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TITOLO III - Dell'esecuzione per consegna o rilascio
Art. 605. Precetto per consegna o rilascio.
Il precetto per consegna di beni mobili o
rilascio di beni immobili deve contenere, oltre le indicazioni di cui
all'articolo 480, anche la descrizione sommaria dei beni stessi [c.c. 2930;
c.p.c. 16, 586, 608].
Se il titolo esecutivo [c.p.c. 474] dispone circa
il termine della consegna o del rilascio, l'intimazione va fatta con
riferimento a tale termine [c.p.c. 482].
Art. 606. Modo della consegna.
Decorso il termine indicato nel precetto,
l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo [c.p.c. 474] e del
precetto #CPC 480, 1605#, si reca sul luogo in cui le cose si trovano e le
ricerca a norma dell'articolo 513; quindi ne fa consegna [c.p.c. 607] alla
parte istante o a persona da lei designata.
Art. 607. Cose pignorate.
Se le cose da consegnare sono pignorate
[c.p.c. 513], la consegna non può avere luogo, e la parte istante deve fare
valere le sue ragioni mediante opposizione a norma degli articoli 619 e
seguenti.
Art. 608. Modo del rilascio.
L'esecuzione inizia con la notifica
dell'avviso con il quale l'ufficiale
giudiziario comunica almeno dieci
giorni prima alla
parte, che è
tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà (Comma
così sostituito dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80).
Nel giorno e nell'ora stabiliti, l'ufficiale
giudiziario, munito del titolo esecutivo [c.p.c. 474] e del precetto [c.p.c.
480, 605], si reca sul luogo dell'esecuzione e, facendo uso, quando occorre,
dei poteri a lui consentiti dall'articolo 513, immette la parte istante o una
persona da lei designata nel possesso dell'immobile, del quale le consegna le
chiavi, ingiungendo agli eventuali detentori di riconoscere il nuovo
possessore.
Art.
608-bis. Estinzione dell'esecuzione per rinuncia della parte istante.
(Articolo inserito dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80).
L'esecuzione di cui all'articolo 605 si estingue se la parte istante, prima della consegna o del rilascio, rinuncia con
atto
da notificarsi alla parte
esecutata e da consegnarsi all'ufficiale giudiziario procedente.
Art. 609. Provvedimenti circa i mobili
estranei all'esecuzione.
Se nell'immobile si trovano cose mobili [c.c.
812] appartenenti alla parte tenuta al rilascio e che non debbono essere
consegnate, l'ufficiale giudiziario, se la stessa parte non le asporta
immediatamente, può disporne la custodia sul posto anche a cura della parte
istante, se consente di custodirle, o il trasporto in altro luogo.
Se le cose sono pignorate o sequestrate
[c.p.c. 513, 670], l'ufficiale giudiziario dà immediatamente notizia
dell'avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il
pignoramento o il sequestro, e al giudice dell'esecuzione per l'eventuale
sostituzione del custode [c.p.c. 66] (Comma
così modificato dall'art. 93 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51).
Art. 610. Provvedimenti temporanei.
(Articolo
così modificato dall'art. 93 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)
Se nel corso dell'esecuzione sorgono difficoltà che non
ammettono dilazione, ciascuna parte può chiedere al giudice dell'esecuzione,
anche verbalmente, i provvedimenti temporanei occorrenti.
Art. 611. Spese dell'esecuzione.
Nel processo verbale [c.p.c. 126] l'ufficiale
giudiziario specifica tutte le spese anticipate dalla parte istante.
La liquidazione delle spese è fatta dal
giudice dell'esecuzione a norma degli articoli 91 e seguenti (Parole
inserite dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80) con decreto che
costituisce titolo esecutivo (Comma così
modificato dall'art. 93 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51).