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ITOLO III - Delle impugnazioni

 

Capo I - Delle impugnazioni in generale

 

Art. 323. Mezzi di impugnazione.

I mezzi per impugnare le sentenze [c.p.c. 279, 403, 827], oltre al regolamento di competenza [c.p.c. 42] nei casi previsti dalla legge, sono: l'appello [c.p.c. 283, 339], il ricorso per cassazione [c.p.c. 360], la revocazione [c.p.c. 395] e l'opposizione di terzo [c.p.c. 404; disp. att. c.p.c. 123].

 

Art. 324. Cosa giudicata formale.

S'intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né al regolamento di competenza [c.p.c. 42, 43], né ad appello [c.p.c. 339], né a ricorso per cassazione [c.p.c. 360], né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 [c.c. 2909, 2953; disp. att. c.p.c. 124].

 

Art. 325. Termini per le impugnazioni.

Il termine per proporre l'appello [c.p.c. 339, 396], la revocazione [c.p.c. 395] e l'opposizione di terzo di cui all'art. 404, secondo comma, è di trenta giorni. E' anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro la sentenza delle corti di appello (Comma così sostituito prima dall'art. 47 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e successivamente dall'art. 32 della legge 21 novembre 1991, n. 374)

Il termine per proporre il ricorso per cassazione [c.p.c. 360] è di giorni sessanta [c.p.c. 47, 333, 363, 371, 387, 398, 426].

 

Art. 326. Decorrenza dei termini.

I termini stabiliti nell'articolo precedente sono perentori [c.p.c. 153] e decorrono dalla notificazione [c.p.c. 170, 285, 286] della sentenza, tranne per i casi previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 e negli artt. 397 e 404 secondo comma, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato [c.p.c. 324] la sentenza di cui al numero 6 dell'art. 395, o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza [c.p.c. 396, 397].

Nel caso previsto nell'articolo 332, l'impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso soccombente il termine [c.p.c. 325] per proporla contro le altri parti [c.p.c. 334].

 

Art. 327. Decadenza dall'impugnazione.

Indipendentemente dalla notificazione [c.p.c. 326], l'appello, il ricorso per Cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza [c.p.c. 133, 358, 828].

Questa disposizione non si applica quando la parte contumace [c.p.c. 171, 291] dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione [c.p.c. 164] o della notificazione [c.p.c. 160] di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all'art. 292.

 

Art. 328. Decorrenza dei termini contro gli eredi della parte defunta.

Se, durante la decorrenza del termine di cui all'articolo 325, sopravviene alcuno degli eventi previsti nell'art. 299, il termine stesso è interrotto e il nuovo decorre dal giorno in cui la notificazione della sentenza è rinnovata.

Tale rinnovazione può essere fatta agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio [c.c. 43] del defunto [c.p.c. 286, 303, 330, 477].

Se dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza [c.p.c. 133] si verifica alcuno degli eventi previsti nell'art. 299, il termine di cui all'articolo precedente è prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell'evento.

 

Art. 329. Acquiescenza totale o parziale.

Salvi i casi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395, l'acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge [c.p.c. 323] ne esclude la proponibilità.

L'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate [c.p.c. 334, 346].

 

Art. 330. Luogo di notificazione dell'impugnazione.

Se nell'atto di notificazione della sentenza [c.p.c. 285] la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio [c.p.c. 170].

L'impugnazione può essere notificata nei luoghi sopra menzionati collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza [c.p.c. 286, 303, 328].

Quando manca la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione [c.p.c. 133] della sentenza, l'impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge [c.p.c. 327, 333], si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.

 

Art. 331. Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili.

Se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti [c.p.c. 31, 102] non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio [c.p.c. 350] fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l'udienza di comparizione [c.p.c. 333].

L'impugnazione è dichiarata inammissibile [c.p.c. 375] se nessuna delle parti provvede all'integrazione nel termine fissato.

 

Art. 332. Notificazione dell'impugnazione relativa a cause scindibili.

Se l'impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili [c.p.c. 31, 103] è stata proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcuna di esse, il giudice ne ordina la notificazione alle altre, in confronto delle quali l'impugnazione non è preclusa o esclusa, fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l'udienza di comparizione.

Se la notificazione ordinata dal giudice non avviene, il processo rimane sospeso [c.p.c. 298] fino a che non siano decorsi i termini previsti negli articoli 325 e 327 primo comma.

 

Art. 333. Impugnazioni incidentali.

Le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste negli articoli precedenti, debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo [c.p.c. 334, 343, 371].

 

Art. 334. Impugnazioni incidentali tardive.

Le parti, contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'articolo 331, possono proporre impugnazione incidentale [c.p.c. 333] anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza [c.p.c. 326, 327, 329].

In tal caso, se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia.

 

Art. 335. Riunione delle impugnazioni separate.

Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo [c.p.c. 273, 274, 350].

 

Art. 336. Effetti della riforma o della cassazione.

(Articolo così sostituito dall'art. 34 della legge 14 luglio 1950, n. 581)

La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata [c.p.c. 386].

La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata (Comma così sostituito dall'art. 48 della legge 26 novembre 1990, n. 353).

 

Art. 337. Sospensione dell'esecuzione e dei processi.

L'esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell'impugnazione di essa, salve le disposizioni degli articoli 283, 373, 401 e 407 (Comma così sostituito dall'art. 49 della legge 26 novembre 1990, n. 353)

Quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso [c.p.c. 295, 298] se tale sentenza è impugnata.

 

Art. 338. Effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione.

L'estinzione del procedimento di appello [c.p.c. 307, 310] o di revocazione nei casi previsti nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 fa passare in giudicato [c.p.c. 324] la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto [c.p.c. 393; disp. att. c.p.c. 129].

