%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%>
TITOLO II - Dell'espropriazione forzata
Capo I - Dell'espropriazione forzata in
generale
Sezione I - Dei modi e delle forme dell'espropriazione
forzata in generale
(Articolo
così sostituito dall'art. 89 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)
Il creditore può valersi cumulativamente dei
diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge, ma, su
opposizione del debitore, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza non
impugnabile, può limitare l'espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o,
in mancanza, a quello che il giudice stesso determina.
Se è iniziata anche l'esecuzione immobiliare, l'ordinanza è
pronunciata dal giudice di quest'ultima.
Art. 484. Giudice dell'esecuzione.
L'espropriazione è diretta da un giudice
[c.p.c. 16, 26, 560, 562, 569, 578, 587, 590, 593, 596, 598, 600, 615, 616,
617, 618, 619, 623, 624, 625, 626].
La nomina del giudice dell'esecuzione è fatta
dal presidente del tribunale, su presentazione a cura del cancelliere del
fascicolo entro due giorni dalla sua formazione (Comma così sostituito dall'art. 90 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51).
[Nelle preture fornite di più magistrati la nomina è fatta
dal dirigente a norma del comma precedente] (Comma abrogato dall'art. 90 del
D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51).
Si applicano al giudice dell'esecuzione le
disposizioni degli articoli 174 e 175.
Art. 485. Audizione degli interessati.
Quando la legge richiede o il giudice ritiene
necessario che le parti ed eventualmente altri interessati siano sentiti
[c.p.c. 495, 510, 530, 541, 552, 554, 569, 572, 590, 595, 596, 600, 604, 625;
disp. att. c.p.c. 171, 172, 176, 178], il giudice stesso fissa con decreto
l'udienza alla quale il creditore pignorante, i creditori intervenuti, il
debitore ed eventualmente gli altri interessati debbono comparire davanti a
lui.
Il decreto è comunicato [c.p.c. 136] dal
cancelliere.
Se risulta o appare probabile che alcuna
delle parti non sia comparsa per cause indipendenti dalla sua volontà, il
giudice dell'esecuzione fissa una nuova udienza della quale il cancelliere dà
comunicazione alla parte non comparsa.
Art. 486. Forma delle domande e delle istanze.
Le domande e le istanze che si propongono al
giudice dell'esecuzione, se la legge non dispone altrimenti, sono proposte
oralmente quando avvengono all'udienza, e con ricorso [c.p.c. 125] da
depositarsi in cancelleria negli altri casi [c.p.c. 496, 513].
Art. 487. Forma dei provvedimenti del giudice.
Salvo che la legge disponga altrimenti
[c.p.c. 485, 533, 545, 574, 575, 585, 587, 611, 613, 614, 615, 618, 619, 625],
i provvedimenti del giudice dell'esecuzione sono dati con ordinanza, che può essere
dal giudice stesso modificata o revocata finché non abbia avuto esecuzione.
Per le ordinanze del giudice dell'esecuzione
si osservano le disposizioni degli articoli 176 e seguenti in quanto
applicabili [c.p.c. 593] e quella dell'articolo 186.
Art. 488. Fascicolo dell'esecuzione.
Il cancelliere forma per ogni procedimento
d'espropriazione un fascicolo, nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti
dal giudice, dal cancelliere e dall'ufficiale giudiziario, e gli atti e
documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati [c.p.c. 518,
524, 543, 557; 36].
Il [pretore o il] (Parole soppresse dall'art. 91 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)
presidente del tribunale competente per l'esecuzione o il giudice
dell'esecuzione stessa può autorizzare il creditore a depositare, in luogo
dell'originale, una copia autentica del titolo esecutivo, con obbligo di
presentare l'originale a ogni richiesta del giudice.
Art. 489. Luogo delle notificazioni e delle
comunicazioni.
Le notificazioni e le comunicazioni ai
creditori pignoranti si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto
nell'atto di precetto; quelle ai creditori intervenuti, nella residenza
dichiarata o nel domicilio eletto nella domanda d'intervento.
In mancanza di dichiarazione di residenza o
di elezione di domicilio le notificazioni possono farsi presso la cancelleria
del giudice competente per l'esecuzione [c.p.c. 16, 26].
Art. 490. Pubblicità degli avvisi.
Quando la legge dispone che di un atto esecutivo
sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono
interessare il pubblico, deve essere affisso per tre giorni continui nell'albo
dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo.
In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi dell'articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice, e' altresì inserito in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto (Comma così sostituito dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80).
Il giudice dispone
inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del
termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto (Parole
inserite dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80) una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore
diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di
informazione nazionali e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della
pubblicità commerciale. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi
dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa.
Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale,
multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori
della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle
dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata (Periodo
aggiunto dall'art. 80, comma 46, della legge 27 dicembre 2002, n. 289).
Nell’avviso è omessa l’indicazione del debitore (Periodo aggiunto dall’art.
174 del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196) (Comma sostituito dall'art. 52, comma 76,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448).
Sezione II - Del pignoramento
Art. 491. Inizio dell'espropriazione.
Salva l'ipotesi prevista nell'articolo 502,
l'espropriazione forzata si inizia col pignoramento.
Art. 492. Forma del pignoramento.
(Articolo
così sostituito dall’art. 1 della legge 24 febbraio 2006, n. 52)
Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi.
Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.
Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui e' stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.
Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione.
Della dichiarazione del debitore e' redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale e l'ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all'articolo 520 oppure, quando tale luogo e' compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi e' costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell'articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l'atto di cui all'articolo 543, effettua il pagamento o restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti.
Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 499, quarto comma.
In ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione, quando non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori intervenuti, su richiesta del creditore procedente, rivolge richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta, eventualmente riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente le complete generalità di ciascuno, nonché quelle dei creditori istanti. L'ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario.
Se il debitore e' un imprenditore commerciale l'ufficiale giudiziario, negli stessi casi di cui al settimo comma e previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l'assistenza dell'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all'ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell'accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore.
Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione prevista dall'articolo 488, secondo comma.
Art. 493. Pignoramenti su istanza di più creditori.
Più creditori possono con unico pignoramento
colpire il medesimo bene.
Il bene sul quale è stato compiuto un
pignoramento può essere pignorato successivamente su istanza di uno o più
creditori.
Ogni pignoramento ha effetto indipendente,
anche se unito ad altri in unico processo [c.p.c. 498, 523, 524, 550, 561].
Art. 494. Pagamento nelle mani dell'ufficiale
giudiziario.
(Articolo
così sostituito dall'art. 47 della legge 14 luglio 1950, n. 581)
Il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani
dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese,
con l'incarico di consegnarli al creditore [c.p.c. 495].
All'atto del versamento si può fare riserva
di ripetere la somma versata.
Può altresì evitare il pignoramento di cose,
depositando nelle mani dell'ufficiale giudiziario in luogo di esse, come
oggetto di pignoramento, una somma di danaro eguale all'importo del credito o
dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi [c.p.c.
687].
Art. 495. Conversione del pignoramento.
(Articolo
così sostituito dall'art. 13 della legge 3 agosto 1998, n. 302)
Prima che sia disposta la vendita o
l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569 (Parole così sostituite
dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80), il debitore può chiedere
di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre
alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai
creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.
Unitamente all'istanza deve essere depositata
in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un quinto
dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti
dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i
versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. La somma è
depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice.
La somma da sostituire al bene pignorato è
determinata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti in
udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell'istanza di conversione.
Qualora le cose pignorate siano costituite da
beni immobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono
giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il
termine massimo di dociotto mesi (Parole
così sostituite dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80) la somma determinata
a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso
convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale.
Qualora il debitore ometta il versamento
dell'importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma, ovvero ometta o
ritardi di oltre 15 giorni il versamento anche di una sola delle rate previste
nel quarto comma, le somme versate formano parte dei beni pignorati. Il giudice
dell'esecuzione, su richiesta del creditore procedente o creditore intervenuto
munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi.
Con l'ordinanza che ammette la sostituzione,
il giudice dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento e che
la somma versata vi sia sottoposta in loro vece. I beni immobili sono liberati
dal pignoramento con il versamento dell'intera somma.
L'istanza può essere avanzata una sola volta
a pena di inammissibilità.
Art. 496. Riduzione del pignoramento.
Su istanza del debitore [c.p.c. 486] o anche
d'ufficio, quando il valore dei beni pignorati è superiore all'importo delle
spese e dei crediti di cui all'articolo precedente, il giudice, sentiti il
creditore pignorante e i creditori intervenuti, può disporre la riduzione del
pignoramento.
Art. 497. Cessazione dell'efficacia del pignoramento.
Il pignoramento perde efficacia quando dal
suo compimento sono trascorsi novanta giorni senza che sia stata chiesta
l'assegnazione o la vendita [c.p.c. 501, 630, 632].
Art. 498. Avviso ai creditori iscritti.
Debbono essere avvertiti [c.p.c. 500]
dell'espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di
prelazione risultante da pubblici registri [c.c. 2672, 2673, 2683, 2693, 2745,
2749, 2808, 2899, 2913, 2914, 2917, 2918, 2919].
A tale fine è notificato a ciascuno di essi
[c.c. 2844, 2845], a cura del creditore pignorante ed entro cinque giorni dal
pignoramento [c.p.c. 492], un avviso contenente l'indicazione del creditore
pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose
pignorate [c.c. 2741, 2899; disp. att. c.p.c. 160].
In mancanza della prova di tale
notificazione, il giudice non può provvedere sull'istanza di assegnazione o di
vendita [c.p.c. 501, 505, 529, 567].
Art. 499. Intervento.
(Articolo così sostituito dall’art. 1 della legge 28 dicembre 2005, n. 263)
Possono intervenire nell'esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile.
