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TITOLO
VI - Del processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche
Art. 792. Deposito del prezzo.
L'acquirente che ha dichiarato al precedente
proprietario e ai creditori iscritti di volere liberare l'immobile acquistato
dalle ipoteche [c.c. 1203, n. 2, 2859, 2865, 2889] deve chiedere, con ricorso [c.p.c.
125] al presidente del tribunale competente per la espropriazione [c.p.c. 26,
484], la determinazione dei modi per il deposito del prezzo offerto [c.c. 2890,
2893]. Il presidente provvede con decreto [c.p.c. 135].
Se non sono state fatte richieste di espropriazione
nei quaranta giorni successivi alla notificazione della dichiarazione al
precedente proprietario e ai creditori iscritti [c.c. 2891], l'acquirente, nel
termine perentorio [c.p.c. 153] di sessanta giorni dalla notificazione, deve
depositare nei modi prescritti dal presidente del tribunale il prezzo offerto e
presentare nella cancelleria il certificato del deposito, il titolo d'acquisto
col certificato di trascrizione [c.c. 2664] [c.n. 673-679], un estratto
autentico dello stato ipotecario e l'originale dell'atto notificato al
precedente proprietario e ai creditori iscritti.
Art. 793. Convocazione dei creditori.
Su presentazione da parte del cancelliere dei
documenti indicati nell'articolo precedente, il presidente designa con decreto
un giudice per il procedimento e fissa l'udienza di comparizione
dell'acquirente, del precedente proprietario e dei creditori iscritti [c.c.
2899], e stabilisce il termine perentorio [c.p.c. 153] entro il quale il decreto
deve essere notificato alle altre parti, a cura dell'acquirente.
Art. 794. Provvedimenti del giudice.
Alla udienza il giudice, accertata la regolarità del
deposito e degli atti del procedimento, dispone con ordinanza la cancellazione
delle ipoteche iscritte anteriormente alla trascrizione del titolo [c.c. 2664]
dell'acquirente che ha chiesto la liberazione [c.p.c. 792], e quindi provvede
alla distribuzione del prezzo a norma degli articoli 596 e seguenti.
Art. 795. Espropriazione.
Se è fatta istanza di espropriazione, il giudice,
verificate le condizioni stabilite dalla legge per l'ammissibilità di essa
[c.c. 2891], dispone con decreto che si proceda a norma degli articoli 567 e
seguenti.
La vendita non può essere fatta che all'incanto a
norma degli articoli 576 e seguenti.
L'incanto si apre sul prezzo offerto dal creditore
istante.
Alla distribuzione della somma ricavata partecipano,
oltre ai creditori privilegiati e ipotecari, i creditori dell'acquirente.
Quest'ultimo ha diritto di essere collocato nella graduazione con privilegio per le spese sopportate per la dichiarazione di liberazione [c.c. 2770].