%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%>
LIBRO QUARTO -
DEI PROCEDIMENTI SPECIALI
TITOLO I - Dei
procedimenti sommari
Capo I - Del procedimento d'ingiunzione
Art. 633. Condizioni di ammissibilità.
Su domanda [c.p.c. 638] di chi è creditore di
una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili
[c.p.c. 639], o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata,
il giudice competente [c.p.c. 637] pronuncia ingiunzione di pagamento [c.p.c.
658] o di consegna:
1. se del diritto fatto valere si dà prova scritta
[c.c. 2699; c.p.c. 635];
2. se il credito riguarda onorari per
prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati,
procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari [c.p.c. 91] o da chiunque altro
ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
3. se il credito riguarda onorari, diritti o
rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad
altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa
legalmente approvata.
L'ingiunzione può essere pronunciata anche se
il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il
ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della
controprestazione o l'avveramento della condizione [c.c. 1359].
[L'ingiunzione non può essere pronunciata se
la notificazione all'intimato di cui all'articolo 643 deve avvenire fuori della
Repubblica o dei territori soggetti alla sovranità italiana] (Comma abrogato dall'art. 9 del D.L.vo 9
ottobre 2002, n. 231).
Art. 634. Prova scritta.
Sono prove scritte idonee a norma del n. 1
dell'articolo precedente le polizze e promesse unilaterali per scrittura
privata [c.c. 1988, 2702] e i telegrammi [c.c. 2705], anche se mancanti dei requisiti
prescritti dal codice civile.
Per i crediti relativi a somministrazioni di
merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi (Parole inserite dall'art. 8 del D.L. 18 ottobre 1995, n. 432,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534) fatte
da imprenditori che esercitano una attività commerciale [c.c. 2195] anche a
persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli
estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e
seguenti del codice civile [c.c. 2214-2220], purché bollate e vidimate nelle
forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle
scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con
l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture [c.c. 2709, 2710] (Comma così sostituito dall'articolo unico,
R.D. 20 aprile 1942, n. 504).
Art. 635. Prova scritta per i crediti
dello Stato e degli enti pubblici.
Per i crediti dello Stato, o di enti o istituti soggetti a
tutela o vigilanza dello Stato, sono prove idonee anche i libri o registri
della pubblica amministrazione, quando un funzionario all'uopo autorizzato o un
notaio ne attesta la regolare tenuta a norma delle leggi e dei regolamenti.
Restano salve le disposizioni delle leggi sulla riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato e degli enti o istituti sopra indicati.
Per i crediti derivanti da omesso versamento
agli enti di previdenza e di assistenza dei contributi relativi ai rapporti
indicati nell'articolo 459, sono altresì prove idonee gli accertamenti eseguiti
dall'ispettorato del lavoro (Denominazione
assunta a seguito dell'art. 6 del D.L.Lgt. 10 agosto 1945, n. 474) e dai
funzionari degli enti.
Art. 636. Parcella delle spese e prestazioni.
Nei casi previsti nei nn. 2 e 3 dell'articolo
633, la domanda [c.p.c. 638] deve essere accompagnata dalla parcella delle
spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal
parere della competente associazione professionale (*). Il parere non occorre
se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe
obbligatorie.
Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell'articolo
640, deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la
correzione degli errori materiali.
------------------------
(*) Le associazioni
professionali sono state soppresse dal D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Le
relative funzioni sono ora devolute ai consigli degli ordini in virtù dell'art.
1 del D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382.
Art. 637. Giudice competente.
(Articolo
così sostituito dall'art. 100 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)
Per l'ingiunzione è competente il giudice di
pace o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la
domanda proposta in via ordinaria.
Per i crediti previsti nel n. 2 dell'articolo
633 è competente anche l'ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale
il credito si riferisce.
Gli avvocati o i notai possono altresì
proporre domanda d'ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente
per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo sono
iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono.
Art. 638. Forma della domanda e deposito.
La domanda d'ingiunzione [c.p.c. 614, 636] si
propone con ricorso contenente, oltre i requisiti indicati nell'articolo 125,
l'indicazione delle prove che si producono [c.p.c. 633]. Il ricorso deve
contenere altresì l'indicazione del procuratore del ricorrente oppure, quando è
ammessa la costituzione di persona [c.p.c. 82, 86, 413, 436, 462], la
dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune dove ha sede il
giudice adito [c.p.c. 637].
Se manca l'indicazione del procuratore oppure
la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al
ricorrente possono essere fatte presso la cancelleria.
Il ricorso è depositato in cancelleria
insieme con i documenti che si allegano; questi non possono essere ritirati
fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto d'ingiunzione a norma
dell'articolo 641.
Art. 639. Ricorso per consegna di cose
fungibili.
Quando la domanda riguarda la consegna di una
determinata quantità di cose fungibili [c.p.c. 633], il ricorrente deve
dichiarare la somma di danaro che è disposto ad accettare in mancanza della
prestazione in natura, a definitiva liberazione dell'altra parte. Il giudice,
se ritiene la somma dichiarata non proporzionata, prima di pronunciare sulla
domanda può invitare il ricorrente a produrre un certificato della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Art. 640. Rigetto della domanda.
Il giudice, se ritiene insufficientemente
giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al
ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova.
Se il ricorrente non risponde all'invito o
non ritira il ricorso oppure se la domanda non è accoglibile, il giudice la
rigetta con decreto motivato.
Tale decreto non pregiudica la riproposizione
della domanda anche in via ordinaria.
Art. 641. Accoglimento della domanda.
Se esistono le condizioni previste
nell'articolo 633, il giudice, con decreto motivato da emettere entro trenta
giorni dal deposito del ricorso, ingiunge all'altra parte di pagare la somma o
di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma
di cui all'articolo 639 nel termine di quaranta giorni (Termine così sostituito dall'art. 8 del D.L. 18 ottobre 1995, n. 432,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534), con
l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a
norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà a
esecuzione forzata. (Comma così
modificato dall'art. 9 del D.L.vo 9 ottobre 2002, n. 231).
Quando concorrono giusti motivi, il termine
può essere ridotto sino a dieci giorni oppure aumentato a sessanta (Periodo così sostituito dall'art. 8 del D.L.
18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre
1995, n. 534). Se l'intimato risiede in uno degli altri Stati dell'Unione
europea, il termine è di cinquanta giorni e può essere ridotto fino a venti
giorni. Se l'intimato risiede in altri Stati, il termine è di sessanta giorni,
e, comunque, non può essere inferiore a trenta né superiore a centoventi. (Gli attuali secondo e terzo periodo così
sostituiscono l'originario secondo periodo per effetto di quanto disposto
dall'art. 9 del D.L.vo 9 ottobre 2002, n. 231).
Nel decreto, eccetto per quello emesso sulla
base di titoli che hanno già efficacia esecutiva secondo le vigenti
disposizioni, il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il
pagamento (Comma così sostituito dall'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 358).
Art. 642. Esecuzione provvisoria.
Se il credito è fondato su cambiale, assegno
bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto
ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato [c.c. 2699], il
giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di pagare o consegnare
senza dilazione, autorizzando in mancanza l'esecuzione provvisoria del decreto
e fissando il termine ai soli effetti dell'opposizione [c.p.c. 645, 646, 651].
L'esecuzione provvisoria può essere concessa
anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se il
ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il
diritto fatto valere; il giudice può imporre al ricorrente una
cauzione (Comma così modificato dall’art. 2 della legge 28
dicembre 2005, n. 263).
