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TITOLO I - Del titolo esecutivo e del precetto
Art.
474. Titolo esecutivo.
(Articolo così sostituito
dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80)
L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.
Sono titoli esecutivi:
1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia; (Numero così sostituito dall’art. 1 della legge 28 dicembre 2005, n. 263)
3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli [, o le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in essi contenute] (Parole soppresse dall’art. 1 della legge 28 dicembre 2005, n. 263)
L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma (Periodo aggiunto dall’art. 1 della legge 28 dicembre 2005, n. 263)
Art. 475. Spedizione in forma esecutiva.
Le sentenze e gli altri provvedimenti
dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico
ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere
muniti della formula esecutiva [c.c. 1237; c.p.c. 654, 663], salvo che la legge
disponga altrimenti.
La spedizione del titolo in forma esecutiva
può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il
provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori [c.p.c. 477],
con indicazione in calce della persona alla quale è spedita [c.p.c. 476].
La spedizione in forma esecutiva consiste
nell'intestazione «Repubblica italiana - In nome della legge» (Intestazione così modificata dall'art. 6
del D.Lgs.P. 19 giugno 1946, n. 1) e
nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale,
sull'originale o sulla copia, della seguente formula:
«Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano
richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al
pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza
pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti».
Art. 476. Altre copie in forma esecutiva.
Non può spedirsi senza giusto motivo più di
una copia in forma esecutiva alla stessa parte.
Le ulteriori copie sono chieste dalla parte
interessata, in caso di provvedimento con ricorso al capo dell'ufficio che l'ha
pronunciato, e negli altri casi al presidente del tribunale nella cui
circoscrizione l'atto fu formato.
Sull'istanza si provvede con decreto [c.p.c.
135].
Il cancelliere, il notaio o altro pubblico
ufficiale che contravviene alle disposizioni del presente articolo è condannato
a una pena pecuniaria da euro 1.000 a 5.000 (Pena così modificata dall’art.
2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80) con decreto del capo dell'ufficio o del
presidente del tribunale competente a norma del secondo comma.
Art. 477. Efficacia del
titolo esecutivo contro gli eredi.
Il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli
eredi, ma si può loro notificare il precetto soltanto dopo dieci giorni dalla
notificazione del titolo.
Entro un anno dalla morte, la notificazione
può farsi agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio
del defunto [c.p.c. 286, 328].
Art. 478. Prestazione della cauzione.
Se l'efficacia del titolo esecutivo è
subordinata a cauzione, non si può iniziare l'esecuzione forzata finché quella
non sia stata prestata. Della prestazione si fa constare con annotazione in
calce o in margine al titolo spedito in forma esecutiva [c.p.c. 475], o con
atto separato che deve essere unito al titolo [disp. att. c.p.c. 86].
Art. 479. Notificazione del titolo esecutivo e del
precetto.
Se la legge non dispone altrimenti [c.p.c.
677], l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo
in forma esecutiva [c.p.c. 475] e del precetto [c.c. 2943; c.p.c. 480, 481,
482, 502, 615, 617].
La notificazione del titolo esecutivo deve
essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti;
[ma, se esso è costituito da una sentenza, la notificazione, entro l'anno dalla
pubblicazione, può essere fatta a norma dell'articolo 170] (Parole soppresse
dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80).
Il precetto può essere redatto di seguito al
titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la
notificazione sia fatta alla parte personalmente.
Art. 480. Forma del precetto.
Il precetto [c.p.c. 125, 477, 479, 543, n. 1,
557, 606, 608] consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal
titolo esecutivo [c.p.c. 474] entro un termine non minore di dieci giorni,
salva l'autorizzazione di cui all'articolo 482, con l'avvertimento che, in
mancanza, si procederà a esecuzione forzata.
Il precetto deve contenere a pena di nullità [c.p.c.
156, 617] l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo
esecutivo [c.p.c. 479, 654], se questa è fatta separatamente, o la trascrizione
integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge [c.p.c. 603]. In
quest'ultimo caso l'ufficiale giudiziario, prima della relazione di
notificazione [c.p.c. 148], deve certificare di aver riscontrato che la
trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale.
Il precetto deve inoltre contenere la
dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio [c.c. 47; c.p.c. 489]
della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per
l'esecuzione [c.p.c. 16, 26]. In mancanza le opposizioni al precetto [c.p.c.
615] si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le
notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice
stesso.
Il precetto deve essere sottoscritto a norma
dell'articolo 125 e notificato alla parte personalmente a norma degli articoli
137 e seguenti [c.p.c. 83, 518].
Art. 481. Cessazione dell'efficacia del precetto.
Il precetto diventa inefficace, se nel
termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione
[c.n. 648, 1059].
Se contro il precetto è proposta opposizione
[c.p.c. 615], il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma
dell'articolo 627.
Art. 482. Termine ad adempiere.
(Articolo
così modificato dall'art. 88 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)
Non si può iniziare l'esecuzione forzata prima che sia
decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano
decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso [c.p.c. 479]; ma il presidente
del tribunale competente per l'esecuzione o un giudice da lui delegato, se vi è
pericolo nel ritardo, può autorizzare l'esecuzione immediata, con cauzione
[c.p.c. 119; disp. att. c.p.c. 86] o senza. L'autorizzazione è data con decreto
scritto in calce al precetto e trascritto a cura dell'ufficiale giudiziario
nella copia da notificarsi [c.p.c. 605].