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LIBRO QUARTO - DEI PROCEDIMENTI SPECIALI

 

TITOLO I - Dei procedimenti sommari

 

Capo I - Del procedimento d'ingiunzione

 

Art. 633. Condizioni di ammissibilità.

Su domanda [c.p.c. 638] di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili [c.p.c. 639], o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente [c.p.c. 637] pronuncia ingiunzione di pagamento [c.p.c. 658] o di consegna:

1. se del diritto fatto valere si dà prova scritta [c.c. 2699; c.p.c. 635];

2. se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari [c.p.c. 91] o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;

3. se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

L'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione [c.c. 1359].

[L'ingiunzione non può essere pronunciata se la notificazione all'intimato di cui all'articolo 643 deve avvenire fuori della Repubblica o dei territori soggetti alla sovranità italiana] (Comma abrogato dall'art. 9 del D.L.vo 9 ottobre 2002, n. 231).


Art. 634. Prova scritta.

Sono prove scritte idonee a norma del n. 1 dell'articolo precedente le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata [c.c. 1988, 2702] e i telegrammi [c.c. 2705], anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile.

Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi (Parole inserite dall'art. 8 del D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534) fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale [c.c. 2195] anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile [c.c. 2214-2220], purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture [c.c. 2709, 2710] (Comma così sostituito dall'articolo unico, R.D. 20 aprile 1942, n. 504).


Art. 635. Prova scritta per i crediti dello Stato e degli enti pubblici.

Per i crediti dello Stato, o di enti o istituti soggetti a tutela o vigilanza dello Stato, sono prove idonee anche i libri o registri della pubblica amministrazione, quando un funzionario all'uopo autorizzato o un notaio ne attesta la regolare tenuta a norma delle leggi e dei regolamenti. Restano salve le disposizioni delle leggi sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti o istituti sopra indicati.

Per i crediti derivanti da omesso versamento agli enti di previdenza e di assistenza dei contributi relativi ai rapporti indicati nell'articolo 459, sono altresì prove idonee gli accertamenti eseguiti dall'ispettorato del lavoro (Denominazione assunta a seguito dell'art. 6 del D.L.Lgt. 10 agosto 1945, n. 474) e dai funzionari degli enti.

 

Art. 636. Parcella delle spese e prestazioni.

Nei casi previsti nei nn. 2 e 3 dell'articolo 633, la domanda [c.p.c. 638] deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale (*). Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie.

Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell'articolo 640, deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali.

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(*) Le associazioni professionali sono state soppresse dal D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Le relative funzioni sono ora devolute ai consigli degli ordini in virtù dell'art. 1 del D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382.

 

Art. 637. Giudice competente.

(Articolo così sostituito dall'art. 100 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)

Per l'ingiunzione è competente il giudice di pace o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria.

Per i crediti previsti nel n. 2 dell'articolo 633 è competente anche l'ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce.

Gli avvocati o i notai possono altresì proporre domanda d'ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono.

 

Art. 638. Forma della domanda e deposito.

La domanda d'ingiunzione [c.p.c. 614, 636] si propone con ricorso contenente, oltre i requisiti indicati nell'articolo 125, l'indicazione delle prove che si producono [c.p.c. 633]. Il ricorso deve contenere altresì l'indicazione del procuratore del ricorrente oppure, quando è ammessa la costituzione di persona [c.p.c. 82, 86, 413, 436, 462], la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito [c.p.c. 637].

Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente possono essere fatte presso la cancelleria.

Il ricorso è depositato in cancelleria insieme con i documenti che si allegano; questi non possono essere ritirati fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto d'ingiunzione a norma dell'articolo 641.


Art. 639. Ricorso per consegna di cose fungibili.

Quando la domanda riguarda la consegna di una determinata quantità di cose fungibili [c.p.c. 633], il ricorrente deve dichiarare la somma di danaro che è disposto ad accettare in mancanza della prestazione in natura, a definitiva liberazione dell'altra parte. Il giudice, se ritiene la somma dichiarata non proporzionata, prima di pronunciare sulla domanda può invitare il ricorrente a produrre un certificato della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

 

Art. 640. Rigetto della domanda.

Il giudice, se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova.

Se il ricorrente non risponde all'invito o non ritira il ricorso oppure se la domanda non è accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato.

Tale decreto non pregiudica la riproposizione della domanda anche in via ordinaria.


Art. 641. Accoglimento della domanda.

Se esistono le condizioni previste nell'articolo 633, il giudice, con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso, ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all'articolo 639 nel termine di quaranta giorni (Termine così sostituito dall'art. 8 del D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534), con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata. (Comma così modificato dall'art. 9 del D.L.vo 9 ottobre 2002, n. 231).

Quando concorrono giusti motivi, il termine può essere ridotto sino a dieci giorni oppure aumentato a sessanta (Periodo così sostituito dall'art. 8 del D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534). Se l'intimato risiede in uno degli altri Stati dell'Unione europea, il termine è di cinquanta giorni e può essere ridotto fino a venti giorni. Se l'intimato risiede in altri Stati, il termine è di sessanta giorni, e, comunque, non può essere inferiore a trenta né superiore a centoventi. (Gli attuali secondo e terzo periodo così sostituiscono l'originario secondo periodo per effetto di quanto disposto dall'art. 9 del D.L.vo 9 ottobre 2002, n. 231).  

Nel decreto, eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno già efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni, il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento  (Comma così sostituito dall'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 358).

 

Art. 642. Esecuzione provvisoria.

Se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato [c.c. 2699], il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell'opposizione [c.p.c. 645, 646, 651].

L'esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere;  il giudice può imporre al ricorrente una cauzione (Comma così modificato dall’art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263).

In tali casi il giudice può anche autorizzare l'esecuzione senza l'osservanza del termine di cui all'articolo 482.

 

Art. 643. Notificazione del decreto.

L'originale del ricorso e del decreto rimane depositato in cancelleria.

Il ricorso e il decreto sono notificati [c.p.c. 644] per copia autentica a norma degli articoli 137 e seguenti.

La notificazione determina la pendenza della lite.


Art. 644. Mancata notificazione del decreto.

Il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione [c.p.c. 643] non sia eseguita nel termine di sessanta (Termine così modificato dall'art. 8 del D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534) giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio della Repubblica [escluse le province libiche], e di novanta giorni negli altri casi; ma la domanda può essere riproposta.

 

Art. 645. Opposizione.

(Articolo così sostituito dall'art. 13 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857)

L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto [c.p.c. 641] con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'articolo 638. Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell'opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull'originale del decreto.

In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito; ma i termini di comparizione [c.p.c. 163, 163-bis, 165, 166, 311, 319, 359, 646, 647] sono ridotti a metà.

