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TITOLO II - Dei procedimenti in
materia di famiglia e di stato delle persone
Capo I - Della separazione personale dei
coniugi
Art. 706. Forma della domanda.
(Articolo
così sostituito dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80)
La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere
l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata.
Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi
presentate.
Nel ricorso
deve essere indicata l'esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da
entrambi i coniugi durante il matrimonio.
Art. 707. Comparizione personale delle parti.
(Articolo
così sostituito dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80)
I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente con l'assistenza del difensore.
Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto.
Se non si presenta
il coniuge convenuto, il
presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione,
ordinando che la
notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.
Art. 708. Tentativo di conciliazione e
provvedimenti del presidente.
(Articolo
così sostituito dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80)
All'udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione.
Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione.
Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, da' con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi.
Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento (Comma aggiunto dall’art. 2 della legge 8 febbraio 2006, n. 54).
Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentiti il ricorrente ed il suo difensore.
Art. 709. Notificazione dell’ordinanza e fissazione
dell'udienza.
(Articolo
così sostituito dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80)
L'ordinanza con la quale il presidente fissa l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore e' notificata
a cura dell'attore al convenuto non comparso, nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza stessa, ed e' comunicata al pubblico ministero.
Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell'udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all'articolo 163-bis ridotti a metà.
Con l'ordinanza il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve contenere l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 167 e che oltre il
termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
I provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 708 possono essere revocati o modificati dal giudice istruttore.
Art. 709-bis. Udienza di
comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore.
(Articolo
aggiunto dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e modificato dall’art. 1
della legge 28 dicembre 2005, n. 263)
All'udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo e dal quarto e al decimo. Si applica altresì l'articolo 184. Nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l'affidamento dei figli o per le questioni economiche, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione. Avverso tale sentenza è ammesso soltanto appello immediato che è deciso in camera di consiglio.
Art. 709-ter. Soluzione delle
controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni.
(Articolo aggiunto dall’art. 2 della legge 8 febbraio 2006, n. 54)
Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell'affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all'articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.
A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:
1) ammonire il genitore inadempiente;
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro;
4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.
Art. 710. Modificabilità dei
provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi.
(Articolo così sostituito dall'art. 1
della legge 29 luglio 1988, n. 331)
Le parti possono sempre chiedere, con le
forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei
provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.
Il tribunale, sentite le parti, provvede alla
eventuale ammissione di mezzi istruttori e può delegare per l'assunzione uno
dei suoi componenti.
Ove il procedimento non possa essere
immediatamente definito, il tribunale può adottare provvedimenti provvisori e
può ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento.
Art. 711. Separazione consensuale.
Nel caso di separazione consensuale previsto
nell'articolo 158 del Codice civile, il presidente, su ricorso di entrambi i
coniugi, deve sentirli nel giorno da lui stabilito e procurare di conciliarli
nel modo indicato nell'articolo 708. (Comma
così modificato dall'articolo unico del R.D. 20 aprile 1942, n. 504).
Se il ricorso è presentato da uno solo dei
coniugi si applica l'articolo 706 ultimo comma.
Se la conciliazione non riesce, si dà atto nel
processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni
riguardanti i coniugi stessi e la prole.
La separazione consensuale acquista efficacia con la
omologazione del tribunale, il quale provvede in camera di consiglio [c.p.c. 737,
742-bis] su relazione del presidente.
Le condizioni della separazione consensuale
sono modificabili a norma dell'articolo precedente.
Capo II - Dell'interdizione,
dell'inabilitazione e dell’amministrazione di sostegno
(Rubrica così modificata dall’art. 17 della legge 9 gennaio 2004, n. 6)
Art. 712. Forma della domanda.
La domanda per interdizione [c.c. 414] o
inabilitazione [c.c. 415] si propone con ricorso [c.c. 417; c.p.c. 125] diretto
al tribunale del luogo dove la persona nei confronti della quale è proposta ha
residenza o domicilio [c.c. 43; c.p.c. 9, 18].
Nel ricorso debbono essere esposti i fatti
sui quali la domanda è fondata e debbono essere indicati il nome e il cognome e
la residenza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado [c.c. 76], degli
affini entro il secondo grado [c.c. 78] e, se vi sono, del tutore o curatore
dell'interdicendo o dell'inabilitando [c.c. 424; c.p.c. 732, 754].
Art. 713. Provvedimenti del presidente.