  

 

Capo II - Dell'appello

 

Art. 339. Appellabilità delle sentenze.

(Articolo così sostituito dall'art. 35 della legge 14 luglio 1950, n. 581)

Possono essere impugnate con appello le sentenze [c.p.c. 277, 279] pronunciate in primo grado, purché l'appello non sia escluso dalla legge [c.p.c. 452, 466, 618, 827] o dall'accordo delle parti a norma dell'articolo 360, secondo comma.

È inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equità a norma dell'articolo 114.

Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per  violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia. (Comma così sostituito dall'art. 1 del D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40 ).

 

Art. 340. Riserva facoltativa d'appello contro sentenze non definitive.

(Articolo così sostituito dall'art. 35 della legge 14 luglio 1950, n. 581)

Contro le sentenze previste dall'articolo 278 e dal n. 4 del secondo comma dell'articolo 279, l'appello può essere differito [disp. att. c.p.c. 123-bis], qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per appellare e, in ogni caso, non oltre la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa [disp. att. c.p.c. 129].

Quando sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, l'appello deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio [c.p.c. 279, nn. 1, 2 e 3] o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio [c.p.c. 279, nn. 4 e 5].

La riserva non può più farsi, e se già fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcuna delle altre parti sia proposto immediatamente appello.

 

Art. 341. Giudice dell'appello.

(Articolo così sostituito dall'art. 73 de D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)

L'appello contro le sentenze del giudice di pace e del tribunale si propone rispettivamente al tribunale ed alla corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza.

 

Art. 342. Forma dell'appello.

(Articolo così sostituito dall'art. 50 della legge 26 novembre 1990, n. 353)

L'appello si propone con citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell'impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell'art. 163.

Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'art. 163-bis.

 

Art. 343. Modo e termine dell'appello incidentale.

L'appello incidentale [c.p.c. 333] si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'art. 166 (Comma così sostituito dall'art. 51 della legge 26 novembre 1990, n. 353)

Se l'interesse a proporre l'appello incidentale sorge dall'impugnazione proposta da altra parte che non sia l'appellante principale, tale appello si propone nella prima udienza successiva alla proposizione dell'impugnazione stessa [c.p.c. 334].

 

Art. 344. Intervento in appello.

Nel giudizio d'appello è ammesso soltanto l'intervento dei terzi, che potrebbero proporre opposizione a norma dell'articolo 404 [c.p.c. 105, 267].

 

Art. 345. Domande ed eccezioni nuove.

(Articolo così sostituito dall'art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353)

Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi [c.c. 1282], i frutti [c.c. 820] e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.

Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio.

Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio [c.c. 2736, n. 1].

 

Art. 346. Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte.

Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate [c.p.c. 329, 342].

 

Art. 347. Forme e termini della costituzione in appello.

La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale [c.p.c. 163-bis, 165, 166, 171] (Comma così sostituito dall'art. 53 della legge 26 novembre 1990, n. 353)

L'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata [c.p.c. 348].

Il cancelliere provvede a norma dell'articolo 168 e richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice di primo grado.

 

Art. 348. Improcedibilità dell'appello.

(Articolo così sostituito dall'art. 54 della legge 26 novembre 1990, n. 353)

L'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini.

Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile [c.p.c. 177, n. 2], rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio.

 

Art. 349. Nomina dell'istruttore.

(Articolo abrogato dall'art. 5 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857)

 

Art. 350. Trattazione.

(Articolo così sostituito dall'art. 55 della legge 26 novembre 1990, n. 353)

Davanti alla corte di appello la trattazione dell'appello è collegiale; davanti al tribunale l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico (Comma così sostituito dall'art. 74 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)

Nella prima udienza di trattazione il giudice (Parola così sostituita dall'art. 74 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51) verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista dall'art. 332, oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto di appello.

Nella stessa udienza il giudice (Parola così sostituita dall'art. 74 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51) dichiara la contumacia dell'appellato, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza [c.p.c. 335] e procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti.

 

Art. 351. Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria.

(Articolo così sostituito dall'art. 56 della legge 26 novembre 1990, n. 353)

Sull'istanza prevista dall'articolo 283 il giudice provvede con ordinanza nella prima udienza.

La parte può, con ricorso al giudice, chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione. Davanti alla corte di appello il ricorso è presentato al presidente del collegio.

Il presidente del collegio o il tribunale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio, rispettivamente, davanti al collegio o davanti a sé. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può disporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso, all'udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile.

 

Art. 352. Decisione.

(Articolo così sostituito dall'art. 76 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)

Esaurita l'attività prevista negli articoli 350 e 351, il giudice, ove non provveda a norma dell'articolo 356, invita le parti a precisare le conclusioni e dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell'articolo 190; la sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

Se l'appello è proposto alla corte di appello, ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, può chiedere che la causa sia discussa oralmente dinnanzi al collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell'articolo 190 per il deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al presidente della corte alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

Il presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data dell'udienza di discussione da tenersi entro sessanta giorni; con lo stesso decreto designa il relatore.

La discussione è preceduta dalla relazione della causa; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.

Se l'appello è proposto al tribunale, il giudice, quando una delle parti lo richiede, dispone lo scambio delle sole comparse conclusionali a norma dell'articolo 190 e fissa l'udienza di discussione non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse medesime; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.

 

Art. 353. Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione o di competenza.

(Articolo così sostituito dall'art. 39 della legge 14 luglio 1950, n. 581)

Il giudice d'appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice.

Le parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di sei mesi [disp. att. c.p.c. 125] dalla notificazione della sentenza [c.p.c. 285].

Se contro la sentenza d'appello è proposto ricorso per cassazione [c.p.c. 360], il termine è interrotto.

