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TITOLO III - Dell'esecuzione per consegna o rilascio

 

Art. 605. Precetto per consegna o rilascio.

Il precetto per consegna di beni mobili o rilascio di beni immobili deve contenere, oltre le indicazioni di cui all'articolo 480, anche la descrizione sommaria dei beni stessi [c.c. 2930; c.p.c. 16, 586, 608].

Se il titolo esecutivo [c.p.c. 474] dispone circa il termine della consegna o del rilascio, l'intimazione va fatta con riferimento a tale termine [c.p.c. 482].


Art. 606. Modo della consegna.

Decorso il termine indicato nel precetto, l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo [c.p.c. 474] e del precetto #CPC 480, 1605#, si reca sul luogo in cui le cose si trovano e le ricerca a norma dell'articolo 513; quindi ne fa consegna [c.p.c. 607] alla parte istante o a persona da lei designata.


Art. 607. Cose pignorate.

Se le cose da consegnare sono pignorate [c.p.c. 513], la consegna non può avere luogo, e la parte istante deve fare valere le sue ragioni mediante opposizione a norma degli articoli 619 e seguenti.


Art. 608. Modo del rilascio.

L'esecuzione  inizia  con  la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale  giudiziario  comunica  almeno  dieci  giorni  prima alla parte,  che  è  tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà (Comma così sostituito dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80).

Nel giorno e nell'ora stabiliti, l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo [c.p.c. 474] e del precetto [c.p.c. 480, 605], si reca sul luogo dell'esecuzione e, facendo uso, quando occorre, dei poteri a lui consentiti dall'articolo 513, immette la parte istante o una persona da lei designata nel possesso dell'immobile, del quale le consegna le chiavi, ingiungendo agli eventuali detentori di riconoscere il nuovo possessore.

 

Art.  608-bis. Estinzione dell'esecuzione per rinuncia della parte istante.

(Articolo inserito dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80).

L'esecuzione di cui all'articolo 605 si estingue se la  parte  istante, prima della consegna o del rilascio, rinuncia con

atto   da   notificarsi   alla   parte  esecutata  e  da  consegnarsi all'ufficiale giudiziario procedente.


Art. 609. Provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione.

Se nell'immobile si trovano cose mobili [c.c. 812] appartenenti alla parte tenuta al rilascio e che non debbono essere consegnate, l'ufficiale giudiziario, se la stessa parte non le asporta immediatamente, può disporne la custodia sul posto anche a cura della parte istante, se consente di custodirle, o il trasporto in altro luogo.

Se le cose sono pignorate o sequestrate [c.p.c. 513, 670], l'ufficiale giudiziario dà immediatamente notizia dell'avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice dell'esecuzione per l'eventuale sostituzione del custode [c.p.c. 66] (Comma così modificato dall'art. 93 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51).


Art. 610. Provvedimenti temporanei.

(Articolo così modificato dall'art. 93 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)

Se nel corso dell'esecuzione sorgono difficoltà che non ammettono dilazione, ciascuna parte può chiedere al giudice dell'esecuzione, anche verbalmente, i provvedimenti temporanei occorrenti.

 

Art. 611. Spese dell'esecuzione.

Nel processo verbale [c.p.c. 126] l'ufficiale giudiziario specifica tutte le spese anticipate dalla parte istante.

La liquidazione delle spese è fatta dal giudice dell'esecuzione a norma degli articoli 91 e seguenti (Parole inserite dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80) con decreto che costituisce titolo esecutivo (Comma così modificato dall'art. 93 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51).