Il presidente ordina la comunicazione del
ricorso al pubblico ministero [c.p.c. 70, n. 3, 71]. Quando questi gliene fa
richiesta, può con decreto rigettare senz'altro la domanda, altrimenti nomina
il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione davanti a lui [c.p.c.
715] del ricorrente, dell'interdicendo o dell'inabilitando [c.c. 419] e delle
altre persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili.
Il ricorso e il decreto sono notificati a
cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stesso, alle persone
indicate nel comma precedente; il decreto è comunicato al pubblico ministero.
Art. 714. Istruzione preliminare.
(Articolo
così modificato dall'articolo unico del R.D. 20 aprile 1942, n. 504)
All'udienza, il giudice istruttore, con l'intervento del
pubblico ministero, procede all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando
[c.c. 419], sente il parere delle altre persone citate, interrogandole sulle
circostanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione e può disporre anche
d'ufficio l'assunzione di ulteriori informazioni [c.p.c. 213], esercitando
tutti i poteri istruttori previsti nell'articolo 419 del codice civile.
Art. 715. Impedimento a comparire
dell'interdicendo o dell'inabilitando.
Se per legittimo impedimento l'interdicendo o
l'inabilitando non può presentarsi davanti al giudice istruttore [c.p.c. 713],
questi, con l'intervento del pubblico ministero, si reca per sentirlo nel luogo
dove si trova [c.p.c. 202, 232].
Art. 716. Capacità processuale
dell'interdicendo e dell'inabilitando.
(Articolo
così modificato dall'articolo unico del R.D. 20 aprile 1942, n. 504)
L'interdicendo e l'inabilitando possono stare
in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le
impugnazioni [c.p.c. 75, 718], anche quando è stato nominato il tutore o il
curatore provvisorio previsto negli articoli 419 e 420 del codice civile.
Art. 717. Nomina del tutore e del curatore provvisorio.
Il tutore o il curatore provvisorio di cui
all'articolo precedente è nominato [c.p.c. 719], anche d'ufficio, con decreto
[c.p.c. 135] del giudice istruttore [c.c. 419, 422, 423].
Finché non sia pronunciata la sentenza sulla
domanda d'interdizione o d'inabilitazione, lo stesso giudice istruttore può
revocare la nomina, anche d'ufficio.
Art. 718. Legittimazione all'impugnazione.
La sentenza che provvede sulla domanda
d'interdizione o d'inabilitazione può essere impugnata [c.p.c. 716] da tutti
coloro che avrebbero avuto diritto di proporre la domanda [c.c. 417], anche se
non parteciparono al giudizio, e dal tutore o curatore nominato con la stessa
sentenza [c.c. 421, 423, 424; c.p.c. 323].
Art. 719. Termine per l'impugnazione.
Il termine per l'impugnazione [c.p.c. 325]
decorre per tutte le persone indicate nell'articolo precedente dalla notificazione
della sentenza, fatta nelle forme ordinarie [c.p.c. 285, 286] a tutti coloro
che parteciparono al giudizio.
Se è stato nominato un tutore o curatore
provvisorio, l'atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui [c.p.c.
717].
Art. 720. Revoca dell'interdizione o
dell'inabilitazione.
Per la revoca dell'interdizione o
dell'inabilitazione [c.c. 429, 430] si osservano le norme stabilite per la
pronuncia di esse [c.p.c. 712-714].
Coloro che avevano diritto di promuovere
l'interdizione e l'inabilitazione [c.c. 417] possono intervenire nel giudizio
di revoca per opporsi alla domanda, e possono altresì impugnare la sentenza
pronunciata nel giudizio di revoca, anche se non parteciparono al giudizio.
Art. 720-bis. Norme applicabili ai
procedimenti in materia di amministrazione di sostegno.
(Articolo
inserito dall’art. 17 della legge 9 gennaio 2004, n. 6)
Ai procedimenti in materia di amministrazione
di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli
712, 713, 716, 719 e 720.
Contro il decreto del giudice tutelare è
ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 739.
Contro il decreto della corte d'appello
pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per
cassazione.
Capo III - Disposizioni relative all'assenza
e alla dichiarazione di morte presunta
Art. 721. Provvedimenti conservativi nell'interesse
dello scomparso.
(Articolo
così modificato dall'articolo unico del R.D. 20 aprile 1942, n. 504)
I provvedimenti indicati nell'articolo 48 del
codice civile sono pronunciati dal
tribunale in camera di consiglio [c.p.c. 737] su ricorso degli interessati,
sentito il pubblico ministero [c.c. 67; c.p.c. 70, n. 3, 125, 740].