 [La disposizione del primo comma si applica anche quando il pretore, in riforma della sentenza del conciliatore, dichiara la competenza di questo] [c.p.c. 46] (Comma abrogato dall'art. 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificato dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1992, n. 477).

 

Art. 354. Rimessione al primo giudice per altri motivi.

(Articolo così sostituito dall'art. 6 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857)

Fuori dei casi previsti nell'articolo precedente, il giudice di appello non può rimettere la causa al primo giudice [c.p.c. 383], tranne che dichiari nulla la notificazione della citazione introduttiva [c.p.c. 160], oppure riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio [c.p.c. 102] o non doveva essere estromessa una parte [c.p.c. 108, 109], ovvero dichiari la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma.

Il giudice d'appello rimette la causa al primo giudice anche nel caso di riforma della sentenza che ha pronunciato sulla estinzione del processo a norma e nelle forme dell'articolo 308.

Nei casi di rimessione al primo giudice previsti nei commi precedenti, si applicano le disposizioni dell'articolo 353.

Se il giudice d'appello dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado [c.p.c. 156], ne ordina, in quanto possibile, la rinnovazione a norma dell'articolo 356.

 

Art. 355. Provvedimenti sulla querela di falso.

Se nel giudizio d'appello è proposta querela di falso [c.p.c. 221], il giudice, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione della causa, sospende con ordinanza il giudizio [c.p.c. 295], e fissa alle parti un termine perentorio [c.p.c. 153] entro il quale debbono riassumere la causa di falso davanti al tribunale [c.p.c. 9, 307, 310; disp. att. c.p.c. 125].

 

Art. 356. Ammissione e assunzione di prove.

(Articolo così sostituito dall'art. 40 della legge 14 luglio 1950, n. 581)

Ferma l'applicabilità della norma di cui al n. 4) del secondo comma dell'art. 279, il giudice d'appello, se dispone l'assunzione di una prova oppure la rinnovazione totale o parziale dell'assunzione già avvenuta in primo grado o comunque dà disposizioni per effetto delle quali il procedimento deve continuare, pronuncia ordinanza e provvede a norma degli articoli 191 e seguenti (Comma così sostituito dall'art. 58 della legge 26 novembre 1990, n. 353).

Quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal n. 4 del secondo comma dell'articolo 279, il giudice d'appello non può disporre nuove prove riguardo alle domande e alle questioni, rispetto alle quali il giudice di primo grado, non definendo il giudizio, abbia disposto, con separata ordinanza, la prosecuzione dell'istruzione [disp. att. c.p.c. 125].

 

Art. 357. Reclamo contro ordinanze.

(Articolo così sostituito dall'art. 41 della legge 14 luglio 1950, n. 581, e poi abrogato dall'art. 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353)

[Le ordinanze con le quali l'istruttore abbia dichiarato, a norma dell'articolo 350 secondo comma, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, ovvero l'estinzione del procedimento di appello, e le ordinanze sulla esecuzione provvisoria previste dall'articolo 351, possono essere impugnate con reclamo al collegio nel termine perentorio [c.p.c. 153] di dieci giorni dalla notificazione. Il reclamo si propone con le forme previste dall'articolo 178 terzo, quarto e quinto comma.

Il collegio pronuncia sul reclamo in camera di consiglio, salvo che, trattandosi delle ordinanze previste dall'articolo 350 secondo comma, alcuna delle parti, prima della scadenza del termine per la comunicazione della memoria di replica, proponga istanza al presidente del collegio, perché il reclamo sia discusso in udienza. In tal caso il presidente fissa l'udienza per la discussione, con decreto che è comunicato alle parti a cura del cancelliere.

La decisione è pronunciata con sentenza se è respinto il reclamo contro le ordinanze previste dall'articolo 350 secondo comma; negli altri casi è pronunciata con ordinanza non impugnabile].

 

Art. 358. Non riproponibilità d'appello dichiarato inammissibile o improcedibile.

L'appello dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non è decorso il termine fissato dalla legge.

 

Art. 359. Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale.

Nei procedimenti d'appello davanti alla corte o al tribunale, si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale [c.p.c. 163], se non sono incompatibili con le disposizioni del presente capo [c.p.c. 276, 400, 406].

[Davanti al pretore si osservano anche nei procedimenti d'appello le norme del procedimento di primo grado, in quanto applicabili] [c.p.c. 311] (Comma abrogato dall'art. 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353).

 

  

Capo III  - Del ricorso per cassazione

 

 Sezione I - Dei provvedimenti impugnabili e dei ricorsi

 

Art. 360. Sentenze impugnabili e motivi di ricorso.

(Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40)

Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione:

 1) per motivi attinenti alla giurisdizione;

 2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non e' prescritto il regolamento di competenza;

 3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;

 4) per nullità della sentenza o del procedimento;

 5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

 Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tale caso l'impugnazione può proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3.

 Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze può essere proposto, senza necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio.

 Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali e' ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge. 

 

Art. 361. Riserva facoltativa di ricorso contro sentenze non definitive.

(Articolo così sostituito dall'art. 42 della legge 14 luglio 1950, n. 581)

Contro le sentenze previste dall'articolo 278 e contro quelle che decidono una o alcune delle domande senza definire l'intero giudizio, il ricorso per cassazione può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso, e in ogni caso non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa. (Comma così sostituito dall'art. 3 del D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40).

Qualora sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, il ricorso deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio, o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio.

La riserva non può farsi, e se già fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcuna delle altre parti sia proposto immediatamente ricorso.

 

Art. 362. Altri casi di ricorso.

Possono essere impugnate con ricorso per cassazione, nel termine di cui all'articolo 325 secondo comma, le decisioni in grado di appello o in unico grado di un giudice speciale, per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso [c.p.c. 37, 41, 368].