Il ricorso deve essere depositato prima che sia tenuta l'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569, deve contenere l'indicazione del credito e quella del titolo di esso, la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione. Se l'intervento ha luogo per un credito di somma di denaro risultante dalle scritture di cui al primo comma, al ricorso deve essere allegato, a pena di inammissibilità, l'estratto autentico notarile delle medesime scritture rilasciato a norma delle vigenti disposizioni.
Il creditore privo di titolo esecutivo che interviene nell'esecuzione deve notificare al debitore, entro i dieci giorni successivi al deposito, copia del ricorso, nonché copia dell'estratto autentico notarile attestante il credito se l'intervento nell'esecuzione ha luogo in forza di essa.
Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, con atto notificato o all'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione.
Con l'ordinanza con cui è disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569 il giudice fissa, altresì, udienza di comparizione davanti a sé del debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo, disponendone la notifica a cura di una delle parti. Tra la data dell'ordinanza e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di sessanta giorni.
All'udienza di comparizione il
debitore deve dichiarare quali dei crediti per i quali hanno avuto luogo gli
interventi egli intenda riconoscere in tutto o in parte, specificando in
quest'ultimo caso la relativa misura. Se il debitore non compare, si intendono
riconosciuti tutti i crediti per i quali hanno avuto luogo interventi in
assenza di titolo esecutivo. In tutti i casi il riconoscimento rileva comunque
ai soli effetti dell'esecuzione. I creditori intervenuti i cui crediti siano
stati riconosciuti da parte del debitore partecipano alla distribuzione della
somma ricavata per l'intero ovvero limitatamente alla parte del credito per la
quale vi sia stato riconoscimento parziale. I creditori intervenuti i cui
crediti siano stati viceversa disconosciuti dal debitore hanno diritto, ai
sensi dell'articolo 510, terzo comma, all'accantonamento delle somme che ad
essi spetterebbero, sempre che ne facciano istanza e dimostrino di avere
proposto, nei trenta giorni successivi all'udienza di cui al presente comma,
l'azione necessaria affinché essi possano munirsi del titolo esecutivo.
Art.
500. Effetti dell'intervento.
(Articolo così sostituito dall’art. 1 della legge 28 dicembre 2005, n. 263)
L'intervento, secondo le disposizioni contenute nei capi seguenti e nei casi ivi previsti, dà diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata, a partecipare all'espropriazione del bene pignorato e a provocarne i singoli atti.
L'istanza di assegnazione o di vendita dei
beni pignorati non può essere proposta se non decorsi dieci giorni dal
pignoramento, tranne che per le cose deteriorabili, delle quali può essere
disposta l'assegnazione o la vendita immediata [c.c. 2919-2929; c.p.c. 497,
505, 552].
Art. 502. Termine per l'assegnazione o la vendita del
pegno.
Salve le disposizioni speciali del codice
civile, per l'espropriazione delle cose date in pegno e dei mobili soggetti ad
ipoteca si seguono le norme del presente Codice, ma l'assegnazione o la vendita
può essere chiesta senza che sia stata preceduta da pignoramento (Comma così modificato dall'articolo unico
del R.D. 20 aprile 1942, n. 504).
In tal caso il termine per l'istanza di assegnazione o di
vendita decorre dalla notificazione del precetto [c.p.c. 479, 491, 501].
Art. 503. Modi della vendita forzata.
La vendita forzata può farsi con incanto
[c.p.c. 534, 576] o senza [c.p.c. 532, 570], secondo le forme previste nei capi
seguenti [c.c. 2919; disp. att. c.p.c. 164].
Art. 504. Cessazione della vendita forzata.
Se la vendita è fatta in più volte o in più
lotti, deve cessare quando il prezzo già ottenuto raggiunge l'importo delle
spese e dei crediti menzionati nell'articolo 495 primo comma.
Art. 505. Assegnazione.
Il creditore pignorante può chiedere
l'assegnazione dei beni pignorati, nei limiti e secondo le regole contenute nei
capi seguenti [c.c. 2925; c.p.c. 529, 530, 539, 552, 556, 589].
Se sono intervenuti altri creditori [c.p.c.
498], l'assegnazione può essere chiesta a vantaggio di uno solo o di più,
d'accordo fra tutti.
Art. 506. Valore minimo per l'assegnazione.
L'assegnazione può essere fatta soltanto per
un valore non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto a
prelazione [c.c. 2741] anteriore a quello dell'offerente.
Se il valore eccede quello indicato nel comma
precedente, sull'eccedenza [c.p.c. 498; disp. att. c.p.c. 162] concorrono
l'offerente e gli altri creditori, osservate le cause di prelazione che li
assistono.
Art. 507. Forma dell'assegnazione.
L'assegnazione si fa mediante ordinanza del
giudice dell'esecuzione [c.p.c. 484] contenente l'indicazione
dell'assegnatario, del creditore pignorante, di quelli intervenuti, del
debitore, ed eventualmente del terzo proprietario, del bene assegnato e del
prezzo di assegnazione [c.p.c. 487; disp. att. c.p.c. 162].
Art. 508. Assunzione di debiti da parte
dell'aggiudicatario o dell'assegnatario.
Nel caso di vendita o di assegnazione di un
bene gravato da pegno [c.c. 2784] o da ipoteca [c.c. 2808], l'aggiudicatario o
assegnatario, con l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione [c.p.c. 484],
può concordare col creditore pignoratizio o ipotecario l'assunzione del debito
con le garanzie ad esso inerenti, liberando il debitore [c.p.c. 502, 585, 602].
In tal caso nel provvedimento di vendita o di
assegnazione si deve menzionare l'assunzione del debito.
Sezione V - Della distribuzione della somma ricavata
La somma da distribuire [c.c. 2920] è formata
da quanto proviene a titolo di prezzo o conguaglio delle cose vendute o
assegnate, di rendita o provento delle cose pignorate, di multa [c.p.c. 587] e
risarcimento di danno da parte dell'aggiudicatario [c.p.c. 620].
Art. 510. Distribuzione della somma
ricavata.
(Articolo così sostituito dall’art. 1 della legge 28 dicembre 2005, n. 263)
Se vi è un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese.
In caso diverso la somma ricavata è dal giudice distribuita tra i creditori a norma delle disposizioni contenute nei capi seguenti, con riguardo alle cause legittime di prelazione e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori intervenuti privi di titolo esecutivo i cui crediti non siano stati in tutto o in parte riconosciuti dal debitore.
L'accantonamento è disposto dal giudice dell'esecuzione per il tempo ritenuto necessario affinché i predetti creditori possano munirsi di titolo esecutivo e, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Decorso il termine fissato, su istanza di una delle parti o anche d'ufficio, il giudice dispone la comparizione davanti a sé del debitore, del creditore procedente e dei creditori intervenuti, con l'eccezione di coloro che siano già stati integralmente soddisfatti, e dà luogo alla distribuzione della somma accantonata tenuto conto anche dei creditori intervenuti che si siano nel frattempo muniti di titolo esecutivo. La comparizione delle parti per la distribuzione della somma accantonata è disposta anche prima che sia decorso il termine fissato se vi è istanza di uno dei predetti creditori e non ve ne siano altri che ancora debbano munirsi di titolo esecutivo.
Il residuo della somma ricavata, dopo l'ulteriore distribuzione di cui al terzo comma ovvero dopo che sia decorso il termine nello stesso previsto, è consegnato al debitore o al terzo che ha subito l'espropriazione.
Art. 511. Domanda di sostituzione.
I creditori di un creditore avente diritto alla
distribuzione possono chiedere di essere a lui sostituiti, proponendo domanda a
norma dell'articolo 499 secondo comma [c.c. 2900].
Il giudice dell'esecuzione provvede alla
distribuzione [c.p.c. 510] anche nei loro confronti, ma le contestazioni relative
alle loro domande non possono ritardare la distribuzione tra gli altri
creditori concorrenti.
Art. 512. Risoluzione delle controversie.
(Articolo
così sostituito dall'art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80)
Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con
ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, secondo comma.
Il giudice può, anche con l'ordinanza di cui al primo comma,
sospendere, in tutto o in parte, la
distribuzione della somma
ricavata.
Sezione
I - Del pignoramento
Art. 513. Ricerca delle cose da pignorare.
L'ufficiale giudiziario, munito del titolo
esecutivo [c.p.c. 474] e del precetto [c.p.c. 480], può ricercare le cose da
pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti
[c.p.c. 517, 523, 607, 609, 671]. Può anche ricercarle sulla persona del
debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro [c.c.
2912].
Quando è necessario aprire porte, ripostigli
o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure
allontanare persone che disturbano l'esecuzione del pignoramento, l'ufficiale
giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre
l'assistenza della forza pubblica [c.p.c. 475].
Il presidente del tribunale o un giudice da
lui delegato, su ricorso del creditore [c.p.c. 486], può autorizzare con
decreto l'ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate che non si trovano
in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali egli può direttamente
disporre (Comma così modificato dall'art.
92 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51).
In ogni caso l'ufficiale giudiziario può sottoporre a
pignoramento, secondo le norme della presente sezione, le cose del debitore che
il terzo possessore [c.p.c. 543] consente di esibirgli [c.p.c. 556].
Art. 514. Cose mobili assolutamente
impignorabili.
Oltre alle cose dichiarate impignorabili da
speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare:
1. le cose sacre e quelle che servono
all'esercizio del culto [c.c. 831];
2. l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria,
i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli
armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di
cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di
cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al
debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia
esclusi i mobili, meno i letti di rilevante valore economico, anche per
accertato pregio artistico o di antiquariato (Numero così sostituito dall’articolo unico della legge 8 maggio 1971,
n. 302);
3. i commestibili e i combustibili necessari
per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel
numero precedente;
[4. gli strumenti, gli oggetti e i libri
indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del
debitore] (Numero abrogato dall’art. 3 della legge 24 febbraio 2006, n. 52);
5. le armi e gli oggetti che il debitore ha
l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio;
6. le decorazioni al valore, le lettere, i
registri e in genere gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che
formino parte di una collezione.