In tali casi il giudice può anche autorizzare
l'esecuzione senza l'osservanza del termine di cui all'articolo 482.
Art. 643. Notificazione del decreto.
L'originale del ricorso e del decreto rimane
depositato in cancelleria.
Il ricorso e il decreto sono notificati
[c.p.c. 644] per copia autentica a norma degli articoli 137 e seguenti.
La notificazione determina la pendenza della
lite.
Art. 644. Mancata notificazione del
decreto.
Il decreto d'ingiunzione diventa inefficace
qualora la notificazione [c.p.c. 643] non sia eseguita nel termine di sessanta
(Termine così modificato dall'art. 8 del
D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
dicembre 1995, n. 534) giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel
territorio della Repubblica [escluse le province libiche], e di novanta giorni
negli altri casi; ma la domanda può essere riproposta.
Art. 645. Opposizione.
(Articolo
così sostituito dall'art. 13 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857)
L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al
quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto [c.p.c. 641] con atto di
citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'articolo 638.
Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deve notificare avviso
dell'opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull'originale del
decreto.
In seguito all'opposizione il giudizio si
svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito; ma
i termini di comparizione [c.p.c. 163, 163-bis, 165, 166, 311, 319, 359, 646,
647] sono ridotti a metà.
Art. 646. Opposizione ai decreti riguardanti crediti di
lavoro.
(Articolo
così sostituito dall'art. 13 del
D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857)
Quando il decreto è stato pronunciato per
crediti dipendenti dai rapporti individuali di lavoro [c.p.c. 429, 432], entro
cinque giorni dalla notificazione l'atto di opposizione deve essere denunciato
a norma dell'art. 430 all'associazione sindacale legalmente riconosciuta alla
quale appartiene l'opponente.
In tal caso il termine per la comparizione
[c.p.c. 163, 163-bis, 645] in giudizio decorre dalla scadenza del ventesimo giorno
successivo a quello della notificazione dell'opposizione.
Durante il corso del termine, stabilito per
il tentativo di conciliazione, l'opponente può chiedere con ricorso al giudice
(Parole così sostituite dall'art. 101 del
D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51) la sospensione dell'esecuzione provvisoria
del decreto [c.p.c. 642]. Il giudice provvede con decreto [c.p.c. 135] che, in
caso di accoglimento dell'istanza, deve essere notificato alla controparte.
Art. 647. Esecutorietà per mancata opposizione o per
mancata attività dell'opponente.
Se non è stata fatta opposizione nel termine
stabilito, oppure l'opponente non si è costituito, il giudice che ha
pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara
esecutivo (Periodo così sostituito
dall'art. 102 del D.L.vo 19 febbraio
1998, n. 51). Nel primo caso il giudice deve ordinare che sia rinnovata la
notificazione, quando risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto
conoscenza del decreto.
Quando il decreto è stato dichiarato
esecutivo a norma del presente articolo, l'opposizione non può essere più
proposta né proseguita, salvo il disposto dell'articolo 650 e la cauzione
eventualmente prestata [c.p.c. 642] è liberata.
Art. 648. Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione.
Il giudice istruttore, se l'opposizione
[c.p.c. 645] non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può
concedere, con ordinanza non impugnabile [c.p.c. 177], l'esecuzione provvisoria
del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell'articolo 642. Il
giudice concede l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo
opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia
proposta per i vizi procedurali. (Periodo
aggiunto dall'art. 9 del D.L.vo 9 ottobre 2002, n. 231).
Deve in ogni caso concederla, se la parte che l'ha chiesta
offre cauzione [c.p.c. 119] per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese
e danni.
Art. 649. Sospensione dell'esecuzione provvisoria.
Il giudice istruttore, su istanza dell'opponente,
quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile [c.p.c. 177],
sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto concesso a norma dell'articolo
642.
Art. 650. Opposizione tardiva.
L'intimato può fare opposizione [c.p.c. 645]
anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto [c.p.c. 641], se prova di non
averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per
caso fortuito o forza maggiore.
In questo caso l'esecutorietà può essere
sospesa a norma dell'articolo precedente.
L'opposizione non è più ammessa decorsi dieci
giorni dal primo atto di esecuzione [c.p.c. 491].
Art. 651. Deposito per il caso di soccombenza.
(Articolo
abrogato dall'art. 1della legge 18 ottobre 1977, n. 793)
[L'opposizione di cui all'articolo precedente e quella contro
il decreto pronunciato nei casi previsti nell'articolo 642 primo comma, debbono
essere precedute dal deposito di lire cinquecento, se proposte davanti al
conciliatore o al pretore, di lire mille, se proposte davanti al tribunale o
alla corte d'appello. A tale deposito si applicano le norme relative al
deposito per il ricorso per cassazione [c.p.c. 364, 369, 381].
Art. 652. Conciliazione.
(Testo
così sostituito dall'articolo unico del
R.D. 20 aprile 1942, n. 504)
Se nel giudizio di opposizione le parti si
conciliano, il giudice, con ordinanza non impugnabile [c.p.c. 177], dichiara o
conferma l'esecutorietà del decreto [c.p.c. 642, 647, 648], oppure riduce la
somma o la quantità a quella stabilita dalle parti. In quest'ultimo caso,
rimane ferma la validità degli atti esecutivi compiuti [c.p.c. 653] e
dell'ipoteca iscritta [c.p.c. 655], fino a concorrenza della somma o quantità
ridotta. Della riduzione deve effettuarsi apposita annotazione nei registri
immobiliari [c.c. 2872, 2874].
Art. 653. Rigetto o accoglimento parziale
dell'opposizione.
Se l'opposizione è rigettata con sentenza
passata in giudicato [c.p.c. 324] o provvisoriamente esecutiva [c.p.c. 272], oppure
è dichiarata con ordinanza l'estinzione del processo [c.p.c. 306-310], il
decreto, che non ne sia già munito [c.p.c. 642, 647, 648], acquista efficacia
esecutiva [c.p.c. 474, 655].
Se l'opposizione è accolta solo in parte il
titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di
esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti
della somma o della quantità ridotta [c.p.c. 652].
Con la sentenza che rigetta totalmente o in
parte l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso sulla base dei titoli
aventi efficacia esecutiva in base alle vigenti disposizioni, il giudice
liquida anche le spese e gli onorari del decreto ingiuntivo (Comma aggiunto dall'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 358).
Art. 654. Dichiarazione di
esecutorietà ed esecuzione.
L'esecutorietà non disposta con la sentenza o
con l'ordinanza di cui all'articolo precedente è conferita con decreto del
giudice che ha pronunciato l'ingiunzione scritto in calce all'originale del
decreto d'ingiunzione (Comma così
modificato dall'art. 103 del D.L.vo
19 febbraio 1998, n. 51).
Ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova
notificazione del decreto esecutivo [c.p.c. 479]; ma nel precetto [c.p.c. 480]
deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e
dell'apposizione della formula [c.p.c. 474, 475].
Art. 655. Iscrizione d'ipoteca.
I decreti dichiarati esecutivi a norma degli
articoli 642, 647 e 648, e quelli rispetto ai quali è rigettata l'opposizione
[c.p.c. 653] costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale
[c.c. 2818, 2836].
Art. 656. Impugnazioni.
Il decreto d'ingiunzione, divenuto esecutivo
a norma dell'art. 647, può impugnarsi per revocazione nei casi indicati nei nn.
1, 2, 5 e 6 dell'art. 395 e con opposizione di terzo nei casi previsti
nell'art. 404 secondo comma.