 

Art. 646. Opposizione ai decreti riguardanti crediti di lavoro.

(Articolo così sostituito dall'art. 13 del  D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857)

Quando il decreto è stato pronunciato per crediti dipendenti dai rapporti individuali di lavoro [c.p.c. 429, 432], entro cinque giorni dalla notificazione l'atto di opposizione deve essere denunciato a norma dell'art. 430 all'associazione sindacale legalmente riconosciuta alla quale appartiene l'opponente.

In tal caso il termine per la comparizione [c.p.c. 163, 163-bis, 645] in giudizio decorre dalla scadenza del ventesimo giorno successivo a quello della notificazione dell'opposizione.

Durante il corso del termine, stabilito per il tentativo di conciliazione, l'opponente può chiedere con ricorso al giudice (Parole così sostituite dall'art. 101 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51) la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto [c.p.c. 642]. Il giudice provvede con decreto [c.p.c. 135] che, in caso di accoglimento dell'istanza, deve essere notificato alla controparte.

 

Art. 647. Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente.

Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo (Periodo così sostituito dall'art. 102 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51). Nel primo caso il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto.

Quando il decreto è stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo, l'opposizione non può essere più proposta né proseguita, salvo il disposto dell'articolo 650 e la cauzione eventualmente prestata [c.p.c. 642] è liberata.

 

Art. 648. Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione.

Il giudice istruttore, se l'opposizione [c.p.c. 645] non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, con ordinanza non impugnabile [c.p.c. 177], l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell'articolo 642. Il giudice concede l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per i vizi procedurali. (Periodo aggiunto dall'art. 9 del D.L.vo 9 ottobre 2002, n. 231).

Deve in ogni caso concederla, se la parte che l'ha chiesta offre cauzione [c.p.c. 119] per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.

 

Art. 649. Sospensione dell'esecuzione provvisoria.

Il giudice istruttore, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile [c.p.c. 177], sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto concesso a norma dell'articolo 642.

 

Art. 650. Opposizione tardiva.

L'intimato può fare opposizione [c.p.c. 645] anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto [c.p.c. 641], se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.

In questo caso l'esecutorietà può essere sospesa a norma dell'articolo precedente.

L'opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione [c.p.c. 491].

 

Art. 651. Deposito per il caso di soccombenza.

(Articolo abrogato dall'art. 1della legge 18 ottobre 1977, n. 793)

[L'opposizione di cui all'articolo precedente e quella contro il decreto pronunciato nei casi previsti nell'articolo 642 primo comma, debbono essere precedute dal deposito di lire cinquecento, se proposte davanti al conciliatore o al pretore, di lire mille, se proposte davanti al tribunale o alla corte d'appello. A tale deposito si applicano le norme relative al deposito per il ricorso per cassazione [c.p.c. 364, 369, 381].

 

Art. 652. Conciliazione.

(Testo così sostituito dall'articolo unico del R.D. 20 aprile 1942, n. 504)

Se nel giudizio di opposizione le parti si conciliano, il giudice, con ordinanza non impugnabile [c.p.c. 177], dichiara o conferma l'esecutorietà del decreto [c.p.c. 642, 647, 648], oppure riduce la somma o la quantità a quella stabilita dalle parti. In quest'ultimo caso, rimane ferma la validità degli atti esecutivi compiuti [c.p.c. 653] e dell'ipoteca iscritta [c.p.c. 655], fino a concorrenza della somma o quantità ridotta. Della riduzione deve effettuarsi apposita annotazione nei registri immobiliari [c.c. 2872, 2874].

 

Art. 653. Rigetto o accoglimento parziale dell'opposizione.

Se l'opposizione è rigettata con sentenza passata in giudicato [c.p.c. 324] o provvisoriamente esecutiva [c.p.c. 272], oppure è dichiarata con ordinanza l'estinzione del processo [c.p.c. 306-310], il decreto, che non ne sia già munito [c.p.c. 642, 647, 648], acquista efficacia esecutiva [c.p.c. 474, 655].

Se l'opposizione è accolta solo in parte il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta [c.p.c. 652].

Con la sentenza che rigetta totalmente o in parte l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso sulla base dei titoli aventi efficacia esecutiva in base alle vigenti disposizioni, il giudice liquida anche le spese e gli onorari del decreto ingiuntivo (Comma aggiunto dall'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 358).

 

Art. 654. Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione.

L'esecutorietà non disposta con la sentenza o con l'ordinanza di cui all'articolo precedente è conferita con decreto del giudice che ha pronunciato l'ingiunzione scritto in calce all'originale del decreto d'ingiunzione (Comma così modificato dall'art. 103 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51).

Ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo [c.p.c. 479]; ma nel precetto [c.p.c. 480] deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula [c.p.c. 474, 475].

 

Art. 655. Iscrizione d'ipoteca.

I decreti dichiarati esecutivi a norma degli articoli 642, 647 e 648, e quelli rispetto ai quali è rigettata l'opposizione [c.p.c. 653] costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale [c.c. 2818, 2836].


Art. 656. Impugnazioni.

Il decreto d'ingiunzione, divenuto esecutivo a norma dell'art. 647, può impugnarsi per revocazione nei casi indicati nei nn. 1, 2, 5 e 6 dell'art. 395 e con opposizione di terzo nei casi previsti nell'art. 404 secondo comma.



Capo II - Del procedimento per convalida di sfratto

 

Art. 657. Intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione.

Il locatore o il concedente può intimare al conduttore, all'affittuario coltivatore diretto, al mezzadro o al colono licenza per finita locazione, prima della scadenza del contratto, con la contestuale citazione per la convalida, rispettando i termini prescritti dal contratto, dalla legge o dagli usi locali (Comma così sostituito dall'articolo unico del  R.D. 20 aprile 1942, n. 504).

Può altresì intimare lo sfratto, con la contestuale citazione per la convalida, dopo la scadenza del contratto, se, in virtù del contratto stesso o per effetto di atti o intimazioni precedenti, è esclusa la tacita riconduzione [c.c. 1596, 1597, 1603, 1612, 1613, 1630].

 

Art. 658. Intimazione di sfratto per morosità.

Il locatore può intimare al conduttore lo sfratto con le modalità stabilite nell'articolo precedente anche in caso di mancato pagamento del canone di affitto alle scadenze [c.c. 1587; c.p.c. 633], e chiedere nello stesso atto l'ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti (Comma così sostituito dall'art. 6 della legge 30 luglio 1984, n. 399).

Se il canone consiste in derrate, il locatore deve dichiarare a norma dell'articolo 69 la somma che è disposto ad accettare in sostituzione.

 

Art. 659. Rapporto di locazione d'opera.

