un terzo. Del
provvedimento di riduzione è fatta menzione negli avvisi.
2. Con l'atto di
ricorso o anche successivamente le parti possono rinunciare agli avvisi.
Art. 169-bis.
Sezione della corte di cassazione per l'esame dell'inammissibilità dei ricorsi.
(Articolo
aggiunto dall'art. 6 della legge 26 marzo 2001, n. 128)
1. La sezione di cui
al comma 1 dell'articolo 610 del codice è predeterminata con rotazione biennale
dal provvedimento tabellare riguardante la corte di cassazione.
Art. 170. Sezioni
unite.
1. Le sezioni unite
sono convocate con decreto del presidente della corte di cassazione o del presidente
aggiunto da lui delegato e sono composte con magistrati di tutte le sezioni
penali. Il collegio è presieduto dal presidente della corte ovvero, su sua
delegazione, dal presidente aggiunto o da un presidente di sezione.
Art. 171.
Questione dedotta nel corso della discussione.
1. Se una questione
è dedotta per la prima volta nel corso della discussione, il presidente può
concedere nuovamente la parola alle parti già intervenute.
Art. 172.
Restituzione alla sezione di ricorsi già rimessi alle sezioni unite.
1. Nel caso previsto
dall'articolo 618 del codice, il presidente della corte di cassazione può
restituire alla sezione il ricorso qualora siano stati assegnati alle sezione
unite altri ricorsi sulla medesima questione o il contrasto giurisprudenziale
risulti superato.
2. In nessun caso
può essere restituito il ricorso che, dopo una decisione delle sezioni unite, è
stato rimesso da una sezione della corte di cassazione con l'enunciazione delle
ragioni che possono dar luogo a un nuovo contrasto giurisprudenziale.
Art. 173.
Motivazione della sentenza. Enunciazione del principio di diritto.
1. Nella sentenza
della corte di cassazione i motivi del ricorso sono enunciati nei limiti strettamente
necessari per la motivazione.
2. Nel caso di
annullamento con rinvio, la sentenza enuncia specificamente il principio di
diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi.
3. Quando il ricorso
è stato rimesso alle sezioni unite, la sentenza enuncia sempre il principio di
diritto sul quale si basa la decisione.
Art. 174.
Rettifiche e integrazioni alla motivazione.
1. Nel caso previsto
dall'articolo 617 comma 3 del codice, alla redazione del testo rettificato o
integrato provvede la corte di cassazione in camera di consiglio. Quando ciò
non è possibile, provvede un consigliere che può anche essere diverso da quello
precedentemente designato per la redazione della motivazione.
Art. 175.
Determinazione del giudice di rinvio.
1. Per determinare
ai fini del giudizio di rinvio la corte di appello, la corte di assise di
appello, la corte di assise o il tribunale più vicino, si tiene conto della
distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, tra i capoluoghi
del distretto o, rispettivamente, del circolo o del circondario.
Art. 176.
Rilascio dei documenti da unire alla domanda di riparazione dell'errore
giudiziario.
1. I documenti da
unire alla domanda di riparazione dell'errore giudiziario, a norma
dell'articolo 645 del codice, sono rilasciati gratuitamente dagli uffici
competenti e sono esenti da imposta di bollo.
Capo XIV - Disposizioni relative ai giurì d'onore
Art. 177.
Deferimento del giudizio a un giurì d'onore.
1. Agli effetti
dell'articolo 597 del codice penale, la facoltà di deferire a un giurì d'onore
il giudizio sulla verità del fatto s'intende esercitata quando i componenti il
giurì hanno accettato la nomina. L'accettazione deve risultare da atto scritto.
2. Nel deferire il
giudizio previsto dal comma 1, le parti interessate, se non dichiarano
espressamente di rinunciare al diritto al risarcimento e alla riparazione,
possono demandare al giurì il relativo accertamento e le conseguenti pronunce
in via equitativa.
3. Su richiesta
delle parti interessate, la nomina dei componenti il giurì può essere fatta dal
presidente del tribunale.
4. Su richiesta
delle parti interessate, la nomina dei componenti il giurì può essere fatta da
associazioni legalmente riconosciute come enti morali. I componenti sono scelti
fra le persone iscritte in appositi albi formati dalle stesse associazioni e
approvati dal presidente del tribunale.
5. Se vengono a
mancare per qualunque causa tutti o alcuni dei componenti il giurì, il
presidente del tribunale o le associazioni provvedono alla loro sostituzione.
Art. 178.
Componenti del giurì d'onore. Termine per la pronuncia del verdetto.
1. Il giurì d'onore
si compone di uno o più membri in numero dispari.
2. Il giurì deve
pronunciare il verdetto nel termine di tre mesi dal giorno dell'accettazione.