Capo II - Del
procedimento per convalida di sfratto
Art. 657. Intimazione di licenza e di sfratto per finita
locazione.
Il locatore o il concedente può intimare al
conduttore, all'affittuario coltivatore diretto, al mezzadro o al colono
licenza per finita locazione, prima della scadenza del contratto, con la
contestuale citazione per la convalida, rispettando i termini prescritti dal
contratto, dalla legge o dagli usi locali (Comma
così sostituito dall'articolo unico del R.D. 20 aprile 1942, n. 504).
Può altresì intimare lo sfratto, con la
contestuale citazione per la convalida, dopo la scadenza del contratto, se, in
virtù del contratto stesso o per effetto di atti o intimazioni precedenti, è
esclusa la tacita riconduzione [c.c. 1596, 1597, 1603, 1612, 1613, 1630].
Art. 658. Intimazione di sfratto per morosità.
Il locatore può intimare al conduttore lo
sfratto con le modalità stabilite nell'articolo precedente anche in caso di
mancato pagamento del canone di affitto alle scadenze [c.c. 1587; c.p.c. 633],
e chiedere nello stesso atto l'ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti (Comma così sostituito dall'art. 6 della legge 30 luglio 1984, n. 399).
Se il canone consiste in derrate, il locatore
deve dichiarare a norma dell'articolo 69 la somma che è disposto ad accettare
in sostituzione.
Art. 659. Rapporto di locazione d'opera.
Se il godimento di un immobile è il
corrispettivo anche parziale di una prestazione d'opera [c.c. 2094, 2222],
l'intimazione di licenza o di sfratto con la contestuale citazione per la
convalida, a norma degli articoli precedenti, può essere fatta quando il
contratto viene a cessare per qualsiasi causa [c.c. 2118; c.p.c. 429].
Art. 660. Forma dell'intimazione.
Le intimazioni di licenza o di sfratto
indicate negli articoli precedenti debbono essere notificate a norma degli
articoli 137 e seguenti, esclusa la notificazione al domicilio eletto [c.p.c.
141].
Il locatore deve dichiarare nell'atto la propria residenza
[c.c. 43] o eleggere domicilio [c.c. 47] nel comune dove ha sede il giudice
adito, altrimenti l'opposizione prevista nell'articolo 668 e qualsiasi altro
atto del giudizio possono essergli notificati presso la cancelleria.
La citazione per la convalida, redatta a
norma dell'articolo 125, in luogo dell'invito e dell'avvertimento al convenuto
previsti nell'articolo 163, terzo comma, numero 7), deve contenere, con
l'invito a comparire nell'udienza indicata, l'avvertimento che se non
comparisce o, comparendo, non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo
sfratto ai sensi dell'articolo 663 (Comma
inserito dall'art. 8 del D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534 -
L’espressione «giudice» ha sostituito
l'originaria «pretore» per effetto dell'art. 105 del D.L.vo 19 febbraio 1998,
n. 51).
Tra il giorno della notificazione
dell'intimazione e quello dell'udienza debbono intercorrere termini liberi non
minori di venti giorni. Nelle cause che richiedono pronta spedizione il giudice
può, su istanza dell'intimante, con decreto motivato, scritto in calce
all'originale e alle copie dell'intimazione, abbreviare fino alla metà i
termini di comparizione. (Comma inserito
dall'art. 8 del D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534 -
L’espressione «giudice» ha sostituito
l'originaria «pretore» per effetto dell'art. 105 del D.L.vo 19 febbraio 1998,
n. 51).
Le parti si costituiscono depositando in
cancelleria l'intimazione con la relazione di notificazione o la comparsa di
risposta, oppure presentando tali atti al giudice in udienza. (Comma inserito dall'art. 8 del D.L. 18
ottobre 1995, n. 432, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534 - L’espressione «giudice» ha sostituito l'originaria «pretore» per
effetto dell'art. 105 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51).
Ai fini dell'opposizione e del compimento
delle attività previste negli articoli da 663 a 666, è sufficiente la
comparizione personale dell'intimato. (Comma
inserito dall'art. 8 del D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534).
Se l'intimazione non è stata notificata in
mani proprie, l'ufficiale giudiziario deve spedire avviso all'intimato
dell'effettuata notificazione a mezzo di lettera raccomandata, e allegare
all'originale dell'atto la ricevuta di spedizione [c.p.c. 139].
Art. 661. Giudice competente.
(Articolo
così sostituito dall'art. 6 della
legge 30 luglio 1984, n. 399)
Quando si intima la licenza o lo sfratto, la
citazione a comparire deve farsi inderogabilmente davanti al tribunale (Termine così sostituito dall'art. 106 del
D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51) del luogo in cui si trova la cosa locata.
Art. 662. Mancata comparizione del locatore.
Gli effetti dell'intimazione cessano, se il
locatore non comparisce all'udienza fissata nell'atto di citazione [c.p.c.
310].
Art. 663. Mancata comparizione o mancata
opposizione dell'intimato.
Se l'intimato non comparisce o comparendo non
si oppone il giudice convalida la licenza o lo sfratto e dispone con ordinanza
in calce alla citazione [c.p.c. 657] l'apposizione su di essa della formula
esecutiva [c.p.c. 475]; ma il giudice deve ordinare che sia rinnovata la
citazione, se risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto
conoscenza della citazione stessa o non sia potuto comparire per caso fortuito
o forza maggiore.
Nel caso che l'intimato non sia comparso, la formula
esecutiva ha effetto dopo 30 giorni dalla data della opposizione (Comma aggiunto dall'art. 5 della legge 22 dicembre 1973, n. 841)
Se lo sfratto è stato intimato per mancato pagamento del
canone [c.p.c. 678], la convalida è subordinata all'attestazione in giudizio
del locatore o del suo procuratore che la morosità persiste. In tale caso il
giudice può ordinare al locatore di prestare una cauzione [c.p.c. 119, 478;
disp. att. c.p.c. 86].
Art. 664. Pagamento di canoni.
Nel caso previsto nell'articolo 658, il
giudice adito pronuncia separato decreto di ingiunzione per l'ammontare dei
canoni scaduti e da scadere fino all'esecuzione dello sfratto, e per le spese
relative all'intimazione.
Il decreto è steso in calce ad una copia
dell'atto di intimazione presentata dall'istante, da conservarsi in
cancelleria.
Il decreto è immediatamente esecutivo [c.p.c.
474], ma contro di esso può essere proposta opposizione a norma del capo
precedente [c.p.c. 645]. L'opposizione non toglie efficacia all'avvenuta risoluzione
del contratto [c.c. 1453].
Art. 665. Opposizione, provvedimenti del
giudice.
Se l'intimato comparisce e oppone eccezioni
non fondate su prova scritta [c.c. 2699], il giudice, su istanza del locatore,
se non sussistono gravi motivi in contrario, pronuncia ordinanza non
impugnabile [c.p.c. 177] di rilascio, con riserva delle eccezioni del
convenuto.
L'ordinanza è immediatamente esecutiva
[c.p.c. 474], ma può essere subordinata alla prestazione di una cauzione per i
danni e le spese [c.p.c. 119, 478; disp. att. c.p.c. 86].
(Omissis)
(Comma soppresso dall'articolo unico del
R.D. 20 aprile 1942, n. 504)
Art. 666. Contestazione sull'ammontare dei canoni.