Se il godimento di un immobile è il corrispettivo anche parziale di una prestazione d'opera [c.c. 2094, 2222], l'intimazione di licenza o di sfratto con la contestuale citazione per la convalida, a norma degli articoli precedenti, può essere fatta quando il contratto viene a cessare per qualsiasi causa [c.c. 2118; c.p.c. 429].

 

Art. 660. Forma dell'intimazione.

Le intimazioni di licenza o di sfratto indicate negli articoli precedenti debbono essere notificate a norma degli articoli 137 e seguenti, esclusa la notificazione al domicilio eletto [c.p.c. 141].

Il locatore deve dichiarare nell'atto la propria residenza [c.c. 43] o eleggere domicilio [c.c. 47] nel comune dove ha sede il giudice adito, altrimenti l'opposizione prevista nell'articolo 668 e qualsiasi altro atto del giudizio possono essergli notificati presso la cancelleria.

La citazione per la convalida, redatta a norma dell'articolo 125, in luogo dell'invito e dell'avvertimento al convenuto previsti nell'articolo 163, terzo comma, numero 7), deve contenere, con l'invito a comparire nell'udienza indicata, l'avvertimento che se non comparisce o, comparendo, non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto ai sensi dell'articolo 663 (Comma inserito dall'art. 8 del D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534 - L’espressione «giudice» ha sostituito l'originaria «pretore» per effetto dell'art. 105 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51).

Tra il giorno della notificazione dell'intimazione e quello dell'udienza debbono intercorrere termini liberi non minori di venti giorni. Nelle cause che richiedono pronta spedizione il giudice può, su istanza dell'intimante, con decreto motivato, scritto in calce all'originale e alle copie dell'intimazione, abbreviare fino alla metà i termini di comparizione. (Comma inserito dall'art. 8 del D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534 - L’espressione «giudice» ha sostituito l'originaria «pretore» per effetto dell'art. 105 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51).

Le parti si costituiscono depositando in cancelleria l'intimazione con la relazione di notificazione o la comparsa di risposta, oppure presentando tali atti al giudice in udienza. (Comma inserito dall'art. 8 del D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534 - L’espressione «giudice» ha sostituito l'originaria «pretore» per effetto dell'art. 105 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51).

Ai fini dell'opposizione e del compimento delle attività previste negli articoli da 663 a 666, è sufficiente la comparizione personale dell'intimato. (Comma inserito dall'art. 8 del D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534).

Se l'intimazione non è stata notificata in mani proprie, l'ufficiale giudiziario deve spedire avviso all'intimato dell'effettuata notificazione a mezzo di lettera raccomandata, e allegare all'originale dell'atto la ricevuta di spedizione [c.p.c. 139].

 

Art. 661. Giudice competente.

(Articolo così sostituito dall'art. 6 della legge 30 luglio 1984, n. 399)

Quando si intima la licenza o lo sfratto, la citazione a comparire deve farsi inderogabilmente davanti al tribunale (Termine così sostituito dall'art. 106 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51) del luogo in cui si trova la cosa locata.

 

Art. 662. Mancata comparizione del locatore.

Gli effetti dell'intimazione cessano, se il locatore non comparisce all'udienza fissata nell'atto di citazione [c.p.c. 310].


Art. 663. Mancata comparizione o mancata opposizione dell'intimato.

Se l'intimato non comparisce o comparendo non si oppone il giudice convalida la licenza o lo sfratto e dispone con ordinanza in calce alla citazione [c.p.c. 657] l'apposizione su di essa della formula esecutiva [c.p.c. 475]; ma il giudice deve ordinare che sia rinnovata la citazione, se risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza della citazione stessa o non sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore.

Nel caso che l'intimato non sia comparso, la formula esecutiva ha effetto dopo 30 giorni dalla data della opposizione (Comma aggiunto dall'art. 5  della legge 22 dicembre 1973, n. 841)

Se lo sfratto è stato intimato per mancato pagamento del canone [c.p.c. 678], la convalida è subordinata all'attestazione in giudizio del locatore o del suo procuratore che la morosità persiste. In tale caso il giudice può ordinare al locatore di prestare una cauzione [c.p.c. 119, 478; disp. att. c.p.c. 86].

 

Art. 664. Pagamento di canoni.

Nel caso previsto nell'articolo 658, il giudice adito pronuncia separato decreto di ingiunzione per l'ammontare dei canoni scaduti e da scadere fino all'esecuzione dello sfratto, e per le spese relative all'intimazione.

Il decreto è steso in calce ad una copia dell'atto di intimazione presentata dall'istante, da conservarsi in cancelleria.

Il decreto è immediatamente esecutivo [c.p.c. 474], ma contro di esso può essere proposta opposizione a norma del capo precedente [c.p.c. 645]. L'opposizione non toglie efficacia all'avvenuta risoluzione del contratto [c.c. 1453].


Art. 665. Opposizione, provvedimenti del giudice.

Se l'intimato comparisce e oppone eccezioni non fondate su prova scritta [c.c. 2699], il giudice, su istanza del locatore, se non sussistono gravi motivi in contrario, pronuncia ordinanza non impugnabile [c.p.c. 177] di rilascio, con riserva delle eccezioni del convenuto.

L'ordinanza è immediatamente esecutiva [c.p.c. 474], ma può essere subordinata alla prestazione di una cauzione per i danni e le spese [c.p.c. 119, 478; disp. att. c.p.c. 86].

(Omissis) (Comma soppresso dall'articolo unico del R.D. 20 aprile 1942, n. 504)

 

Art. 666. Contestazione sull'ammontare dei canoni.

Se è intimato lo sfratto per mancato pagamento del canone, e il convenuto nega la propria morosità contestando l'ammontare della somma pretesa, il giudice può disporre con ordinanza il pagamento della somma non controversa e concedere all'uopo al convenuto un termine non superiore a venti giorni.

Se il conduttore non ottempera all'ordine di pagamento, il giudice convalida l'intimazione di sfratto e, nel caso previsto nell'articolo 658, pronuncia decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni [c.p.c. 641].


Art. 667. Mutamento del rito.

(Articolo così sostituito dall'art. 73 della legge 26 novembre 1990, n. 353)

Pronunciati i provvedimenti previsti dagli articoli 665 e 666, il giudizio prosegue nelle forme del rito speciale, previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'art. 426.

 

Art. 668. Opposizione dopo la convalida.

Se l'intimazione di licenza o di sfratto è stata convalidata in assenza dell'intimato [c.p.c. 663], questi può farvi opposizione [c.p.c. 665] provando di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.

Se sono decorsi dieci giorni dall'esecuzione [c.p.c. 491], l'opposizione non è più ammessa, e la cauzione, prestata a norma dell'articolo 663, secondo comma, è liberata.