Art. 515. Cose mobili relativamente
impignorabili.
(Articolo
così modificato dall'art. 93 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)
Le cose, che il proprietario di un fondo vi
tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo [c.c. 817], possono essere
pignorate separatamente dall'immobile soltanto in mancanza di altri mobili;
tuttavia il giudice dell'esecuzione, su istanza del debitore e sentito il
creditore, può escludere dal pignoramento, con ordinanza non impugnabile,
quelle tra le cose suindicate che sono di uso necessario per la coltura del
fondo, o può anche permetterne l'uso, sebbene pignorate, con le opportune
cautele per la loro conservazione e ricostituzione [c.n. 645].
Le stesse disposizioni il giudice dell'esecuzione può dare relativamente alle cose destinate dal coltivatore al servizio o alla coltivazione del fondo.
Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro (Comma aggiunto dall’art. 4 della legge 24 febbraio 2006, n. 52).
.
Art. 516. Cose pignorabili in particolari circostanze di
tempo.
I frutti non ancora raccolti o separati dal
suolo [c.c. 820] non possono essere pignorati separatamente dall'immobile a cui
accedono [c.p.c. 518], se non nelle ultime sei settimane anteriori al tempo
ordinario della loro maturazione, tranne che il creditore pignorante si assuma
le maggiori spese della custodia.
I bachi da seta possono essere pignorati solo
quando sono nella maggior parte sui rami per formare il bozzolo [c.p.c. 531].
Art. 517. Scelta delle cose da pignorare.
(Articolo così sostituito dall’art. 5 della legge 24 febbraio 2006, n. 52)
Il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene di più facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito precettato aumentato della metà.
In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve preferire il denaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito e ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione.
Art. 518. Forma del pignoramento.
(Articolo così sostituito dall’art. 6 della legge 24 febbraio 2006, n. 52)
L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'articolo 492 e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo con l'assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore da lui scelto. Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, l'ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualità e l'ubicazione.
Quando ritiene opportuno differire le operazioni di stima l'ufficiale giudiziario redige un primo verbale di pignoramento, procedendo senza indugio e comunque entro il termine perentorio di trenta giorni alla definitiva individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento sulla base dei valori indicati dall'esperto, al quale e' consentito in ogni caso accedere al luogo in cui i beni si trovano.
Il giudice dell'esecuzione liquida le spese ed il compenso spettanti all'esperto, tenuto conto dei valori di effettiva vendita o assegnazione dei beni o, in qualunque altro caso, sulla base dei valori stimati.
Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate. Se il debitore non e' presente, l'ufficiale giudiziario rivolge l'ingiunzione alle persone indicate nell'articolo 139, secondo comma, e consegna loro un avviso dell'ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette persone affigge l'avviso alla porta dell'immobile in cui ha eseguito il pignoramento. Il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto devono essere depositati in cancelleria entro le ventiquattro ore dal compimento delle operazioni. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. L'ufficiale giudiziario trasmette copia del processo verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo posta ordinaria, telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. Su istanza del creditore, da depositare non oltre il termine per il deposito dell'istanza di vendita, il giudice, nominato uno stimatore quando appare opportuno, ordina l'integrazione del pignoramento se ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore a quello indicato nel primo comma. In tale caso l'ufficiale giudiziario riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni.
Art. 519. Tempo del pignoramento.
Il pignoramento non può essere eseguito nei
giorni festivi né fuori delle ore indicate nell'articolo 147, salvo che ne sia
data autorizzazione dal presidente del tribunale o da un giudice da lui
delegato [c.p.c. 26, 487] (Comma così
modificato dall'art. 94 del D.L.vo
19 febbraio 1998, n. 51).
Il pignoramento iniziato nelle ore prescritte
può essere proseguito fino al suo compimento.
Art. 520. Custodia dei mobili pignorati.
L'ufficiale giudiziario consegna al
cancelliere del tribunale il danaro, i titoli di credito [c.c. 1992] e gli
oggetti preziosi colpiti dal pignoramento [c.p.c. 517]. Il danaro deve essere
depositato dal cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari, mentre i titoli
di credito e gli oggetti preziosi sono custoditi nei modi che il giudice
dell'esecuzione determina (Comma così
modificato dall'art. 95 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51).
Per la conservazione delle altre cose l'ufficiale giudiziario provvede, quando il creditore ne fa richiesta, trasportandole presso un luogo di pubblico deposito oppure affidandole a un custode diverso dal debitore; nei casi di urgenza l'ufficiale giudiziario affida la custodia agli istituti autorizzati di cui all'articolo 159 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice (Comma così sostituito dall’art. 7 della legge 24 febbraio 2006, n. 52)
.
Art. 521. Nomina e obblighi del custode.
Non possono essere nominati custode il
creditore o il suo coniuge senza il consenso del debitore, né il debitore o le
persone della sua famiglia che convivono con lui senza il consenso del
creditore.
Il custode sottoscrive il processo verbale
[c.p.c. 126] dal quale risulta la sua nomina.
Al fine della conservazione delle cose
pignorate, l'ufficiale giudiziario autorizza il custode a lasciarle
nell'immobile appartenente al debitore o a trasportarle altrove [c.p.c. 520,
536].
Il custode non può usare delle cose pignorate
senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione e deve rendere il conto a
norma dell'articolo 593 [c.p.c. 66, 67, 632; c.p. 334, 335] (Comma così modificato dall'art. 93 del
D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51).
Quando e' depositata l'istanza di vendita il giudice dispone la sostituzione del custode nominando l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534 che entro trenta giorni, previo invio di comunicazione contenente la data e l'orario approssimativo dell'accesso, provvede al trasporto dei beni pignorati presso la propria sede o altri locali nella propria disponibilità. Le persone incaricate dall'istituto, quando risulta necessario per apprendere i beni, possono aprire porte, ripostigli e recipienti e richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni che risultato difficilmente trasportabili con l'impiego dei mezzi usualmente utilizzati l'istituto può chiedere di essere autorizzato a provvedere alla loro custodia nel luogo in cui si trovano (Comma aggiunto dall’art. 8 della legge 24 febbraio 2006, n. 52)
.
Art. 522. Compenso del custode.
Il custode non ha diritto a compenso se non
l'ha chiesto e se non gli è stato riconosciuto dall'ufficiale giudiziario
all'atto della nomina.
Nessun compenso può attribuirsi alle persone
indicate nel primo comma dell'articolo precedente [c.p.c. 65].
Art. 523. Unione di pignoramenti.
L'ufficiale giudiziario, che trova un
pignoramento già iniziato da altro ufficiale giudiziario, continua le
operazioni insieme con lui. Essi redigono unico processo verbale [c.p.c. 493].
Art. 524. Pignoramento successivo.
(Articolo
così sostituito dall'art. 10 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857)
L'ufficiale giudiziario, che trova un
pignoramento già compiuto, ne dà atto nel processo verbale descrivendo i mobili
precedentemente pignorati [c.p.c. 493], e quindi procede al pignoramento degli
altri beni o fa constare nel processo verbale che non ve ne sono.
Il processo verbale è depositato in
cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento
[c.p.c. 488, 518], se quello successivo è compiuto anteriormente all'udienza
prevista nell'articolo 525, primo comma, ovvero alla presentazione del ricorso
per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati nell'ipotesi prevista nel
secondo comma dell'articolo 525 (Così modificato dal l’art. 2, comma 3, del
D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80). In tal caso il cancelliere ne dà notizia al creditore primo
pignorante e l'esecuzione si svolge in unico processo [c.p.c. 527; disp. att.
c.p.c. 160].
Il pignoramento successivo, se è compiuto dopo l'udienza di
cui sopra ovvero dopo la presentazione del ricorso predetto, ha gli effetti di
un intervento tardivo [c.p.c. 528] rispetto ai beni colpiti dal primo
pignoramento. Se colpisce altri beni, per questi ha luogo separato processo.
Art. 525. Condizione e tempo dell'intervento.
(Articolo
così sostituito dall'art. 48 della legge 14 luglio 1950, n. 581)
[Possono intervenire a norma dell'articolo
499 tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un credito certo, liquido
ed esigibile] (Comma abrogato dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80).
Per gli effetti di cui agli articoli seguenti
l'intervento deve avere luogo non oltre la prima udienza fissata per
l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione. Di tale intervento il
cancelliere dà notizia al creditore pignorante.
Qualora il valore dei beni pignorati,
determinato a norma dell'articolo
518, non superi 20.000 euro, l'intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del
ricorso, prevista dall'articolo 529 (Comma così sostituito dall'art. 2, comma 3, del
D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80).
Art. 526. Facoltà dei creditori intervenuti.
(Articolo
così sostituito dall'art. 10 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857)
I creditori intervenuti a norma dell’articolo 525 (Parole così sostituite dall'art. 2, comma 3,
del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80)
Art. 527. Diritto dei creditori intervenuti alla
distribuzione.
(Articolo
già sostituito dall'art. 10 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857, e abrogato
dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80)
[Ai creditori intervenuti a norma
dell'articolo 525 secondo e terzo comma il creditore pignorante ha facoltà di
indicare, all'udienza o con atto notificato e, in ogni caso, non oltre i cinque
giorni successivi alla comunicazione fattagli dal cancelliere, l'esistenza di
altri beni del debitore, utilmente pignorabili e di invitarli ad estendere il
pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare
le spese necessarie per l'estensione.
Se i creditori intervenuti non si giovano, senza giusto
motivo, delle indicazioni loro fatte o non rispondono all'invito entro il
termine di dieci giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito
in sede di distribuzione].
Art. 528. Intervento tardivo.