Se è intimato lo sfratto per mancato pagamento
del canone, e il convenuto nega la propria morosità contestando l'ammontare
della somma pretesa, il giudice può disporre con ordinanza il pagamento della
somma non controversa e concedere all'uopo al convenuto un termine non
superiore a venti giorni.
Se il conduttore non ottempera all'ordine di
pagamento, il giudice convalida l'intimazione di sfratto e, nel caso previsto
nell'articolo 658, pronuncia decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni
[c.p.c. 641].
Art. 667. Mutamento del rito.
(Articolo
così sostituito dall'art. 73 della legge 26 novembre 1990, n. 353)
Pronunciati i provvedimenti previsti dagli articoli 665 e
666, il giudizio prosegue nelle forme del rito speciale, previa ordinanza di
mutamento di rito ai sensi dell'art. 426.
Art. 668. Opposizione dopo la convalida.
Se l'intimazione di licenza o di sfratto è
stata convalidata in assenza dell'intimato [c.p.c. 663], questi può farvi
opposizione [c.p.c. 665] provando di non averne avuto tempestiva conoscenza per
irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.
Se sono decorsi dieci giorni dall'esecuzione
[c.p.c. 491], l'opposizione non è più ammessa, e la cauzione, prestata a norma
dell'articolo 663, secondo comma, è liberata.
L'opposizione si propone davanti al tribunale
(Termine così sostituito dall'art. 106
del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51) nelle forme prescritte per
l'opposizione al decreto di ingiunzione in quanto applicabili (Comma così sostituito dall'art. 6 della
legge 30 luglio 1984, n. 399)
L'opposizione non sospende il processo
esecutivo [c.p.c. 623-628], ma il giudice, con ordinanza non impugnabile, può
disporne la sospensione per gravi motivi, imponendo, quando lo ritiene
opportuno, una cauzione all'opponente [c.p.c. 119].
Art. 669. Giudizio separato per il
pagamento di canoni.
Se nel caso previsto nell'articolo 658 il
locatore non chiede il pagamento dei canoni, la pronuncia sullo sfratto risolve
la locazione, ma lascia impregiudicata ogni questione sui canoni stessi.
Capo III - Dei procedimenti cautelari
Sezione I - Dei procedimenti cautelari in generale
(Sezione aggiunta dall'art. 74, comma 2, della legge 26 novembre 1990,
n. 353)
Art. 669-bis. Forma della domanda.
(Articolo
aggiunto dall'art. 74, comma 2, della legge 26 novembre 1990, n. 353)
La domanda si propone con ricorso depositato
nella cancelleria del giudice competente (3).
Art. 669-ter. Competenza
anteriore alla causa.
(Articolo
aggiunto dall'art. 74, comma 2, della legge 26 novembre 1990, n. 353)
Prima dell'inizio della causa di merito
[c.p.c. 163] la domanda si propone al giudice competente a conoscere del
merito.
Se competente per la causa di merito è il
giudice di pace (Così sostituito
dall'art. 39 della legge 21 novembre 1991, n. 374), la domanda si propone
al tribunale (Così sostituito dall'art.
107 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51).
Se il giudice italiano non è competente
[c.p.c. 3, 4] a conoscere la causa di merito, la domanda si propone al giudice,
che sarebbe competente per materia o valore, del luogo in cui deve essere
eseguito il provvedimento cautelare.
A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere
forma il fascicolo d'ufficio [c.p.c. 168; disp. att. c.p.c. 72, 73] e lo
presenta senza ritardo al presidente del tribunale [o al pretore dirigente] il
quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento
[c.p.c. 168-bis].
Art. 669-quater. Competenza in corso di causa.
(Articolo
aggiunto dall'art. 74, comma 2, della legge 26 novembre 1990, n. 353)
Quando vi è causa pendente per il merito la
domanda deve essere proposta al giudice della stessa.
Se la causa pende davanti al tribunale la
domanda si propone all'istruttore [c.p.c. 174] oppure, se questi non è ancora
designato o il giudizio è sospeso [c.p.c. 295] o interrotto [c.p.c. 299], al
presidente, il quale provvede ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 669-ter.
Se la causa pende davanti al giudice di pace
(Così sostituito dall'art. 39 della legge
21 novembre 1991, n. 374), la domanda si propone al tribunale (Così sostituito dall'art. 106 del D.L.vo 19
febbraio 1998, n. 51).
In pendenza dei termini per proporre
l'impugnazione [c.p.c. 325] la domanda si propone al giudice che ha pronunziato
la sentenza.
Se la causa pende davanti al giudice
straniero, e il giudice italiano non è competente a conoscere la causa di
merito, si applica il terzo comma dell'articolo 669-ter.
Il terzo comma dell'articolo 669-ter si
applica altresì nel caso in cui l'azione civile è stata esercitata o trasferita
nel processo penale, salva l'applicazione del comma 2 dell'articolo 316 del
codice di procedura penale.
Art. 669-quinquies. Competenza in caso di
clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale.
(Articolo
aggiunto dall'art. 74, comma 2, della legge 26 novembre 1990, n. 353)
Se la controversia è oggetto di clausola
compromissoria o è compromessa in arbitri anche non rituali (Parole aggiunte
dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80) o se è pendente il
giudizio arbitrale, la domanda si propone al giudice che sarebbe stato
competente a conoscere del merito.
Art.
669-sexies. Procedimento.
(Articolo
aggiunto dall'art. 74, comma 2, della legge 26 novembre 1990, n. 353)
Il giudice, sentite le parti [c.p.c. 101]
omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che
ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai
presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza
[c.p.c. 134] all'accoglimento o al rigetto della domanda.
Quando la convocazione della controparte
potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto
[c.p.c. 135] motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso
fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a
sé entro un termine non superiore a quindici giorni assegnando all'istante un
termine perentorio non superiore a otto giorni per la notificazione [c.p.c.
137] del ricorso e del decreto. A tale udienza il giudice, con ordinanza,
conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.
Nel caso in cui la notificazione debba
effettuarsi all'estero, i termini di cui al comma precedente sono triplicati.
Art. 669-septies. Provvedimento negativo.
(Articolo
aggiunto dall'art. 74, comma 2, della legge 26 novembre 1990, n. 353)
L'ordinanza [c.p.c. 134] di incompetenza non
preclude la riproposizione della domanda [c.p.c. 669-bis]. L'ordinanza di
rigetto non preclude la riproposizione dell'istanza per il provvedimento
cautelare quando si verifichino mutamenti delle circostanze o vengano dedotte
nuove ragioni di fatto o di diritto.
Se l'ordinanza di incompetenza o di rigetto è
pronunciata prima dell'inizio della causa di merito, con essa il giudice
provvede definitivamente sulle spese [c.p.c. 91] del procedimento cautelare.
La condanna alle spese è immediatamente esecutiva
[c.p.c. 474] ed è opponibile ai sensi degli articoli 645 e seguenti in quanto
applicabili, nel termine perentorio [c.p.c. 152, 153] di venti giorni dalla
pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua
comunicazione.
Art. 669-octies. Provvedimento di accoglimento.
(Articolo
aggiunto dall'art. 74, comma 2, della legge 26 novembre 1990, n. 353)
L'ordinanza [c.p.c. 134] di accoglimento, ove
la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, deve
fissare un termine perentorio [c.p.c. 152, 153] non superiore a sessanta giorni
(Parole così sostituite dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80) per
l'inizio del giudizio di merito, salva l'applicazione dell'ultimo comma
dell'articolo 669-novies.
In mancanza di fissazione del termine da
parte del giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il termine
perentorio di sessanta giorni (Parole così sostituite dall’art. 2, comma 3, del
D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80).