L'opposizione si propone davanti al tribunale (Termine così sostituito dall'art. 106 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51) nelle forme prescritte per l'opposizione al decreto di ingiunzione in quanto applicabili (Comma così sostituito dall'art. 6 della legge 30 luglio 1984, n. 399)

L'opposizione non sospende il processo esecutivo [c.p.c. 623-628], ma il giudice, con ordinanza non impugnabile, può disporne la sospensione per gravi motivi, imponendo, quando lo ritiene opportuno, una cauzione all'opponente [c.p.c. 119].


Art. 669. Giudizio separato per il pagamento di canoni.

Se nel caso previsto nell'articolo 658 il locatore non chiede il pagamento dei canoni, la pronuncia sullo sfratto risolve la locazione, ma lascia impregiudicata ogni questione sui canoni stessi.



Capo III - Dei procedimenti cautelari

 

Sezione I - Dei procedimenti cautelari in generale

(Sezione aggiunta dall'art. 74, comma 2, della legge 26 novembre 1990, n. 353)

 

Art. 669-bis. Forma della domanda.

(Articolo aggiunto dall'art. 74, comma 2, della legge 26 novembre 1990, n. 353)

La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria del giudice competente (3).

 

Art. 669-ter. Competenza anteriore alla causa.

(Articolo aggiunto dall'art. 74, comma 2, della legge 26 novembre 1990, n. 353)

Prima dell'inizio della causa di merito [c.p.c. 163] la domanda si propone al giudice competente a conoscere del merito.

Se competente per la causa di merito è il giudice di pace (Così sostituito dall'art. 39 della legge 21 novembre 1991, n. 374), la domanda si propone al tribunale (Così sostituito dall'art. 107 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51).

Se il giudice italiano non è competente [c.p.c. 3, 4] a conoscere la causa di merito, la domanda si propone al giudice, che sarebbe competente per materia o valore, del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare.

A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio [c.p.c. 168; disp. att. c.p.c. 72, 73] e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale [o al pretore dirigente] il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento [c.p.c. 168-bis].

 

Art. 669-quater. Competenza in corso di causa.

(Articolo aggiunto dall'art. 74, comma 2, della legge 26 novembre 1990, n. 353)

Quando vi è causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa.

Se la causa pende davanti al tribunale la domanda si propone all'istruttore [c.p.c. 174] oppure, se questi non è ancora designato o il giudizio è sospeso [c.p.c. 295] o interrotto [c.p.c. 299], al presidente, il quale provvede ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 669-ter.

Se la causa pende davanti al giudice di pace (Così sostituito dall'art. 39 della legge 21 novembre 1991, n. 374), la domanda si propone al tribunale (Così sostituito dall'art. 106 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51).

In pendenza dei termini per proporre l'impugnazione [c.p.c. 325] la domanda si propone al giudice che ha pronunziato la sentenza.

Se la causa pende davanti al giudice straniero, e il giudice italiano non è competente a conoscere la causa di merito, si applica il terzo comma dell'articolo 669-ter.

Il terzo comma dell'articolo 669-ter si applica altresì nel caso in cui l'azione civile è stata esercitata o trasferita nel processo penale, salva l'applicazione del comma 2 dell'articolo 316 del codice di procedura penale.


Art. 669-quinquies. Competenza in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale.

(Articolo aggiunto dall'art. 74, comma 2, della legge 26 novembre 1990, n. 353)

Se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri anche non rituali (Parole aggiunte dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80) o se è pendente il giudizio arbitrale, la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito.

 

Art. 669-sexies. Procedimento.

(Articolo aggiunto dall'art. 74, comma 2, della legge 26 novembre 1990, n. 353)

Il giudice, sentite le parti [c.p.c. 101] omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza [c.p.c. 134] all'accoglimento o al rigetto della domanda.

Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto [c.p.c. 135] motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notificazione [c.p.c. 137] del ricorso e del decreto. A tale udienza il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.

Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al comma precedente sono triplicati.


Art. 669-septies. Provvedimento negativo.

(Articolo aggiunto dall'art. 74, comma 2, della legge 26 novembre 1990, n. 353)

L'ordinanza [c.p.c. 134] di incompetenza non preclude la riproposizione della domanda [c.p.c. 669-bis]. L'ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell'istanza per il provvedimento cautelare quando si verifichino mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.

Se l'ordinanza di incompetenza o di rigetto è pronunciata prima dell'inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese [c.p.c. 91] del procedimento cautelare.

La condanna alle spese è immediatamente esecutiva [c.p.c. 474] ed è opponibile ai sensi degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili, nel termine perentorio [c.p.c. 152, 153] di venti giorni dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.

 

Art. 669-octies. Provvedimento di accoglimento.

(Articolo aggiunto dall'art. 74, comma 2, della legge 26 novembre 1990, n. 353)

L'ordinanza [c.p.c. 134] di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio [c.p.c. 152, 153] non superiore a sessanta giorni (Parole così sostituite dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80) per l'inizio del giudizio di merito, salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 669-novies.

In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di sessanta giorni (Parole così sostituite dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80).

Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione [c.p.c. 136; disp. att. c.p.c. 45].

Per le controversie individuali relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, escluse quelle devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, il termine decorre dal momento in cui la domanda giudiziale è divenuta procedibile o, in caso di mancata presentazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, decorsi trenta giorni (Comma aggiunto dall'art. 31 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80, successivamente integrato dall'art. 19 del D.L.vo 29 ottobre 1998, n. 387).

Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve notificare all'altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri (Comma aggiunto dall'art. 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 25).

Le  disposizioni  di  cui al presente articolo e al primo comma dell'articolo 669-novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi   ai  sensi  dell'articolo  700  e  agli  altri  provvedimenti cautelari  idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti   dal   codice  civile  o  da  leggi  speciali,  nonché  ai provvedimenti  emessi a seguito di denunzia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell'articolo 688, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito (Comma aggiunto dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80).

L'estinzione  del giudizio di merito non determina l'inefficacia dei  provvedimenti  di  cui  al primo comma, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa (Comma aggiunto dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80).

L'autorità  del provvedimento cautelare non e' invocabile in un diverso processo (Comma aggiunto dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80).


Art. 669-novies. Inefficacia del provvedimento cautelare.

(Articolo aggiunto dall'art. 74, comma 2, della legge 26 novembre 1990, n. 353)

Se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio [c.p.c. 152, 153] di cui all'articolo 669-octies, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue [c.p.c. 306] il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.

In entrambi i casi, il giudice che ha emesso il provvedimento, su ricorso della parte interessata, convocate le parti con decreto in calce al ricorso, dichiara, se non c'è contestazione, con ordinanza [c.p.c. 134] avente efficacia esecutiva, che il provvedimento è divenuto inefficace e dà le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente. In caso di contestazione l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare decide con sentenza provvisoriamente esecutiva, salva la possibilità di emanare in corso di causa i provvedimenti di cui all'articolo 669-decies.