Il presidente del tribunale per gravi motivi può prorogare questo termine fino
ad altri tre mesi.
Art. 179.
Procedimento davanti al giurì d'onore.
1. Le sedute del
giurì non sono pubbliche.
2. I componenti del
giurì sono obbligati al segreto per tutto ciò che concerne gli atti compiuti,
salvo che per il verdetto.
3. E' vietata la
pubblicazione, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa di
informazione, degli atti e documenti concernenti il giudizio, fatta eccezione
per il verdetto. Sono applicabili gli articoli 684 e 685 del codice penale.
4. Quando lo ritiene
necessario, il giurì può, anche di sua iniziativa, sentire testimoni.
5. Il giurì, quando
è stato nominato nei modi indicati nell'articolo 177 commi 3 e 4 [disp. att.
c.p.p. 177], può chiedere documenti e informazioni alle pubbliche
amministrazioni, le quali hanno l'obbligo di fornirli, salvo che vi ostino
gravi ragioni di servizio, e compiere altri accertamenti.
Art. 180. Sanzioni
pecuniarie.
1. I componenti del
giurì che violano gli obblighi stabiliti dall'articolo 178 comma 2 [disp. att.
c.p.p. 178] o dall'articolo 179 comma 2 [disp. att. c.p.p. 179] possono essere
condannati al pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire
cinquecentomila a favore della cassa delle ammende.
2. Nel caso in cui
il giurì sia stato nominato nei modi indicati nell'articolo 177 [disp. att.
c.p.p. 177] commi 3 e 4, il testimone che omette senza legittimo impedimento di
comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, può essere condannato al pagamento
di una somma da lire venticinquemila a lire duecentocinquantamila a favore
della cassa delle ammende.
3. Le condanne
previste dai commi 1 e 2 sono pronunciate dal presidente del tribunale, sentito
il trasgressore, e alla loro esecuzione provvede la cancelleria del tribunale,
osservate le disposizioni dell'articolo 664 del codice.
Capo XV - Disposizioni relative alla esecuzione
Art. 181.
Esecuzione delle pene pecuniarie e recupero delle spese.
(Articolo
abrogato dall'art. 299 del D.L.vo 30 maggio 2002, n. 113, e dall'art. 299 del
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)
Art. 182.
Procedura in caso di insolvibilità.
(Articolo
abrogato dall'art. 299 del D.L.vo 30 maggio 2002, n. 113, e dall'art. 299 del D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115)
Art. 183.
Richiesta di applicazione di pena accessoria.
1. Quando alla
condanna consegue di diritto una pena accessoria predeterminata dalla legge
nella specie e nella durata, il pubblico ministero ne richiede l'applicazione
al giudice dell'esecuzione se non si è provveduto con la sentenza di condanna.
Art. 184. Forma
dei provvedimenti che applicano altre sanzioni pecuniarie.
1. Salvo che la
legge disponga altrimenti, i provvedimenti previsti dall'articolo 664 comma 1 del
codice sono adottati con ordinanza.
Art. 185.
Assunzione delle prove del procedimento di esecuzione.
1. Il giudice,
nell'assumere le prove a norma dell'articolo 666 comma 5 del codice, procede
senza particolari formalità anche per quanto concerne la citazione e l'esame
dei testimoni e l'espletamento della perizia.
Art. 186.
Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato.
1. Le copie delle
sentenze o decreti irrevocabili, se non sono allegate alla richiesta prevista
dall'articolo 671 comma 1 del codice, sono acquisite di ufficio.
Art. 187.
Determinazione del reato più grave.
1. Per
l'applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato da
parte del giudice dell'esecuzione si considera violazione più grave quella per
la quale è stata inflitta la pena più grave, anche quando per alcuni reati si è
proceduto con giudizio abbreviato.
Art. 188.
Concorso formale e reato continuato nel caso di più sentenze di applicazione
della pena su richiesta delle parti.
1. Fermo quanto
previsto dall'articolo 137 [disp. att. c.p.p. 137], nel caso di più sentenze di
applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciate in procedimenti
distinti contro la stessa persona, questa e il pubblico ministero possono
chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del
concorso formale o del reato continuato, quando concordano sulla entità della
sanzione sostitutiva o della pena, sempre che quest'ultima non superi
complessivamente due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena
pecuniaria. Nel caso di disaccordo del pubblico ministero, il giudice, se lo
ritiene ingiustificato, accoglie ugualmente la richiesta.
Art. 189. Comunicazione
dei provvedimenti del giudice di sorveglianza.
