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TITOLO V - Dello scioglimento di comunioni

 

Art. 784. Litisconsorzio necessario.

Le domande di divisione ereditaria o di scioglimento di qualsiasi altra comunione [c.c. 713, 1111, 2711] debbono proporsi [c.c. 375, n. 3] in confronto di tutti gli eredi o condomini e dei creditori opponenti se vi sono [c.c. 1113, 2646; c.p.c. 12, 22, 23, 102].


Art. 785. Pronuncia sulla domanda di divisione.

Se non sorgono contestazioni sul diritto alla divisione, essa è disposta con ordinanza dal giudice istruttore; altrimenti questi provvede a norma dell'articolo 187.


Art. 786. Direzione delle operazioni.

Le operazioni di divisione sono dirette dal giudice istruttore, il quale, anche nel corso di esse, può delegarne la direzione a un notaio [c.c. 730; c.p.c. 68, 790, 791; disp. att. c.p.c. 194].


Art. 787. Vendita di mobili.

(Articolo così modificato dall'articolo unico del R.D. 20 aprile 1942, n. 504)

Quando occorre procedere alla vendita di mobili, censi o rendite [c.c. 1861, 1872], il giudice istruttore o il professionista delegato (Parole così sostituite dall’art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263) [c.p.c. 786] procede a norma degli articoli 534 e seguenti, se non sorge controversia sulla necessità della vendita.

Se sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza del collegio.

 

Art. 788. Vendita di immobili.

Quando occorre procedere alla vendita di immobili, il giudice istruttore provvede con ordinanza a norma dell'articolo 569, terzo comma, se non sorge controversia sulla necessità della vendita. (Comma così sostituito dall’art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263)

Se sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza del collegio [c.c. 721, 2646].

La vendita si svolge davanti al giudice istruttore. Si applicano gli, articoli 570 e seguenti. (Comma così sostituito dall’art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263)

Quando le operazioni sono affidate a un professionista (Parola così sostituitadall’art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263) [c.p.c. 786], questi provvede direttamente alla vendita, a norma delle disposizioni del presente articolo [c.p.c. 790, 791].


Art. 789. Progetto di divisione e contestazioni su di esso.

Il giudice istruttore predispone un progetto di divisione che deposita in cancelleria e fissa con decreto [c.p.c. 135] l'udienza di discussione del progetto, ordinando la comparizione dei condividenti e dei creditori intervenuti [c.p.c. 784].

Il decreto è comunicato alle parti.

Se non sorgono contestazioni, il giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile [c.p.c. 177], dichiara esecutivo il progetto, altrimenti provvede a norma dell'articolo 187 [c.c. 730; disp. att. c.p.c. 194, 195].

In ogni caso il giudice istruttore dà con ordinanza le disposizioni necessarie per l'estrazione a sorte dei lotti [c.c. 729; c.p.c. 791].


Art. 790. Operazioni davanti al notaio.

Se a dirigere le operazioni di divisione è stato delegato un notaio [c.c. 730; c.p.c. 786], questi dà avviso, almeno cinque giorni prima, ai condividenti e ai creditori intervenuti [c.c. 2825; c.p.c. 784] del luogo, giorno e ora in cui le operazioni avranno inizio.

Le operazioni si svolgono alla presenza delle parti, assistite, se lo richiedono e a loro spese, dai propri procuratori.

Se nel corso delle operazioni sorgono contestazioni in ordine alle stesse, il notaio redige apposito processo verbale che trasmette al giudice istruttore.

Questi fissa con decreto un'udienza per la comparizione delle parti, alle quali il decreto stesso è comunicato [c.p.c. 136] dal cancelliere.

Sulle contestazioni il giudice provvede con ordinanza [c.p.c. 177].


Art. 791. Progetto di divisione formato dal notaio.

Il notaio redige unico processo verbale delle operazioni effettuate.

Formato il progetto delle quote e dei lotti, se le parti non si accordano su di esso, il notaio trasmette il processo verbale al giudice istruttore, entro cinque giorni dalla sottoscrizione.

Il giudice provvede come al penultimo comma dell'articolo precedente per la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e quindi emette i provvedimenti di sua competenza a norma dell'articolo 187.

L'estrazione dei lotti non può avvenire se non in base a ordinanza del giudice, emessa a norma dell'articolo 789 ultimo comma, o a sentenza passata in giudicato [c.c. 2646; c.p.c. 324; disp. att. c.p.c. 195].