Il provvedimento cautelare perde altresì efficacia se non è stata versata la cauzione di cui all'articolo 669-undecies, ovvero se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso. In tal caso i provvedimenti di cui al comma precedente sono pronunciati nella stessa sentenza o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento.

Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato italiano o estero, il provvedimento cautelare, oltre che nei casi previsti nel primo e nel terzo comma, perde altresì efficacia:

1) se la parte che l'aveva richiesto non presenta domanda di esecutorietà in Italia della sentenza straniera o del lodo arbitrale [c.p.c. 796, 800] entro i termini eventualmente previsti a pena di decadenza dalla legge o dalle convenzioni internazionali;

2) se sono pronunciati sentenza straniera, anche non passata in giudicato, o lodo arbitrale che dichiarino inesistente il diritto per il quale il provvedimento era stato concesso. Per la dichiarazione di inefficacia del provvedimento cautelare e per le disposizioni di ripristino si applica il secondo comma del presente articolo.


Art. 669-decies. Revoca e modifica.

(Articolo aggiunto dall'art. 74, comma 2, della legge 26 novembre 1990, n. 353)

Salvo  che  sia  stato  proposto reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies,  nel corso dell'istruzione il giudice istruttore della causa  di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza  il  provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla  causa,  se  si  verificano  mutamenti nelle circostanze o se si allegano   fatti   anteriori   di  cui  si  è  acquisita  conoscenza successivamente  al  provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne e' venuto a conoscenza (Comma così sostituito all’originario primo comma dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80).

Quando  il  giudizio  di  merito  non  sia  iniziato o sia stato dichiarato  estinto,  la  revoca  e  la  modifica  dell'ordinanza  di accoglimento, esaurita l'eventuale fase del reclamo proposto ai sensi dell'articolo  669-terdecies, possono essere richieste al giudice che ha provveduto sull'istanza cautelare se si verificano mutamenti nelle circostanze  o  se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza  successivamente  al provvedimento cautelare. In tale caso l'istante  deve  fornire  la  prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza (Comma così sostituito all’originario primo comma dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80).

Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato, ovvero se l'azione civile è stata esercitata o trasferita nel processo penale [c.p.c. 75] i provvedimenti previsti dal presente articolo devono essere richiesti al giudice che ha emanato il provvedimento cautelare.


Art. 669-undecies. Cauzione.

(Articolo aggiunto dall'art. 74, comma 2, della legge 26 novembre 1990, n. 353)

Con il provvedimento di accoglimento o di conferma ovvero con il provvedimento di modifica il giudice può imporre all'istante, valutata ogni circostanza, una cauzione [c.p.c. 119; disp. att. c.p.c. 86] per l'eventuale risarcimento dei danni.

 
Art. 669-duodecies. Attuazione.

(Articolo aggiunto dall'art. 74, comma 2, della legge 26 novembre 1990, n. 353)

Salvo quanto disposto dagli articoli 677 e seguenti in ordine ai sequestri, l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro avviene nelle forme degli articoli 491 e seguenti in quanto compatibili, mentre l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza [c.p.c. 134] i provvedimenti opportuni, sentite le parti. Ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito.

 
Art. 669-terdecies. Reclamo contro i provvedimenti cautelari.

(Articolo aggiunto dall'art. 74, comma 2, della legge 26 novembre 1990, n. 353)

Contro  l'ordinanza  con la quale è stato concesso o negato il provvedimento  cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore (Comma così sostituito dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80).

Il reclamo [contro i provvedimenti del pretore si propone al tribunale, quello] (Parole soppresse dall'art. 108 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51) contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare è stato emesso dalla Corte d'appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa Corte o, in mancanza, alla Corte d'appello più vicina.

Il procedimento è disciplinato dagli articoli 737 e 738.

Le  circostanze  e  i  motivi  sopravvenuti  al  momento  della proposizione  del  reclamo  debbono essere proposti, nel rispetto del principio   del   contraddittorio,   nel  relativo  procedimento.  Il tribunale   può  sempre  assumere  informazioni  e  acquisire  nuovi documenti. Non è consentita la rimessione al primo giudice (Comma inserito dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80).

Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile [c.p.c. 134, 177] con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.

Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale o della Corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione [c.p.c. 119; disp. att. c.p.c. 86].


Art. 669-quaterdecies. Ambito di applicazione.

(Articolo aggiunto dall'art. 74, comma 2, della legge 26 novembre 1990, n. 353)

Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V di questo capo, nonché, in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali. L'articolo 669-septies si applica altresì ai provvedimenti di istruzione preventiva previsti dalla sezione IV di questo capo.



 Sezione II - Del sequestro

(La numerazione della Sezione è stata così modificata dall'art. 74, comma 1, della legge 26 novembre 1990, n. 353)

 

Art. 670. Sequestro giudiziario.

Il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario [c.p.c. 547, 609, 818]:

1) di beni mobili o immobili [c.c. 812], aziende [c.c. 2555] o altre universalità di beni [c.c. 816], quando ne è controversa la proprietà [c.c. 832] o il possesso [c.c. 1140; c.p.c. 704], ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea [c.p.c. 685];

2) di libri, registri [c.c. 2214], documenti, campioni e di ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova, quando è controverso il diritto alla esibizione o alla comunicazione [c.c. 2711; c.p.c. 210], ed è opportuno provvedere alla loro custodia temporanea [c.p.c. 65, 685, 687].


Art. 671. Sequestro conservativo.

Il giudice, su istanza del creditore [c.p.c. 77] che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo [c.c. 1216, 1997, 2693, 2764, 2769, 2793, 2902, 2905, 2906] di beni mobili o immobili [c.p.c. 678, 679, 684] del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento [c.p.c. 513, 514, 545, 558, 685].

 

Art. 672. Sequestro anteriore alla causa.

(Articolo prima così sostituito dall'art. 50 della legge 14 luglio 1950, n. 581, e poi abrogato dall'art. 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificato dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1992, n. 477).

[L'istanza di sequestro si propone con ricorso al pretore o al presidente del tribunale competente a conoscere del merito, oppure al pretore o al presidente del tribunale competente per valore del luogo in cui il sequestro deve essere eseguito.

Se competente per la causa di merito è il conciliatore, l'istanza si propone al pretore.

Se competente a conoscere del merito per ragione di materia non è il giudice civile ordinario, l'istanza di sequestro si propone al pretore o al presidente del tribunale competente per valore del luogo in cui il sequestro deve essere eseguito, salvo le diverse disposizioni della legge.