Possono essere denunciati in ogni tempo con ricorso per cassazione:

1. i conflitti positivi o negativi di giurisdizione tra giudici speciali, o tra questi e i giudici ordinari;

2. i conflitti negativi di attribuzione tra la pubblica amministrazione e il giudice ordinario.

 

Art. 363. Principio di diritto nell'interesse della legge.

(Articolo così sostituito dall'art. 4 del D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40).

Quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato, ovvero quando il provvedimento non è ricorribile in cassazione e non è altrimenti impugnabile, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione può chiedere che la Corte enunci nell'interesse della legge il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi.

 La richiesta del procuratore generale, contenente una sintetica esposizione del fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento dell'istanza, è rivolta al primo presidente, il quale può disporre che la Corte si pronunci a sezioni unite se ritiene che la questione è di particolare importanza.

 Il principio di diritto può essere pronunciato dalla Corte anche d'ufficio, quando il ricorso proposto dalle parti è dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che la questione decisa è di particolare importanza.

 La pronuncia della Corte non ha effetto sul provvedimento del giudice di merito.

 

 

Art. 364. Deposito per il caso di soccombenza.

(Articolo abrogato dall'art. 1 della legge 18 ottobre 1977, n. 793)

[Il ricorso deve essere preceduto dal deposito, per il caso di soccombenza, di lire cinquecento se la sentenza impugnata è del pretore, di lire millecinquecento se la sentenza impugnata è del tribunale, di lire tremila in ogni altro caso.

È sufficiente un solo deposito quando più parti ricorrono con lo stesso atto contro una o più parti, anche se per motivi diversi.

Non è richiesto deposito:

1. per i ricorsi di cui ai nn. 1 e 2 dell'articolo 362;

2. per i ricorsi nell'interesse dello Stato e per quelli proposti a norma dell'articolo 368;

3. per i ricorsi, nell'interesse delle persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio per il giudizio di cassazione;

4. per i ricorsi relativi a controversie del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie;

5. negli altri casi indicati dalla legge].

 

Art. 365. Sottoscrizione del ricorso.

Il ricorso è diretto alla corte e sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale.

 

Art. 366. Contenuto del ricorso.

(Articolo così sostituito dall'art. 5 del D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40).

Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità:

 1) l'indicazione delle parti;

 2) l'indicazione della sentenza o decisione impugnata;

 3) l'esposizione sommaria dei fatti della causa;

 4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, secondo quanto previsto dall'articolo 366-bis;

 5) l'indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patro-cinio, del relativo decreto.

 6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.

 Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione.

 Nel caso previsto nell'articolo 360, secondo comma, l'accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure

mediante atto separato, anche anteriore alla sentenza impugnata, da unirsi al ricorso stesso.

 Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i

difensori di cui agli articoli 372 e 390 possono essere fatte al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica indicato in ricorso dal difensore che così dichiara di volerle ricevere, nel

rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente. Si applicano le disposizioni richiamate dal secondo comma dell'articolo 176.

 

Art. 366-bis. Formulazione dei motivi.

(Articolo inserito dall'art. 6 del D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40).

Nei casi previsti dall'articolo 360, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4), l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto. Nel caso previsto dall'articolo 360, primo comma, n. 5), l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

 

 

Art. 367. Sospensione del processo di merito.

(Articolo così sostituito dall'art. 43 della legge 14 luglio 1950, n. 581)

Una copia del ricorso per cassazione proposto a norma dell'articolo 41, primo comma, è depositata, dopo la notificazione alle altri parti, nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa, il quale sospende il processo se non ritiene l'istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata. Il giudice istruttore o il collegio provvede con ordinanza [c.p.c. 177, n. 2, 295, 298] (Comma così sostituito dall'art. 61 della legge 26 novembre 1990, n. 353).

Se la Corte di cassazione dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, le parti debbono riassumere il processo entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza [c.p.c. 153; disp. att. c.p.c. 125].

 

Art. 368. Questione di giurisdizione sollevata dal prefetto.

Nel caso previsto nell'articolo 41 secondo comma, la richiesta per la decisione della Corte di cassazione è fatta dal prefetto con decreto motivato [c.p.c. 362, n. 2].

Il decreto è notificato, su richiesta del prefetto, alle parti e al procuratore della Repubblica (*) presso il tribunale, se la causa pende davanti a questo [o davanti a un pretore] (Parole soppresse dall'art. 77 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51), oppure al procuratore generale presso la Corte d'appello, se pende davanti alla corte (2).

Il pubblico ministero comunica il decreto del prefetto al capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale pende la causa. Questi sospende [c.p.c. 295, 298] il procedimento con decreto che è notificato alle parti a cura del pubblico ministero entro dieci giorni dalla sua pronuncia, sotto pena di decadenza della richiesta.

La Corte di cassazione è investita della questione di giurisdizione con ricorso [c.p.c. 362] a cura della parte più diligente nel termine perentorio [c.p.c. 153] di trenta giorni dalla notificazione del decreto [c.p.c. 307, 310, 374, 382, 386].

Si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

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(*) Denominazione così modificata dall'art. 1 del D.L.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72.

 

Art. 369. Deposito del ricorso.

Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte, a pena di improcedibilità [c.p.c. 375, 381, 387], nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti [c.p.c. 330, 370] contro le quali è proposto.

Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità:

1. il decreto di concessione del gratuito patrocinio (Numero così sostituito dall'art. 4 della legge 18 ottobre 1977, n. 793);

2. copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai nn. 1 e 2 dell'articolo 362;

3. la procura speciale, se questa è conferita con atto separato [c.p.c. 83, 365];

4. gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda (Numero così sostituito dall'art. 7 del D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40).

