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Capo I -
Disposizioni generali
Art. 747. Autorizzazione alla vendita dei beni ereditari.
L'autorizzazione a vendere beni ereditari si chiede
con ricorso diretto [per i mobili al pretore e per gli immobili] (Parole
soppresse dall'art. 112 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51) al tribunale del
luogo in cui si è aperta la successione.
Nel caso in cui i beni appartengano a incapaci deve
essere sentito il giudice tutelare.
Il giudice provvede sul ricorso con decreto, contro
il quale è ammesso reclamo a norma dell'articolo 739.
Se l'istanza di autorizzazione a vendere riguarda
l'oggetto d'un legato di specie, il ricorso deve essere notificato al legatario.
Art. 748. Forma della vendita.
La vendita dei beni ereditari [c.c. 460] deve
compiersi nelle forme previste per la vendita dei beni dei minori [c.p.c. 733,
734].
Il giudice, quando occorre, fissa le modalità per la
conservazione e il reimpiego del prezzo ricavato.
Art. 749. Procedimento per la fissazione
dei termini.
(Articolo così
modificato dall'art. 113 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)
L'istanza per fissazione di un termine entro il quale
una persona deve emettere una dichiarazione o compiere un determinato atto [c.c.
481, 488, 496, 500, 645, 650, 702], se non è proposta nel corso di un giudizio,
si propone con ricorso [c.p.c. 125] al tribunale del luogo in cui si è aperta
la successione [c.c. 456].
Il giudice fissa con decreto l'udienza di
comparizione del ricorrente e della persona alla quale il termine deve essere
imposto e stabilisce il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono
essere notificati [c.p.c. 137], a cura del ricorrente alla persona stessa.
Il giudice provvede con ordinanza, contro la quale è
ammesso reclamo al tribunale in composizione collegiale a norma dell'articolo
739. Il collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emesso il
provvedimento reclamato, provvede con ordinanza non impugnabile in camera di
consiglio [c.p.c. 737], previa audizione degli interessati a norma del comma
precedente.
Le stesse forme si osservano per chiedere la proroga di un termine stabilito dalla legge [c.c. 485, 488]. La proroga del termine stabilito dal giudice si chiede al giudice stesso [c.p.c. 152].
Art.
750. Provvedimenti del presidente del tribunale relativi alle cauzioni e agli
esecutori testamentari.
L'istanza per l'imposizione di una cauzione a
carico dell'erede o del legatario, nei casi previsti dalla legge [c.c. 492, 515,
639, 640, 647], è proposta, quando non vi è giudizio pendente, con ricorso al
presidente del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione [c.c.
456].
Il presidente fissa con decreto [c.p.c. 135]
l'udienza di comparizione del ricorrente e dell'erede o legatario davanti a sé
e stabilisce il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere
loro notificati.
Il presidente stabilisce le modalità e l'ammontare
della cauzione [c.p.c. 119; disp. att. c.p.c. 86] con ordinanza [c.p.c. 134],
contro la quale è ammesso reclamo al presidente della corte d'appello a norma
dell'articolo 739. Il presidente della corte d'appello provvede con ordinanza
non impugnabile [c.p.c. 177], previa audizione degli interessati a norma del
comma precedente.
Le stesse forme si osservano nei casi previsti negli
articoli 708 e 710 del Codice civile relativamente agli esecutori testamentari (Comma
così modificato dall'articolo unico del R.D. 20 aprile 1942, n. 504).
Art. 751. Scelta dell'onerato.
L'istanza per la scelta prevista nell'articolo 631,
ultimo comma del codice civile è proposta con ricorso [c.p.c. 125], che deve
essere notificato a colui al quale spettava il diritto di scelta e all'onerato
[c.c. 664] (Comma così modificato
dall'articolo unico del R.D. 20 aprile 1942, n. 504).
La scelta è fatta dal presidente del tribunale con
decreto [c.p.c. 135].
Capo II - Dell'apposizione e della
rimozione dei sigilli
Sezione I - Dell'apposizione dei sigilli
Art. 752. Giudice competente.
All'apposizione dei sigilli [c.c. 361, 705; c.p.c.
770, n. 2] procede il tribunale (Termine
così sostituito dall'art. 106 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51).
