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TITOLO
IV - Dell'esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare
Art. 612. Provvedimento.
(Articolo così
modificato dall'art. 93 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)
Chi intende ottenere l'esecuzione forzata di una
sentenza di condanna per violazione di un obbligo di fare [c.c. 2931], o di non
fare [c.c. 2933], dopo la notificazione del precetto [c.p.c. 479, 480], deve
chiedere con ricorso al giudice dell'esecuzione che siano determinate le
modalità dell'esecuzione.
Il giudice dell'esecuzione [c.p.c. 16, 26] provvede
sentita la parte obbligata. Nella sua ordinanza designa l'ufficiale giudiziario
che deve procedere all'esecuzione e le persone che debbono provvedere al
compimento dell'opera non eseguita o alla distruzione di quella compiuta.
Art. 613. Difficoltà sorte nel corso
dell'esecuzione.
(Articolo così
modificato dall'art. 93 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)
L'ufficiale giudiziario può farsi assistere dalla
forza pubblica [c.p.c. 513] e deve chiedere al giudice dell'esecuzione le
opportune disposizioni per eliminare le difficoltà che sorgono nel corso
dell'esecuzione. Il giudice dell'esecuzione provvede con decreto [c.p.c. 135].
Art. 614. Rimborso delle spese.
(Articolo così
modificato dall'art. 93 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)
Al termine dell'esecuzione o nel corso di essa, la
parte istante presenta al giudice dell'esecuzione la nota delle spese anticipate
vistata dall'ufficiale giudiziario [c.p.c. 90, 91, 95], con domanda di decreto
d'ingiunzione [c.p.c. 633, 638].
Il giudice dell'esecuzione quando riconosce giustificate le spese denunciate, provvede con decreto a norma dell'articolo 642.