Il ricorrente deve chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata o del quale si contesta la giurisdizione la trasmissione alla cancelleria della Corte di cassazione del fascicolo d'ufficio [c.p.c. 168]; tale richiesta è restituita dalla cancelleria al richiedente munita di visto, e deve essere depositata insieme col ricorso [disp. att. c.p.c. 135, 137].

 

Art. 370. Controricorso.

La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente nel domicilio eletto [c.p.c. 366] entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso [c.p.c. 369]. In mancanza di tale notificazione, essa non può presentare memorie [c.p.c. 378], ma soltanto partecipare alla discussione orale [c.p.c. 379].

Al controricorso si applicano le norme degli articoli 365 e 366, in quanto è possibile.

Il controricorso è depositato nella cancelleria della corte entro venti giorni dalla notificazione, insieme con gli atti e i documenti e con la procura speciale, se conferita con atto separato [c.p.c. 83].

 

Art. 371. Ricorso incidentale.

La parte di cui all'articolo precedente deve proporre con l'atto contenente il controricorso l'eventuale ricorso incidentale contro la stessa sentenza [c.p.c. 333, 375, 390].

La parte alla quale è stato notificato il ricorso per integrazione a norma degli articoli 331 e 332 deve proporre l'eventuale ricorso incidentale nel termine di quaranta giorni dalla notificazione, con atto notificato al ricorrente principale e alle altre parti nello stesso modo del ricorso principale [c.p.c. 330].

Al ricorso incidentale si applicano le disposizioni degli articoli 365, 366 e 369 (Comma così sostituito dall'art. 5 della legge 18 ottobre 1977, n. 793).

Per resistere al ricorso incidentale può essere notificato un controricorso a norma dell'articolo precedente.

Se il ricorrente principale deposita la copia della sentenza o della decisione impugnata, non è necessario che la depositi anche il ricorrente per incidente.

 

Art. 371-bis. Deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio.

(Articolo aggiunto dall'art. 62 della legge 26 novembre 1990, n. 353)

Qualora la Corte abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio, assegnando alle parti un termine perentorio per provvedervi, il ricorso notificato, contenente nell'intestazione le parole «atto di integrazione del contraddittorio», deve essere depositato nella cancelleria della Corte stessa, a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato.

 

Art. 372. Produzione di altri documenti.

Non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata [c.p.c. 161] e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso [c.p.c. 375].

Il deposito dei documenti relativi all'ammissibilità può avvenire indipendentemente da quello del ricorso e del controricorso, ma deve essere notificato, mediante elenco, alle altre parti.

 

Art. 373. Sospensione dell'esecuzione.

(Articolo così sostituito dall'art. 44 della legge 14 luglio 1950, n. 581)

Il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione [c.p.c. 119, 177, n. 2, 623].

L'istanza si propone con ricorso al giudice di pace (*), al tribunale in composizione monocratica (Parole così sostituite dall'art. 78 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51) o al presidente del collegio, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti rispettivamente dinanzi a sé o al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell'altra parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia stata in giudizio senza ministero di difensore o non si sia costituita nel giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza può essere disposta provvisoriamente l'immediata sospensione dell'esecuzione (Comma così sostituito dall'art. 63 della legge 26 novembre 1990, n. 353).

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 (*) L'espressione "giudice di pace" sostituisce l'originario termine "conciliatore" ai sensi dell'art. 39 della legge 21 novembre 1991, n. 374.

 

 

Sezione II - Del procedimento e dei provvedimenti

Art. 374. Pronuncia a sezioni unite.

(Articolo così sostituito dall'art. 8 del D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40).

La Corte pronuncia a sezioni unite nei casi previsti nel n. 1) dell'articolo 360 e nell'articolo 362. Tuttavia, tranne che nei casi di impugnazione

delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, il ricorso può essere assegnato alle sezioni semplici, se sulla questione di giurisdizione proposta si sono già pronunciate le

sezioni unite.

 Inoltre il primo presidente può disporre che la Corte pronunci a sezioni unite sui ricorsi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza.

 Se la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso.

 In tutti gli altri casi la Corte pronuncia a sezione semplice.

 

 

Art. 375. Pronuncia in camera di consiglio.

(Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89)

La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:

1) dichiarare l'inammissibilità [c.p.c. 331, 387] del ricorso principale [c.p.c. 365, 366, 369] e di quello incidentale [c.p.c. 371] eventualmente proposto;

2) ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332 ovvero che sia rinnovata (Numero così sostituito dall’art. 9 del D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40);

3) provvedere in ordine all'estinzione del processo in ogni caso diverso dalla rinuncia (Numero così sostituito dall’art. 9 del D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40);

4) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione (Numero così sostituito dall’art. 9 del D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40);

5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza, ovvero dichiararne l'inammissibilità per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per difetto dei requisiti previsti dall'articolo 366-bis (Numero così sostituito dall’art. 9 del D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40).

[La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia sentenza in camera di consiglio quando il ricorso principale e quello incidentale eventualmente proposto sono manifestamente fondati e vanno, pertanto, accolti entrambi, o quando riconosce di dover pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi, nonché quando un ricorso va accolto per essere manifestamente fondato e l'altro va rigettato per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi] (Comma abrogato dall'art. 9 del D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40).

[La Corte, se ritiene che non ricorrano le ipotesi di cui al primo e al secondo comma, rinvia la causa alla pubblica udienza] (Comma abrogato dall'art. 9 del D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40).  