(Articolo
così sostituito dall'art. 10 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857)
I creditori chirografari
che intervengono successivamente ai termini di cui all'articolo 525, ma prima del provvedimento di distribuzione, concorrono alla distribuzione della
parte della somma ricavata che sopravanza dopo
soddisfatti i diritti del
creditore pignorante, dei creditori privilegiati e
di quelli intervenuti in precedenza (Comma così sostituito dall’art. 2,
comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80).
I creditori che hanno un diritto di
prelazione [c.c. 2741] sulle cose pignorate, anche se intervengono a norma del
comma precedente, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione
dei loro diritti di prelazione [c.c. 2745; c.p.c. 510].
Sezione III - Dell'assegnazione e della vendita
Decorso il termine di cui all'articolo 501,
il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo
esecutivo [c.p.c. 474] possono chiedere la distribuzione del danaro [c.p.c.
494, 495] e la vendita di tutti gli altri beni [c.c. 2795; c.p.c. 498, 553,
685].
Dei titoli di credito e delle altre cose il
cui valore risulta dal listino di borsa o di mercato possono chiedere anche
l'assegnazione [c.c. 1474, 1992; c.p.c. 505].
Al ricorso si deve unire il certificato
d'iscrizione dei privilegi gravanti sui mobili pignorati [c.c. 2755].
Art. 530. Provvedimento per l'assegnazione o per
l'autorizzazione della vendita.
(Articolo
così sostituito dall'art. 48 della legge 14 luglio 1950, n. 581, come
modificato dall'art. 93 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)
Sulla istanza di cui all'articolo precedente
il giudice dell'esecuzione fissa l'udienza per l'audizione delle parti [c.p.c.
485].
All'udienza le parti possono fare
osservazioni circa l'assegnazione e circa il tempo e le modalità della vendita,
e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se
non sono già decadute dal diritto di proporle [c.p.c. 617, 619].
Se non vi sono opposizioni o se su di esse si
raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dell'esecuzione dispone
con ordinanza [c.p.c. 487] l'assegnazione o la vendita [c.c. 2795, 2798, 2825,
2919; disp. att. c.p.c. 162, 164].
Se vi sono opposizioni il giudice
dell'esecuzione le decide con sentenza e dispone con ordinanza l'assegnazione o
la vendita.
Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal secondo comma
dell'articolo 525, e non siano intervenuti creditori fino alla presentazione
del ricorso, il giudice dell'esecuzione provvederà con decreto per
l'assegnazione o la vendita; altrimenti provvederà a norma dei commi
precedenti, ma saranno sentiti soltanto i creditori intervenuti nel termine
previsto dal secondo comma dell'articolo 525 (Comma così modificato
dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80).
Art. 531. Vendita di frutti pendenti o di speciali beni
mobili.
La vendita di frutti pendenti [c.c. 820] non
può essere disposta se non per il tempo della loro maturazione, salvo diverse
consuetudini locali.
La vendita dei bachi da seta non può essere
fatta prima che siano in bozzoli [c.p.c. 516].
Delle cose indicate nell'articolo 515 il
giudice dell'esecuzione può differire la vendita per il periodo che ritiene
necessario a soddisfare le esigenze dell'azienda agraria (Comma così modificato dall'art. 93 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51).
Art. 532. Vendita a mezzo di
commissionario.
(Articolo
così sostituito dall'art. 11 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857, come
modificato dall'art. 93 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)
Il
giudice dell'esecuzione può disporre la vendita senza incanto o tramite
commissionario (Parole inserite dall’art. 9 della legge 24 febbraio 2006, n.
52) dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate
all'istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro
soggetto specializzato nel settore di competenza, affinché proceda alla vendita
in qualità di commissionario (Comma così sostituito dall’art. 2, comma 3,
del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80).
Nello
stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo avere sentito, se
necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e
commerciale in relazione alla peculiarità del bene stesso, fissa il prezzo
minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la
vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione (Comma
così sostituito dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80).
Se il valore delle cose risulta da listino di
borsa o di mercato, la vendita non può essere fatta a prezzo inferiore al
minimo ivi segnato [c.p.c. 535; disp. att. c.p.c. 86].
Art. 533. Obblighi del commissionario.
(Articolo
così sostituito dall'art. 11 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857, come
modificato dall'art. 93 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)
Il commissionario non può vendere se non per
contanti [c.c. 1732]. Egli è tenuto in ogni caso a documentare le operazioni di
vendita mediante certificato, fattura o fissato bollato in doppio esemplare,
uno dei quali deve essere consegnato al cancelliere col prezzo ricavato dalla
vendita, nel termine stabilito dal giudice dell'esecuzione nel suo
provvedimento.
Qualora la vendita senza incanto non avvenga
nel termine di un mese dal provvedimento di autorizzazione, il commissionario,
salvo che il termine sia prorogato su istanza di tutti i creditori intervenuti,
deve riconsegnare i beni, affinché siano venduti all'incanto [c.p.c. 532, 534].
Il compenso al commissionario [c.c. 1733] è
stabilito dal giudice dell'esecuzione con decreto [disp. att. c.p.c. 168].
Art. 534. Vendita all'incanto.
(Articolo
così sostituito dall'art. 11 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857, come
modificato dall'art. 93 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)
Quando la vendita deve essere fatta ai
pubblici incanti, il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento di cui
all'articolo 530, stabilisce il giorno, l'ora e il luogo in cui deve eseguirsi,
e ne affida l'esecuzione al cancelliere o all'ufficiale giudiziario o a un
istituto all'uopo autorizzato [c.c. 147, n. 2; disp. att. c.p.c. 159, 168].
Nello stesso provvedimento il giudice
dell'esecuzione può disporre che, oltre alla pubblicità prevista dal primo
comma dell'articolo 490, sia data anche una pubblicità straordinaria a norma
del comma terzo dello stesso articolo [c.p.c. 532; c.p. 353, 354].
Art. 534-bis. Delega delle operazioni di
vendita.
(Articolo
aggiunto dall'art. 4 della legge 3 agosto 1998, n. 302, e poi così sostituito dall’art. 2, comma 3, del
D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, e modificato dall’art. 1 della legge 28 dicembre
2005, n. 263)
Il
giudice, con il provvedimento di
cui all'articolo 530, può, sentiti gli interessati,
delegare all'istituto di cui al primo comma dell'articolo
534, ovvero in mancanza a un notaio avente
sede preferibilmente nel circondario o a un avvocato o a un
commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo
179-ter delle disposizioni di
attuazione del
presente codice, il compimento
delle operazioni di vendita con incanto
ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti
conseguenti sono regolati
dalle disposizioni di cui all'articolo 591-bis, in quanto
compatibili con le previsioni della presente sezione.
Art. 534-ter. Ricorso al giudice dell'esecuzione.
(Articolo
aggiunto dall'art. 6 della legge 3 agosto 1998, n. 302, e modificato dall’art.
1 della legge 28 dicembre 2005, n. 263)
Quando, nel corso delle operazioni di vendita
[con incanto], insorgono difficoltà il professionista delegato può rivolgersi
al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli
interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto ed avverso gli
atti del professionista con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con
ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il
giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.
Restano ferme le disposizioni di cui
all'articolo 617.
Art. 535. Prezzo base dell'incanto.
(Articolo
così sostituito dall'art. 11 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857)
Se il valore delle cose risulta da listino di
borsa o di mercato, il prezzo base è determinato dal minimo del giorno
precedente alla vendita [c.c. 1474].
In ogni altro caso il giudice dell'esecuzione,
nel provvedimento di cui all'articolo 530, sentito quando occorre uno
stimatore, fissa il prezzo di apertura dell'incanto o autorizza, se le
circostanze lo consigliano, la vendita al migliore offerente senza determinare
il prezzo minimo [c.p.c. 532, 538, 539] (Comma
così modificato dall'art. 93 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51).
Art. 536. Trasporto e ricognizione delle cose da
vendere.
Chi è incaricato della vendita fa
trasportare, quando occorre, le cose pignorate nel luogo stabilito per l'incanto,
e può richiedere l'intervento della forza pubblica.
In ogni caso, prima di addivenire agli
incanti deve fare, in concorso col custode [c.p.c. 520, 521], la ricognizione
degli oggetti da vendersi, confrontandoli con la descrizione contenuta nel processo
verbale di pignoramento [c.p.c. 518].
Art. 537. Modo dell'incanto.
Le cose da vendere si offrono singolarmente
oppure a lotti secondo la convenienza, per il prezzo base di cui all'articolo
535. L'aggiudicazione [c.p.c. 540] al maggiore offerente segue quando, dopo una
duplice pubblica enunciazione del prezzo raggiunto, non è fatta una maggiore
offerta.
Se la vendita non può compiersi nel giorno
stabilito, è continuata nel primo giorno seguente non festivo.
Dell'incanto si redige processo verbale, che
si deposita immediatamente nella cancelleria [disp. att. c.p.c. 169].
Art. 538. Nuovo incanto.
(Articolo così sostituito dall’art. 10 della legge 24 febbraio 2006, n. 52)
Quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, il soggetto a cui e' stata affidata l'esecuzione della vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente.
Art. 539. Vendita o assegnazione degli oggetti d'oro e
d'argento.
Gli oggetti d'oro e d'argento non possono in
nessun caso essere venduti per un prezzo inferiore al valore intrinseco.
Se restano invenduti, sono assegnati per tale
valore ai creditori [c.p.c. 505, 538; disp. att. c.p.c. 162].
La vendita all'incanto si fa per contanti.
Se il prezzo non è pagato, si procede
immediatamente a nuovo incanto, a spese e sotto la responsabilità
dell'aggiudicatario inadempiente.
La somma ricavata dalla vendita è immediatamente
consegnata al cancelliere per essere depositata con le forme dei depositi
giudiziari [disp. att. c.p.c. 168].
Sezione
IV - Della distribuzione della somma ricavata
(Articolo
così modificato dall'art. 93 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)
Se i creditori concorrenti chiedono la distribuzione della
somma ricavata secondo un piano concordato, il giudice dell'esecuzione, sentito
il debitore, provvede in conformità [c.p.c. 495, 509].