Art. 722. Domanda per dichiarazione d'assenza.
La domanda per dichiarazione d'assenza [c.c.
48, 49] si propone con ricorso [c.p.c. 125], nel quale debbono essere indicati
il nome e cognome e la residenza dei presunti successori legittimi [c.c. 565]
dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale
[c.c. 320, 357].
Art. 723. Fissazione dell'udienza di
comparizione.
Il presidente del tribunale [c.c. 48] fissa
con decreto l'udienza per la comparizione davanti a sé o ad un giudice da lui
designato del ricorrente e di tutte le persone indicate nel ricorso a norma
dell'articolo precedente, e stabilisce il termine entro il quale la
notificazione deve essere fatta a cura del ricorrente. Può anche ordinare che
il decreto sia pubblicato in uno o più giornali.
Il decreto è comunicato al pubblico ministero
[c.p.c. 70, n. 3, 71, 136, 740].
Art. 724. Procedimento.
Il giudice interroga le persone comparse
sulle circostanze che ritiene rilevanti, assume, quando occorre, ulteriori
informazioni e quindi riferisce in camera di consiglio [c.p.c. 737] per i
provvedimenti del tribunale che questo pronuncia con sentenza.
Art. 725. Immissione in possesso
temporaneo.
Il tribunale provvede in camera di consiglio
[c.p.c. 737, 738] sulle domande per apertura di atti di ultima volontà e per
immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente [c.c. 49, 52], quando
sono proposte da coloro che sarebbero eredi legittimi [c.c. 70, 565].
Se la domanda è proposta da altri
interessati, il giudizio si svolge nelle forme ordinarie [c.p.c. 163] in
contraddittorio di coloro che sarebbero eredi legittimi.
Con lo stesso provvedimento col quale viene
ordinata l'immissione nel possesso temporaneo, sono determinate la cauzione
[c.p.c. 119; disp. att. c.p.c. 86] o le altre cautele previste nell'articolo
50, ultimo comma, del Codice civile, e sono date le disposizioni opportune per
la conservazione delle rendite riservate all'assente a norma dell'articolo 53
dello stesso codice (Comma così
modificato dall'articolo unico del R.D. 20 aprile 1942, n. 504).
Art. 726. Domanda per dichiarazione di
morte presunta.
La domanda per dichiarazione di morte
presunta [c.c. 58, 60] si propone con ricorso, nel quale debbono essere
indicati il nome, cognome e domicilio dei presunti successori legittimi [c.c.
565] dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante
legale [c.c. 320, 357] e di tutte le altre persone, che a notizia del
ricorrente, perderebbero diritti o sarebbero gravate da obbligazioni, per
effetto della morte dello scomparso.
Art. 727. Pubblicazione della domanda.
Il presidente del tribunale [c.c. 58] nomina
un giudice a norma dell'articolo 723 e ordina che a cura del ricorrente la
domanda, entro il termine che egli stesso fissa, sia inserita per estratto, due
volte consecutive a distanza di dieci giorni, nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica (Denominazione così modificata
dall'art. 10 del D.Lgs.P. 19 giugno 1946, n. 1) e in due giornali con
invito a chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire al tribunale
entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.
Se tutte le inserzioni non vengono eseguite
entro il termine fissato, la domanda s'intende abbandonata.
Il presidente del tribunale può anche
disporre altri mezzi di pubblicità.
Art. 728. Comparizione.
Decorsi sei mesi dalla data dell'ultima
pubblicazione, il giudice, su istanza del ricorrente, fissa con decreto
l'udienza di comparizione davanti a sé del ricorrente e delle persone indicate
nel ricorso a norma dell'articolo 276 e il termine per la notificazione del
ricorso e del decreto a cura del ricorrente.
Il decreto è comunicato al pubblico ministero
[c.p.c. 70, n. 3, 71, 136, 740].
Il giudice interroga le persone comparse
sulle circostanze che ritiene rilevanti; può disporre che siano assunte
ulteriori informazioni, e quindi riferisce in camera di consiglio [c.p.c. 737,
738] per i provvedimenti del tribunale, che questo pronuncia con sentenza
[c.p.c. 279].
Art. 729. Pubblicazione della sentenza.
La sentenza che dichiara l'assenza o la morte
presunta [c.c. 49, 58, 61] deve essere inserita per estratto nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica (Denominazione
così modificata dall'art. 10 del
D.Lgs.P. 19 giugno 1946, n. 1) e in due giornali indicati nella
sentenza stessa. Il tribunale può anche disporre altri mezzi di pubblicità.