1. Il dispositivo
dei provvedimenti esecutivi del giudice di sorveglianza che incidono sulla
durata della pena, o sulla data in cui la stessa deve avere inizio o termine, è
comunicato senza ritardo, a cura della cancelleria presso il giudice medesimo,
al pubblico ministero competente per l'esecuzione della sentenza di condanna.
Le medesime disposizioni si applicano ai provvedimenti esecutivi del giudice di
sorveglianza concernenti le misure di sicurezza.
Art. 190.
Prescrizioni per la persona sottoposta a libertà vigilata.
1. Il magistrato di
sorveglianza stabilisce le prescrizioni alle quali deve attenersi la persona
sottoposta a libertà vigilata a norma dell'articolo 228 del codice penale.
2. Le prescrizioni
sono trascritte in una carta precettiva che è consegnata all'interessato con
obbligo di conservarla e di presentarla ad ogni richiesta dell'autorità. In
caso di irreperibilità, il magistrato di sorveglianza provvede a norma
dell'articolo 231 del codice penale.
3. Il vigilato non
può, senza autorizzazione del magistrato di sorveglianza, trasferire la propria
residenza o dimora in un comune diverso e deve informare gli organi ai quali è
stata affidata la vigilanza di ogni mutamento di abitazione nell'ambito del
comune.
4. In caso di
trasferimento non autorizzato, di successiva irreperibilità e di altre
trasgressioni, il magistrato di sorveglianza provvede a norma dell'articolo 231
del codice penale.
5. Copia delle
prescrizioni indicate nel comma 1 è comunicata agli organi e alle persone cui è
affidata la vigilanza a norma degli articoli 228 e 232 del codice penale nonché
al centro di servizio sociale.
6. La vigilanza è
esercitata in modo da non rendere difficoltosa alla persona che vi è sottoposta
la ricerca di un lavoro e da consentirle di attendervi con la necessaria
tranquillità.
Art. 191.
Applicazione del divieto di soggiorno.
1. Il provvedimento
del magistrato di sorveglianza che applica il divieto di soggiorno in
determinati luoghi a norma dell'articolo 233 del codice penale è immediatamente
comunicato dalla cancelleria agli organi di pubblica sicurezza dei comuni o
delle province cui si riferisce il divieto. Di ogni trasgressione gli organi
predetti fanno rapporto al magistrato di sorveglianza per i provvedimenti
conseguenti.
Art. 192.
Annotazione del decreto di grazia.
1. Il pubblico
ministero competente a norma dell'articolo 681 comma 4 del codice provvede
senza ritardo affinché il decreto di grazia sia annotato sull'originale della
sentenza o del decreto penale di condanna.
Art. 193.
Annotazione del provvedimento di riabilitazione e di revoca delle sentenze di
condanna.
1. Il provvedimento
che concede la riabilitazione, divenuto irrevocabile, è annotato nella sentenza
di condanna a cura della cancelleria del giudice che lo ha emesso. Allo stesso
modo si procede per i provvedimenti di revoca adottati a norma degli articoli
669 e 673 del codice.
Art. 194.
Iscrizioni nel casellario giudiziale.
(Articolo
abrogato dall'art. 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313)
Art. 195.
Richiesta del certificato spedito per ragioni di elettorato.
(Articolo
abrogato dall'art. 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313)
Art. 196.
Iscrizione delle sentenze di applicazione di sanzioni sostitutive a richiesta
dell'imputato.
(Articolo
abrogato dall'art. 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313)
Art. 197.
Condanne da non menzionare nei certificati richiesti dall'interessato.
(Articolo
abrogato dall'art. 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313)
Art. 198.
Certificati che possono essere chiesti dall'interessato.
(Articolo
abrogato dall'art. 34 del D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12)
Art. 199.
Recupero delle spese del procedimento.
(Articolo
abrogato dall'art. 299 del D.L.vo 30 maggio 2002, n. 113, e dall'art. 299 del
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)
Art. 200.
Annotazione delle spese anticipate dall'erario.
(Articolo
abrogato dall'art. 299 del D.L.vo 30 maggio 2002, n. 113, e dall'art. 299 del D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115)
Capo XVI - Disposizioni relative ai rapporti giurisdizionali
con autorità straniere
Art. 201.
Traduzione delle domande provenienti da un'autorità straniera.
1. Le domande
provenienti da un'autorità straniera nonché i relativi atti e documenti sono
accompagnati da una traduzione in lingua italiana.
Art. 202.
Consenso dell'interessato alla estradizione per l'estero.
1. Fuori dei casi
previsti dagli articoli 703 e 717 del codice, il consenso dell'interessato alla
estradizione è prestato davanti al presidente della corte di appello nel
rispetto delle garanzie previste dall'articolo 701 comma 2. Il verbale è
compilato in due originali, uno dei quali è trasmesso senza ritardo, a cura
della cancelleria, al ministro di grazia e giustizia.