Il termine decorre dalla pronuncia
dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione
[c.p.c. 136; disp. att. c.p.c. 45].
Per le controversie individuali relative ai
rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, escluse
quelle devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, il termine
decorre dal momento in cui la domanda giudiziale è divenuta procedibile o, in
caso di mancata presentazione della richiesta di espletamento del tentativo di
conciliazione, decorsi trenta giorni (Comma
aggiunto dall'art. 31 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80, successivamente
integrato dall'art. 19 del D.L.vo 29 ottobre 1998, n. 387).
Nel caso in cui la controversia sia oggetto
di compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei termini di cui ai
commi precedenti, deve notificare all'altra un atto nel quale dichiara la
propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda
e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri (Comma aggiunto dall'art. 1 della legge 5
gennaio 1994, n. 25).
Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell'articolo 669-novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonché ai provvedimenti emessi a seguito di denunzia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell'articolo 688, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito (Comma aggiunto dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80).
L'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia dei provvedimenti di cui al primo comma, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa (Comma aggiunto dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80).
L'autorità del provvedimento cautelare non e' invocabile in un diverso processo (Comma aggiunto dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80).
Art. 669-novies. Inefficacia del
provvedimento cautelare.
(Articolo
aggiunto dall'art. 74, comma 2, della legge 26 novembre 1990, n. 353)
Se il procedimento di merito non è iniziato
nel termine perentorio [c.p.c. 152, 153] di cui all'articolo 669-octies, ovvero
se successivamente al suo inizio si estingue [c.p.c. 306] il provvedimento
cautelare perde la sua efficacia.
In entrambi i casi, il giudice che ha emesso
il provvedimento, su ricorso della parte interessata, convocate le parti con
decreto in calce al ricorso, dichiara, se non c'è contestazione, con ordinanza
[c.p.c. 134] avente efficacia esecutiva, che il provvedimento è divenuto
inefficace e dà le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione
precedente. In caso di contestazione l'ufficio giudiziario al quale appartiene
il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare decide con sentenza
provvisoriamente esecutiva, salva la possibilità di emanare in corso di causa i
provvedimenti di cui all'articolo 669-decies.
Il provvedimento cautelare perde altresì
efficacia se non è stata versata la cauzione di cui all'articolo 669-undecies,
ovvero se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato
inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso. In tal caso i
provvedimenti di cui al comma precedente sono pronunciati nella stessa sentenza
o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso al giudice che ha emesso il
provvedimento.
Se la causa di merito è devoluta alla
giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato italiano o estero, il
provvedimento cautelare, oltre che nei casi previsti nel primo e nel terzo
comma, perde altresì efficacia:
1) se la parte che l'aveva richiesto non presenta
domanda di esecutorietà in Italia della sentenza straniera o del lodo arbitrale
[c.p.c. 796, 800] entro i termini eventualmente previsti a pena di decadenza
dalla legge o dalle convenzioni internazionali;
2) se sono pronunciati sentenza straniera,
anche non passata in giudicato, o lodo arbitrale che dichiarino inesistente il
diritto per il quale il provvedimento era stato concesso. Per la dichiarazione
di inefficacia del provvedimento cautelare e per le disposizioni di ripristino
si applica il secondo comma del presente articolo.
Art. 669-decies. Revoca e modifica.
(Articolo
aggiunto dall'art. 74, comma 2, della legge 26 novembre 1990, n. 353)
Salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies, nel corso dell'istruzione il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne e' venuto a conoscenza (Comma così sostituito all’originario primo comma dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80).
Quando il giudizio di merito non sia iniziato o sia stato dichiarato estinto, la revoca e la modifica dell'ordinanza di accoglimento, esaurita l'eventuale fase del reclamo proposto ai sensi dell'articolo 669-terdecies, possono essere richieste al giudice che ha provveduto sull'istanza cautelare se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza (Comma così sostituito all’originario primo comma dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80).
Se la causa di
merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato,
ovvero se l'azione civile è stata esercitata o trasferita nel processo penale
[c.p.c. 75] i provvedimenti previsti dal presente articolo devono essere
richiesti al giudice che ha emanato il provvedimento cautelare.
Art. 669-undecies. Cauzione.
(Articolo
aggiunto dall'art. 74, comma 2, della legge 26 novembre 1990, n. 353)
Con il provvedimento di accoglimento o di
conferma ovvero con il provvedimento di modifica il giudice può imporre
all'istante, valutata ogni circostanza, una cauzione [c.p.c. 119; disp. att.
c.p.c. 86] per l'eventuale risarcimento dei danni.
Art. 669-duodecies. Attuazione.
(Articolo
aggiunto dall'art. 74, comma 2, della legge 26 novembre 1990, n. 353)
Salvo quanto disposto dagli articoli 677 e
seguenti in ordine ai sequestri, l'attuazione delle misure cautelari aventi ad
oggetto somme di denaro avviene nelle forme degli articoli 491 e seguenti in
quanto compatibili, mentre l'attuazione delle misure cautelari aventi ad
oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare avviene sotto il
controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il quale ne
determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o
contestazioni, dà con ordinanza [c.p.c. 134] i provvedimenti opportuni, sentite
le parti. Ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito.
Art. 669-terdecies. Reclamo contro i
provvedimenti cautelari.
(Articolo
aggiunto dall'art. 74, comma 2, della legge 26 novembre 1990, n. 353)
Contro l'ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine
perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla
comunicazione o dalla notificazione se anteriore (Comma così sostituito
dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80).
Il reclamo [contro i provvedimenti del
pretore si propone al tribunale, quello] (Parole
soppresse dall'art. 108 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51) contro i
provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del
quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.
Quando il provvedimento cautelare è stato emesso dalla Corte d'appello, il
reclamo si propone ad altra sezione della stessa Corte o, in mancanza, alla
Corte d'appello più vicina.
Il procedimento è disciplinato dagli articoli
737 e 738.
Le
circostanze e i
motivi sopravvenuti al momento della
proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel
relativo procedimento. Il tribunale può
sempre assumere informazioni e
acquisire nuovi documenti.
Non è consentita la rimessione al primo giudice (Comma inserito dall’art. 2,
comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80).
Il collegio, convocate le parti, pronuncia,
non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile
[c.p.c. 134, 177] con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento
cautelare.
Il reclamo non sospende l'esecuzione del
provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale o della Corte investiti del
reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno,
può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o
subordinarla alla prestazione di congrua cauzione [c.p.c. 119; disp. att.
c.p.c. 86].
Art. 669-quaterdecies. Ambito di
applicazione.
(Articolo
aggiunto dall'art. 74, comma 2, della legge 26 novembre 1990, n. 353)
Le disposizioni della presente sezione si
applicano ai provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V di questo capo,
nonché, in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal
codice civile e dalle leggi speciali. L'articolo 669-septies si applica altresì
ai provvedimenti di istruzione preventiva previsti dalla sezione IV di questo
capo.
Sezione II - Del sequestro
(La numerazione della Sezione è stata così modificata dall'art. 74,
comma 1, della legge 26 novembre 1990, n. 353)
Art. 670. Sequestro giudiziario.
Il giudice può autorizzare il sequestro
giudiziario [c.p.c. 547, 609, 818]:
1) di beni mobili o immobili [c.c. 812],
aziende [c.c. 2555] o altre universalità di beni [c.c. 816], quando ne è
controversa la proprietà [c.c. 832] o il possesso [c.c. 1140; c.p.c. 704], ed è
opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea [c.p.c.