Art. 542. Distribuzione giudiziale.
(Articolo
così modificato dall'art. 93 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)
Se i creditori non raggiungono l'accordo di
cui all'articolo precedente o il giudice dell'esecuzione non l'approva, ognuno
di essi può chiedere che si proceda alla distribuzione della somma ricavata.
Il giudice dell'esecuzione, sentite le parti,
distribuisce la somma ricavata a norma degli articoli 510 e seguenti e ordina
il pagamento delle singole quote [c.p.c. 485, 620].
Sezione
I - Del pignoramento e dell'intervento
Il pignoramento di crediti del debitore verso
terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi [c.c. 2912, 2917;
c.p.c. 513, 545], si esegue mediante atto notificato personalmente al terzo e
al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti [c.p.c. 546].
L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione
al debitore di cui all'articolo 492:
1. l'indicazione del credito per il quale si
procede, del titolo esecutivo e del precetto [c.p.c. 474, 480];
2. l'indicazione, almeno generica, delle cose
o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine di
giudice;
3. la dichiarazione di residenza o l'elezione
di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente (Numero così modificato dall'art. 96 del
D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51);
4. la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo, affinché questi faccia la dichiarazione di cui all'articolo 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata (Numero così sostituito dall’art. 11 della legge 24 febbraio 2006, n. 52).
Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il termine
previsto nell'articolo 501.
L'ufficiale giudiziario, che ha proceduto
alla notificazione dell'atto, è tenuto a depositare immediatamente l'originale
nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo previsto
nell'articolo 488. In tale fascicolo debbono essere inseriti il titolo
esecutivo e il precetto che il creditore pignorante deve depositare in
cancelleria al momento della costituzione prevista nell'articolo 314 (Comma così modificato dall'art. 96 del
D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51).
Art. 544. Pegno o ipoteca a garanzia del credito
pignorato.
Se il credito pignorato è garantito da pegno,
s'intima a chi detiene la cosa data in pegno di non eseguirne la riconsegna
senza ordine di giudice [c.c. 2784; c.p.c. 502, 554].
Se il credito pignorato è garantito da
ipoteca [c.c. 2808], l'atto di pignoramento deve essere annotato nei libri
fondiari [c.c. 2843].
Art. 545. Crediti impignorabili.
Non possono essere pignorati i crediti
alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del
presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal
medesimo determinata mediante decreto (Comma
così sostituito dall'art. 97 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51).
Non possono essere pignorati crediti aventi per soggetti
sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri,
oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di
assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.
Le somme dovute dai privati a titolo di
stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di
impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere
pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del
tribunale o da un giudice da lui delegato (Comma
così modificato dall'art. 97 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51).
Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto
per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura
per ogni altro credito.
Il pignoramento per il simultaneo concorso
delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre alla metà
dell'ammontare delle somme predette (Comma
così sostituito dall'articolo unico del D.L.C.p.S. 10 dicembre 1947, n. 1548).
Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in
speciali disposizioni di legge [c.c. 1881, 1923, 2751, n. 7; c.p.c. 514].
Art. 546. Obblighi del terzo.
Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo è soggetto relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della
metà (Parole inserite dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.
80), agli obblighi che la legge
impone al custode [c.p.c. 65, 520; c.p. 334, 335].
Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il
debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli
pignoramenti a norma
dell'articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice dell'esecuzione,
convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni
dall'istanza (Comma aggiunto dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80).
Art. 547. Dichiarazione del terzo.
Con dichiarazione all'udienza o, nei casi previsti, a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme e' debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna (Comma così sostituito dall’art. 12 della legge 24 febbraio 2006, n. 52).
Deve altresì specificare i sequestri [c.p.c. 670] precedentemente
eseguiti presso di lui e le cessioni [c.c. 1264] che gli sono state notificate
o che ha accettato [c.p.c. 550].
Il creditore pignorante deve chiamare nel processo
il sequestrante [c.p.c. 269] nel termine perentorio fissato dal giudice [c.p.c.
630].
Art. 548. Mancata o contestata dichiarazione del terzo.
(Articolo
così sostituito dall'art. 9 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857)
Se il terzo non compare all'udienza stabilita
o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, o se intorno a questa sorgono
contestazioni, il giudice, su istanza di parte, provvede all'istruzione della
causa a norma del libro secondo (Comma
così sostituito dall'art. 98 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51).
Se il terzo non fa la dichiarazione neppure nel corso del
giudizio di primo grado, può essere applicata nei suoi confronti la
disposizione dell'articolo 232 primo comma.
Art. 549. Accertamento dell'obbligo del terzo.
Con la sentenza che definisce il giudizio di
cui all'articolo precedente, il giudice, se accerta l'esistenza del diritto del
debitore nei confronti del terzo, fissa alle parti un termine perentorio
[c.p.c. 152, 153] per la prosecuzione del processo esecutivo [c.p.c. 630].
Art. 550. Pluralità di pignoramenti.
Il terzo deve indicare i pignoramenti [c.p.c.
543] che sono stati eseguiti presso di lui.
Se altri pignoramenti sono eseguiti dopo che
il terzo abbia fatto la sua dichiarazione, egli può limitarsi a richiamare la
dichiarazione precedente e i pignoramenti ai quali si riferiva.
Si applicano le disposizioni dell'articolo
524 secondo e terzo comma.
Art. 551. Intervento.
L'intervento di altri creditori [c.p.c. 499]
è regolato a norma degli articoli 525 e seguenti.
Agli effetti di cui all'articolo 526
l'intervento non deve avere luogo oltre la prima udienza di comparizione delle
parti [c.p.c. 500].
Sezione II - Dell'assegnazione e della vendita
(Articolo
così modificato dall'art. 93 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)
Se il terzo si dichiara o è dichiarato possessore [c.p.c.
547-549] di cose appartenenti al debitore, il giudice dell'esecuzione, sentite
le parti [c.p.c. 485], provvede per l'assegnazione [c.c. 2925] o la vendita
[c.c. 2919] delle cose mobili a norma degli articoli 529 e seguenti, o per
l'assegnazione dei crediti a norma dell'articolo seguente.
Art. 553. Assegnazione e vendita di crediti.
Se il terzo si dichiara o è dichiarato
debitore [c.p.c. 547, 549] di somme esigibili immediatamente o in termine non
maggiore di novanta giorni, il giudice dell'esecuzione le assegna in pagamento,
salvo esazione, ai creditori concorrenti [c.c. 2804, 2928; c.p.c. 530] (Comma così modificato dall'art. 93 del
D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51).
Se le somme dovute dal terzo sono esigibili
in termine maggiore, o si tratta di censi o di rendite perpetue o temporanee
[c.c. 1861], e i creditori non ne chiedono d'accordo l'assegnazione, si
applicano le regole richiamate nell'articolo precedente per la vendita di cose
mobili [c.p.c. 529].
Il valore delle rendite perpetue e dei censi [c.c. 1866],
quando sono assegnati ai creditori, deve essere ragguagliato in ragione di
cento lire di capitale per cinque lire di rendita [c.p.c. 13].
Art. 554. Pegno o ipoteca a garanzia del credito
assegnato.
Se il credito assegnato o venduto è garantito
da pegno [c.c. 2784; c.p.c. 512, 544], il giudice dell'esecuzione dispone che
la cosa data in pegno sia affidata all'assegnatario o aggiudicatario del
credito oppure ad un terzo che designa, sentite le parti [c.p.c. 485] (Comma così modificato dall'art. 93 del
D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51).
Se il credito assegnato o venduto è garantito
da ipoteca, il provvedimento di assegnazione o l'atto di vendita va annotato
nei libri fondiari [c.c. 2843].
Sezione
I - Del pignoramento
Il pignoramento immobiliare [c.c. 2912;
c.p.c. 491, 492] si esegue mediante notificazione al debitore [c.p.c. 559] e
successiva trascrizione [c.c. 2643, 2693; c.p.c. 586] di un atto nel quale gli
si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dal Codice civile per
l'individuazione dell'immobile ipotecato [c.c. 2826, 2841], i beni e i diritti
immobiliari [c.c. 812, 813] che si intendono sottoporre a esecuzione, e gli si
fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492.
Immediatamente dopo la notificazione l'ufficiale
giudiziario consegna copia autentica dell'atto con le note di trascrizione
[c.c. 2658, 2659, 2671, 2672] al competente conservatore dei registri
immobiliari [c.c. 2663] (Così modificato
dall'articolo unico del R.D. 20 aprile 1942, n. 504), che trascrive l'atto
e gli restituisce una delle note [c.c. 2664].
Le attività previste nel comma precedente
possono essere compiute anche dal creditore pignorante, al quale l'ufficiale
giudiziario, se richiesto, deve consegnare gli atti di cui sopra [c.p.c. 492,
518, 543, 561].
Art. 556. Espropriazione di mobili insieme con immobili.
Il creditore può fare pignorare insieme
coll'immobile anche i mobili che lo arredano [c.p.c. 513], quando appare
opportuno che l'espropriazione avvenga unitamente [c.p.c. 483].
In tal caso l'ufficiale giudiziario forma
atti separati per l'immobile e per i mobili [c.p.c. 518], ma li deposita
insieme nella cancelleria del tribunale.
Art. 557. Deposito dell'atto di pignoramento.
L'ufficiale giudiziario che ha eseguito il
pignoramento deve depositare immediatamente nella cancelleria del tribunale
competente per l'esecuzione [c.p.c. 26] l'atto di pignoramento e, appena
possibile, la nota di trascrizione restituitagli [c.p.c. 555] dal conservatore
dei registri immobiliari [c.c. 2664] (Comma
così modificato dall'articolo unico del R.D. 20 aprile 1942, n. 504).