Nei comuni in cui non ha sede il tribunale (Termine
così sostituito dall'art. 106 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51), i
sigilli possono essere apposti, in caso d'urgenza, dal giudice di pace (Espressione
così sostituita dall'art. 39 della legge 21 novembre 1991, n. 374). Il
processo verbale è trasmesso immediatamente al tribunale (Termine così sostituito dall'art. 106 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n.
51).
Art. 753. Persone che possono chiedere
l'apposizione.
Possono chiedere l'apposizione dei sigilli:
1. l'esecutore testamentario [c.c. 700, 705];
2. coloro che possono avere diritto alla successione
[c.c. 565];
3. le persone che coabitavano col defunto, o che al
momento della morte erano addette al suo servizio, se il coniuge, gli eredi o
alcuno di essi sono assenti dal luogo;
4. i creditori.
L'istanza si propone mediante ricorso [c.p.c. 125],
nel quale il proponente deve dichiarare la residenza [c.c. 43] o eleggere
domicilio [c.c. 47] nel comune in cui ha sede il tribunale (Espressione
così sostituita dall'art. 110 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51).
Art. 754. Apposizione d'ufficio.
L'apposizione dei sigilli è disposta d'ufficio o su
richiesta del pubblico ministero [c.p.c. 69, 70] nei casi seguenti:
1) se il coniuge o alcuno degli eredi è assente dal
luogo;
2) se tra gli eredi vi sono minori o interdetti [c.c.
414] e manca il tutore o il curatore;
3) se il defunto è stato depositario pubblico [c.c.
2714], oppure ha rivestito cariche o funzioni per effetto delle quali si ritiene
che possano trovarsi presso di lui atti della pubblica amministrazione o
comunque di carattere riservato.
La disposizione di questo articolo non si applica nei
casi indicati nei numeri 1 e 2, se il defunto ha disposto altrimenti con
testamento.
Nel caso indicato nel numero 3 i sigilli si appongono
soltanto sugli oggetti depositati, o ai locali o mobili nei quali possono
trovarsi gli atti ivi enunciati.
Art. 755. Poteri del giudice.
Se le porte sono chiuse, o s'incontrano ostacoli
all'apposizione dei sigilli, o sorgono altre difficoltà, tanto prima quanto
durante l'apposizione, il giudice (Termine
così sostituito dall'art. 105 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51) può
ordinare l'apertura delle porte e dare gli altri provvedimenti opportuni [c.p.c.
68].
Art. 756. Custodia delle chiavi.
Le chiavi delle serrature, sulle quali sono stati
apposti i sigilli, finché non sia ordinata la rimozione di questi [c.p.c. 762],
debbono essere custodite dal cancelliere [c.p.c. 58; c.p. 349].
Art. 757. Conservazione di testamenti e di
carte.
Se nel procedere all'apposizione dei sigilli si
trovano testamenti o altre carte importanti, il giudice (Termine così sostituito dall'art. 105 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n.
51) provvede alla conservazione di essi.
Se non può provvedervi nello stesso giorno, nel
processo verbale descrive la forma esterna delle carte, e le chiude in un
involto da lui sigillato e sottoscritto, in presenza delle parti, fissando il
giorno e l'ora in cui emetterà i provvedimenti ulteriori.
Art. 758. Cose su cui non si possono
apporre sigilli e cose deteriorabili.
Se vi sono oggetti sui quali non è possibile apporre
i sigilli, o che sono necessari all'uso personale di coloro che abitano nella
casa, se ne fa descrizione nel processo verbale.
Delle cose che possono deteriorarsi, il giudice (Termine
così sostituito dall'art. 105 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51) può
ordinare con decreto la vendita immediata, incaricando un commissionario [c.c.
1731] a norma degli articoli 532 e seguenti.
Art. 759. Informazioni e nomina del
custode.
Durante le operazioni di apposizione dei sigilli, il
giudice (Termine così sostituito
dall'art. 105 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51) assume le informazioni che
ritiene opportune allo scopo di accertare che nessuna cosa sia stata asportata
[c.p. 349].
Per la conservazione delle cose sigillate nomina un
custode [c.p.c. 65].
Art. 760. Apposizione di sigilli durante e
dopo l'inventario.
L'apposizione dei sigilli che viene chiesta durante
l'inventario [c.p.c. 769] può aver luogo soltanto per gli oggetti non
inventariati.
Esaurito l'inventario, non si fa luogo
all'apposizione dei sigilli, salvo che l'inventario sia impugnato.
