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TITOLO V - Delle
opposizioni
Capo I - Delle opposizioni del debitore e del
terzo assoggettato all'esecuzione
Sezione I - Delle opposizioni alla esecuzione
Quando si contesta il diritto della parte
istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata
[c.p.c. 491], si può proporre opposizione al precetto [c.p.c. 480] con
citazione davanti al giudice competente per materia o valore [c.p.c. 17] e per
territorio a norma dell'articolo 27.
Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione
di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni
[c.c. 823; c.p.c. 514, 545] si propongono con ricorso al giudice
dell'esecuzione stessa [c.p.c. 484]. Questi fissa con decreto l'udienza di
comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio [c.p.c. 153] per
la notificazione del ricorso e del decreto.
Art. 616. Provvedimenti sul
giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione.
(Articolo così sostituito dall’art. 14 della legge 24 febbraio 2006, n. 52)
Se competente per la causa e' l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione questi fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà; altrimenti rimette la causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa. La causa e' decisa con sentenza non impugnabile.
Le opposizioni relative alla regolarità
formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata
l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, con
atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio [c.p.c. 153] di venti
giorni (Parole così sostituite dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80) dalla
notificazione del titolo esecutivo o del precetto [c.p.c. 479, 484].
Le opposizioni di cui al comma precedente che
sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione [c.p.c. 491] e
quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai
singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione
nel termine perentorio di venti giorni (Parole così sostituite dall’art. 2,
comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80) dal primo atto di esecuzione, se riguardano il
titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono
compiuti [c.c. 2929; c.p.c. 630; disp. att. c.p.c. 186; c.n. 668].
Art. 618. Provvedimenti del giudice
dell'esecuzione.
Il giudice dell'esecuzione [c.p.c. 484] fissa
con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio
per la notificazione del ricorso e del decreto, e dà, nei casi urgenti, i
provvedimenti opportuni.
All'udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà. La causa e' decisa con sentenza non impugnabile (Comma così sostituito dall’art. 15 della legge 24 febbraio 2006, n. 52).
Sono altresì non impugnabili le sentenze pronunciate a norma
dell'articolo precedente primo comma.
Sezione III - Opposizione in materia di lavoro, di previdenza e di
assistenza
(Sezione aggiunta dall'art. 3 della legge 11 agosto 1973, n. 533)
Art. 618-bis. Procedimento.
(Articolo
aggiunto dall'art. 3 della legge 11 agosto 1973, n. 533)
Per le materie trattate nei capi I e II del
titolo IV del libro secondo, le opposizioni all'esecuzione e gli atti esecutivi
sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di
lavoro in quanto applicabili.
Resta ferma la competenza del giudice dell'esecuzione
nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 e dal secondo comma
dell'articolo 617
Capo II - Delle
opposizioni di terzi
Art. 619. Forma dell'opposizione.
Il terzo che pretende avere la proprietà o altro
diritto reale [c.c. 832, 952] sui beni pignorati può proporre opposizione con
ricorso al giudice dell'esecuzione [c.p.c. 484], prima che sia disposta la
vendita o l'assegnazione dei beni [c.p.c. 530].
Il giudice fissa con decreto l'udienza di
comparizione delle parti davanti a sé [c.p.c. 183] e il termine perentorio per
la notificazione del ricorso e del decreto.
Se all'udienza le parti raggiungono un accordo il giudice ne dà atto con ordinanza, adottando ogni altra decisione idonea ad assicurare, se del caso, la prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il processo, statuendo altresì in questo caso anche sulle spese; altrimenti il giudice provvede ai sensi dell'articolo 616 tenuto conto della competenza per valore (Comma così sostituito dall’art. 17 della legge 24 febbraio 2006, n. 52).
Art. 620. Opposizione tardiva.
Se in seguito all'opposizione il giudice non
sospende la vendita dei beni mobili [c.p.c. 624] o se l'opposizione è proposta
dopo la vendita stessa, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma
ricavata [c.c. 2920; c.p.c. 509, 542, 596].
Art. 621. Limiti della prova testimoniale.
Il terzo opponente non può provare con
testimoni [c.c. 2721; c.p.c. 244] il suo diritto sui beni mobili pignorati
nella casa o nell'azienda del debitore, tranne che l'esistenza del diritto
stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal
terzo o dal debitore.
Art. 622. Opposizione della moglie del
debitore.
L'opposizione non può essere proposta dalla
moglie convivente col debitore, relativamente ai beni mobili pignorati nella
casa di lui, tranne che per i beni dotali [c.c. 177] o per i beni che essa
provi, con atto di data certa [c.c. 2704], esserle appartenuti prima del
matrimonio o esserle pervenuti per donazione o successione a causa di morte.