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TITOLO VI - Della sospensione e dell'estinzione del processo

 

Capo I - Della sospensione del processo

 

Art. 623. Limiti della sospensione.

Salvo che la sospensione sia disposta dalla legge [c.p.c. 601] o dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo [c.p.c. 351, 373, 401, 407, 624, 668, 830] l'esecuzione forzata non può essere sospesa, che con provvedimento del giudice dell'esecuzione [c.p.c. 484].


Art. 624. Sospensione per opposizione all'esecuzione.

(Articolo così sostituito dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80)

Se è proposta  opposizione  all'esecuzione a norma degli articoli 615 e 619 (Parole così sostituite dall’art. 18 della legge 24 febbraio 2006, n. 52), il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi,  sospende,  su  istanza  di parte, il processo con cauzione o senza.

Contro  l'ordinanza  che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all'articolo 512, secondo comma.

Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma e non reclamata, nonché disposta o confermata in sede di reclamo, il giudice che ha disposto la sospensione dichiara con ordinanza non impugnabile l'estinzione del pignoramento, previa eventuale imposizione di cauzione e con salvezza degli atti compiuti, su istanza dell'opponente alternativa all'instaurazione del giudizio di merito sull'opposizione, fermo restando in tal caso il suo possibile promovimento da parte di ogni altro interessato; l'autorità dell'ordinanza di estinzione pronunciata ai sensi del presente comma non e' invocabile in un diverso processo (Comma aggiunto dall’art. 18 della legge 24 febbraio 2006, n. 52).

La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi degli articoli 618 e 618-bis (Comma aggiunto dall’art. 18 della legge 24 febbraio 2006, n. 52).

 

Art.  624-bis.  Sospensione  su  istanza  delle parti.

(Articolo inserito dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80)

Il giudice dell'esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo  esecutivo, può, sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell'incanto. Sull'istanza, il giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito e, se l'accoglie, dispone, nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 490, che, nei cinque giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione, lo stesso sia comunicato al custode e pubblicato sul sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima. La sospensione è disposta per una sola volta. L'ordinanza è revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo creditore e sentito comunque il debitore. (Comma così integrato dall’art. 1 della legge 28 dicembre 2005, n. 263)

Entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire.

Nelle espropriazioni mobiliari l'istanza per la sospensione può essere presentata non oltre la fissazione della data di asporto dei beni ovvero fino a dieci giorni prima della data della vendita se questa deve essere espletata nei luoghi in cui essi sono custoditi e, comunque, prima della effettuazione della pubblicità commerciale ove disposta. Nelle espropriazioni presso terzi l'istanza di sospensione non può più essere proposta dopo la dichiarazione del terzo (Comma aggiunto dall’art. 18 della legge 24 febbraio 2006, n. 52).

 

Art. 625. Procedimento.

Sull'istanza per la sospensione del processo di cui all'articolo precedente, il giudice dell'esecuzione [c.p.c. 484] provvede con ordinanza [c.p.c. 487], sentite le parti [c.p.c. 485].

Nei casi urgenti, il giudice può disporre la sospensione con decreto, nel quale fissa l'udienza di comparizione delle parti. All'udienza provvede con ordinanza.


Art. 626. Effetti della sospensione.

Quando il processo è sospeso, nessun atto esecutivo può essere compiuto, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione [c.p.c. 484].


Art. 627. Riassunzione.

(Articolo così sostituito dall'art. 49 della legge 14 luglio 1950, n. 581)

Il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio [c.p.c. 153] fissato dal giudice dell'esecuzione [c.p.c. 625, 630] e, in ogni caso, non più tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato [c.p.c. 324] della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d'appello che rigetta l'opposizione

 

Art. 628. Sospensione del termine d'efficacia del pignoramento.

L'opposizione ai singoli atti esecutivi sospende il decorso del termine previsto nell'articolo 497.



Capo II - Dell'estinzione del processo

 

Art. 629. Rinuncia.

Il processo si estingue [c.p.c. 306] se, prima dell'aggiudicazione [c.p.c. 503, 537] o dell'assegnazione [c.p.c. 505, 530], il creditore pignorante e quelli intervenuti [c.p.c. 499] muniti di titolo esecutivo [c.p.c. 474] rinunciano agli atti.

Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti.

In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell'articolo 306.

 

Art. 630. Inattività delle parti.

(Articolo così sostituito dall'art. 12 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857)

Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice [c.p.c. 152, 157, 307, 497, 512, 547, 548, 549, 615, 619, 627; disp. att. c.p.c. 172].

L'estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa, salvo il disposto dell'articolo successivo. L'estinzione è dichiarata con ordinanza [c.p.c. 487] del giudice dell'esecuzione [c.p.c. 484], la quale è comunicata a cura del cancelliere, se è pronunciata fuori dell'udienza.

Contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione relativa è ammesso reclamo da parte del debitore o del creditore  pignorante  ovvero  degli  altri creditori intervenuti nel termine perentorio di venti giorni dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza e (Parole inserite dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80) con l'osservanza delle forme di cui all'articolo 178 terzo, quarto e quinto comma. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza.

 

Art. 631. Mancata comparizione all'udienza.

(Articolo così sostituito dall'art. 12 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857)

Se nel corso del processo esecutivo nessuna delle parti si presenta all'udienza, fatta eccezione per quella in cui ha luogo la vendita, (Parole inserite dall’art. 1 della legge 28 dicembre 2005, n. 263) il giudice dell'esecuzione [c.p.c. 484] fissa una udienza successiva di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti.

Se nessuna delle parti si presenta alla nuova udienza, il giudice dichiara con ordinanza [c.p.c. 487] l'estinzione del processo esecutivo [c.p.c. 307].

Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente [disp. att. c.p.c. 130].

 

Art. 632. Effetti dell'estinzione del processo.

Con l'ordinanza che pronuncia l'estinzione è disposta sempre la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Con la medesima ordinanza il giudice dell'esecuzione provvede alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti, se richiesto, e alla liquidazione dei compensi spettanti all'eventuale delegato ai sensi dell'articolo 591-bis (Comma così inserito dall'art. 12 della legge 3 agosto 1998, n. 302).

Se l'estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell'aggiudicazione [c.p.c. 537] o dell'assegnazione [c.p.c. 503, 505, 530], essa rende inefficaci gli atti compiuti [c.c. 2945]; se avviene dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione, la somma ricavata è consegnata al debitore.

Avvenuta l'estinzione del processo, il custode rende al debitore il conto [c.p.c. 560], che è discusso e chiuso davanti al giudice dell'esecuzione [c.p.c. 484, 593].

Si applica la disposizione dell'articolo 310 ultimo comma [disp. att. c.p.c. 172].