Art. 761. Accesso nei luoghi sigillati.
Il giudice (Termine
così sostituito dall'art. 105 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51) o il
cancelliere non possono entrare nei luoghi chiusi con l'apposizione dei sigilli,
finché non ne sia stata ordinata la rimozione a norma dell'articolo 762, salvo
che il giudice (Idem) disponga con
decreto motivato l'accesso per urgenti motivi [c.p. 349].
Sezione II - Della rimozione dei sigilli
Art. 762. Termine.
I sigilli non possono essere rimossi e l'inventario [c.p.c.
769] non può essere eseguito se non dopo tre giorni dall'apposizione [c.p.c.
752], salvo che il giudice (Termine così
sostituito dall'art. 105 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51) per cause
urgenti stabilisca altrimenti con decreto motivato [c.p.c. 135].
Se alcuno degli eredi è minore non emancipato [c.c.
390] non si può procedere alla rimozione dei sigilli finché non gli sia stato
nominato un tutore o un curatore speciale [c.c. 346; c.p.c. 78].
Art. 763. Provvedimento di rimozione.
La rimozione dei sigilli [c.p.c. 764, 765, 766, 767]
è ordinata con decreto dal giudice (Termine
così sostituito dall'art. 105 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51) su
istanza di alcuna delle persone indicate nell'articolo 753, numeri 1, 2 e 4.
Nei casi previsti nell'articolo 754 può essere
ordinata anche di ufficio e, se ricorrano le ipotesi di cui ai nn. 2 e 3, la
rimozione deve essere seguita dall'inventario.
L'istanza e il decreto sono stesi di seguito al
processo verbale di apposizione.
Art. 764. Opposizione.
Chiunque vi ha interesse può fare opposizione alla
rimozione dei sigilli [c.p.c. 763] con dichiarazione inserita nel processo
verbale di apposizione o con ricorso al giudice (Termine così sostituito dall'art. 105 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n.
51).
Il giudice (Termine
così sostituito dall'art. 105 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51) fissa con
decreto una udienza per la comparizione delle parti e stabilisce il termine
perentorio [c.p.c. 153] entro il quale il decreto stesso deve essere notificato
a cura dell'opponente.
Il giudice (Termine
così sostituito dall'art. 105 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51) provvede
con ordinanza non impugnabile [c.p.c. 177], e, se ordina la rimozione, può
disporre che essa sia seguita dall'inventario [c.p.c. 769] e può dare le
opportune cautele per la conservazione delle cose che sono oggetto di
contestazione.
Art. 765. Ufficiale procedente.
La rimozione dei sigilli è eseguita dall'ufficiale
che può procedere all'inventario a norma dell'articolo 769.
Se non occorre l'inventario, la rimozione è eseguita
dal cancelliere del tribunale [c.p.c. 58]. Nei comuni in cui non ha sede il
tribunale la rimozione può essere eseguita dal cancelliere del giudice di pace
(Comma così modificato dall'art. 110 del
D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51).
Art. 766. Avviso alle persone interessate.
Non si può procedere alla rimozione dei sigilli
senza che ne sia stato dato avviso, nelle forme stabilite dall'articolo 772,
alle persone indicate nell'articolo 771.
Art. 767. Alterazioni nello stato dei
sigilli.
L'ufficiale che procede alla rimozione dei sigilli
deve innanzitutto riconoscerne lo stato.
Se trova in essi qualche alterazione, deve sospendere
ogni operazione ulteriore, facendone immediatamente rapporto al giudice (Termine
così sostituito dall'art. 105 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51), il quale
si trasferisce sul luogo per le verificazioni occorrenti e per i provvedimenti
necessari anche per la prosecuzione dell'inventario [c.p.c. 774; c.p. 349].
Art. 768. Disposizione generale.
Le disposizioni di questo capo si osservano in ogni
altro caso in cui si debba procedere ad apposizione o rimozione dei sigilli,
salvo che la legge stabilisca altrimenti.
Capo III - Dell'inventario
Art. 769. Istanza.
(Articolo così
modificato dagli artt. 106 e 110 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)
L'inventario [c.c. 484, 529, 705; c.p.c. 760, 762, 764] può essere chiesto al tribunale dalle persone che hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli [c.p.c. 763] ed è eseguito dal cancelliere del tribunale [c.p.c. 58] o da un notaio [c.p.c. 770] designato dal defunto con testamento o nominato dal tribunale [c.p.c. 68].
