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TITOLO VII - Dell'efficacia delle sentenze straniere

e dell'esecuzione di altri atti di autorità straniere

 

Art. 796. Giudice competente.

(Articolo abrogato dall'art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sostituito dall'art. 10 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649)

[Chi vuol far valere nella Repubblica una sentenza straniera deve proporre domanda mediante citazione davanti alla corte d'appello del luogo in cui la sentenza deve avere attuazione.

La dichiarazione di efficacia può essere chiesta in via diplomatica, quando ciò è consentito dalle convenzioni internazionali oppure dalla reciprocità. In questo caso, se la parte interessata non ha costituito un procuratore, il presidente della corte d'appello, su richiesta del pubblico ministero, nomina un curatore speciale per proporre la domanda.

L'intervento del pubblico ministero è sempre necessario].

 

Art. 797. Condizioni per la dichiarazione di efficacia.

(Articolo abrogato dall'art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sostituito dall'art. 10 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649)

 [La corte d'appello dichiara con sentenza l'efficacia nella Repubblica della sentenza straniera quando accerta:

1. che il giudice dello Stato nel quale la sentenza è stata pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale vigenti nell'ordinamento italiano;

2. che la citazione è stata notificata in conformità alla legge del luogo dove si è svolto il giudizio ed è stato in essa assegnato un congruo termine a comparire;

3. che le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo o la contumacia è stata accertata e dichiarata validamente in conformità della stessa legge;

4. che la sentenza è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata;

5. che essa non è contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano;

6. che non è pendente davanti a un giudice italiano un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, istituito prima del passaggio in giudicato della sentenza straniera;

7. che la sentenza non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.

Ai fini dell'attuazione il titolo è costituito dalla sentenza straniera e da quella della corte d'appello che ne dichiara l'efficacia].

 

Art. 798. Riesame del merito.

(Articolo abrogato dall'art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sostituito dall'art. 10 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649)

[Su domanda del convenuto la corte d'appello procede al riesame del merito della causa, quando la sentenza è stata pronunciata in contumacia, o quando ricorre alcuno dei casi indicati nei numeri 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 395.

In questi casi la corte, secondo i risultati dell'istruzione e della discussione, decide sul merito, oppure dichiara l'efficacia della sentenza straniera].

 

Art. 799. Dichiarazione di efficacia in giudizio pendente.

(Articolo abrogato dall'art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sostituito dall'art. 10 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649)

[La sentenza straniera può esser fatta valere anche in corso di giudizio, quando il giudice di questo accerta che ricorrono le condizioni indicate nell'articolo 797. Tale accertamento produce effetti soltanto nel giudizio in cui la sentenza straniera è fatta valere. Ma, se vi procede la corte d'appello competente a norma dell'articolo 796 l'efficacia della sentenza può essere, su istanza di parte, espressamente dichiarata a tutti gli effetti.

Se la parte contro la quale è fatta valere la sentenza domanda il riesame del merito a norma dell'articolo precedente, il giudice sospende il procedimento e fissa un termine perentorio per proporre la domanda di riesame davanti alla corte d'appello competente].

 

Art. 800. Sentenze arbitrali straniere.

(Articolo abrogato dall'art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sostituito dall'art. 10 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649)

[Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle sentenze arbitrali straniere, pronunciate tra stranieri o tra uno straniero e un cittadino oppure tra cittadini domiciliati o residenti all'estero, purché non riguardino le controversie che non possono formare oggetto di compromesso a norma dell'articolo 806 e, secondo la legge del luogo in cui sono state pronunciate, abbiano efficacia di una sentenza dell'autorità giudiziaria].


Art. 801. Provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione.

 (Articolo abrogato dall'art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sostituito dall'art. 10 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649)

 [Agli atti di giudici stranieri in materia di volontaria giurisdizione, quando si vuole farli valere in Italia, è attribuita efficacia nella Repubblica a norma degli articoli 796 e 797 in quanto applicabili].

 

Art. 802. Assunzione di mezzi di prova disposti dai giudici stranieri.

(Articolo abrogato dall'art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sostituito dall'art. 10 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649)

 [Le sentenze e i provvedimenti di giudici stranieri riguardanti esami di testimoni, accertamenti tecnici, giuramenti, interrogatori o altri mezzi di prova da assumersi nella Repubblica sono resi esecutivi con decreto della corte d'appello del luogo in cui si deve procedere a tali atti, sentito il pubblico ministero.

Se l'assunzione dei mezzi di prova è chiesta dalla parte interessata, l'istanza è proposta alla Corte mediante ricorso, al quale deve essere unita copia autentica della sentenza o del provvedimento che ha ordinato gli atti chiesti.

Se l'assunzione è domandata dallo stesso giudice, la richiesta deve essere trasmessa in via diplomatica.

La corte delibera in camera di consiglio e, qualora autorizzi l'assunzione, rimette gli atti del giudice competente].

 
Art. 803. Esecuzione richiesta in via diplomatica.

(Articolo abrogato dall'art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sostituito dall'art. 10 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649)

[Se la richiesta per l'assunzione di mezzi di prova di atti di istruzione è fatta in via diplomatica e la parte interessata non ha costituito un procuratore che ne promuova l'assunzione, i provvedimenti necessari per questa sono pronunciati d'ufficio dal giudice procedente, e le notificazioni sono fatte a cura del cancelliere.

Quando i mezzi richiesti lo esigono, lo stesso giudice può nominare d'ufficio un procuratore che rappresenti la parte interessata].

 
Art. 804. Atti pubblici ricevuti all'estero.

(Articolo abrogato dall'art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sostituito dall'art. 10 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649)

[L'efficacia esecutiva nella Repubblica degli atti contrattuali ricevuti da pubblico ufficiale in paese estero è dichiarata con sentenza della corte d'appello del luogo in cui l'atto deve eseguirsi, previo l'accertamento che l'atto ha forza esecutiva nel paese estero nel quale è stato ricevuto e che non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano].

 

Art. 805. Notificazioni di atti giudiziari di autorità straniere.

(Articolo abrogato dall'art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sostituito dall'art. 10 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649)

[La notificazione di citazioni a comparire davanti ad autorità straniere o di altri atti provenienti da uno Stato estero è autorizzata dal pubblico ministero presso il tribunale, nella cui giurisdizione la notificazione si deve eseguire.

La notificazione richiesta in via diplomatica è eseguita, a cura del pubblico ministero, da un ufficiale giudiziario da lui richiesto].