Il creditore pignorante deve depositare il
titolo esecutivo [c.p.c. 474] e il precetto [c.p.c. 480] entro dieci giorni (Parole
così sostituite dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80) dal
pignoramento e, nell'ipotesi di cui all'articolo 555 ultimo comma, la nota di
trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari
[disp. att. c.p.c. 222].
Il cancelliere al momento del deposito
dell'atto di pignoramento forma il fascicolo dell'esecuzione [c.p.c. 488].
Art. 558. Limitazione dell'espropriazione.
Se un creditore ipotecario [c.c. 2808]
estende il pignoramento a immobili non ipotecati a suo favore, il giudice
dell'esecuzione [c.p.c. 484] può applicare il disposto dell'articolo 496,
oppure può sospenderne la vendita fino al compimento di quella relativa agli
immobili ipotecati [c.c. 2911].
Art. 559. Custodia dei beni pignorati.
Col pignoramento il debitore è costituito
custode [c.p.c. 560; c.p. 334, 335] dei beni pignorati e di tutti gli
accessori, comprese le pertinenze [c.c. 817] (Così modificato dall'articolo unico del R.D. 20 aprile 1942, n. 504)
e i frutti [c.c. 820], senza diritto a compenso.
Su istanza del creditore pignorante o di un
creditore intervenuto, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, può
nominare custode una persona diversa dallo stesso debitore [c.p.c. 65, 66, 67, 520,
586].
Il giudice, se custode dei beni pignorati è il debitore e salvo che per la particolare natura degli stessi ritenga che la sostituzione non abbia utilità, dispone, al momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o disposta la delega delle relative operazioni, che custode dei beni medesimi sia la persona incaricata delle dette operazioni o l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534 (Comma aggiunto dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80).
Qualora tale istituto non sia disponibile o debba essere sostituito, e' nominato custode altro soggetto (Comma aggiunto dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80).
I provvedimenti di cui ai commi
che precedono sono pronunciati con ordinanza non impugnabile (Comma aggiunto
dall’art. 1 della legge 28 dicembre 2005, n. 263)
Art. 560. Modo della custodia.
(Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. e, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e modificato dall'art. 1 della legge 28 dicembre 2005, n. 263)
Il debitore e il terzo nominato
custode [c.c. 2861; c.p.c. 632] debbono rendere il conto a norma dell'articolo
593.
Ad essi è fatto divieto di dare
in locazione l'immobile pignorato se non sono autorizzati dal giudice
dell'esecuzione.
Il giudice dell'esecuzione
dispone, con provvedimento non impugnabile, la liberazione dell'immobile
pignorato, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad
abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta
autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede
all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile.
Il provvedimento costituisce
titolo esecutivo per il rilascio ed è eseguito a cura del custode anche successivamente
alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario
o dell'assegnatario se questi non lo esentano.
Il giudice, con l'ordinanza di
cui al terzo comma dell'articolo 569, stabilisce le modalità con cui il custode
deve adoperarsi affinché gli interessati a presentare offerta di acquisto
esaminino i beni in vendita. Il custode provvede in ogni caso, previa
autorizzazione del giudice dell'esecuzione, all'amministrazione e alla gestione
dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti
per conseguirne la disponibilità.
Art. 561. Pignoramento successivo.
Il conservatore dei registri immobiliari (Così modificato dall'articolo unico del R.D.
20 aprile 1942, n. 504), se nel trascrivere [c.p.c. 555] un atto di
pignoramento trova che sugli stessi beni è stato eseguito un altro pignoramento
[c.p.c. 493], ne fa menzione nella nota di trascrizione che restituisce [c.c.
2664].
L'atto di pignoramento con gli altri
documenti indicati nell'articolo 557 è depositato in cancelleria e inserito nel
fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quello successivo è
compiuto anteriormente all'udienza prevista nell’articolo 564 (Parole così
sostituite dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80). In tale caso
l'esecuzione si svolge in unico processo.
Se il pignoramento successivo è compiuto dopo
l'udienza di cui sopra, si applica l'articolo 524 ultimo comma.
Art. 562. Inefficacia del pignoramento e cancellazione
della trascrizione.
Se il pignoramento diviene inefficace per il
decorso del termine previsto nell'articolo 497, il giudice dell'esecuzione con
l'ordinanza di cui all'articolo 630 dispone che sia cancellata la trascrizione
[c.c. 2668].
Il conservatore dei registri immobiliari
provvede alla cancellazione su presentazione dell'ordinanza (Comma così modificato dall'articolo unico
del R.D. 20 aprile 1942, n. 504).
(Articolo
abrogato dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80)
[Possono intervenire a norma dell'articolo
499 tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un credito, anche se
sottoposto a termine o a condizione.
Per gli effetti di cui all'articolo seguente
l'intervento deve avere luogo non oltre la prima udienza fissata per
l'autorizzazione della vendita].
Art. 564. Facoltà dei creditori intervenuti.
(Articolo
così sostituito dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80)
I creditori
intervenuti non oltre la prima udienza fissata per
l'autorizzazione della vendita
partecipano all'espropriazione dell'immobile pignorato e, se muniti di titolo
esecutivo, possono provocarne i singoli atti.
Art. 565. Intervento tardivo.
I creditori chirografari che intervengono
[c.p.c. 499] oltre l'udienza indicata nell’articolo 564 (Parole così
sostituite dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80), ma prima di quella
prevista nell'articolo 596, concorrono alla distribuzione di quella parte della
somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore
pignorante e di quelli intervenuti in precedenza e a norma dell'articolo
seguente.
Art. 566. Intervento dei creditori iscritti e
privilegiati.
I creditori iscritti [c.p.c. 498] e i
privilegiati [c.c. 2751] che intervengono [c.p.c. 499] oltre l'udienza indicata
nell’articolo 564 (Parole così sostituite dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80), ma prima di quella prevista nell'articolo 596, concorrono alla
distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione,
e, quando sono muniti di titolo esecutivo [c.p.c. 474], possono provocare atti
dell'espropriazione.
Sezione III - Della vendita e dell'assegnazione
§ 1 Disposizioni generali
Art. 567. Istanza di vendita.
(Articolo
così sostituito dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80)
Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato.
Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro centoventi giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto [e delle mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica come previsto nella vigente normativa, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso] (Parole soppresse dall’art. 1 della legge 28 dicembre 2005, n. 263), nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento (Parole aggiunte dall’art. 1 della legge 28 dicembre 2005, n. 263); tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.
Il termine di cui al secondo comma può essere prorogato una sola volta su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriori centoventi giorni. Un termine di centoventi giorni è inoltre assegnato al creditore dal giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi depositata debba essere completata. (Periodo aggiunto dall’art. 1 della legge 28 dicembre 2005, n. 263). Se la proroga non è richiesta o non è concessa, oppure se la documentazione non è integrata nel termine assegnato ai sensi di quanto previsto nel periodo precedente, (Parole aggiunte dall’art. 1 della legge 28 dicembre 2005, n. 263) il giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, dichiara l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile per il quale non è stata depositata la prescritta documentazione. L'inefficacia è dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con l'ordinanza, dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Si applica l'articolo 562, secondo comma. Il giudice dichiara altresì l'estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati.
Art. 568. Determinazione del valore dell'immobile.
Agli effetti dell'espropriazione il valore
dell'immobile si determina a norma dell'articolo 15 primo comma [c.p.c. 567].
Per il diritto del direttario [c.c. 957], il
valore, agli effetti indicati, si determina in base agli otto decimi di quello
calcolato a norma dell'articolo 13 ultimo comma.
Se il bene non è soggetto a tributo diretto
verso lo Stato o se per qualsiasi ragione il giudice ritiene che il valore
determinato a norma delle disposizioni precedenti sia manifestamente
inadeguato, il valore è determinato dal giudice stesso sulla base degli
elementi forniti dalle parti e di quelli che gli può fornire un esperto da lui
nominato [c.p.c. 68; disp. att. c.p.c. 161].
Art. 569. Provvedimento per
l'autorizzazione della vendita.
(Articolo
così sostituito dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80)
A seguito dell'istanza di cui all'articolo 567 il giudice dell'esecuzione, entro trenta giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'articolo 567, nomina l'esperto convocandolo davanti a sé per prestare il giuramento e fissa l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di centoventi giorni (Termine così modificato dall’art. 1 della legge 28 dicembre 2005, n. 263).
All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle.
Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita, fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, (Parole inserite dall’art. 1 della legge 28 dicembre 2005, n. 263) fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573 e provvede ai sensi dell'articolo 576, per il caso in cui non siano proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell'articolo 571, ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste dall'articolo 572, terzo comma, ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione.
Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice dell'esecuzione dispone la vendita con ordinanza.
Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all'articolo 498 che non sono comparsi.
§ 2
Vendita senza incanto
Art. 570. Avviso della vendita.
Dell'ordine di vendita è dato dal
cancelliere, a norma dell'articolo 490, pubblico avviso contenente
l'indicazione del debitore, degli estremi previsti nell'articolo 555,
del valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, del sito
Internet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima, del nome e del
recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore (Parole
così sostituite dall’art. 1 della legge 28 dicembre 2005, n. 263) con l'avvertimento che maggiori informazioni
possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale [c.n. 661].
Art. 571. Offerte d'acquisto.
(Articolo
così sostituito dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80)
Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell'articolo 579, ultimo comma. L'offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l'indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta. [Se un termine più lungo non è fissato dall'offerente, l'offerta non può essere revocata prima di venti giorni.] (Parole soppresse dall’art. 1 della legge 28 dicembre 2005, n. 263)
L'offerta è irrevocabile, salvo che (Comma inserito dall’art. 1 della legge 28 dicembre 2005, n. 263):
1) [il giudice disponga la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573] (Numero abrogato dall’art. 19 della legge 24 febbraio 2006, n. 52);
2) il giudice ordini l'incanto;
3) siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta.