L'istanza si propone con ricorso [c.p.c. 125], nel
quale il richiedente deve dichiarare la residenza [c.c. 43] o eleggere domicilio
[c.c. 47] nel comune in cui ha sede il tribunale.
Il tribunale provvede con decreto [c.p.c. 135, 772].
Art. 770. Inventario da eseguirsi dal
notaio.
Quando all'inventario deve procedere un notaio [c.p.c.
769], il cancelliere gli consegna, ritirandone ricevuta:
1. le chiavi da lui custodite a norma dell'articolo
756;
2. copia del processo verbale di apposizione dei
sigilli [c.p.c. 752], dell'istanza e del decreto di rimozione [c.p.c. 763];
3. una nota delle opposizioni [c.p.c. 764, 771] che
sono state proposte con indicazione del nome, cognome degli opponenti e della
loro residenza [c.p.c. 43] o del domicilio da essi eletto [c.c. 47].
La copia indicata nel numero 2 e la nota indicata nel
numero 3 sono unite all'inventario.
Art. 771. Persone che hanno diritto ad
assistere all'inventario.
Hanno diritto di assistere alla formazione
dell'inventario:
1) il coniuge superstite;
2) gli eredi legittimi presunti [c.c. 565];
3) l'esecutore testamentario [c.c. 700]; gli eredi
istituiti e i legatari [c.c. 588];
4) i creditori che hanno fatto opposizione alla
rimozione dei sigilli [c.p.c. 753, 764, 766, 770].
Art. 772. Avviso dell'inizio
dell'inventario.
L'ufficiale che procede all'inventario [c.p.c. 769]
deve dare avviso, almeno tre giorni prima, alle persone indicate nell'articolo
precedente del luogo, giorno e ora in cui darà inizio alle operazioni.
L'avviso non è necessario per le persone che non
hanno residenza [c.c. 43] o non hanno eletto domicilio [c.c. 47] nella
circoscrizione del tribunale, nella quale si procede all'inventario; ma in loro
vece deve essere avvertito il notaio che, su istanza di chi ha chiesto
l'inventario, è nominato con decreto dal giudice (Termine così sostituito dall'art. 105 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n.
51) per rappresentarli.
Art. 773. Nomina di stimatore.
L'ufficiale che procede all'inventario [c.p.c. 769]
nomina, quando occorre, uno o più stimatori per la valutazione degli oggetti
mobili [c.p.c. 68; disp. att. c.p.c. 161].
Art. 774. Rinvio delle operazioni.
Quando l'inventario non può essere ultimato nel
giorno del suo inizio, l'ufficiale che vi procede ne rinvia la continuazione a
un giorno prossimo, avvertendone verbalmente le parti presenti [c.p.c. 771].
Art. 775. Processo verbale d'inventario.
Il processo verbale d'inventario [c.c. 364] contiene:
1) la descrizione degli immobili [c.c. 812], mediante
l'indicazione della loro natura, della loro situazione, dei loro confini e dei
numeri del catasto e delle mappe censuarie;
2) la descrizione e la stima dei mobili [c.p.c. 773],
con la specificazione del peso e del marchio per gli oggetti d'oro e d'argento;
3) l'indicazione della quantità e specie delle
monete per il danaro contante;
4) l'indicazione delle altre attività e passività;
5) la descrizione delle carte, scritture e note
relative allo stato attivo e passivo, le quali debbono essere firmate in
principio e in fine dall'ufficiale procedente [c.p.c. 769]. Lo stesso ufficiale
deve accertare sommariamente lo stato dei libri e dei registri di commercio
[c.c. 2214], firmarne i fogli, e lineare gli intervalli.
Se alcuno degli interessati contesta l'opportunità
d'inventariare qualche oggetto, l'ufficiale lo descrive nel processo verbale,
facendo menzione delle osservazioni e istanze delle parti [c.p.c. 126; disp.
att. c.p.c. 192].
Art. 776. Consegna delle cose mobili
inventariate.
Le cose mobili e le carte inventariate sono
consegnate alla persona indicata dalle parti interessate, o, in mancanza,
nominata con decreto del giudice (Termine
così sostituito dall'art. 105 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51), su
istanza di una delle parti, sentite le altre [c.p.c. 65].
Art. 777. Applicabilità delle norme agli altri casi d'inventario.