685];
2) di libri, registri [c.c. 2214], documenti,
campioni e di ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova,
quando è controverso il diritto alla esibizione o alla comunicazione [c.c.
2711; c.p.c. 210], ed è opportuno provvedere alla loro custodia temporanea
[c.p.c. 65, 685, 687].
Art. 671. Sequestro conservativo.
Il giudice, su istanza del creditore [c.p.c.
77] che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può
autorizzare il sequestro conservativo [c.c. 1216, 1997, 2693, 2764, 2769, 2793,
2902, 2905, 2906] di beni mobili o immobili [c.p.c. 678, 679, 684] del debitore
o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il
pignoramento [c.p.c. 513, 514, 545, 558, 685].
Art. 672. Sequestro anteriore alla causa.
(Articolo
prima così sostituito dall'art. 50 della legge 14 luglio 1950, n. 581, e poi
abrogato dall'art. 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificato
dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1992, n. 477).
[L'istanza di sequestro si propone con
ricorso al pretore o al presidente del tribunale competente a conoscere del
merito, oppure al pretore o al presidente del tribunale competente per valore
del luogo in cui il sequestro deve essere eseguito.
Se competente per la causa di merito è il
conciliatore, l'istanza si propone al pretore.
Se competente a conoscere del merito per ragione
di materia non è il giudice civile ordinario, l'istanza di sequestro si propone
al pretore o al presidente del tribunale competente per valore del luogo in cui
il sequestro deve essere eseguito, salvo le diverse disposizioni della legge.
Il giudice, assunte, quando occorre sommarie
informazioni, provvede con decreto motivato se trattasi di sequestro conservativo, ovvero di sequestro
giudiziario che abbia per oggetto
cose mobili; se trattasi invece di sequestro giudiziario avente per oggetto
cose immobili, ovvero aziende o
altre universalità di beni, provvede con ordinanza, dopo aver sentite le parti,
salvi i casi di eccezionale urgenza o di pericolo nel ritardo nei quali può
provvedere con decreto motivato].
Art. 673. Sequestro in corso di causa.
(Articolo prima così
sostituito dall'art. 50 della legge 14 luglio 1950, n. 581, e poi abrogato
dall'art. 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificato dall'art. 2
della legge 4 dicembre 1992, n. 477).
[Quando vi è causa pendente per il merito, l'istanza di
sequestro deve essere proposta al giudice della stessa.
Se la causa pende davanti al tribunale o alla
corte d'appello, l'istanza è proposta all'istruttore oppure, se questi non è
ancora designato o il giudizio è sospeso o interrotto, al presidente del
tribunale o della corte.
Il giudice provvede con ordinanza sentite le
parti, ma in caso di eccezionale urgenza può provvedere con decreto motivato.
Se la causa pende davanti al conciliatore,
l'istanza si propone al pretore, il quale provvede con decreto motivato.
Se la causa pende dinanzi ad un giudice
diverso da quello civile ordinario, si applica il terzo comma dell'articolo
precedente].
Art. 674. Cauzione.
(Articolo
abrogato dall'art. 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificato
dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1992, n. 477).
[Il giudice tanto col provvedimento che
autorizza il sequestro, quanto nel corso della causa di convalida, può imporre
all'istante una cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni e per le spese].
Art. 675. Termine d'efficacia del provvedimento.
Il provvedimento che autorizza il sequestro
perde efficacia, se non è eseguito entro il termine di trenta giorni dalla
pronuncia.
Art. 676. Custodia nel caso di sequestro giudiziario.
Nel disporre il sequestro giudiziario, il
giudice nomina il custode [c.p.c. 65], stabilisce i criteri e i limiti
dell'amministrazione delle cose sequestrate e le particolari cautele idonee a
render più sicura la custodia e a impedire la divulgazione dei segreti.
Il giudice può nominare custode quello dei
contendenti che offre maggiori garanzie e dà cauzione [c.p.c. 119; disp. att.
c.p.c. 86].
Il custode della cosa sequestrata ha gli
obblighi e i diritti previsti negli articoli 521, 522 e 560 [c.p. 334, 335].
Art. 677. Esecuzione del sequestro
giudiziario.
(Articolo
così sostituito dall'art. 50 della legge 14 luglio 1950, n. 581)
Il sequestro giudiziario si esegue a norma
degli articoli 605 e seguenti [c.p.c. 581], in quanto applicabili, omessa la
notificazione del precetto per consegna o rilascio nonché la comunicazione di
cui all'articolo 608, primo comma.
L'articolo 608, primo comma, è applicabile se il custode sia
persona diversa dal detentore. (Comma
così sostituito dall'articolo unico della legge 23 maggio 1951, n. 400)
Il giudice, col provvedimento di
autorizzazione del sequestro o successivamente, può ordinare al terzo detentore
del bene sequestrato di esibirlo o di consentire l'immediata immissione in
possesso del custode [c.p.c. 210].
Al terzo si applica la disposizione
dell'articolo 211.
Art. 678. Esecuzione del sequestro conservativo sui
mobili.
(Articolo
così sostituito dall'art. 50 della
legge 14 luglio 1950, n. 581)
Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti
si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore
[c.p.c. 543] o presso terzi [c.c. 2693; c.p.c. 513]. In quest'ultimo caso il
sequestrante deve, con l'atto di sequestro, citare il terzo a comparire davanti
al tribunale (Termine così sostituito
dall'art. 106 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51) del luogo di residenza
del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all'articolo 547. Il
giudizio sulle controversie relative all'accertamento dell'obbligo del terzo è
sospeso fino all'esito di quello sul merito, a meno che il terzo non chieda
l'immediato accertamento dei propri obblighi. (Comma così sostituito dall'art. 75 della legge 26 novembre 1990, n. 353)
Se il credito è munito di privilegio [c.c.
2751] sugli oggetti da sequestrare, il giudice può provvedere nei confronti del
terzo detentore, a norma del secondo comma dell'articolo precedente [c.c.
2769].
Si applica l'articolo 610 se nel corso dell'esecuzione del
sequestro sorgono difficoltà che non ammettono dilazione.
Art. 679. Esecuzione del sequestro conservativo sugli
immobili.
Il sequestro conservativo sugli immobili si
esegue con la trascrizione, del provvedimento presso l'ufficio del conservatore
dei registri immobiliari del luogo in cui i beni sono situati (Comma così modificato dall'articolo unico
del R.D. 20 aprile 1942, n. 504).
Per la custodia dell'immobile si applica la
disposizione dell'articolo 559.
Art. 680. Convalida del sequestro autorizzato
anteriormente alla causa.
(Articolo
prima così sostituito dall'art. 50 della legge 14 luglio 1950, n. 581, e poi
abrogato dall'art. 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificato
dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1992, n. 477)
[Se il sequestro è stato autorizzato a norma dell'articolo
672, il sequestrante, nel termine di quindici giorni da quello in cui è stato
compiuto il primo atto di esecuzione [c.p.c. 677], deve notificare il decreto
al sequestrato, indicando le cose sulle quali il sequestro è stato eseguito e
dando notizia dell'adempimento delle attività previste negli articoli 677, 678
e 679.
Il sequestrante deve contemporaneamente
citare il sequestrato per la convalida del sequestro e per la causa di merito,
davanti al giudice competente per quest'ultima [c.p.c. 7, 18].
Dei successivi atti di esecuzione deve essere
data notizia nei quindici giorni dal loro compimento.