Le inserzioni possono essere eseguite a cura
di qualsiasi interessato e valgono come notificazione. Copia della sentenza
(*) e dei giornali nei quali è
stato pubblicato l'estratto deve essere depositata nella cancelleria del
giudice che ha pronunciato la sentenza, per l'annotazione sull'originale
[c.p.c. 730].
------------------------
(*) Trattasi di errore del
legislatore: anziché «sentenza»
deve intendersi «Gazzetta Ufficiale».
Art. 730. Esecuzione.
La sentenza che dichiara l'assenza o la morte
presunta non può essere eseguita [c.c. 50, 63, 65] prima che sia passata in
giudicato [c.p.c. 324] e che sia compiuta l'annotazione di cui all'articolo
precedente.
Art. 731. Comunicazione all'ufficio di
stato civile.
Il cancelliere dà notizia, a norma
dell'articolo 133 secondo comma, all'ufficio dello stato civile competente
della sentenza di dichiarazione di morte presunta.
Capo IV - Disposizioni relative ai minori, agli interdetti e
agli inabilitati
Art. 732. Provvedimenti su parere del giudice tutelare.
I provvedimenti relativi ai minori [c.c. 315,
343, 344], agli interdetti [c.c. 414] e agli inabilitati [c.c. 415] sono
pronunciati dal tribunale in camera di consiglio [c.p.c. 737], salvo che la legge
disponga altrimenti.
Quando il tribunale deve pronunciare un
provvedimento nell'interesse di minori, interdetti o inabilitati sentito il
parere del giudice tutelare [c.c. 320], il parere stesso deve essere prodotto
dal ricorrente insieme col ricorso [c.p.c. 125].
Qualora non sia prodotto, il presidente
provvede a richiederlo d'ufficio.
Art. 733. Vendita di beni.
Se, nell'autorizzare la vendita di beni di
minori, interdetti o inabilitati [c.c. 375, 376], il tribunale stabilisce che
essa deve farsi ai pubblici incanti, designa per procedervi un ufficiale
giudiziario [c.p.c. 59] del tribunale del luogo in cui si trovano i beni mobili
[c.c. 812], oppure un cancelliere [c.c. 58] dello stesso tribunale o un notaio
[c.p.c. 68] del luogo in cui si trovano i beni immobili (Comma così modificato dall'art. 110 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51).
L'ufficiale designato per la vendita procede
all'incanto con l'osservanza delle norme degli articoli 534 e seguenti, in
quanto applicabili, e premesse le forme di pubblicità ordinate dal tribunale
[disp. att. c.p.c. 191].
Art. 734. Esito negativo dell'incanto.
(Articolo
così modificato dall'articolo unico del R.D. 20 aprile 1942, n. 504)
Se al primo incanto non è fatta offerta superiore o uguale al
prezzo fissato dal tribunale a norma dell'articolo 376, primo comma, del codice
civile, l'ufficiale designato ne dà atto nel processo verbale e trasmette copia
di questo al tribunale che ha autorizzato la vendita.
Il tribunale, se non crede di revocare
l'autorizzazione o disporre una nuova vendita su prezzo base inferiore,
autorizza la vendita a trattative private [disp. att. c.p.c. 191].
Capo V - Dei rapporti patrimoniali tra i
coniugi
Art. 735. Sostituzione dell'amministratore del
patrimonio familiare.
(Articolo
così sostituito dall'articolo unico del R.D. 20 aprile 1942, n. 504)
La sostituzione dell'amministratore del
patrimonio familiare [c.c. 167] può essere chiesta, nel caso previsto
nell'articolo 174 del Codice civile, dall'altro coniuge o da uno dei prossimi
congiunti, o dal pubblico ministero [c.p.c. 69], e, nel caso previsto
nell'articolo 176, da uno dei figli maggiorenni o emancipati [c.c. 390], da un
prossimo congiunto o dal pubblico ministero.
Art. 736. Procedimento.
La domanda per i provvedimenti previsti
nell'articolo precedente si propone con ricorso [c.p.c. 125].
Il presidente del tribunale fissa con decreto
[c.p.c. 135] un giorno per la comparizione degli interessati davanti a sé o a
un giudice da lui designato e stabilisce il termine per la notificazione del
ricorso e del decreto.
Dopo l'audizione delle parti, il presidente o
il giudice designato assume le informazioni che crede opportune e quindi
riferisce sulla domanda al tribunale, che decide in camera di consiglio [c.p.c.
737] con ordinanza non impugnabile [c.p.c. 177].