Le disposizioni contenute in questa sezione (*) si
applicano a ogni inventario ordinato dalla legge [c.c. 52, 64, 72, 1002], salve
le formalità speciali stabilite dal codice civile per l'inventario dei beni dei
minori [c.c. 362].
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(*) Trattasi, evidentemente, di un errore del
legislatore: correttamente deve leggersi, infatti, «questo capo».
Capo IV - Del beneficio d'inventario
Art. 778. Reclami contro lo stato di graduazione.
I reclami contro lo stato di graduazione previsti
nell'articolo 501 del codice civile sono proposti al giudice competente per
valore del luogo dell'aperta successione (Comma
così sostituito dall'art. 114 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51).
Il valore della causa è determinato da quello
dell'attivo ereditario calcolato sulla stima di inventario [c.p.c. 775] dei
mobili e a norma dell'articolo 15 per gli immobili.
I reclami si propongono con citazione [c.p.c. 163] da
notificarsi all'erede e a coloro i cui diritti sono contestati, e sono decisi in
unico giudizio.
Art. 779. Istanza di liquidazione proposta
dai creditori e legatari.
(Articolo così
sostituito dall'art. 9 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857)
L'istanza dei creditori e legatari prevista
nell'articolo 509 del codice civile si propone con ricorso [c.p.c. 125].
Il giudice (Termine
così sostituito dall'art. 115 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51) fissa con
decreto [c.p.c. 135] l'udienza di comparizione dell'erede e di coloro che hanno
presentato le dichiarazioni di credito [c.c. 498]. Il decreto è comunicato [c.p.c.
136] alle parti dal cancelliere.
[Il pretore provvede sull'istanza con ordinanza,
contro la quale è ammesso reclamo a norma dell'articolo 739] (Periodo
soppresso dall'art. 115 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51). Il tribunale
provvede con ordinanza non impugnabile in camera di consiglio [c.p.c. 177, 737],
previa audizione degli interessati a norma del comma precedente.
L'istanza di nomina non può essere accolta e la
nomina avvenuta deve essere revocata in sede di reclamo, se alcuno dei creditori
si oppone e dichiara di voler far valere la decadenza dell'erede dal beneficio
d'inventario [c.c. 505].
Se l'erede contesta l'esistenza delle condizioni
previste nell'articolo 509 del codice civile il giudice provvede all'istruzione
della causa, a norma del libro secondo, disponendo gli opportuni mezzi
conservativi, compresa eventualmente la nomina del curatore (Comma
così sostituito dall'art. 115 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51).
Art. 780. Domanda dell'erede contro l'eredità.
Le domande dell'erede con beneficio d'inventario
contro l'eredità sono proposte contro gli altri eredi [c.c. 490, 2941, n. 5].
Se non vi sono eredi o se tutti propongono la stessa domanda, il giudice nomina
un curatore in rappresentanza dell'eredità [c.p.c. 78].
Capo V - Del curatore dell'eredità
giacente
Art. 781. Notificazione del decreto di nomina.
Il decreto di nomina del curatore dell'eredità
giacente [c.c. 528, 531, 644] è notificato alla persona nominata a cura del
cancelliere, nel termine stabilito nello stesso decreto [disp. att. c.p.c. 193].
Art. 782. Vigilanza del giudice.
L'amministrazione del curatore si svolge sotto la
vigilanza del giudice (Termine così
sostituito dall'art. 105 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51). Questi, quando
lo crede opportuno, può prefiggere, con decreto, termini per la presentazione
dei conti della gestione, e può in ogni tempo revocare o sostituire il
curatore.
Gli atti del curatore che eccedono l'ordinaria
amministrazione debbono essere autorizzati dal giudice (Termine così sostituito dall'art. 105 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n.
51).
Art. 783. Vendita di beni ereditari.
La vendita dei beni mobili [c.c. 812] deve essere
promossa dal curatore nei trenta giorni successivi alla formazione
dell'inventario [c.c. 529; c.p.c. 769], salvo che il giudice (Termine
così sostituito dall'art. 105 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51), con
decreto motivato non disponga altrimenti.
La vendita dei beni immobili può essere autorizzata dal tribunale con decreto [c.p.c. 135] in camera di consiglio [c.p.c. 737, 738] soltanto nei casi di necessità o utilità evidente [c.p.c. 742-bis].