Se a decidere sul merito non sono competenti
i giudici della Repubblica, l'istanza di convalida si propone davanti al
giudice che ha autorizzato il sequestro. Questi stabilisce un termine, decorso
il quale il sequestro cesserà di avere effetto se la sentenza straniera che ha
deciso il merito non è stata resa efficace nella Repubblica [c.p.c. 796].
Il giudice che ha concesso un sequestro
relativamente ad una controversia di competenza di un giudice diverso da quello
civile ordinario, pronuncia anche sulla convalida di esso, senza pregiudizio
della causa di merito. Lo stesso giudice, quando è intervenuta la pronuncia di
merito, provvede alla eventuale revoca del sequestro] [c.p.c. 818].
Art. 681. Convalida del sequestro
autorizzato in corso di causa.
(Articolo
prima così sostituito dall'art. 50 della legge 14 luglio 1950, n. 581, e poi
abrogato dall'art. 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificato
dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1992, n. 477)
[Quando il giudice autorizza il sequestro con ordinanza
[c.p.c. 673], fissa l'udienza per la trattazione delle questioni relative alla
convalida del sequestro, le quali sono decise insieme col merito.
Quando il sequestro è stato concesso con
decreto in corso di causa, il sequestrante, entro cinque giorni da quello in
cui è stato compiuto il primo atto di esecuzione [c.p.c. 677], deve domandare
al giudice la fissazione dell'udienza per la trattazione di cui al comma
precedente; il giudice fissa tale udienza con decreto nel quale stabilisce il
termine perentorio [c.p.c. 153] per la notificazione del decreto stesso e di
quello di autorizzazione.
Se il sequestro è stato concesso, a norma
dell'articolo 673 ultimo comma, in pendenza della causa di merito dinanzi ad un
giudice diverso da quello civile ordinario, si applica l'ultimo comma
dell'articolo precedente].
Art. 682. Decisione separata sulla convalida.
(Articolo
prima così sostituito dall'art. 8 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857, e poi
abrogato dall'art. 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificato
dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1992, n. 477)
[Nei casi
previsti negli articoli 680 e 681 secondo comma, il giudice istruttore, se la
trattazione del merito richiede una lunga istruzione, può disporre che le
questioni relative alla convalida siano decise prima del merito].
Art. 683. Inefficacia del sequestro.
(Articolo
abrogato dall'art. 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificato
dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1992, n. 477)
[Il sequestro perde la sua efficacia [c.p.c. 675] se il
sequestrante non osserva le disposizioni degli articoli 680 e 681, se l'istanza
di convalida è rigettata con sentenza passata in giudicato [c.p.c. 324], o se
il giudizio sul merito si estingue per qualunque causa [c.p.c. 306].
Il sequestro perde inoltre la sua efficacia
se con sentenza passata in giudicato è dichiarato inesistente il diritto a
cautela del quale era stato concesso.
In questi casi il giudice, su ricorso del
sequestrato [c.p.c. 125], dichiara con decreto l'inefficacia del sequestro e,
quando occorre, ordina la cancellazione della trascrizione] [c.c. 2668, 2693;
c.p.c. 96, 679].
Art. 684. Revoca del sequestro.
Il debitore può ottenere dal giudice
istruttore, con ordinanza non impugnabile [c.p.c. 177], la revoca del sequestro
conservativo, prestando idonea cauzione per l'ammontare del credito che ha dato
causa al sequestro e per le spese, in ragione del valore delle cose sequestrate
[c.p.c. 119; disp. att. c.p.c. 86].
Art. 685. Vendita delle cose
deteriorabili.
In caso di pericolo di deterioramento delle
cose che formano oggetto del sequestro [c.p.c. 670, 671], il giudice, con lo
stesso provvedimento di concessione o con altro successivo, può ordinarne la
vendita nei modi stabiliti per le cose pignorate [c.p.c. 501, 529].
Il prezzo ricavato dalla vendita rimane
sequestrato in luogo delle cose vendute.
Art. 686. Conversione del sequestro conservativo
in pignoramento.
Il sequestro conservativo si converte in
pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di
condanna esecutiva.
Se i beni sequestrati sono stati oggetto di
esecuzione da parte di altri creditori, il sequestrante partecipa con essi alla
distribuzione della somma ricavata [c.p.c. 509].
Art. 687. Casi speciali di sequestro.
Il giudice può ordinare il sequestro [c.p.c.
670] delle somme o delle cose che il debitore ha offerto o messo comunque a
disposizione del creditore per la sua liberazione [c.c. 1208, 1209], quando è
controverso l'obbligo o il modo del pagamento o della consegna, o l'idoneità
della cosa offerta [c.c. 1206].
Sezione III - Dei procedimenti di denuncia di nuova opera e
di danno temuto
(La numerazione della Sezione è stata così modificata dall'art. 74,
comma 1, della legge 26 novembre 1990, n. 353)
Art. 688. Forma dell'istanza.
La denuncia di nuova opera [c.c. 1171] o di
danno temuto [c.c. 1172] si propone con ricorso al giudice (Termine così sostituito dall'art. 105 del
D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51) competente a norma dell'articolo 21 [c.c.
374, n. 5; c.p.c. 125, 311].
Quando vi è causa pendente per il merito, la
denuncia si propone a norma dell'articolo 669-quater (Comma così sostituito dall'art. 76 della legge 26 novembre 1990, n. 353).
Art. 689. Provvedimenti immediati.
(Articolo
abrogato dall'art. 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificato
dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1992, n. 477)
[Il giudice può dare immediatamente con decreto [c.p.c. 135]
i provvedimenti necessari, assunte quando occorre sommarie informazioni; ma può
disporre che siano citate le parti interessate, anche a ora fissa.
Deve sempre ordinare la citazione delle parti
interessate quando crede necessario procedere a ispezioni di luoghi [c.p.c.
258] o ad audizione di testimoni [c.p.c. 244].
Può sentire i testimoni che gli sono
presentati dalle parti e può richiederli personalmente quando li trova sul
luogo.
Può farsi assistere da un consulente tecnico
o demandargli singole indagini [c.p.c. 61, 191].
Quando ordina la citazione delle parti,
pronuncia con ordinanza i provvedimenti necessari e, se è competente [c.p.c.
8], procede alla trattazione della causa; altrimenti rimette le parti al
giudice competente, fissando un termine perentorio per la riassunzione].
Art. 690. Pronuncia sui provvedimenti
immediati.
(Articolo
abrogato dall'art. 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificato
dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1992, n. 477)
[Se non ha disposto la citazione delle parti
interessate, il giudice, col decreto di cui al primo comma dell'articolo
precedente, fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé [c.p.c.
313] e stabilisce il termine perentorio [c.p.c. 153] per la notificazione del
ricorso e del decreto.
All'udienza, il giudice con ordinanza
conferma, modifica o revoca i provvedimenti immediati [c.p.c. 689] e provvede
in ordine alla trattazione della causa a norma dell'ultimo comma dell'articolo
precedente].
Art. 691. Contravvenzione al divieto del giudice.
Se la parte alla quale è fatto divieto di
compiere l'atto dannoso o di mutare lo stato di fatto [c.c. 1171, 1172]
contravviene all'ordine, il giudice, su ricorso della parte interessata, può
disporre con ordinanza [c.p.c. 134] che le cose siano rimesse al pristino stato
a spese del contravventore [c.p.c. 612; c.p. 388].
