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TITOLO V - Dello scioglimento di comunioni
Le domande di divisione ereditaria o di
scioglimento di qualsiasi altra comunione [c.c. 713, 1111, 2711] debbono
proporsi [c.c. 375, n. 3] in confronto di tutti gli eredi o condomini e dei
creditori opponenti se vi sono [c.c. 1113, 2646; c.p.c. 12, 22, 23, 102].
Art. 785. Pronuncia sulla domanda di
divisione.
Se non sorgono contestazioni sul diritto alla
divisione, essa è disposta con ordinanza dal giudice istruttore; altrimenti
questi provvede a norma dell'articolo 187.
Art. 786. Direzione delle operazioni.
Le operazioni di divisione sono dirette dal
giudice istruttore, il quale, anche nel corso di esse, può delegarne la
direzione a un notaio [c.c. 730; c.p.c. 68, 790, 791; disp. att. c.p.c. 194].
Art. 787. Vendita di mobili.
(Articolo
così modificato dall'articolo unico del R.D. 20 aprile 1942, n. 504)
Quando occorre procedere alla vendita di
mobili, censi o rendite [c.c. 1861, 1872], il giudice istruttore o il professionista
delegato (Parole così sostituite dall’art. 2 della legge 28
dicembre 2005, n. 263) [c.p.c. 786]
procede a norma degli articoli 534 e seguenti, se non sorge controversia sulla
necessità della vendita.
Se sorge controversia, la vendita non può essere disposta se
non con sentenza del collegio.
Art. 788. Vendita di immobili.
Quando occorre
procedere alla vendita di immobili, il giudice istruttore provvede con
ordinanza a norma dell'articolo 569, terzo comma, se non sorge controversia
sulla necessità della vendita. (Comma così sostituito dall’art. 2 della
legge 28 dicembre 2005, n. 263)
Se sorge controversia, la vendita non può
essere disposta se non con sentenza del collegio [c.c. 721, 2646].
La vendita si svolge
davanti al giudice istruttore. Si applicano gli, articoli 570 e seguenti.
Quando le operazioni sono affidate a un professionista
(Parola così sostituitadall’art. 2 della legge 28 dicembre
2005, n. 263) [c.p.c. 786], questi
provvede direttamente alla vendita, a norma delle disposizioni del presente
articolo [c.p.c. 790, 791].
Art. 789. Progetto di divisione e
contestazioni su di esso.
Il giudice istruttore predispone un progetto
di divisione che deposita in cancelleria e fissa con decreto [c.p.c. 135]
l'udienza di discussione del progetto, ordinando la comparizione dei
condividenti e dei creditori intervenuti [c.p.c. 784].
Il decreto è comunicato alle parti.
Se non sorgono contestazioni, il giudice
istruttore, con ordinanza non impugnabile [c.p.c. 177], dichiara esecutivo il
progetto, altrimenti provvede a norma dell'articolo 187 [c.c. 730; disp. att.
c.p.c. 194, 195].
In ogni caso il giudice istruttore dà con
ordinanza le disposizioni necessarie per l'estrazione a sorte dei lotti [c.c.
729; c.p.c. 791].
Art. 790. Operazioni davanti al notaio.
Se a dirigere le operazioni di divisione è
stato delegato un notaio [c.c. 730; c.p.c. 786], questi dà avviso, almeno
cinque giorni prima, ai condividenti e ai creditori intervenuti [c.c. 2825;
c.p.c. 784] del luogo, giorno e ora in cui le operazioni avranno inizio.
Le operazioni si svolgono alla presenza delle
parti, assistite, se lo richiedono e a loro spese, dai propri procuratori.
Se nel corso delle operazioni sorgono
contestazioni in ordine alle stesse, il notaio redige apposito processo verbale
che trasmette al giudice istruttore.
Questi fissa con decreto un'udienza per la
comparizione delle parti, alle quali il decreto stesso è comunicato [c.p.c.
136] dal cancelliere.
Sulle contestazioni il giudice provvede con
ordinanza [c.p.c. 177].
Art. 791. Progetto di divisione formato
dal notaio.
Il notaio redige unico processo verbale delle
operazioni effettuate.
Formato il progetto delle quote e dei lotti,
se le parti non si accordano su di esso, il notaio trasmette il processo
verbale al giudice istruttore, entro cinque giorni dalla sottoscrizione.
Il giudice provvede come al penultimo comma dell'articolo
precedente per la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e quindi
emette i provvedimenti di sua competenza a norma dell'articolo 187.
L'estrazione dei lotti non può avvenire se
non in base a ordinanza del giudice, emessa a norma dell'articolo 789 ultimo
comma, o a sentenza passata in giudicato [c.c. 2646; c.p.c. 324; disp. att.
c.p.c. 195].