Il giudice, assunte, quando occorre sommarie informazioni, provvede con decreto motivato  se trattasi di sequestro conservativo, ovvero di sequestro giudiziario  che abbia per oggetto cose mobili; se trattasi invece di sequestro giudiziario avente per oggetto cose immobili, ovvero aziende  o altre universalità di beni, provvede con ordinanza, dopo aver sentite le parti, salvi i casi di eccezionale urgenza o di pericolo nel ritardo nei quali può provvedere con decreto motivato].

 

Art. 673. Sequestro in corso di causa.

 (Articolo prima così sostituito dall'art. 50 della legge 14 luglio 1950, n. 581, e poi abrogato dall'art. 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificato dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1992, n. 477).

 [Quando vi è causa pendente per il merito, l'istanza di sequestro deve essere proposta al giudice della stessa.

Se la causa pende davanti al tribunale o alla corte d'appello, l'istanza è proposta all'istruttore oppure, se questi non è ancora designato o il giudizio è sospeso o interrotto, al presidente del tribunale o della corte.

Il giudice provvede con ordinanza sentite le parti, ma in caso di eccezionale urgenza può provvedere con decreto motivato.

Se la causa pende davanti al conciliatore, l'istanza si propone al pretore, il quale provvede con decreto motivato.

Se la causa pende dinanzi ad un giudice diverso da quello civile ordinario, si applica il terzo comma dell'articolo precedente].

 

Art. 674. Cauzione.

(Articolo abrogato dall'art. 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificato dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1992, n. 477).

[Il giudice tanto col provvedimento che autorizza il sequestro, quanto nel corso della causa di convalida, può imporre all'istante una cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni e per le spese].

 

Art. 675. Termine d'efficacia del provvedimento.

Il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia, se non è eseguito entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia.

 

Art. 676. Custodia nel caso di sequestro giudiziario.

Nel disporre il sequestro giudiziario, il giudice nomina il custode [c.p.c. 65], stabilisce i criteri e i limiti dell'amministrazione delle cose sequestrate e le particolari cautele idonee a render più sicura la custodia e a impedire la divulgazione dei segreti.

Il giudice può nominare custode quello dei contendenti che offre maggiori garanzie e dà cauzione [c.p.c. 119; disp. att. c.p.c. 86].

Il custode della cosa sequestrata ha gli obblighi e i diritti previsti negli articoli 521, 522 e 560 [c.p. 334, 335].


Art. 677. Esecuzione del sequestro giudiziario.

(Articolo così sostituito dall'art. 50 della legge 14 luglio 1950, n. 581)

Il sequestro giudiziario si esegue a norma degli articoli 605 e seguenti [c.p.c. 581], in quanto applicabili, omessa la notificazione del precetto per consegna o rilascio nonché la comunicazione di cui all'articolo 608, primo comma.

L'articolo 608, primo comma, è applicabile se il custode sia persona diversa dal detentore. (Comma così sostituito dall'articolo unico della legge 23 maggio 1951, n. 400)

Il giudice, col provvedimento di autorizzazione del sequestro o successivamente, può ordinare al terzo detentore del bene sequestrato di esibirlo o di consentire l'immediata immissione in possesso del custode [c.p.c. 210].

Al terzo si applica la disposizione dell'articolo 211.

 

Art. 678. Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili.

(Articolo così sostituito dall'art. 50 della legge 14 luglio 1950, n. 581)

Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore [c.p.c. 543] o presso terzi [c.c. 2693; c.p.c. 513]. In quest'ultimo caso il sequestrante deve, con l'atto di sequestro, citare il terzo a comparire davanti al tribunale (Termine così sostituito dall'art. 106 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51) del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all'articolo 547. Il giudizio sulle controversie relative all'accertamento dell'obbligo del terzo è sospeso fino all'esito di quello sul merito, a meno che il terzo non chieda l'immediato accertamento dei propri obblighi. (Comma così sostituito dall'art. 75 della legge 26 novembre 1990, n. 353)

Se il credito è munito di privilegio [c.c. 2751] sugli oggetti da sequestrare, il giudice può provvedere nei confronti del terzo detentore, a norma del secondo comma dell'articolo precedente [c.c. 2769].

Si applica l'articolo 610 se nel corso dell'esecuzione del sequestro sorgono difficoltà che non ammettono dilazione.

 

Art. 679. Esecuzione del sequestro conservativo sugli immobili.

Il sequestro conservativo sugli immobili si esegue con la trascrizione, del provvedimento presso l'ufficio del conservatore dei registri immobiliari del luogo in cui i beni sono situati (Comma così modificato dall'articolo unico del R.D. 20 aprile 1942, n. 504).

Per la custodia dell'immobile si applica la disposizione dell'articolo 559.

 

Art. 680. Convalida del sequestro autorizzato anteriormente alla causa.

(Articolo prima così sostituito dall'art. 50 della legge 14 luglio 1950, n. 581, e poi abrogato dall'art. 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificato dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1992, n. 477)

[Se il sequestro è stato autorizzato a norma dell'articolo 672, il sequestrante, nel termine di quindici giorni da quello in cui è stato compiuto il primo atto di esecuzione [c.p.c. 677], deve notificare il decreto al sequestrato, indicando le cose sulle quali il sequestro è stato eseguito e dando notizia dell'adempimento delle attività previste negli articoli 677, 678 e 679.

Il sequestrante deve contemporaneamente citare il sequestrato per la convalida del sequestro e per la causa di merito, davanti al giudice competente per quest'ultima [c.p.c. 7, 18].

Dei successivi atti di esecuzione deve essere data notizia nei quindici giorni dal loro compimento.

Se a decidere sul merito non sono competenti i giudici della Repubblica, l'istanza di convalida si propone davanti al giudice che ha autorizzato il sequestro. Questi stabilisce un termine, decorso il quale il sequestro cesserà di avere effetto se la sentenza straniera che ha deciso il merito non è stata resa efficace nella Repubblica [c.p.c. 796].

Il giudice che ha concesso un sequestro relativamente ad una controversia di competenza di un giudice diverso da quello civile ordinario, pronuncia anche sulla convalida di esso, senza pregiudizio della causa di merito. Lo stesso giudice, quando è intervenuta la pronuncia di merito, provvede alla eventuale revoca del sequestro] [c.p.c. 818].


Art. 681. Convalida del sequestro autorizzato in corso di causa.

(Articolo prima così sostituito dall'art. 50 della legge 14 luglio 1950, n. 581, e poi abrogato dall'art. 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificato dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1992, n. 477)

 [Quando il giudice autorizza il sequestro con ordinanza [c.p.c. 673], fissa l'udienza per la trattazione delle questioni relative alla convalida del sequestro, le quali sono decise insieme col merito.

Quando il sequestro è stato concesso con decreto in corso di causa, il sequestrante, entro cinque giorni da quello in cui è stato compiuto il primo atto di esecuzione [c.p.c. 677], deve domandare al giudice la fissazione dell'udienza per la trattazione di cui al comma precedente; il giudice fissa tale udienza con decreto nel quale stabilisce il termine perentorio [c.p.c. 153] per la notificazione del decreto stesso e di quello di autorizzazione.