Sezione
IV - Dei procedimenti di istruzione preventiva
(La numerazione della Sezione è stata così modificata dall'art. 74,
comma 1, della legge 26 novembre 1990, n. 353)
Chi ha fondato motivo di temere che siano per
mancare uno o più testimoni [c.c. 2721; c.p.c. 244], le cui deposizioni possono
essere necessarie in una causa da proporre [c.p.c. 699], può chiedere che ne
sia ordinata l'audizione a futura memoria [c.p.c. 698].
Art. 693. Istanza.
L'istanza si propone con ricorso [c.p.c. 125] al giudice che
sarebbe competente per la causa di merito [c.p.c. 7, 18].
In caso d'eccezionale urgenza, l'istanza può
anche proporsi al tribunale (Termine così
sostituito dall'art. 106 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51) del luogo in
cui la prova deve essere assunta.
Il ricorso deve contenere l'indicazione dei
motivi dell'urgenza e dei fatti sui quali debbono essere interrogati i
testimoni, e l'esposizione sommaria delle domande o eccezioni alle quali la
prova è preordinata [c.p.c. 699].
Art. 694. Ordine di comparizione.
Il presidente del tribunale [, il pretore] (Parole soppresse dall'art. 104 del D.L.vo
19 febbraio 1998, n. 51) o il giudice di pace (Termine così sostituito dall'art. 39 della legge 21 novembre 1991, n.
374) fissa, con decreto [c.p.c. 135], l'udienza di comparizione e
stabilisce il termine perentorio [c.p.c. 153] per la notificazione del decreto.
Art. 695. Ammissione del mezzo di prova.
Il presidente del tribunale [, il pretore] (Parole soppresse dall'art. 104 del D.L.vo
19 febbraio 1998, n. 51) o il giudice di pace (Termine così sostituito dall'art. 39 della legge 21 novembre 1991, n.
374), assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con
ordinanza non impugnabile [c.p.c. 177] e, se ammette l'esame testimoniale,
fissa l'udienza per l'assunzione e designa il giudice che deve procedervi
[c.p.c. 698].
Art. 696. Accertamento tecnico e ispezione giudiziale.
Chi ha urgenza di far verificare, prima del
giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose, può
chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento
tecnico o un'ispezione giudiziale.
L'accertamento
tecnico di cui al primo
comma può comprendere anche
valutazioni in ordine alle cause e
ai danni relativi all'oggetto della verifica (Comma
aggiunto dall’art. 2, comma 3 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80).
Il presidente del
tribunale [, il pretore] (Parole
soppresse dall'art. 104 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51) o il giudice di
pace (Termine così sostituito dall'art.
39 della legge 21 novembre 1991, n. 374) provvede nelle forme stabilite
negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e
fissa la data dell'inizio delle operazioni.
Art.
696-bis. Consulenza tecnica
preventiva ai fini della composizione della lite.
(Articolo inserito dall’art. 2, comma 3 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80).
L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle
condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.
Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.
Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Il processo verbale è esente dall'imposta di registro.
Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.
Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto
compatibili.
Art. 697. Provvedimenti in caso di
eccezionale urgenza.
In caso d'eccezionale urgenza, il presidente
del tribunale [, il pretore] (Parole
soppresse dall'art. 104 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51) o il giudice di
pace (Termine così sostituito dall'art.
39 della legge 21 novembre 1991, n. 374) può pronunciare i provvedimenti
indicati negli articoli 694 e 695 con decreto [c.p.c. 135], dispensando il
ricorrente dalla notificazione alle altre parti; in tal caso può nominare un
procuratore, che intervenga per le parti non presenti all'assunzione della
prova.
Non oltre il giorno successivo, a cura del
cancelliere, deve essere fatta notificazione immediata del decreto alle parti
non presenti all'assunzione.
Art. 698. Assunzione ed efficacia delle
prove preventive.
Nell'assunzione preventiva dei mezzi di prova
si applicano, in quanto possibile, gli articoli 191 e seguenti.
L'assunzione preventiva dei mezzi di prova
non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza
[c.p.c. 187], né impedisce la loro rinnovazione, nel giudizio di merito.
I processi verbali [c.p.c. 126, 130] delle
prove non possono essere prodotti, né richiamati, né riprodotti in copia
[c.p.c. 744] nel giudizio di merito, prima che i mezzi di prova siano stati
dichiarati ammissibili nel giudizio stesso.
Art. 699. Istruzione preventiva in corso
di causa.
L'istanza di istruzione preventiva [c.p.c.
693] può anche essere proposta in corso di causa e durante l'interruzione
[c.p.c. 299] o la sospensione [c.p.c. 295] del giudizio.
Il giudice provvede con ordinanza [c.p.c.
134, 177].
Sezione V - Dei provvedimenti d'urgenza
(La numerazione della Sezione è stata così modificata dall'art. 74,
comma 1, della legge 26 novembre 1990, n. 353)
Art. 700. Condizioni per la concessione.
Fuori dei casi regolati nelle precedenti
sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente
per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un
pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso [c.p.c. 125] al
giudice i provvedimenti di urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più
idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito
[c.c. 915].
Art. 701. Competenza.
(Articolo
abrogato dall'art. 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificato
dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1992, n. 477)
[È competente a pronunciare sulla domanda il pretore del
luogo in cui l'istante teme che stia per verificarsi il fatto dannoso, oppure
il giudice istruttore quando vi è causa pendente per il merito] [c.p.c. 18].
Art. 702. Procedimento.
(Articolo
abrogato dall'art. 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificato
dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1992, n. 477)
[Nel caso che il provvedimento sia chiesto al pretore, si
procede a norma degli articoli 689 e seguenti, in quanto applicabili.
Nel pronunciare il provvedimento il pretore
deve in ogni caso fissare un termine perentorio [c.p.c. 153] entro il quale
l'istante è tenuto a iniziare il giudizio di merito di cui all'articolo 700].
Capo IV - Dei
procedimenti possessori
Art. 703. Domande di reintegrazione e di manutenzione
nel possesso.
Le domande di reintegrazione e di
manutenzione nel possesso si propongono con ricorso al giudice (Termine
così sostituito dall'art. 105 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)
competente a norma dell'articolo 21.
Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti, in quanto compatibili (Comma così sostituito dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80).
L'ordinanza che accoglie o respinge la domanda è reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies (Comma aggiunto dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80).
Se richiesto da
una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione
del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del
provvedimento di cui al terzo
comma, il giudice fissa
dinanzi a sé l'udienza per
la prosecuzione del giudizio di merito.
Si applica l'articolo 669-novies, terzo comma (Comma
aggiunto dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80).
Art. 704. Domande di provvedimento possessorio
nel corso di giudizio petitorio.
Ogni domanda relativa al possesso [c.c.
1140], per fatti che avvengono durante la pendenza del giudizio petitorio, deve
essere proposta davanti al giudice di quest'ultimo.
La reintegrazione
nel possesso può essere tuttavia domandata al giudice competente
a norma dell'articolo 703, il quale dà i provvedimenti
temporanei
indispensabili; ciascuna
delle parti può proseguire il giudizio dinanzi al
giudice del petitorio, ai sensi dell'articolo 703 (Comma così sostituito
dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80).
Art. 705. Divieto di proporre giudizio
petitorio.
Il convenuto nel giudizio possessorio non può
proporre giudizio petitorio, finché il primo giudizio non sia definito e la
decisione non sia stata eseguita.
Il convenuto può tuttavia proporre il
giudizio petitorio quando dimostra che la esecuzione del provvedimento
possessorio non può compiersi per fatto dell'attore.