Capo V-bis - Degli ordini di protezione
contro gli abusi familiari
(Capo aggiunto dall'art. 3 della legge 4 aprile 2001, n. 154)
Art. 736-bis. Provvedimenti di adozione degli ordini di
protezione contro gli abusi familiari.
(Articolo
aggiunto dall'art. 3 della legge 4 aprile 2001, n. 154)
Nei casi di cui all'articolo 342-bis del
codice civile, l'istanza si propone, anche dalla parte personalmente, con
ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'istante, che
provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.
Il presidente del tribunale designa il
giudice a cui è affidata la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite le
parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione
necessari, disponendo, ove occorra, anche per mezzo della polizia tributaria,
indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune
delle parti, e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo.
Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove
occorra sommarie informazioni, può adottare immediatamente l'ordine di
protezione fissando l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un
termine non superiore a quindici giorni ed assegnando all'istante un termine
non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto.
All'udienza il giudice conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione.
Contro il decreto con cui il giudice adotta
l'ordine di protezione o rigetta il ricorso, ai sensi del secondo comma, ovvero
conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione precedentemente adottato nel
caso di cui al terzo comma, è ammesso reclamo al tribunale entro i termini
previsti dal secondo comma dell'articolo 739. Il reclamo non sospende
l'esecutività dell'ordine di protezione. Il tribunale provvede in camera di
consiglio, in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto motivato
non impugnabile. Del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il
provvedimento impugnato.
Per quanto non previsto dal presente
articolo, si applicano al procedimento, in quanto compatibili, gli articoli 737
e seguenti.
Capo VI - Disposizioni
comuni ai procedimenti in camera di consiglio
Art. 737. Forma della domanda e del provvedimento.
I provvedimenti, che debbono essere
pronunciati in camera di consiglio, si chiedono con ricorso al giudice
competente e hanno forma di decreto motivato [c.c. 98, 112, 155, 186, 187, 274,
288, 313, 336, 338, 1092, 1105; c.p.c. 28, 373, 721, 725, 732, 739, 741, 742,
742-bis, 783, 802], salvo che la legge disponga altrimenti [c.p.c. 49, 711,
724, 728, 736, 749, 779].
Art. 738. Procedimento.
Il presidente nomina tra i componenti del
collegio un relatore, che riferisce in camera di consiglio.
Se deve essere sentito il pubblico ministero
[c.p.c. 70, 71, 740], gli atti sono a lui previamente comunicati ed egli stende
le sue conclusioni in calce al provvedimento del presidente.
Il giudice può assumere informazioni .
Art. 739. Reclami delle parti.
(Articolo
così sostituito dall'art. 51 della legge 14 luglio 1950, n. 581)
Contro i decreti del giudice tutelare [c.c. 344] si può
proporre reclamo con ricorso al tribunale che pronuncia in camera di consiglio
[c.p.c. 737]. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio
in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello, che
pronuncia anch'essa in camera di consiglio.
Il reclamo deve essere proposto nel termine
perentorio [c.p.c. 153] di dieci giorni dalla comunicazione del decreto [c.p.c.
741], se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione [c.p.c.
137] se è dato in confronto di più parti.
Salvo che la legge disponga altrimenti [c.c.
288], non è ammesso reclamo contro i decreti della corte d'appello e contro
quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo.
Art. 740. Reclami del pubblico ministero.
Il pubblico ministero, entro dieci giorni
dalla comunicazione [c.p.c. 70, 71], può proporre reclamo contro i decreti del
giudice tutelare e contro quelli del tribunale per i quali è necessario il suo
parere [c.c. 2330; c.p.c. 709, 713, 721, 723, 728, 732, 735].
Art. 741. Efficacia dei provvedimenti.
I decreti acquistano efficacia quando sono
decorsi i termini di cui agli articoli precedenti [c.p.c. 739, 740] senza che
sia stato proposto reclamo.
Se vi sono ragioni d'urgenza, il giudice può
tuttavia disporre che il decreto abbia efficacia immediata.
Art. 742. Revocabilità dei provvedimenti.
I decreti possono essere in ogni tempo
modificati o revocati, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai
terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca
[c.p.c. 741].
Art. 742-bis. Àmbito di applicazione degli articoli
precedenti.
(Articolo
aggiunto dall'art. 51 della legge 14 luglio 1950, n. 581)
Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti i
procedimenti in camera di consiglio, ancorché non regolati dai capi precedenti
o che non riguardano materia di famiglia o di stato delle persone [c.p.c. 706,
783].