Se il sequestro è stato concesso, a norma dell'articolo 673 ultimo comma, in pendenza della causa di merito dinanzi ad un giudice diverso da quello civile ordinario, si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente].

 

Art. 682. Decisione separata sulla convalida.

(Articolo prima così sostituito dall'art. 8 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857, e poi abrogato dall'art. 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificato dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1992, n. 477)

 [Nei casi previsti negli articoli 680 e 681 secondo comma, il giudice istruttore, se la trattazione del merito richiede una lunga istruzione, può disporre che le questioni relative alla convalida siano decise prima del merito].


Art. 683. Inefficacia del sequestro.

(Articolo abrogato dall'art. 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificato dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1992, n. 477)

 [Il sequestro perde la sua efficacia [c.p.c. 675] se il sequestrante non osserva le disposizioni degli articoli 680 e 681, se l'istanza di convalida è rigettata con sentenza passata in giudicato [c.p.c. 324], o se il giudizio sul merito si estingue per qualunque causa [c.p.c. 306].

Il sequestro perde inoltre la sua efficacia se con sentenza passata in giudicato è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso.

In questi casi il giudice, su ricorso del sequestrato [c.p.c. 125], dichiara con decreto l'inefficacia del sequestro e, quando occorre, ordina la cancellazione della trascrizione] [c.c. 2668, 2693; c.p.c. 96, 679].


Art. 684. Revoca del sequestro.

Il debitore può ottenere dal giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile [c.p.c. 177], la revoca del sequestro conservativo, prestando idonea cauzione per l'ammontare del credito che ha dato causa al sequestro e per le spese, in ragione del valore delle cose sequestrate [c.p.c. 119; disp. att. c.p.c. 86].


Art. 685. Vendita delle cose deteriorabili.

In caso di pericolo di deterioramento delle cose che formano oggetto del sequestro [c.p.c. 670, 671], il giudice, con lo stesso provvedimento di concessione o con altro successivo, può ordinarne la vendita nei modi stabiliti per le cose pignorate [c.p.c. 501, 529].

Il prezzo ricavato dalla vendita rimane sequestrato in luogo delle cose vendute.


Art. 686. Conversione del sequestro conservativo in pignoramento.

Il sequestro conservativo si converte in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva.

Se i beni sequestrati sono stati oggetto di esecuzione da parte di altri creditori, il sequestrante partecipa con essi alla distribuzione della somma ricavata [c.p.c. 509].


Art. 687. Casi speciali di sequestro.

Il giudice può ordinare il sequestro [c.p.c. 670] delle somme o delle cose che il debitore ha offerto o messo comunque a disposizione del creditore per la sua liberazione [c.c. 1208, 1209], quando è controverso l'obbligo o il modo del pagamento o della consegna, o l'idoneità della cosa offerta [c.c. 1206].



 Sezione III - Dei procedimenti di denuncia di nuova opera e di danno temuto

(La numerazione della Sezione è stata così modificata dall'art. 74, comma 1, della legge 26 novembre 1990, n. 353)

 

Art. 688. Forma dell'istanza.

La denuncia di nuova opera [c.c. 1171] o di danno temuto [c.c. 1172] si propone con ricorso al giudice (Termine così sostituito dall'art. 105 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51) competente a norma dell'articolo 21 [c.c. 374, n. 5; c.p.c. 125, 311].

Quando vi è causa pendente per il merito, la denuncia si propone a norma dell'articolo 669-quater (Comma così sostituito dall'art. 76 della legge 26 novembre 1990, n. 353).


Art. 689. Provvedimenti immediati.

(Articolo abrogato dall'art. 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificato dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1992, n. 477)

 [Il giudice può dare immediatamente con decreto [c.p.c. 135] i provvedimenti necessari, assunte quando occorre sommarie informazioni; ma può disporre che siano citate le parti interessate, anche a ora fissa.

Deve sempre ordinare la citazione delle parti interessate quando crede necessario procedere a ispezioni di luoghi [c.p.c. 258] o ad audizione di testimoni [c.p.c. 244].

Può sentire i testimoni che gli sono presentati dalle parti e può richiederli personalmente quando li trova sul luogo.

Può farsi assistere da un consulente tecnico o demandargli singole indagini [c.p.c. 61, 191].

Quando ordina la citazione delle parti, pronuncia con ordinanza i provvedimenti necessari e, se è competente [c.p.c. 8], procede alla trattazione della causa; altrimenti rimette le parti al giudice competente, fissando un termine perentorio per la riassunzione].


Art. 690. Pronuncia sui provvedimenti immediati.

(Articolo abrogato dall'art. 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificato dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1992, n. 477)

[Se non ha disposto la citazione delle parti interessate, il giudice, col decreto di cui al primo comma dell'articolo precedente, fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé [c.p.c. 313] e stabilisce il termine perentorio [c.p.c. 153] per la notificazione del ricorso e del decreto.

All'udienza, il giudice con ordinanza conferma, modifica o revoca i provvedimenti immediati [c.p.c. 689] e provvede in ordine alla trattazione della causa a norma dell'ultimo comma dell'articolo precedente].

 

Art. 691. Contravvenzione al divieto del giudice.

Se la parte alla quale è fatto divieto di compiere l'atto dannoso o di mutare lo stato di fatto [c.c. 1171, 1172] contravviene all'ordine, il giudice, su ricorso della parte interessata, può disporre con ordinanza [c.p.c. 134] che le cose siano rimesse al pristino stato a spese del contravventore [c.p.c. 612; c.p. 388].



 Sezione IV - Dei procedimenti di istruzione preventiva

(La numerazione della Sezione è stata così modificata dall'art. 74, comma 1, della legge 26 novembre 1990, n. 353)

Art. 692. Assunzione di testimoni.

Chi ha fondato motivo di temere che siano per mancare uno o più testimoni [c.c. 2721; c.p.c. 244], le cui deposizioni possono essere necessarie in una causa da proporre [c.p.c. 699], può chiedere che ne sia ordinata l'audizione a futura memoria [c.p.c. 698].


Art. 693. Istanza.

L'istanza si propone con ricorso [c.p.c. 125] al giudice che sarebbe competente per la causa di merito [c.p.c. 7, 18].

In caso d'eccezionale urgenza, l'istanza può anche proporsi al tribunale (Termine così sostituito dall'art. 106 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51) del luogo in cui la prova deve essere assunta.

Il ricorso deve contenere l'indicazione dei motivi dell'urgenza e dei fatti sui quali debbono essere interrogati i testimoni, e l'esposizione sommaria delle domande o eccezioni alle quali la prova è preordinata [c.p.c. 699].


