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TITOLO VII - Dell'efficacia delle sentenze straniere
e dell'esecuzione di altri atti di autorità straniere
Art. 796. Giudice competente.
(Articolo
abrogato dall'art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sostituito dall'art.
10 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 dicembre 1996, n. 649)
[Chi vuol far valere nella Repubblica una sentenza straniera deve proporre domanda mediante citazione davanti alla corte d'appello del luogo in cui la sentenza deve avere attuazione.
La dichiarazione di efficacia può essere chiesta in
via diplomatica, quando ciò è consentito dalle convenzioni internazionali
oppure dalla reciprocità. In questo caso, se la parte interessata non ha
costituito un procuratore, il presidente della corte d'appello, su richiesta del
pubblico ministero, nomina un curatore speciale per proporre la domanda.
L'intervento del pubblico ministero è sempre necessario].
Art. 797. Condizioni per la dichiarazione di efficacia.
(Articolo
abrogato dall'art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sostituito dall'art.
10 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 dicembre 1996, n. 649)
[La
corte d'appello dichiara con sentenza l'efficacia nella Repubblica della
sentenza straniera quando accerta:
1. che il giudice dello Stato nel quale la sentenza
è stata pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla
competenza giurisdizionale vigenti nell'ordinamento italiano;
2. che la citazione è stata notificata in
conformità alla legge del luogo dove si è svolto il giudizio ed è stato in
essa assegnato un congruo termine a comparire;
3. che le parti si sono costituite in giudizio
secondo la legge del luogo o la contumacia è stata accertata e dichiarata
validamente in conformità della stessa legge;
4. che la sentenza è passata in giudicato secondo la
legge del luogo in cui è stata pronunciata;
5. che essa non è contraria ad altra sentenza
pronunciata da un giudice italiano;
6. che non è pendente davanti a un giudice italiano
un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, istituito prima del
passaggio in giudicato della sentenza straniera;
7. che la sentenza non contiene disposizioni
contrarie all'ordine pubblico italiano.
Ai fini dell'attuazione il titolo è costituito dalla
sentenza straniera e da quella della corte d'appello che ne dichiara
l'efficacia].
Art. 798. Riesame del merito.
(Articolo
abrogato dall'art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sostituito dall'art.
10 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 dicembre 1996, n. 649)
[Su domanda del convenuto la corte d'appello procede
al riesame del merito della causa, quando la sentenza è stata pronunciata in
contumacia, o quando ricorre alcuno dei casi indicati nei numeri 1, 2, 3, 4 e 6
dell'articolo 395.
In questi casi la corte, secondo i risultati
dell'istruzione e della discussione, decide sul merito, oppure dichiara
l'efficacia della sentenza straniera].
Art. 799. Dichiarazione di efficacia in giudizio pendente.
(Articolo
abrogato dall'art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sostituito dall'art.
10 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 dicembre 1996, n. 649)
[La sentenza straniera può esser fatta valere anche
in corso di giudizio, quando il giudice di questo accerta che ricorrono le
condizioni indicate nell'articolo 797. Tale accertamento produce effetti
soltanto nel giudizio in cui la sentenza straniera è fatta valere. Ma, se vi
procede la corte d'appello competente a norma dell'articolo 796 l'efficacia
della sentenza può essere, su istanza di parte, espressamente dichiarata a
tutti gli effetti.
Se la parte contro la quale è fatta valere la
sentenza domanda il riesame del merito a norma dell'articolo precedente, il
giudice sospende il procedimento e fissa un termine perentorio per proporre la
domanda di riesame davanti alla corte d'appello competente].
Art. 800. Sentenze arbitrali straniere.
(Articolo
abrogato dall'art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sostituito dall'art.
10 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 dicembre 1996, n. 649)
[Le disposizioni degli articoli precedenti si
applicano anche alle sentenze arbitrali straniere, pronunciate tra stranieri o
tra uno straniero e un cittadino oppure tra cittadini domiciliati o residenti
all'estero, purché non riguardino le controversie che non possono formare
oggetto di compromesso a norma dell'articolo 806 e, secondo la legge del luogo
in cui sono state pronunciate, abbiano efficacia di una sentenza dell'autorità
giudiziaria].
Art. 801. Provvedimenti stranieri di
volontaria giurisdizione.
(Articolo
abrogato dall'art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sostituito dall'art.
10 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 dicembre 1996, n. 649)
[Agli
atti di giudici stranieri in materia di volontaria giurisdizione, quando si
vuole farli valere in Italia, è attribuita efficacia nella Repubblica a norma
degli articoli 796 e 797 in quanto applicabili].
Art. 802. Assunzione di mezzi di prova disposti dai giudici stranieri.
(Articolo
abrogato dall'art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sostituito dall'art.
10 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 dicembre 1996, n. 649)
[Le
sentenze e i provvedimenti di giudici stranieri riguardanti esami di testimoni,
accertamenti tecnici, giuramenti, interrogatori o altri mezzi di prova da
assumersi nella Repubblica sono resi esecutivi con decreto della corte d'appello
del luogo in cui si deve procedere a tali atti, sentito il pubblico ministero.
Se l'assunzione dei mezzi di prova è chiesta dalla
parte interessata, l'istanza è proposta alla Corte mediante ricorso, al quale
deve essere unita copia autentica della sentenza o del provvedimento che ha
ordinato gli atti chiesti.
Se l'assunzione è domandata dallo stesso giudice, la
richiesta deve essere trasmessa in via diplomatica.
La corte delibera in camera di consiglio e, qualora
autorizzi l'assunzione, rimette gli atti del giudice competente].
Art. 803. Esecuzione richiesta in via
diplomatica.
(Articolo
abrogato dall'art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sostituito dall'art.
10 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 dicembre 1996, n. 649)
[Se la richiesta per l'assunzione di mezzi di prova
di atti di istruzione è fatta in via diplomatica e la parte interessata non ha
costituito un procuratore che ne promuova l'assunzione, i provvedimenti
necessari per questa sono pronunciati d'ufficio dal giudice procedente, e le
notificazioni sono fatte a cura del cancelliere.
Quando i mezzi richiesti lo esigono, lo stesso
giudice può nominare d'ufficio un procuratore che rappresenti la parte
interessata].
Art. 804. Atti pubblici ricevuti
all'estero.
(Articolo
abrogato dall'art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sostituito dall'art.
10 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 dicembre 1996, n. 649)
[L'efficacia esecutiva nella Repubblica degli atti
contrattuali ricevuti da pubblico ufficiale in paese estero è dichiarata con
sentenza della corte d'appello del luogo in cui l'atto deve eseguirsi, previo
l'accertamento che l'atto ha forza esecutiva nel paese estero nel quale è stato
ricevuto e che non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico
italiano].
Art. 805. Notificazioni di atti giudiziari di autorità straniere.
(Articolo
abrogato dall'art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sostituito dall'art.
10 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 dicembre 1996, n. 649)
[La notificazione di citazioni a comparire davanti ad
autorità straniere o di altri atti provenienti da uno Stato estero è
autorizzata dal pubblico ministero presso il tribunale, nella cui giurisdizione
la notificazione si deve eseguire.
La notificazione richiesta in via diplomatica è eseguita, a cura del pubblico ministero, da un ufficiale giudiziario da lui richiesto].