L'offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, se è inferiore al prezzo determinato a norma dell'articolo 568 o se l'offerente non presta cauzione, con le modalità stabilite nell'ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.
L'offerta deve essere
depositata in busta chiusa
all'esterno della quale sono annotati, a cura del cancelliere ricevente, il
nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il
nome del giudice dell'esecuzione o del professionista delegato ai
sensi dell'articolo 591-bis e la data dell'udienza
fissata per l'esame delle offerte.
Se è stabilito che la cauzione è da versare mediante assegno
circolare, lo stesso deve essere inserito nella busta. Le buste sono aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte alla
presenza degli offerenti.
Art. 572. Deliberazione sull'offerta.
(Articolo
così sostituito dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80)
Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.
Se l'offerta è superiore al valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, aumentato di un quinto, la stessa è senz'altro accolta.
Se l'offerta è inferiore a tale valore, il giudice non può far luogo alla vendita se vi è il dissenso del creditore procedente, ovvero se il giudice ritiene che vi è seria possibilità di migliore vendita con il sistema dell'incanto. In tali casi lo stesso ha senz'altro luogo alle condizioni e con i termini fissati con l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 569.
Si applicano [anche in questi casi] (Parole soppresse dall’art.
1 della legge 28 dicembre 2005, n. 263) le disposizioni degli articoli 573,
574 e 577.
Art. 573. Gara tra gli offerenti.
(Articolo
così sostituito dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80)
Se vi sono più offerte, il giudice dell'esecuzione invita gli offerenti a una gara sull'offerta più alta.
Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il giudice può disporre la vendita a favore del maggiore offerente oppure ordinare l'incanto.
Art. 574. Provvedimenti relativi alla vendita.
Il giudice dell'esecuzione, quando fa luogo
alla vendita, dispone con decreto il modo del versamento del prezzo e il
termine, dalla comunicazione del decreto [c.p.c. 136; disp. att. c.p.c. 174],
entro il quale il versamento deve farsi, e, quando questo è avvenuto, pronuncia
il decreto previsto nell'articolo 586 [c.c. 2643, n. 6].
Si applica anche a questa forma di vendita la
disposizione dell'articolo 583.
Se il prezzo non è depositato a norma del
decreto di cui al primo comma, il giudice provvede a norma dell'articolo 587.
Art. 575. Termine delle offerte senza incanto.
(Articolo
abrogato dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80)
[Se il decreto di cui al primo comma
dell'articolo precedente non è pronunciato entro due mesi dalla pubblicazione
dell'avviso previsto nell'articolo 570, il giudice dell'esecuzione ordina
l'incanto.
Su istanza del creditore pignorante o di un
creditore intervenuto il giudice può prorogare tale termine fino a quattro
mesi].
§ 3 Vendita con incanto
Art. 576. Contenuto del provvedimento che dispone la
vendita.
Il giudice dell'esecuzione, quando ordina
l'incanto [c.p.c. 569, 572, 573, 575, 595], stabilisce, sentito quando occorre
un esperto:
1. se la vendita si deve fare in uno o più
lotti [c.p.c. 577, 578];
2. il prezzo base dell'incanto determinato a
norma dell'articolo 568 [c.p.c. 591];
3. il giorno e l'ora dell'incanto [c.p.c.
581];
4. il termine che deve decorrere tra il
compimento delle forme di pubblicità e l'incanto, nonché le eventuali forme di
pubblicità straordinaria a norma dell'articolo 490 ultimo comma;
5. l'ammontare della cauzione in
misura non superiore al decimo del
prezzo base d'asta e il termine entro il quale tale ammontare deve essere
prestato dagli offerenti (Numero così sostituito dall’art. 2, comma 3, del
D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80);
6. la misura minima dell'aumento da
apportarsi alle offerte [c.p.c. 581];
7. il termine, non superiore a sessanta
giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo dev'essere depositato e le
modalità del deposito.
L'ordinanza è pubblicata a cura del
cancelliere [c.p.c. 490].
Art. 577. Indivisibilità dei fondi.
La divisione in lotti [c.p.c. 576, n. 1] non
può essere disposta se l'immobile costituisce un'unità colturale [c.c. 846] o
se il frazionamento ne potrebbe impedire la razionale coltivazione.
Art. 578. Delega a compiere la vendita.
Se una parte dei beni pignorati è situata
nella circoscrizione di altro tribunale, con l'ordinanza che dispone la vendita
il giudice dell'esecuzione può stabilire che l'incanto avvenga, per quella
parte, davanti al tribunale del luogo in cui è situata [c.p.c. 26, 576, n. 1].
In tale caso, copia dell'ordinanza è
trasmessa dal cancelliere al presidente del tribunale delegato, il quale nomina
un giudice per l'esecuzione della vendita.
Art. 579. Persone ammesse agli incanti.
Salvo quanto è disposto nell'articolo
seguente, ognuno, eccetto il debitore, è ammesso a fare offerte all'incanto
[c.c. 1471].
Le offerte debbono essere fatte personalmente
o a mezzo di mandatario munito di procura speciale [c.c. 1703; c.p.c. 83].
I procuratori legali possono fare offerte per
persone da nominare [c.p.c. 583; c.n. 658].
Art. 580. Prestazione della cauzione.
(Articolo
così sostituito dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80)
Per offrire all'incanto è necessario avere prestato la cauzione a norma dell'ordinanza di cui all'articolo 576.
Se
l'offerente non diviene aggiudicatario,
la cauzione è immediatamente restituita dopo la
chiusura dell'incanto, salvo che lo stesso non abbia omesso di partecipare al
medesimo, personalmente o a mezzo
di procuratore speciale, senza
documentato e giustificato
motivo. In tale caso la cauzione è
restituita solo nella misura dei nove
decimi dell'intero e la restante parte è trattenuta come somma
rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione.
Art. 581. Modalità dell'incanto.
(Articolo
così sostituito dall'art. 2 della legge 3 agosto 1998, n. 302)
L'incanto ha luogo davanti al giudice
dell'esecuzione, nella sala delle udienze pubbliche.
Le offerte non sono efficaci se non superano
il prezzo base o l'offerta precedente nella misura indicata nelle condizioni di
vendita [c.p.c. 576, 584].
Allorché siano trascorsi tre minuti
dall'ultima offerta senza che ne segua un'altra maggiore, l'immobile è
aggiudicato all'ultimo offerente.
Ogni offerente cessa di essere tenuto per la sua offerta
quando essa è superata da un'altra, anche se poi questa è dichiarata nulla
[c.n. 659].
Art. 582. Dichiarazione di residenza o elezione di
domicilio dell'aggiudicatario.
L'aggiudicatario [c.p.c. 581] deve dichiarare
la propria residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice
che ha proceduto alla vendita. In mancanza le notificazioni e comunicazioni
possono essergli fatte presso la cancelleria del giudice stesso.
Art. 583. Aggiudicazione per persona da nominare.
Il procuratore legale, che è rimasto
aggiudicatario per persona da nominare [c.p.c. 579], deve dichiarare in
cancelleria nei tre giorni dall'incanto il nome della persona per la quale ha
fatto l'offerta, depositando il mandato.
In mancanza, l'aggiudicazione diviene
definitiva al nome del procuratore [c.n. 660].
Art. 584. Offerte dopo l'incanto.
(Articolo
così sostituito dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80)
Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell'incanto.
Le offerte di cui al primo comma si fanno mediante deposito in cancelleria nelle forme di cui all'articolo 571, prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata ai sensi dell'articolo 580.
Il giudice, verificata la regolarità delle offerte, indice la gara, della quale il cancelliere dà pubblico avviso a norma dell'articolo 570 e comunicazione all'aggiudicatario, fissando il termine perentorio entro il quale possono essere fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma.
Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi precedenti e l'aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione nella misura di cui al secondo comma.
Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma del terzo comma, l'aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma, salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo, la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione. (Comma così modificato dall’art. 1 della legge 28 dicembre 2005, n. 263)
Art. 585. Versamento del prezzo.
(Articolo
così sostituito dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80)
L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall'ordinanza che dispone la vendita a norma dell'articolo 576, e consegnare al cancelliere il documento comprovante l'avvenuto versamento.
Se l'immobile è stato aggiudicato a un creditore ipotecario o l'aggiudicatario è stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca, il giudice dell'esecuzione può limitare, con suo decreto, il versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti.
Se il versamento del prezzo avviene con l'erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nel decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto ed il conservatore dei registri immobiliari non può eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca concessa dalla parte
finanziata.
Art. 586. Trasferimento del bene espropriato.
Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice
dell'esecuzione può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto
sia notevolmente inferiore a quello giusto, ovvero pronunciare decreto col
quale trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la
descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita e ordinando che si
cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se
queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi dall'aggiudicatario
a norma dell'articolo 508 (Comma così
sostituito dall'art. 19-bis del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203).
Il decreto contiene altresì l'ingiunzione al
debitore o al custode [c.p.c. 559] di rilasciare l'immobile venduto.
Esso costituisce titolo per la trascrizione
della vendita sui libri fondiari [c.c. 2643, n. 6] e titolo esecutivo per il
rilascio [c.p.c. 474, 605; disp. att. c.p.c. 164; c.n. 664].
Art. 587. Inadempienza dell'aggiudicatario.
Se il prezzo non è depositato nel termine
stabilito [c.p.c. 585], il giudice dell'esecuzione con decreto [c.p.c. 135]
dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione
[c.p.c. 119, 580] a titolo di multa [c.p.c. 509] e quindi dispone un nuovo
incanto.
Per il nuovo incanto si procede a norma degli
articoli 576 e seguenti. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione
confiscata, risulta inferiore a quello dell'incanto precedente,
l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza [disp.
att. c.p.c. 177; c.n. 666].
Art. 588. Termine
per l'istanza di assegnazione.
