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TITOLO
III - Della copia e della collazione di atti pubblici
Art. 743. Copia degli atti.
Qualunque depositario pubblico, autorizzato a spedire
copia degli atti che detiene, deve rilasciarne copia autentica [c.c. 2714,
2715], ancorché l'istante o i suoi autori non siano stati parte nell'atto,
sotto pena dei danni e delle spese, salve le disposizioni speciali della legge
sulle tasse di registro e bollo [c.c. 2673; c.p.c. 57, 58].
La copia d'un testamento pubblico [c.c. 603] non può
essere spedita durante la vita del testatore tranne che a sua istanza, della
quale si fa menzione nella copia.
Art. 744. Copie o estratti da pubblici registri.
I cancellieri [c.p.c. 57] e i depositari di pubblici
registri sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge, a spedire a
chiunque ne faccia istanza le copie e gli estratti degli atti giudiziari da essi
detenuti [c.c. 2714], sotto pena dei danni e delle spese.
Art. 745. Rifiuto o ritardo nel rilascio.
Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei
cancellieri o dei depositari di cui all'articolo precedente, l'istante può
ricorrere al giudice di pace (Espressione
così sostituita dall'art. 39 della legge 21 novembre 1991, n. 374), [al
pretore, o] (Parole soppresse dall'art.
104 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51) al presidente del tribunale o della
corte presso cui il cancelliere o depositario esercita le sue funzioni.
Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei
pubblici depositari di cui all'articolo 743, l'istante può ricorrere al
presidente del tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue
funzioni.
Il presidente[, il pretore] (Parole soppresse dall'art. 104 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51) o
il giudice di pace (Espressione così
sostituita dall'art. 39 della legge 21 novembre 1991, n. 374) provvede con
decreto [c.p.c. 135], sentito il pubblico ufficiale.
Art. 746. Collazione di copie.
(Articolo così
modificato dall'art. 111 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)
Chi ha ottenuto la copia di un atto pubblico a norma dell'articolo 743 ha diritto di collazionarla con l'originale in presenza del depositario. Se questi si rifiuta, può ricorrere al tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni. Il giudice, sentito il depositario, dà con decreto [c.p.c. 135] le disposizioni opportune per la collazione e può eseguirla egli stesso recandosi nell'ufficio del depositario.