[Le conclusioni del pubblico ministero, almeno venti giorni prima dell'adunanza della Corte in camera di consiglio, sono notificate agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie entro il termine di cui all'articolo 378 e di essere sentiti, se compaiono, nei casi previsti al primo comma, numeri 1), 4) e 5), limitatamente al regolamento di giurisdizione, e al secondo comma] (Comma abrogato dall'art. 9 del D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40).

 

Art. 376. Assegnazione dei ricorsi alle sezioni.

I ricorsi sono assegnati alle sezioni unite o alle sezioni semplici dal primo presidente [c.p.c. 374; disp. att. c.p.c. 142].

La parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite un ricorso assegnato a una sezione semplice, può proporre al primo presidente istanza di rimessione alle sezioni unite, fino a dieci giorni prima dell'udienza di discussione del ricorso.

All'udienza della sezione semplice, la rimessione può essere disposta soltanto su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, con ordinanza inserita nel processo verbale.

 

Art. 377. Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio.

(Articolo così sostituito dall'art. 65 della legge 26 novembre 1990, n. 353)

Il primo presidente, su presentazione del ricorso a cura del cancelliere, fissa l'udienza o l'adunanza della camera di consiglio e nomina il relatore per i ricorsi assegnati alle sezioni unite. Per i ricorsi assegnati alle sezioni semplici provvede allo stesso modo, il presidente della sezione.

Dell'udienza è data comunicazione [c.p.c. 136] dal cancelliere agli avvocati delle parti almeno venti giorni prima.

 

Art. 378. Deposito di memorie di parte.

Le parti possono presentare le loro memorie in cancelleria non oltre cinque giorni prima dell'udienza [c.p.c. 370].

 

Art. 379. Discussione.

All'udienza il relatore riferisce [c.p.c. 390] i fatti rilevanti per la decisione del ricorso, il contenuto del provvedimento impugnato e, in riassunto, se non vi è discussione delle parti, i motivi del ricorso e del controricorso.

Dopo la relazione il presidente invita gli avvocati delle parti a svolgere le loro difese [c.p.c. 370].

Quindi il pubblico ministero espone oralmente le sue conclusioni motivate [c.p.c. 70].

Non sono ammesse repliche, ma gli avvocati delle parti possono nella stessa udienza presentare alla corte brevi osservazioni per iscritto sulle conclusioni del pubblico ministero.

 

Art. 380. Deliberazione della sentenza.

La Corte, dopo la discussione della causa, delibera nella stessa seduta, la sentenza in camera di consiglio (Comma così sostituito dall'art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 532).

Si applica alla deliberazione della corte la disposizione dell'articolo 276.

 

Art. 380-bis. Procedimento per la decisione in camera di consiglio.

(Articolo inserito dall'art. 10 del D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40).

Il relatore nominato ai sensi dell'articolo 377, se, ricorrendo le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), non ritiene che il ricorso sia deciso in udienza, deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e diritto in base ai quali ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio.

Il presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte.

Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza il decreto e la relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare, il primo, conclusioni scritte, ed i secondi, memorie, non oltre cinque giorni prima e di chiedere di essere sentiti, se compaiono, nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numeri 1), 3) e 5).

Nella seduta la Corte delibera sul ricorso con ordinanza.

Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste all'articolo 375 la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza.

 

Art. 380-ter. Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza.

(Articolo inserito dall'art. 11 del D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40).

Nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numero 4), il presidente, se non provvede ai sensi dell'articolo 380-bis, primo comma, richiede al pubblico ministero le sue conclusioni scritte.

 Le conclusioni ed il decreto del presidente che fissa l'adunanza sono notificati, almeno venti giorni prima, agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque

giorni prima e di chiedere di essere sentiti, se compaiono, limitatamente al regolamento di giurisdizione.

 Non si applica la disposizione del quinto comma dell'articolo 380-bis.

 

Art. 381. Provvedimento sul deposito.

(Articolo abrogato dall'art. 1 della legge 18 ottobre 1977, n. 793)

[La corte, se dichiara inammissibile o improcedibile il ricorso o lo rigetta nel merito, condanna il ricorrente alla perdita del deposito; ne ordina invece la restituzione anche se accoglie il ricorso solo in parte].

 

Art. 382. Decisione delle questioni di giurisdizione e di competenza.

La corte, quando decide una questione di giurisdizione [c.p.c. 41, 362, 368], statuisce su questa, determinando, quando occorre, il giudice competente [c.p.c. 360, n. 1, 386].

Quando cassa per violazione delle norme sulla competenza, statuisce su questa [c.p.c. 7, 49, 360, n. 2].

Se riconosce che il giudice del quale si impugna il provvedimento e ogni altro giudice difettano di giurisdizione, cassa senza rinvio. Egualmente provvede in ogni altro caso in cui ritiene che la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito [c.p.c. 385, 389].

 

Art. 383. Cassazione con rinvio.

La corte, quando accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli richiamati nell'articolo precedente, rinvia la causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata [c.p.c. 384].

Nel caso previsto nell'articolo 360 secondo comma, la causa può essere rinviata al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello al quale le parti hanno rinunciato.

La Corte, se riscontra una nullità del giudizio di primo grado per la quale il giudice d'appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice, rinvia la causa a quest'ultimo [c.p.c. 353, 354, 392; disp. att. c.p.c. 125].

 

Art. 384. Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito.

(Articolo così sostituito dall'art. 12 del D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40).

La Corte enuncia il principio di diritto quando decide il ricorso proposto a norma dell'articolo 360, primo comma, n. 3), e in ogni altro caso in cui, decidendo su altri motivi del ricorso, risolve una questione di diritto di particolare importanza.

La Corte, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte, ovvero decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione.

rilevata d'ufficio, la Corte riserva la decisione, assegnando con ordinanza al pubblico ministero e alle parti un termine non inferiore a venti e non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla medesima questione.