Art. 203.
Comunicazioni al ministro di grazia e giustizia in merito alla estradizione.
1. La cancelleria
comunica senza ritardo al ministro di grazia e giustizia l'avvenuta scadenza
del termine per l'impugnazione della sentenza della corte di appello o
l'avvenuto deposito della sentenza della corte di cassazione. Trasmette,
inoltre, al ministro di grazia e giustizia copia della sentenza della corte di
appello non più soggetta a impugnazione ovvero copia della sentenza della corte
di cassazione.
Art. 204.
Comunicazioni all'autorità giudiziaria che ha trasmesso la rogatoria
all'estero.
1. Le comunicazioni
previste dall'articolo 727 comma 3 del codice devono pervenire all'autorità
giudiziaria richiedente senza ritardo. Le comunicazioni dell'avvenuto inoltro
della rogatoria ovvero dell'emissione del decreto previsto dall'articolo 727
comma 2 del codice devono comunque pervenire entro cinque giorni dalle
rispettive date di inoltro e di emissione.
Art. 204-bis.
Comunicazioni all'autorità giudiziaria in tema di rogatoria.
(Articolo
aggiunto dall'art. 15 della legge 5 ottobre 2001, n. 367)
1. Quando un accordo
internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza
giudiziaria, l'autorità giudiziaria indicata dagli articoli 724, 726 e 726-ter
del codice che riceve direttamente la richiesta ovvero l'autorità giudiziaria
che la invia direttamente all'autorità straniera ne trasmette senza ritardo
copia al Ministero della giustizia.
Art. 205.
Richiesta del testo di leggi straniere.
1. L'autorità
giudiziaria, per ragioni di ufficio, può richiedere al ministro di grazia e
giustizia il testo di leggi straniere.
Art. 205-bis.
Irrevocabilità del consenso nell'ambito di procedure di cooperazione
giudiziaria.
(Articolo
aggiunto dall'art. 16 della legge 5 ottobre 2001, n. 367)
1. Quando è previsto
dal codice e da accordi internazionali, per l'espletamento di determinati atti,
che l'interessato esprima il proprio consenso in una procedura di cooperazione
giudiziaria, il consenso espresso non può essere revocato, salvo che
l'interessato ignorasse circostanze di fatto rilevanti ai fini della sua
decisione ovvero esse si siano successivamente modificate.
Art. 205-ter.
Partecipazione al processo a distanza per l'imputato detenuto all'estero.
(Articolo
aggiunto dall'art. 16 della legge 5 ottobre 2001, n. 367)
1. La partecipazione
all'udienza dell'imputato detenuto all'estero, che non possa essere trasferito
in Italia, ha luogo attraverso il collegamento audiovisivo, quando previsto da
accordi internazionali e secondo la disciplina in essi contenuta. Per quanto
non espressamente disciplinato dagli accordi internazionali, si applica la
disposizione dell'articolo 146-bis.
2. Non può
procedersi a collegamento audiovisivo se lo Stato estero non assicura la
possibilità di presenza del difensore o di un sostituto nel luogo in cui viene
assunto l'atto e se quest'ultimo non ha possibilità di colloquiare
riservatamente con il suo assistito.
3. L'imputato ha
diritto alla presenza dell'interprete se non conosce la lingua del luogo ove
l'atto è compiuto o quella usata per rivolgergli le domande.
4. La detenzione
dell'imputato all'estero non può comportare la sospensione o il differimento
dell'udienza quando è possibile la partecipazione all'udienza in collegamento
audiovisivo, nei casi in cui l'imputato non dà il consenso o rifiuta di
assistere. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui
all'articolo 420-ter del codice.
5. La partecipazione
all'udienza attraverso il collegamento audiovisivo del testimone o del perito
si svolge secondo le modalità e i presupposti previsti dagli accordi
internazionali. Per quanto non espressamente disciplinato, si applica, in
quanto compatibile, la disposizione dell'articolo 147-bis.
Capo XVII - Disposizione finale
Art. 206.
Regolamento ministeriale.
1. Con decreto del
ministro di grazia e giustizia sono adottate le disposizioni regolamentari che
concernono:
a) la tenuta, anche
in forma automatizzata, dei registri e degli altri strumenti di registrazione
in materia penale;
b) le modalità di
formazione e di tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari penali;
c) le altre attività
necessarie per l'attuazione del codice non disciplinate dal presente decreto.
2. Il decreto
previsto dal comma 1 e quello previsto dall'articolo 199 [disp. att. c.p.p.
199] sono emanati entro il 30 settembre 1989; all'uopo il Consiglio di Stato
deve pronunziarsi entro quindici giorni dalla richiesta del parere.