Art. 694. Ordine di comparizione.

Il presidente del tribunale [, il pretore] (Parole soppresse dall'art. 104 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51) o il giudice di pace (Termine così sostituito dall'art. 39 della legge 21 novembre 1991, n. 374) fissa, con decreto [c.p.c. 135], l'udienza di comparizione e stabilisce il termine perentorio [c.p.c. 153] per la notificazione del decreto.

 

 

Art. 695. Ammissione del mezzo di prova.

Il presidente del tribunale [, il pretore] (Parole soppresse dall'art. 104 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51) o il giudice di pace (Termine così sostituito dall'art. 39 della legge 21 novembre 1991, n. 374), assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con ordinanza non impugnabile [c.p.c. 177] e, se ammette l'esame testimoniale, fissa l'udienza per l'assunzione e designa il giudice che deve procedervi [c.p.c. 698].

 

Art. 696. Accertamento tecnico e ispezione giudiziale.

Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose, può chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un'ispezione giudiziale. L'accertamento  tecnico  e  l'ispezione  giudiziale,  se  ne ricorre l'urgenza,  possono  essere disposti anche sulla persona dell'istante e,  se  questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l'istanza è proposta (Periodo aggiunto dall’art. 2, comma 3 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80).

L'accertamento  tecnico  di cui al primo comma può comprendere anche   valutazioni   in  ordine  alle  cause  e  ai  danni  relativi all'oggetto della verifica (Comma aggiunto dall’art. 2, comma 3 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80).

Il presidente del tribunale [, il pretore] (Parole soppresse dall'art. 104 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51) o il giudice di pace (Termine così sostituito dall'art. 39 della legge 21 novembre 1991, n. 374) provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell'inizio delle operazioni.

 

Art.  696-bis.  Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite.

(Articolo inserito dall’art. 2, comma 3 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80).

L'espletamento di una consulenza tecnica, in  via  preventiva,  può  essere  richiesto anche al di fuori delle

condizioni   di  cui  al  primo  comma  dell'articolo  696,  ai  fini dell'accertamento   e   della  relativa  determinazione  dei  crediti derivanti   dalla  mancata  o  inesatta  esecuzione  di  obbligazioni contrattuali  o  da  fatto  illecito.  Il giudice procede a norma del terzo  comma  del  medesimo  articolo  696.  Il  consulente, prima di provvedere  al  deposito  della  relazione,  tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.

Se  le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.

Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Il processo verbale è esente dall'imposta di registro.

Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la  relazione  depositata  dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.

Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili.


Art. 697. Provvedimenti in caso di eccezionale urgenza.

In caso d'eccezionale urgenza, il presidente del tribunale [, il pretore] (Parole soppresse dall'art. 104 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51) o il giudice di pace (Termine così sostituito dall'art. 39 della legge 21 novembre 1991, n. 374) può pronunciare i provvedimenti indicati negli articoli 694 e 695 con decreto [c.p.c. 135], dispensando il ricorrente dalla notificazione alle altre parti; in tal caso può nominare un procuratore, che intervenga per le parti non presenti all'assunzione della prova.

Non oltre il giorno successivo, a cura del cancelliere, deve essere fatta notificazione immediata del decreto alle parti non presenti all'assunzione.


Art. 698. Assunzione ed efficacia delle prove preventive.

Nell'assunzione preventiva dei mezzi di prova si applicano, in quanto possibile, gli articoli 191 e seguenti.

L'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza [c.p.c. 187], né impedisce la loro rinnovazione, nel giudizio di merito.

I processi verbali [c.p.c. 126, 130] delle prove non possono essere prodotti, né richiamati, né riprodotti in copia [c.p.c. 744] nel giudizio di merito, prima che i mezzi di prova siano stati dichiarati ammissibili nel giudizio stesso.


Art. 699. Istruzione preventiva in corso di causa.

L'istanza di istruzione preventiva [c.p.c. 693] può anche essere proposta in corso di causa e durante l'interruzione [c.p.c. 299] o la sospensione [c.p.c. 295] del giudizio.

Il giudice provvede con ordinanza [c.p.c. 134, 177].



Sezione V - Dei provvedimenti d'urgenza

(La numerazione della Sezione è stata così modificata dall'art. 74, comma 1, della legge 26 novembre 1990, n. 353)

 

Art. 700. Condizioni per la concessione.

Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso [c.p.c. 125] al giudice i provvedimenti di urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito [c.c. 915].

 

Art. 701. Competenza.

(Articolo abrogato dall'art. 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificato dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1992, n. 477)

 [È competente a pronunciare sulla domanda il pretore del luogo in cui l'istante teme che stia per verificarsi il fatto dannoso, oppure il giudice istruttore quando vi è causa pendente per il merito] [c.p.c. 18].

 

Art. 702. Procedimento.

(Articolo abrogato dall'art. 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificato dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1992, n. 477)

 [Nel caso che il provvedimento sia chiesto al pretore, si procede a norma degli articoli 689 e seguenti, in quanto applicabili.

Nel pronunciare il provvedimento il pretore deve in ogni caso fissare un termine perentorio [c.p.c. 153] entro il quale l'istante è tenuto a iniziare il giudizio di merito di cui all'articolo 700].

 

 

Capo IV - Dei procedimenti possessori

 

Art. 703. Domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso.

Le domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso si propongono con ricorso  al giudice (Termine così sostituito dall'art. 105 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51) competente a norma dell'articolo 21.

Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti, in quanto compatibili (Comma così sostituito dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80).

L'ordinanza che accoglie o respinge la domanda è reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies (Comma aggiunto dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80).

Se  richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta  giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo  comma,  il  giudice  fissa  dinanzi  a    l'udienza  per la prosecuzione   del   giudizio   di   merito.  Si  applica  l'articolo 669-novies, terzo comma (Comma aggiunto dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80).


Art. 704. Domande di provvedimento possessorio nel corso di giudizio petitorio.

Ogni domanda relativa al possesso [c.c. 1140], per fatti che avvengono durante la pendenza del giudizio petitorio, deve essere proposta davanti al giudice di quest'ultimo.

La reintegrazione nel possesso può essere tuttavia domandata al giudice  competente  a  norma  dell'articolo  703,  il  quale  dà i provvedimenti  temporanei  indispensabili;  ciascuna delle parti può proseguire  il  giudizio  dinanzi  al giudice del petitorio, ai sensi dell'articolo 703 (Comma così sostituito dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80).


Art. 705. Divieto di proporre giudizio petitorio.

Il convenuto nel giudizio possessorio non può proporre giudizio petitorio, finché il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata eseguita.

Il convenuto può tuttavia proporre il giudizio petitorio quando dimostra che la esecuzione del provvedimento possessorio non può compiersi per fatto dell'attore.