Non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto; in tal caso la Corte si limita a correggere la motivazione.

 

Art. 385. Provvedimenti sulle spese.

La Corte, se rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese [c.p.c. 91, 391].

Se cassa senza rinvio o per violazione delle norme sulla competenza [c.p.c. 360, n. 2, 382], provvede sulle spese di tutti i precedenti giudizi, liquidandole essa stessa o rimettendone la liquidazione al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.

Se rinvia [c.p.c. 392] la causa ad altro giudice, può provvedere sulle spese del giudizio di cassazione o rimetterne la pronuncia al giudice di rinvio [c.p.c. 383].

Quando pronuncia sulle spese, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 375, la Corte, anche d'ufficio, condanna, altresì, la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari, se ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa grave (Comma aggiunto dall’art. 13 del D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40).

 

 

Art. 386. Effetti della decisione sulla giurisdizione.

La decisione sulla giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda e, quando prosegue il giudizio, non pregiudica le questioni sulla pertinenza del diritto e sulla proponibilità della domanda [c.p.c. 336].

 

Art. 387. Non riproponibilità del ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile.

Il ricorso dichiarato inammissibile [c.p.c. 365, 366] o improcedibile [c.p.c. 369, 371] non può essere riproposto, anche se non è scaduto il termine fissato dalla legge.

 

Art. 388. Trasmissione di copia del dispositivo al giudice di merito.

(Articolo così sostituito dall'art. 14 del D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40).

Copia della sentenza è trasmessa dal cancelliere della Corte a quello del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, affinché ne sia presa nota in margine all'originale di quest'ultima.

La trasmissione può avvenire anche in via telematica.

 

 

Art. 389. Domande conseguenti alla cassazione.

Le domande di restituzione o di riduzione in pristino e ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione [c.p.c. 336] si propongono al giudice di rinvio [c.p.c. 392] e, in caso di cassazione senza rinvio [c.p.c. 382], al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.

 

Art. 390. Rinuncia.

La parte può rinunciare al ricorso principale [c.p.c. 360] o incidentale [c.p.c. 371] finché non sia cominciata la relazione all'udienza [c.p.c. 379], o sia notificata la richiesta del pubblico ministero di cui all'articolo 375.

La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto [c.p.c. 84].

L'atto di rinuncia è notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto.

 

Art. 391. Pronuncia sulla rinuncia.

Sulla rinuncia e nei casi di estinzione del processo disposta per legge, la Corte provvede con sentenza quando deve decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento, altrimenti provvede il presidente con decreto. (Comma così sostituito dall'art. 15 del D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40).

Il decreto o la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese. (Comma così sostituito dall'art. 15 del D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40).

Il decreto ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione dell'udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. (Comma così sostituito dall'art. 15 del D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40).

La condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale [c.p.c. 84].

 

Art. 391-bis. Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di cassazione.

(Articolo aggiunto dall'art. 67 della legge 26 novembre 1990, n. 353)

Se la sentenza o l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 4) e 5), (Parole inserite dall’art. 16 del D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40) pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell'articolo 287 ovvero da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4), la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti da notificare entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ovvero di un anno dalla pubblicazione della sentenza stessa.

La Corte decide sul ricorso in camera di consiglio nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380-bis. (Comma così sostituito dall’art. 16 del D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40)

Sul ricorso per correzione dell'errore materiale pronuncia con ordinanza. Sul ricorso per revocazione pronuncia con ordinanza se lo dichiara inammissibile, altrimenti rinvia alla pubblica udienza. (Comma inserito dall’art. 16 del D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40)

La pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto.

In caso di impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di cassazione non è ammessa la sospensione dell'esecuzione della sentenza passata in giudicato, né è sospeso il giudizio di rinvio o il termine per riassumerlo.

 

Art. 39l-ter. Altri casi di revocazione ed opposizione di terzo.

(Articolo inserito dall'art. 17 del D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40).

Il provvedimento con il quale la Corte ha deciso la causa nel merito è, altresì, impugnabile per revocazione per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 del primo comma dell'articolo 395 e per opposizione di terzo. I relativi ricorsi si propongono alla stessa Corte e debbono contenere gli elementi, rispettivamente, degli articoli 398, commi secondo e terzo, e 405, comma secondo.

 Quando pronuncia la revocazione o accoglie l'opposizione di terzo, la Corte decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto; altrimenti, pronunciata la

revocazione ovvero dichiarata ammissibile l'opposizione di terzo, rinvia la causa al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.

 

 

Sezione III - Del giudizio di rinvio

 

Art. 392. Riassunzione della causa.

La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio [c.p.c. 50, 383, 389] può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione.

La riassunzione si fa con citazione, la quale è notificata personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti [disp. att. c.p.c. 125, 125-bis, 126].

 

Art. 393. Estinzione del processo.

Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui all'articolo precedente, o si avvera successivamente a essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio [c.p.c. 306], l'intero processo si estingue [c.p.c. 310]; ma la sentenza della Corte di cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda [c.p.c. 384].

 

Art. 394. Procedimento in sede di rinvio.

In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la corte ha rinviato la causa. In ogni caso deve essere prodotta copia autentica [c.p.c. 311] della sentenza di cassazione.

Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata.

Nel giudizio di rinvio può deferirsi il giuramento decisorio [c.p.c. 233], ma le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione [c.p.c. 384, 389].

 

Capo IV - Della revocazione

 

Art. 395. Casi di revocazione.

Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione [c.c. 2738; c.p.c. 325, 403, 425, 827]:

1. se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;

2. se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;

3. se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;

4. se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;

5. se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;

6. se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.

 

Art. 396. Revocazione delle sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello.

Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello [c.p.c. 325] possono essere impugnate per revocazione nei casi dei nn. 1, 2, 3 e 6 dell'articolo precedente, purché la scoperta del dolo o della falsità o il ricupero dei documenti o la pronuncia della sentenza di cui al n. 6 siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto.

Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il corso del termine per l'appello [c.p.c. 326], il termine stesso è prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i trenta giorni da esso.

 

Art. 397. Revocazione proponibile dal pubblico ministero.

Nelle cause in cui l'intervento del pubblico ministero è obbligatorio a norma dell'articolo 70 primo comma, le sentenze previste nei due articoli precedenti possono essere impugnate per revocazione dal pubblico ministero:

1. quando la sentenza è stata pronunciata senza che egli sia stato sentito [c.p.c. 158];

2. quando la sentenza è l'effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge.

 

Art. 398. Proposizione della domanda.

La revocazione si propone con citazione [c.p.c. 163, 399, 401, 831] davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

La citazione deve indicare, a pena di inammissibilità [c.p.c. 402], il motivo della revocazione e le prove relative alla dimostrazione dei fatti di cui ai nn. 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395, del giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsità, o del recupero dei documenti.

La citazione deve essere sottoscritta da un difensore munito di procura speciale [c.p.c. 83] (Comma così sostituito dall'art. 7 della legge 18 ottobre 1977, n. 793).

La proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione [c.p.c. 325] o il procedimento relativo [c.p.c. 369]. Tuttavia il giudice davanti a cui è proposta la revocazione, su istanza di parte, può sospendere l'uno o l'altro fino alla comunicazione [c.p.c. 133] della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, qualora ritenga non manifestamente infondata la revocazione proposta (Comma così sostituito dall'art. 68 della legge 26 novembre 1990, n. 353).

 

Art. 399. Deposito della citazione e della risposta.

Se la revocazione è proposta davanti al tribunale o alla corte d'appello, la citazione deve essere depositata a pena di improcedibilità [c.p.c. 402], entro venti giorni dalla notificazione, nella cancelleria del giudice adito insieme con la copia autentica della sentenza impugnata [disp. att. c.p.c. 38] (Comma così sostituito dall'art. 8 della legge 18 ottobre 1977, n. 793).

Le altre parti debbono costituirsi nello stesso termine mediante deposito in cancelleria di una comparsa contenente le loro conclusioni.

Se la revocazione è proposta davanti al giudice di pace il deposito e la costituzione di cui ai due commi precedenti debbono farsi a norma dell'articolo 319 (Comma così sostituito dall'art. 79 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51).

 

Art. 400. Procedimento.

Davanti al giudice adito si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui, in quanto non derogate da quelle del presente capo [c.p.c. 163, 311, 359].

 

Art. 401. Sospensione dell'esecuzione.

(Articolo così sostituito dall'art. 7 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857)

Il giudice della revocazione può pronunciare, su istanza di parte inserita nell'atto di citazione, l'ordinanza prevista nell'articolo 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito.

 

Art. 402. Decisione.

(Articolo così sostituito dall'art. 8 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857)

Con la sentenza che pronuncia la revocazione il giudice decide il merito della causa [c.p.c. 277] e dispone l'eventuale restituzione di ciò che siasi conseguito con la sentenza revocata (Comma così sostituito dall'art. 9 della legge 18 ottobre 1977, n. 793).

Il giudice, se per la decisione del merito della causa ritiene di dover disporre nuovi mezzi istruttori [c.p.c. 191], pronuncia, con sentenza, la revocazione della sentenza impugnata [c.p.c. 279] e rimette con ordinanza le parti davanti all'istruttore [c.p.c. 175].

 

Art. 403. Impugnazione della sentenza di revocazione.

Non può essere impugnata per revocazione la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione.

Contro di essa sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione [c.p.c. 323].

 

  

Capo V - Dell'opposizione di terzo

 

Art. 404. Casi di opposizione di terzo.

Un terzo può fare opposizione [c.p.c. 337, 405] contro la sentenza passata in giudicato [c.p.c. 324] o comunque esecutiva [c.p.c. 282] pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti [c.p.c. 425].

Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando è l'effetto di dolo o collusione a loro danno [c.p.c. 88].

 

Art. 405. Domanda di opposizione.

L'opposizione è proposta davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza, secondo le forme prescritte per il procedimento davanti a lui.

La citazione deve contenere, oltre agli elementi di cui all'articolo 163, anche l'indicazione della sentenza impugnata e, nel caso del secondo comma dell'articolo precedente, l'indicazione del giorno in cui il terzo è venuto a conoscenza del dolo o della collusione, e della relativa prova.

 

Art. 406. Procedimento.

Davanti al giudice adito si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui, in quanto non derogate da quelle del presente capo.

 

Art. 407. Sospensione dell'esecuzione.

(Articolo così sostituito dall'art. 7 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857)

Il giudice dell'opposizione può pronunciare, su istanza di parte inserita nell'atto di citazione, l'ordinanza prevista nell'articolo 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito [c.p.c. 626].

 

Art. 408. Decisione.

Il giudice, se dichiara inammissibile o improcedibile la domanda o la rigetta per infondatezza dei motivi, condanna l'opponente al pagamento di una pena pecuniaria [c.p.c. 179] di lire quattromila se la sentenza impugnata è del giudice di pace (*), [di lire quattromila se è del pretore,] (Parole soppresse dall'art. 80 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51 - Le pene pecuniarie, sono state, da ultimo, così aumentate ai sensi dell'art. 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689) di lire quattromila se è del tribunale e di lire quattromila in ogni altro caso.

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 (*) L'espressione "giudice di pace" sostituisce l'originario termine "conciliatore" ai sensi dell'art. 39 della legge 21 novembre 1991, n. 374.