(Articolo
così sostituito dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80)
Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell'incanto, può presentare istanza di assegnazione a norma dell'articolo 589 per il caso in cui la vendita all'incanto non abbia luogo per mancanza di offerte.
.
Art. 589. Istanza di assegnazione.
(Articolo
così sostituito dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80)
L'istanza di assegnazione deve contenere l'offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell'articolo 506 ed al prezzo determinato a norma dell'articolo 568.
Fermo
quanto previsto al primo comma, se nella procedura non risulta che vi sia alcuno dei creditori di cui
all'articolo 498 e se non sono intervenuti altri creditori oltre al procedente,
questi può presentare offerta di pagamento di una somma pari alla differenza
fra il suo credito in linea
capitale e il prezzo che intende offrire, oltre le spese.
Art. 590. Provvedimento di assegnazione.
(Articolo
così sostituito dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80)
Se la vendita all'incanto non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice provvede su di esse fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio.
Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell'articolo 586.
Art. 591. Provvedimento di amministrazione giudiziaria o
di nuovo incanto.
(Articolo
così sostituito dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80)
Se non vi sono domande di assegnazione o se decide di non (Parole così sostituite dall’art. 1 della legge 28 dicembre 2005, n. 263) accoglierle, il giudice dell'esecuzione dispone l'amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell'articolo 576 perché si proceda a nuovo incanto.
Il giudice può altresì (Parole così sostituite dall’art. 1 della legge 28 dicembre 2005, n. 263) stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore di un quarto a quello precedente. Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa un nuovo prezzo, assegna altresì un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a novanta, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571.
Si applica il terzo comma, secondo periodo, dell'articolo
569.
Art.
591-bis. Delega delle operazioni di vendita.
(Articolo aggiunto dall'art. 3 della legge 3
agosto 1998, n. 302, e poi così sostituito dall’art. 1 della
legge 28 dicembre 2005, n. 263)
Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179 -ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalità della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 571 e il luogo ove si procede all'esame delle offerte, alla gara tra gli offerenti e alle operazioni dell'eventuale incanto.
Il professionista delegato provvede:
1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, terzo comma, tenendo anche conto della relazione redatta dall'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'articolo 569, primo comma, e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell'articolo 173-bis, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del presente codice;
2) agli adempimenti previsti dall'articolo 570 e, ove occorrenti, dall'articolo 576, secondo comma;
3) alla deliberazione sull'offerta a norma dell'articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574;
4) alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazione dell'immobile a norma dell'articolo 581;
5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583;
6) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma;
7) sulla istanza di assegnazione di cui all'articolo 590;
8) alla fissazione del nuovo incanto e del termine per la presentazione di nuove offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 591;
9) alla fissazione dell'ulteriore incanto nel caso previsto dall'articolo 587;
10) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508;
11) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;
12) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596;
13) ad ordinare alla banca o all'ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari. La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate.
Nell'avviso di cui all'articolo 570 è specificato che tutte le attività, che, a norma degli articoli 571 e seguenti, devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell'ordinanza di cui al primo comma. All'avviso si applica l'articolo 173-quater delle disposizioni di attuazione del presente codice.
Il professionista delegato provvede altresì alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.
Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma.
Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.
Avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo comma, il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591. Contro il decreto previsto nel presente comma è proponibile l'opposizione di cui all'articolo 617.
Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso una banca o su un conto postale indicati dal giudice.
I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al giudice dell'esecuzione in ogni caso di delega al professionista delle operazioni di vendita.
Art. 591-ter. Ricorso al giudice dell'esecuzione.
(Articolo aggiunto dall'art. 5 della legge 3
agosto 1998, n. 302, e poi così sostituito dall’art. 2, comma 3,
del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80)
Quando, nel corso delle
operazioni di vendita, insorgono difficoltà, il
professionista delegato può rivolgersi al giudice
dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le
parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto
nonché avverso gli atti del professionista delegato con ricorso allo stesso
giudice, il quale provvede
con ordinanza; il ricorso non
sospende le operazioni di vendita
salvo che il giudice,
concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Restano ferme le
disposizioni di cui all'articolo 617.
Sezione
IV - Dell'amministrazione giudiziaria
L'amministrazione giudiziaria dell'immobile è
disposta per un tempo non superiore a tre anni e affidata a uno o più creditori
o a un istituto all'uopo autorizzato, oppure allo stesso debitore se tutti i
creditori vi consentono.
All'amministratore si applica il disposto
degli articoli 65 e seguenti.
Art. 593. Rendiconto.
L'amministratore, nel termine fissato dal
giudice dell'esecuzione, e in ogni caso alla fine di ciascun trimestre, deve
presentare in cancelleria il conto della sua gestione e depositare le rendite
disponibili [c.p.c. 594] nei modi stabiliti dal giudice.
Al termine della gestione l'amministratore
deve presentare il rendiconto finale.
I conti parziali e quello finale debbono
essere approvati dal giudice. Questi, con ordinanza non impugnabile [c.p.c.
177, n. 2, 487], risolve le contestazioni che sorgono in merito ad essi,
applicando le disposizioni degli articoli 263 e seguenti.
Art. 594. Assegnazione delle rendite.
Durante il corso dell'amministrazione giudiziaria,
il giudice dell'esecuzione può disporre che le rendite riscosse siano assegnate
ai creditori secondo le norme degli articoli 596 e seguenti.
Art. 595. Cessazione dell'amministrazione giudiziaria.
In ogni momento il creditore pignorante o uno
dei creditori intervenuti può chiedere che il giudice dell'esecuzione, sentite
le altre parti [c.p.c. 485], proceda a nuovo incanto o all'assegnazione [c.p.c.
586, 589, 590, 591] dell'immobile. Durante l'amministrazione giudiziaria ognuno
può fare offerta d'acquisto a norma degli articoli 571 e seguenti.
L'amministrazione cessa, e deve essere
ordinato un nuovo incanto, quando viene a scadere il termine previsto
nell'ordinanza di cui all'articolo 592, tranne che il giudice, su richiesta di
tutte le parti, non ritenga di poter concedere una o più proroghe che non
prolunghino complessivamente l'amministrazione oltre i tre anni.
Sezione
V - Della distribuzione della somma ricavata
Se non si può provvedere a norma dell'articolo 510 primo comma, il giudice dell'esecuzione o il professionista
delegato a norma dell'articolo 591-bis (Parole inserite
dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80), non più tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo [c.p.c. 574,
585], provvede [c.p.c. 542] a formare un progetto di distribuzione contenente
la graduazione dei creditori che vi partecipano, e lo deposita in cancelleria
affinché possa essere consultato dai creditori e dal debitore, fissando
l'udienza per la loro audizione [c.p.c. 597].
Tra la comunicazione dell'invito e l'udienza
debbono intercorrere almeno dieci giorni.
Art. 597. Mancata comparizione.
La mancata comparizione alla prima udienza
[c.p.c. 596] e in quella fissata a norma dell'articolo 485 ultimo comma,
importa approvazione del progetto per gli effetti di cui all'articolo seguente.
Art. 598. Approvazione del progetto.
Se il progetto è approvato o si raggiunge
l'accordo tra tutte le parti, se ne dà atto nel processo verbale e il giudice
dell'esecuzione o
professionista
delegato a norma dell'articolo 591-bis (Parole
inserite dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80) ordina il pagamento delle singole quote, altrimenti si applica la
disposizione dell'articolo 512.
Capo V -
Dell'espropriazione di beni indivisi
Art. 599. Pignoramento.
Possono essere pignorati i beni indivisi
[c.c. 1100] anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il
creditore.
In tal caso del pignoramento è notificato
avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, ai
quali è fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose
comuni senza ordine di giudice.
Art. 600. Convocazione dei comproprietari.
Il giudice dell'esecuzione, su istanza del
creditore pignorante o dei comproprietari e sentiti tutti gli interessati
[c.p.c. 485], provvede, quando è possibile, alla separazione della quota in
natura spettante al debitore [c.c. 718, 1114].
Se la separazione in natura non è chiesta
o non è possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a
norma del codice civile,
salvo che ritenga probabile
la vendita della quota indivisa ad
un prezzo pari o superiore
al valore della stessa, determinato a norma dell'articolo 568 (Comma così
sostituito dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80).
Art. 601. Divisione.
Se si deve procedere alla divisione,
l'esecuzione è sospesa [c.p.c. 623] finché sulla divisione stessa non sia
intervenuto un accordo fra le parti o pronunciata una sentenza avente i
requisiti di cui all'articolo 627 [disp. att. c.p.c. 181].
Avvenuta la divisione, la vendita o
l'assegnazione dei beni attribuiti al debitore ha luogo secondo le norme
contenute nei capi precedenti.
Capo VI -
Dell'espropriazione contro il terzo proprietario
Art. 602. Modo dell'espropriazione.
Quando oggetto dell'espropriazione è un bene
gravato da pegno [c.c. 2784] o da ipoteca [c.c. 2808] per un debito altrui
[c.c. 2858, 2868, 2910; c.p.c. 508], oppure un bene la cui alienazione da parte
del debitore è stata revocata per frode [c.c. 2901], si applicano le
disposizioni contenute nei capi precedenti, in quanto non siano modificate
dagli articoli che seguono.
Art. 603. Notificazione del titolo
esecutivo e del precetto.
Il titolo esecutivo e il precetto debbono
essere notificati anche al terzo [c.p.c. 479].
Nel precetto deve essere fatta espressa
menzione del bene del terzo che si intende espropriare.
Art. 604. Disposizioni particolari.
Il pignoramento [c.c. 2865; c.p.c. 491] e in
genere gli atti d'espropriazione si compiono nei confronti del terzo [c.c.
2861], al quale si applicano tutte le disposizioni relative al debitore, tranne
il divieto di cui all'articolo 579 primo comma.
Ogni volta che a norma dei capi precedenti deve
essere sentito il debitore, è sentito anche il terzo [c.p.c. 485; c.n. 670].